Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
In caso di esame dbattimentale in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis, comma secondo cod. proc. pen., di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato allo stesso non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omissione dell'avviso non determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nemmeno qualora si ritenesse invece necessario l'avviso in questione, atteso che tale sanzione è prevista dal comma terzo bis del citato art. 64 non richiamato nell'art. 197 bis).
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A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Di questa autrice vedi la fan page Diritto & Photo dedicata all'associazione tra l'informazione giuridica e l'arte pittorica e fotografica. Immagine di copertina: opera d'arte di Stefano Marangon- Venezia- Questa settimana: il risarcimento danni da fumo passivo; La madre può allontanarsi con il figlio se il padre è alcolista; rumori molesti nell'appartamento a volte non sono addebitabili al vicino ma da un difetto di costruzione dell'edificio; può essere dichiarata la nullità di un matrimonio se lui è troppo mammone; non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare perché una madre si costituisca parte civile per conto dei figli; violenza sessuale per la condanna dell'imputato possono bastare le dichiarazioni della vittima. Qui di seguito 48 "micro sentenze". 1.Risarcimento del danno da fumo passivo. Una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2012, n. 12976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12976 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 129 7 6/ 12 Sez. V penale In nome del popolo italiano Udienza. pubblica del 31/1-23/2/2012 sent. N. 46P R.G. 1220/2011 La Corte, nella seguente composizione: Presidente dott. LI FERRUA Consigliere dott. RO DUBOLINO 66 dott. PA OLDI dott. Gian Giacomo SANDRELLI 66 dott. Silvana DE BERARDINIS " sui ricorsi proposti da: TT AR, n. 3 giugno 1961 NO LU, n. 1 maggio 1950 AL RO, n. 16 febbraio 1952 DI TE GG, n. 6 luglio 1950 ET AR, n. 27 febbraio 1953 AF OL, n. 18 marzo 1958 LANCIANISE RO, n. 27 dicembre 1959 LE IO, n. 21 giugno 1943 OS UL, n. 9 giugno 1941 ET AN, n. 8 giugno 1963 ET CO, n. 8 ottobre 1936 ET SI, n. 7 dicembre 1964 SC MA, n. 8 novembre 1969 CC NO, n. 18 novembre 1964 RI CO, n. 1 novembre 1937 nonché dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma NO UN, SA AS, D'OS OC, IM ES AU, nei confronti dei predetti e di: NT GE, AN AN NI, AR GL, NI DI, IN IO, EC LE, AR SI, CI AU, EL DA, IN LF, MI IA, EN NO, CR RO, CH CO avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 28 maggio 2010 Sentita la relazione svolta dal cons. Dubolino Sentito il P.G. in persona del dott. RO Gaeta, il quale ha concluso come da verbale Sentiti: per TI, l'avv. Cencioni per TE, l'avv. Blasi per LV, l'avv. Basuito per SA, l'avv. D'OS per Di CL, l'avv. DeOS per NI, l'avv. Gai per FF, l'avv. Staniscia per AN, gli avv.ti Cencioni e Blasi . per AR, l'avv. Misiani per CI, l'avv. Tognozzi e A. STANISCIA per EL, l'avv.Martino per IN, l'avv. Valentini per MO, l'avv. Blasi per MO, l'avv. Staniscia per TT AN, gli avv.ti Cencioni e Merluzzi per TT CO, gli avv.ti Stile e Biffa per TT SI, gli avv.ti Merluzzi e Biffa per EN, l'avv. Tognozzi per AV, l'avv. Blasi per IN, gli avv.ti Gai e Tognazzi per TE, l'avv. Petrelli per CH, l'avv. Valentini i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità di quello del procuratore generale - Ha pronunciato la seguente SENTENZA માર RILEVATO IN FATTO: - che nei confronti di TT AR, NO LU, AL RO, DI TE GG, ET AR, AF OL, IA RO, LE IO, OS UL, ET AN, ET CO, ET SI, SC MA, CC NO, RI CO fu confermato, con l'impugnata sentenza, il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, e cioè: quanto a EL: - partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), usura in danno di IZ AN (capo 2), riciclaggio (capo 28); quanto a TE: M - intestazione fittizia di beni (capo 41); quanto a LV: riciclaggio (capo 36); quanto a Di CL: - estorsione in danno di TU CL e SA OR(capo 9) e riciclaggio (capo 35); quanto a US: riciclaggio (capo 34); quanto a FF: - partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e riciclaggio (capo 27); quanto a AN: - - partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e riciclaggio (capo 32); quanto a MO: - - partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e riciclaggio (capo 26); quanto a MO: - usura in danno di BI SI e NT AR(capo 21); quanto a TT AN: - associazione per delinquere con ruolo organizzativo(capo 1) ed usura in danno di IZ AN (capo 2); quanto a TT CO: - associazione per delinquere con ruolo organizzativo (capo 1), usura in danno di IZ AN (capo 2), RI GI (capo 13), TA PA (capo 14), LI ER (capo 19), LI SE (capo 49), estorsione in danno di TA PA (capo 15), intestazione fittizia di beni (capo 41); quanto a TT SI: - associazione per delinquere con ruolo organizzativo(capo 1), estorsione in danno di TU CL e SA OR (capo 9) e TA PA (capo 15), usura in danno di TA PA (capo 14), intestazione fittizia di beni (capo 41); 2 quanto a AV: - -- intestazione fittizia di beni (capo 41); quanto a IN: - partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), usura in danno di IZ AN (capo 2) e AI AR MI (capo 17), esercizio abusivo del credito (capo 23); quanto a TE: - associazione per delinquere con ruolo organizzativo (capo 1) e usura in danno di IZ AN (capo 2), Di CL GG (capo 11), AI RY MI (capo 17), BI SI e NT AR (capo 21) e PR LI (capo 22); - che con la stessa sentenza fu respinto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso: -- la derubricazione in associazione per delinquere dell'originario addebito di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1; - - l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, contestata in relazione agli altri addebiti;
-- l'assoluzione di: TI AR, dal reato di cui al capo 3 (estorsione in danno di IZ AN); NO UN, dal reato di cui al capo 37 (riciclaggio); LV RO, dal reato di cui al capo 40 (riciclaggio); SA AS, dal reato di cui al capo 35 (riciclaggio); D'OS OC, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere), 16 (usura in danno di IN PA), 24 (esercizio abusivo del credito), 40 (riciclaggio); Di CL GG, dai reati di cui ai capi 8 (usura in danno dei coniugi SA e TU) e 42 (intestazione fittizia di beni); IM ES AR, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere) e 23 (esercizio abusivo del credito); NT GE, dal reato di cui al capo 4 (usura in danno di IZ AN, relativamente al fatto descritto alla lett. A); AN AN NI, dal reatoi di cui al capo 35 (riciclaggio); AR GL, dal reato di cui al capo 24 (esercizio abusivo del credito); NI DI, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere) e 23 (esercizio abusivo del credito); IN IO, dal reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione per delinquere); FF OL, dai reati di cui ai capi 16 (usura in danno di IN PA) e 17 (usura in danno di AI RY MI); EC LE, dal reato di cui al capo 42 (intestazione fittizia di beni); AR SI, dal reato di cui al capo 24 (esercizio abusivo del credito) CI AU, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere) e 37 (riciclaggio); M 3 EL DA, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere) e 23 (esercizio abusivo del credito); IN LF, dai reati di cui ai capi 39 e 40 (riciclaggio) MI IA, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere), 14 (usura in danno di TA PA) e 23 (esercizio abusivo del credito); MO UL, dai reati di cui ai capi 1 (partecipazione ad associazione per delinquere) e 24 (esercizio abusivo del credito); TT AN dai reati di cui ai capi 13 (usura in danno di RI GI), 14 (usura in danno di TA PA), 16 (usura in danno di IN PA), 17 (usura in danno di AI RY MI), 20 (usura in danno di IN NO); TT CO dai reati di cui ai capi 10 (usura in danno di Di CL GG), 12 (estorsione in danno di AN UL), 16 (usura in danno di IN PA), 17 (usura in danno di AI RY MI), 20 (usura in danno di IN NO;
TT SI, dai reati di cui ai capi 2 (usura in danno di IZ AN), 8 (usura in danno dei coniugi SA e TU), 10 (usura in danno di Di CL GG), 12 (estorsione in danno di AN UL), 16 (usura in danno di IN PA), 17 (usura in danno di AI RY MI ); EN NO, dal reato di cui al capo 37 (riciclaggio), CR RO, dal reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione per delinquere); IN NO, dai reati di cui ai capi 3 (estorsione in danno di IZ AN), 13 (usura in danno di RI GI), 14 (usura in danno di TA PA), 16 (usura in danno di IN PA); TE CO dai reati di cui ai capi 3 (estorsione in danno di IZ AN), 8 (usura in danno dei coniugi SA e TU), 12 (estorsione in danno di AN UL), 13 (usura in danno di RI GI), 14 (usura in danno di TA PA), 16 (usura in danno di IN PA), 20 (usura in danno di IN NO), 42 (intestazione fittizia di beni), 48 (usura in danno di MI IA), CH CO, dal reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione per delinquere); - che, con riguardo agli imputati nei cui confronti è stato confermato il giudizio di penale responsabilità, le accuse mosse a ciascuno di essi trovavano fondamento, secondo la corte territoriale, negli elementi di prova già individuati dal giudice di primo grado e, segnatamente, “nelle deposizioni dei testi persone offese dei singoli episodi di usura e di estorsione, nelle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra i soggetti implicati nei singoli reati, nelle risultanze degli accertamenti bancari e societari, nelle consulenze contabili nonché nei dati emergenti dalla copiosa documentazione acquisita tramite i sequestri"; elementi, quelli anzidetti, poi illustrati in dettaglio con riferimenti ai singoli capi d'imputazione ed ai singoli imputati;
M 4 - che, con riguardo all'appello proposto dal pubblico ministero, parimenti risultano illustrate in dettaglio, relativamente ad ogni capo e ad ogni posizione, le ragioni della ritenuta inaccoglibilità; - che la procura generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso: 1) contro la derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quello di cui all'art. 416 c.p., contestando la validità dei tre assiomi cui si sarebbe ispirata la corte territoriale: a) collaborazione delle parti lese b) efficacia determinante dello stato di difficoltà economica e non del timore c) mancata rappresentazione,m da parte delle p.o., dello stato di soggezione 2) contro l'esclusione dell'aggravante doi cui all'art. 7 della legge n. 203/1992 3) contro tutte le assoluzioni, avverso le quali il P.M. aveva proposto appello, sull'assunto che questo sarebbe stato respinto sulla base di motivazioni generiche - che, a confutazione del ricorso della procura generale hanno prodotto memorie i difensori degli imputati SA AS, Di CL GG, AR SI, IN LF, CR RO;
- che hanno proposto ricorso per cassazione gl' imputati condannati, deducendo i motivi che possono sintetizzarsi come segue, distinti, quando necessario, per capi: TT Capo 1 (art. 416, comma I, c.p.) - totale mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato,da riguardarsi come particolarmente rilevante anche ai fini della configurabilità o meno del concorso tra il reato associativo e quello di riciclaggio Capo 2 (art. 644 c.p. - p.o. IZ) - mancanza, anche grafica, di risposta a quanto dedotto con i motivi d'appello (e riportato nel ricorso) nella parte in cui, a confutazione dell'affermazione secondo cui la p.o. aveva dichiarato che il EL "si era occupato di riscuotere i pagamenti per conto di TT", si riportava il brano dell'esame dibattimentale della stessa p.o., in cui quest'ultima dichiarava che, pur avendo talvolta visto il medesimo EL, non aveva mai avuto con lui nulla a che fare, essendosi al riguardo limitata, la corte territoriale - si afferma - "a ribadire apoditticamente il preteso ruolo di esattore svolto dal EL" mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del preteso concorso del ricorrente nell'attività di usura in danno dell'IZ, avendo la corte di merito sbrigativamente liquidato come "puerile" l'affermazione del ricorrente secondo cui questi sarebbe stato ignaro della provenienza del danaro consegnatogli dalla p.o. Capo 28 (art. 648 bis c.p.) M 5 mancata risposta alle doglianze difensive con le quali si rappresentava, per un verso, il difetto di prova in ordine alla provenienza del danaro oggetto di - sostituzione (la quale avrebbe dovuto comprendere anche l'individuazione dello specifico reato presupposto, avuto riguardo alla eventuale, possibile applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'ultimo comma dell'art. 648 bis c.p.); per altro verso l'incongruenza, rispetto alla tesi d'accusa, del fatto che il totale delle somme portate dai titoli “in entrata”, e cioè quelle da "riciclare", sarebbe stato inferiore a quello delle somme "in uscita”; NO Capo 41 (art. 12 quinquies D.L. 306/1991) (ricorso personale e ricorso a firma del difensore, di identico contenuto) Primo motivo - sostanzialmente analogo a quello relativo al medesimo capo d'imputazione contenuto nel ricorso proposto nell'interesse di TT E., al quale, pertanto, si rimanda;
secondo motivo - difetto di motivazione a sostegno del mancato accoglimento della richiesta delle attenuanti generiche e dei benefici di legge AL Capo 36 (art. 648 bis c.p.) manifesta illogicità della motivazione secondo la quale il LV si sarebbe prestato all'attività di riciclaggio a lui addebitata, quale descritta nel capo d'imputazione, per trarne un utile personale, a fronte del dato oggettivo costituito dall'avere egli, dopo circa un anno, di sua volontà, interrotto i rapporti con il D'OS OC e con il FF OL, su istigazione dei quali aveva posto in essere detta attività; comportamento, questo, che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a dare credito alla versione dei fatti offerta dal ricorrente, secondo la quale egli, in perfetta buona fede, nulla sapendo della provenienza illecita delle somme di danaro oggetto della pretesa "ripulitura”, si era limitato (come del resto risultante dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero) a svolgere il ruolo di mero esecutore di commissioni bancarie, quale prestanome del D'OS e del FF, veri gestori delle società TE s.r.l. ed ASV RL (già TMM), fidando (fino al momento in cui si era reso conto della loro fallacia) nelle assicurazioni dei predetti circa la possibilità, per il tramite delle suindicate società, di ottenere lavori per la sua impresa edile in difficoltà; difetto di valida motivazione circa le ragioni della ritenuta irrilevanza, ai fini della esclusione della penale responsabilità del ricorrente, del fatto che taluni assegni, tra quelli presi in considerazione dall'accusa, erano stati emessi senza il suo consenso e, addirittura, con firma contraffatta M mancata considerazione, infine, del fatto che il D'OS, alle cui richieste, secondo l'impugnata sentenza, il ricorrente aveva aderito nel porre in essere l'attività a lui addebitata, era stato prosciolto da ogni accusa DI TE Capo 9 (art. 629 c.p. - p.o. SA e TU) insufficienza della mera affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui il Di CL avrebbe preteso dalle p.o., mediante impiego di pesanti minacce, una somma che superava i limiti di quanto a lui sarebbe stato dovuto a titolo di risarcimento per un'operazione finanziaria non andata a buon fine, a giustificare il confermato giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non avendo la corte di merito, secondo la difesa, considerato che: 1) le persone offese non avevano mai fatto riferimento a somme date a titolo di risarcimento;
