Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 2
In tema di esame di persone imputate in un procedimento connesso, i soggetti indicati nell'art. 197, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., imputati in procedimento connesso ex art. 12, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., sono radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimoni e, pertanto, a essi non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, terzo comma lett. c), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte, pur prendendo atto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 191 del 2003, secondo cui gli avvisi prescritti dall'art. 64 cod. proc. pen. devono essere dati anche all'imputato esaminato in dibattimento, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese in dibattimento da un cd. collaboratore di giustizia, coimputato nei medesimi delitti, in quanto gli avvertimenti sub lett. a) e b), di cui all'art. 64 cod. proc. pen., sono sostanzialmente desumibili in base agli artt. 208 e 209, comma secondo cod. proc. pen. che disciplinano l'esame dell'imputato, e la funzione dell'avvertimento sub lett. c) è, di fatto, assicurata dalla formazione della prova in contraddittorio).
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, i dati provenienti dalla rilevazione automatica (cosiddetto "digesistem") delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici su una utenza privata sono utilizzabili, nonostante la non utilizzabilità della conversazione, in quanto il mezzo tecnico adoperato di limitata intrusione, è assimilabile al sistema di acquisizione dei tabulati telefonici, che sono acquisibili sulla base della semplice autorizzazione del P.M. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 45 del 2004, di conversione in legge del D.L. n. 354 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2005, n. 41052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41052 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/10/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1137
Dott. FUMU IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 18616/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LE, nato il [...];
CO VA, nato il [...];
CO LE, nato il [...];
ON ZO, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania, Sezione 3^, in data 20/07/2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA FR, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c) ed il rigetto dei ricorsi in relazione al reato di cui al capo a).
Uditi i difensori delle parti civili:
- Provincia Regionale di Ragusa, Avv. OR ASSENZA;
- CA AR NA, NE AN, NE ND, AL SE, AL LI e RO OS Alba, Avv. Nicosia SE;
- NE LE, Avv. Mascolino Luigi Mario;
che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, presentando anche conclusioni scritte e note spese.
Uditi i difensori degli imputati:
- PO ES, nato l'[...], Avv. Prof. Pisauro SE e Avv. Catalano Biagio RI;
- PO GI, nato il [...], Avv. Dominaci Giuliano;
- PO ES, nato l'[...], Avv. Di Martino Enrico;
- IO ZO, nato il [...], Avv. Impellizzeri Antonio e Avv. Di Martino Enrico, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^. Con sentenza della Corte d'Assise di Siracusa in data 12/03/2002 PO ES, nato l'[...], PO GI, PO ES, nato l'[...], e IO ZO furono dichiarati colpevoli dei delitti:
A) di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen.;
B) di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen. in danno di BE GE, TT DI, NO NU, AL OSrio e NE SA, cosi mutata la definizione giuridica del fatto contestato ex artt. 110, 112 n. 1, art. 422 e 61 n. 2 cod. pen.;
C) di cui all'art. 81 cpv, art. 61 n. 2, art. 110, art. 112 n. 1 cod. pen. - 10, 12 L. 14/10/1974 n. 497, L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 2 e 3;
ed esclusa per il solo IO l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 2, cod. pen., unificati tutti i delitti dal vincolo della continuazione, condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due quanto a PO ES, nato l'[...], PO GI e PO ES, nato l'[...], e per mesi diciotto quanto a IO ZO. IA AN fu dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. e, concessagli l'attenuante di cui alla L. 203 del 1991, art. 8, condannato alla pena di anni due di reclusione.
I predetti furono condannati in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente di quelle di custodia in carcere. PO ES, nato l'[...], PO GI, PO ES, nato [...], e IO ZO furono dichiarati interdetti legalmente per la durata della pena e dai pubblici uffici in perpetuo.
IA AN fu sottoposto a libertà vigilata per il periodo di anni uno.
Tutti i predetti imputati furono condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili Comune di Vittoria e Provincia Regionale di Ragusa e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute dalle medesime parti, liquidate in favore di ciascuna in complessivi euro 11.030,99.
PO ES, nato a [...] l'[...], PO GI, PO ES, nato a [...] l'[...], e IO ZO furono condannati al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) subiti dalle parti civili AL LI, NE AN, NE ND, CA AR, AL SE, RO OSlba e NE LE.
Fu assegnata a titolo di provvisionale a AL LI, NE AN, NE ND, CA AR, AL SE, RO OSlba e NE LE la somma di euro 150.000,00 ciascuno, ponendola solidalmente a carico di PO ES, nato l'[...], PO GI, PO ES, nato l'[...], e IO ZO.
Fu ordinata la pubblicazione della sentenza per estratto mediante affissione nei comuni di Siracusa e Vittoria, nonché per una sola volta, sui giornali "La Gazzetta del Sud", "La Sicilia" ed "Il Diario doc".
TO GI, NO FR, VO IA, VO GI e GI IM furono assolti dal delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. per non aver commesso il fatto.
Fu ordinata la confisca di quanto in sequestro e la distruzione delle armi.
Contro tale sentenza proposero appello PO ES, nato l'[...], PO GI, PO ES, nato l'[...], IO ZO e IA AN.
La Corte d'Assise d'Appello di Catania, con sentenza 20/07/2004 confermò la pronunzia di primo grado, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle ulteriori spese processuali. 2^. Secondo i giudici di merito, il 02/01/1999, alcune persone fecero irruzione nel bar annesso al distributore di carburanti Esso di Vittoria aprendo il fuoco ed uccidendo BE GE, TT DI, NO NU, AL OSrio e NE SA. I giudici di merito hanno affermato che la genesi della vicenda era da ricondurre ad uno scontro fra gruppi mafiosi e che quello, ritenuto facente capo ai PO, avesse organizzato l'eccidio. 3^. Ricorrono per Cassazione i difensori di PO ES, nato l'[...], PO GI, PO ES, nato l'[...], e IO ZO.
Il difensore di PO ES, nato l'[...], Avv. Prof. SE Pisauro, lamenta la manifesta illogicità della sentenza, difetto di motivazione, erronea applicazione della legge penale (artt. 110 e s. cod. pen.) e processuale (artt. 192, 194, 195, 597 e 546 cod. proc. pen.). Richiama anzitutto la richiesta di assoluzione formulata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania, secondo il quale, la prova dimostrativa del mandato omicidiario, asseritamente conferito dai PO alla cosca gelese di OS TR non è rinvenibile nelle chiamate in correità effettuate da IA AN. A ciò si deve aggiungere che altre fonti (RA, RI e VI) indicano l'azione come autonomamente decisa dalla cosca gelese di OS TR.
La sentenza di primo grado avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sull'assunto che i PO avevano cercato di uccidere BE senza riuscirvi e poco dopo BE fu ucciso, ma ciò può fondare sospetti, non prove. Per superare le aporie logiche e ricostruttive della prima sentenza, il giudice d'appello ha sostenuto che le dichiarazioni di IA non siano risolutive della prova, ma lo divengano se valutate unitamente alle altre. La sentenza qui impugnata farebbe abuso di categorie sociologiche e psicologiche e conterrebbe una tendenza storiografica nella ricostruzione dell'habitat mafioso di Vittoria, usate per colmare lacune probatorie. Con l'invenzione di regole di esperienza su come avvengono le riunioni mafiose, la possibilità che alcuni si riunissero in terrazzo (giustificata con la latitudine) e ricorrendo ad un'interpretazione riduttiva del numero di persone, la sentenza d'appello ha cercato di rendere credibile il racconto di IA dell'incontro di una quarantina di soggetti nell'abitazione di BE. Nell'affrontare la posizione di IO, dopo aver detto che egli fu prima officiato dell'eliminazione di BE, incarico poi revocato, la sentenza elenca i rapporti fra PO GI ed il clan dei LE che giustificherebbero i rapporti fra "i PO" e tale consorteria mafiosa, attribuendo responsabilità su base familistica a tutti i PO in base ai rapporti del solo PO GI, dimenticando che BE ebbe diretti contatti con i LE e che in siffatte occasioni aveva posto in essere gravi provocazioni nei confronti dei vertici di OS TR di Gela. La sentenza d'appello afferma (a p. 165) che il fondamento della prova si articola attraverso la posizione di IO ed "una serie di circostanze ciascuna delle quali, se apparisse da sola nel panorama processuale, potrebbe avere significato equivoco o, addirittura, indifferente;
ma, nel contesto complessivo consentono di rappresentare la condotta degli imputati a partire dal momento in cui (riguardo alla strage) dissero a IA che lo avrebbero fatto fare a gente di Gela". Il ragionamento riporterebbe alle sole dichiarazioni di IA ed in ogni caso non sarebbe provato, ammesso che i PO intendessero commissionare l'omicidio ai LE, che lo abbiano fatto, ben potendo questi ultimi, averlo deciso autonomamente. Peraltro le genesi dei delitti potrebbe escludere sia i PO che i LE, come dovrebbe desumersi dalle dichiarazioni di RA FE e VI, che indicano l'esistenza di risentimenti
contro
BE anche all'interno della "DD", essendo costui attinto dal sospetto di aver ucciso il fratello di OT RI, esponente di spicco di tale sodalizio.
La sentenza d'appello avrebbe preso circostanze senza una base di fatto univoca ed accertata, incerte e contraddittorie e collegandole nè affermerebbe la conducenza ad una sola ipotesi ricostruttiva della vicenda processuale, così disattendendo la giurisprudenza di legittimità.
Lo standard di valutazione utilizzato, sarebbe al disotto del principio per il quale la condanna può essere pronunziata solo quando la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio. Tale principio sarebbe diritto vigente e cogente alla luce di convenzioni internazionali ratificate e di pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte e non può essere inficiato con forzature del libero convincimento che non può superare le controprove. La sentenza impugnata avrebbe confuso i sospetti con gli indizi ed omesso di sottoporre le prove al criterio della falsificabilità, secondo le acquisizioni di logica ed epistemologia, e le prove contrarie dovrebbero essere sufficienti a giustificare l'assoluzione. Ha chiesto quindi l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore di PO ES, nato l'[...], Avv. Biagio RI Catalano, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai principi stabiliti in tema di valutazione degli indizi e della chiamata di correo (art. 192 cod. proc. pen.) e l'errata interpretazione della legge penale con riferimento all'art. 110 cod. pen.. La sentenza impugnata avrebbe utilizzato criteri logico interpretativi per la valutazione degli indizi a carico diversi da quelli usati per valutare le prove a discarico.
