Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2013, n. 41886
CASS
Sentenza 24 settembre 2013

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In caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito, ex art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen., di indagati per lo stesso reato, la mancanza dell'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen. non rende le dichiarazioni inutilizzabili. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 64, comma terzo cod. proc. pen., si riferisce all'interrogatorio dell'indagato e, quindi, ad una fase di assenza di contraddittorio tra le parti che impone maggior rigore a garanzia del dichiarante e dei terzi coinvolti dalle dichiarazioni).

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  • 1Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatorio
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  • 2Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agli
    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2013, n. 41886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41886
Data del deposito : 24 settembre 2013

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