Sentenza 8 gennaio 1997
Massime • 1
Non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o degli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 cod. proc. pen.. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/1997, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SE Consoli Presidente del 8/1/1997
1. Dott. VI Trione Consigliere SENTENZA
2. " Walter Celentano " N. 6
3. " Antonio Esposito " REGISTRO GENERALE
4. " DI LA " N. 35555/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) GR MI nato il [...] in [...];
2) LA OV TA nato il [...] in [...];
3) LA EM nato il [...] in [...];
4) LO IC SA nato il [...] in [...];
5) SE AR nato il [...] in [...]
avverso la sentenza emessa in data 14/2/1996 dalla Corte di Appello di Palermo con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 9/6/1994, GR CH, AR VA BA, MA EL, Lo PI SA, RC AR e ER VI, venivano condannati alla pena di anni 12 di reclusione e L.
1.200.000 di multa ciascuno per i delitti di rapina, detenzione e porto illegale di esplosivi.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dr. V. Marchesiello che ha concluso per il rigetto del ricorsi;
Sentiti i difensori avv. Cerabona, Campo e Mormino
OSSERVA
Verso le ore 22,00 del 10/2/1978, tre persone, travisate e annate (due di pistola ed uno di fucile a canne mozze), si erano introdotte nella casa del custode del circolo di tiro al volo "Paolo Tosca", di Palermo, sito nel lungomare Cristoforo Colombo, località "Addaura" e, dopo avere minacciato il custode e i suoi familiari, si erano impossessate di alcuni pregiati fucili da tiro, che ivi erano stati lasciati in custodia da alcuni soci, in previsione delle prossime gare, allontanandosi, quindi, da quel posto con la vecchia "FIAT 1100" del custode, D'CO IA.
Contemporaneamente, altri soggetti avevano fatto brillare alcune cariche di esplosivo, rendendo inutilizzabile e gravemente danneggiato il campo da tiro, le fosse e gli stessi locali del circolo e si erano, quindi, allontanati dai luoghi a bordo di una non meglio precisata autovettura sportiva di colore scuro. Le indagini a suo tempo condotte dagli inquirenti per far luce sull'episodio delittuoso, non avevano sortito esito concreto alcuno. Nondimeno era stato possibile raccogliere una traccia materiale sicuramente riconducibile ad uno degli attentatori e cioè un orologio da polso marca "Eberard", rinvenuto nel corso di un'ispezione del luoghi oggetto dell'attentato, effettuata dalla Polizia subito dopo il verificarsi del fatti.
La dinamica del fatti medesimi, inoltre, aveva indotto gli inquirenti ad accreditare, sin dalle prime battute delle indagini, l'ipotesi che lo scopo perseguito dai malviventi non fosse tanto quello di sottrarre i fucili, quanto quello, in via primaria perseguito, di danneggiare gli impianti, onde impedire che si svolgessero importanti gare fissate nei giorni successivi.
A distanza di più di dieci anni, il collaboratore di giustizia NO OI CE, esaminato in grado di appello nell'ambito del processo c.d. "maxiuno" confermava, relativamente all'episodio delittuoso in esame, quanto aveva spontaneamente dichiarato al Procuratore Aggiunto della repubblica Dr. Falcone, riferendo, in particolare, di avere appreso dal defunto "boss" TE AN che la rapina e l'esplosione al circolo "Paolo Tosca" erano state volute e programmate da esso TE e da CH GR, a titolo di rappresaglia, per assente lamentele di alcuni soci circa la frequenza da parte del medesimi del circolo.
Aggiungeva di avere appreso che l'impresa delittuosa era stata portata a termine da alcuni uomini d'onore delle "famiglie" di PA DE e di SA IA di SÙ, tra i quali ricordava AR VAni, MA EL, ER VI, Lo PI SA e RC AR, oltre ad altri quattro appartenenti a "cosa nostra", ormai deceduti.
Dichiarava, ancora, che il gruppo, secondo quanto da lui appreso, aveva utilizzato come base logistica il villino estivo del RC, sito a circa 200 metri dal circolo e che durante la collocazione delle mine il MA aveva smarrito un orologio da polso in precedenza regalatogli dal AR.
Precisava, infine, che i fucili erano stati prelevati dopo che il custode del circolo era stato immobilizzato e portati nel fondo CC da uomini della sua famiglia;
alcuni di essi erano stati restituiti ai legittimi proprietari ed uno, in particolare, a NO De DI, ex giocatore del Palermo-calcio.
Sulla scorta di tali dichiarazioni, nonché delle risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria svolte nell'immediatezza del fatti, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo disponeva il rinvio a giudizio di GR CH, AR VA BA, MA EL, RC AR, ER VI e Lo PI SA per rispondere del reati di rapina aggravata continuata (art. 81 cpv., 110, 61 n. 7, 628 p.p. e ult. Cpv. n. 1 c.p.), nonché
detenzione e porto illegale di esplosivi (art. 10 e 12 l. 14/10/74 n.497), così specificati nel capo di imputazione:
A) reato di rapina aggravata e continuata (artt. 81 cpv., 110; 61 n. 7, 62 8 p. e p. e ult. Cpv. n. 1 c.p.), per essersi, agendo in concorso tra loro e riuniti in più persone, coi volti travisati, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, impossessati di sedici fucili di proprietà di vari soci del circolo di Tiro a volo "Paolo Tasca" di Palermo, nonché dell'autovettura Fiat 1100 tg. PA 126524 di proprietà del custode l'anzidetto circolo, D'CO IA, che sottraevano a costui minacciandolo, unitamente alla figlia D'CO PI e alla moglie RC ES, con un fucile a canne mozze e con due rivoltelle;
B) Delitto di detenzione illegale aggravata di esplosivi (artt. 110, 112 n. 1 c.p., 10 L. 14/10/1974 n. 947); in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone detenuto illegalmente esplosivi;
C) delitto di porto illegale aggravato di esplosivi (artt. 61 n. 3, 110, 112 n. 1 c.p. 12 p.p. e cpv. L. 14.10.1974 n. 497), per avere - in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone - portato illegalmente in luogo pubblico esplosivi, al fine di commettere il reato di rapina aggravata e continuata di cui al capo A), ed altresì al fine di danneggiare, mediante la deflagrazione degli esplosivi, strutture del Circolo Tiro a volo "Paolo Tasca" di Palermo.
Reati commessi in Palermo, il 10 febbraio 1978.
Nel corso del dibattimento di primo grado venivano assunti in qualità di testi:
a) alcuni funzionari di Polizia, i quali riferivano sull'esito delle indagini espletate nell'immediatezza del fatti;
b) i familiari del custode, nel frattempo deceduto, (le dichiarazioni rese alla P.G. da costui venivano acquisite, quali atti irripetibili, al fascicolo per il dibattimento), in ordine alle modalità dell'azione criminosa per cui era processo;
c) NT NO e TE SE, rispettivamente direttore tecnico e presidente del circolo di tiro al volo, in ordine alla qualità di socio, all'epoca in cui si verificarono i fatti in questione, di CH GR ed ai motivi del suo allontanamento, in quell'arco di tempo, dal circolo;
d) De RO VI, in ordine all'appartenenza a "cosa nostra" e segnatamente alla famiglia di PA-DE del Lo PI e del ER;
e) De DI Benigno, in ordine alla circostanza della restituzione del fucile;
f) IN IA acquirente all'asta giudiziaria dell'orologio ritrovato sui luoghi dell'attentato, in ordine alla sorte successiva dell'orologio medesimo;
Veniva, inoltre, disposta, ex art. 238 c.p.p., l'acquisizione del verbali delle dichiarazioni rese dal NO OI nell'ambito del procedimento c.d. "maxiuno", del dibattimento a carico di AR PA, del "Maxiter", sostanzialmente confermativi delle dichiarazioni istruttorie rese dal citato collaborante, nonché di quelle rese da TO BU nell'ambito del "maxiuno". Il Tribunale, ancora, accogliendo la relativa richiesta del P.M., disponeva l'acquisizione agli atti del procedimento delle copie delle sentenze pronunciate nei procedimenti "maxiuno" e "maxiter" e, stante l'opposizione della difesa alla lettura delle dichiarazioni del NO OI e l'inapplicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 190 bis c.p.p., ordinava, infine, l'esame, ex art. 210 c.p.p., dello stesso NO OI, a mezzo di commissione rogatoria in U.S.A..
