Sentenza 3 marzo 2008
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, allorchè l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento. (Nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un'autovettura, è stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d'appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 12 febbraio - 17 aprile 2014, n. 17004https://www.asgi.it/ · 16 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 22456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22456 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/03/2008
Dott. AGRÒ AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 401
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 041041/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI NT N. IL 18/06/1968;
2) TA GE N. IL 16/10/1973;
avverso SENTENZA del 14/07/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 21-2-2002 il Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Mesagne, dichiarava SP PA GI, IT AN e TA LO colpevoli del delitto di ricettazione dell'auto Fiat Uno tg. BO A63893, provento di furto consumato ai danni di IL UC (fatto accertato l'1-7-1998) e, concesse le attenuanti generiche al solo SP, condannava quest'ultimo alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, lo IT e il TA a quella di anni due mesi due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale per il solo SP.
A seguito dell'appello proposto dai tre imputati, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 28-4-2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'SP colpevole del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., nn. 2 e 7, così modificata l'originaria imputazione e, con le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, rideterminava la pena per il predetto imputato in anni uno di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, e riduceva la pena inflitta al TA e allo IT ad anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Con sentenza in data 20-4-2005 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza di appello nei confronti del TA e dello IT, rigettando invece il ricorso proposto dall'SP. Con sentenza in data 14-7-2005 la Corte di Appello di Lecce, in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7 anche per il TA e lo IT, condannava questi ultimi alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno.
Avverso tale pronuncia hanno proposto personalmente ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Lo IT denunzia l'inosservanza o erronea applicazione degli artt.624 e 625 c.p.. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello, pur dando atto che il furto è stato commesso materialmente dall'SP, ha ritenuto che gli altri due coimputati hanno concorso, quanto meno a livello morale, alla consumazione del reato di furto aggravato, così riqualificando l'originaria imputazione, senza tuttavia motivare la prova dell'esistenza di una reale partecipazione del ricorrente nella fase ideativa o preparatoria del reato.
Di conseguenza, essendo stato appurato che la condotta dello IT è stata ininfluente e successiva alla consumazione del reato di furto, essa potrebbe al più configurare il reato di favoreggiamento reale.
Il TA deduce che la Corte di Appello non ha correttamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, avendo basato la propria decisione esclusivamente sui lontani precedenti penali del prevenuto, senza prendere in considerazione la condotta successiva del medesimo.
Lamenta, inoltre, la mancata motivazione circa la possibilità di ricomprendere la condotta del ricorrente nella ipotesi della minima partecipazione al fatto delittuoso.
DIRITTO
1) Il ricorso proposto dallo IT è inammissibile.
Nell'impugnata decisione il giudice del rinvio ha dato atto che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dallo IT e dal TA, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sul rilievo che la qualificazione, in termini di ricettazione, del fatto ascritto ai predetti prevenuti, si poneva in contrasto logico con la decisione di qualificare il fatto ascritto all'SP come furto, e che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto che il fine al quale era destinata l'autovettura, a bordo della quale furono sorpresi tutti e tre gli imputati, vale a dire la consumazione di una rapina, valesse a fornire la prova che anche i due imputati trasportati, cioè lo IT e il TA, fossero consapevoli, come l'SP, che era alla guida del mezzo, della provenienza delittuosa del veicolo. Secondo la Corte di legittimità, pertanto, non era spiegabile sotto il profilo logico come mai lo stesso argomento non fosse stato ritenuto idoneo a provare quanto meno il concorso morale dello IT e del TA nella commissione del furto della medesima vettura, consumato, peraltro, proprio poche ore prima del fermo operato dai Carabinieri nei confronti di tutti e tre gli occupanti dell'auto; tanto più sulla base della considerazione, fatta dal giudice di appello, secondo cui la presenza di targhe originali sull'autovettura costituisce circostanza piuttosto "remota nei delitti di ricettazione, nei quali è regola rendere difficoltoso l'accertamento del reato presupposto". Attenendosi a tali indicazioni, il giudice del rinvio ha ritenuto configurabile anche nei confronti degli imputati IT e TA il reato di furto aggravato, avendo accertato, in punto di fatto, che i predetti imputati prendevano posto sull'auto condotta dall'SP, allorché questa fu fermata dai Carabinieri, e che tale veicolo era destinato alla consumazione di una rapina;
circostanza, quest'ultima, che rendeva evidente come non solo il conducente, ma anche i due trasportati avessero la consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo.
