Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale, bensì la nullità della medesima ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità.
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- 1. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 2. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43187 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 845
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 39649/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO UI N. IL 28/03/1959;
avverso la sentenza n. 1084/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 04/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4.4.2011, la corte d'appello di Bari confermava l'affermazione di colpevolezza di DI IO DO, per i reati di porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e minaccia grave, che aveva pronunciato il gup del Tribunale di Foggia, in data 13.7.2006. All'imputato, che era stato indicato come colui che aveva sparato all'indirizzo di giovani - che facevano eccessivo rumore con fuochi di artificio, nel trattura di Camporeale -, veniva infatti trovato un fucile cal. 12, marca Franchi, con matricola abrasa ed una cartuccera contenente undici cartucce inesplose e sette esplose. Secondo uno di questi giovani, BA AV, l'imputato si era avvicinato alla sua auto, gli aveva aperto la portiera e gli aveva puntato il fucile intimandogli di allontanarsi, cosa che egli aveva immediatamente fatto.
La corte sottolineava che il fucile, la cui titolarità l'imputato assumeva, risultava privo di matricola a seguito di abrasione, con il che doveva considerarsi arma clandestina;
risultava così integrato anche il reato di ricettazione, avendo ricevuto l'imputato un'arma provento di un reato (perché con matricola abrasa). Quanto al reato di minaccia, lo stesso Di IO disse di aver sparato colpi di fucile, con l'intento di intimorire i giovani. Veniva ritenuto che le dichiarazioni assunte nell'immediatezza dal giovani messi in fuga dall'imputato, costituissero contributi utilizzabili processualmente e quindi prove a carico dell'imputato, in relazione all'addebito di minaccia, non potendosi ritenere alcuna connessione rilevante tra il reato astrattamente ascrivibile alle persone offese e quelli pei quali il Di IO fu chiamato a rispondere, atteso che l'art. 371 cod. proc. pen., comma 2, lett. b), individua la connessione probatoria nel caso in cui la prova di un reato o di una circostanza influisca sulla prova di altro reato o di altra circostanza, laddove nel caso di specie il reato presupposto influirebbe sul movente del reato, che non entra nella struttura del reato, ne' costituisce circostanza.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato per dedurre:
2.1 nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione al reato di minaccia sub C): le dichiarazioni delle persone offese che ebbero ad assumere di essersi trovate nel locus commissi delicti per fare esplodere fuochi di artificio, erano indagabili per il reato di cui all'art. 703 cod. pen. cosicché gli stessi dovevano essere sentiti in tale veste;
l'averli sentiti senza le garanzie degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., renderebbe inutilizzabili i loro contributi. La
difesa insiste sul fatto che non solo ricorrerebbe una connessione probatoria, ma sarebbe evidente come gli uni siano stati commessi in occasione degli altri e comunque da persone in danno reciproco, dunque ricorrerebbe un vincolo di connessione ancor più penetrante di quello contestato in sentenza. Nè la inutilizzabilità può dirsi superata solo con il fatto che il rito fu quello del giudizio abbreviato, atteso il carattere patologico, mai superabile dell'anomalia. Mancando le dichiarazioni testimoniali sarebbe carente la prova a carico dell'imputato per il reato sub C).