Nel corso del suo esame, il collaborante, nel confermare le modalità dell'episodio delittuoso, precisava, per la prima volta, di avere, in realtà, preso parte personalmente all'impresa.
In quella sede, inoltre, il OI forniva nuovi e più dettagliati particolari dell'episodio criminoso in esame.
In particolare riferiva il Collaborante:
a) di essere stato incaricato dell'intrapresa criminosa da AN TE, suo capo;
b) che lo scopo principale della "missione" era quello di collocare delle bombe all'interno della struttura del circolo, in modo da danneggiare i macchinari destinati allo svolgimento dell'attività sportiva cui l'associazione era deputata;
c) che aveva ricevuto espresso incarico di rapinare anche i fucili;
d) che le ragioni dell'impresa criminale "de qua" risiedevano nel fatto che alcuni soci si erano lamentati della frequenza del circolo da parte del TE e del GR e che questa venne realizzata, con evidenti finalità punitive, in quel momento storico, al fine di impedire l'effettuazione di importanti gare, che di lì a poco avrebbero dovuto svolgersi;
e) che avevano partecipato all'attentato VA BA AR ed EL MA della famiglia di SA IA di SÙ, ER VI e Lo PI SA appartenenti alla famiglia di LA, oltre ad altri, "uomini d'onore", che, come si è detto, nel frattempo sono deceduti;
f) la partecipazione di AR RC era consistita nel mettere a disposizione la propria abitazione di villeggiatura, sita a circa 3- 400 metri dal circolo e che il medesimo si era trattenuto con il gruppo per tutto il tempo dell'azione delittuosa;
g) che, in un primo momento, una parte del gruppo si era nascosta nel sottoscala della villa, mentre altri stazionavano, in funzione di vedetta sul tetto;
h) che dentro il circolo erano penetrati il AR, il MA, il Lo PI ed il ER, mentre egli stesso, insieme ad un altro, si era appostato, in funzione di vigilanza, nelle immediate adiacenze della villa;
i) che aveva appreso da alcuni del correi che il ER e il Lo PI, unitamente ad un altro "uomo d'onore", si erano dedicati al sequestro del custode e del suoi familiari, mentre il AR ed il MA avevano predisposto le mine negli impianti per il tiro al volo;
l) che aveva visto uscire dal locali del circolo una vecchia 1100 di proprietà del custode, all'interno del quali erano stati caricati i fucili e che la stessa unitamente al carico si diresse nella zona di PA DE e precisamente nel territorio di AR CC;
m) che subito dopo vide uscire il AR ed il MA, coi quali si diede immediatamente alla fuga, anche perché di lì a poco sarebbero esplose le mine;
g) che alcuni fucili furono restituiti ai legittimi proprietari, tra i quali ricordava certo De DI ex giocatore del Palermo, intimo amico di CH GR ed abituale frequentatore della tenuta "Favarella", mentre altri, e segnatamente quelli più sofisticati e costosi, furono dati a AN TE.
A conclusione dell'istruzione dibattimentale, il P.M. e i difensori procedevano alla discussione finale.
All'udienza del 28/4/1994, la difesa dell'imputato RC AR, nel precisare le proprie conclusioni, depositava, altresì, una memoria tecnica, con allegata planimetria del luoghi e riproduzioni fotografiche, dalla quale risultava che la villa del RC è ubicata proprio di fronte ai locali destinati al custode del circolo. Il Collegio di primo grado, ritenuto di rilevante importanza disporre al riguardo accertamenti, sospendeva la discussione e, con ordinanza in pari data, delegava agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di DE indagini volte a stabilire l'esatta ubicazione della villa in questione e quale distanza intercorresse tra questa e le strutture del circolo per il tiro al volo, con particolare riferimento all'abitazione del custode.
All'udienza del 26/5/1994, il V. Sovr. Vergara Raffaele riferiva che la villa apparteneva effettivamente alla madre dell'imputato RC AR e che i locali adibiti ad abitazione del custode distavano da questa m. 25, mentre la distanza con l'ingresso principale del circolo era di m. 61.
All'udienza del 9/6/1994, il Tribunale assolveva tutti gli imputati dai reati loro in concorso ascritti per non aver commesso i fatti, sul rilievo che le dichiarazioni rese dal collaborante, non solo non erano intrinsecamente attendibili, ma soprattutto erano prive di quegli altri elementi di riscontro idonei a suffragare l'attendibilità del dichiarante, giacché gli elementi che, secondo l'accusa dovevano, nel caso di specie, sorreggere le propalazioni del OI, erano men riscontri alla veridicità del fatto, al più, ad avvalorare l'intrinseca attendibilità del chiamante, ma nulla "aggiungevano o toglievano sotto il profilo della oggettività del riscontro alla chiamata stessa, con riferimento alla posizione processuale di ciascuno del chiamati in correità" (c.d. riscontro individualizzante).
Avverso tale decisione proponeva appello il Pubblico Ministero con argomentazioni di segno decisamente opposto.
Con sentenza del 14/2/1996, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della impugnata sentenza - appellata dal Procuratore della Repubblica nei confronti di GR CH, AR VA BA, MA EL, ER VI, Lo PI SA e RC AR - dichiarava, costoro, colpevoli del reati loro in concorso ascritti, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. contestata al capo A e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di anni 12 di reclusione e L.
1.200.000 di multa ciascuno. Ricorrono per Cassazione tutti gli imputati, ad eccezione di ER VI.
1) La difesa di CH GR deduce che la impugnata sentenza mancava di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato.
I giudici di appello si erano limitati a contrastare gli argomenti che avevano indotto i giudici di I grado a ritenere inattendibile la dichiarazione di NO OI nelle parti in cui egli riferiva del fatti di cui all'imputazione.
Si era omesso, però, di procedere alla rigorosa valutazione della operata chiamata di correo sia sotto l'aspetto della attendibilità intrinseca che sotto l'aspetto della individuazione ed indicazione dei necessari elementi di riscontro.
