Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di stato di necessità (art. 54 cod. pen.), l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la minaccia proveniente da un'organizzazione mafiosa "ci sono mali discorsi per lui ed i suoi figli", pur attestando la serietà del pericolo, non integri gli estremi di cui all'art. 54 cod. pen., in quanto sfornita di allegazione circa l'inevitabilità del male minacciato, considerato che, nella specie, il fatto che l'imputato per il reato di strage - estraneo alla mafia e cognato di un capomafia che gli aveva fatto pervenire la detta minaccia tramite il figlio - pur consapevole che la sua famiglia, in quanto legata alla mafia, non avrebbe potuto esonerarlo dal pericolo minacciato nel caso che egli si fosse rifiutato di collaborare, non si traduce nell'inevitabilità della minaccia, posto che quest'ultima poteva essere scongiurata con alternative diverse e al di fuori della famiglia, per esempio con la collaborazione dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2004, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 30/01/2004
1. Dott. PIZZUTI PP - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 137
3. Dott. FUMU MauriZI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 040548/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES TO, n. il 18.02.1937;
- sentita la relaZIne del Cons. Dr. M. ROTELLA;
- udito il P.M., in persona del S.P.G., Dr. GERACI V., che ha chiesto il rigetto;
- uditi il difensore delle P.C., Avv. D. AMMANNATO ed il difensore del ricorrente, Avv. N. AMATO;
PREMESSO
1 - La Corte d'Assise di Firenze, il 6.6.98, ha condannato ME TO ad a. 21 reclusione, escluse aggravanti speciali e con generiche prevalenti, per concorso con BA CA, CA PP, AN RA, BR IO, RO PP ed altri, nella strage commessa il 27.5.93 in via dei Georgofili a Firenze, e reati connessi.
La Corte ha ritenuto che si era attivato con altri, prima dell'iniZI e nel corso della fase esecutiva, fungendo da riferimento logistico e da punto di contatto dei correi, mediante la propria abitaZIne, l'attiguo garage e la propria utenza telefonica in Prato e mettendo a disposiZIne mezzi di locomoZIne. Ha escluso che fosse stato costretto da minaccia, come sostenuto da suo PO RO CE, lui non comparso. Il 13.2.01 la condanna è stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello.
Questa Corte il 6.5.02 ha annullato la sentenza d'appello con rinvio, limitatamente all'esimente dello stato di necessità. Ritenuta la motivaZIne errata in diritto e carente in fatto, ha formulato il principio: "l'imputato non ha un vero onere probatorio circa l'esistenza della causa di giustificaZIne che invoca, bensì soltanto un onere di allegaZIne, in esito al quale peraltro, compiuti i necessari accertamenti, il giudicante deve assolvere - in forza dell'art. 530 comma 3 cpp - anche se non vi è la prova della scriminante ma soltanto il dubbio sull'esistenza di essa". Ha quindi stabilito che il Giudice di rinvio deve prendere posiZIne, in base alle risultanze di fatto, sul punto se vi è stata minaccia o se essa sia dubbia ovvero certamente da escludere, traendone le rispettive conseguenze previa valutaZIne dell'eventuale contenuto nella sua portata obiettiva - considerando anche la personalità di chi l'ha effettuata e le reali possibilità di resistenza della vittima - nonché sul modo come questa ha percepito le parole intimidatorie;
considerando altresì se e perché il cambiamento di atteggiamento da parte del ME - dalla iniziale indisponibilità alla successiva ampia disponibilità - possa essere ritenuto frutto di omertà, piuttosto che di pericolo reale o presunto, eventualmente ritenuto non evitabile neppure con denuncia alla polizia. La sentenza del Giudice di rinvio conferma nuovamente quella di 1^ grado. Ricostruisce i fatti in consecutivi momenti, relativi al diverso atteggiamento di ME e contrassegnati da visite del PO, quale mandatario di mafia, ed infine del suo stesso padre. Suo PO RO CE, figlio di PP capomandamento di Alcamo, e di sua sorella ZI, recatosi da lui a Prato-Galciana a fine aprile '93, gli aveva richiesto di procurare un garage, per incarico di BR, capofamiglia di Castellammare del Golfo. Egli aveva risposto di non disporne. BR, appreso del rifiuto, aveva detto a RO di far capire allo ZI che doveva rispondere alla richiesta, perché altrimenti 'ci sono mali discorsi per lui e per i suoi figli'.
