Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2000, n. 3299
CASS
Sentenza 21 settembre 2000

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso ( art. 416 "bis" cod. pen.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 cod. pen. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del "far parte" del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere,ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 cod. proc. pen. e la rimessione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle Sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).

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  • 1La legittimazione processuale personale del fallito
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2000, n. 3299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3299
Data del deposito : 21 settembre 2000

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