-2) essendo stata sottoscritto nel marzo 1999 l'atto di transazione con il quale sarebbe stato conseguito il preteso risarcimento, ed essendo state collocate le minacce asseritamente poste in essere dal ricorrente nel periodo marzo 1998 – luglio 2002, se ne sarebbe dovuto dedurre che tali minacce non potevano essere finalizzate a convincere le p.o.ad addivenire a detta transazione;
- 3)dalle copie degli assegni e dalle stesse dichiarazioni delle p.o. sarebbe emerso che queste ultime avevano ricevuto dal Di CL somme ben superiori a quelle indicate nell'atto di transazione;
- 4) l'atto di transazione conteneva anche l'indicazione di un ulteriore credito di lire 10 milioni a favore del Di CL ed era stato redatto dal difensore di fiducia delle p.o. il quale aveva poi provveduto, su incarico delle stesse, ad invitare il ricorrente a presentarsi per la sottoscrizione;
- 5) il ricorrente aveva rinunciato, già dal 2002, al recupero della somme a lui dovute in base alla transazione;
- 6) la denuncia da parte delle p.o. era intervenuta solo nel settembre del 2003, dopo che le stesse earno state convocate dalla Guardia di finanza per fornire chiarimenti in ordine al un assegno trovato in tasca al Di CL;
- 7) dalle stesse dichiarazioni della TU emergeva che il Di CL era convinto del proprio buon diritto ad avere le somme reclamate, per cui il reato configurabile a suo carico avrebbe potuto essere soltanto quello di cui all'art. 393 c.p.; 8) la medesima TU, inoltre, aveva riferito di una telefonata - nella quale il Di CL la rassicurava, dicendole che non avrebbe mai posto in essere quanto minacciato;
- 9) il SA aveva a sua volta riferito di essere stato più volte aiutato, quando era in difficoltà, dal Di CL Capo 35 (art. 648 bis c.p.) ingiustificatezza della ritenuta inaccoglibilità di una subordinata tesi difensiva secondo la quale i movimenti di assegni sul conto corrente del ricorrente sarebbero stati dovuti all'acquisto di un immobile ed al suo “stato di vittima dell'usura”, non trovando essa ostacolo nel fatto, richiamato dalla corte di 3 merito, che gli assegni erano intestati, oltre che al TE, anche ad altri personaggi poi risultati vittime di usura, dal momento che ciò trovavaM 7 -spiegazione – si sostiene - nell'abitudine del ricorrente di consegnare gli assegni al TE senza indicarvi il beneficiario mancata indicazione di qualsivoglia elemento di prova atto a dimostrare la consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'origine e della destinazione finale degli assegni ET Capo 34 (art. 648 bis c.p.) assenza di prova circa la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato, altro non risultando accertato se non l'esistenza di rispettive dazioni di assegni tra US ed il TE la cui tracciabilità, peraltro, dovuta alla presenza delle firme di girata di quest'ultimo, avrebbe dovuto escludere qualsiasi ipotesi di fraudolenti trasferimenti, sostituzioni e simili, in assenza poi di qualsiasi elemento altro a dimostrare, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza, da parte del ricorrente, che i titoli fossero provento di usura indebita inversione dell'onere della prova, avendo la corte territoriale basato il - confermato giudizio di colpevolezza essenzialmente sul rilievo che era mancata, da parte del ricorrente, qualsiasi "credibile spiegazione sulle causali sottostanti ai movimenti" AF Capo 1 (art. 416, comma II, c.p.) Capo 27 (art. 648 bis c.p.) intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 1, atteso che, trattandosi di reato contestato come protrattosi "fino ad epoca attuale", senza ulteriori specificazione, la sua consumazione potrebbe farsi coincidere, al più tardi, con la data dell'informativa finale, e cioè quella dell'11 luglio 2002 assenza di riscontro alla non accolta richiesta delle attenuanti generiche IA Capo 1 (art. 416, comma II, c.p.) Capo 32 (art. 648 bis c.p.) Primo motivo mancata ricostruzione, per entrambi i reati, da parte della corte d'appello, del "fatto storico" e mancata indicazione, quanto al primo, degli specifici elementi probatori dimostrativi del preteso ruolo di "riciclatore" dei procediti illeciti svolto dal ricorrente, secondo l'accusa, nell'ambito del sodalizio criminoso di cui egli avrebbe fatto parte ingiustificatezza del ritenuto concorso tra i due reati, non risultando comprovata la sussistenza della condizione costituita (secondo un richiamato precedente giurisprudenziale) dall'annoverabilità del reato presupposto del riciclaggio tra quelli fine del sodalizio criminoso Secondo motivo от 8 difetto di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della pena inflitta LE Capo 1 (art. 416, comma II, c.p.) sommarietà e genericità della risposta fornita dalla corte di merito alle doglianze circa la mancata prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso e della partecipazione al medesimo da parte del MO, essendosi detta risposta limitata al rilievo che l' “esistenza di un gruppo" sarebbe “provata dal coordinamento posto in essere dai vari soggetti condannati per riciclaggio" (tra i quali il MO) "nello scambio, emissione, rinnovo, con propri conti e senza alcuna causale attendibile”, così rendendo "l'essenziale servizio finale della ripulitura delle risorse economiche provenienti dai soggetti autori degli specifici reati di usura” Capo 26 (art. 648 bis c.p.) - inidoneità probatoria del "vorticoso riutilizzo di risorse economiche" che, secondo l'impugnata sentenza, nonostante la riconosciuta “astrattezza degli strumenti utilizzati”, dimostrerebbe, unitamente alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, la penale responsabilità dell'imputato, atteso che proprio la connotazione dell' astrattezza, indicativa della mera cartolarità dei movimenti, implicherebbe l'assenza di prova circa l'effettiva esistenza di risorse economiche sottostanti, come del resto dimostrato dal fatto che la maggior parte dei titoli negoziati non era stata onorata alla scadenza mancata risposta agli specifici e richiamati rilievi critici espressi nei motivi d'appello alla consulenza tecnica prodotta dal pubblico ministero mancata risposta alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di perizia o per l'acquisizione di consulenza tecnica di parte. Trattamento sanzionatorio mancanza di specifica adeguata risposta alla richiesta, non accolta, di riduzione della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche OS Capo 21 (art. 644 p.o. BI)- mancata spiegazione delle ragioni del mancato accoglimento delle richieste formulate nell'atto d'appello, volte, in particolare, alla rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione delle persone offese (non comparse - si afferma - soltanto per la mancata notifica dell'atto di intimazione, essendo esse all'epoca di difficile reperimento), alla derubricazione del reato addebitato in quello di favoreggiamento ed alla concessione delle attenuanti generiche ET A. Capo 1 (art. 416, comma I, c.p.) mancata risposta alle argomentazioni difensive secondo le quali nessun elemento, al di fuori di quello arbitrariamente individuato nella esistenza del rapporto familiare, dimostrava la partecipazione del ricorrente alle attività illecite addebitate a agli altri due Niocoletti, avendo egli svolto l'attività di mediatore nella compravendita di autovetture, del tutto incompatibile con quella di comproprietario, palese od occulta, della Nuvolari Elite Cars, facente capo al TT E. Capo 2 (art. 644 c.p.- p.o. IZ) - mancata riposta alle trascritte argomentazioni contenute nell'atto di appello, volte a dimostrare che il TT A. aveva avuto rapporti con l'IZ solo relativamente alla vendita a costui di autovetture del tutto diverse da quelle di cui all'imputazione, per le quali l'IZ non aveva denunciato alcuna maggiorazione di prezzo, riferendo inoltre che le stesse erano state regolarmente fatturate;
posizione analoga - si afferma - a quella del TT M., per il quale vi era stata assoluzione in primo grado, avverso la quale il P.M. aveva proposto gravame, respinto dalla corte d'appello ET E. Capo 1 (art. 416, comma I, c.p.) - erroneità della ritenuta infondatezza della dedotta eccezione di improcedibilità dell'azione penale relativamente al periodo 1998 - 2000, relativamente al quale il ricorrente era stata oggetto di indagine conclusasi con provvedimento di archiviazione cui non aveva fatto seguito l'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 c.p.p. mancata dimostrazione, a fronte di specifiche e disattese doglianze che si assumono contenute nei motivi d'appello, dell'esistenza di una struttura associativa che trascendesse il semplice accordo tra più persone per commettere una serie di reati, essendo del tutto insufficiente il richiamo che si assume fatto nell'impugnata sentenza ad una “serie di presunti schermi societari tali da consentire di rinvenire una base logistica oltre che uno strumento per riciclare proventi di attività delittuose" Capo 2 (art. 644 c.p. - p.o. IZ) mancata verifica dell'attendibilità della p.o. - indebita attribuzione al TT dell'operazione da 180 milioni per la quale la - p.o. avrebbe fatto riferimento al solo TE indebita attribuzione del carattere usurario all'operazione di cessione di - autovetture da parte del TT alla p.o. sulla sola badse del giudizio espresso da quest'ultima circa il minor valore di dette autovetture rispetto al prezzo imposto dal TT Capo 13 (art. 644 c.p. - p.o. RI) - mancata risposta all'obiezione difensiva che non vi era traccia in atti dell'assegno da lire 10.350.000 che sarebbe stato rilasciato dal RI, su richiesta del TT, a titolo di rinnovo di quello da lire 10.000.000 andato in protesto e per il quale si sarebbe dovuto dar luogo, comunque, ad aggravio per le relative spese - M Capi 14 e 15 (artt. 644 e 629 c.p. – p.o. TA) 10 mancata valutazione, in favore dell'imputato, di quelle che, secondo la corte territoriale, sarebbero state le "dichiarazioni non significative” rese dalla p.o. mancata risposta alla richiesta di rinnovazione del dibattimento per nuova audizione della p.o., perché chiarisse il significato di alcune conversazioni9 intercettate, poste a base della sentenza di condanna in primo grado mancata valutazione, con riferimento alla pretesa rinnovazione di un assegno da lire 10.500.000 con altro da lire 11.000.000 a distanza di una settimana, del fatto che la telefonata del 24 maggio 2001, cui si fa riferimento della sentenza impugnata, era stata seguita da altra telefonata in datya 6 giugno 2001, nella quale la p.o. chiedeva al TT la dilazione di “più pagamenti in scadenza" mancata spiegazione del ritenuto concorso del TT CO nell'estorsione, - pur essendo riferite al solo TT SI le conversazioni del 19 ottobre 2001 e del 9 novembre 2001 nelle quali sarebbero state espresse minacce nei confronti della p.o. Capo 19 (art. 644 - p.o. LI) mancata risposta alle obiezioni difensive circa l'assenza di elementi dimostrativi del carattere usurario dei rapporti,assai complessi, intercorsi con - la p.o. difetto di valutazione critica delle dichiarazioni della p.o. - Capo 41 (art. 12 quinquies D.L. 306/1991) insufficienza del generico richiamo operato dalla corte di merito al contenuto, non meglio precisato, delle conversazioni intercettate, a fronte delle argomentazioni difensive basate, in particolare, sul fatto, documentato, che la corte d'appello di Roma, con provvedimento in data 25 ottobre 2000, con riferimento ad altra procedura giudiziaria, aveva revocato la confisca dei beni in questione;
mancata dimostrazione tanto della illecita provenienza dei beni quanto della finalità elusiva della ipotetica, fittizia intestazione Capo 49 (art. 644 c.p. - p.o. LI) erroneità della ritenuta infondatezza della dedotta eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o., in quanto sentita come semplice testimone, pur essendo stata coimputata del ricorrente nel reato di associazione di tipo mafioso (capo 1), per il quale, all'esito di separato giudizio condotto con rito abbreviato, aveva riportato condanna non ancora definitiva;
ragion per cui, per il combinato disposto degli artt. 197 bis, comma 2, 210, comma 6, e 64, comma 3, lett.c), vi sarebbe stato l'obbligo dell'avvertimento previsto da detta ultima norma e, ancora, per il disposto di cui al comma 6 del citato art. 197 bis, sarebbe stata applicabile la regola dettata dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; mancata individuazione dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni del LI, tale non potendosi considerare, per difetto del carattere individualizzante, il ritrovamento dei due assegni bancari emessi dal Gagnoli in favore della Nuvolari Elite Cars, indicata come appartenente ai TT Trattamento sanzionatorio eccessività della pena (ivi compresi gli aumenti per la continuazione) 11 ingiustificato diniego delle attenuanti generiche mancata, corretta individuazione del reato più grave, dopo l'intervenuta assoluzione da quello di cui al capo 3 (629 IZ), essendosi la corte limitata ad individuare come nuova pena base quella di anni 7 di reclusione per il reato di usura aggravata, pur essendovi ancora altra imputazione per estorsione aggravata mancata considerazione, nella determinazione dell'aumento per continuazione, comprensivo del reato di cui al capo 14 (644 TA) che era stata dedotta la necessità di eliminare l'aggravante del comma 5, n. 3 Statuizioni civili mancata risposta alla richiesta di revoca della provvisionale in favore della parte civile IZ AN ET M. Capo 1 (art. 416, comma I, c.p.) - stesse doglianze espresse nel ricorso nell'interesse di TT E. Capo 9 (art. 629 c.p. - p.o. SA e TU) mancata risposta alle doglianze difensive secondo le quali: - a) non sarebbe stato possibile escludere, una volta correttamente ricostruita l'evoluzione dei rapporti tra le p.o. ed il coimputato Di CL, che il ricorrente, all'epoca del fatto, si trovasse in carcere;
- b) le dichiarazioni delle p.o. sarebbero state inattendibili sia con riguardo all'effettiva entità dei rapporti intrattenuti con il Di CL sia con riguardo alla ricostruzione dello specifico episodio in cui sarebbe stato coinvolto il ricorrente;
- c) inaffidabile sarebbe stato riconoscimento operato in udienza dalle p.o.; - d) insussistente sarebbe stato il profitto della pretesa estorsione, atteso che le somme indicate nella transazione cui erano addivenute le p.o. sarebbero state da queste in effetti dovute;
