Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43187
CASS
Sentenza 16 ottobre 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale, bensì la nullità della medesima ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità.

Commentari2

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  • 2Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibili
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43187
Data del deposito : 16 ottobre 2012

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