In definitiva, i giudici di Appello si erano limitati a criticare le valutazioni operate dal I giudice senza poi procedere autonomamente alla necessaria valutazione accusa tardivamente formulata dal collaboratore di giustizia alla stregua dei criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza della corte suprema e di quanto espressamente disposto dal n. 3 dell'art. 192 c.p.p.. La Corte aveva cercato ad ogni costo di comprendere e giustificare superficialità, contrasti e reticenze e, quindi di dimostrare che aveva errato, chi aveva ritenuto inattendibile la chiamata in correità senza però indicare in positivo le ragioni per le quali la chiamata in correità doveva ritenersi attendibile. Dopo aver affermato che "l'attendibilità intrinseca del dichiarante e segnatamente la ricchezza dei particolari nel racconto probatorio, positivamente riscontrato quanto alla sussistenza dello stesso fatto, si poneva, rispetto al rigore dimostrativo della ricerca del riscontro individualizzante in termini inversamente proporzionali", la Corte non aveva indicato un solo elemento esterno di riscontro che riguardasse la partecipazione ai fatti di CH GR, al di là di un inaccettabile riferimento alla "personalità criminale degli imputati", giungendo ad affermare, in modo del tutto erroneo, che la stessa mancanza di moventi alternativi a quello indicato dal collaborante, ad avviso della Corte, rappresentava riscontro individualizzante capace di collegare tutti gli imputati e, in particolar modo, il GR ai fatti di cui era processo. 2) La difesa di AR VA BA deduce quanto segue:
Nullità della sentenza per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p.. La impugnata sentenza non conteneva, come era, invece, espressamente previsto dall'art. 546 c.p.p. alla lettera "c", la "imputazione" e doveva, pertanto, essere dichiarata la sua nullità. Nullità per violazione di legge e assoluta assenza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato.
La sentenza impugnata meritava censura e doveva essere annullata perché perveniva all'affermazione di responsabilità del ricorrente, attraverso una erronea interpretazione ed applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione della prova ed esprimeva la preconcetta valutazione di colpevolezza attraverso una motivazione palesemente contraddittoria e, dunque, meramente apparente. Ed invero, la Corte, impegnata in una serie di sforzi dialettici e di tortuosi tentativi di salvataggio delle dichiarazioni accusatone di OI, attenta a demolire l'impostazione della sentenza di primo grado, non aveva visualizzato l'unico dato certo, che non era, invece, possibile disattendere: l'inconsistenza degli "elementi di prova" a sostegno della responsabilità dell'imputato. Nella sentenza impugnata, infatti, non poteva certamente parlarsi di "chiamate convergenti", sicché, l'unico criterio di "valutazione della prova" applicabile al caso in esame, non poteva che essere il disposto di cui al n. 3 dell'art. 192 c.p.p., che, comunque, non poteva essere letto e interpretato m modo disgiunto o disorganico rispetto a tutto l'art. 192.
Rileva la difesa che il codice vigente non consente la pronuncia di sentenze di condanna in presenza di "indizi" (n. 2 art. 192 c.p.p.);
che pone come "eccezione" a tale palese divieto, la simultanea presenza di una pluralità di gravi, precisi e concordanti indizi ("a meno che questi siano...") e non poteva certo ritenersi che, a distanza di un rigo, lo stesso legislatore abbia schizofrenicamente, poi, consentito che si possano infliggere condanne in presenza di "un solo" elemento di prova e cioè del racconto, per di più ritardato di anni, interessato, impreciso e non riscontrato, di un solo "pentito".
Infatti, nel caso in esame, non c'era neppure un'ombra di convergenza di molteplice;
eppure, con tutti i pentiti a disposizione dell'accusa, l'assenza di altre voci (poiché non era certo frutto di inerzia dell'Accusa medesima), stava a costituire un coro di voci di muta smentita a OI.
Eppure, il fatto, all'epoca, non poteva non aver fatto scalpore!!!
Ad ogni buon conto, OI, da solo, non costituiva neppure "elemento di prova".
Se come sostegno alla sua pretesa "intrinseca attendibilità" si voleva portare qualche "giudicato", andava subito precisato - nell'ottica doverosa di essere "terzi" e cercare prove anche a favore dell'imputato - che in altri processi, laddove OI era stato "giudicato attendibile", lo stesso era in buona compagnia di altri elementi di prova, e non era solo incoerente, come nella specie. In ogni caso, se anche LA fosse un "portatore di verità", per la legislazione vigente era sempre un coimputato da valutare con l'art. 192 c.p.p. e la cui dichiarazione, per assurgere a "elemento di prova", doveva superare il vaglio, l'esame, dell'intrinseca attendibilità.
Ma vi era di più. La Corte d'Appello, continuando a demolire la sentenza di primo grado, fino a pretendere di sostituire alla "prova" la "logica", aveva dimenticato, perfino, le proprie corrette premesse.
Il tema era l'irrinunciabile "riscontro" e, per di più, "individualizzante".
La sentenza, infatti - dopo aver palesato che il proprio "convincimento" si era formato disancorato dalle risultanze e ancorato alla logica del preconcetto di responsabilità" dell'imputato, per fede cieca e acritica al "pentito", dopo aver palesato di avere illegittimamente applicato l'art. 192, pretendendo di eliminare la fase della doverosa valutazione dell'intrinseca attendibilità - raggiungeva, finalmente, l'apice della violazione:
il riscontro "individualizzante" - quello che avrebbe dovuto, da solo ed in uno, far credere che OI era credibile quando introduceva fra i "rapinatori-attentatori" pure AR e, contemporaneamente, (sempre lo stesso solo e unico riscontro), fare da riscontro esterno - non esisteva.
Oltre alla violazione di legge, pertanto, anche la totale assenza di motivazione sul punto del "riscontro", nell'esame della posizione di AR, rendevano la sentenza meritevole di annullamento. 3) La difesa di MA EL deduce:
la sentenza andava dichiarata nulla per:
- carenza di motivazione (art. 606, lett. D, c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.) con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia di cui in processo sotto il duplice profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dello stesso. - Disapplicazione, in concreto, delle regole di giudizio dettate nel 3^ co. dell'art. 192 c.p.p., nonché dei criteri di valutazione della prova.
Invero, unica fonte propalatoria nel presente processo era costituita dal collaborante NO OI. Compito del decidente doveva essere quello di verificare, con il ricorso ai ben noti criteri della gravità, precisione e concordanza se le dichiarazioni del collaboratore fossero intrinsecamente attendibili. Criteri, questi, ineludibili e strutturalmente inscindibili l'uno dall'altro, specie con riferimento a quelli della gravità, precisione e concordanza essendo fin troppo evidente che un profilo negativo o, ancor di più, una carenza delle predette connotazioni negli indizi di cui al 2^ co. Dell'art. 192 c.p.p., non potrebbe essere sanata o colmata dalla eventuale compresenza dei requisiti del "disinteresse" e della "spontaneità" delle propalazioni del collaborante sia pure rilevanti per consolidata prassi giurisprudenziale ma certamente sussidiari, tenuto conto della non collocazione degli stessi nel testo normativo.
Orbene, quanto ai requisiti della precisione e della coerenza delle propalazioni del NO OI non poteva dirsi che essi fossero reperibili nelle dichiarazioni del predetto, atteso che nella sua prima dichiarazione non era stato in grado di precisare se le mine collocate nelle fosse del Tiro a Segno fossero state fatte brillare o meno mentre, nella rogatoria effettuata negli Stati Uniti - così come rileva il Tribunale - ricostruiva la vicenda nei minimi particolari.
Orbene, era evidente come le predette propalazioni, afferendo le omissioni e le successive correzioni al nucleo centrale e mnemonicamente indelebile del fatto-reato nel suo aspetto dinamico, dovevano concretare una ipotesi di imprecisione e di incoerenza del dichiarante e non potevano, per converso, ragionevolmente - così come opinano i giudici dell'appello - ritenersi imputabili ad "un travaglio interiore del OI" che soltanto quando perveniva a maturazione, lo induceva a coinvolgersi personalmente in una vicenda delittuosa - quella in esame - e a fornire particolari inediti. In contrario, bastava osservare che non appariva logicamente motivata la cennata giustificazione della "incoerenza" ed "imprecisione" delle vane dichiarazioni del OI sol che si fosse riflettuto che esse riguardavano le modalità del delitto in sè che potevano essere indicate senza comportare alcun rischio di coinvolgimento personale indesiderato del collaboratore.
