Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 2
La nozione di cadavere, quale possibile oggetto delle condotte di sottrazione, soppressione o distruzione, come sanzionate dall'art. 411 cod. pen., comprende anche resti umani consistenti nello scheletro o in parti di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 411 cod. pen. nella condotta di sottrazione di organi ovvero di parte di essi - quali cuore, polmone, fegato, reni, surreni, prostata, encefalo ed ipofisi - custoditi in un contenitore in soluzione di formalina, perché ritenuti inidonei a suscitare l'idea del corpo umano inanimato e, di conseguenza, il senso di pietà).
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico.
Commentari • 3
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 384, primo comma, in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (SU, 10381/2021, in risposta all'ordinanza di rimessione di Sez. 6, 1825/2020). L'esimente configurata dall'art. 384, che va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 45444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45444 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 1938
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 34636/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ON RO LO N. IL 08/03/1953;
ESU STEFANO N. IL 11/06/1958;
avverso la sentenza n. 359/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 30/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori avv.ti Concas, De Toni, Dedoni, Pau. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza 30.4.2013, in riforma della decisione di primo grado - per quanto ancora interessa - ha confermato la colpevolezza di SU ST in ordine al reato sub E (concorso in falso ideologico) e ha ritenuto AC IR AR responsabile di tutti i reati a lui ascritti (soppressione di parti di cadavere, falso per soppressione, favoreggiamento personale, frode processuale, falso ideologico), con esclusione dell'aggravante dell'atto di fede privilegiata contestata ai capi B ed E). La vicenda processuale riguarda gli accertamenti diagnostici relativi al decesso di AS SE, avvenuto, secondo la tesi accusatoria, per un evento cardiaco acuto (determinato da mezzi di contenimento e farmaci somministrati senza cautele) durante la degenza presso il servizio psichiatrico dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari. In particolare, riguarda la successiva sparizione - all'interno dell'unità operativa di Anatomia Patologica diretta dal dott. AC (e in cui l'SU prestava servizio come tecnico autoptico) - di alcuni reperti anatomici del cadavere del AS custoditi in apposto contenitore recante il nominativo ("AS SE") nonché gli estremi dell'autopsia ("Anatomia Patolog. SS. Trinità AL) 13/06") e la sostituzione con quelli appartenenti ad altro cadavere (AR AU, affetto da metastasi epatica da carcinoma in sede occulta e deceduto per tromboembolia dell'arteria polmonare, cioè per una stessa causa rispetto a quella accertata per il AS in sede di autopsia).
Secondo la Corte di merito il Tribunale, nell'assolvere il dott. AC, aveva violato le regole in tema di valutazione della prova, svalutando erroneamente i singoli indizi di colpevolezza, benché l'accusa avesse fornito un quadro di alta pregnanza attraverso una serie di elementi collegati tra loro. Ha quindi proceduto all'elencazione, evidenziando nel contempo le molteplici lacune contenute nella sentenza di primo grado.
2. Il AC ricorre per cassazione tramite gli avvocati Concas e De Toni che hanno depositato separati ricorsi. L'SU ricorre a sua volta tramite gli avv.ti Dedoni e Pau.
3. È pervenuta una memoria difensiva della parte civile AS Natascia, con cui si critica l'affermazione secondo cui l'avvenuta assoluzione degli imputati dal reato presupposto (omicidio colposo) fa venir meno il favoreggiamento e si evidenziano le conseguenze paradossali di un tale principio. Si rileva in ogni caso l'inesistenza del caso di non punibilità ex art. 384 c.p., comma 1 invocata dal AC.
RICORSI NELL'INTERESSE DEL NI:
Ricorso avv. Concas:
1. Con un primo motivo il ricorrente denunzia mancanza e manifesta illogicità di motivazione e inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2 contestando l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui non era attendibile la tesi difensiva secondo cui il AC non avesse controllato i reperti custoditi nel contenitore prima di apporre sullo stesso le scritte a lui attribuite. Contesta la rilevanza indiziaria attribuita alla telefonata del 30.1.2007 col dott. UR (il primario del Reparto di Psichiatria indagato per omicidio colposo in relazione alla morte del AS, ndr), osservando che neppure la sentenza impugnata riesce a dimostrare un accordo criminoso tra i due finalizzato alla manipolazione dei risultati del riscontro autoptico sul cadavere del AS.
