Articolo 624 bis del Codice di procedura penale
Articolo 595Articolo 602
Versione
8 giugno 2001
Art. 624-bis.
(( (Cessazione delle misure cautelari).
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
Entrata in vigore il 8 giugno 2001
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