Era piuttosto da osservare che l'autocoinvolgimento del OI nella vicenda delittuosa in esame non poteva che apparire soltanto strumentale all'accreditamento soggettivo del medesimo per l'acquisizione di benefici personali tenuto, altresì, conto della stranezza sintomatica che "l'epilogo catartico" dello stesso, coincideva con l'entrata in vigore della "legislazione premiale". Del pari non poteva che ritenersi inficiato da illogicità e contraddittorietà l'altro argomento dei giudici dell'appello secondo i quali "un rafforzamento del giudizio positivo di attendibilità" (del OI), era deducibile dal fatto che "il passaggio delle accuse del OI da semplici dichiarazioni 'de relato' a vera e propria confessione con chiamata in correità, costituiva uno sviluppo chiaro e indubitabile sia sul piano logico che su quello psicologico, così da rafforzare senz'altro il giudizio positivo di attendibilità".
Anche sul punto dei c.d. riscontri esterni alle dichiarazioni del OI, la sentenza impugnata era affetta da motivazione speciosa. Infatti, non potevano essere definiti "riscontri esterni" elementi che non potevano essere ritenuti tali a causa della loro strutturazione o che, ancora peggio, potevano essere utilizzati soltanto per verificare l'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia.
E invero, i giudici dell'appello avevano erroneamente ritenuto riscontri esterni:
a) la storica verificazione della fattispecie delittuosa;
b) la ricchezza di particolari del racconto del collaboratore;
c) la mancanza di astio o di rancori del collaborante nei confronti degli imputati;
d) la mancanza di utilità per il propalatore della formulazione dell'accusa in oggetto;
e) la validità della causale indicata dal OI;
f) lo smarrimento, nel corso dell'impresa delittuosa, di un orologio appartenente al MA EL.
Orbene, osserva in contrario la difesa che:
- non poteva costituire riscontro esterno la storicità del "fatto- reato" perché se dovesse essere recepita, fra i parametri di valutazione della prova, siffatta regola, sarebbe sufficiente, per l'accreditamento di un collaborante, la sua dichiarazione e la materiale esistenza del fatto delittuoso;
- il racconto di NO OI era sì particolareggiato, ma era altresì ricco di imprecisioni, inverosomiglianze e contraddizioni insanabili. Senza tener conto del fatto che la ricchezza di particolari nel racconto del collaborante poteva avere rilevanza soltanto in ordine alla sua attendibilità intrinseca;
- la mancanza di astio o di rancore del collaborante nei confronti degli imputati o meglio di interesse e utilità del medesimo ad accusare era solo un parametro adottato, frequentemente, per la valutazione della sua attendibilità intrinseca;
mentre, nel caso di specie, non poteva dirsi che difettasse l'interesse del OI ad essere creduto ai fini dell'acquisizione di benefici tant'era che la data delle sue propalazioni e della sua confessione era quella dell'entrata in vigore della legislazione premiale;
- la causale dell'attentato dinamitato con rapina dei fucili, indicata dal OI, non era stata provata: anzi, nel corso del dibattimento, era stato dimostrato proprio il contrario;
- la circostanza dell'orologio smarrito da uno dei rapinatori nel corso dell'impresa delittuosa non era connotata da alcuna valenza indiziante che possa fare ricondurre l'appartenenza di esso al MA EL in quanto: era rimasto indimostrato che quest'ultimo avesse quell'orologio; che quell'orologio fosse proprio quello che il OI asseriva che era stato regalato al MA dal AR e ciò a causa della irreperibilità, fra i corpi di reato del presente processo, dell'orologio in esame.
Tutto ciò premesso, poiché la disapplicazione, nel caso di specie, dei parametri dettati, in tema di prova, dall'art. 192 c.p.p. nonché dalla giurisprudenza costante della S.C., si era tradotta in motivazione speciosa e cioè carente, la difesa chiede l'annullamento della sentenza in questione confermando quella del Tribunale di Palermo del 9/6/1994. 4) La difesa di Lo PI SA deduce due motivi di ricorso:
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 3^ comma, c.p.p. ed ai reati contestati. L'impugnata sentenza meritava censure e doveva essere annullata presentando una motivazione giuridicamente viziata nonché illogica e contraddittoria.
Ed invero, detta sentenza era pervenuta alla conclusione di responsabilità degli imputati, riformando la sentenza di assoluzione dei primi giudici, sulla base di una pretesa attendibilità intrinseca ed estrinseca dell'unica fonte accusatoria - il c.d. collaborante di giustizia CE NO OI - formulata in contrasto con le emergenze processuali, con massime di esperienza e con disposizioni normative.
Più precisamente, per quanto concerneva la attendibilità intrinseca, la stessa Corte era costretta a riconoscere che le dichiarazioni accusatone rese dal NO OI, se pure presentavano il requisito della spontaneità, mancavano, però, di quelli della "precisione e coerenza".
Senonché, a parere della Corte, tale mancanza non faceva venire meno la attendibilità intrinseca del collaborante in questione poiché questi avrebbe fornito una giustificazione logica del suo precedente mendacio e, quindi, del contrasto esistente tra la versione iniziale dei fatti da esso collaborante fornita e quella successiva. In buona sostanza, poiché il NO OI aveva dichiarato che, in un primo momento, egli non intendeva assumersi la responsabilità di tutti i gravi delitti da lui commessi, decisione maturata, invece, soltanto successivamente, questo suo diverso atteggiamento mentale spiegherebbe e giustificherebbe, sempre a parere della Corte, la iniziale affermazione del detto NO OI di non avere preso parte alla commissione di delitti nel circolo di "Tiro a volo" e, quindi, la iniziale "scarsità" di dettagli riferiti;
successivamente, invece, mutato atteggiamento, egli aveva ammesso la sua colpa e, di conseguenza, aveva potuto fornire un maggior numero di dettagli.
La spiegazione fornita dalla Corte era certamente suggestiva;
ma non poteva essere accettata in quanto finiva con il trasformare lo stesso collaborante in controllore e garante di se stesso in quanto che, tale suo preteso mutamento psicologico, era affidato alla sua sola parola.
Peraltro, era sufficiente considerare che, allorquando NO OI aveva iniziata la sua collaborazione, lo stesso si era accusato di reati gravissimi quali omicidi e raffinazione di quintali di droga per avere la migliore dimostrazione che era assurdo ritenere che egli potesse, in quel momento, voler non ammettere la sua responsabilità per reati di gran lunga meno gravi quali quelli di cui al presente procedimento.
In altre parole, mentre era logico che taluno, nelle prime fasi di una collaborazione con la giustizia, potesse ammettere proprie responsabilità per reati meno gravi per poi confessare quelli più gravi, era del tutto illogico che facesse - come si pretendeva nella presente vicenda - il contrario confessando, inizialmente, quelli gravissimi e riservando per il futuro quelli più lievi. E se quanto precede era esatto, ne derivava, anche, che la brusca ed illogica inversione di rotta del NO OI che, da semplice fonte "de relato" dell'episodio, si era autotrasformato in fonte diretta dello stesso perché vi avrebbe, a suo dire, preso parte, avrebbe dovuto costituire un elemento di sospetto sulla di lui attendibilità perché ne svelava la "intenzione" di attribuirsi una maggiore credibilità.
Per quanto riguardava, poi, la c.d. attendibilità estrinseca, osserva la difesa che, a parte la circostanza che quei particolari che erano ben noti a chiunque per essere stati ampiamente pubblicizzati dalla stampa, il collaborante non aveva fornito alcun elemento che avesse poi trovato riscontro negli accertamenti processuali.