Il ricorrente ripercorre la motivazione della sentenza impugnata rilevando che:
- alle p. 55 e 56 riconosce che il quadro storico prodromico non è certo, permanendo dubbi sia sull'investitura ricevuta da BE a capo della DD, sia sul ruolo dei PO (AD, colloca implicitamente TO nella sfera di influenza dei PO, assolto in via definitiva);
- a p. 58 vengono indicati eventi, rappresentati come unitari moventi a carico dei PO, ma tali fatti, anche ove si ritengano provati, non esauriscono il quadro delle possibili ragioni che spinsero alla commissione dei delitti di omicidio, essendone indicate di alternative, quali la grave offesa recata da BE ad un esponente di OS TR gelese, l'aver il predetto provocato ed offeso molti soggetti e l'essere egli sospettato di aver ucciso il fratello di uno stiddaro;
sarebbe quindi illogica la conclusione della Corte d'Assise d'Appello, secondo cui il coinvolgimento di OS TR irrobustirebbe il quadro probatorio;
- a p. 61 viene accreditata come verosimile la riunione di una quarantina di persone a casa di BE, giustificata con la possibilità di sostare in terrazzo per il clima mite e per la disponibilità di posteggi (nota al dichiarante e quindi inidonea a costituire riscontro); tale riunione sarebbe peraltro ignota alla VI ed al RI;
- a p. 83 e s. sarebbe illogica la affermazione di attendibilità di IA nonostante egli abbia riferito che l'appostamento nei pressi dell'abitazione di BE non portò al previsto epilogo per un controllo di polizia, poi trasformato in due, così come furono modificate dalla fase delle indagini a quelle del dibattimento le dichiarazioni relative alle modalità di occultamento delle armi, sicché il difetto di coerenza inciderebbe sull'attendibilità;
a p. 99 ed a p. 105 vi sono contrasti sul fatto che i killers fossero o meno travisati con passamontagna (circostanza esclusa dal teste AN ed affermata dal collaborante AD, le cui dichiarazioni sarebbero perciò inattendibili);
a p. 105 e 106 la giustificazione data alla possibilità di incontro (smentita dalla Polizia penitenziaria) fra il collaborante RA ed i detenuti in isolamento Di IO e TT (e cioè la fine dell'isolamento di costoro prima della scarcerazione di RA) non tiene conto che RA ha riferito di averli incontrati durante l'isolamento perché portava loro gli alimenti;
a p. 108 si da atto che la VI parlò con UD CE il quale le disse "loro sanno già chi è stato", ma ciò sarebbe in contrasto con quanto riferito a p. 123 come detto da RI e più in generale con l'ignoranza circa autori, mandanti e movente degli omicidi da parte di tutti gli accoliti della DD vittoriese;
a p. 110 sarebbe illogica la giustificazione data alla imprecisione di IA circa il fatto che fu egli a chiamare IO e non viceversa, con conseguenze in punto di attendibilità dello stesso;
a p. 113 e s. sarebbe illogica la ritenuta compatibilità fra le versioni di RA, RI ed SC sui movimenti di Di IO, mentre le tre versioni sarebbero in contrasto, con riflessi sull'attendibilità di costoro;
a p. 121 e segg. emerge, in relazione all'incontro tra gli stiddari vittoriesi ed i LE, che l'eccidio si verificò inaspettatamente e non sarebbe corretto inerire la responsabilità dei PO;
anzi l'uccisione di estranei alla vicenda quali NE e AL farebbe escludere la partecipazione di locali e la realizzazione solo ad opera di esterni, come evidenziato anche dall'aver la VI notato un auto con persone sospette a bordo;
in ogni caso la sentenza tace sulle ragioni del duplice errore di persona evidenziato con l'atto di appello);
a p. 128 risulta come la DD non mostrasse particolare attaccamento a BE, tanto da non considerarne la morte come legittimante la vendetta;
a p. 130 e s. sarebbe contraddittoria la ritenuta enfatizzazione da parte del difensore dell'incidente occorso alla madre di PO ES (cl. 1960) con la ritenuta esistenza di patologie tali da caratterizzare seriamente il quadro clinico;
l'imputato avrebbe temuto che la madre fosse in pericolo di vita;
a p. 135 sarebbe sintomatica della sperequazione di giudizio nella valutazione degli elementi a discolpa il fatto che il giudice d'appello non si spieghi come mai TT ed il AL ZA non si siano incontrati uscendo dall'ospedale, come se ciò fosse singolare nonostante il fatto che ZA si trovasse nei pressi dell'ospedale e le dimensioni del nosocomio;
in proposito si rileva il contrasto con quanto affermato a p. 85, in ordine alla eccepita mancanza di riscontri a dichiarazioni di IA, ove la Corte d'Assise d'Appello ha affermato che non ogni avvistamento era annotato dagli organi di polizia e quanto affermato a p. 135 ove si dice che se ZA avesse visto TT ne avrebbe fatto menzione con atti d'istituto o con la deposizione;
a p. 157, dopo aver dato atto dell'esito negativo degli accertamenti sui flussi telefonici, disposto dal giudice d'appello, si afferma che tale esito non sarebbe rilevante;
a p. 160 è riportato lo stralcio della requisitoria del Procuratore Generale che, chiedendo l'assoluzione dei delitti di omicidio aveva rilevato che mancava la prova sulla forma del concorso e che sussistono ipotesi alternative plausibili;
la sentenza non indicherebbe alcunché circa le modalità del concorso;
in presenza di ipotesi alternative la probabile compiacenza dei PO per i delitti è stata estesa a concorso negli stessi;
le dichiarazioni di IA sarebbero poi incompatibili con quelle di RA e AD sulla fase esecutiva (specie riguardo alle autovetture usate dai killers per recarsi a commettere i delitti), mentre quanto riferito come appreso da IO o da TT non sarebbe suscettibile di verifica;
il giudice d'appello non avrebbe operato una scelta fra configgenti versioni violando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; a p. 164 per dare credibilità ad AD si spiega che questi ha perfettamente descritto le posizione delle cinque vittime e che tale informazione non poteva essere stata tratta dai servizi televisivi, che non evidenziavano riprese all'interno del bar, ma a p. 98 si dice che una parte del bar dava sul piazzale attraverso una vetrata ed a p. 117 si fa riferimento alla presenza di UD come di chissà quanti curiosi sul luogo e di notizie riferite anche dal barista;
- a p. 166 vi è l'affermazione che sarebbe apodittica e contraddittoria "la partecipazione di OS TR gelese, dunque, non costituisce affatto un elemento contrastante la ricostruzione unitaria ed univoca degli elementi di prova acquisiti, anzi viene a rappresentare il conforme completamento della chiamata di correo:
solo se fossero del tutto mancate circostanze numerose e significative sul coinvolgimento della cosca gelese si sarebbe potuto convenire con il Procuratore Generale circa la possibile contraddittorietà degli elementi acquisiti"; non si sa quale sia la chiamata di correo poiché quella di IA si riferisce ad un momento storico antecedente;
il concorso dei PO avrebbe dovuto essere dimostrato nel senso di un mandato "esclusivo" (e ciò sarebbe escluso dal sicuro intervento di OS TR gelese) e nel senso che PO ES cooperò con cosa TR gelese per l'organizzazione dell'eccidio ovvero partecipò alla deliberazione della strage ed al collegato mandato agli esecutori;
l'eventualità che OS TR gelese abbia agito autonomamente, magari con il supporto logistico di IO, ma senza l'ausilio di PO ES, non solo non è esclusa, ma sarebbe l'unico dato storico certo, ma non sarebbe arricchito da certezze circa gli ulteriori concorrenti. La mera esistenza di un contemporaneo movente non sarebbe sufficiente a provare il concorso nel reato. Non vi sarebbe prova che PO ES (cl. 1960) sia - con OS TR gelese, il fratello ed il cugino - il mandante dell'eccidio e che tale mandato si fosse concretizzato nell'assicurare la partecipazione all'evento del "pupillo" IO. L'alibi falso di IO riguarderebbe solo costui e non vi sono contatti telefonici fra costui e PO ES (cl. 1960). AD non parla di IO e nemmeno dei PO e sarebbe illogico il collegamento stabilito (già indicato al primo punto). Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore di PO GI, Avv. Giuliano Dominici, ha presentato tre atti di ricorso: l'ultimo dei quali è definito "la sintesi... dei due distinti atti già presentati...(che) presenta tuttavia alcune correzioni e precisazioni...". Con riferimento al contenuto di tale ultimo atto, deduce:
1. la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. relativamente all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, in relazione ai reati di cui a tutti i capi di imputazione: sarebbe illegittimo l'uso residuale (relativo ai soli contatti) delle intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili, alla luce della pronunzia della Sezioni Unite di questa Corte n. 21 del 13/07/1998, secondo cui il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati, quando questa avvenga in assenza di decreto motivato (peraltro con sentenza 08/05/2000 le Sezioni Unite hanno ritenuto sufficiente il decreto motivato del P.M.). Secondo la Corte costituzionale, invece, per l'acquisizione si dovrebbe ricorrere alla richiesta di esibizione di cui all'art. 256 cod. proc. pen.. Nella specie nessuna di queste procedure sarebbe stata seguita, in quanto si tratta di dati desunti da intercettazioni effettuate in altro procedimento, ritenute inutilizzabili non avendo la Procura della Repubblica di Caltanissetta messo a disposizione le bobine ed i decreti autorizzativi. Ritenuta la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., nessun utilizzo residuale dei dati emergenti dalle intercettazioni poteva essere fatto, mancando un passaggio essenziale all'ingresso della prova. Neppure i dati possono essere recuperati con le testimonianze (testi DO, RT e ZI), essendo queste, sul punto a loro volta inutilizzabili secondo la giurisprudenza di legittimità.