- e) il fatto, in estremo subordine, sarebbe stato da qualificare come minaccia, da dichiararsi quindi estinta per prescrizione contraddittorietà tra la confermata assoluzione del ricorrente e del Di CL dall'addebito di usura in danno dei coniugi SA e TU, per la ritenuta inesistenza di un prestito in favore di costoro (e, a maggior ragione, dell'avvenuta imposizione di interessi usurari), e l'affermazione secondo cui, attraverso la condotta minacciosa di cui al capo in esame,sarebbero stati imposti alle p.o. “oneri superiori al dovuto"; mancata dimostrazione, in ogni caso, del “nesso eziologico tra l'episodio asseritamente intimidatorio materialmente posto in essere dal TT SI, e le successive asserite pretese avanzate in un tempo successivo, ed avulse dagli interessi riferibili al TT, dal Di Clemen te GG nei confronti dei coniugi SA - TU" apodittica attribuzione del requisito dell'attendibilità alle dichiarazioni delle - p.o. senza valutazione di quanto dedotto in contrario dalla difesa, sulla base delle contestazioni che erano state effettuate nel corso dell'esame testimoniale delle stesse p.o. aelinmepeladm |:ཀྱིས་སྟན ཀྱང ལྟར་ག ས བཟའ་འག 12 Capi 14 e 15 (artt. 644 e 629 c.p. - p.o. TA) - stesse doglianze espresse nel ricorso nell'interesse di TT E., con l'aggiunta che non sarebbe stata in alcun modo dimostrata la sussistenza del concorso del TT M. nel reato di usura addebitato al TT E. e non sarebbe stata fornita risposta alle argomentazioni difensive basate sul rilievo che la conversazione dal contenuto asseritamente minaccioso intercorsa tra il TT M. e la p.o. era avvenuta a distanza di mesi da quelle che avevano ad oggetto i pretesi rapporti usurari tra il TT E. la stessa p.o., riguardando autonomi rapporti economici tra quest'ultima ed il TT M. Capo 41 (art. 12 quinquies D.L. n. 306/1991) stesse doglianze espresse nel ricorso nell'interesse di TT E. Trattamento sanzionatorio eccessività della pena mancata considerazione del fatto che, a seguito dell'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo 8 (644 SA - TU), sarebbe stata da escludere, per l'estorsione, l'aggravante teleologica, come da specifica richiesta formulata nei motivi d'appello, cui però non era stata risposta mancata risposta alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 644 comma V n. 3 c.p. per il capo 14 mancata giustificazione, se non con generico richiamo ai precedenti penali, del confermato diniego delle attenuanti generiche mancata eliminazione, nell'ambito dell'aumento di pena a titolo di continuazione, della parte di pena relativa al reato di cui al capo 23 (232 TUB) dichiarato prescritto SC Capo 41 (art. 12 quinquies D.L. n.306/1991) Primo motivo sostanzialmente analogo a quello relativo al medesimo capo d'imputazione contenuto nel ricorso proposto nell'interesse di TT E., al quale pertanto si rimanda;
secondo motivo difetto di motivazione a sostegno del mancato accoglimento della richiesta delle attenuanti generiche e dei benefici di legge - CC Capo 1 (art. 416, comma II, c.p.) Primo motivo - mancata rilevazione della intervenuta prescrizione e della improcedibilità dell'azione penale per la presenza di precedente provvedimento di archiviazione, mai revocato;
mancata o inadeguata valutazione di elementi logicamente contrastanti con l'ipotesi accusatoria, quali, ad esempio, il risentimento manifestato dal IN nei confronti di CO ed AN TT per essere stato estromesso da M 1 བའི ག པ ས :་ དང་ 13 attività commerciale redditizia e la prioritaria ricerca, da parte dello stesso IN, di soluzioni ai propri problemi economici indebita valorizzazione di elementi di per sé privi di rilievo, quali il riconosciuto ricorso, in più occasioni, da parte del ricorrente, al TE per la monetizzazione di titoli in progressiva scadenza, come pure il fatto che il IN, avendo consegnato al TE titoli emessi da terzi, si fosse interessato (cosa del tutto naturale) a che questi ultimi li onorassero insufficienza della condotta costituita dall'avere il IN presentato l'IZ e il AI al TE, indicato come "materiale erogatore dei finanziamenti di natura usuraria”, a dare ragione della ritenuta partecipazione del ricorrente al preteso sodalizio criminoso, a fronte del fatto che egli è stato assolto dagli addebiti di concorso nel reato di usura che gli erano stati contestati relativamente ad altri analoghi episodi (RI, TA, IN) Secondo motivo - violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per la ritenuta possibilità di dichiarare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., in presenza della originaria contestazione di quello di cui all'art. 416 bis c.p. Capo 2 (art. 644 c.p. - p.o. IZ) inaffidabilità della p.o., (invano rappresentata alla corte d'appello) a causa, tra l'altro, del suo interesse ad eliminare, almeno in parte, le esposizioni debitorie generate dalla sua "condotta di vita dissennata”, quale emergente, oltre che dall'esito fallimentare di tutte le sue iniziative economiche, anche dalle dichiarazioni della moglie RO LA;
inaffidabilità rivelata, inoltre, anche da comportamenti come quello posto in essere nei confronti di tale Persico, dal quale si afferma - nella consapevolezza della propria imminente ammissione - al programma di protezione, aveva ottenuto la somma di lire 8 milioni, per poi rendersi irreperibile inconciliabilità della pretesa costrizione ad acquistare autovetture a prezzi maggiorati con il mancato pagamento, da parte dell'IZ, di veicoli di altra - provenienza regolarmente commercializzati inidoneità della documentazione attinente al finanziamento riconducibile, - secondo l'accusa, al TE, a costituire prova attendibile della penale responsabilità del ricorrente, avuto anche riguardo al fatto che essa proviene “da interessata e sospetta produzione fornita dal collaborante" rilevabilità, dalle conversazioni telefoniche intercettate, del fatto che il IN - si preoccupava soltanto dei riflessi che su di lui avrebbe avuto una perdurante inadempienza dell'IZ ai propri impegni, giacchè egli, in tal caso, avrebbe dovuto personalmente onorare i titoli girati a terzi estraneità del IN all'operazione di finanziamento da lire 180 milioni (punto b) dimostrata dall'avere egli invitato l'IZ a versare direttamente al TE la rata che, al momento, era venuta a scadenza reticenze, incongruità e contraddizioni varie nelle dichiarazioni dell'IZ (pagg. 42,43) M 14 Capo 17 (art. 644 c.p. - p.o. AI) - inidoneità, nell'ambito dei riconosciuti rapporti commerciali tra il IN ed il AI, della conversazione telefonica del 27 giugno 2001, avuto riguardo alla equivocità del suo contenuto, a dimostrare la partecipazione del ricorrente al preteso rapporto usurario, non trovando poi essa valida conferma neppure nel fatto che il IN avesse in effetti passato al TE, per ottenere liquidità, assegni del AI e, una volta scaduti tali titoli, il TE gli avesse richiesto di adoperarsi per ottenere il pagamento, dal momento che ciò traeva origine soltanto dai suddetti, autonomi rapporti commerciali tra il ricorrente ed il AI, quali emergenti anche dalla dichiarazioni di costui Capo 23 (132 TUB) mancata declaratoria di prescrizione, diversamente da quanto verificatosi con riguardo ad altri soggetti imputati del medesimo reato;
mancanza di prova della pretesa partecipazione all'attività illecita da parte del IN inesistenza delle condizioni normativamente previste per la configurabilità del - reato (organizzazione professionale, destinazione dei finanziamenti ad un numero indeterminato di soggetti dubbi sulla legittimità dell'integrazione al precetto normativo costituita dal decreto del ministro del tesoro 6 luglio 1994 Trattamento sanzionatorio eccessività della pena ed ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, a fronte della quasi incensuratezza del soggetto, del leale comportamento processuale, del fatto che avrebbe comunque agito, nel rapporti con l'IZ, al solo scopo di aiutare il proprio fratello CO, socio dello stesso IZ e, quindi, esposto al rischio di condividere le negative conseguenze di un suo tracollo finanziario RI Capo 1 (art. 416, comma I, c.p.) mancata dimostrazione tanto della oggettiva esistenza del sodalizio criminoso - quanto della partecipazione ad esso da parte del ricorrente (e, a maggior ragione, del ruolo di preminenza a questi attribuito), essendosi la corte di merito limitata - si sostiene – al pari del giudice di primo grado, ad - affermazioni puramente apodittiche, non traendo, in particolare, le debite conseguenze dal fatto, riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, che, nell'ambito del preteso "pactum sceleris", i TT ed il TE perseguivano scopi diversi, costituiti, per i primi, dall'acquisizione della fetta del mercato automobilistico controllata dalla parte lesa e, per il secondo, dall'ottenimento di compensi usurari ai finanziamenti da lui erogati;
situazione, questa, nella quale si sarebbero potute tutt'al più registrare occasionali convergenze di interessi, del tutto inidonee, come tali, a rendere configurabile, anche sotto il profilo soggettivo, lo stabile e consapevole apporto alla realizzazione di un comune programma criminoso;
e ciò tanto più in quanto - M 15 -si fa notare anche la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che "talvolta" i TT e il TE avevano "operato disgiuntamente nei rapporti con i debitori”, i quali si erano “rivolti prima all'uno e poi all'altro” e, ancora, l'autonomia del TE rispetto ai TT e, addirittura, l'esistenza di cattivi rapporti del ricorrente con costoro emergeva da quanto dichiarato, ad esempio da IN, secondo cui “I TT dicevano che loro erano una cosa e TE un'altra”, e da AI RY, secondo cui "Il TE parlava sempre male dei TT” ed aveva avuto con loro “una discussione" dopo la quale era cessato ogni contatto;
il che, del resto, troverebbe conferma anche negli esiti delle disposte intercettazioni ambientali, solo cinque delle quali (su di un totale di 176 nell'arco di sei mesi) riguardavano il TE e non rivelavano comunque, secondo la difesa, la pretesa esistenza del “legame simbiotico" postulato dall'accusa; Capo 2 (art. 644 c.p. - p.o. IZ) difetto di prova in ordine alla partecipazione del TE alla pretesa attività usuraria, risultando dalla stessa formulazione del capo d'imputazione, oltre che dalle dichiarazioni della p.o., che quest'ultima aveva avuto rapporti diretti soltanto con il IN e non potendosi attribuire decisivo e sostanziale rilievo al fatto che in un'unica occasione, secondo la stessa p.o., questa era stata invitata dallo stesso IN a pagare la rata di interessi “direttamente" al TE (il quale risultava aver infatti incassato un unico assegno da lire 35 milioni), come pure al fatto che in una conversazione con la p.o. il IN avesse rivelato di avere litigato con uno dei TT e con il TE, avendolo questi ritenuto responsabile di avere garantito per l'IZ, giacchè dette affermazioni del IN, in quanto provenienti da coimputato, sarebbero. state da valutare (cosa non avvenuta) secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 3, c.p.p. Capo 11 (art. 644 c.p. - p.o Di CL) mancata valutazione critica delle dichiarazioni della p.o., a fronte del pur riconosciuto tentativo, da parte sua, di “ridimensionare", in dibattimento, le originarie dichiarazioni accusatorie, come pure della posizione di conflittualità tra la stessa p.o. ed il ricorrente, in assenza, d'altra parte, di elementi oggettivi che consentissero tanto di riconoscere con certezza la natura del debito intercorrente tra i due (non emergendo la medesima neppure dal contenuto delle due conversazioni intercettate del 19 dicembre 2000 e del 29 dicembre 2000) quanto di avere conferma del preteso tasso usurario, quantificato dalla p.o. nel 36% annuo;
Capo 17 (art. 644 c.p. – p.o. AI) - difetto di prova circa il carattere usurario dei rapporti intercorsi tra la p.o. ed il TE, trattandosi, in realtà - si sostiene soltanto di normali rapporti di natura commerciale, secondo quanto emergente da una serie di conversazioni intercettate (tra cui si indicano, in particolare, quelle del 20 dicembre 2000, 22 maggio 2001 e 22 dicembre 2001) e non potendosi desumere la pretesa cointeressenza del TE nei diversi rapporti finanziari gestiti dal IN M દેશન 16 sulla sola base di un'altra conversazione (quella del 30 giugno 2001) nella quale il TT riferiva allo stesso TE di essere in possesso di un assegno da lire 20 milioni emesso dal AI, come pure del generico accenno, nelle già richiamate conversazioni del 28 dicembre 2000 fra IN e TE ad assegni in scadenza riconducibili al medesimo AI Capo 21 (art. 644 c.p. – p.o. BI e NT) - difetto di prova circa il carattere usurario del finanziamento ottenuto dalle p.o. come pure della pretesa partecipazione del ricorrente a tale operazione, avendo - la p.o. contrattato – si sostiene - soltanto con il MO e non risultando - specificato, nell'impugnata sentenza, quali fossero, in particolare, le conversazioni telefoniche intercettate dalle quali sarebbe emersa l' “attiva partecipazione" del TE "nell'opera di sollecitazione dei debitori" Capo 22 (art. 644 c.p. - p.o. PR) - mancata considerazione tanto della estrema modestia dell'operazione di finanziamento quanto della sua inquadrabilità nell'ambito di un pregresso rapporto di amicizia del ricorrente con la persona offesa e la sua intera famiglia, quale confermato dalle espressioni di gratitudine risultanti dalle conversazioni intercettate del 12 e del 15 dicembre 2000 Capi 23, 24 (123 TUB - dichiarati prescritti) - mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. alla quale invece si sarebbe dovuto ar luogo, attesa la totale assenza di prova circa l'effettivo esercizio, da parte del ricorrente, dell'abusiva attività finanziaria (contrariamente a quanto il P.M. avrebbe cercato di dimostrare nella memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado) e dovendosi d'altra parte escludere che quella addebitata al ricorrente potesse definirsi “attività finanziaria” nel senso richiesto dalla norma incriminatrice, facendo difetto i necessari requisiti costituiti – si afferma - - dall'esistenza di “una stabile organizzazione che dia vita ad una reiterazione abituale degli atti qualificanti le attività finanziarie, implicando quindi una certa continuità ed ampiezza della condotta", la cui destinazione, inoltre, dev'essere quella del "pubblico” e non di singoli soggetti di volta in volta individuati, nulla rilevando che gli stessi risultino essere stati in numero elevato Trattamento sanzionatorio ingiustificatezza della mancata applicazione della pena nel minimo e del diniego della attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto dell'età e delle gravi condizioni di salute del ricorrente, documentate in atti, come pure dei "segni di ravvedimento” da lui mostrati, specie in relazione alla vicenda IZ, ed essendosi, per converso, indebitamente attribuito carattere di gravità tanto ai fatti a lui addebitati quanto ai suoi precedenti penali, risalenti nel tempo Statuizioni civili difetto di motivazione in ordine alla confermata provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile IZ AN т 17 CONSIDERATO IN DIRITTO: - che non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità il ricorso del pubblico ministero, in quanto: a) con riguardo al primo motivo, dal quale dipende logicamente anche il secondo, appare sufficiente osservare che il ricorrente ufficio, pur avendo diffusamente illustrato le più o meno plausibili ragioni per le quali la ritenuta insussistenza dell'associazione di tipo mafioso non si sarebbe potuta basare su quelli che sarebbero stati i tre "assiomi" evocati dalla corte di merito, non ha poi per nulla indicato (come invece sarebbe stato necessario) quali elementi, ipoteticamente trascurati o mal valutati dalla stessa corte, avrebbero invece dimostrato, in positivo, che si fosse in presenza di un sodalizio criminoso dotato delle peculiari caratteristiche previste dall'art. 416 bis c.p.; caratteristiche della cui effettiva esistenza sarebbe stato onere dell'accusa fornire adeguata prova, non potendo essere sufficiente, all'evidenza, il solo fatto che esse venissero richiamate e descritte nel capo d'imputazione né potendo valere, all'uopo (ostandovi il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso, più volte affermato, nel corso degli ultimi anni, anche in materia penale, da questa Corte), la semplice elencazione, contenuta nell'atto di gravame, di una lunga serie di atti (in particolare, conversazioni intercettate) non accompagnata dalla benché minima indicazione né del loro specifico contenuto né, tanto meno, delle specifiche ragioni per le quali l'assunto accusatorio avrebbe trovato in esse decisivo conforto;