Senonché, la assoluta mancanza di riscontri "individualizzanti" era tale che la Corte, per ovviarvi, non soltanto aveva ritenuto di poter chiedere soccorso alla giurisprudenza di codesto Supremo che non ne imporrebbe l'accertamento ma aveva ritenuto anche di sostituirlo facendo ricorso allo "spessore criminale" degli imputati. Sotto il primo profilo, era dato leggere, infatti, in sentenza, che ove l'art. 192 c.p.p. dovesse interpretarsi nel senso che sarebbe necessario anche il riscontro "individualizzante", "difficilmente il chiamante in correità sarebbe in grado di indicare, per ogni fatto e per ciascuna partecipante, circostanze materiali obiettivamente accertabili ed aventi la diretta attitudine a dimostrare con certezza la partecipazione al fatto di ogni singolo chiamato, con la conseguenza che la maggior parte dei fatti criminosi riferiti dai c.d. pentiti sarebbero destinati all'impunità".
- Violazione degli artt. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.. La Corte aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione che si risolveva in una mera formula di stile che non teneva conto alcuno delle diverse situazioni di ciascuno degli imputati e, in particolare, di quella del Lo PI. Più precisamente, la Corte non aveva valutato ne' il ruolo marginale che il ricorrente avrebbe avuto nello svolgimento dei fatti, ne' quella che era la sua posizione personale e familiare, nonché il suo passato.
Parimenti, altrettanto deve dirsi per quella che era stata la determinazione della pena, eccessiva in ogni sua componente, compreso l'aumento inflitto per la continuazione.
5) La difesa di RC AR eccepisce:
- violazione dell'art. 606 n. 1 lett. B) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità del RC per il reato ascrittogli. La Corte di Appello, nello sforzo compiuto per superare le argomentazioni usate dai primi Giudici che avevano negativamente valutato la attendibilità della propalazione del collaborante NO OI - elemento di prova fondamentale per la tesi accusatoria aveva usato tutti gli argomenti possibili, ma nella massima parte inaccettabili, per sostenere l'affidabilità probatoria della fonte pur al cospetto di una impressionante serie di elementi che ne impedivano una valutazione positiva.
E già sul primo aspetto fondamentale della verifica critica della fonte, la Corte incorreva in una inaccettabile rivalutazione del carattere intrinseco della costanza che il Tribunale aveva ragionevolmente negato al NO OI;
ed in tale compito usava regole e ragionamenti palesemente irrituali ed illogici. Il fatto era che, mentre originariamente il collaborante aveva riferito i fatti e formulato le accuse nei confronti degli imputati, come apprese da terzi, successivamente aveva ammesso la sua stessa responsabilità personale;
ed era tale ultima versione quella che era stata apprezzata dal Giudice di merito come quella attraverso la quale pervenire alla affermazione di responsabilità del ricorrente. Ora, la Corte, onde conferire all'atteggiamento del propalante una legittimazione convincente, aveva ritenuto di potere sostenere che per interpretare, integrandolo in maniera sostanziale, l'atteggiamento processuale del collaborante, la sua affermazione dovesse essere "ricollegata con la premessa fatta dal P.M. e sostanzialmente assentita dal OI". In sostanza il Giudice di merito aveva ritenuto che fosse possibile sostituire alla vaga e non convincente risposta del predetto, riguardante la giustificazione del suo diverso atteggiamento rappresentativo rispetto al fatto, la lunga, dettagliata, articolata e, per la verità solamente assertiva premessa con la quale aveva chiaramente sollecitato la risposta dell'interrogatorio.
Sorprendente appariva poi la giustificazione addotta per rendere accettabile la imprecisione che caratterizzava le originarie dichiarazioni del collaborante, rispetto alla quale il Tribunale aveva correttamente osservato che essa risultava inspiegabile in relazione alle puntualizzazioni poi rese esplicite dal OI. In proposito i primi Giudici avevano ragionevolmente sottolineato come il rapporto di puntualità del racconto con i tempi nei quali esso era stato reso, e che risultava inversamente proporzionale alla esattezza dei dettagli che avrebbe dovuti caratterizzare la originaria versione dei fatti resa in epoca più vicina agli stessi rispetto a quella successiva, forniva un ulteriore motivo di perplessità.
Anche a tale proposito la Corte aveva addotto a mò di spiegazione la sopravvenuta determinazione di incolparsi egli stesso dei fatti. Ebbene, sul piano logico, non si spiegava invece il perché, a prescindere dalla ammissione della propria responsabilità, il OI venuto nella determinazione di rilevare quanto a sua conoscenza dell'episodio avrebbe dovuto rappresentarlo in maniera difforme al suo reale svolgimento. Una maggiore fedeltà del racconto non avrebbe, infatti, pregiudicato più di tanto la volontaria reticenza sulla sua partecipazione diretta ad essi. Procedendo con tale metodo caparbiamente giustificativo, la Corte, pur rilevando analiticamente i punti sul quali il racconto del OI appariva impreciso, incerto e contraddittorio, aveva tendenzialmente adottato un atteggiamento motivazionale tutto teso a coprire i vizi della versione accusatoria privilegiata, formulando ipotesi e ricorrendo a riferimenti assolutamente arbitrari ed illazionistici privi di una perentorietà logica attraverso la quale far risultare attendibile ciò che tale a prima vista non appariva affatto.
Tale censura risultava ancor più evidente se posta in relazione al confronto tra il contenuto delle propalazioni del OI e la realtà processuale acquisita "aliunde" su ciascuna delle circostanze fondamentali riferite, sia in ordine alle motivazioni dell'azione delittuosa sia rispetto alle modalità stesse dei fatti. Rispetto a tale metodo di verifica della prova, si poteva rilevare un errore di fondo, certamente censurabile sotto il profilo della legittimità della decisione, sottolineando come, piuttosto che pervenire all'accertamento delle circostanze accusatone, la Corte si era limitata a non escluderne la sussistenza, violando così il principio fondamentale del giudizio di responsabilità che doveva, sempre e per ogni sua parte, essere fondato sulla certezza e perentorietà della prova.
Tale arbitraria conclusione emergeva in modo particolarmente rilevante in ordine alle ragioni che il OI aveva prospettato come spinta al delitto, risalenti ad un palese contrasto tra i dirigenti del circolo di tiro a volo e GR CH che ne avrebbe ordinato il danneggiamento.
Ora, pur essendo stato tale situazione di contrasto espressamente smentita dai dirigenti del circolo, la Corte aveva ritenuto che malgrado ciò non risultasse egualmente smentita la causale, sviluppando, a sostegno di tale opinione, tutto un contorto ragionamento che presupponeva il fatto che i contrasti con il GR non fossero, in realtà, stati percepiti.
Aveva, quindi, accreditato, contro ogni ragionevole verifica processuale, che la vera finalità dell'azione fosse stata diretta a danneggiare gli impianti del circolo e non ad appropriarsi delle anni che esecutori materiali dell'attentato avrebbero prelevato dal locale del custode.
E neppure in tale contesto la Corte aveva individuato la rilevanza di un problema giuridico sostanziale che riguardava i correi che, così come il RC, non avrebbero partecipato all'azione e che avrebbero contribuito ad organizzarla, ciascuna per la sua parte, avendo solamente di mira il danneggiamento degli impianti e non già la rapina delle armi, della quale, quindi, neppure a titolo limitato avrebbero potuto essere chiamati a rispondere.