Esitando RO, lo stesso BR a primi di maggio si era fatto accompagnare da lui, con ZZ (organizzatore delle attività esecutive), presso ME. Questi, avvertito dal PO, si era recato alla staZIne di Firenze, ove il PO, appartatosi con lui in presenza degli altri, gli riferiva quanto detto da BR. E ME proponeva un garage abbandonato vicino casa sua. La visita a Prato durava pochi minuti. In seguito, ME, irritato per il fastidio arrecatogli dai mandatari di BR, li cacciava via. Il PO, ancora sollecitato, si recava ancora da lui il 13 maggio, ed escludeva che i locali fossero adatti.
Finalmente RO CE il 19 maggio tornava di nuovo con sua madre dallo ZI, che finalmente consentiva all'utilizzaZIne del proprio garage. Metteva a disposiZIne la sua FIAT Uno, per il trasferimento dell'esplosivo dal camion con cui CA, insieme CA e ZA, lo aveva portato da Palermo. E concedeva l'auto agli attentatori, per recarsi a Firenze e studiare i luoghi e poi eseguire il furto del Fiorino, scortare questo con il carico di esplosivo a Firenze, e rientrare a Prato dopo il suo parcheggio nel luogo dell'attentato. Un suo figlio scortava infine CA e ZA sino al camion di CA con la sua auto, e l'altro accompagnava il cugino RO CE all'aeroporto di Pisa.
Ciò posto la sentenza, che a pag. 19 ha ritenuto unica, ma grave la minaccia di BR, risponde in sintesi al dictum con tre proposiZIni: (1^) nel fatto che BR, appreso del comportamento di ME, avrebbe detto a RO CE di dire allo ZI 'ci sono mali discorsi per lui e per i suoi figli', non si ravvisa minaccia capace di costituire un pericolo imminente di un danno grave alla persona di ME e dei suoi familiari o di produrre nell'imputato la rappresentaZIne erronea di un siffatto pericolo;
2^ - in tal senso depone sia la frase per se stessa, che i modi di riferimento da parte dell'intermediario, anche per la reciproca posiZIne del minacciante e del minacciato rispetto all'organigramma mafioso;
3^ - le oscillaZIni di ME non sono rilevanti, perché "Vi furono, è vero, tentativi successivi (all'accettaZIne iniziale della richiesta) di prendere le distanze da una vicenda, che si manifestava in tutta la sua gravità con atteggiamenti che non sono propri di chi vede incombere su di sè ed i suoi un male prossimo ed inevitabile, ma questi moti dell'animo e le manifestaZIni esteriori oscillano dall'ira per essere stato coinvolto in un progetto di morte fino alla pressante domanda di ottenere, mediante la presenza del PO sul posto, uno schermo tra quanto avveniva (e sarebbe accaduto) e la sua responsabilità" (pg. 21).
Spiega che ME, indipendentemente da sollecitaZIni minacciose, già fosse nella disposiZIne di collaborare, quando si era recato da Prato alla staZIne di Firenze per ricevere BR con il PO e ZZ. Aveva definitivamente consentito, non per minacce, ma per i rapporti familiari e l'autorità di RO PP che, dopo aver sentito BR, gli aveva mandato sua sorella ZI ed il PO CE, appena dopo l'attentato del 14 maggio a via Fauro a Roma, ai danni del giornalista TA. Soltanto aveva richiesto ed ottenuto la presenza del PO per interporre la sua persona tra lui e gli esecutori (quando cioè era in grado di capire le vere ragioni della richiesta).