Quanto alla presunta erroneità del giudizio diagnostico formulato all'esito dell'autopsia, rileva la piena sintonia col giudizio espresso dalla dott.ssa Onnis che, pur avendo tentato di manifestare i suoi dubbi durante l'esame documentale, a conclusione dell'esame autoptico sottoscrisse il relativo giudizio al pari del AC, senza sollevare lacuna obiezione.
2.1 Con un secondo motivo, articolato a sua volta in due sub censure, deduce innanzitutto la violazione dell'art. 411 c.p., comma 1 osservando che la ratio della norma è di garantire il sentimento di pietà verso i defunti. Critica pertanto il ragionamento della Corte d'Appello laddove ha ritenuto che quei reperti potessero essere ricompresi nella previsione perché essi non erano più in grado di suscitare quel sentimento di pietà. Rileva che la Corte d'Appello ha erroneamente richiamato l'art. 41, comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/1990), perché il riscontro diagnostico è disciplinato nel capo V del decreto, agli artt. 37 - 39, ove si stabilisce che, una volta eseguito il riscontro, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. A dire del ricorrente, dunque, il fatto non sussiste.
2.2 Denunzia poi la violazione dell'art. 411, comma 2, rilevando che l'aggravamento di pena è previsto se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura o di deposito o di custodia (luoghi, secondo la dottrina, particolarmente tutelati ove l'offesa alla pietà sarebbe maggiore): nel caso di specie, il barattolo con i reperti si trovava in un comunissimo locale ove erano sistemati disordinatamente contenitori di vario genere e di vario contenuto. In via subordinata, chiede che la sentenza venga annullata limitatamente all'aumento di pena per la ritenuta aggravante.
3. Il terzo motivo, riguardante il reato di favoreggiamento personale, si articola a sua volta in tre sottocensure:
3.1. Mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del delitto presupposto (l'omicidio colposo contestato al dott. RI IA OL), tema che, suo dire, non risulta approfonditamente accertato.
3.2 Deduce ancora violazione dell'art. 384, comma 1 (caso di non punibilità) con riferimento all'art. 378 (favoreggiamento personale) invocando l'ipotesi dell'autofavoreggiamento (per salvare se stesso da un danno grave all'onore).
Secondo il ricorrente, se - come affermato dalla Corte d'Appello - la condotta favoreggiatrice (soppressione degli organi del AS e sostituzione con organi falsi) era stata posta in essere per non fare emergere la reale causa della morte, che avrebbe compromesso non solo UR ma anche lui personalmente, allora il AC avrebbe dovuto essere dichiarato non punibile a norma dell'art. 384 c.p., comma 1, perché essa sarebbe stata realizzata non solo per aiutare
UR ma soprattutto per salvare se stesso da responsabilità penale e conseguente perdita del posto di lavoro e quindi da un grave e inevitabile nocumento sia nella libertà che nell'onore. Osserva che tale esimente trova applicazione anche quando, come nel caso di specie, la condotta sia finalizzata ad aiutare un terzo.
3.3 Inosservanza dell'art. 384 c.p., comma 1 (caso di non punibilità) in relazione all'art. 374 c.p. (frode processuale) - Insussistenza di concorso tra favoreggiamento e frode processuale. A suo dire, doveva applicarsi l'esimente dell'art. 384 c.p., comma 1, anche al delitto d frode processuale, che comunque resta assorbita dal reato di favoreggiamento perché l'art. 374 trova applicazione solo quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.
4. Erronea applicazione degli artt. 480 e 479 c.p. in relazione ai fatti contestati ai capi B ed E (falso documentale per soppressione e falsità ideologica in atto pubblico). Osserva il ricorrente, a sostegno del quarto motivo, che le annotazioni presenti sui reperti non sono atti pubblici contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, ma soltanto mere annotazioni, sia per la mancanza di sottoscrizione sia per la mancanza di data sia per la genericità delle annotazioni.