Orbene, poiché il furto, secondo quanto emergente dagli atti, era stato commesso poche ore prima del fermo di P.G. effettuato dai Carabinieri nei confronti dei tre occupanti la vettura, la Corte di Appello ha ritenuto logico desumere che l'auto in questione sia stata materialmente rubata dall'SP con il concorso, quanto meno morale, dello IT e del TA, tenuto anche conto del fatto che il veicolo era stato rubato proprio per essere utilizzato per commettere una rapina.
Il concorso dello IT e del TA nel furto materialmente commesso dall'SP, secondo il giudice del rinvio, trova ulteriore riscontro nel fatto che sull'autovettura furono trovate le targhe originali del mezzo, cosa che solitamente non avviene nel delitto di ricettazione, nel quale normalmente le targhe vengono sostituite, al fine di rendere difficoltoso l'accertamento del furto. A fronte di tale apparato argomentativo, che vale a dar conto, senza incorrere in palesi contraddittorietà e illogicità, delle ragioni del ritenuto concorso dello IT e del TA nel furto aggravato dell'autovettura condotta dall'SP al momento del fermo dei Carabinieri, le doglianze del ricorrente volte ad escludere la sua partecipazione al reato si risolvono, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge, in inammissibili censure in fatto, che tendono ad ottenere una rilettura degli atti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
Ne deriva altresì la palese infondatezza della tesi subordinata prospettata dal ricorrente, secondo cui la condotta tenuta dall'imputato potrebbe tutt'al più integrare gli estremi del favoreggiamento reale.
Il reato di favoreggiamento reale, infatti, in base all'espressa previsione dell'art. 379 c.p., postula che il favoreggiatore non abbia concorso nel reato presupposto;
sicché tale ipotesi delittuosa non è configurabile nella fattispecie in esame, nella quale la Corte di merito ha accertato che l'imputato, con la sua condotta, ha concorso alla commissione del furto dell'autovettura. 2) Le doglianze mosse dal TA avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato all'imputato la concessione delle invocate attenuanti generiche, sono inammissibili, in quanto involgono apprezzamenti riservati dalla legge al potere discrezionale del giudice di merito, del cui corretto uso la Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione, mediante il riferimento alla gravità del fatto (desunta dalle modalità di esecuzione e dalle finalità del furto perpetrato, che doveva servire per commettere, con l'auto rubata, una rapina, non consumata perché gli imputati furono fermati dai Carabinieri) e alla personalità "estremamente negativa" del prevenuto (desunta dalle numerose condanne riportate per reati gravi quali la detenzione illegale di armi, ricettazione, furto, favoreggiamento, associazione di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti), legittimamente valutati quali elementi ostativi al riconoscimento dell'attenuante in parola. L'ulteriore censura del ricorrente, secondo cui il giudice del gravame avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta dell'appellante di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., appare manifestamente infondata, alla luce delle argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, dalle quali si desume che la Corte di Appello, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte dei tre coimputati rispetto alla produzione dell'evento, e insistendo nel porre in evidenza, anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità del fatto in relazione a tutti i prevenuti, ha implicitamente negato la configurabilità della circostanza della minima partecipazione invocata dalla difesa del TA.
Si richiama, al riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, nel caso in cui il giudice non ritenga di dover applicare l'attenuante della minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato colposo commesso in concorso o in cooperazione da più persone, non sussiste il dovere di una motivazione esplicita, poiché la esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. nei confronti del correo che l'abbia invocata può desumersi implicitamente dal giudizio relativo alla pari efficienza delle cause concorrenti (Cass. Sez. 4^, 7-10-1970 n. 1593). 4) Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, e di ciascuno di essi al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008