Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
Le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha escluso l'inutilizzabilità, per omessa applicazione delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa che, sentita in altro procedimento penale a carico dell'imputato, non aveva fatto riferimento a violenze o abusi).
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2511
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 40321/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.Z. , nato (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 73/13 Reg. Sent. della Corte di appello di Trento marzo 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, l'avv. Giampiero MATTEI, del foro di Trento, per la costituita parte civile O.A.V. , il quale ha depositato conclusioni scritte, e l'avv. TRINCO Stefano, del foro di Rovereto, per l'imputato il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 marzo 2013 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rovereto aveva condannato M.Z. , imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indotto, nel periodo che va dal febbraio 2004 all'agosto 2004, durante lo svolgimento delle lezioni di violino che le impartiva, la propria allieva O.A.V. , all'epoca dei fatti di età inferiore agli anni 14, a subire atti sessuali, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie ed alla condanna al risarcimento del danno civile patito dalla parte offesa costituitasi parte civile.
La Corte di appello, riferiti i fatti di causa, rilevava che i motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado formulati dalla difesa del M. erano infondati.
In particolare riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie pronunziate dalla persona offesa - inutilizzabilità derivante dal fatto che, essendo esse in contrasto con altre precedenti dichiarazione rese dalla medesima O. alla autorità giudiziaria, il Pm, ricevutele avrebbe dovuto, cosa invece non fatta, interrompere la audizione della O. e dare corso agli adempimenti di cui all'art. 63 cod. proc. pen. - ha osservato la Corte di appello che l'art. 63 cod. proc. pen. si applica solamente laddove il contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie abbia ad oggetto reati diversi da quelli che potrebbero scaturire dal fatto stesso della dichiarazione. Riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai genitori della parte offesa, i quali non erano stati avvertiti del fatto che, ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., essi si sarebbero potuti astenere dal rendere dichiarazioni testimoniali, la Corte di appello, rilevato che non essendo stata attribuita alla loro figlia la veste di imputata, ha ritenuto non rilevante nel giudizio la disposizione in questione.
Quanto alla inutilizzabilità delle risultanze dell'incidente probatorio svolto nell'ambito di diverso giudizio, non essendo l'acquisizione di tali risultanze stata richiesta dal Pm ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 4-bis, ne' essendo i nominativi delle persone sentite nel corso del predetto atto istruttorio inseriti nella lista testi depositata dal Pm, rilevava la Corte di appello che la inosservanza delle formalità di acquisizione previste dalla norma sopra rilevata non era sanzionata da alcuna forma di nullità e non dava luogo ad alcuna ipotesi di inutilizzabilità.
Quanto al merito la Corte, ritenuta la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie propalate dalla O. , rilevato che le stesse erano peraltro suffragate da altre dichiarazioni e da ulteriori dati oggettivi, confermava in toto la sentenza del giudice di prime cure, anche con riferimento alla esclusione della ricorrenza della fattispecie di minore gravità di cui all'art. 609-bis cod. pen., u.c. e relativamente alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il M. , tramite il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di gravame.
Col primo di essi riproponeva, in sostanza, le censure di carattere processuale aventi ad oggetto la utilizzabilità delle risultanze istruttorie che avevano condotto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Con il secondo motivo deduceva la illogicità della motivazione della sentenza di condanna quanto alla ricostruzione del quadro indiziario a carico del ricorrente;
in particolare evidenziava la contraddizione fra le dichiarazioni rese dalla O. nel corso di una prima indagine svolta a carico del M. nell'anno 2008 in relazione agli stessi fatti, definita con la archiviazione del procedimento, e le dichiarazioni rese nell'anno 2011; tale insanabile contrasto avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a considerare inattendibile il principale teste di accusa, evidenziandosi anche le ragioni di rancore personale per le quali la O. , modificando radicalmente il contenuto delle sue dichiarazioni, aveva in un secondo tempo accusato il ricorrente di violenza sessuale nei suoi confronti.
