Versione
8 giugno 2001
8 giugno 2001
Art. 624-bis.
(( (Cessazione delle misure cautelari).
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
(( (Cessazione delle misure cautelari).
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
Commentari • 21
- 1. Cassazione penale n. 10156/2002https://www.brocardi.it/ · 263.98718
(massima n. 1) All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, […]
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Giurisprudenza • 74
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2024, n. 42888Provvedimento: […] Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto con declaratioria di irrevocabi- lità, ex art. 624 bis cod. proc. pen. della affermazione della responsabilità dell'impu- tato.Leggi di più...
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