Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito, ex art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen., di indagati per lo stesso reato, la mancanza dell'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen. non rende le dichiarazioni inutilizzabili. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 64, comma terzo cod. proc. pen., si riferisce all'interrogatorio dell'indagato e, quindi, ad una fase di assenza di contraddittorio tra le parti che impone maggior rigore a garanzia del dichiarante e dei terzi coinvolti dalle dichiarazioni).
Commentari • 2
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- 2. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2013, n. 41886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41886 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 24/09/2013
Dott. BEVERE TO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo TO - Consigliere - N. 2294
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 11658/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/11/2011 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Palermo del 25/01/2010, con la quale PP RR veniva condannato alla pena di Euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 588 cod. pen., commesso in Ficarazzi il 15/04/2009 partecipando ad una rissa nella quale erano altresì coinvolti il padre TO RR, la moglie CI CE ed il padre ed il fratello di costei VA CE e SS CE. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da CI CE, VA CE e TO RR, indagati per lo stesso reato, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta funzionalità dell'avviso della facoltà di astenersi dal testimoniare, nella specie omesso, a tutela dei dichiaranti e non dei soggetti raggiunti dalle dichiarazioni, osservando che le garanzie difensive sono poste a presidio anche della corretta formazione della prova.
2. Sulla sussistenza del fatto contestato, il ricorrente deduce travisamento delle dichiarazioni del verbalizzante ER LE e della zia dell'imputato NC NC in ordine alla consapevole partecipazione dell'imputato alla condotta contestata.
3. Sul disconoscimento della scriminante della legittima difesa, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta incompatibilità della scriminante con la fattispecie della rissa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da CI CE, CE VA e TO RR è infondato.
La mancanza dell'avviso dell'assunzione della funzione testimoniale ove vengano rese dichiarazioni a carico di coimputati, nel caso in cui dette dichiarazioni siano rese nel corso dell'esame dibattimentale, non rende infatti tali dichiarazioni inutilizzabili, non operando nella situazione descritta la sanzione di inutilizzabilità prevista in merito dall'art. 64 c.p.p., comma 3. Quest'ultima norma non è richiamata dall'art. 197 bis c.p.p., comma 2, e art. 210 c.p.p., comma 6; ed a questo dato testuale corrisponde una ratio ben identificabile nel riferimento di tali norme, ed in particolare dell'art. 210, all'esame degli imputati, a fronte del richiamo all'interrogatorio viceversa presente nell'art. 64. Il collocarsi l'interrogatorio, di regola, in un ambiente estraneo al contraddittorio delle parti impone invero maggior rigore a garanzia delle posizioni dei terzi coinvolti dalle dichiarazioni e dello stesso dichiarante;
esigenza insussistente invece per l'esame dibattimentale, che nel contraddittorio trova il suo contesto tipico (Sez. 1, n. 34560 del 06/06/2007, Pranno, Rv. 237624; Sez. 5, n. 9737 dell'11/02/2009, Sassarola, Rv.243024). Ciò non senza considerare, comunque, che il ricorso difetta di interesse ad impugnare sul punto, considerato che dalla motivazione della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, risulta la sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni in esame ai fini della prova a carico dell'imputato, individuata dai giudici di merito nel contenuto delle deposizione della teste NC NC.
2. È invece fondato il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del fatto contestato.
Posto che il rilievo del ricorrente sull'ininfluenza delle dichiarazioni del verbalizzante ER, per essere lo stesso intervenuto successivamente i fatti, non contrasta con la ricostruzione dei giudici di merito, che per quanto detto si fondava essenzialmente su quanto riferito dalla teste NC, la deposizione di quest'ultima era oggetto di uno specifico motivo di appello, per il quale la teste avrebbe in realtà confermato che il RR veniva aggredito e percosso dal suocero VA CE e dal figlio di questi SS. Tale motivo non risulta esaminato dalla Corte territoriale, che si limitava a richiamare le osservazioni delle sentenza di primo grado sul riferimento della teste all'aver il RR colpito VA CE prima di essere a sua volta percosso da SS CE;
ne segue che la sentenza impugnata difetta di un'approfondita rivisitazione delle dichiarazioni della teste, necessaria in quanto specificamente sollecitata dall'appellante in merito a quella che gli stessi giudici di merito indicano come la fonte di prova decisiva nella vicenda, che ne verifichi la corrispondenza con la ricostruzione recepita nell'imputazione piuttosto che con quella prospettata dalla difesa. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame sulla descritta carenza motivazionale, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013