2. La violazione della legge processuale in relazione agli artt. 64, 197, 197 bis e 210 cod. proc. pen. relativamente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte, in relazione ai reati di cui a tutti i capi di imputazione;
a nessuno dei collaboranti (tranne GG SE AM), in sede di esame, è stato rivolto il triplice avvertimento previsto dal rinnovato art. 64 comma 3 cod. proc. pen.. Tali esami dibattimentali sarebbero il primo
"interrogatorio" dei collaboranti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, sicché la mancanza dell'avviso renderebbe le dichiarazioni inutilizzabili ai sensi dell'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen.. 3. Mancanza ed illogicità della motivazione per violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3 e art. 546 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c): il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che si potesse "fare la media" di risultanze disomogenee, poiché comunque indirizzavano verso i PO, dimenticando che gli indizi, oltre che plurimi, gravi e precisi devono essere concordanti;
inoltre non avrebbe tenuto conto, nel valutare la prova orale, delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Importanza cruciale è stata attribuita alla posizione di IO VI ed all'aggressione da lui subita ad opera di BE. Premesso che sarebbe comunque scorretto logicamente il passaggio dall'eventuale responsabilità di IO a quella dei soggetti a lui asseritamente collegati, assume che unica fonte della "coincidenza" temporale fra il pestaggio di IO ed il mandato ad uccidere conferito dai tre PO è IA, de relato rispetto a quanto a lui riferito dal IO. Peraltro le dichiarazioni di IA contrastano con quelle di RA FE (de relato di quanto a lui riferito da TT LI e Di IO), che pure indica IO sul luogo del delitto, ed entrambe sono contraddette da quelle di AD. Pertanto le dichiarazioni in questione si eliderebbero a vicenda. La sentenza impugnata avrebbe tentato di conciliare le dichiarazioni contrastanti ipotizzando la presenza di due autovetture, ma il contrasto persisterebbe. Esemplificativa della propensione del giudice d'appello ad accostare risultanze contraddittorie sarebbe la considerazione che, quanto riferito da OD (de relato e non riscontrato) circa la presenza di PO GI, fra i travisati a bordo della Thema, sarebbe compatibile con l'impianto accusatorio, benché collidente con la ricostruzione per la quale ad agire fu gente venuta da fuori. Dopo aver ricostruito i passaggi della sentenza impugnata, criticando la ritenuta verosimiglianza della riunione di una quarantina di persone a casa di BE, ricorda che BE minacciò ed offese il rappresentante di OS TR in una riunione ed il pestaggio di IO, ricondotto a ragioni diverse da quelle ipotizzate dal giudice d'appello. Si osserva che tutto viene ricollocato dal giudice quale antecedente causale, cosicché gli antefatti ed i moventi diventano troppi e la reductio ad unum appare arbitraria e perciò illogica. Dopo aver criticato la rilevanza e coerenza di elementi quali l'estorsione al commerciante SE, l'incarico di uccidere BE affidato a IA e IO e gli esiti di altra indagine (quella di cui alle intercettazioni ritenute inutilizzabili), osserva che illogicamente la sentenza ha accreditato una fittizzietà del rapporto di lavoro in Germania di PO GI, attribuendo valenza indiziaria dai rapporti con "paesani", che avrebbero avuto altro significato nella condizione di emigrante dello stesso.
La sentenza impugnata avrebbe immotivatamente sottovalutato altri elementi, pur emergenti dal testo della stessa: che BE fosse preoccupato dell'accusa di essere autore dell'omicidio del fratello di RI OT e la preoccupazione della VI per un attentato ai danni del BE per l'avvistamento di un'auto sospetta. Le intercettazioni sulla Lancia Thema di Di IO escluderebbero la responsabilità dei PO perché proverebbero che, con costoro, era intervenuto un accordo. RI avrebbe saputo da CA che l'omicidio di BE doveva avvenire perché egli aveva una relazione con la VI, moglie di un detenuto appartenente alla DD. Ciò creerebbe altro movente incompatibile con quello ritenuto.
4. Violazione della legge penale (art. 416 bis cod. pen.) e processuale (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione al reato di cui capo a) di imputazione: la sentenza ha spostato in avanti la data di inizio del reato permanente per conciliare la contestazione di un'associazione fra i PO e IO ed una più ampia ravvisata in sentenza. Il reato permanente non potrebbe essere frazionato a seconda degli accadimenti. Ciò incide sul ruolo dei singoli imputati, sicché il fatto ritenuto sarebbe diverso da quello contestato. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore di PO ES (cl. 1962) e di IO ZO, Avv. Enrico Di Martino lamenta:
1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: a fronte della contestazione del reato di strage, la
Corte d'Assise, ravvisato il delitto di omicidio plurimo avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. anziché pronunziare condanna. La violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. sarebbe nullità di ordine generale, rilevabile anche d'ufficio e fu comunque eccepita nel corso del giudizio d'appello. L'immutazione del fatto si sarebbe risolto in un pregiudizio per il diritto di difesa. Inoltre il reato di strage sarebbe stato consumato nel momento in cui fu adottata la deliberazione, certamente a Gela, luogo ove ebbe inizio la condotta criminosa. Di conseguenza sarebbero nulle le sentenze di primo e di secondo grado e gli atti dovrebbero essere trasmessi al P.M.. 2. La violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 575 e 577 cod. pen., art. 192 cod. proc. pen.: avrebbe retto il nucleo essenziale dell'alibi di
IO, che sarebbe stato presente al bar Bologna al momento dell'eccidio, ed in ogni caso l'alibi potrebbe considerarsi fallito e non falso. Sarebbe stato quindi necessario l'espletamento dell'esperimento giudiziale richiesto per verificare il tempo necessario per raggiungere il luogo della sparatoria dal bar: se subito dopo le 18.00 IO era al bar di via Bologna, non poteva essere presente tra le ore 18.20 e le ore 18.30 sul luogo della strage, distante 20 o 25 minuti (secondo la Corte territoriale) o 35 - 45 minuti (secondo la difesa).
3. La violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 575 e 577 cod. pen., art. 192 cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: non sarebbe stato individuato con certezza il movente della strage e sarebbe illogica la motivazione laddove ritiene che i vari moventi possibili non eliderebbero quello ravvisato nell'interesse dei PO ad eliminare i soggetti di un gruppo avversario, mentre se quest'ultimo può spiegare l'uccisione di varie persone, gli altri (la punizione per uno sgarbo fatto ad un esponente di OS TR, la vendetta di un soggetto malmenato, il mancato pagamento di una partita di droga, una lezione per motivi passionali) avrebbero comportato l'uccisione del solo BE. Inoltre nessun elemento accredita la deliberazione dell'uccisione indiscriminata di avversari, ma solo quello di uccidere BE.
4. La violazione dell'art. 416 bis cod. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: mancherebbe la prova e comunque sarebbe contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in relazione al reato associativo, laddove prima si afferma che i PO sarebbero stati "tutta una cosa" con BE e poi che si fossero dati una loro struttura autonoma. Se l'associazione era unica non avrebbe rilievo il mancato pagamento di droga da parte di BE ai PO. Mancherebbe la motivazione in ordine alla forza di intimidazione del vincolo associativo ed alla situazione di assoggettamento e di omertà, (comunque da escludere perché il teste SE, unico presunto estorto, parla a ruota libera) ne' sugli altri elementi costitutivi del reato associativo (che comunque sarebbero insussistenti o la cui esistenza non sarebbe provata.
5. L'inconsistenza della motivazione relativa alla condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili Comune di Vittoria e Provincia di Ragusa, che non avrebbero provato l'esistenza di un danno da loro patito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 4^. Il difensore delle parti civili CA AR NA, NE AN, NE ND, AL SE e AL LI ed il difensore della parte civile NE LE, Avv. Luigi Mario Mascolino, hanno presentato memorie deducendo che i ricorsi presentano profili di infondatezza e di inammissibilità e chiesto il rigetto degli stessi.
Nelle conclusioni scritte i difensori delle predette parti civili e della Provincia Regionale di Ragusa hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
5^. Devono anzitutto essere esaminati, poiché pregiudiziali ad ogni altra questione, il primo motivo dedotto nell'interesse di PO ES (cl. 1962) e di IO ZO ed il quarto motivo dedotto nell'interesse di PO GI, relativi alle dedotte nullità ex art. 522 cod. proc. pen.. La doglianza svolta nell'interesse di PO ES (cl. 1962) e di IO ZO, circa la nullità conseguente alla difformità fra il fatto contestato di strage e quello ritenuto di omicidio plurimo è inammissibile in quanto manifestamente infondata. La Corte d'Assise non ha ravvisato un fatto diverso da quello contestato, ma si è limitata a dare al fatto descritto nel capo di imputazione una diversa qualificazione giuridica. Manifestamente infondata è anche la tesi che il delitto di strage, poi riqualificato, avrebbe radicato la competenza dell'Autorità giudiziaria del luogo dove era stata deliberata la perpetrazione del reato, tesi già respinta con adeguata motivazione dal giudice d'appello.
La doglianza sull'immutazione del fatto, nonché violazione delle legge penale in relazione al reato associativo, svolta nell'interesse di PO GI, con eccezione di nullità della sentenza impugnata, è infondata.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. La modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. presuppone, invece, un fatto in relazione al quale le emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato o dei suoi riferimenti spazio-temporali. La nozione di fatto "diverso", adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio;
mentre la locuzione "fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio", di cui al successivo art. 518, concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato. Ne consegue che in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, costituisce non fatto "nuovo" bensì fatto "diverso" - per il quale è ammessa la modifica dell'imputazione e la conseguente legittima contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 516 cod. proc. pen. - la mera estensione quantitativa dell'articolazione soggettiva dell'organizzazione, dei reati-fine oggetto del programma criminoso e dell'ambito spazio- temporale di operatività della organizzazione stessa: trattasi, infatti, di arricchimento, puntualizzazione e specificazione della ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione" (Cass. Sez. 1^ sent. 9958 del 27/10/1997 dep. 05/11/1997 rv 208935).
