Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
La chiamata in reità "de relato", che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.1515
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.37973/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO BE n. il 17.12.1937
avverso ordinanza del 15.05.1997 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli che ha chiesto sentito il difensore dell'indagato, avv. TO Managò;
OSSERVA
Con ordinanza del 15.5.1997, il Tribunale di Reggio Calabria respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di OC TO avverso il provvedimento in data 30.4.1997 con cui il GIP presso il Tribunale di Palmi aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello stesso OC, indagato per il delitto di omicidio ai danni di SS EM TO e di occultamento di cadavere. Il giudice del riesame rilevava che la fonte principale dell'accusa era costituita dalle dichiarazioni del collaboratore UN TO, il quale aveva indicato nell'indagato il mandante del crimine, mentre OC OR, cugino di quest'ultimo, ne aveva curato l'organizzazione e aveva riferito la causale del delitto all'opposizione alla relazione dello stesso OC TO con SS LV, sorella dell'ucciso, precisando che tali fatti gli erano stati rivelati dallo stesso OC OR in occasione di un successivo omicidio in danno di SS MI, determinato dagli stessi motivi, al quale aveva direttamente partecipato. Il tribunale osservava, poi, che la chiamata in reità de relato risultava intrinsecamente attendibile ed era confermata da riscontri esterni e dalle dichiarazioni di altro collaboratore, il quale, seppur de relato, aveva parlato del coinvolgimento di OC TO nell'omicidio di SS EM TO commesso per la stessa causale indicata dal UN. I difensori dell'indagato proponevano ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul rilievo che il tribunale aveva omesso una seria e approfondita verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata in reità de relato, fatta dal UN, e aveva attribuito il valore di riscontri esterni a circostanze notorie e scarsamente significative, oltre che alle generiche e non controllate dichiarazioni, sempre de relato, di tale OR SE.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata risulta, in modo esplicito, che la fonte principale degli indizi di reità è costituita dalle affermazioni del collaboratore di giustizia UN TO e che l'accusa mossa contro l'indagato è contenuta in dichiarazioni de relato, nel senso che detto collaboratore non ha parlato di fatti a lui noti per conoscenza diretta ma ha riferito notizie che ha appreso da altri.
Ciò premesso, deve osservarsi che la chiamata in reità de relato rappresenta una fonte di elementi di prova affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta ex art. 195 c.p.p. e che essa - come è stato perspicuamente illustrato dalla dottrina - ha un contenuto composito comprendente dichiarazioni relative a notizie di reato e ad accuse a terzi provenienti da un'altra fonte di conoscenza, sicché risulta giustificata la configurazione come peculiare categoria probatoria consistente in una fattispecie complessa risultante dalla combinazione di una testimonianza diretta e di una chiamata di correo risalente alla persona dalla quale il propalante assume di avere avuto conoscenza dei fatti. La particolare natura delle dichiarazioni de relato è ben presente nella elaborazione giurisprudenziale di questa Corte Suprema, che - proprio in riferimento alla circostanza che il dichiarante riferisce fatti appresi da terzi e, pertanto, estranei alla sua sfera di azione - ha affermato la regola di diritto per cui dette dichiarazioni devono essere valutate con maggiore cautela e rigore, nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, per la ragione che il tasso di incertezza e la possibilità di errori risultano accresciuti in relazione alla duplicità dei soggetti dai quali proviene la notizia. Invero, considerato che le Sezioni Unite hanno chiarito che "lo spessore dell'attendibilità intrinseca della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso de relato" (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino ed altro), è stato costantemente precisato che la chiamata indiretta deve essere valutata "con cautela particolare" (Cass., Sez. I, 26 gennaio 1996, Occhipinti;
Cass., Sez. I, 3 dicembre 1993, Privitera), ditalché è stato stabilito che "il cosiddetto vaglio di attendibilità estrinseca del dichiarante indiretto, a differenza di quello diretto che si può indurre anche da elementi non pertinenti ai fatti riferiti, consiste nel procedimento logico indiziario disciplinato dall'art. 192, comma 2 c.p.p. perché, trattandosi di un mero indizio, esige riscontri specifici, e cioè la concordanza con altri elementi sul fatto da provare, che dimostrino la rilevante probabilità di colpevolezza dell'indagato" (cass., Sez. IV, 3 settembre 1996, Franco). Nella medesima ottica, questa Corte ha ritenuto che "a differenza della chiamata in correità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - la dichiarazione resa de relato da un collaborante di giustizia può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa. Infatti, quando la dichiarazione del collaborante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, verificando in particolare la sussistenza di riscontri esterni individualizzanti" (Cass., Sez. I, 3 luglio 1997, Rigo). Alla luce delle considerazioni che precedono appare evidente che le linee argomentative dell'ordinanza impugnata divergono nettamente dai principi testè indicati, in quanto il tribunale del riesame, pur avendo dichiarato preliminarmente che "la valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata in reità deve essere particolarmente rigorosa proprio per la natura indiretta della conoscenza che il collaboratore trasmette all'Autorità giudiziaria procedente", ha poi completamente eluso l'osservanza di tale regola di giudizio. Invero, la non approfondita disamina degli elementi vertenti sull'attendibilità intrinseca del dichiarante de relato è stata accompagnata da una verifica dei riscontri esterni tutt'altro che cauta e rigorosa, essendo stati ritenuti sufficienti elementi obiettivi di significato non fortemente pregnante, quali il fatto della definitiva scomparsa di SS EM TO e quello della notoria relazione dell'indagato con la sorella di quest'ultimo. L'inadeguatezza logico-giuridica della struttura della motivazione appare ancor più evidente quando si considera che è stato attribuito il ruolo di riscontro esterno alle dichiarazioni del collaborante OR SE, senza tenere conto che anche queste sono, come quelle del UN, affermazioni de relato e che le stesse risultano prive, oltre tutto, dell'indicazione della fonte da cui il OR ha appreso la notizia del coinvolgimento dell'indagato nell'omicidio del SS.
Le indicate carenze logiche e giuridiche della motivazione giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 23 della l. 332/95.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 23 della l. 332/95. Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1998