b) con riguardo al terzo motivo, se può in astratto condividersi il giudizio negativo circa la motivazione (in effetti tutt'altro che articolata e specifica, per singole posizioni), sulla base della quale la corte territoriale ha respinto l'appello del pubblico ministero avverso le pronunce assolutorie, ciò non può tuttavia bastare a rendere accoglibile il ricorso, essendo esso privo, anche in questo caso, dell'indicazione delle ragioni per le quali l'appello avrebbe dovuto essere, invece, accolto e non rispondendo, quindi, al già richiamato requisito dell' "autosufficienza"; - che, per quanto concerne gli imputati ricorrenti: TT: - va preliminarmente rilevata l'intervenuta estinzione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) per decorso del termine massimo di prescrizione, individuabile in quello di anni sette e mesi sei, cui vanno aggiunti mesi cinque corrispondenti alla somma dei periodi di sospensione verificatisi nel corso del procedimento (giorni cinque dal 22 al 27 marzo 2007 per rinvio dovuto ad astensione dei difensori dalle udienze durante il giudizio di primo grado;
mesi uno e giorni nove dal 17 dicembre 2009 al 26 gennaio 2010 per rinvio dovuto a impedimento fisico di un imputato, durante il giudizio d'appello; mesi tre e giorni sedici dal 15 novembre 2011 al 31 gennaio 2012 per rinvio dovuto ad astensione dei difensori dalle udienze durante il giudizio di cassazione), per un totale, quindi, di anni sette e mesi undici;
termine da ritenere venuto a scadenza 1'8 settembre 2011, siccome decorrente, trattandosi di reato permanente con contestazione c.d. "aperta”, dalla data in cui il ricorrente venne sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (8 ottobre M 1:|: འ ས ང ཏུ irn2113 18 2003), dovendosi in pari data ritenere cessata la permanenza, in difetto di elementi che possano dar luogo alla presunzione del suo protrarsi oltre la data suddetta;
ciò in linea con l'orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui la permanenza del reato di associazione per delinquere cessa, di regola, con la privazione della liberta' personale dell'agente (Cass. VI, 30 settembre - 2 novembre 1999 n. 3040, Alati, RV 214532; Cass. IV, 17 febbraio – 2 aprile 2004 n. 15874, Panico, RV 228813), avendo natura esclusivamente processuale la regola per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, per cui da essa non può trarsi una presunzione di colpevolezza dell'agente fino a quella data (Cass. I, 17 novembre - 20 dicembre 2005 n. 46583, Piccolo, RV 232966; Cass. V, 15 maggio - 4 luglio 2007 n. 25578, Sinagra, RV 237707; Cass. I, 26 settembre 10 ottobre 2007 n. 37335, Cannella, RV 237506); orientamento, questo, - al quale non potrebbe, ad avviso del collegio, opporsi l'altro, espresso, tra le altre, da Cass. V, 19 marzo - 28 luglio 2009 n. 31111, Marazia, RV 244479, secondo cui, in assenza di un atto di desistenza, la permanenza del reato deve ritenersi cessata solo con la sentenza di primo grado, atteso che tale orientamento risulta riferito soltanto all'associazione di tipo mafioso, caratterizzata, a differenza di quella ordinaria, dalla presenza di vincoli implicanti una vera e propria scelta di vita e non soltanto l'adesione ad un generico programma criminoso: - con riguardo agli altri reati, il ricorso appare meritevole di accoglimento, in " quanto: a) relativamente al reato di usura in danno di IZ AN (capo 2), ben a ragione la difesa (in ciò seguita anche dal procuratore generale d'udienza) ha lamentato il fatto che la corte di merito abbia essenzialmente basato il proprio giudizio sull'apodittico assunto che la persona offesa, IZ AN, avrebbe indicato il EL "come esattore, seppure non esclusivo, dei pagamenti diretti al TT” senza prendere in alcuna considerazione quanto era stato rappresentato nell'atto d'appello (trascritto, "in parte qua", nell'atto di ricorso) secondo cui, in occasione dell'esame reso all'udienza del 17 marzo 2005, l'IZ avrebbe invece dichiarato (come risultante dal relativo verbale, anch'esso riportato "in parte qua" nell'atto di ricorso), che, pur sapendo egli che il EL era cognato di TT ed avendolo talvolta visto a casa di quest'ultimo, non aveva però mai avuto nulla a che fare con lui;
affermazione, questa, di cui non spetta certamente a questa Corte valutare l'attendibilità o meno, ma la cui rappresentata (e non smentita) esistenza, siccome radicalmente confliggente con l'elemento assunto a base del confermato giudizio di colpevolezza, non poteva essere (come invece è avvenuto) del tutto ignorata dalla corte d'appello; b) relativamente al reato di riciclaggio, risulta effettivamente carente la risposta fornita nell'impugnata sentenza alle puntuali e pertinenti doglianze difensive (di cui non è questa la sede per stabilire se esse fossero anche oggettivamente fondate o meno), cui si fa riferimento nell'atto di ricorso, avendo la corte di merito puramente e semplicemente ignorato quella concernente l'asserita incompatibilità del denunciato squilibrio tra somme in entrata e somme in uscita con l'assunto accusatorio che si trattasse di operazioni di “riciclaggio” ed essendosi limitata, la stessa corte, quanto all'altra doglianza, a dare per accertata tanto la illecita provenienza delle somme in 19 questione quanto la consapevolezza che di essa avrebbe necessariamente dovuto avere il ricorrente sulla sola base della cospicua entità di dette somme e dell'assenza di spiegazioni da parte del ricorrente medesimo, unita al fatto che questi sarebbe stato (come già affermato ad altro proposito) collaboratore del TT nella riscossione delle rate degli interessi usurari versate dall'IZ; elemento, quest'ultimo, al quale viene quindi, anche sotto il profilo in esame, attribuito un notevole rilievo ed a proposito del quale non può, quindi, che farsi richiamo a quanto osservato al punto che precede;
NO: - pregiudiziale all'esame nel merito dei motivi di ricorso appare il rilievo che, attesa l'epoca di commissione del fatto (3 marzo 2003) e l'applicabilità, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, del più favorevole termine di prescrizione individuabile, in base alla nuova normativa introdotta da detta legge, in quello di anni sette e mesi sei (anni sei, corrispondenti alla pena edittale massima, più l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p.), cui vanno aggiunti mesi cinque, corrispondenti al totale dei periodi di sospensione verificatosi nel corso del procedimento (per il cui dettaglio si rimanda alla trattazione della posizione EL), il termine di prescrizione massimo per il reato addebitato al TE, nonché al TT CO e allo AV, è venuto a scadenza il 3 febbraio 2011; AL: - il ricorso appare meritevole di accoglimento atteso che: a) in primo luogo, la rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente nei motivi d'appello (cui si fa dettagliato richiamo nel ricorso), di per sé non manifestamente illogica e peraltro accompagnata anche da specifici riferimenti a risultanze probatorie asseritamente idonee a corroborarla (quali, in particolare, le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, confermative della effettiva titolarità in capo al D'OS e al FF delle società menzionate nel capo d'imputazione), risulta disattesa, nell'impugnata sentenza, sulla base di una motivazione del tutto insoddisfacente, essendosi la corte di merito limitata ad osservare che detta rappresentazione, sol perché dimostrativa del fatto che il LV aveva in effetti aderito alla richiesta del D'OS di assumere la rappresentanza delle due società, la cui funzione sarebbe stata soltanto quella di "produttrici di assegni che venivano poi utilizzati per il riciclaggio", altro non faceva se non "confermare la correttezza della sua condanna”, avuto anche riguardo al fatto che destinatari degli assegni erano risultati “soggetti e società riconducibili al TE ed ai TT"; argomentazione, questa, la cui fallacia appare manifesta, ove si consideri che essa dà per dimostrato proprio ciò che dovrebbe essere dimostrato, e cioè che il ricorrente avesse accettato il ruolo di prestanome del D'OS e del FF nella consapevolezza che esso dovesse servire non al conseguimento dello scopo che, a suo dire, egli avrebbe avuto di mira (e del quale, nell'impugnata sentenza, non ci si cura minimamente di dimostrare l'ipotetica insussistenza), ma al diverso scopo di creare uno "schermo” al di sotto del quale effettuare le operazioni di Ki nj al 20 riciclaggio richiestegli dai nominati D'OS e FF, i quali, peraltro, se così fosse, avrebbero dovuto essere chiamati anch'essi a rispondere di concorso nel medesimo reato, mentre non risulta che un tale addebito sia loro mai stato mosso e risulta, per converso, che lo stesso D'OS è stato assolto da tutti i diversi reati a lui contestati, per cui non si vede neppure (né si spiega) quali illeciti proventi egli avrebbe avuto possibilità ed interesse a riciclare o a far riciclare;
b) in secondo luogo, appare, in effetti, puramente apodittica, come denunciato nel ricorso, l'affermazione pure contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui sarebbe “irrilevante" il fatto, rappresentato nei motivi d'appello, che alcuni assegni sarebbe stati emessi con la firma apocrifa del ricorrente e senza il suo consenso, trovando sostegno, detta affermazione, soltanto nell'altra, parimenti apodittica, secondo cui, anche se la falsità fosse stata provata, ciò non sarebbe valso ad eliminare la responsabilità del ricorrente "per la partecipazione alla complessiva attività delinquenziale"; DI TE: il primo motivo di ricorso, concernente l'addebito di estorsione di cui al capo 9, appare, per quanto di ragione, meritevole di accoglimento giacchè, a fronte delle variegate ed articolate argomentazioni contenute nell'atto d'appello e puntualmente richiamate nel ricorso, la corte di merito, pur non essendo certamente tenuta ad esaminarle una per una partitamene, avrebbe comunque dovuto fornire un adeguato e completo supporto logico-giuridico al confermato giudizio di penale responsabilità del ricorrente, ponendo in luce, sia pure con la doverosa concisione, tutti gli elementi essenziali atti a dimostrare la configurabilità del reato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo;
obbligo, questo, che non può certamente ritenersi osservato, dal momento che la detta corte, dopo aver espressamente riconosciuto che le pretese avanzate dal Di CL nei confronti dei coniugi TU - SA non traevano origine da un rapporto di tipo usurario (come originariamente ipotizzato dall'accusa, mediante la formulazione dello specifico addebito di cui al capo 8, dal quale il Di CL era stato assolto), ma da una normale operazione finanziaria non andata a buon fine, si è poi limitata alla sola osservazione che l'avvenuta imposizione alle persone offese, mediante le minacce descritte nel capo d'imputazione, di “oneri vistosamente superiori al dovuto" avrebbe reso qualificabile come estorsiva la condotta posta in essere dall'imputato, senza però minimamente spiegare quale sarebbe stata la ragione della ritenuta, vistosa superiorità degli oneri in questione rispetto al dovuto né, soprattutto, affrontare il tema, rilevante sotto il profilo soggettivo (anche in relazione alla non manifestamente cervellotica prospettazione, da parte della difesa, della possibile inquadrabilità del fatto nella meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 393 c.p.), della consapevolezza o meno, da parte del medesimo imputato, di detta vistosa superiorità e della conseguente insuscettibilità della relativa pretesa di formare oggetto di un'azione giudiziaria;
il che sarebbe stato tanto più necessario se, come pure sostenuto dalla difesa e non contestato nella sentenza, alla stipulazione della transazione tra l'imputato e le persone offese queste ultime fossero M 21 addivenute con il consiglio e l'assistenza del loro avvocato, dal quale l'atto medesimo sarebbe stato addirittura predisposto;