La impugnata sentenza, peraltro, avrebbe dato credito incondizionato al consulente di parte, dott. B. , il quale, nei soli due incontri avuti con la ragazza, ha riscontrato a carico della O. una sintomatologia tipicamente riconducibile ad ipotesi di violenza sessuale subita, senza che in alcun modo ci si sia dato carico di giustificare il fatto che, nel lungo tempo intercorso fra i pretesi fatti e la denuncia di essi, nemmeno i genitori della persona offesa avevano riscontrato alcun disagio a carico della ragazza. Si sottolinea, infine, che l'audizione della minore non era stata preceduta da alcuna indagine psicologica tendente ad accertare la astratta capacità della teste a svolgere l'ufficio a lei richiesto. Infine, sul punto, è censurata la motivazione della sentenza laddove non motiva sulla attendibilità della accuse mosse al M. a fronte di una condotta di vita dell'imputato complessivamente irreprensibile.
È, altresì, censurata la sentenza, avendo dedotto il ricorrente sia la violazione di legge che il vizio di motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta la attenuante della lieve entità del fatto.
Infine è censurata, per illogicità della relativa motivazione, la quantificazione del danno civile, in assenza di qualsivoglia prova fornita dalle parti civili in ordine alla sua entità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di ricorso rileva la Corte che lo stesso si fonda - essendo stato in tal modo ribadito uno dei motivi di impugnazione già formulato dal M. in sede di appello e disatteso dalla Corte territoriale - sulla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese sia al Pubblico ministero che nel corso dell'incidente probatorio dalla parte offesa O. .M.V. ; la inutilizzabilità di tali dichiarazioni deriverebbe dal fatto che le stesse non sarebbero state raccolte con le previe garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen.. In particolare rileva il ricorrente che la medesima parte offesa era stata sentita in passato (ma comunque successivamente al verificarsi dei fatti di cui al presente giudizio) a sommarie informazioni testimoniali nell'ambito di un altro procedimento penale a carico dello stesso odierno ricorrente avente anch'esso ad oggetto episodi di abusi sessuali;
tale procedimento era stato definito, su conforme richiesta del Pubblico ministero, con provvedimento di archiviazione, anche in considerazione del fatto che la O. , nel corso di dette audizioni, non aveva fatto riferimento ad alcun episodio di abuso da lei subito ad opera dell'odierno ricorrente. Ritiene il M. che il diverso, opposto, tenore delle dichiarazioni rese nei due distinti procedimenti penali dalla O. , comportando la commissione da parte sua, in una delle due predette circostanze, del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. ovvero di cui all'art. 368 cod. pen., avrebbe dovuto determinare l'attivazione in suo favore delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen.. Dal fatto che, pacificamente, ciò non sia avvenuto deriverebbe, secondo il ricorrente, la inutilizzabilità erga omnes di dette dichiarazioni e, pertanto, la nullità per violazione di legge della sentenza gravata che tale inutilizzabilità non ha dichiarato. Il motivo di ricorso, in linea con quanto correttamente già ritenuto anche dalla Corte di Trento, è infondato.
Deve, in primo luogo, rilevarsi, in linea generale che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni "indizianti" indicate dall'art. 63 c.p.p., comma 1, sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato (così, ex multis, Corte di cassazione, Sezione 2 penale 18 settembre 2009, n. 36284 ). Nel caso di specie, anche a voler seguire il ragionamento del ricorrente, ci si troverebbe pertanto al di fuori del paradigma normativo di cui al ricordato art. 63 cod. proc. pen., posto che la parte offesa, nel fornire le due versioni divergenti dei fatti, avrebbe, proprio con tale condotta, commesso il reato postulato dalla difesa del ricorrente sicché non avrebbe comunque dovuto operare a suo favore la garanzia di cui alla norma citata, posto che la stessa, come efficacemente è stato sintetizzato da questa Corte, salvaguarda, in applicazione del principio nemo tenetur se detegere, la posizione della persona che ha commesso un reato, non quella di chi il reato lo sta commettendo (si vedano a tale proposito, ex plurimis: Corte di cassazione Sezione 2 penale, 18 settembre 2009, n. 36284 : idem Sezione 6 penale, 12 novembre 1997, 3615 ). Ma va, altresì, osservato, ad ulteriore suffragio della infondatezza del descritto motivo di impugnazione, che, in relazione ai limite della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la norma in questione prevede due distinte ipotesi;
la prima, disciplinata dal comma 1 della citata disposizione, riguarda il caso in cui di fronte all'autorità giudiziaria siano fatte dichiarazioni autoindizianti da persona che, fino a quel momento, non era ne' imputata ne' indagata;
in tal caso l'autorità procedente deve sospendere l'esame, informare il dichiarante che in considerazione da quanto da lui detto potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarlo a nominare un difensore. In tale fattispecie, precisa il legislatore, "le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese".