Finalmente avrebbe potuto evitare il pericolo. L'esimente, difatti, deve essere esclusa 'quando il soggetto possa sottrarsi alla costriZIne a violare la legge, facendo ricorso all'autorita' (Cass. sez. 5^, n. 4903/97). E tanto si sposa con il mutamento della posiZIne dello Stato nei confronti del fenomeno mafioso ed alle innovaZIni legislative in tema di prevenZIne in materia, tant'è che è stato ritenuto che è assistita dall'esimente dello stato di necessità 'l'aZIne delittuosa commessa per evitare un pericolo attuale ed inevitabile e non soltanto per il timore di future rappresaglie' (Cass., sez. 6^, n. 27886/01).
2 - Con il ricorso si denuncia: violaZIne dell'art. 627/3 CPP - art. 628/1 e 2 sui punti non decisi - violaZIne artt. 54 e 59 u. co. CP.. E si argomenta:
A) la motivaZIne reca, a pg. 4 e 11, locuZIni che dimostrano indirettamente l'intenZIne del Giudice di rinvio di non uniformarsi al dictum della CassaZIne;
B) la CassaZIne ha ritenuto non solo errata in diritto, ma carente in fatto la sentenza annullata (si sottolinea: 'se vi e' stata minaccia o se essa sia dubbia ovvero certamente da escluderè); ma il Giudice di rinvio non osserva il principio e, formulata la premessa della grave portata intimidatoria della frase di BR per ME e figli (pg. 19), che supera quanto già ritenuto (che fosse un parto di fantasia di RO CE per alleggerire la posiZIne dello ZI), si contraddice di seguito, per sminuirne il rilievo;
C) difatti la Corte da un lato ritiene attendibile RO e dall'altro, invece, disattende alcune sue fondamentali dichiaraZIni (la minaccia supportata non è l'unica di BR - cfr. interrogatori RO, che ne ha profferita altra più pesante, che getta una luce sinistra sul suo viaggio a Prato con ZZ e RO - questi si apparta con lo ZI, sotto l'occhio dei compagni, alla staZIne di Firenze, e gli riferisce la minaccia, che la sentenza ritiene erroneamente 'de relato', e aggiunge che se RO, di cui dimentica ruolo e posiZIne, avesse percepito il profilarsi di un danno grave per il persistere del diniego, non avrebbe mancato di avvertire lo ZI in tempo utile); procede poi all'illaZIne che ME si sia recato a Firenze per ricevere BR con la consideraZIne che gli era dovuta, laddove RO ha detto che egli non sapeva che ci sarebbero stati anche BR e ZZ, e che non vi erano rapporti tra lo ZI e BR (il ricorso riporta brani dell'interrogatorio di RO, anche per smentire il ritenuto scambio di numeri telefonici tra ME e BR), che non avrebbe avuto altrimenti ragione di portarsi da lui (il ricorso prosegue, sottolineando ulteriori illaZIni circa il perché dell'acquisto di una terza autovettura da parte di ME, che già ne possedeva due e la brevità del periodo durante il quale BR e l'esperto ZZ si sarebbero trattenuti a Prato);
D) la Corte asserisce (pg. 20), senza dimostrarlo, che ME è abituato alla prassi mafiosa e che la parentela con un boss avrebbe dovuto proteggerlo. Ma proprio dal figlio di quel boss gli provenivano richiesta e minaccia. È dunque errata anche la massima di esperienza: la mafia ammazza tutti (lo rammenta proprio RO PP);
E) erra in linea di principio, affermando: "lo stato di necessità assiste l'aZIne delittuosa commessa per evitare un pericolo attuale ed inevitabile e non soltanto per il timore di rappresaglia", principio tratto a sproposito da Cass., sez. 6^, n. 27866/01, vieppiù che la sentenza ha ritenuto che si è trattato di una 'promessa concreta ed inesorabile di aggressione o di lesioni al bene della vita di ME e dei suoi familiarì;