Nella specie, il giudice di appello ha soltanto accentuato l'attenzione sull'esistenza, all'interno di un'unica associazione, di sottogruppi in posizione di antagonismo. Nessuno stravolgimento dell'imputazione originaria può essere ravvisato nella riduzione, da parte del giudice, dell'arco temporale della sussistenza del vincolo associativo, o nell'accertato formarsi di sottogruppi in posizione di conflittualità, giacché gli imputati sono stati posti in condizioni di difendersi dall'accusa di una associazione più ampia e di maggior durata temporale, ma che comunque contiene al suo interno anche tutto il fatto ritenuto relativo alla creazione dei sottogruppi. Come ha peraltro rilevato il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, le sentenze di primo grado e di appello si integrano sul punto dell'esistenza di una associazione comprendente gli imputati, all'interno della quale vi fu una forte conflittualità per il predominio, fra il gruppo BE - Di IO ed il gruppo PO - IO, fino allo scontro culminato con l'eccidio per il quale si procede.
Non vi è, quindi, un'immutazione del fatto contestato agli imputati e neppure un'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis cod. pen.. 6^. Deve poi essere esaminato il primo motivo dedotto nell'interesse di PO GI, relativo alla dedotta inutilizzabilità anche dei contatti risultanti dalle intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili.
La doglianza non è fondata.
È necessario anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto ipotizza il ricorrente, non è vero che la disciplina prevista per l'acquisizione dei tabulati di comunicazioni (dai quali sono desumibili le chiamate effettuate e ricevute e la durata delle stesse) sia identica a quella per l'autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche e che ne consegua, in ipotesi di violazione, lo stesso regime di inutilizzabilità.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6 del 23/02/2000 dep. 08/05/2000 rv 215841, hanno chiarito che "ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc. pen.". Sulla scorta di tale principio questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, i dati provenienti dalla rilevazione automatica (cosiddetto digesistem) delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici su una utenza privata sono utilizzabili anche quando tale non sia il contenuto della conversazione intercettata, in quanto il mezzo tecnico adoperato, di limitata intrusione, è assimilabile al sistema di acquisizione dei tabulati telefonici, che sono acquisibili sulla base della semplice autorizzazione del P.M." (Cass. Sez. 2^ sent. 45622 del 25/09/2003 dep. 25/11/2003 rv 227154.
Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. n. 45 del 2004, di conversione in L. del D.L. n. 354 del 2003).
In base alla differenza fra i meccanismi di acquisizione dei tabulati, rispetto ai provvedimenti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche ed alle diverse regole relative, non vi sono ragioni per ritenere che il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. si estenda, necessariamente ed automaticamente, ai contenuti tipici dei tabulati e cioè ai contatti fra utenze ed alla durata delle comunicazioni, evidenziati nelle intercettazioni ritenute inutilizzabili.
Nella specie, l'inutilizzabilità delle intercettazioni è stata dichiarata dal giudice d'appello per la mancata consegna da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta dei nastri e dei decreti autorizzativi. La mancanza dei nastri e dei decreti non avrebbe impedito, al giudice di merito di questo procedimento, di acquisire i tabulati, relativi alle utenze oggetto delle menzionate intercettazioni.
Osserva peraltro il ricorrente che ciò non è avvenuto, sicché nessun provvedimento legittimerebbe l'ingresso delle intercettazioni (e quindi del loro contenuto corrispondente a quello dei tabulati) nel presente procedimento.
L'assunto non è condivisibile.
Il principio di conservazione degli atti processuali impone di riconoscere ad un atto gli effetti minimi per i quali abbia i requisiti di legge.
L'ordinanza della Corte d'Assise di acquisizione delle intercettazioni, se pur era inidonea a rendere utilizzabili le stesse, ha lo stesso contenuto di un decreto che dispone l'acquisizione dei tabulati e può validamente consentire l'ingresso nel processo dei dati relativi.
Del resto il giudice di primo grado avrebbe potuto validamente adottare un tale provvedimento, sia alla luce della normativa che in concreto.
Infatti, mentre l'assenza dei nastri delle intercettazioni rende impossibile la verifica delle registrazioni e la loro trascrizione in contraddittorio, i semplici contatti e la durata degli stessi possono essere documentati mediante l'acquisizione dei tabulati, nei limiti temporali previsti dalla legge (che nel caso in esame, trattandosi di delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) cod. proc. pen., sono di quattro anni, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196, art. 132 come modificato L. n. 45 del 2004, di conversione in L. del D.L. n. 354 del 2003 e quindi prima della conclusione del processo di primo grado) senza che si determini l'irripetibilità dell'atto, conseguente alla natura di atti a sorpresa che è invece caratteristica delle intercettazioni.
Pertanto i dati relativi ai contatti telefonici sono utilizzabili. 7^. Con il secondo motivo dedotto nell'interesse di PO GI si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati, siccome a nessuno dei collaboranti (tranne GG SE AM), in sede di esame, è stato rivolto il triplice avvertimento previsto dal rinnovato art. 64, comma 3, cod. proc. pen.. Tali esami dibattimentali sarebbero il primo "interrogatorio" dei collaboranti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, sicché la mancanza dell'avviso renderebbe le dichiarazioni inutilizzabili ai sensi dell'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen.. La doglianza è infondata.
Il ricorrente, a fondamento di quanto dedotto, assume che la Corte costituzionale avrebbe equiparato l'esame all'interrogatorio. L'assunto non è condivisibile.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 191 del 23 maggio 1993 depositata il 4 giugno 2003, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento debba dare all'imputato in sede di esame gli avvisi di cui alla disposizione suddetta".
Ha affermato la Corte costituzionale che, d'altro lato, tanto l'interrogatorio che l'esame si iscrivono agevolmente nella categoria degli atti processuali a contenuto dichiarativo;
entrambi possono essere ugualmente inquadrati nel novero degli strumenti difensivi;
comune e, inoltre, la presenza di connotazioni probatorie;
tanto l'uno che l'altro, infine, risultano caratterizzati dalla identica garanzia del nemo tenetur se detegere: è lo stesso rimettente, infatti, a sottolineare, proprio a questo riguardo, come nessun problema si ponga, in realtà, in relazione agli avvertimenti sub lettere a) e b), di cui all'art. 64 c.p.p., essendo questi ultimi sostanzialmente desumibili già in forza dell'art. 208 e art. 209, comma 2, c.p.p., che disciplinano l'esame dell'imputato; che,
pertanto, risultando possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della questione, e tali da vanificare la premessa su cui essa si radica - potendosi legittimamente far leva su di una interpretazione che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto dell'esame - i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente si rivelano manifestamente infondati.
Pur alla luce della menzionata decisione della Corte costituzionale, si deve escludere una completa parificazione dell'esame all'interrogatorio per tutti i casi ipotizzabili, con la conseguenza che, nel caso di specie, possa derivarne l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA AN, coimputato nello stesso procedimento e dalle persone esaminate ex art. 210 cod. proc. pen.. Ciò non tanto perché quella della Corte costituzionale è un'ordinanza di manifesta infondatezza, non vincolante per questa Corte, quanto perché non sembra che la Corte costituzionale abbia inteso affermare una totale equiparazione, anche ai fini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni, fra esame ed interrogatorio, non essendo questo aspetto oggetto della pronunzia. Anzitutto, come ha osservato la Corte costituzionale, richiamando le considerazioni del giudice remittente, (in relazione agli avvertimenti sub lettere a) e b), di cui all'art. 64 c.p.p., essendo questi ultimi sostanzialmente desumibili già in forza dell'art. 208 e art. 209, comma 2, c.p.p., che disciplinano l'esame dell'imputato), in sede di esame, i primi due dei tre avvertimenti previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., dal momento sono impliciti nella disciplina dell'esame, sicché la questione riguarda solo l'avviso di cui alla lettera c) del citato articolo.
In proposito, nell'ipotesi in cui, come nel caso in questione, l'esame abbia luogo in un procedimento che si svolge contestualmente a carico dei coimputati destinatari delle dichiarazioni accusatorie, le garanzie per costoro sono assicurate dalla formazione della prova in contraddittorio, così come chi rende dichiarazioni etero accusatorie in un dibattimento a carico di coimputati, ha chiara la percezione delle conseguenze delle stesse, sicché non avrebbe alcun senso la previsione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) e meno che mai ne avrebbe la conseguente inutilizzabilità. In un interrogatorio, reso in assenza dei chiamati in reità o in correità e dei loro difensori, sorge la necessità di assicurare che, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato che si accinge a rendere dichiarazioni etero accusatorie, sia consapevole (ed a tal fine sia reso edotto) della possibilità - proprio in ragione delle dichiarazioni che si accinge a rendere - di assumere in futuro l'ufficio di testimone, a carico di costoro, a fronte dello sviluppo del procedimento. Invece, nell'esame dibattimentale, reso quale coimputato, a venire in rilievo non sono le future dichiarazioni che il soggetto potrà rendere come testimone (veste che, peraltro, potrà assumere solo in altri procedimenti), ma le dichiarazioni rese come coimputato in quel momento, in quel procedimento, nel contraddittorio con i coimputati, dai cui difensori può essere contro esaminato.
Non appare quindi possibile estendere ne' l'obbligo dell'avviso di cui all'art. 64 comma lett. c) cod. proc. pen., ne'
l'inutilizzabilità prevista dall'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen., all'ipotesi di mancato avviso alle dichiarazioni rese in sede dibattimentale, tanto più che l'inutilizzabilità deve essere tassativamente prevista dalla legge.
