Versione
19 marzo 1958
19 marzo 1958
Art. 6.
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall' art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall' art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2024, n. 34514Provvedimento: […]Leggi di più...
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- art. 445 cod. proc. pen.·
- art. 216 legge fall.·
- patteggiamento·
- pene accessorie·
- bancarotta fraudolenta impropria·
- annullamento senza rinvio