2.2 Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La prova della ricettazione sarebbe stata individuata dai giudici baresi nel solo fatto che il Di IO fu trovato in possesso di arma con matricola abrasa, il che non sarebbe sufficiente. In proposito viene richiamato un arresto di questa Corte del 1995.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, deve essere preliminarmente rilevato che fu lo stesso imputato ad aver ammesso di essersi avvicinato ai giovani, ritenuti a torto o a ragione disturbatori della quiete pubblica, imbracciando il fucile e di aver addirittura sparato cinque o sei colpi "al solo fine di intimidire gli occupanti della Fiat Brava, per farli allontanare dalle vicinanze del cancello di ingresso", così come correttamente rilevato dalla corte territoriale, cosicché il reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma non poteva non ritenersi integrato, anche senza la valorizzazione delle dichiarazioni rese dai giovani, parti offese della minaccia. Ciò detto deve essere osservato che in particolare BA AV e RA TI furono sentiti nell'immediatezza del fatto e rivelarono che l'imputato puntò loro il fucile, dopo aver aperto la portiera della loro auto, intimando loro di andarsene;
il contributo informativo dei due, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere fornito solo nella forma dei testimoni assistiti, poiché astrattamente indagabili ai sensi dell'art. 703 cod. pen.. Giova premettere che la tesi propugnata dal ricorrente di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese stravolge profondamente la natura dell'istituto di cui trattasi, il quale tende a tutelare l'imputato o l'indagato nel procedimento connesso dal rischio che, deponendo nel processo principale come testimone obbligato a dire la verità, arrivi inconsapevolmente ad autoincriminarsi per il reato connesso o collegato e comunque a deporre contro se stesso. Tanto è vero che l'ordinamento prevede che egli deve essere avvertito della facoltà di non rispondere e deve essere assistito da un difensore, il quale ha diritto di partecipare all'esame (art. 210 c.p.p., commi 3 e 4, nonché comma 6 in relazione all'art. 197 bis c.p.p., comma 3). Quando, pur esistendone i presupposti, non si procede all'applicazione dell'art. 210 c.p.p., la conseguenza della inosservanza non è la inutilizzabilità della deposizione testimoniale ex art. 191 c.p.p., ma piuttosto la nullità della medesima ex art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità. Al riguardo infatti la giurisprudenza ha costantemente chiarito che l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comma l, consegue soltanto nei casi in cui quella prova sia stata assunta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", e non nei casi in cui l'assunzione della prova, pur consentita, sia stata assunta senza l'osservanza delle formalità prescritte: in questi ultimi casi, può trovare applicazione soltanto il diverso istituto delle nullità (Cass., Sez. 1^, 11.2.2008, n. 8082). Ciò detto, occorre aggiungere che non versandosi in ipotesi di cd. inutilizzabilità patologica, inerente agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, le sommarie informazioni rese dai due testi-indagabili potevano essere utilizzate nel giudizio abbreviato (rito che venne scelto dall'imputato), trattandosi di opzione che presuppone un negozio processuale di tipo abdicativo, che consente di attribuire valore probatorio agli elementi raccolti nel corso delle indagini di cui sono sprovvisti nel giudizio, secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite (21.6.2000, n. 16, Tammaro). Anche il secondo motivo è infondato: è stato infatti scritto in una precedente sentenza di questa Corte (Sez. 2^, 29.9.2009, n. 41464) che se è vero che un isolato e non recente arresto (a cui ha fatto espresso richiamo il ricorrente) esclude la configurabilità del delitto di ricettazione nell'ipotesi di acquisto o ricezione di un'arma clandestina (sez. 1, 7.11.1995, Sansito, rv 203128), un risalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (sez. 2^, 23.3.2004, Divano, rv 230051; sez. 2^, 19.2.2008, Donatelle rv 239769) afferma l'opposto principio di diritto secondo cui, nella ricettazione di armi clandestine, "il delitto presupposto può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la relativa condotta può essere costituita anche dal solo occultamento delle armi, oltre che dall'acquisto o dalla ricezione di esse:
significativamente, infatti, la norma incriminatrice indica come caratteristica della res la provenienza da "qualsiasi" delitto, dovendosi peraltro intendere il concetto di "provenienza" nel suo ampio senso proprio, che comprende qualsiasi forma di derivazione della cosa da una condotta illecita della quale può dunque costituire tanto il "profitto" che il "prodotto" (cioè il materiale risultato della trasformazione vietata)". A tale orientamento non esiste ragione alcuna di discostarsi, con il che va reputato corretto l'aver ritenuto sussistente anche il reato di ricettazione. Al rigetto deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012