F) non prende insomma posiZIne sul punto se vi è stata minaccia o se essa sia certamente da escludere e soprattutto se essa sia dubbia, travisando con illaZIni la realtà che ME era un ignorante, sprovveduto, ma onesto ed incensurato muratore di Prato, che aveva da sempre abbandonato la Sicilia e troncato ogni rapporto con il cognato, e dunque non valutandone l'inferenza anche sul piano putativo;
G) viola infine il dictum di questa Corte sul punto che ME era inizialmente indisponibile, e che si doveva stabilire perché fosse divenuto disponibile in seguito, significando di non essere vincolata in punto di fatto, mentre la stessa ricostruZIne di fatto è ormai intangibile per la parte non soggetta al rinvio: la Corte ha solo e proprio chiesto di valutare se sul passaggio di ME, dalla iniziale indisponibilità alla disponibilità, abbia inciso l'omertà o un pericolo reale o presunto, ritenuto altrimenti inevitabile anche mediante denuncia alla polizia (di seguito il ricorso ricostruisce le fasi del passaggio progressivo dal diniego all'accettaZIne, con riferimento agli atti); erra nel valutare la ragione per cui ME non si è presentato in giudiZI (pg. 12); travisa le dichiaraZIni di RO PP (il cognato era un semplice operaio, estraneo al mondo mafioso); travisa gli stessi atteggiamenti di ME ed il significato delle dichiaraZIni di IG (l'analisi si conclude anche con riferimento ad atteggiamenti dell'imputato, ritenuti marginali dalla Corte).
RITENUTO
1 - Il ricorso è ammissibile. I riferimenti oltre il tenore della sentenza e la prospettaZIne di vantaZIni alternative di fatto (v. in particolare sub C e G le indicaZIni tra parentesi in corsivo) non risultano rilevanti per l'argomentaZIne delle censure. Va all'uopo ribadito, alla luce dell'art. 606/1 lett. e - 3 CPP, in particolare che la censura di travisamento di fatto non è verificabile attraverso gli atti, laddove è consentita la denuncia di mancata risposta a specifiche deduZIni d'appello (S.U., Pulvirenti, 16.10.95, Dessimone, 30.4.97, Jakani, 31.5.00). Di più il giudice di diritto non può sovrapporre la propria valutaZIne a quella compiuta dai giudici di merito, ancorché la diversa ricostruZIne offerta nel ricorso sia parimenti logica (S.U. Clarke, 13.12.95 e Di RA, 19.6.96).
Ed è infondato. Travisa questioni di metodo (artt. 627-628 CPP), per violaZIni di legge penale (54-59 CP), eludendo infine il momento rilevante sotto entrambi i profili.
Talune obieZIni alla motivaZIne che lungo il suo percorso appare, in momenti non decisivi, per taluni versi corredata di argomenti più che illogici inutili, sono invero fondate.
Ma la sentenza risulta incensurabile nel suo complesso e nell'inferenza conclusiva.
1.1 - L'annullamento della precedente sentenza, fermo il fatto costitutivo di reato, è limitato all'esclusione dello stato di necessità, eccepito dalla difesa.
Questa Corte ha innanzitutto affermato che l'imputato non ha un vero onere probatorio in proposito, ma di allegaZIne e che, svolto l'accertamento, il giudice deve, anche in caso di dubbio, assolvere ai sensi dell'art. 530/3 CPP. La censura del ricorso, di violaZIne dell'art. 627/3 CPP, trascura che la qualificaZIne negativa dell'onere dell'imputato concerne il risultato, non gli strumenti di prova.
