Articolo 82 del Codice penale
Articolo 78Articolo 83
Versione
1 luglio 1931
Art. 82.

(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, e' cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato piu' grave, aumentata fino alla meta'.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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