Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 36284
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Massime1

Le dichiarazioni "indizianti" indicate dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato. (Nella fattispecie l'imputato aveva falsamente autocertificato un reddito più basso per non pagare il "ticket" medico).

Commentario1

  • 1Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agli
    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 36284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36284
Data del deposito : 9 luglio 2009

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