Quanto alle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., oltre alle già esposte ragioni, va ricordato che questa Corte, ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che: "poiché le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. rientrano - secondo quanto dispone l'art. 197, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. - nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio del testimone, ad esse non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen." (Cass. Sez. 1^ sent. 1603 del 07/12/2004
dep. 20/01/2005 rv 230645. In applicazione di tale principio, la Corte, pur prendendo atto dell'ordinanza n. 191 del 2003 della Corte costituzionale, secondo cui gli avvisi prescritti dall'art. 64 cod. proc. pen. devono essere dati anche all'imputato esaminato in dibattimento, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero- accusatorie rese in dibattimento da un c.d. "collaboratore di giustizia", coimputato del medesimo delitto omicidiario, il quale aveva ricevuto solo l'avvertimento che aveva facoltà di astenersi dal deporre).
Pertanto non era necessario rivolgere l'avviso in questione neppure alle persone esaminate, nel corso del giudizio di primo grado o in quello di appello, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.. Si deve quindi escludere che sia ipotizzatile la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA e dalle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., sia nel corso del giudizio di primo grado che nel corso del giudizio di appello. 8^. Nei ricorsi si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'assenza di riscontri individualizzanti,
segnalando come la Corte d'Assise d'Appello li abbia ravvisati in elementi che, irrilevanti o noti al dichiarante, non potrebbero essere considerati tali.
È necessario ricordare che, in ordine alla natura ed alle caratteristiche degli "altri elementi di prova" di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice deve valutare unitariamente alle dichiarazioni del coimputato, questi non debbono necessariamente insistere sul tema di prova (Cass. Sez. 2^ sent. 3902 del 07/02/1991, dep. 06/04/1991 rv 187187) e non è necessario che provino il fatto reato e la responsabilità dell'imputato altrimenti il valore della dichiarazione risulterebbe svuotato: "in tema di chiamata in correità gli altri elementi di prova che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli altri elementi di prova è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice" (Cass. Sez. 6^ sent. n. 0 5649 del 22/01/1997 dep. 13/06/1997 rv 208898). Stante il principio del libero convincimento del giudice i riscontri possono essere di qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, possono consistere in prove o indizi, purché tali da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato (Cass. Sez. 6^ sent. 4108 del 17/02/1996 dep. 19/04/1996 rv 204439). I riscontri devono peraltro caratterizzarsi per la loro convergenza rispetto al fatto materiale oggetto della narrazione, per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare la concordanza, per la loro specificità, nel senso che la convergenza del molteplice deve essere individualizzante sia soggettivamente rispetto ai chiamati in correità o in reità che oggettivamente in relazione alle imputazioni (Cass. Sez. 2^ sent. n. 12838 del 16/12/2002 dep. 19/03/2003 rv 224879). Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, i riscontri esterni possono essere costituiti anche da altre chiamate in correità purché si accerti che la convergenza non sia frutto di collusioni o di reciproche influenze tra i dichiaranti. La convergenza non deve essere assoluta, poiché non può pretendersi che dichiarazioni provenienti da diversi soggetti, soprattutto se articolate, siano sovrapponigli, ma deve riguardare gli elementi essenziali del thema probandum (v. Cass. Sez. 5^ sent. n. 9001 del 15/06/2000 dep. 10/08/2000 rv 217729: "i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti;
il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al thema decidendum, dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze". A tali criteri la sentenza della Corte d'Assise d'Appello si è attenuta, indicando i parametri di attendibilità ed autonomia delle chiamate in reità e gli elementi di varia natura ritenuti riscontri. Correttamente quindi sono stati utilizzati, fra l'altro, quali riscontri alle dichiarazioni di IA, la conferma della causale indicata da costui, ricavata dalle intercettazioni sull'auto del Di IO;
il racconto di RA FE su quanto appreso de relato da TT circa il ruolo operativo di IO quale conducente dell'auto usata dai killers;
le dichiarazioni de relato di RI, sugli appostamenti di IO nei giorni precedenti la strage;
l'alibi, ritenuto falso, di IO.
Altre risultanze non sono state utilizzate come riscontro, ma come elemento di verifica della verosimiglianza o come assenza di contrasto con il contenuto di dichiarazioni accusatorie (ad esempio l'esistenza di un posteggio avanti la casa di BE di adeguata capienza o l'esistenza dell'erba).
9^. Tutti gli altri motivi attengono alla carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Infatti anche quando viene denunciata la violazione della legge penale e processuale, a ben vedere, ciò di cui i ricorrenti si dolgono non è l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle norme la cui violazione si lamenta, quanto gli argomenti sulla scorta dei quali le stesse sono state ritenute applicabili al caso concreto. Così le doglianze sull'asserita violazione delle norme sul concorso di persone nel reato hanno di mira la motivazione con la quale è stato ritenuto ruolo di mandanti dei PO e di organizzatore di IO in relazione ai delitti di omicidio e relativi alle armi e non certo il fatto che il mandante o l'organizzatore di un eccidio sia punibile a titolo di concorso nello stesso.
Allo stesso modo, allorché i ricorrenti denunziano la violazione delle regole di valutazione della prova, muovono doglianze agli argomenti utilizzati nella motivazione per ritenere la responsabilità degli imputati e non all'interpretazione delle regole applicate.
Infine quando, come nei motivi dell'Avv. Prof. SE Pisauro, nell'interesse di PO ES, nato l'[...], si sostiene che lo standard di valutazione utilizzato nella sentenza impugnata, sarebbe al disotto del principio per il quale la condanna può essere pronunziata solo quando la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, in realtà ci si duole dell'adeguatezza della motivazione.
Si deve infatti concordare con il ricorrente che, il principio per il quale la condanna può essere pronunziata solo quando la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, è vigente nell'ordinamento italiano, sia in ragione delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, sia perché desumibile dall'art. 530 cod. proc. pen., il quale impone l'assoluzione quando la prova è incompleta. Del resto siffatta locuzione ricorre di frequente nelle pronunzie di questa Corte.
Il superamento o meno del dubbio ragionevole non può però che essere rilevato dalla motivazione della sentenza.
Ricondotte perciò le doglianze al vizio di motivazione, prima di esaminare le questioni prospettate, è necessario ricordare che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 24 del 24/11/1999 dep. 16/12/1999 rv 214794) "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento".
Ad avviso del Collegio, nessuna delle denunziate illogicità, ammesso che sussistano, integra il vizio di motivazione, alla luce dei parametri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, come emerge dall'esame dei ricorsi.
L'Avv. Prof. SE Pisauro, nell'interesse di PO ES, nato l'[...], richiama anzitutto la richiesta di assoluzione formulata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania, secondo il quale, la prova dimostrativa del mandato omicidiario, asseritamente conferito dai PO alla cosca gelese di OS TR non è rinvenibile nelle chiamate in correità effettuate da IA AN. A ciò si deve aggiungere che altre fonti (RA, RI e VI) indicano l'azione come autonomamente decisa dalla cosca gelese di OS TR. La sentenza di primo grado avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sull'assunto che i PO avevano cercato di uccidere BE senza riuscirvi e poco dopo BE fu ucciso, ma ciò, secondo il ricorrente, può fondare sospetti e non prove. Si deve rilevare che il ragionamento probatorio svolto dal giudice di appello è, in via di estrema sintesi, il seguente:
- a dire di IA, i tre PO affidarono congiuntamente a lui ed a IO l'incarico di uccidere BE nel dicembre del 1998;
- dopo il mancato raggiungimento dell'obiettivo i PO revocarono l'incarico conferito, spiegando che l'omicidio sarebbe stato fatto eseguire da gente di Gela;
- IO e PO GI preannunziarono a IA l'eccidio il giorno stesso in cui fu eseguito;
- seguì l'eccidio, nella cui fase esecutiva intervenne IO, che confessò a IA la sua partecipazione (e la cui presenza è riferita de relato da RA FE).
Le dichiarazioni di IA sono state ritenute riscontrate, fra l'altro, dalle intercettazioni sull'auto del Di IO (riportate a p. 114 della sentenza impugnata) relativa al progetto secondo il quale al posto di NE e AL, estranei alle vicende, avrebbero dovuto essere uccisi Di IO e UD. Ciò, secondo il giudice d'appello, riscontra la causale indicata da IA di uno scontro tra i due sotto clan, con eliminazione dei dissidenti e contemporaneamente esclude che l'eccidio sia riconducibile autonomamente alle offese recate da BE ad un esponente di OS TR di Gela, alle rivalità con IO, all'essere egli sospettato dell'uccisione del fratello di un esponente di rilievo della DD o ad una relazione con la VI. Inoltre vi è il racconto di RA FE su quanto appreso de relato da TT circa il ruolo operativo di IO quale conducente dell'auto usata dai killers. Un ulteriore elemento di riscontro è stato ravvisato nell'alibi, ritenuto falso, di IO. La sentenza di primo grado indica altresì le dichiarazioni de relato di RI, sugli appostamenti di IO nei giorni precedenti la strage. Siffatto ragionamento non contiene alcuna illogicità e meno che mai, "di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza".
Non è vero, quindi, che la sentenza d'appello abbia preso circostanze senza una base di fatto univoca ed accertata, incerte e contraddittorie e collegandole ne' abbia affermato la conducenza ad una sola ipotesi ricostruttiva della vicenda processuale, come non è vero che abbia confuso i sospetti con gli indizi. Le dichiarazioni di IA sono state valutate in un quadro complessivo ritenuto idoneo a confermarne l'attendibilità.
È vero che la sentenza qui impugnata (l'argomento è comune a tutti i ricorsi), nel valutare le dichiarazioni di IA sull'incontro di una quarantina di soggetti nell'abitazione di BE, sembra affermare che esistano regole di esperienza su come avvengono le riunioni mafiose, ma da un lato, nel criticare l'assunto il ricorrente incorre nello stesso errore allegando elementi privi di pregio quali quelli "dell'immaginario cinematografico e del lessico giornalistico che ha, da sempre, rappresentato questi avvenimenti esattamente all'opposto: grandi sale con tavole enormi e con posizionamenti corrispondenti alla gerarchia, i c.d. summit)", dall'altro l'argomento appare di mero colore rispetto al nucleo portante della motivazione. Tale nucleo è che IA, avendo riconosciuto soltanto una dozzina di soggetti e conoscendo lo stato dei luoghi, non aveva alcuna necessità di inventare un numero di partecipanti incompatibile con le dimensioni dell'abitazione di BE.
