Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2005, n. 41052
CASS
Sentenza 25 ottobre 2005

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In tema di esame di persone imputate in un procedimento connesso, i soggetti indicati nell'art. 197, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., imputati in procedimento connesso ex art. 12, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., sono radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimoni e, pertanto, a essi non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, terzo comma lett. c), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte, pur prendendo atto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 191 del 2003, secondo cui gli avvisi prescritti dall'art. 64 cod. proc. pen. devono essere dati anche all'imputato esaminato in dibattimento, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese in dibattimento da un cd. collaboratore di giustizia, coimputato nei medesimi delitti, in quanto gli avvertimenti sub lett. a) e b), di cui all'art. 64 cod. proc. pen., sono sostanzialmente desumibili in base agli artt. 208 e 209, comma secondo cod. proc. pen. che disciplinano l'esame dell'imputato, e la funzione dell'avvertimento sub lett. c) è, di fatto, assicurata dalla formazione della prova in contraddittorio).

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, i dati provenienti dalla rilevazione automatica (cosiddetto "digesistem") delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici su una utenza privata sono utilizzabili, nonostante la non utilizzabilità della conversazione, in quanto il mezzo tecnico adoperato di limitata intrusione, è assimilabile al sistema di acquisizione dei tabulati telefonici, che sono acquisibili sulla base della semplice autorizzazione del P.M. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 45 del 2004, di conversione in legge del D.L. n. 354 del 2003).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2005, n. 41052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41052
Data del deposito : 25 ottobre 2005

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