5. Col quinto motivo il AC denunzia la mancanza di motivazione sul dolo in ordine al delitto di falsità ideologica in atto pubblico. La Corte d'Appello, a suo dire, non ha preso in esame le giustificazioni addotte ne' ha motivato sul fatto che lui fosse convinto si trattasse dei resti del AS.
6. Col sesto ed ultimo motivo denunzia mancanza di motivazione sul diniego della attenuanti generiche osservando che la Corte avrebbe dovuto giustificare l'insussistenza sotto ogni profilo. A suo dire le attenuanti andavano concesse sia per l'assenza di precedenti penali che per le giustificazioni - che secondo la Corte d'Appello, l'imputato avrebbe fornito (evitare un giudizio di responsabilità per la diagnosi formulata).
Ricorso avv. De Toni:
L'altro ricorso, redatto dall'avv. De Toni, si articola in tre censure tutte incentrate sul vizio di manifesta illogicità della motivazione e sull'inosservanza di norme extrapenali.
1. Con un primo motivo denunzia la manifesta illogicità della motivazione, sottoponendo a severa critica le argomentazioni della Corte d'Appello sulla sua condotta dolosa e sul fatto che la sua diagnosi di trombo-embolia fosse rassicurante per il dott. UR. Rileva l'inesistenza di una direttiva interna che vietasse lo smaltimento dei campioni autoptici e richiama in proposito i punti 3 e 10 della nota riguardante la "Sorveglianza sulla corretta modalità di raccolta di rifiuti sanitari" nonché le dichiarazioni del dott. Varsi (Dirigente del reparto di anatomia patologica) sullo smaltimento dei reperti una volta eseguita la diagnosi anatomica. Richiama altresì il Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254 del 2003) e in particolare l'art. 3 che definisce le parti anatomiche riconoscibili. Osserva che la decisione di far sparire i reperti non avrebbe comunque impedito la diagnosi fatta dai periti precisando che tale diagnosi fu compiuta dalla dott.ssa Onnis senza alcuna pressione da parte sua. Ribadisce la non indispensabilità del cuore per documentare la diagnosi di evento cardiaco acuto perché le morti improvvise su basi elettriche e la stessa ischemia recente, indicate dal collegio dei periti, come causa di morte del AS, sono dal punto di vista anatomopatologico, "sine materia" ovvero non danno luogo ad alterazioni cardiache macroscopicamente esistenti.
Rileva che il materiale diagnostico fornito è stato comunque sufficiente a escludere la trombo-embolia e formulare un'altra diagnosi. Critica le dichiarazioni del dott. Frau, da lui ritenute simili ad una testimonianza piuttosto che a una consulenza e pertanto ne contesta l'utilizzabilità.
Evidenzia l'erroneo richiamo alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria e osserva che per stabilire la riconoscibilità di una parte anatomica occorre avere riferimento non alla tipologia dell'organo bensì all'identificazione del campione come appartenne ad un essere umano e quindi in grado di suscitare pietà: sulla base di tale criterio, ritiene che i reperti autoptici appartenenti al AS fossero organi e parti anatomiche non riconoscibili ascrivibili a rifiuti sanitari, indicandone le caratteristiche di conservazione e la loro destinazione allo smaltimento. RICORSO NELL'INTERESSE DI ESU:
1. Con un primo motivo il difensore lamenta la violazione dell'art. 479 c.p., art. 2699 c.c. e art. 3567 c.p. nonché vizi di motivazione. Critica in particolare l'affermazione secondo cui il contenitore dei reperti debba considerarsi un atto pubblico insieme alle annotazioni ivi apposte perché tale natura va attribuita solo al certificato finale.
