Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10282
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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Massime2

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha giudicato corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto configurabile la calunnia con riferimento a una denuncia per falsa testimonianza alla quale erano stati allegati i tabulati telefonici in entrata, e non quelli in uscita, per comprovare il fatto - negato dai testimoni denunciati - che un laboratorio era rimasto chiuso in determinati orari).

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    La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10282
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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