Ma lo sforzo più significativo e rilevante compiuto dai Giudici di merito, si coglieva a proposito della circostanza relativa alla posizione della vita del RC, che a dire del OI sarebbe stata da costui messa a disposizione, in considerazione della sua localizzazione rispetto ai locali del tiro al volo, per fungere da base operativa per l'attentato.
In proposito il LA aveva fornito indicazioni sempre diverse tra di loro e con la realtà della situazione dei luoghi e delle caratteristiche dell'immobile, che risultavano particolarmente significative sulla distanza da lui indicata tra i due siti. Di fronte a tale situazione di crisi complessiva della prova, non poteva in alcun modo privilegiarsi alcuno dei riscontri sicuramente marginali e, comunque, individualmente limitati, privilegiati dal Giudice di merito, il quale aveva, alla fine, tentato di usare un comune, trito ed inappagante, argomento tratto dal mancato accertamento di ogni motivo di rancore ravvisabile nei rapporti tra l'accusatore e gli accusati.
Ciò appariva, peraltro, neppure sostanzialmente vero, tenuto conto che il OI era stato spinto al pentimento ed alla collaborazione proprio dai contrasti sorti tra di lui e di suoi presunti originari consociati, nei confronti dei quali avrebbe avuto valido motivo di riversare accuse non solamente ed esclusivamente calunniose, ma anche incerte e sovradimensionate rispetto a probabili generiche ed approssimative notizie ricevute da altri, come in definitiva, aveva egli stesso originariamente sostenuto.
Chiede, pertanto, la difesa l'annullamento della sentenza impugnata. Il principale motivo di gravame, comune a tutti i ricorrenti, si sostanzia nel censurare come i Giudici di Appello si erano limitati a criticare le valutazioni operate dal Giudice - il quale era pervenuto ad una sentenza di assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto - senza poi procedere autonomamente e correttamente alla necessaria valutazione (dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca) dell'accusa (tardivamente) formulata dal collaboratore di giustizia CE NO OI, alla stregua dei criteri indicati dalla consolidata Giurisprudenza di questa Corte di legittimità e di quanto espressamente disposto dall'art. 192 c.p.p.. La censura è fondata relativamente alla posizione degli imputati AR, VA BA e Lo PI SA i cui ricorsi devono pertanto essere accolti mentre si rileva infondata in ordine alla posizione degli altri imputati GR CH, RC AR e MA EL i cui ricorsi vanno conseguentemente rigettati. Giova, innanzitutto, precisare che il Tribunale era pervenuto ad una sentenza assolutoria richiamando decisioni di questa Corte secondo cui occorre ancorare le dichiarazioni di correo non solo a parametri esteriori, verificabili dal Giudice, ma soprattutto ad elementi di riscontro individualizzati. Non è sufficiente, cioè, che la chiamata abbia fornito una ricostruzione del fatto esattamente corrispondente alle modalità del suo verificarsi, essendo, altresì, indispensabile l'esistenza di elementi che si riferiscano alla posizione dei singoli incolpati (sez. I, 26/1/1993, Fraticelli;
id. 24/2/1992, Barbini). Ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni del NO OI, oltre a risultare non del tutto attendibili sotto il profilo intrinseco, non avevano trovato relativamente ai singoli chiamati il benché minimo riscontro.
La Corte di Appello, invece, ha motivato il giudizio di responsabilità degli imputati, concordando sì con i primi Giudici nel ritenere che il riscontro sul fatto storico si pone su un piano diverso da quello relativo alle posizioni degli incolpati, ma affermando, altresì, che "non poteva essere taciuto che l'esito positivo del primo esame ben può proiettarsi favorevolmente sul secondo, importando un meno rigoroso impegno dimostrativo. Del resto, come era riscontrabile anche nel caso di specie, non sempre era facile distinguere tra riscontro sul fatto e riscontro sulla partecipazione al fatto, dal momento che alcuni elementi hanno entrambe le valenze, potendo essere utilizzati elementi indiretti, apparentemente persino neutri che, attraverso un procedimento logico immune da vizi valgano a collegare ciascun imputato al fatto". Se questi, dunque, erano i parametri cui doveva essere ancorata l'indagine in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del NO OI, non vi era dubbio, ad avviso dei Giudici di II grado, che il Tribunale aveva svalutato erroneamente una serie di elementi di riscontro che, se correttamente esaminati, lo avrebbero portato a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle cui era pervenuto.
Data la natura della questione si appalesa necessario qui richiamare decisionali di questa Corte regolatrice indicanti i criteri per una corretta interpretazione del principio introdotto dall'art. 192 c.p.p. in forza del quale le dichiarazioni rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi e interprobatoriamente collegati debbono essere "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". (Codificazione del principio - già in precedenza affermato dalla giurisprudenza - della necessità di acquisizione di riscontri esterni onde ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie di coimputato o imputato di reati collegati). È stato, in proposito, più volte puntualizzato da questa Corte che "l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata all'accertamento della sua attendibilità intrinseca e alla sua integrazione con elementi estrinseci di riscontro ex art. 192 III e IV com. c.p.p.. Dalla nuova configurazione legislativa deriva l'irretrattabilità della scelta secondo cui la chiamata di correo può costituire valida prova di colpevolezza quando non solo sia attendibile (in quanto caratterizzata da spontaneità, genuinità, specificità, univocità, coerenza e costanza), ma sia, altresì, confermata da elementi estrinseci ad essa.
Ne consegue che "una prima valutazione deve concernere la attendibilità intrinseca del chiamante in correità o del collaborante da effettuarsi alla stregua dei surrichiamati parametri di valutazione che devono tener conto principalmente della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della logica interna del racconto, dovendosi accordare una doverosa preferenza al confessato e personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato" (Cass., Sez. I, n. 80/92, Abate). Una seconda valutazione va, poi, effettuata sul piano esterno ed oggettivo e consiste nella ricerca di quegli elementi di c.d. "riscontro estrinseco" che, in quanto esterni allo stesso dichiarante, consentono di verificare con obiettività la veridicità o meno di siffatte dichiarazioni.
In proposito osserva questa Corte:
a) i riscontri, tratti dal materiale probatorio, possono desumersi sia da dati obiettivi, quali fatti o documenti, sia da dichiarazioni di testimoni o di coimputati e dello stesso accusato, purché siano idonei a far verificare "aliunde" l'attendibilità delle accuse (Cass. 18/1/1990, Stigliano;
29/10/1990, Di SE;
22/6/1992, Alfonso;
14/11/1992, Madonia;
19/8/1993, Cera);
b) l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta, autosufficiente, della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultroneà a testimonianza del correo;
c) esso deve, comunque, consistere in un dato certo, autonomo rispetto alla chiamata la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria ne rafforzi l'attendibilità, sia, cioè, idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa la obiettività di chi ha riferito l'accusa. Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concederne il "thema probandum", in quanto esso deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco, quanto al dichiarato e al dichiarante" (cfr. Cass. 7/2/1991, Vannini;
26/3/1992, Pellegrini;
16/7/1993, Saturno).
In sostanza, come non è sufficiente la sola chiamata di correo da parte di un collaboratore di giustizia per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, allo stesso modo il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo chiamata di correo e riscontro estrinseco integrarsi reciprocamente.