Diversa è, invece, l'ipotesi prevista dal comma 2 della medesima disposizione, nella quale è disciplinato il caso in cui le dichiarazioni indizianti siano rese, in assenza delle predette garanzie, da persona che, sin dall'inizio, doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato;
in questa ipotesi, secondo il testuale tenore della norma, "le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate".
Evidente è la diversa ratio che presiede alle due disposizioni: nel caso di cui al comma 1, in ossequio al rispetto del diritto di difesa, si intende tutelare la posizione di chi, in assenza di consapevolezza delle eventuali conseguenze e di un'adeguata assistenza tecnica, abbia fatto dichiarazioni contra se;
mentre nell'ipotesi di cui al comma 2, si intende reprimere, onde assicurare la genuinità di quanto dichiarato, ogni possibili opacità nella fase della acquisizione delle dichiarazioni rese da soggetto che, in quanto già gravato da un'imputazione o comunque già indagato, potrebbe trovarsi, se non adeguatamente avvertito ed assistito, in una posizione di obbiettiva soggezione rispetto agli interroganti che potrebbe di fatto nuocere alla veridicità di quanto dichiarato. A tale diversa ratio corrisponde anche una diversa intensità della sanzione che colpisce il mancato rispetto delle predette norme: nel primo caso vi è una inutilizzabilità relativa limitata alle sole dichiarazione rese dal propalante contra se;
nel secondo caso la inutilizzabilità è erga omnes tenuto conto della maggiore delicatezza dell'interesse tutelato dalla norma, trattandosi, infatti, della genuinità stessa delle dichiarazioni e della loro possibile strumentante.
In tale senso si è, d'altra parte, ancora di recente espressa la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, ne' di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità erga omnes sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 17 ottobre 2014, n. 43508 ). Nel caso ora in esame, sulla base di quanto sinora esposto, non solo si sarebbe al di fuori del perimetro di cui all'art. 63 cod. proc. pen. in quanto, secondo la stessa prospettazione del ricorrente la
O. non avrebbe riferito nella sue dichiarazioni di un illecito penale da lei in precedenza commesso ma, a tutto voler concedere per mero scrupolo argomentativo, lo avrebbe semmai commesso nel proferire le sue dichiarazioni, ma, essendo chiaramente la stessa non oggetto di indagini al momento in cui ha reso le dichiarazioni accusatorie a carico del M. , nessuna sanzione di inutilizzabilità nei confronti di quest'ultimo poteva colpire le dette dichiarazione dalla medesima rese.
La affermata stretta correlazione fra il motivo di ricorso or ora disatteso ed il secondo motivo formulato dalla difesa dell'imputato da ragione della sua infondatezza.