Si deve peraltro osservare che, per quanto è dato desumere dalle sentenze di primo e di secondo grado, mai IA ha detto che tutte le persone convenute dovessero partecipare ad una riunione con poteri deliberativi, sicché l'ipotesi, formulata nella sentenza di appello, della presenza di costoro frazionata in diversi vani o sul terrazzo dell'abitazione di BE, non presenta alcuna irragionevolezza, ove si tenga conto che costoro potevano avere funzioni diverse, quali quelle di accompagnare e proteggere coloro, che le relative decisioni dovevano prendere.
Non è vero che la responsabilità dei delitti sia stata attribuita a tutti i PO su base familistica, per i rapporti fra PO GI ed il clan dei LE. Tali rapporti di PO GI sono stati invece considerati un riscontro alle dichiarazioni di IA sul fatto che i tre PO gli dissero di avere incaricato dell'uccisione di BE gente di Gela.
In siffatto contesto, il fatto che BE ebbe diretti contatti con i LE e che in siffatte occasioni aveva posto in essere gravi provocazioni nei confronti dei vertici di OS TR di Gela, non è un elemento di contrasto con tali risultanze, ma concorre, secondo la sentenza qui impugnata, a giustificare l'intervento dei LE, su richiesta dei PO, ben potendo i vari moventi convergere sull'identico fine perseguito e cioè l'eliminazione di BE e dei suoi uomini, o ritenuti erroneamente tali, o quantomeno aver determinato l'isolamento di BE e dei suoi uomini all'interno della DD.
L'affermata (a p. 165 della sentenza d'appello) articolazione della prova attraverso la posizione di IO è priva di illogicità ed è idonea ad escludere che, stante il ruolo di IO ed il suo legame di subordinazione ai PO, che i LE abbiano agito autonomamente.
Le dichiarazioni di RA FE e VI, che indicano l'esistenza di risentimenti
contro
BE anche all'interno della "DD", essendo costui attinto dal sospetto di aver ucciso il fratello di OT RI, esponente di spicco di tale sodalizio, non escludono, nella stretta sequenza di accadimenti, la fondatezza della ricostruzione, ma spiegano la mancata reazione all'eccidio. Non è neppure vero che la sentenza qui impugnata abbia omesso di sottoporre le prove al criterio della falsificabilità, secondo le acquisizioni di logica ed epistemologia. In frequenti passaggi sono adeguatamente valutate le critiche della difesa all'impianto accusatorio (che altro non sono che operazioni di falsificazione delle ipotesi, secondo i criteri epistemologici oggi accettati), disattendendo, con adeguata motivazione le relative conclusioni. Nel ricorso non sono indicate le prove contrarie che dovrebbero essere sufficienti a giustificare l'assoluzione, ma è solo formulata una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Secondo l'orientamento di questa Corte, qui condiviso, "in conformità al disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento" (Cass. pen., sez. 2^, sent. 3438 del 11/06/1998, dep. 27/06/1998 rv 210938).
Venendo all'esame delle questioni segnalate nel ricorso dell'Avv. Biagio RI Catalano, che ripercorre l'intera motivazione della sentenza impugnata, va rilevato che, se è vero che alle p. 55 e 56 la sentenza riconosce che il quadro storico prodromico non è certo, permanendo dubbi sia sull'investitura ricevuta da BE a capo della DD, sia sul ruolo dei PO (AD, colloca implicitamente TO nella sfera di influenza dei PO, assolto in via definitiva), tali incertezze non attengono ne' all'esistenza del sodalizio mafioso, ne' alla genesi ed all'esecuzione dell'eccidio, i cui parametri motivazionali sono quelli sopra sintetizzati.
Quanto alla rappresentazione a p. 58 di eventi come unitari moventi a carico dei PO, anche se tali fatti, non esauriscono il quadro delle possibili ragioni che spinsero alla commissione dei delitti di omicidio, si è già chiarito perché, stante l'uccisione non solo di BE ma di altre persone, non sia illogica la motivazione della sentenza laddove ritiene che non possano essere autonomo movente l'offesa recata da BE ad un esponente di OS TR gelese, l'aver il predetto provocato ed offeso molti soggetti e l'essere egli sospettato di aver ucciso il fratello di uno stiddaro. Con riferimento a p. 61 della sentenza qui impugnata, ove si giudica verosimile la riunione di una quarantina di persone a casa di BE, si è già detto perché non si ravvisano palesi illogicità. La possibilità di posteggio (nota al dichiarante) non è stata usata quale riscontro, ma solo per la verifica della verosimiglianza. Che la riunione sia rimasta ignota alla VI ed al RI non è stato ritenuto elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità del racconto di IA ed in ciò non vi è alcuna contraddizione, non potendosi affermare che, fra i sodali, tutto debba essere noto a tutti.
Non vi è illogicità a p. 83 e s. della sentenza impugnata, circa l'affermazione di attendibilità di IA, nonostante egli abbia riferito che l'appostamento dei pressi dell'abitazione di BE non portò al previsto epilogo per un controllo di polizia, poi indicato in due. Il giudice d'appello ha, infatti, ritenuto marginale il contrasto, attribuita a carenza nell'interrogatorio, a fronte dell'ampio contributo del collaboratore, piuttosto che a falsità. Quanto al fatto che furono modificate, dalla fase delle indagini al dibattimento, le dichiarazioni relative alle modalità di occultamento delle armi, la sentenza impugnata, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che si tratta di precisazioni e non di sintomo di falsità.
È fondato invece il rilievo su quanto rappresentato a p. 99 ed a p. 105 della sentenza impugnata. Vi sono contrasti sul fatto che i killers fossero o no travisati con passamontagna (circostanza esclusa dal teste AN ed affermata da AD). In ragione di tale contrasto (e dell'apparente mancata opzione del giudice d'appello fra le versioni), il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché il giudice di rinvio dirima il contrasto.
Ritiene, invece, questa Corte che tale contrasto non dispieghi efficacia sulla tenuta della motivazione della sentenza. Benché a p. 164 della sentenza impugnata si affermi la compatibilità delle contrastanti versioni, ipotizzando l'esistenza di due diverse auto, tale ipotesi appare meramente discorsiva e volta a non intaccare l'attendibilità di AD piuttosto che a fondare sulle sue dichiarazioni l'affermazione di responsabilità degli imputati. Infatti a p. 166 della sentenza qui impugnata, nel ricordare il racconto di AD, sull'aver egli appreso da ME La CC che uno dei travisati era PO GI, la Corte d'assise d'Appello da esplicitamente atto che "l'affermazione non è riscontrabile allo stato degli atti", tanto che conclude che "l'argomento non giova a dimostrare che PO GI, oltre che mandante, sia stato fra gli esecutori della strage".
Le ulteriori considerazioni sulla svolte in sentenza sulla compatibilità fra tale propalazione e gli altri settori dell'impianto probatorio sono superflue.
L'assenza di riscontri alle dichiarazioni di AD è, del resto, evidenziata dal contrasto non solo con le dichiarazioni di altri collaboranti, ma con quelle dei testi oculari.
Poiché, ai sensi dell'art, 192, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dai soggetti esaminati ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve prescindersi, in assenza di tali elementi, dalle dichiarazioni di AD, sicché questa Corte può espungerle e verificare la tenuta della motivazione eliminate le stesse.
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, infatti, "anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta prova di resistenza, nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Cass. Sez. 1^ sent. 1495 del 02/12/1998 dep. 05/02/1999 rv 212274. V. anche Cass. Sez. 5^, sent. 569 del 18/11/2003 dep. 12/01/2004 rv 226972: "Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'illegale assunzione di una prova (nella specie dichiarativa), è consentito procedere in sede di legittimità alla c.d. prova di resistenza, e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti".
Nel caso di specie, stante la sequenza sintetizzata, non solo l'espunzione delle dichiarazioni di AD non intacca il ragionamento probatorio, ma, se mai, lo rafforza.
Appare quindi superfluo procedere ad annullamento con rinvio, poiché questa Corte, attraverso la menzionata espunzione e conseguente prova di resistenza, ritiene adeguata la motivazione del provvedimento impugnato.
È vero che, a p. 105 e 106 della sentenza impugnata, la giustificazione data alla possibilità di incontro (che sarebbe stata smentita dalla Polizia penitenziaria) fra il collaborante RA ed i detenuti in isolamento Di IO e TT (e cioè la fine dell'isolamento di costoro prima della scarcerazione di RA) non tiene conto che RA ha riferito di averli incontrati durante l'isolamento perché portava loro gli alimenti.
Tuttavia la sentenza richiama il verbale dell'esame del teste TO Assistente della Polizia penitenziaria, avvenuto all'udienza del 13/04/2004. Da tale esame non risulta affatto l'impossibilità dell'incontro fra RA FE ed i detenuti in isolamento. Infatti alla domanda se potesse escludere l'incontro per la presenza costante degli Agenti, il teste TO ha riferito:
"Allora, io posso dire che quando ero io di servizio in cucina, io espletavo il servizio così come l'ordine di servizio... Poi, quando io ero libero dal servizio gli altri non lo so". L'incompletezza della motivazione sul punto è quindi superata da n'effettuato richiamo al verbale.