Rileva, infine, questa Corte di legittimità che, tuttavia, non basta un riscontro generalizzato ancorché effettivo: è necessario che ognuno del fatti denunziati - e altresì che la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate - risultino adeguatamente confermati (Cass. 24/10/1990, Fronza). La veridicità accertata riguardo ad uno o più punti non si estende necessariamente a tutti gli altri (Cass. 30/1/1992, Abate;
Cass. 25/10/1994, Soldano;
Cass. Sez. II, 10/11/1996, Samperi). Più specificatamente, ancora, questa Corte ha ripetutamente affermato che "non possono essere considerati elementi capaci di confermare l'attendibilità delle accuse del coimputato le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo, posto che esse sono la premessa indefettibile perché le dette accuse possono essere prese in considerazione del giudice e poste a fondamento della decisione. Del pari, non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per talune di queste il giudice abbia potuto utilmente effettuare l'operazione di verifica richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni suaccennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato" (Cass. 30/4/1990, Lucchese). "Le dichiarazioni del chiamante in correità che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno del chiamati in correità non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato se non si rinvengano elementi di riscontro individualizzati" (Cass.30/10/1992, Gesso). Tale prevalente e, oramai, costante orientamento di questa Corte deve, qui, essere confermato ribadendosi il seguente principio di diritto: non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro, accertati nei confronti di un imputato, a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto, se il dichiarante abbia chiamato in correità vane persone per vani reati, e se dalle confessioni degli accusati o dagli altri elementi di prova sia risultata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto, sprovvista di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del 3^ e 4^ comma dell'art. 192 cfr. c.p.p..
Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro.
Ritiene, infine, questa Corte opportuno ribadire il principio secondo cui nella valutazione della chiamata in correità l'apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità di tale chiamata nel suo complesso e nelle sue singole articolazioni si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità purché sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici, che faccia riferimento al singolo episodio criminoso oggetto di prova e alla posizione di ciascun imputato.
Ciò precisato, la prima indagine che si presenta a questa Corte è quella diretta a verificare se i Giudici di II grado hanno preliminarmente e correttamente acclarato l'attendibilità intrinseca del collaborante.
Rileva in proposito la Corte che i Giudici di appello, nell'esaminare la sussistenza del requisito del riscontro estrinseco, hanno sottolineato "l'attendibilità generale" delle dichiarazioni del OI" individuando vari elementi che attengono, per l'esattezza, alla valutazione (e/o al rafforzamento) dell'attendibilità intrinseca, e precisamente:
a) la circostanza che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano state riconosciute attendibili in moltissime pronunzie anche di questa Corte di Cassazione in relazione al suo inserimento, con un ruolo di notevole rilievo, nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".
b) La circostanza che il collaboratore aveva fornito una ricostruzione della vicenda estremamente ricca di particolari, tutti positivamente riscontrati (numero degli attentatori, sequestro del familiari del custode, fuga con l'autovettura di quest'ultimo, numero e tipo di armi utilizzate).
c) La esclusione, in capo al OI, dell'esistenza di un qualsivoglia intento calunniatorio.
Ha rilevato, in proposito, la Corte che non sussistevano, infatti, agli atti del processo, elementi dal quali potevano dedursi motivi di particolare astio o rancore che il collaborante aveva potuto nutrire nei confronti di alcuno degli imputati.
Questi ultimi del resto, non avevano saputo nemmeno prospettare una ragione per la quale il OI avrebbe dovuto attribuire loro questo particolare episodio criminoso, anzi, tutti avevano, persino, negato di avere avuto rapporti con il loro accusatore, se non per ragioni processuali.
Inoltre la Corte territoriale, nel verificare preliminarmente l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ha ritualmente sottolineato che, nel caso di specie, sussisteva anche il requisito della spontaneità dal momento che nessuno degli inquirenti aveva, fin dall'inizio, chiesto al NO OI notizie in ordine a tale episodio ma era stato costui ad accennarlo spontaneamente ed incidentalmente nel corso di una lunga dichiarazione resa, nel 1989, al G.I. dr. Falcone. Inoltre, nell'aprile e nel maggio del 1993, il NI OI aveva spontaneamente manifestato la volontà di collaborare fino in fondo e senza riserva alcuna con la giustizia italiana dichiarandosi colpevole di numerosissimi omicidi e di altri gravi delitti tra i quali quello in questione rinunciando anche alla immunità garantitagli dal trattato Italia - U.S.A.. In proposito la Corte ha fornito convincente spiegazione in ordine al passaggio delle accuse del NO OI da semplici dichiarazioni "de relato" a vere e proprie confessioni con contestuale chiamata in correità. Ha ricordato in proposito la Corte di merito che il NO OI, nel 1989 aveva fatto presente al G.I. e al P.M. che egli non intendeva parlare di taluni delitti in cui poteva essere coinvolto e del quali non voleva assumersi la relativa responsabilità non essendo sicuro che da parte dello Stato vi fosse una seria ed effettiva volontà di perseguire i crimini della mafia;
non escludeva, però, che in seguito avrebbe potuto spontaneamente riferire sul delitti più gravi da lui stesso compiuti, cosa, poi, appunto, avvenuta nell'aprile e nel maggio del 1993. Da ciò la Corte ha ragionevolmente argomentato che la genericità delle prime dichiarazioni trovava agevole spiegazione con la esigenza di evitare in quel momento di far trasparire il proprio diretto coinvolgimento nella vicenda laddove il OI non aveva avuto poi difficoltà ad arricchire il racconto di ulteriori particolari e dettagli allorquando aveva deciso di ammettere la propria diretta partecipazione alla impresa criminosa in questione. Alla stregua delle considerazioni svolte può, quindi, affermarsi che la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante.