- parimenti appare meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso, relativo all'addebito di riciclaggio di cui al capo 35, atteso che anche in questo caso, a fronte di argomentate e non manifestamente illogiche doglianze difensive, contenute nei motivi d'appello e richiamate nel ricorso, nelle quali si prospettava che l'emissione, da parte del Di CL, degli assegni mediante i quali sarebbe stata realizzata la pretesa attività di riciclaggio avrebbe in realtà trovato giustificazione, oltre che nell'acquisto di un immobile venduto dal TE, anche nei rapporti di tipo usurario tra quest'ultimo e lo stesso Di CL, rappresentandosi inoltre la mancata prova circa la consapevolezza, da parte del medesimo imputato, dell'illecita origine della somme di danaro che asseritamente sarebbero state oggetto di riciclaggio, la corte territoriale, per un verso, ha del tutto ignorato tale ultimo argomento e, per altro verso, a confutazione degli altri argomenti, si è limitata ad osservare che gli assegni emessi dal Di CL avevano come beneficiari anche soggetti diversi dal TE (quali US, FF ed altri), definiti come "impegnati nel gruppo di riciclaggio" e che la tesi del ricorrente di essere stato sottoposto ad usura da parte del TE appariva "infondata, dato che l'importo complessivo dei titoli di cui si discute è decisamente inferiore a 800 milioni, che l'imputato assume essere stato ilo prezzo dell'immobile acquistato dal TE"; il che, all'evidenza, non vale ad escludere la plausibilità della tesi difensiva, ove si consideri che, in primo luogo, la stessa corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità del TE in ordine al reato di usura in danno del Di CL, contestato al capo 11, per l'importo di diverse centinaia di migliaia di euro, per cui non si vede, né si spiega, come potesse escludersi che le somme accreditate sul conto corrente del ricorrente derivassero dai finanziamenti a tasso usurario effettuati dal TE, mediante assegni a firma di costui o anche (come ben era possibile) mediante cessione di assegni a firma di altri soggetti dei quali egli, per le più varie ragioni, avesse acquisito la disponibilità; in secondo luogo, non risulta per nulla chiarita la ragione per la quale la minore entità della somma complessiva corrispondente agli assegni emessi dal Di CL rispetto al prezzo dell'immobile da lui acquistato fosse incompatibile con la riferibilità di detti assegni al rapporto usurario, posto che questo, stando alla letterale formulazione del già richiamato capo 11, aveva ad oggetto operazioni di finanziamento prive di correlazione, a quanto è dato sapere, con l'operazione di acquisto dell'immobile; ET: - il ricorso non appare meritevole di accoglimento giacchè, a fronte della non contestata provenienza dei numerosi assegni affluiti sul conto corrente dell'imputato da soggetti coinvolti a vario titolo nel giro dei rapporti usurari, nonché della parimenti non contestata indicazione dei medesimi soggetti quali beneficiari degli assegni emessi dall'imputato sullo stesso conto corrente, il fatto che egli, secondo quanto affermato nell'impugnata sentenza, non abbia fornito alcuna spiegazione circa le causali di tali movimenti ben a ragione è stato assunto dalla corte territoriale come M તે લ ? 22 elemento atto a completare il quadro probatorio posto a base del confermato giudizio di colpevolezza, senza che ciò abbia comportato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, una inammissibile inversione dell'onere della prova, dal momento che all'imputato sarebbe bastata non la prova, ma la semplice allegazione di una plausibile ricostruzione alternativa a quella, di per sé valida, offerta dall'accusa per poter ragionevolmente aspirare ad una pronuncia assolutoria, proprio sulla base del principio che spetta all'accusa fornire la prova della colpevolezza e, quindi, anche la prova, sia essa materiale o logica, della non attendibilità di quanto plausibilmente rappresentato, a sostegno della propria innocenza, dall'accusato; né, d'altra parte, potrebbe valere in contrario l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui l'imputato avrebbe, in realtà, spiegato, nel suo esame testimoniale, “i termini delle operazioni finanziarie tra lui e il TE", atteso che tale affermazione non risulta sostenuta dalla benché minima indicazione circa quello che sarebbe stato il contenuto di detta spiegazione, per cui di essa, in base all'ormai noto e consolidato principio della c.d. "autosufficienza del ricorso" non può, in questa sede, tenersi alcun conto;
ed è, infine, appena il caso di aggiungere che la rappresentata tracciabilità dei movimenti di danaro ai quali il ricorrente, secondo l'accusa, si sarebbe prestato non può certo escludere, di per sé, la configurabilità del reato di riciclaggio, per la cui sussistenza si richiede soltanto, in base al testuale tenore della norma incriminatrice, che siano poste in essere operazioni idonee ad "ostacolare", senza per questo renderlo necessariamente impossibile, l'accertamento della provenienza delittuosa di danaro, beni o altre utilità; il che ben può realizzarsi anche quando, trattandosi di somme di danaro di cui, in ipotesi, si riscontri la disponibilità in capo ad un determinato soggetto, la loro illecita provenienza non emerga immediatamente ad un eventuale controllo ma richieda (come avvenuto nel caso di specie), l'espletamento di indagini bancarie, anche non particolarmente complesse;
ciò in linea, del resto, con l'orientamento già espresso da questa Corte in diverse pronunce, tra le quali, in particolare, può ricordarsi Cass. VI, 6 aprile - 7 luglio 2011 n. 26746, De Pierro, RV 25427, la quale, con riferimento ad un caso in cui sul conto corrente di un soggetto era stato fatto affluire il danaro che altro soggetto aveva sottratto alle casse sociali, ha ritenuto che il delitto di riciclaggio fosse configurabile "indipendentemente dalla tracciabilita' dell'operazione"; AF: - il ricorso (limitato soltanto al reato di cui al capo 1 ed al diniego delle attenuanti generiche), appare meritevole di accoglimento, in quanto: a) con riguardo al primo motivo, concernente il reato associativo, questo deve ritenersi in effetti estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, per ragioni del tutto analoghe a quella già indicate con riferimento al medesimo reato contestato al EL, atteso che anche per il FF la permanenza del reato deve ritenersi cessata alla data dell' 8 ottobre 2003, in cui risulta essere stato privato della libertà personale;
b) con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che, in effetti, a fronte di una argomentata richiesta di tali attenuanti, quale era stata quella contenuta M. 23 nell'atto d'appello (richiamato nel ricorso), in cui si rappresentava, in particolare, l'assenza di particolare pericolosità del soggetto, altro non si rinviene, nell'impugnata sentenza, se non l'apodittica e generica affermazione, indifferentemente riferita ad una pluralità di imputati, tra i quali il FF, secondo cui le pene inflitte agli stessi in primo grado sarebbero state "adeguate, considerata la gravità ed il numero dei reati a ciascuno ascritti"; affermazione, questa, che, oltretutto, non appare troppo in linea con il fatto che il FF risulta condannato, oltre che per la semplice partecipazione all'associazione per delinquere, per uno solo dei reati - fine originariamente addebitatigli, risultando invece assolto dagli altri, e cioè dagli episodi di usura in danno di IN PA (capo 16) e AI RY (capo 17) con le formule, rispettivamente, "il fatto non sussiste" e "non aver commesso il fatto”; IA: - va preliminarmente rilevata l'intervenuta estinzione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) per ragioni del tutto analoghe a quella già indicata, con riferimento al medesimo reato, nella trattazione della posizione EL, atteso che anche il AN risulta essere stato privato della libertà personale, per il detto reato, in data 8 ottobre 2003; - il ricorso appare poi meritevole di accoglimento relativamente al reato di riciclaggio (capo 32), atteso che la corte territoriale ha praticamente ignorato, nell'esporre le ragioni della propria decisione, la posizione del ricorrente, dopo averla associata, nella trattazione, a quella del US (imputato, peraltro, di un diverso episodio di riciclaggio), avendo preso in esame, per confutarle, soltanto le doglianze del detto US e non quelle (delle quali aveva pur dato, in precedenza, atto), contenute nell'appello proposto dal AN;
LE: - anche per il MO va preliminarmente rilevata l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, attesa l'avvenuta privazione della libertà personale, per detto reato, alla data dell'8 ottobre 2003; il ricorso appare poi meritevole di accoglimento con riguardo al reato di riciclaggio, atteso che risulta effettivamente ignorato, nell'impugnata sentenza, il nucleo essenziale delle doglianze esposte nell'atto d'appello (quali dettagliatamente richiamate nel ricorso), avendo la corte di merito preso in esame, per quindi esprimere, al proposito, un giudizio di inattendibilità, soltanto quella che, secondo l'imputato, sarebbe stata la causale, riconducibile ai suoi rapporti con il FF, del "vorticoso" movimento di assegni nel quale si sarebbe sostanziata l'attività di riciclaggio, omettendo però di prendere in considerazione le diffuse e non manifestamente cervellotiche argomentazioni volte a dimostrare che, contrariamente a quanto desumibile dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, detto movimento, ad onta di quello che appariva il cospicuo importo totale dei titoli negoziati, non avrebbe avuto ad oggetto un reale, corrispondente movimento di 역 24 danaro, atteso che i detti titoli, in moltissimi casi, non erano stati onorati alla scadenza ed erano stati, quindi, più volte rinnovati;
OS: - il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto: a) con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza: - a/1) le proposte censure passano del tutto sotto silenzio lo specifico e dettagliato riferimento operato nell'impugnata sentenza al contenuto delle intercettazioni telefoniche, ragionevolmente ritenuto dimostrativo del ruolo attivo svolto dal ricorrente nell'operazione di non contestato carattere usurario che vedeva come vittime BI SI e NT AR, la cui mancata audizione in sede di appello non può, d'altra parte, costituire valido motivo di censura in questa sede, non risultando in alcun modo specificato, nel ricorso, se e per quali ragioni fosse da escludere, in assenza di detta assunzione, come richiesto dall'art. 603, comma 1, c.p.p., la possibilità che il giudizio venisse definito allo stato degli atti;
- a/2) il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione dell'addebito in quello di favoreggiamento personale non richiedeva specifica motivazione, una volta. validamente motivata, come si è visto, la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato;
b) con riguardo al confermato diniego delle attenuanti generiche, vale osservare che, per un verso, la relativa doglianza non risulta accompagnata, nell'atto di ricorso, da alcuna indicazione circa la specifiche ragioni per le quali dette attenuanti sarebbero state da riconoscere;
per altro verso, nell'impugnata sentenza, a sostegno della ritenuta adeguatezza della pena inflitta (e, quindi, implicitamente, della sua non riducibilità, anche per effetto di ipotetiche attenuanti generiche), si fa riferimento, oltre che alla ritenuta gravità del reato, anche alla non contestata esistenza, a carico del ricorrente, di precedenti penali;
ET AN: - il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto risulta in effetti assolutamente deficitaria la motivazione sulla base della quale è stato confermato, nell'impugnata sentenza, il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, con riguardo tanto al reato associativo (capo 1) quanto a quello di concorso in usura (capo 2), essendosi la corte territoriale limitata, con riferimento al primo di detti reati, ad un generico ed indifferenziato riferimento ai “tre TT", senza in alcun modo prendere in esame la specifica posizione di TT AN (neppure menzionato tra quelli che sarebbero stati i componenti delle società Tiburfrigo e Nuvolari Elite Cars, all'ombra delle quali sarebbero state effettuate le operazioni usurarie), mentre, nella trattazione del secondo reato, pur avendo dato atto, sia pure in modo assai sommario, anche delle doglianze contenute nell'atto d'appello proposto dal TT AN, le ha poi totalmente ignorate, avendo riservato la propria attenzione soltanto a quelle proposte dagli altri imputati;
M 25 ET CO: - il ricorso non appare meritevole di accoglimento (salvo quanto si dirà a proposito degli addebiti di cui ai capi 13, 14, 15, 19 e 41) in quanto: a) con riguardo al reato associativo (capo 1): - a/1) la doglianza circa la non riconosciuta improcedibilità dell'azione penale per la denunciata presenza di un precedente provvedimento di archiviazione, mai revocato, a suo tempo adottato all'esito di indagini effettuate nei confronti dell'attuale ricorrente in relazione, tra l'altro, secondo quanto si afferma nel ricorso, agli ipotizzati delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., posti in essere nel periodo 1998-2000, non risulta accompagnata dalla indicazione degli estremi del suddetto provvedimento e dalla descrizione del suo specifico contenuto, come invece sarebbe stato necessario, in ossequio al principio della c.d. "autosufficienza" del ricorso, non potendo all'uopo ritenersi che si bastevole la semplice, generica indicazione dei titoli di reato cui si sarebbero riferite le indagini in questione né potendosi ritenere ammissibile (come opportunamente rilevato dal sostituto procuratore generale di udienza), che alla suddetta mancanza si tenti di porre rimedio con la non consentita produzione di documenti all'udienza di discussione del ricorso;
e ciò a prescindere dalla scarsa, se non nulla, rilevanza pratica comunque attribuibile alla dedotta eccezione, a fronte del fatto che, nel presente procedimento, il reato associativo è stato contestato in forma c.d. "aperta", come risulta dalla testuale formulazione del capo d'imputazione ("condotta perdurante fino ad epoca attuale, accertato dall'anno 1998”), sì da comprendere anche il periodo di tempo successivo all'anno 2000, non coperto dal precedente provvedimento di archiviazione e nel quale, peraltro, si collocano anche tutti quelli che sarebbero stati i reati - fine del sodalizio criminoso;
- a/2) circa la ritenuta sussistenza della struttura associativa, a sostegno della quale la corte territoriale ha posto in luce, essenzialmente, l'avvenuta creazione, ad iniziativa del ricorrente, di società commerciali sotto lo schermo delle quali venivano poi ad essere attuate, da parte dello stesso ricorrente e dei suoi sodali, le operazioni usurarie, nelle quali consisteva il principale “oggetto" della “societas scelerum", le proposte doglianze si traducono, sostanzialmente, in una generica critica all'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, al quale si addebita, a più riprese, la mancata risposta alle obiezioni che avverso la sentenza di primo grado erano contenute nei motivi d'appello, senza che venga però riportato, almeno nel suo contenuto essenziale, lo specifico contenuto di dette obiezioni, essendosi la difesa limitata ad un puro e semplice richiamo alle "pagine 48 e ss.dei motivi di gravame"; il che dà luogo, anche in questo caso, a difetto del requisito dell' "autosufficienza", ravvisabile, secondo l'ormai noto e consolidato orientamento di questa Corte, ogni qual volta il ricorso per cassazione, nel denunciare vizi di motivazione derivanti da mancata, incompleta o erronea valutazione di atti processuali (tra i quali vanno, ovviamente, compresi anche i precedenti atti di gravame), non accompagni tale denuncia con l'allegazione o la trascrizione di detti atti o, quanto meno, con la adeguata illustrazione del loro specifico contenuto (in tal senso, fra le altre: Cass. I, 18 maggio - 14 giugno 2006 n. 20344, Salaj, RV 234115; Cass. fer., 13 settembre - 11 ottobre 2007 n. 37368, Torino, RV 237302; Cass. I, 18 marzo - 22 aprile 2008 n. 16706, Falcone, RV M 50 સવ 26 -240123; Cass. I, 22 gennaio – 12 febbraio 2009 n. 6112, Bouyahia, RV 243225; Cass. • V, 22 gennaio - 26 marzo 2010 n. 11910, Casucci, RV 246552; Cass. VI, 8 - 26 luglio 2010 n. 29263, Capanna ed altro, RV 248192); b) con riguardo al reato di usura in danno di IZ AN (capo 2): - b/1) l'assunto secondo il quale sarebbe mancata un'adeguata verifica dell'attendibilità della persona offesa, tanto più necessaria in quanto la stessa si era costituita parte civile, si fonda, in buona sostanza, soltanto sull'asserita inadeguatezza dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza e riportata nel ricorso, secondo cui l'IZ sarebbe stato attendibile in considerazione della "coerente reiterazione delle sue dichiarazioni accusatorie, cui si aggiunge il riscontro che alle stesse ha indirettamente dato il TT CO, confermando le causali dell'originario debito"; inadeguatezza, quella anzidetta, a sostegno della quale non si adduce, però, nel ricorso, alcuna specifica ragione, se non quella costituita dalla pretesa “incoerenza” di quanto affermato dalla corte di merito rispetto ai principi di diritto in materia di valutazione delle prove dichiarative provenienti da una parte processuale, laddove sarebbe stato invece necessario indicare se e quali specifici elementi, trascurati o mal valutati da detta corte, dovessero essere riguardati come idonei ad inficiare la credibilità della persona offesa;
