Articolo 6 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 marzo 1958
Art. 6.
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall' art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
Entrata in vigore il 19 marzo 1958
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