Nel sistema, difatti, spetta all'accusa dimostrare fondata l'imputaZIne attraverso le 'prove'(mezzi) allegate, ed al giudice ritenere conseguita la 'prova' (risultato) d'innocenza (530 CPP) o colpevolezza (533) attraverso le acquisiZIni. E può disporre, se assolutamente necessario, lui stesso d'ufficio l'assunZIne di nuove prove (507). Ma, se non gli sono fornite prove di colpevolezza e non sono assumibili, il giudice deve prendere atto di quanto risulta allo stato degli atti (art. 129). Per questa ragione, la condanna segue solo alla certezza di risultato, in quanto superi anche l'allegaZIne eventuale della difesa di prove d'innocenza, e la carenza intrinseca dell'offerta dell'accusa implica assoluZIne, quantomeno per dubbio (530/2), anche se l'imputato non ha addotto elementi a discolpa. Per contro, certo il fatto, qualora l'imputato eccepisca l'esistenza di un quid pluris (altro fatto) che integri una causa di non punibilità, assume lui l'onere di allegaZIne. Se il giudice, assunte le 'prove' indicate dall'imputato e quelle ritenute assolutamente necessarie, rileva la 'prova' insufficiente sia per ritenere l'esimente che per escluderla, ovvero vi è dubbio intorno alla sua esistenza, deve del pari assolvere (art. 530/3). Ma proprio perciò l'allegaZIne deve concernere gli estremi della causa di esenZIne, e non taluno soltanto dei suoi elementi costitutivi (ai fini dell'art. 54 CP, l'imputato deve allegare di aver agito per insuperabile costriZIne, ovvero fornire elementi atti a dimostrare il nesso tra il pericolo di fonte esterna ed il suo comportamento, e dunque non solo di aver subito minaccia di un male proporZInato alla richiesta di fare, non fare o tollerare, o di averlo erroneamente ritenuto tale, ma anche di non averlo potuto altrimenti evitare, o di avere erroneamente ritenuto di non potersi ad esso sottrarre). La carenza di allegaZIne impedisce, men che di rilevare dubbio il risultato di prova dell'esimente, di non poterlo comunque conseguire, di talché il giudice deve arrestarsi alla prova di responsabilità fornita dall'accusa (è l'implicaZIne a contrario dell'art. 129 CPP). 1.2 - Su questa premessa, il Giudice di diritto, nell'indicare il percorso al Giudice di rinvio è partito dal rilievo di ambiguità della sentenza annullata intorno alla stessa esistenza del pericolo. Ed ha stabilito che deve essere innanzitutto accertato (a) se è esistita minaccia di un male grave (e proporZInato) o vi è stato travisamento soggettivo scusabile.
Se il giudice di rinvio tanto esclude sul piano oggettivo o soggettivo, non ha ragione di proseguire. Ma se accerta che il pericolo aveva i requisiti richiesti, deve anche stabilire (b) se esso fosse altrimenti evitabile.
Sul punto, questa Corte ha osservato che la sentenza annullata dava conto di un mutamento di rotta dell'imputato. E, data la provenienza del pericolo, ha imposto di verificare se il mutamento fosse dovuto all'omertà o all'impossibilità di evitarlo, anche con denuncia alla polizia, sul piano oggettivo o soggettivo.
Se manca la 'costriZIne', che è ragione dell'esimente, diviene irrilevante ai fini dell'esenZIne l'accertamento che ha imposto al giudice di merito di proseguire.
Difatti, se l'imputato non ha allegato ragione, anche solo per dubitare che potesse evitare o supporre di non poter evitare il pericolo certo e proporZInato, neanche con denuncia alla polizia, l'accertamento del pericolo risulta inutile ai fini dell'esenZIne.
2 - La sentenza impugnata risponde in sintesi (pg. 21, v. sopra), affermando (1) che nel fatto che BR avrebbe detto a RO CE di riferire allo ZI che "ci sono mali discorsi per lui e per i suoi figli" non si ravvisa minaccia capace di costituire un pericolo imminente di danno grave alle persone o di produrre nell'imputato la rappresentaZIne erronea di un siffatto pericolo. Il che significa che la minaccia è certa. Ma non integra gli estremi del primo requisito dello stato di necessità, sul piano oggettivo o soggettivo.
Proseguendo (2), la motivaZIne offre la giustificaZIne (criterio di valutaZIne) sotto i profili del tenore della frase per se stesso (oggettivo), e della reciproca posiZIne tra minacciante e minacciato rispetto all'organigramma mafioso (soggettivo). In questa luce la questione consecutiva di evitabilità del pericolo minacciato sarebbe assorbita in quella di non rilevanza della minaccia, ed il processo finirebbe qui.