2. Col secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 481 e 480 c.p. nonché vizi di motivazione, rilevando che al più ricorre l'ipotesi dei cui all'art. 481 c.p. o art. 480 c.p.. 3. Col terzo motivo denunzia vizi di motivazione in relazione alla partecipazione al falso, ribadendo la sua piena estraneità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ragioni di priorità logica consigliano di partire dall'esame del secondo motivo del ricorso dell'avv. Concas nell'interesse del Macconi. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di cadavere quale possibile oggetto delle condotte di sottrazione, soppressione o distruzione come sanzionate dall'art. 411 c.p. comprende anche resti umani consistenti nello scheletro o in parte di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti (cfr. sez. 2 sentenza n. 34145 del 10.6.2003 dep. 11.8.2003 Rv 226823). Con una massima ancora precedente è stato affermato in giurisprudenza che l'art. 411 c.p. abbia, nel fare menzione di parti del cadavere, voluto riferirsi anche a tutti i residui della salma che, per entità, natura, specie e caratteristiche in genere, siano idonei a suscitare, pur dopo il processo di mineralizzazione, l'idea del corpo umano inanimato (Sez. 3, Sentenza n. 8950 del 03/06/1983 Ud. dep. 27/10/1983 Rv. 160893). La citata giurisprudenza - a cui oggi si intende dare continuità - ritiene dunque che la norma non tuteli qualunque parte del cadavere, richiedendo invece la sussistenza di una particolare condizione:
l'idoneità dell'organo a suscitare l'idea del corpo umano inanimato e, di conseguenza, il sentimento di pietà.
Il nucleo della questione di diritto nel caso di specie consiste quindi nello stabilire se i reperti autoptici di cui si discute fossero idonei a suscitare il predetto sentimento di pietà. La risposta da dare al quesito deve essere negativa.
Dalla sentenza impugnata (ed in particolare dal capo A dell'imputazione) risulta infatti che le parti di cadavere soppresse erano rappresentate da "cuore, parti di trachea, compresa la biforcazione bronchiale, di polmone, di fegato, di milza, di surreni, di reni, di prostata, di encefalo e di ipofisi". Detti reperti si trovavano custoditi in un contenitore in soluzione di formalina, come pure risulta accertato nel giudizio di merito.
Ora, è evidente che simili organi e parti di organi, certamente associabili ad un essere umano solo all'occhio di un medico, di un biologo o comunque di un soggetto esperto in anatomia, non possono di certo ritenersi obiettivamente idonei a suscitare il sentimento di pietà nel senso sopra inteso, sia per la impossibilità di essere individuati come resti "umani" da parte di un osservatore sfornito di conoscenze mediche - dato evidente - sia perché all'esito del naturale processo di mineralizzazione non potrebbero certamente suscitare "l'idea del corpo umano inanimato", a differenza di altri organi, quali invece gli arti (inferiori e superiori, espressamente menzionati come "Parti anatomiche riconoscibili" nel D.P.R. n. 254 del 2003, art. 3 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 24), oppure le parti dello scheletro che siano però idonee a suscitare detta idea e, conseguentemente, il sentimento di pietà nell'osservatore medio (cfr. cass. sez. 2 sentenza n. 34145/2003 cit.).
La sentenza impugnata, invece, si è limitata (pagg. 63 e ss) ad affermare che i reperti fossero in grado di suscitare ancora la pietà (come ad es. il cuore e l'encefalo, ritenute le parti più nobili dell'uomo), mentre invece avrebbe dovuto affrontare il problema da un'ottica diversa: avrebbe dovuto, cioè, considerare non la sola tipologia 1 dell'organo ex post (cioè il fatto che trattavasi di cuore umano, polmone umano, encefalo umano ecc), ma piuttosto se quel tipo di campione (cioè quel cuore, quella parte pezzo di polmone, o di encefalo), conservato nel contenitore in soluzione di formalina, agli occhi di un osservatore privo di cognizioni nel campo medico ed in assenza di elementi che ne indicassero la precisa specie di appartenenza, potesse essere associato inequivocabilmente ad un essere umano e una tale indagine avrebbe necessariamente escluso l'idoneità a suscitare il sentimento di pietà verso i defunti.
