Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 22456
CASS
Sentenza 3 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di concorso di persone nel reato, allorchè l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento. (Nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un'autovettura, è stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d'appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 12 febbraio - 17 aprile 2014, n. 17004
    https://www.asgi.it/ · 16 aprile 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 22456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22456
Data del deposito : 3 marzo 2008

Testo completo