In effetti la sentenza sembra contraddirsi: ha già riconosciuto la gravità della minaccia (nel 1^ cpv. di pg. 19). Essa proviene dalla mafia, che non è solita farne invano, ed ha riferimento inequivoco ai beni primari delle persone. La gravità della minaccia, inoltre, deve essere commisurata a quanto si chiede a ME (contribuire alla morte altrui, come è stato accertato). Diversamente, lo si è detto, manca la proporZIne e non è necessario proseguire nel ragionamento di prova dello stato di necessità.
Nè s'intende, a prima vista, la valenza attribuita alla reciproca posiZIne tra minacciante e minacciato rispetto all'organigramma mafioso. ME non fa parte della mafia. È bensì il cognato di un capomafia, ma è il figlio di questo capomafia, suo PO, il tramite della minaccia. Tanto perciò non dimostra per sè che si potesse ritenere il pericolo non imminente, per il tenore della frase e per il suo legame di famiglia con soggetti di mafia. Le obieZIni del ricorso sembrano fondate, onde è irrilevante se la minaccia sia stata o non ripetuta (come mira a ricostruire alternativamente): il pericolo grave incombe.
Il Giudice di rinvio doveva dunque andare avanti. Vi è stata minaccia grave e proporZInata, e non è ancora stabilito con certezza che il male minacciato fosse non imminente, come affermato in sentenza. E la motivaZIne difatti prosegue.
3 - Sennonché ME che prima ha recepito la minaccia, ha poi cacciato via i mandatari di BR. Ed il PO è ritornato, prima da solo, e poi ancora con sua madre (v. sopra). È per questa via ulteriore, in effetti confermato l'asserto che il pericolo non era imminente e che ME non lo ha ritenuto tale. È finalmente chiaro che l'asserto iniziale va letto, ponendo l'accento sull'ultima qualificaZIne del pericolo.
Alla luce di tanto, si doveva stabilire se ME fosse passato dall'originaria indisponibilità alla successiva ampia disponibilità, per omertà o perché il pericolo minacciato era obiettivamente o subiettivamente ritenuto non evitabile, neppure con denuncia alla polizia.
La controversia sul cambiamento di atteggiamento di ME, suscitata da un passo della sentenza impugnata (pg. 22), non ha ragion d'essere. La CassaZIne ha preso atto del cambiamento di ME dalla sentenza che ha annullato. L'apparente corollario del dictum è, in effetti, la ragione chiave della devoluZIne dell'accertamento in dettaglio, non intendendosi diversamente perché ME, che prima aveva negato il suo contributo agli emissari di mafia (dunque non appariva intimorito), poi si era assoggettato alla loro presenza in casa sua (ha tollerato), mettendo quanto gli si chiedeva a loro disposiZIne (ha fatto). E lo conferma la sentenza impugnata attraverso la ricostruZIne offerta.
È pertanto meramente accademica l'affermaZIne di principio del Giudice di rinvio circa i suoi indiscussi poteri, censurata dal ricorso (sub G). Ha ritenuto reale e grave la minaccia e, per escluderne le implicaZIni, sembra ora porne in dubbio la valenza per questa via paradossale. Mentre il punto è proprio e solo il perché del mutamento di condotta.
A riprova, nel punto 3, ammette finalmente il tentativo di ME di prendere le distanze da una vicenda che si manifestava in tutta la sua gravità. Così dimostra proprio l'inutilità delle giustificaZIni rese: la sopravvenienza della disponibilità è un fatto obiettivamente insuperabile. In effetti la sentenza vuol ribadire che se ME ha indugiato, è perché non riteneva imminente il pericolo e di poterlo evitare. Invero il Giudice di rinvio prosegue a sciogliere l'alternativa se il mutamento di ME sia dovuto all'omertà, piuttosto che non all'inevitabilità del pericolo neppure con la denuncia alla polizia.