Altro errore sta nell'avere escluso che le parti anatomiche in questione fossero destinate all'eliminazione sulla base del richiamo all'art. 41 comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria, norma che invece, prevede sì il consenso, degli interessati, ma disciplina il diverso caso del "Rilascio di cadaveri a scopo di studio" e non il "Riscontro Diagnostico", disciplinato dall'art. 37 e ss.. La violazione di legge sussiste e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del AC relativamente al reato di soppressione di cadavere perché il fatto non sussiste. Restano così logicamente assorbite tutte le altre censure connesse a tale reato.
2. Fondato è anche il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento del caso di non punibilità ex art. 384 c.p., comma 1 in relazione al favoreggiamento.
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 37398 del 16/06/2011 Ud. dep. 17/10/2011 Rv. 250878). Il delitto di favoreggiamento personale, integrato dalla condotta di chi - non essendo partecipe (coautore) di un reato già commesso (il favoreggiamento di sè stessi o autofavoreggiamento non è, di per sè solo, punibile per il principio nemo tenetur se detegere) - "aiuta" l'autore di quel reato (rectius la persona cui esso è attribuito o che si sospetti averlo commesso) ad "eludere le investigazioni" ovvero a "sottrarsi alle ricerche" dell'autorità inquirente, è un reato contro l'amministrazione della giustizia. In particolare contro l'attività giudiziaria. Come molti dei reati compresi in tale categoria criminosa, il favoreggiamento personale è un reato di pericolo a forma c.d. libera. Nel senso che può essere realizzato - nella sua prima modalità esecutiva, per quanto rileva in questa sede (aiuto elusivo delle indagini) - con qualsiasi contegno volontario (dolo generico) che si riveli in concreto idoneo a deviare, compromettere o intralciare l'attività di indagine (della polizia giudiziaria e/o dell'autorità giudiziaria) diretta ad acquisire le fonti di prova sulla commissione di un fatto reato e sul suo autore. In ragione della sua struttura di reato di pericolo il favoreggiamento personale (privo di un evento in senso naturalistico) si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di ausilio depistante o di intralcio alle indagini, senza che la stessa realizzi il risultato di vanificare o deviare realmente e in modo irreversibile le indagini (cfr. sentenza Sez. 6 n. 37398/2011 cit). Fatta questa premessa, colui che realizzi un contegno di favoreggiamento personale nei descritti termini è immune da responsabilità penale per effetto della generale causa di "non punibilità" prevista per la maggior parte dei reati contro l'attività giudiziaria dall'art. 384 c.p., comma 1, allorché a tale contegno illecito in concreto attuato (la norma prevede la "commissione del fatto" di favoreggiamento) l'agente sia stato indotto ("costretto") dalla "necessità" di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da "un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore". La fattispecie che in tal modo scrimina la condotta criminosa del favoreggiatore presuppone, quindi, che all'oggettivo aiuto elusivo delle indagini prestato all'autore di un commesso reato si coniughi un omologo aiuto del favoreggiatore a sè medesimo rispetto ad indagini penali, reali o potenziali, che possano investire la sua stessa persona o quella di un suo familiare, purché ricorrano le ridette esigenze di autotutela, personali o di un prossimo congiunto, rispetto ad un prevedibile e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell'onore.
È stato altresì precisato in giurisprudenza che se la nozione di libertà tutelabile assunta dall'art. 384 c.p., comma 1 quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge (art. 384 c.p.) che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale (libertà nella pienezza della sua accezione), non sembra del pari dubitabile che - quando tale libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall'esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti- l'interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa. Diritto e valore di rango costituzionale (art. 24 Cost., comma 2), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e "giusta" amministrazione della giustizia (artt. 111 e 112 Cost.). Se il diritto di difesa costituisce, dunque, il paradigma di apprezzamento del bene della libertà individuale che il favoreggiatore salvaguarda con la propria condotta antigiuridica (art. 378 c.p.), appare chiaro come divenga indifferente o non rilevante l'evenienza per cui la situazione di pericolo in libertate o - se si preferisce - lo stato di necessità, dotati di efficacia scriminante ex art. 384 c.p., possano trovare causa in un fatto accidentale, in un fatto altrui o anche nel fatto proprio e volontario del soggetto agente che realizzi una condotta di favoreggiamento personale. In casi di questo genere, in altri termini, la situazione di pericolo o lo stato di necessità sono plasticamente delineati dal legittimo esercizio di un diritto del favoreggiatore, cioè dell'inviolabile esercizio del diritto di difesa, nella sua massima latitudine efficiente, esoprocedimentale (autodifesa atecnica) ed endoprocedimentale.