Non vi è contrasto tra quanto affermato nella sentenza qui impugnata a p. 108 (dove si da atto che la VI parlò con UD CE il quale le disse "loro sanno già chi è stato") e quanto riferito a p. 123 come detto da RI e più in generale con l'ignoranza circa autori, mandanti e movente degli omicidi da parte di tutti gli accoliti della DD vittoriese. RI, infatti, secondo la sentenza, si limitò ad insinuare un dubbio in Di IO e UD, pronti alla vendetta. Peraltro si da atto che RI ha affermato: "io giustamente ero fuori dalle discussioni giornaliere, sapevo qualcosa che me la raccontava Di IO". La motivazione svolta a p. 110 della sentenza qui impugnata sulla giustificazione data all'imprecisione di IA circa il fatto che fu lui a chiamare IO e non viceversa, è priva di vizi logici: il giudice di appello ha ritenuto che è più agevole ricordare il contenuto di una telefonata che se la stessa fu effettuata o ricevuta e ciò no è irragionevole.
A p. 113 e s. della sentenza qui impugnata, non vi è illogicità, ma apprezzamento di merito, insindacabile in questa sede, nella ricostruzione delle versioni, alla luce delle intercettazioni, sulla ritenuta compatibilità fra le versioni di RA, RI ed SC sui movimenti di Di IO. Peraltro il giudice di merito ha segnalato che la risposta alla domanda dei difensori su con chi si trovasse Di IO il pomeriggio del 2 gennaio 1999 "soltanto in minima parte concerne dettagli pertinenti alla dinamica ed ai protagonismi del grave fatto di sangue" (p. 114 sentenza d'appello). In ragione dei già enunciati limiti al sindacato sulla motivazione, la questione prospettata non può essere ulteriormente approfondita. Quanto alla censura mossa alla motivazione della sentenza impugnata a p. 121 e s. (in relazione all'incontro tra gli stiddari vittoriesi ed i LE,) e cioè non essere vero che l'eccidio si verificò inaspettatamente, giacché si da atto che CA ebbe a riferire a RI che "si doveva fare" perché BE era uscito di testa. La responsabilità dei PO non è tratta da ciò ma dal ragionamento probatorio sopra sintetizzato. L'uccisione di estranei alla vicenda quali NE e AL non è incompatibile con la partecipazione di locali, posto che l'esecuzione è stata ritenuta opera di esterni. Nessun contrasto con la ricostruzione di merito operata può derivare dall'aver la VI notato un auto con persone sospette a bordo, sia per la vaghezza della risultanza, sia perché non è incompatibile. In ogni caso si tratta di valutazioni di merito nelle quali non vi sono illogicità rilevabili "ictu oculi". Quanto al fatto che la sentenza qui impugnata tace sulle ragioni del duplice errore di persona evidenziato con l'atto d'appello, va ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata" (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del 11/05/1992 dep. 11/06/1992 rv 190572). Come si è già detto, alla luce della sintesi del ragionamento probatorio effettuato dai giudici di merito non sembra che gli "elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività".
In relazione a quanto affermato a p. 128 della sentenza impugnata e cioè che la DD non mostrasse particolare attaccamento a BE, tanto da non considerarne la morte come legittimante la vendetta, si è già detto che ciò, non solo non è incompatibile con la ricostruzione operata dai giudici di merito, ma è giustificata dalla ritenuta esistenza di concorrenti moventi e della posizione di isolamento in cui BE era venuto a trovarsi. Quanto alla ritenuta contraddittorietà, a p. 130 e s. della sentenza impugnata circa la ritenuta enfatizzazione da parte del difensore dell'incidente occorso alla madre di PO ES (cl. 1960) con la ritenuta esistenza di patologie tali da caratterizzare seriamente il quadro clinico, poiché al predetto è attribuita solo la qualità di mandante, è irrilevante ogni indagine sull'alibi. Altrettanto irrilevanti, rispetto al ragionamento probatorio svolto, sono le considerazioni svolte a p. 135 della sentenza impugnata, sul fatto che il giudice d'appello non si spieghi come mai TT ed il AL ZA non si siano incontrati uscendo dall'ospedale. Neppure ciò è in contrasto con quanto affermato a p. 85 della sentenza impugnata, in ordine alla eccepita mancanza di riscontri a dichiarazioni di IA, ove la Corte territoriale ha affermato che non ogni avvistamento era annotato dagli organi di polizia e quanto affermato a p. 135 ove si dice che se ZA avesse visto TT ne avrebbe fatto menzione con atti d'istituto o con la deposizione. Infatti a p. 85 della sentenza impugnata si chiarisce che l'avvistamento di IA e IO vicino alla casa di BE ben poteva apparire di routine agli organi di Polizia, posto che gli stessi ritenevano che vi fosse un unico aggregato malavitoso, sicché il fatto non sarebbe apparso strano o comunque di interesse. Non vi è alcuna illogicità a p. 157 della sentenza impugnata dove, dopo aver dato atto dell'esito negativo degli accertamenti sui flussi telefonici, disposto dal giudice d'appello, tale esito non è stato ritenuto rilevante. Il fallimento della ricerca di un elemento di prova non diviene prova di segno contrario se non quando risulta esclusa (e non semplicemente non provata) la sussistenza del fatto che si voleva provare e sempre che questo sia in necessario rapporto di sussistenza con altri fatti ritenuti esistenti.
La Corte d'Assise d'Appello, pur riportando, a p. 160 della sentenza, lo stralcio della requisitoria del Procuratore Generale che, chiedendo l'assoluzione dei delitti di omicidio aveva rilevato che mancava la prova sulla forma del concorso e che sussistono ipotesi alternative plausibili, ha esposto con adeguata motivazione, sopra sintetizzata, il suo diverso avviso.
Le modalità del concorso sono state indicate nell'essere i PO i mandanti e IO anche partecipe della fase esecutiva. Non si versa quindi, secondo i giudici di merito, in ipotesi di probabile compiacenza dei PO per i delitti, ma di concorso negli stessi.
In ordine alla incompatibilità fra le dichiarazioni di IA e quelle di AD sulla fase esecutiva si è già detto e la mancata utilizzazione delle dichiarazioni di quest'ultimo toglie rilievo alla questione. Quanto al contrasto fra IA e RA FE, non vi è, di per sè, incompatibilità logica (rilevabile nei limiti del sindacato di questa Corte) tra l'aver IO condotto l'auto e l'aver egli indicato altresì i bersagli.
Non è invece vero che, quanto riferito come appreso da IO, non sarebbe suscettibile di verifica (e quindi, si deve ritenere, irrilevante se non inutilizzabile).
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide "l'ammissione di responsabilità fatta dall'imputato a terzi (cosiddetta confessione stragiudiziale) deve essere inquadrata nella figura della testimonianza indiretta o de relato o de auditu, sottoposta, quanto a valore probatorio, al regime proprio delle fonti indiziarie, onde essa deve essere oggetto di seria e approfondita verifica, riguardante l'attendibilità del soggetto dichiarante, e deve essere sorretta da adeguati riscontri estrinseci in riferimento alla persona incolpata ed al fatto attribuito a quest'ultima" (Cass. Sez. 1^ sent. n. 35422 del 14/07/2003 dep. 11/09/2003 rv 225782); La stessa sentenza ha insegnato che "non è obbligatoria, a norma dell'articolo 195 C.P.P., l'escussione della fonte diretta di conoscenza, ove questa si identifichi nell'imputato nei cui confronti si procede, data la sostanziale differenza esistente tra l'ipotesi in cui il dichiarante si riferisce ad una terza persona informata dei fatti estranea al processo in corso e quella in cui il riferimento sia fatto all'imputato del medesimo processo, già giuridicamente o fisicamente presente in giudizio e in grado di replicare, nonché in considerazione della possibilità di ampia difesa garantita all'imputato, con la facoltà prevista dall'articolo 494 cod. proc. pen..". Nel caso in esame il giudice d'appello ha effettuato le richieste verifiche e constatato la compatibilità e coerenza delle dichiarazioni attribuite a IO e le complessive risultanze, ritenute riscontro.
Altrettanto deve dirsi per le dichiarazioni de relato di TT, validamente utilizzabili nel contesto di ritenuti riscontri e compatibilità.
Infatti le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 45276 del 30/10/2003 dep. 24/11/2003 rv 226090) ha chiarito che "la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa".
In ordine alle censura su quanto affermato a p. 164 della sentenza impugnata riguardo ad AD, si è già detto come si debba e si possa prescindere dalle sue dichiarazioni.
L'affermazione, a p. 166 della sentenza impugnata "la partecipazione di OS TR gelese, dunque, non costituisce affatto un elemento contrastante la ricostruzione unitaria ed univoca degli elementi di prova acquisiti, anzi viene a rappresentare il conforme completamento della chiamata di correo: solo se fossero del tutto mancate circostanze numerose e significative sul coinvolgimento della cosca gelese si sarebbe potuto convenire con il Procuratore Generale circa la possibile contraddittorietà degli elementi acquisiti", non è ne' apodittica ne' contraddittoria, alla luce del ragionamento probatorio sopra sintetizzato, rispetto al quale sono valutazioni di merito non deducibili in questa sede l'esclusa ipotesi che OS TR gelese abbia agito autonomamente ed il conferimento o meno di un mandato esclusivo.
L'alibi falso di IO riguarda solo costui sotto il profilo individualizzante, ma si inserisce nella ricostruzione della vicenda in termini di compatibilità e coerenza. A sua volta il coinvolgimento di IO diviene ulteriore elemento indiziante a carico dei PO in ragione degli accertati rapporti di subordinazione a costoro.
Non è prova contraria dell'esistenza di contatti il fatto che non siano stati accertati contatti telefonici fra IO e PO ES (cl. 1960), sia perché il mancato accertamento della loro esistenza su utenze note non esclude che possano esservene stati su altre utenze, sia perché i contatti ben potevano essere personali. È altresì irrilevante, per quanto detto circa l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni siccome non riscontrate, che AD non parli di IO e nemmeno dei PO.