E finalmente offre la ragione di condanna, rilevando che gli atteggiamenti di ME non sono propri di chi si senta minacciato da un male prossimo ed inevitabile, perché oscillano dall'ira per essere stato coinvolto in un progetto di morte fino alla pressante domanda di ottenere, mediante la presenza del PO sul posto, uno schermo tra quanto avveniva (e sarebbe accaduto) e la sua responsabilità.
La sentenza spiega questo asserto con due argomenti. Il primo poggia sull'osservaZIne che si era recato alla staZIne di Firenze a ricevere BR, condotto a lui dal PO, che gli riferiva subito della sua minaccia. Tanto, secondo la Corte dimostrerebbe la disponibilità di ME, alla luce del sostenuto rapporto di cui al punto 1. Ma in effetti non è ricostruito che sapesse che il PO era accompagnato da chi intendeva minacciarlo e si tratta di una valutaZIne più che illogica (così il ricorso), irrilevante, posto che solo in quella sede la minaccia, secondo la ricostruZIne, gli viene riferita in tutta la sua gravità. Tuttavia, al di là del trascinamento del viZI d'origine, ormai gratuito per l'economia della motivaZIne, il fatto dimostra inequivocabilmente che egli, avesse o non rispetto per il ruolo di mafia degli ospiti, tuttavia da quel momento non faceva alcunché per evitare il pericolo, che inequivocabilmente gli stessi ospiti gli avevano minacciato. Anzi lo supponeva non imminente, se di poi mandava via gli emissari (v. sopra).
Il secondo argomento poggia sul fatto che, per superare la sua ulteriore resistenza alla richiesta, alla fine era intervenuto il cognato, uomo di prestigio della mafia (secondo il riconosciuto organigramma, capo dello stesso BR), mandando anche la propria moglie, sua sorella, a Prato. E ME aveva accettato ad una sola condiZIne.
Nell'incomprensione della risolutività di questo passaggio motivaZInale si annida l'equivoco del ricorso. L'intervento del cognato, cioè del padre di quel PO anche a mezzo del legame comune (rispettiva moglie, madre e sorella), fosse o non a fini d'imposiZIne, messo che sia possibile distinguere sul piano della valenza semantica l'imposiZIne dalla costriZIne (non s'intende perciò la sottigliezza lessicale della sentenza), assume valenza assorbente, che dà conto a posteriori dell'inutile ambiguità degli asserti precedenti.
ME, che aveva rifiutato prima il suo coinvolgimento in una vicenda di morte per il tramite della famiglia, ha accettato infine la richiesta di mafia proprio per ragioni di famiglia, con richiesta pressante dello schermo del PO, per quanto si disponeva a fare (contributo positivo, accertato già prima dell'annullamento), tollerare (presenza in loco degli esecutori, già cacciati via), non fare (lo schermo di responsabilità è garanzia inversa di omertà). Questo è significato della sentenza alla luce della ricostruZIne offerta.
E non è illogica la conclusione del Giudice di rinvio che il male minacciato, che la famiglia gli ha fatto intendere alfine insuperabile suo tramite, non era imminente ed inevitabile (momento sostanziale), se ME aveva consentito solo a condiZIne che proprio la famiglia lo coprisse all'esterno. Semplicemente risulta che non si è posto mai, al di là del suo rifiuto iniziale e delle sue successive resistenze, a fronte di quel tramite costante, il problema dell'evitabilità del pericolo fuori della famiglia. Tanto significa che non ha allegato (momento processuale) alcunché servisse a dimostrare che non si era potuto sottrarre, almeno putativamente, al pericolo minacciato.
Anzi, la prova insuperata di questa sua scelta risolve nella motivaZIne l'alternativa proposta nell'ultima parte del dictum della Corte, nel senso che la confusione del legame familiare con la cultura di mafia (omertà) porta alla condanna.