Ebbene, venendo alla fattispecie in esame, la Corte di merito (pagg. 52 e 53) ha accertato che il nuovo contenitore con le firme del AC e dell'SU era opera loro ed era stato realizzato dolosamente per nascondere il contenuto e cioè gli organi del AS che avrebbero "inguaiato" UR, ma "anche AC, che aveva concluso l'autopsia sostenendo che non vi era colpa medica". Secondo la Corte di merito è stato fatto sparire proprio quel contenitore altamente pericoloso per UR "e per AC".
Sulla base di tali accertamenti in fatto, appare allora evidente che il AC ha posto in essere la condotta di favoreggiamento per salvarsi da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale (la condanna penale conseguente all'accertamento della falsità del giudizio diagnostico da lui espresso in data 23.6.2006 in ordine alle cause del decesso del AS in ospedale) e anche all'onore (la sottoposizione a procedimento disciplinare per la grave condotta, che avrebbe minato la immagine di uomo e di medico). Sussiste dunque il caso di non punibilità.
Consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza anche in ordine al reato contestato al AC al capo C perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.. 3. Gli altri reati addebitati al AC compreso il reato sub E contestato anche all'SU sono invece tutti estinti per intervenuta prescrizione.
Dalla sentenza impugnata risulta che il barattolo con i resti del AS era rimasto sicuramente in anatomia patologica fino al 13.12.2006, quando la dott.ssa Montisci della PG procedette all'apertura del barattolo e al riconoscimento degli organi con assoluta certezza, grazie ad alcune particolarità di incisioni operate proprio da lei nel corso dell'autopsia (pag. 51). Risulta altresì che in data 31.1.2007 alla dott.ssa Montisci, recatasi nuovamente nel reparto per prelevare il barattolo, venne consegnato un nuovo contenitore predisposto ad hoc e contenente gli organi di un certo AR, deceduto con la stessa diagnosi poco tempo dopo il AS.
La sparizione del barattolo, e dunque la commissione delle restanti condotte, va perciò fatta risalire ad una data compresa tra il 13.12.2006 e il 31.1.2007.
Per il principio generale del favor rei (art. 531 c.p.p., comma 2), va considerata la prima data, che dunque indica il dies a quo della prescrizione, ben potendo la sparizione essere stata posta in essere proprio quello stesso giorno, dopo l'allontanamento della dott.ssa Montisci dal reparto.
Essendo stata esclusa l'aggravante dell'atto di fede privilegiata contestata ai capi B ed E, tutti i restanti reati (in considerazione della pena massima edittale prevista per ciascuno di essi) sono soggetti al termine di prescrizione di sei anni che con l'aumento di 1A per l'interruzione arriva a sette anni e mezzo (art. 157 c.p. e ss.).
Considerando la sospensione dal 29.1.201 al 5.2.201 per astensione avvocati, la prescrizione è maturata alla data del 20.6.2014. Devono trovare applicazione i principi ribaditi dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U.; Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. dep. 15/09/2009 Rv. 244274), secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Nel caso di specie, non ricorrendo le anzidette condizioni, va senz'altro applicata la causa estintiva restando così assorbita la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del AC in ordine al reato contestato al capo A dell'imputazione perché il fatto non sussiste e al reato contestato al capo C perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 1, nonché in ordine ai rimanenti reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione;
e nei confronti dell'SU in ordine al residuo reato a lui ascritto perché estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014