Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 3834
CASS
Sentenza 15 novembre 2000

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Il programma associativo di un'associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultima richiede la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 3834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3834
    Data del deposito : 15 novembre 2000

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