e ciò anche alla luce dell'arresto giurisprudenziale richiamato nello stesso atto di ricorso (Cass. III, 27 marzo – 23 maggio 2003 n. 22848, Assenza, RV - 225232), per il quale "la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non puo' essere equiparata a quella del testimone estraneo, puo' tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilita' oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilita' "; né, d'altra parte, può attribuirsi rilievo alcuno alla pretesa assenza, denunciata nel ricorso, di una "comprensibile risposta" a quella che sarebbe stata la “pluralità di censure rivolte dalla difesa all'attendibilità della persona offesa”, non risultando in alcun modo specificato il contenuto di tali censure, per il quale si effettua, invece, un generico richiamo alla “memoria difensiva depositata in primo grado", nella quale esse sarebbero state contenute, così incorrendo, anche in questo caso, nel difetto di “autosufficienza” del ricorso;
- b/2) l'asserita inesattezza dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui l'IZ avrebbe dichiarato di avere ricevuto dal TT un prestito di 180 milioni di lire a tassi usurari, laddove tale operazione sarebbe stata invece attribuita, dallo stesso IZ, al IN, oltre a non essere corroborata dalla trascrizione del verbale o dei verbali dai quali detta inesattezza sarebbe stata desumibile (in violazione, ancora una volta, del principio di “autosufficienza”), non presenta, comunque, alcun decisivo rilievo, attesa l'esistenza (non contestata, nel ricorso, se non in modo del tutto generico) del concorso, nel reato “de quo”, tanto del TT quanto del IN, per cui, ai fini del giudizio di colpevolezza, non conta a quale dei due l'operazione in questione (pacificamente ricompresa tra le condotte integrative di detto reato) sarebbe stata materialmente riconducibile;
- b/3) relativamente al carattere usurario che, secondo l'accusa, avrebbe avuto l'acquisto, imposto alla persona offesa, al prezzo di lire 140 milioni, di quattro autovetture il cui valore sarebbe stato, in realtà, di soli 115 milioni, M 27 il fatto che tale differenza fosse basata soltanto sulla valutazione espressa dalla medesima persona offesa, la cui attendibilità, sul punto, veniva fatta derivare, nell'impugnata sentenza, dalla sua “esperienza indubbia del mercato", non può, in sé e per sé, costituire motivo di censura in questa sede, avuto riguardo, per un verso, alla legittimità, più volte affermata da questa Corte (ved. in proposito, fra le altre, Cass. II, 12 dicembre 1995 - 2 marzo 1996 n. 2322, Vezzoso, RV 204031; Cass. V, 12 giugno 7 ottobre 2008 n. 38221, Kofilova, RV 241312), di valutazioni personali da parte di testi ai quali sia da riconoscere una particolare, specifica preparazione professionale (quale, nella specie, non si contesta fosse da riconoscere all'IZ, nell'ambito del commercio di autovetture), nulla rilevando, di per sé, ai fini dell'applicabilità di detto principio al caso in esame, il fatto che il teste qualificato abbia anche veste di persona offesa;
per altro verso all'assenza, nel ricorso, di qualsivoglia richiamo a specifici elementi che, sottoposti a suo tempo all'attenzione dei giudici di merito, avessero ipoteticamente potuto o dovuto indurre questi ultimi ad escludere o porre in dubbio l'attendibilità della valutazione in questione, non potendosi, al riguardo, attribuire rilievo alcuno, a quella che sarebbe stata, secondo quanto si legge nel ricorso, “la palese elusione di tutte le doglianze difensive", non meglio specificate, ad eccezione di quella che si dice essere stata basata sull'asserita corrispondenza dei conteggi riferiti dalla stessa persona offesa "all'importo del credito che l'imputato asseriva di vantare in una pluralità di conversazioni intercettate"; circostanza, questa, del tutto priva di significato, a fronte della mancata specificazione delle ragioni per le quali il "credito vantato dall'imputato” non potesse essere quello stesso derivante dalle operazioni usurarie denunciate dalla persona offesa;
c) con riguardo al reato di usura in danno di RI GI (capo 13): c/1) la mancata risposta, da parte della corte territoriale, alla doglianza difensiva (stavolta opportunamente trascritta nel ricorso) circa l'assenza, in atti, dell'assegno da lire 10.350.000 che, secondo l'accusa, sarebbe stato rilasciato dalla persona offesa, su richiesta del TT, in sostituzione di quello precedente da lire 10.000.000, non onorato alla scadenza, con un aggravio, quindi, di interessi calcolato intorno al 15 % mensile, non presenta alcun profilo di decisivo rilievo giacchè neppure nel capo d'imputazione si afferma che detto assegno fosse stato effettivamente emesso ma soltanto che, da parte del TT, essendo risultato scoperto l'assegno da lire 10 milioni, era stata "richiesta, entro 5 giorni, la dazione dell'assegno dell'importo di lire 10.350.000; e detta richiesta sarebbe stata già di per sé sufficiente, qualora seguita da accettazione (sul che non risulta avanzata, nel ricorso, obiezione alcuna), a rendere configurabile il reato, posto che la norma incriminatrice prevede espressamente che esso possa essere commesso anche mediante acquisizione della semplice promessa di pagamento di interessi usurari;
né, d'altra parte, può dirsi che comportasse obbligo di specifica confutazione, avuto riguardo alla sua genericità, la doglianza pure avanzata nell'atto d'appello (quale riportato nel ricorso) circa l'asserita mancanza di prova che l'aggravio di lire 350.000 chiesto dal TT per "spese" corrispondesse ad interessi usurari, essendo tale doglianza correlata soltanto al puro e semplice rilievo che l'assegno precedente “risultava per tabulas essere stato protestato", senza alcuna M 28 indicazione, neppure approssimativa o ipotetica, di quello che avrebbe potuto essere l'effettivo importo delle spese conseguenti al protesto e del quale il ricorrente, se ad + esso avesse inteso fare riferimento nel formulare la propria richiesta, ben avrebbe dovuto essere a conoscenza;
c/2) va tuttavia rilevato che, trattandosi di reato continuato, contestato come commesso tra il 1999 ed il 2001, ed essendo applicabile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, il più favorevole termine di prescrizione individuabile, in base alla disciplina introdotta da detta legge, in quello di anni 11 e mesi 3 (anni sei previsti come pena massima edittale in base al testo dell'art. 644 c.p. vigente all'epoca dei fatti, più l'aumento della metà per l'aggravante ad effetto speciale di cui al comma quinto, più l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p.), cui vanno aggiunti mesi cinque corrispondenti al totale dei periodi di sospensione (si veda, per il dettaglio, supra, ricorso TE) per un totale di anni undici e mesi otto, deve ritenersi coperta da prescrizione la condotta anteriore alla data del 23 giugno 2000; il che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale condotta;
d) con riguardo al reato di usura in danno di TA PA (capo 14): d/1) appare fondata ed assorbente la doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte della corte di merito, di quanto dedotto nei motivi d'appello (e specificamente richiamato nel ricorso), secondo cui erroneamente sarebbe stato affermato, nella sentenza di primo grado (su ciò poi basandosi, nell'essenziale, il giudizio di colpevolezza), che nella conversazione telefonica intercorsa tra il TT CO e la persona offesa il 24 maggio 2001 sarebbe stato concordato il rinnovo di un assegno scaduto dell'importo di lire 10.500.000 con altro dell'importo di lire 11.500.000, laddove in detta conversazione il TT si sarebbe limitato a sollecitare il pagamento del primo assegno mentre l'emissione di un nuovo assegno dell'importo di lire 11.500.000 sarebbe stata concordata solo in una successiva comunicazione telefonica del 6 giugno 2001, con riferimento, però, ad una serie indeterminata di pagamenti in scadenza;
deduzione, questa, che, in effetti, non avrebbe potuto essere totalmente ignorata, come invece è stato fatto dalla corte di merito, essendo essa potenzialmente idonea a rimettere in discussione l'effettiva riconoscibilità di interessi a tasso usurario, quale ragionevolmente ritenuta dal giudice di prime cure con riferimento, però, al solo assegno scaduto da lire 10.500.000 e non ad altre esclusive o concomitanti causali;
e ciò avuto anche riguardo al fatto che, nell'impugnata sentenza, come opportunamente rilevato dalla difesa, si riconosce che, al di fuori delle risultanze delle intercettazioni, nessun ulteriore elemento di prova era stato acquisito, "dato che la parte lesa ha reso dichiarazioni non significative"; d/2 ) va comunque dichiarata la prescrizione del reato in questione, anche in questo caso, per le ragioni già indicate nella trattazione dell'analogo reato di usura in danno di RI GI, limitatamente alla condotta posta in essere anteriormente al 23 giugno 2000; e) con riguardo all'estorsione in danno dello stesso TA PA (capo 15), vale osservare che, consistendo l'ingiusto profitto perseguito attraverso le minacceM ་ ན ལ 1:|:5 29 formulate nei confronti della persona offesa, secondo quanto si legge nel capo d'imputazione, nel conseguimento di somme di danaro o di titoli “con riferimento a precedenti esposizioni debitorie derivanti dai finanziamenti di natura usuraria di cui al capo che precede", la rilevata carenza motivazionale in ordine al reato di usura configurato in relazione a detti finanziamenti si estende, necessariamente, anche al reato di estorsione, con assorbimento, quindi, allo stato, di tutte le doglianze specificamente riferite ad esso;
f) con riguardo al reato di usura in danno di LI ER (capo 19): f/1) le proposte doglianze risentono del medesimo carattere di scarsa specificità riconoscibile in quelle contenute nell'atto d'appello, al quale fanno riferimento, per lamentarne la mancata presa in considerazione da parte del giudice di secondo grado;
giudizio, quello anzidetto, che trova fondamento nel fatto che, a fronte dell'analitico richiamo, nella sentenza di primo grado, alle dichiarazioni della persona offesa, la quale - si afferma - aveva riferito che "CO TT pretendeva una somma di 50 euro a titolo di contributi spese bancarie>> (cioè interessi) per ogni cambio di un assegno di 5000 euro dal LI emesso con data a 7-10 giorni” e, “nei rarissimi casi di cambio di un assegno di 10.000 euro", aveva ottenuto il versamento di 100 euro, aggiungendo che "il contributo>> veniva nuovamente versato se il pagamento non avveniva nei 7 giorni, ma era procrastinato di altri 7", l'atto d'appello si limitava a sostenere la “controvertibilità” della conclusione cui era pervenuto il tribunale, senza minimamente confutare, però, nello specifico, il contenuto delle suddette dichiarazioni, ma soltanto asserendo, in modo del tutto apodittico, che nessuna delle acquisite risultanze, ivi comprese quelle stesse dichiarazioni, avrebbe consentito di "ricostruire la complessiva e verisimile entità dei rapporti finanziari intercorsi tra il LI e il TT CO"; dal che appare quindi evidente come, in tali condizioni, non possa certamente farsi carico al giudice d'appello di aver confermato la decisione di primo grado sulla base del rinnovato riferimento alle stesse dichiarazioni della persona offesa, pur se accompagnato dall'osservazione che esse erano apparse “per certi versi esitanti e orientate a ridimensionare i fatti", senza che ciò dovesse comportare, tuttavia (secondo quanto si legge ancora nella sentenza impugnata) la loro insufficienza a sostenere l'accusa, in quanto le esitazioni del dichiarante non lo avevano portato a negare quanto originariamente denunciato ed erano, semmai, “la migliore prova della genuinità delle accuse e delle indicazioni, quanto alla natura usuraria, delle operazioni di cambio assegni descritte dalla parte lesa"; f/2) trattandosi, anche in questo caso, di reato continuato contestato come commesso tra il 2000 ed il 2002, vale però quanto già osservato, in punto di prescrizione, con riguardo ai reati di cui ai capi 13 e 14, per cui anche questo reato va dichiarato prescritto limitatamente alla condotta posta in essere anteriormente al 23 giugno 2000; g) con riguardo al reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 41),deve darsi luogo ad annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, come già illustrato nella trattazione della posizione TE;