La seconda indagine che si presenta a questa Corte di legittimità è, naturalmente, quella tendente ad accertare se la verifica da parte dei giudici di appello dell'attendibilità sotto il profilo estrinseco si sia fermata alla sola ricostruzione del fatto ovvero abbia investito la partecipazione ad esso di ogni singolo imputato, se cioè i Giudici di appello abbiano correttamente proceduto, alla stregua del principio enunciato da questa Corte di legittimità, all'accertamento del riscontri esterni con riferimento specifico alla posizione dei singoli chiamati in correità. Tale principio risulta essere stato correttamente applicato solo nei confronti degli imputati GR CH, RC AR e MA EL mentre i Giudici di Appello non hanno indicato alcun riscontro individualizzato attinente la posizione degli altri due imputati AR VA BA e Lo PI SA nei cui confronti hanno evidentemente e conseguentemente ritenuto, in maniera erronea, di poter ricorrere al criterio del "riscontro complessivo" o "dell'attendibilità generale o generalizzata" della chiamata. Esaminando, innanzitutto, la posizione dell'imputato GR CH rileva questa Corte che i Giudici di II grado hanno correttamente individuato un riscontro individualizzante nella causale del delitto indicato dal collaborante quale "rappresaglia" voluta da TA AN e GR CH per assente doglianze di alcuni soci circa la loro frequenza al circolo in questione. Ad avviso della Corte di Appello il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il OI fosse rimasto smentito attraverso le dichiarazioni di due testimoni in ordine alla causale dell'attentato laddove, invece, sussistevano elementi oggettivi e logici che confermavano in pieno la causale riferita dal collaborante. La censura è da condividere avendo precisato, in proposito, i Giudici di appello che, attraverso le dichiarazioni del due testimoni (TE e Corrente), era rimasta provata la circostanza, spontaneamente riferita dal OI, e, cioè, che il circolo era frequentato anche da AN TA (pur non essendone socio) e che CH GR, socio fondatore del circolo, aveva diradato, a partire dal 1974, la sua partecipazione alle attività del sodalizio suddetto. Inoltre, con riferimento a riscontri logici e fattuali di sicura affidabilità, la Corte di merito ha spiegato, con argomentazioni convincenti, che la reale ragione dell'impresa criminosa era stata quella di danneggiare gli impianti, tanto è vero che essa era stata compiuta qualche giorno prima della effettuazione di importanti gare. Tale circostanza, riferita dal OI, e confermata dagli inquirenti, non solo dimostra con assoluta certezza la veridicità di quanto dichiarato dal collaborante, quanto denota l'esistenza di un preciso "intento primitivo", circostanza questa confermata, altresì, anche dalle modalità operative dell'azione, commessa anche, con esplosivi, le quali escludono che l'episodio possa essere ricondotto a fenomeni di "competitività sportiva" ed escludono che la vicenda possa essere circoscritta nell'ambito di una semplice rapina di fucili per il tiro a bersaglio, e depongono, invece, per l'ascrivibilità dell'attentato ad un gruppo di persone legate alla criminalità organizzata e testimoniano, senza ombra di dubbio, una volontà punitiva. Del resto, non è emersa alcuna altra plausibile causale dell'impresa delittuosa non essendo risultato che il circolo fosse stato oggetto di estorsioni. Inoltre, se il motivo fosse stato quello di impadronirsi del fucili, non avrebbe alcuna spiegazione logica la circostanza che gli autori del misfatto avevano danneggiato gli impianti perdendo ulteriore tempo ed aumentando i rischi dell'impresa. Tali circostanze e tali logiche argomentazioni hanno portato la Corte di merito alla seguente conclusione: "ed allora se è vero che sia il TE che il GR all'epoca frequentavano il circolo e che proprio in quell'arco di tempo se ne allontanarono, se le modalità di commissione del delitto sono esattamente coincidenti con quelle riferite dal OI e, se, infine, non è possibile ipotizzare, sul piano della logica, alcun altro movente alternativo a quello indicato dal collaborante, mentre le modalità di commissione del fatto coincidono perfettamente con la ragione dell'attentato di quest'ultimo riferita, non si riesce a comprendere come si sia potuto disconoscere a tutti questi elementi la funzione di 'riscontri individualizzanti' capaci di collegare tutti gli imputati e particolarmente il GR al fatto". Tale conclusione, alla stregua del principi enunciati da questa Corte, appare, però, corretta soltanto per quanto concerne la posizione di CH GR - (a parte, naturalmente, di quella di AN TA, nel frattempo deceduto e che qui, quindi, non interessa) - essendo evidente, per quanto sopra esposto, il collegamento di quest'ultimo al circolo in questione ed alla causale dell'azione, ma nulla lega gli elementi sopra indicati agli altri imputati, come, invece, arbitrariamente ritenuto dai giudici di appello.
Passando all'esame della posizione di RC AR rileva questa Corte di legittimità che i giudici di appello, correttamente, hanno ritenuto assolutamente inspiegabile la negazione da parte del Tribunale della qualifica di riscontro, individualizzante della circostanza, obiettivamente accertata, della ubicazione a pochi metri dal circolo della villa in uso al predetto RC AR perfettamente idonea, come ha riferito il collaborante, a fungere da base logistica per il gruppo degli attentatori. Gli accertamenti compiuti in sede dibattimentale hanno confermato la circostanza, riferita dal collaboratore, e, cioè, la perfetta idoneità della villa a fungere da base operativa per l'impresa criminosa in questione. Tali accertamenti hanno, invero, confermato che dalla villa - la quale si trovava ad una distanza dal circolo di soli 61 m. e ad appena 25 m. dal locali dell'abitazione del custode - era possibile avere dal terrazzo, come riferito dallo stesso NO OI, una visione del luoghi estremamente precisa e, soprattutto, completa con particolare riferimento ai locali del custode che, nell'economia dell'impresa, assumevano una rilevanza strategica di particolare pregnanza. Ha argomentato, in maniera convincente la Corte di merito che la funzione cui doveva adempiere la villa era, infatti, quella di costituire un punto di appoggio per la fase organizzativa immediatamente precedente l'attentato, oltre che di un ottimo punto di osservazione;
funzione che, nel piano poi effettivamente attuato dagli imputati, era destinata a cessare dopo l'esecuzione del medesimo dal momento che era prevista, così come di fatto poi avvenne, una rapida fuga.
A parere di questa Corte, la circostanza in questione rappresenta sicuro elemento di riscontro individualizzante nei confronti del RC AR (ma non certo nei confronti degli altri imputati). Ancora correttamente la Corte territoriale ha censurato l'erroneità della decisione del Tribunale con riferimento alla circostanza dello smarrimento dell'orologio che il collaboratore di giustizia ha riferito essere appartenuto, (in quanto regalato da AR VA BA), all'imputato MA EL, ed essere stato da costui smarrito durante la collocazione delle mine, essendosi accertato, dopo le dichiarazioni del collaborante e la consultazione degli atti di archivio, essere stato effettivamente perduto un orologio da uno degli attentatori. Quanto dichiarato dal NO OI circa lo smarrimento dell'orologio ha, quindi, trovato pieno riscontro nelle risultanze ispettive delle prime indagini in quanto era stato effettivamente rinvenuto vicino alle fosse di tiro un orologio da polso "Eberard". Non si comprende, quindi, anche a parere di questa Corte, come il Tribunale abbia potuto negare a tale circostanza la valenza di riscontro individualizzante con riferimento alla posizione processuale del MA (e solo, ovviamente, di costui). Nessun elemento viene, invece, indicato dalla Corte di Appello tale da fungere da riscontro individualizzato idoneo a collegare anche gli altri imputati AR VA BA e Lo PI SA ai fatti delittuosi in questione.
Nè può certamente ritenersi tale quello - (l'unico cui in realtà fa riferimento la Corte territoriale) - che i giudici di II grado hanno ritenuto di individuare genericamente "nella personalità criminale degli imputati (di tutti) ed in particolare nel loro inserimento nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", segnatamente in quelle "famiglie" e "mandamenti" che più erano interessate all'azione criminosa o per ragioni di competenza territoriali (quelli facenti capo a AR CC) o per ragioni personali (quelli vicini al GR e al TA)". Tale elemento erroneamente definito dai Giudici di Appello come "un formidabile elemento di riscontro esterno individualizzante che, con l'ausilio degli argomenti logici prima prospettati, possedeva senz'altro l'attitudine a collegare gli imputati al fatto" - è generico (in sentenza non vengono neanche indicati quali imputati sarebbero "vicini" al GR e al TA), ed inconsistente e la relativa argomentazione è, non solo illogica ed immotivata, quanto contrasta con il principio affermato da questa Corte regolatrice secondo cui l'elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità e non risolversi in circostanze generiche quale è l'appartenenza dell'accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone o nella "indicazione concernente la situazione contestuale in cui il fatto si è verificato e/o di legami di amicizia, di costituzione delinquenziale e interesse che in un certo momento possono aver legato tra loro alcuni degli imputati (Cass., 16 ottobre 1990, Andraous). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di AR VA BA e Lo PI SA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo la quale, uniformandosi al principio di diritto enunciato da questa Corte, accerti la sussistenza o meno di elementi di individualizzanti concernenti due summenzionati imputati confermativi dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria del collaboratore di giustizia NO OI sulla cui deposizione non è possibile fondare un giudizio di colpevolezza.
L'annullamento della sentenza per i motivi sopra esposti rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso proposti dal AR e dal Lo PI.
Al rigetto del ricorsi degli imputati GR CH, MA EL e RC AR consegue la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di AR VA BA e di Lo PI SA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Rigetta i ricorsi di GR CH, MA EL e RC AR che condanna, in solido, alle spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1997.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1998