Deve ora essere esaminato il terzo motivo del ricorso proposto dal difensore di PO GI, Avv. Giuliano Dominaci, cioè la mancanza ed illogicità della motivazione per violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 comma 3 e art. 546 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
Il giudice d'appello non ha effettuato alcuna media di risultanze disomogenee, alla luce del ragionamento probatorio sopra sintetizzato (ed una volta espunte le dichiarazioni di AD non riscontrate). La responsabilità dei PO non è stata fatta discendere solo dalla posizione di IO VI ed all'aggressione da lui subita ad opera di BE, ma soprattutto dal mandato conferito a costui ed a IA di uccidere BE e dalla successiva revoca dello stesso accompagnata dalla spiegazione che l'eliminazione sarebbe stata operata da gente di Gela, nonché da quanto riferito da IO a IA (utilizzabile per quanto sopra esposto). Nel contesto del conferimento di siffatto incarico congiuntamente a IO ed a IA da parte dei PO, non è scorretto logicamente, ricavare indizi a carico dei PO dalla ritenuta responsabilità di IO.
La "coincidenza" temporale fra il pestaggio di IO ed il mandato ad uccidere conferito, a costui ed a IA, dai tre PO deriva dalle dichiarazioni di IA, de relato rispetto a quanto a lui riferito dal IO, ma si integra con tutte le altre risultanze, poiché la sentenza d'appello collo l'aggressione, subita da IO ad opera di BE, nel dicembre 1998 e l'eccidio è del 02/01/1999.
Peraltro è di scarso rilievo nell'economia complessiva della decisione se, alla causale ravvisata dai giudici di merito nel pestaggio di IO, se ne dovessero sovrapporre altre. Si è già detto che non vi è incompatibilità logica (rilevabile nei limiti citati) fra le dichiarazioni di IA e quelle di RA FE (de relato di quanto a lui riferito da TT LI e Di IO), che pure indica IO sul luogo del delitto, potendo IO, sia aver condotto l'auto che indicato i bersagli. È vero invece che le dichiarazioni di IA ed RA FE sono contraddette da quelle di AD, peraltro queste ultime sono state espunte per le evidenziate ragioni, sicché non persistono elementi di contrasto.
Si è già trattata la doglianza relativa alla ritenuta verosimiglianza della riunione di una quarantina di persone a casa di BE, così come della rilevanza del fatto che BE minacciò ed offese il rappresentante di OS TR in una riunione. Si è anche già detto come gli antefatti e moventi individuati (compreso il sospetto che BE fosse autore dell'omicidio del fratello di RI OT) non valevano a giustificare l'uccisione di altre persone oltre a BE, sicché solo quello attribuito ai PO poteva determinare l'eliminazione di un gruppo dissidente.
In tale contesto appare una valutazione di merito, sorretta da motivazione congrua, l'elencazione di fatti prodromici quali l'estorsione al commerciante SE, l'incarico di uccidere BE affidato a IA e IO e la ritenuta fittizzietà del rapporto di lavoro in Germania di PO GI.
Si è già detto anche che non è elemento distonico la preoccupazione della TT, per un attentato ai danni del BE, in conseguenza dell'avvistamento di un'auto sospetta. Le intercettazioni sulla Lancia Thema di Di IO non escludono la responsabilità dei PO perché proverebbero che, con costoro, era intervenuto un accordo. La sentenza qui impugnata ha chiarito, riportando le dichiarazioni di RI, che l'unico accordo di pacificazione fu concluso con NA OR (p. 127) e ciò non è sufficiente a ritenere che vincolasse i PO e comunque che costoro intendessero osservarlo.
Non è vero che RI seppe da CA che l'omicidio di BE doveva avvenire perché egli aveva una relazione con la VI, moglie di un detenuto appartenente alla DD. Secondo la sentenza qui impugnata RI seppe, come già detto, che ad avviso di CA, BE doveva essere ucciso perché fuori di testa.
L'attribuzione a BE di una relazione con la VI non crea, come ripetuto più volte, un movente incompatibile con quello ritenuto, ma contribuisce a giustificare la mancata reazione degli stiddari o di una parte di essi all'eccidio perpetrato. Devono infine essere esaminati il secondo, terzo, quarto e quinto motivo dedotti dal difensore di PO ES (cl. 1962) e di IO ZO, Avv. Enrico Di Martino.
È valutazione di merito, non censurabile in questa sede, quella del giudice d'appello secondo cui l'alibi di IO è falso. Non si ravvisano vizi di illogicità nell'argomentazione secondo la quale IO ha riferito di aver partecipato ad una partita di briscola in cinque, mentre altri (Di IT e NG) avventori interpellati hanno riferito che giocavano a scopone ed escluso che IO avesse partecipato alla partita, visto che a scopone si gioca in quattro e gli altri due erano RD ed NA OR. Il giudice d'appello ha quindi, con motivazione immune da vizi logici, dopo aver dato conto delle incertezze dei testi, escluso che IO, al momento dell'eccidio, si trovasse al bar Bologna. Ciò ha reso superfluo l'espletamento dell'esperimento giudiziale richiesto dalla difesa, per verificare il tempo necessario per raggiungere il luogo della sparatoria dal bar.
Correttamente, dalla ritenuta falsità dell'alibi, è stato tratto un indizio a carico di IO, idoneo a riscontrare la chiamata in reità di IA.
Si è già detto dell'adeguatezza del movente dell'eccidio individuato dai giudici di merito e del fatto che gli altri moventi non avrebbero giustificato l'uccisione di altre persone oltre a BE.
La deliberazione dell'uccisione indiscriminata di avversari, anziché del solo BE, è stata ragionevolmente desunta dalle modalità dell'eccidio, che non è stato determinato da accadimenti imprevisti, quali la reazione di taluno degli astanti.
Quanto al reato associativo (esaminando il ricorso anche per gli altri imputati, per l'effetto estensivo), lo stesso non è escluso dall'esistenza di sottogruppi antagonisti. Il mancato pagamento di droga da parte di BE ai PO è stato correttamente ritenuto una violazione delle regole del sodalizio criminale. La sentenza di primo grado ha dettagliatamente motivato in ordine alla forza di intimidazione del vincolo associativo ed alla situazione di assoggettamento e di omertà. Poiché su tale punto non vi è alcuna difformità fra le sentenze di merito, le stesse si integrano vicendevolmente.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "in materia di impugnazione, anche in base al nuovo codice di procedura penale, la sentenza appellata e quella di appello,
quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile. Ne consegue che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello" (Cass. Sez. 2^ sent. n. 5112 del 02/03/1994 dep. 04/05/1994 rv 198487). Non ha pregio la tesi secondo cui la situazione di omertà sarebbe da escludere perché il teste SE, unico presunto estorto, parla a ruota libera. Così argomentando le associazioni mafiose sarebbero solo quelle per le quali l'accertamento giudiziale è impossibile perché nessuno riferisce alcunché. Gli altri elementi costitutivi del reato associativo sono stati ravvisati nelle dichiarazioni di IA, VI, RA FE, RI, ER, BR ed il teste SE, con valutazione di merito, adeguatamente motivata ed insindacabile in questa sede, riscontrate quanto all'essere l'associazione armata, dal rinvenimento di una cassetta per armi lunghe.
Infine si lamenta l'inconsistenza della motivazione relativa alla condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili Comune di Vittoria e Provincia di Ragusa, che non avrebbero provato l'esistenza di un danno da loro patito.
La doglianza è inammissibile.
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "la condanna generica al risarcimento del danno non postula affatto l'esistenza in concreto di un danno risarcibile, ma costituisce una mera declaratoria iuris in ordine alla potenzialità dannosa del fatto illecito" Cass. Sez. sent. 9599 del 14/4/1983 dep. 15/11/1983 rv 161187).
La determinazione del danno è stata rimessa dai giudici di merito al giudice civile, davanti al quale dovrà essere provato l'ammontare dell'eventuale danno patrimoniale patito dagli enti predetti. Non è perciò possibile dare ingresso, nel procedimento penale, a prove sull'ammontare e sull'esistenza o inesistenza del danno patrimoniale.
In ogni caso dall'accertamento di responsabilità per il reato discende non solo l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale, ma anche quello morale, rispetto al quale nessuna doglianza è stata svolta.
10^. Tutti i ricorsi devono pertanto essere respinti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto dei ricorsi consegue altresì, in ragione della soccombenza, la condanna degli imputati in solido alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di giudizio, liquidate come segue:
- quanto alla Provincia Regionale di Ragusa, le somme indicate nella nota spese presentata dall'Avv. OR Assenza con le seguenti variazioni, apparendo invece congrue le altre voci: alla voce "esame conclusione delle altre parti" (tenuto conto del numero non particolarmente elevato delle parti presenti nel presente giudizio) euro 536,00 anziché 1.136,00; alla voce "assistenza alla discussione delle altre parti" (per le stesse ragioni già indicate e tenuto conto dell'arco temporale di discussione) euro 1.000,00 anziché euro 2.000,00; esclusione degli onorari della tariffa civile (in quanto non dovuti, dovendosi applicare la tariffa penale) per euro 3.405,00 e così complessivamente euro 8.715,38 oltre I.V.A. e C.P.A.;
- quanto ad NE LE le somme indicate nella nota spese dell'Avv. Luigi Mario Mascolino (apparendo congrue tutte le voci), vale a dire euro 4.213,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A.;
- quanto a ZZ AR NA, NE AN, NE ND, AL SE, AL LI e RO OS Alba, le somme indicate nella nota spese dell'Avv. SE Nicosia con le seguenti variazioni, apparendo congrue le altre voci: esclusione delle due voci "esercizio attività difensive" per euro 1.870,00 ed euro 3.740,00 (siccome generiche) e delle voce "redazione della comparsa conclusionale" per euro 2.440,00 (in quanto per gran parte tale atto contiene quanto già esposto con le memorie presentate); alla voce "studio della controversia" euro 1.515,00 anziché euro 2.515,00 (tenuto conto della non eccezionale complessità della vicenda processuale esaminata) e così complessivamente euro 10.429,87 oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di giudizio liquidate in favore della Provincia Regionale di Ragusa in euro 8.715,38 oltre I.V.A. e C.P.A.; in favore di NE LE in euro 4.213,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A.; in favore di CA AR NA, NE AN, NE ND, AL SE, AL LI e RO OS Alba, in euro 10.429,87 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005