h) con riguardo al reato di usura in danno di LI SE capo 49): 2362»manmlf64*7*4 30 h/1) non appare sussistente la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla persona offesa, quale derivante, secondo la difesa, dalla mancata formulazione dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., la cui obbligatorietà sarebbe derivata dal fatto che il LI, era, all'epoca, sottoposto a procedimento penale per reato connesso o interprobatoriamente collegato, dovendosi al riguardo osservare che: - h/1-1) anche a dare per ammesso che la posizione del LI non fosse stata ancora definita con sentenza irrevocabile (come invece ritenuto nella sentenza impugnata) e fosse quindi applicabile non il comma 1 ma il comma 2 dell'art. 197 bis c.p.p., secondo cui l'imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato può essere sentito come teste "nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c)", ciò non implica affatto che sussistesse anche l'obbligo dell'avviso in questione, atteso che il detto richiamo, avuto riguardo al suo testuale tenore ed alla finalità dell'art. 197 bis c.p.p. (chiaramente individuabile in quella di tutelare essenzialmente il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dal pericolo di conseguenze per lui pregiudizievoli), ben può essere inteso come funzionale soltanto a circoscrivere la possibilità dell'assunzione come teste di chi sia imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato alla sola ipotesi che egli, come previsto appunto dalla norma richiamata, debba rendere “dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri”, senza che debba per ciò essere anche avvertito che, in tal caso, "assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis", posto che tale avvertenza, mentre ha un senso nel caso dell'interrogatorio (al quale si riferisce l'art. 64 c.p.) dal momento che esso è condotto nei confronti del soggetto sottoposto a indagine e si svolge al di fuori delle garanzie del contraddittorio, non avrebbe invece senso alcuno quando, essendosi nella sede dibattimentale, in cui tali garanzie sono presenti, il soggetto sia chiamato a riferire quanto a sua conoscenza nella già dichiarata (e non futura ed eventuale) veste di testimone, con l'assistenza, per giunta, del difensore, come previsto dal comma 3 dell'art. 197 bis c.p.p.; il che trova conferma nel fatto che l'obbligo dell'avvertimento è invece espressamente previsto, non a caso, dal comma 6 dell'art. 210 c.p.p., che trova applicazione quando, trattandosi sempre di soggetti imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati i quali però non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, essi siano citati nella anzidetta qualità e assumano quindi solo eventualmente, proprio a seguito di detto avvertimento e qualora non intendano avvalersi della facoltà di non rispondere, come previsto appunto dalla citata disposizione normativa, la veste di testimoni c.d. "assistiti"; - h/1-2) in ogni caso, quand'anche volesse ritenersi che il richiamo dell'art. 197 bis, comma 2, all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. comporti anche l'obbligo dell'avviso, non potrebbe comunque affermarsi che l'inosservanza di tale obbligo dia luogo all'inutilizzabilità dell'acquisita deposizione testimoniale, atteso che detto richiamo non si estende al comma 3 bis del citato art. 64, che prevede appunto la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi nel caso di omissione dell'avviso in questione e la cui applicabilità non avrebbe ragion d'essere nella sede dibattimentale, attesa la necessaria presenza, a differenza di quanto si verifica in sede di interrogatorio, dei M P 2n31"]]e 31 difensori dei terzi interessati, vale a dire degli imputati ai quali dette dichiarazioni si riferiscono;
e, del resto, appare significativo il fatto che anche l'art. 210, comma 6, c.p.p., nel prevedere espressamente, come si è visto, l'obbligo dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), ometta, tuttavia, il richiamo alla sanzione dell'inutilizzabilità; -h/1-3) la validità di quanto finora argomentato (in linea, del resto, con diverse precedenti pronunce della Corte quali, ad esempio: Cass. V, 14 giugno 22 dicembre 2005 n. 46852, Franchino, RV 233036; Cass. I, 6 giugno - 12 - settembre 2007 n.34560, Pranno, RV 237624; Cass. V, 11 febbraio - 3 marzo 2009 n. 9737, Sassarola, RV 243024) non appare scalfita dal diverso orientamento espresso in altre pronunce (segnatamente, fra le altre: Cass. V, 25 settembre - 23 ottobre 2007 n. 39050, Costanza, RV 238188; Cass. V, 17 dicembre 2008 – 12 gennaio 2009 n. 599, Mastroianni, RV 242384; Cass. V, 28 ottobre 2010- 21 gennaio 2011 n. 1898, Micheli Clavier, RV 249045), secondo cui l'inosservanza delle formalità previste dall'art. 197 bis c.p.p. rende inutilizzabili le dichiarazioni rese in veste di testimone dall'imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, non affrontandosi, in tali pronunce, il problema in questione sotto l'angolazione dianzi illustrata;
così come tale angolazione non trova spazio nella sentenza delle S.U. 17 dicembre 2009 29 marzo 2010 n. 12067, De Simone ed altro, RV 246375 e 246376, la quale, del resto, era chiamata soltanto a risolvere il problema, tutt'affatto diverso, concernente l'applicabilità o meno della disciplina della testimonianza c. d. "assistita” al soggetto che fosse al tempo stesso persona offesa del reato e imputato o indagato per altro reato connesso o interprobatoriamente collegato;
problema che aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale e che le S.U. hanno risolto nel senso dell'applicabilità di detta disciplina, con esclusione, però, del caso in cui il procedimento per il reato connesso o interprobatoriamente collegato si sia concluso con provvedimento di archiviazione;
- h/1-4) neppure potrebbe validamente contrapporsi alla tesi qui sostenuta il "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2003 (precedente, del resto, alle già citate sentenze Franchino, Pranno e Sassarola, sostenitrici della medesima tesi ed alla quale si fa riferimento, a conforto della tesi contraria, nella sentenza Mastroianni), dal momento che con detta pronuncia la Corte costituzionale, a fronte della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 c.p.p., nella parte in cui, secondo quella che era la prospettazione del giudice "a quo", non prevede che gli avvisi ivi prescritti debbano essere dati anche nel caso di esame dibattimentale dell'imputato (il che - si sosteneva - avrebbe dato luogo a contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di ragionevole durata del processo di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 111 Cost.), si è limitata ad affermare che "risultando possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della questione, e tali da vanificare la premessa su cui essa si radica - potendosi legittimamente far leva su di una interpretazione che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto dell'esame - i dubbi di legittimita' costituzionale prospettati dal rimettente si rivelano manifestamente infondati"; affermazione, questa, che, oltre a non rendere, con ogni evidenza, costituzionalmente obbligata la diversa lettura che la Corte prospetta soltanto come т spisni ના 32 possibile, riguarda, comunque, il solo esame dell'imputato e non anche la testimonianza assistita di cui all'art. 197 bis c.p.p.; t h/2) del tutto inconsistente appare l'assunto secondo il quale le dichiarazioni del LI sarebbero state prive dei necessari elementi individualizzanti di riscontro, quali richiesti dal comma 6 dell'art. 197 bis, in virtù del richiamo ivi contenuto all'art. 192, comma 3, c.p.p., dal momento che, non facendosi questione, da parte della difesa, circa l'effettivo ritrovamento dei due assegni da lire 50 milioni emessi dal LI in favore della Nuvolari Elite Cars s.r.l. né contestandosi quanto affermato nell'impugnata sentenza circa la mancata indicazione, da parte dell'imputato, di una "causale diversa da quella indicata dal LI", non si vede come possa negarsi il carattere di riscontro individualizzante attribuito dalla corte territoriale a detto elemento, a proposito del quale il ricorso, del resto, altro non fa se non richiamare la gratuita e generica illazione secondo cui i titoli in questione, proprio perché intestati alla Nuvolari Elite Cars s.r.l., sarebbero potuti pervenire, piuttosto che a TT CO, a non meglio identificati "soggetti diversi gravitanti intorno alla gestione dell'autosalone così denominato” e avessero "avuto come causale operazioni commerciali relative ad autovetture”; h/3) va però dichiarata la intervenuta prescrizione del reato in discorso, contestato anche in questo caso come continuato, relativamente alla condotta anteriore al 23 giugno 2000, per le stesse ragioni già illustrate a proposito degli analoghi reati di cui ai capi 13, 14 e 19; i) con riguardo alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, le stesse debbono ritenersi, allo stato, superate, attesa la necessità di una rideterminazione, in sede di merito, di detto trattamento in conseguenza delle parziali declaratorie di prescrizione oltre che della eventuale mancata conferma delle statuizioni in relazione alle quali è stata ritenuta la fondatezza del ricorso e per le quali sarà quindi necessario disporre l'annullamento con rinvio;
1) con riguardo alla doglianza circa la mancata revoca della provvisionale in favore della parte civile IZ AN, la stessa è da considerare definitivamente superata in conseguenza della definitività, derivante dalla presente pronuncia, della condanna dell'imputato in ordine al reato commesso in danno del detto IZ;
ET SI: - appaiono meritevoli di accoglimento i motivi di ricorso attinenti al reato di cui al capo 9 (estorsione in danno dei coniugi SA e TU) per le stesse ragioni già illustrate a sostegno della ritenuta fondatezza dei motivi dedotti, relativamente al medesimo reato, nel ricorso proposto nell'interesse di Di CL GG, con assorbimento, quindi, allo stato, di ogni altra doglianza specificamente dedotta a favore del TT SI;
- parimenti appaiono meritevoli di accoglimento i motivi di ricorso attinenti ai reati di cui ai capi 14 e 15 (usura ed estorsione in danno di TA PA), per le stesse ragioni indicate nella trattazione del ricorso proposto nell'interesse di TT CO, con declaratoria, però, anche nei confronti del TT SI, di M 33 intervenuta prescrizione relativamente alla condotta di usura anteriore al 23 giugno 2000; -va dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 41, analogamente a quanto già indicato per il TE ed il TT CO;
la ritenuta accoglibilità dei motivi relativi ai reati di cui ai capi 9, 14 e 15 comporta anche l'accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi attinenti al reato associativo di cui al capo 1, attesa l'assenza, nella motivazione dell'impugnata sentenza, di riferimenti a specifici elementi dimostrativi della effettiva partecipazione, con ruolo organizzativo, del ricorrente al sodalizio criminoso, al di fuori dei singoli fatti a lui addebitati ai suddetti capi, per cui, venendo a mancare, al momento, la prova della sua penale responsabilità in ordine a tali fatti, viene per ciò stesso a mancare quella della penale responsabilità in ordine al reato associativo;
- quanto ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, gli stessi restano, ovviamente, allo stato, superati;
SC: - il reato a lui ascritto, analogamente a quanto già osservato a proposito del medesimo reato addebitato a TE, TT CO e TT SI va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione;
CC: -il ricorso non appare meritevole di accoglimento relativamente agli addebiti di cui ai capi 2 (usura in danno di IZ AN) e 17 (usura in danno di AI RY MI, salvo quanto si dirà, relativamente a quest'ultimo, in punto di prescrizione), giacchè: a) con riguardo al reato di usura in danno di IZ AN, le proposte doglianze riproducono, pressoché alla lettera, quelle già contenute nell'atto d'appello e basate, conformemente alla natura di tale ultimo gravame, sulla prospettazione di elementi e valutazioni di puro fatto, dei quali, però, in questa sede, oltre a dedurre la mancata presa in considerazione da parte del giudice di merito, sarebbe stato necessario anche dimostrare la potenziale, decisiva incidenza (di per sé non rilevabile) sulla validità del ragionamento posto dai giudici di merito a sostegno della ritenuta colpevolezza del ricorrente, quale risulta dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado (integrabili fra loro, com'è noto, trattandosi di decisioni conformi), nelle quali, in particolare, si pone in luce come dalle dichiarazioni accusatorie dell'IZ emergesse il pieno coinvolgimento del IN in diverse delle operazioni a carattere usurario descritte nel capo d'imputazione, essenzialmente nella veste di intermediario tra il TT CO ed il TE, da una parte, e la persona offesa, dall'altra, e come dette dichiarazioni trovassero riscontro (il che implicava il non irragionevolmente ritenuto superamento delle obiezioni difensive attinenti alla credibilità, in genere, dell'IZ), non solo nel contenuto di talune intercettazioni telefoniche (in particolare, quelle del 3, del 4 e del 9 aprile 2001, del tutto ignorate nel ricorso, nonché quella del 18 aprile 2001, compresa, invece, tra quelle cui si riferisce anche il ricorso ma solo per affermare, in modo del tutto apodittico, senza riportarne, neppure in parte, il contenuto, che esso avrebbe consentito di “escludere la veste di intermediario N 34 interessato all'esito delle operazioni finanziarie dell'IZ disinvoltamente attribuita al IN"), ma anche nel ritrovamento, in occasione di una perquisizione effettuata nell'autosalone dell'IZ, di fotocopie di assegni per importi di 70 e 180 milioni di lire, recanti si osserva - la "significativa annotazione fatti a NO>>”; 1 elemento, quest'ultimo, che la difesa, nel ricorso, tenta invano di svalutare sulla base della sola osservazione che esso deriverebbe "non dagli esiti di una perquisizione ma da interessata e sospetta produzione fornita dal collaborante"; b) con riguardo al reato di usura in danno di AI RY MI (capo 17): b/1) ci si trova in presenza, anche in questo caso, di doglianze che riproducono, pressoché alla lettera, quelle contenute nell'atto d'appello senza specifica confutazione, sul piano logico - giuridico, di quanto in contrario argomentato nell'impugnata sentenza (e, per il già ricordato principio della reciproca integrazione, in quella di primo grado), ove si pone in luce come la penale responsabilità del ricorrente trovasse più che adeguato fondamento probatorio, oltre che nelle dichiarazioni della persona offesa (che già di per sé sarebbero state sufficienti, posto che sulla sua obiettiva credibilità nessuna specifica obiezione risulta formulata), anche in quelle del padre della persona offesa, AI Firouz, nonché nel contenuto di talune conversazioni intercettate tra cui, in particolare, quelle del 28 dicembre 2000 tra il ricorrente ed il TE, aventi per oggetto (come si legge a pag. 41 della sentenza di primo grado) "assegni in scadenza e riconducibili a AI MI"; elemento, quest'ultimo, che risulta del tutto ignorato nel ricorso, ove, per converso, ci si duole della pretesa valenza indiziante attribuita ad una conversazione del 27 giugno 2001 di cui, però, non si fa menzione alcuna, con riguardo al capo d'imputazione in esame, né nella sentenza impugnata né in quella di primo grado;
b/2) va però dichiarata la prescrizione del reato "de quo", per le stesse ragioni già indicate nella trattazione di precedenti, analoghe posizioni, limitatamente alla condotta posta in essere anteriormente alla data del 23 giugno 2000; -va invece accolto il ricorso: c) con riguardo al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) perché estinto per prescrizione, valendo in proposito quanto già osservato nella trattazione della posizione EL, posto che anche il IN risulta essere stato sottoposto, per detto reato, a custodia cautelare in carcere, per cui la cessazione della permanenza e la decorrenza del termine prescrizionale devono farsi coincidere con la data di privazione della liberta, avvenuta il 16 ottobre 2003, con la conseguenza che il suddetto termine, individuato, come si è visto, in quello di anni sette e mesi undici (comprensivo della sospensione per mesi cinque) è venuto a scadenza il 16 settembre 2011; d) con riguardo al reato di esercizio abusivo del credito (capo 23), dal momento che, relativamente al detto reato, la posizione del IN non si differenzia da quella degli altri imputati cui lo stesso illecito era stato addebitato e nei confronti dei quali era stata riconosciuta l'intervenuta operatività della suddetta causa estintiva;