Invero, in disparte ogni digressione in ordine alla indimostrata decisività ai fini della affermazione della penale responsabilità del M. di quanto dichiarato dai genitori della persona offesa, la pretestuosità del motivo di censura, avente ad oggetto il mancato avvertimento ai genitori della O. della facoltà in ipotesi loro spettante di non deporre, emerge chiaramente ove si consideri che siffatta facoltà compete ai prossimi congiunti di chi rivesta la qualifica di imputato (ovvero di chi sia oggetto di indagini preliminari, giusta la disposizione, l'art. 61 cod. proc. pen., che estende anche a quest'ultimo le garanzie ed i diritti spettanti all'imputato), mentre la O. non è mai stata investita di tale qualifica dagli organi della pubblica accusa;
ne', vale la pena ricordare, la scelta del Pm di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste, ovvero di svolgere o meno indagini nei confronti di costui previa iscrizione del suo nominativo negli appositi registri degli indagati, è suscettibile di essere sindacata da chi potrebbe giovarsi della opzione non operata dall'organo della pubblica accusa (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 19 febbraio 2005, n. 6380 ). Con riferimento al terzo motivo di ricorso, il cui oggetto è l'asserita violazione dell'art. 468 c.p.p., comma 4-bis, verificatasi in occasione della acquisizione documentale, richiesta dal Pm nel giudizio di primo grado, degli atti relativi ad un incidente probatorio relativo ad altro procedimento penale e dovuta alla circostanza che siffatta acquisizione era stata disposta sebbene non fosse stata richiesta dal Pm unitamente al deposito della lista testi, osserva la Corte, premesso che l'argomento già aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello e che lo stesso era stato disatteso dalla Corte territoriale, che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468 c.p.p., comma 4-bis, per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, ne' di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 ottobre 2011, n. 35865 ). Inammissibile, in quanto del tutto generica e comunque volta a rimettere in discussione la stessa dinamica dei fatti, la censura avente ad oggetto la insussistenza del reato;
non vi è, infatti, alcuna illogicità nella motivazione della sentenza nella parte in cui - esaminando la diversa esposizione dei fatti resa dalla O. nel corso delle indagini condotte a carico dell'odierno ricorrente nell'anno 2008 rispetto al contenuto delle dichiarazioni accusatorie da cui è originato il presente giudizio - ha dato adeguatamente conto delle ragioni e dei complessi moventi psicologici che possono avere indotto nella giovane parte offesa, all'epoca solo adolescente, un originario atteggiamento ancora protettivo nei confronti del suo ex insegnante di musica, determinandola a rilasciare dichiarazioni che lo scagionavano dalle accuse a suo tempo già formulate contro di lui, salvo poi, una volta appreso in prosieguo di tempo di non essere affatto l'unico oggetto delle attenzioni del M. , apprezzare appieno il disvalore morale e giuridico delle condotte di questo e, anche a seguito della maggiore maturazione di un'autonomia personale, denunziarne i comportamenti di abuso sessuale tenuti verso di lei.
D'altra parte, va considerato che i giudici del merito non hanno, come pure ben avrebbero potuto fare atteso l'accurato vaglio dai medesimi operato sulla attendibilità della persona offesa, fondato il loro convincimento sulle sole dichiarazioni della O. , ma hanno rilevato l'esistenza di diversi riscontri, taluni del tutto oggettivi (quali i messaggi telefonici dal contenuto inquietante inviati dal M. alla sua allieva ovvero la presenza della giovane e del prevenuto presso la sede della Scuola di musica anche in occasioni non connesse all'insegnamento a lei impartito dal M. dell'arte di Euterpe), a quanto dalla medesima raccontato.
Pienamente plausibile è la esclusione della riconducibilità del fatto all'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-bis c.p., u.c.;
questa Corte ha, infatti, in plurime occasioni ribadito che in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (ex multis: Corte di cassazione, Sezione 3, 6 giugno 2014, n. 23913 ). Nel caso di specie la Corte tridentina ha, coerentemente con la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ritenuto di dovere escludere la sussistenza della ipotesi attenuata sia in considerazione della violazione del rapporto necessariamente fiduciario intercorso fra l'insegnate e la allieva (in tale senso si veda: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 27 marzo 2014, n. 14437 , nella quale si è affermato che non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo all'interno del quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante), sia a cagione delle significative conseguenze riportate dalla parte offesa, in particolare quanto alla strutturazione della sua personalità, caratterizzata, secondo quanto rilevato dal Ctu, da importanti deteriori modificazioni reliquate dalla vicenda occorsale. Infine, riguardo alla determinazione del quantum del danno civile risarcibile, la censura del ricorrente è assolutamente generica, essendo denunziata la carenza di un adeguato supporto probatorio, a fronte di una liquidazione del danno morale, operata, in via equitativa, in misura certamente contenuta nel suo ammontare e sulla base della già descritta presenza di significativi pregiudizi a carico sia della serenità psichica della parte offesa sia del suo processo di strutturazione della personalità.
Al rigetto in ogni sua parte del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, nella misura di cui al dispositivo, delle spese di difesa affrontate nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile O. .A.V. che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015