Sentenza 15 novembre 2000
Massime • 1
Il programma associativo di un'associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultima richiede la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 15/11/2000
Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 6522
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. EMILIO GIRONI Consigliere N. 020390/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IC n. il 29/05/1970 avverso SENTENZA del 28/02/2000 CORTE APPELLO di MESSINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO Giuseppe lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,
OSSERVA:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina in parziale riforma di quella del tribunale della stessa città del 28/10/97 con la quale RR NI era stato condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato in danno di IA FR commesso in concorso con TA NO ed altri, modificato sotto il vincolo della continuazione con il porto illegale della pistola usata per l'attentato, separatamente giudicato con sentenza del GIP del tribunale di Messina dell'11/05/93, concedeva allo stesso la diminuente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e rideterminava la pena in anni 3, mesi 7 di reclusione.
2. avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso il RR, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza emessa dal GIP del tribunale di Messina in data 06/07/94, commessi nell'ambito dello stesso reato associativo attribuito al RR per la sua partecipazione alla cosca mafiosa facente capo a LL LU.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo ripetutamente di affermare che la partecipazione del soggetto ad una organizzazione per delinquere di tipo mafioso non costituisce affatto la prova della unicità del disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione.
Devesi, infatti, distinguere il programma associativo dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale della continuazione: quest'ultimo, invero, richiede la rappresentazione fin dall'inizio dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali e costituenti parti integranti di quel disegno, di modo che la continuazione fra i singoli reati commessi in attuazione del medesimo disegno criminoso è possibile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine nei tratti essenziali l'iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso cui esso si snoda.
Nel caso in esame, inoltre, per le sue motivazioni di carattere strettamente personale riferibili ad uno dei concorrenti, l'attentato non riscontra neppure tra quelli alla cui realizzazione l'associazione era finalizzata e, quindi, non poteva certamente essere previsto, sia pure in linea di massima, non soltanto in un originario e non dimostrato disegno criminoso, ma, altresì, financo nel programma associativo delineato per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante la pretestuosità dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000= alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001