e) con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che, in presenza di una motivazione che, sul punto, era già, nella sentenza di primo grado, estremamente sommaria e non personalizzata (essendosi il tribunale limitato a ཀཱ ཀཱ 1:|: ཀ 1:|: A ཞེས FumgmmimiF1 12 1 35 ritenere implicitamente annoverabile il IN tra gl'imputati ritenuti immeritevoli di dette attenuanti per la “molteplicità degli episodi criminosi” loro attribuiti, assunta come indice di “professionalità nel delinquere” e di “pericolosità sociale”), ed a fronte della rappresentazione, nei motivi d'appello, di una serie di specifici elementi, quali erano quelli che risultano poi richiamati nell'atto di ricorso, non palesemente privi di potenziale rilievo ai fini di una rivisitazione del suddetto giudizio, la corte territoriale si è limitata ad affermare, con indifferenziato riferimento, ancora una volta, ad una serie di imputati, ivi compreso il IN, la ritenuta adeguatezza delle pene inflitte, “considerata la gravità ed il numero dei reati a ciascuno ascritti"; RI: -il ricorso non appare meritevole di accoglimento (salvo quanto si dirà, in punto di prescrizione, con riguardo ai reati di cui ai capi 11, 17 e 22), in quanto: a) con riguardo al reato associativo: a/1) per quanto concerne la ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, e la partecipazione ad esso da parte del ricorrente, le proposte doglianze, sostanzialmente riproduttive di quelle avanzate nell'atto d'appello, fanno essenzialmente leva, come si è visto, per escludere la sussistenza del sodalizio criminoso ipotizzato dall'accusa, sul fatto che i TT, da una parte, ed il TE, dall'altra, avrebbero avuto di mira interessi diversi e non sarebbero stati neppure in buoni rapporti tra loro;
elementi, questi, che però (a parte la loro non verificabilità in questa sede), non valgono affatto, in assenza di una dimostrata inconciliabilità dei suddetti interessi, a sostenere l'assunto difensivo giacchè (in linea con quanto già sommariamente osservato al punto a/4 della trattazione del ricorso IN), l'esistenza della "societas scelerum" non postula affatto, con ogni evidenza, che tutti gli associati siano in buoni rapporti tra loro e neppure che perseguano interessi del tutto coincidenti o sovrapponibili, non differenziandosi, in realtà, sotto tali profili, l'associazione per delinquere da un qualsiasi altro organismo associativo nel quale, pur nell'ambito della comune adesione alla "societas”, ciascun socio ha normalmente di mira il proprio interesse, che può non coincidere con quello di altri, senza che ciò impedisca, di per sé, la riconoscibilità dell' "affectio societatis", alla sola condizione che l'interesse individuale perseguito non sia tale da porsi in radicale contrasto con l'oggetto sociale e possa, quindi, potenzialmente trovare nella realizzazione di quest'ultimo un sia pur parziale soddisfacimento, magari anche a scapito di quello di altri soci;
il che è tanto vero che, come insegna la comune esperienza, la divergenza degli interessi può dar luogo all'insorgere di aspre controversie senza che, peraltro, la persistenza del rapporto sociale venga neppure posta in discussione;
ed è, del resto, appena il caso di ricordare, a puro titolo esemplificativo, come questa Corte abbia avuto più volte occasione di affermare la riconoscibilità del vincolo associativo tra soggetti indubbiamente mossi da interessi diversi (se non, talvolta, addirittura contrapposti), quali i fornitori di droga e gli acquirenti che, in via continuativa, la ricevano per poi immetterla sul mercato del consumo (in tal senso Cass. VI, 15 febbraio - 11 maggio 1993 n. 4800, Barlow ed altri, RV 194539 e numerose altre successive, fino al Cass. VI, 19 novembre 2007 - 10 gennaio 2008 n. 1174, Stabile, RV 238403); M 36 a/2)per quanto concerne il ruolo di preminenza attribuito al ricorrente, vale osservare che la ritenuta sussistenza del medesimo era stata adeguatamente motivata alla pag. 113 della sentenza di primo grado, con riferimento alle risultanze dibattimentali ed alle conversazioni intercettate, dimostrative, ad avviso del tribunale, della "importanza del TE che, insieme ad CO TT, era fonte primaria dell'attività di usura e che forniva indicazioni ad altri imputati circa la concessione dei prestiti ed il recupero dei crediti"; motivazione, questa, che, nell'atto d'appello, era stata sostanzialmente ignorata, essendosi la difesa limitata alla generica affermazione che non sarebbe stata ravvisabile alcuna “condotta specifica" tale da "consentire di attribuire all'imputato quel ruolo primario>> che la motivazione della sentenza apoditticamente gli conferisce"; ragion per cui non può costituire motivo di censura il fatto, denunciato nel ricorso, che la corte d'appello, nel confermare, anche sul punto in questione, la sentenza di primo grado, abbia a sua volta fatto ricorso ad espressioni da riguardarsi come generiche;
b) con riguardo al reato di usura in danno di IZ AN (capo 2), le proposte doglianze si mostrano, all'evidenza, come caratterizzate dall'esclusivo intento di proporre una diversa e riduttiva lettura degli stessi elementi probatori che sono stati ritenuti dai giudici di merito idonei a giustificare il giudizio di colpevolezza dell'imputato; giudizio che può, ovviamente, non essere condiviso, ma sulla cui ragionevolezza (e quindi, insindacabilità in questa sede) non ritiene la Corte che possa nutrirsi dubbio alcuno, specie se i detti elementi vengano valutati (così come è stato fatto dai giudici di merito, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte) nel loro complesso e non separatamente ed isolatamente gli uni dagli altri;
né vale, ad inficiare la legittimità del suddetto giudizio, nella parte in cui si riporta alle affermazioni del IN relative al coinvolgimento del TE nelle operazioni usurarie, il richiamo operato nel ricorso alla regola (di cui si assume la mancata osservanza) dettata dall'art. 192, comma 3, c.p.p., atteso che tale regola vale con riguardo alle dichiarazioni rese da coimputati o soggetti assimilati direttamente all'autorità procedente, ma non per quelle contenute in conversazioni intercettate (in tal senso, fra le altre: Cass. IV, 28 settembre - 26 ottobre 2006 n. 35860, Della Ventura, RV 235020; Cass. I, 23 settembre - 11 ottobre 2010 n. 36218, Pisanello ed altri, RV 248290; Cass. V, 26 marzo – 8 giugno 2010 n. 21878, Cavallaio ed altro, RV 247447) o anche, per evidente identità di “ratio", in conversazioni il cui contenuto venga riferito, come nella specie, da un teste (qual'era l'IZ, nella sua qualità di persona offesa), valendo in siffatte ipotesi la regola generale del libero (purchè motivato) apprezzamento della prova da parte del giudice;
c) con riguardo ai restanti reati di usura in danno di Di CL (capo 11), AI RY MI (capo 17), BI e NT (capo 21) e PR (capo 22): c/1) i motivi di ricorso presentano, nell'essenziale (e, se possibile, in modo ancor più accentuato), caratteristiche analoghe a quelle già ritenute tali da escludere l'accoglibilità dei motivi relativi all'addebito di cui si è trattato al punto che precede, trattandosi, anche in questi casi, di doglianze volte soltanto a prospettare una rivisitazione del giudizio di merito espresso dai giudici di primo e secondo grado, senza che risulti riconoscibile alcuna ragione che valga ad inficiare le legittimità di M 37 detto giudizio, fondato su elementi probatori di cui, sostanzialmente, non si nega l'esistenza ma di cui si contesta il valore, sulla sola base di una diversa e soggettiva interpretazione, a sostegno della quale non risultano neppure allegati o trascritti gli atti (in particolare, dichiarazioni delle persone offese e conversazioni intercettate) che si assumono trascurati o male interpretati dai suddetti giudici;
il che (come già più volta osservato con riferimento ad analoga manchevolezza riscontrata in taluno degli altri ricorso), si traduce in difetto dell'indispensabile requisito della c.d. "autosufficienza" del gravame;
c/2) va però dichiarata, con riguardo ai reati di cui ai capi 11, 17 e 22 (non anche con riguardo a quello di cui al capo 21, siccome commesso, secondo la contestazione, dal gennaio al maggio del 2001), la intervenuta prescrizione, limitatamente alla condotta posta in essere anteriormente al 23 giugno 2000, per le stesse ragioni già indicate in precedenza nella trattazione di analoghe posizioni;
d) con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione ai reati di abusivo esercizio di attività finanziaria per i quali è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, la denunciata mancanza di prova circa la sussistenza delle condizioni che avrebbero reso configurabili i detti reati si traduce in un vizio di motivazione che, se sussistente, imporrebbe una pronuncia di annullamento con rinvio, incompatibile, come questa Corte ha più volte affermato, con l'accertata presenza della causa di estinzione (in tal senso, per tutte, fra le più recenti, Cass. VI, 4 - 29 novembre 2008 n. 44591, PM in proc. Nocco ed altri, RV 242134); e) con riguardo alla mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio (determinato dalla corte di merito, a seguito delle ricordate declaratorie di prescrizione, in anni sei e mesi 8 di reclusione ed euro 10.500 di multa) e, segnatamente, al confermato diniego delle attenuanti generiche: e/1) gli elementi ai quali ha fatto riferimento la corte territoriale, costituiti dalla gravità dei fatti (innegabile, specie se complessivamente considerati) e dalla non contestata esistenza dei "gravi precedenti" figuranti a carico del ricorrente (ancorchè, secondo la difesa, risalenti nel tempo) valgono a rendere più che giustificata, sotto il profilo della legittimità (unico rilevante in questa sede), la decisione adottata, pur a fronte degli elementi rappresentati dalla difesa, a proposito dei quali può osservarsi che, quanto all'età ed alle condizioni di salute, la loro possibile rilevanza è limitata alla fase esecutiva, in funzione della possibile fruizione dei previsti benefici penitenziari;
quanto agli altri, gli stessi altro non sono se non il frutto di soggettive e opinabili valutazioni difensive, del tutto legittime ma, al tempo stesso inidonee a costituire motivo di censura delle diverse e non manifestamente illogiche valutazioni operate dai giudici di merito;
e/2) fermo restando il diniego delle attenuanti generiche, va comunque disposto l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena residua a seguito della parziale declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 11, 17 e 22; f) con riguardo al denunciato difetto di motivazione circa la conferma della provvisionale provvisoriamente esecutiva, trattasi di doglianza che viene ad essere superata per il fatto stesso dell'acquisito carattere di irrevocabilità, derivante dalla M : 38 pronuncia della presente decisione, del giudizio di penale responsabilità in ordine al fatto cui la provvisionale si riferisce;
- che, conclusivamente, vanno quindi adottate le seguenti statuizioni: - - rigetto del ricorso del procuratore generale;
- annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione (non apparendo, all'evidenza, sussistenti le condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e non ravvisandosi, per converso, motivi di inammissibilità dei ricorsi), nei confronti di: EL, FF, AN e MO, quanto al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1); TE e AV, quanto al reato loro ascritto di intestazione fittizia di beni (capo 41); TT CO, quanto allo stesso reato nonché ai reati di usura di cui ai capi 13, 14, 19 e 49, limitatamente, per questi ultimi, alla condotta anteriore al 23 giugno 2000; TT SI, quanto al reato di usura di cui al capo 14, limitatamente alla condotta anteriore al 23 giugno 2000, ed al reato di intestazione fittizia di beni (capo 41); IN, quanto ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e di esercizio abusivo di attività finanziaria (capo 23), nonché a quello di usura di cui al capo 17, limitatamente, per quest'ultimo, alla condotta anteriore al 23 giugno 2000; TE, quanto ai reati di usura di cui ai capi 11, 17 e 22, limitatamente alla condotta anteriore al 23 giugno 2000; - - annullamento della stessa sentenza nei confronti di: EL, LV, Di CL, AN, MO, TT AN, TT SI, in ordine a tutti i residui reati o frazioni di reato loro rispettivamente ascritti;
FF e IN, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche;
TT CO, in ordine al reato di usura in danno di TA PA (capo 14) limitatamente alla condotta posta in essere dal 23 giugno 2000 in poi, ed al reato di estorsione in danno dello stesso TA (capo 15); il tutto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Roma la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di acquisire, dovrà aver cura, tuttavia, ove decida nel senso della conferma delle precedenti statuizioni attinenti ai giudizi di colpevolezza, di colmare le segnalate carenze motivazionali;
- - rimessione, comunque, allo stesso giudice di rinvio della rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alle suddette statuizioni;
- - rigetto, nel resto, dei ricorsi di TT CO, IN e TE, nonché, in toto, dei ricorsi di US e MO;
P. Q. M.
La Corte: - rigetta il ricorso del procuratore generale;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione nei confronti di: EL, FF, AN e MO, quanto al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1); TE e AV, quanto al reato loro ascritto di intestazione fittizia di beni;
(capo 41); TT CO, quanto allo stesso reato e quanto ai reati di usura di cui ai capi 13, 14, 19 e 49, M નામ છે. વ F4pl+ffrestaunle ણા જ ણે પુ 39 limitatamente, per questi ultimi, alla condotta anteriore al 23 giugno 2000; TT SI, quanto al reato di usura in danno di TA PA (capo 14), limitatamente alla condotta anteriore al 23 giugno 2000, ed al reato di intestazione fittizia di beni (capo 41); IN, quanto al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) ed a quelli di cui ai capi 23 e 17, limitatamente, per quest'ultimo, alla condotta anteriore al 23 giugno 2000; TE, quanto ai reati di usura di cui ai capi 11, 17 e 22, limitatamente alla condotta anteriore al 23 giugno 2000; annulla la stessa sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte - d'appello di Roma, nei confronti di: EL, LV, Di CL, AN, MO, TT AN, TT SI, in ordine a tutti i residui reati o frazioni di reato loro rispettivamente ascritti;
FF e IN, inoltre, in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
TT CO, in ordine al reato di usura in danno di TA PA (limitatamente alla condotta posta in essere dal 23 giugno 2000 in poi) ed al reato di estorsione in danno dello stesso TA PA (capo 15); - rigetta, nel resto, i ricorsi di TT CO, IN e TE;
- rimette al giudice di rinvio la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alle statuizioni di cui sopra;
- rigetta i ricorsi di US e MO, condannando ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012. Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 5 APR 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmee Lanzuise екзих