Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni "indizianti" indicate dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato. (Nella fattispecie l'imputato aveva falsamente autocertificato un reddito più basso per non pagare il "ticket" medico).
Commentario • 1
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 36284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36284 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3560
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - N. 16026/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;
Nei confronti di:
MÌ PI, n. il 20.1.1939;
avverso la SENTENZA del gup del Tribunale di Latina del 12.6.2006;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale Dr. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. Papalia Ubaldo, sostituto processuale del difensore di fiducia del ricorrente avv. Cilia Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 12.6.2006, il gup del Tribunale di Latina pronunciava l'assoluzione di NT GE dal reato di truffa aggravata e continuata in danno dell'amministrazione sanitaria pubblica, perché il fatto non sussiste.
Secondo l'accusa, l'imputato, per ottenere l'esenzione dal "ticket" dovuto per alcune prestazioni sanitarie, aveva falsamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti di legge previsti per l'esenzione, essendo emerso da successivi controlli, che il suo reddito superava il limite previsto dalla legge per l'accesso al beneficio.
Il decidente articolava il proprio convincimento, in punto di diritto, affermando che la dichiarazione sottoscritta dall'imputato, ai fini dell'esenzione, nell'apposito modulo prestampato, non potesse essere utilizzata, ostandovi il disposto degli artt. 63, 64 e 350 c.p.; in punto di fatto, rilevando che difettava la prova che la copia delle dichiarazioni dei redditi esibita dall'imputato nel corso delle indagini, fosse realmente corrispondente a quella dalla stessa presentata presso gli uffici finanziari.
Ha proposto ricorso immediato per Cassazione il PG presso la Corte di Appello di Roma, deducendo il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta inutilizzabilità della dichiarazione autocertificativa dell'imputato e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della dichiarazione dei redditi prodotta dallo stesso imputato (questione che si risolve, così come dedotta, nella denuncia di vizio processuale).
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Il ricorso è fondato. Va rilevato, anzitutto, sulla questione della utilizzabilità delle autocertificazioni false contro il loro autore, che le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 c.p.p., comma 2, sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza. (Cassazione 13/05/2008, Panico fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che aveva dapprima detto il falso e poi ritrattato senza che l'interrogatorio venisse sospeso e venissero adottate le ulteriori iniziative di cui all'art. 63 c.p.p.). Del tutto erroneo è, quindi, l'avviso espresso dal gup in ordine all'equiparazione di simili dichiarazioni a quelle provenienti dall'"indagato", nella specie con il singolare corollario che in tutti i rapporti con l'autorità amministrativa il privato dovrebbe essere assistito da un legale nel rappresentare fatti e situazioni giuridicamente rilevanti.
Tra i numerosi precedenti specificamente attinenti alle false autocertificazioni, basta comunque ricordare Cass. Sez un. 28/06/2007 Scelsi e altro, in un caso di false dichiarazioni sostitutive della certificazione della sua iscrizione all'Albo nazionale costruttori, rilasciate dal partecipante ad una gara di pubblico appalto. Ma è fondato anche il rilievo del PG territoriale sull'immotivata esclusione del valore probatorio della dichiarazione dei redditi prodotta dall'imputato nel corso del procedimento, non potendo considerarsi decisivo che non risulti la loro conformità a quella presentata presso il competente ufficio fiscale, in mancanza di indicazioni positive e concrete sull'inattendibilità del documento, e considerando che è pacifico che anche una semplice copia possa essere ritenuta idonea all'accertamento dei fatti documentati (Cass. 2065/1997, citata dal ricorrente). Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009