Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/1997, n. 474
CASS
Sentenza 8 gennaio 1997

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Non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o degli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 cod. proc. pen.. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/1997, n. 474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 474
    Data del deposito : 8 gennaio 1997

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