La Corte di merito ha ricostruito che ME ha avuto ampia possibilità, alla luce della scansione temporale dei fatti, di risolvere altrimenti la questione, ed ha rilevato che non è comparso in giudiZI per dire una sola parola che facesse supporre il contrario. Egli non era tenuto alla 'prova' dell'esimente. Ma doveva indicare alcunché consentisse di verificare se il pericolo era evitabile fuori del contributo richiestogli, perché il giudice non può procedere ad illaZIni. Per questa ragione il ricorso appare pretestuoso nell'affermaZIne del diritto dell'imputato di non comparire in giudiZI. Semplicemente la Corte di merito non ne ha tratto elemento di prova, ma ha constatato l'assenza di allegaZIne. Ciò è tanto vero che la difesa, per sopperire a questa carenza, affidando da ultimo la richiesta assolutoria al dubbio soggettivo di ME, nella combinaZIne dell'art. 530/3 CPP con l'art. 59 CP, si è rifatta alla massima di esperienza circa il pericolo della minaccia di mafia, spostando la censura dal metodo ai principio di diritto sostanziale.
3.1 - Sennonché la presunZIne di pericolosità intrinseca della mafia non basta: dà conto della serietà del pericolo, non della sua inevitabilità sul piano soggettivo al pari che su quello oggettivo dell'esimente. Difatti anche la mafia, ferme le sue indiscusse capacità, ha bisogno di tempo e modo. E se taluno non può, personalmente, far fronte ad una sua minaccia, quali che siano quel tempo e quel modo, non è escluso che possa farlo lo Stato. È quanto reca il dictum di questa Corte. Ed è il principio che era tenuto ad osservare ed osserva il Giudice di rinvio, con le sue argomentaZIni conclusive circa la premessa minore, o storica, che esclude anche l'errore dell'imputato (al momento, peraltro, sottolinea, era già entrata in vigore la legislaZIne protettiva dei collaboratori di giustizia).
Pertanto la questione finale del ricorso è meramente ipotetica e non serve per sè a suffragare la censura di motivaZIne in punto di inevitabilità del pericolo, che è ragione dell'esimente. Anzi confonde, sul piano putativo, tale ragione con la paura. Ma la giustificaZIne putativa dello stato di necessità si fonda sulla rappresentaZIne erronea della realtà da cui l'agente trae il convincimento che il pericolo minacciato sia inevitabile, non sulla moZIne interiore determinata dalla provenienza della minaccia. Insomma, l'assunto dell'impossibilità di stabilire il momento in cui il male minacciato dalla mafia si realizza (la difesa ha fatto riferimento all'uccisione dei magistrati nonostante la proteZIne dello Stato) è per sè apodittico, ovvero tautologico, perché presume indeterminabile il nesso di costriZIne, al di là di ogni verifica in concreto.
In concreto, viceversa, la sentenza dimostra che l'imputato, estraneo alla mafia, ha confinato la sua scelta nel rapporto familiare. La famiglia è bensì il fondamento sociale naturale dello Stato, come rileva l'art. 29 CostituZIne, ma anche della mafia, il cui strumento è l'omertà, che è indissolubile dalla paura. Il valore positivo della famiglia è dunque riconosciuto solo nell'osservanza della legge, che consente di superare la paura.
E non può conseguentemente essere ritenuto che ME sia giustificato del suo contributo al delitto, essenzialmente positivo (fare), sol perché da un certo momento in poi si rende conto che la sua famiglia, in quanto legata alla mafia, non può esonerarlo dal pericolo minacciato in caso di rifiuto. La richiesta di schermo dello stesso PO, già veicolo della minaccia, dimostra la sua irragionevole chiusura ad ogni prospettiva di superamento del vincolo familiare, implicata dal dovere di rispetto della legge. Semplicemente, non si è affatto posto il problema.
Per questa ragione risulta incensurabile la motivaZIne che non aveva necessità oggettiva o soggettiva di salvare la sua vita e quella dei suoi figli, al prezzo della vita altrui.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a rifondere le spese sostenute dalle Parti Civili, che liquida in complessivi Euro 6000, comprensivi di spese ed onorari.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004