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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10536 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA CO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato Generale PIERO GAETA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia di VA CO NO, Avv. CARMELITA DANILE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 06/07/2021, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con la sentenza n. 8056/2021 in data 12 Gennaio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10536 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 25/01/2023 Agrigento in data 19/05/2017 in forza della quale IN SI ZO era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 617, comma 3, e 526 cod. proc. pen. Rileva che i giudici di appello era incorsi nel medesimo errore stigmatizzato dalla Corte di Cassazione in relazione alla prima sentenza oggetto di annullamento, non provvedendo a colmare le lacune motivazionali evidenziate dai giudici di legittimità. Osserva, ancora, che la Corte territoriale, discostandosi dal dictum della Corte di Cassazione, era pervenuta alla conferma della pronunzia di condanna di primo grado sebbene non fosse emersa la prova della responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio". Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni degli operatori di P.G. Evidenzia che la Corte di appello aveva affermato, erroneamente, che gli agenti di P.G. avevano riconosciuto con certezza l'imputato dalle immagini di video sorveglianza, dato questo non rispondente al vero e che aveva omesso di considerare le risultanze della perquisizione / che non avevano consentito di rinvenire i capi di abbigliamento indossati dal soggetto che era uscito dal portone secondo le indicazioni della P.G. quali emergenti dalle immagini di video sorveglianza. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c, ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 192, 234 e 526 cod. proc. pen. Assume che la corte di appello non aveva faatqtk alcun cenno al filmato riproducente l'occorso, neanche visionatRriversato in supporto DVD 5/ atti del fascicolo, limitandosi a recepire acriticamente quanto verificato dalla P.G. Con il quarto motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 157-161 cod .pen., non avendo la corte di merito preso in esame la eccezione formulata con nota difensiva inviata a mezzo PEC in ordine alla maturata prescrizione del reato contestato alla data del 16 gennaio 2021. CONSIDERATO DIRITTO 1. Il ricorso dee essere rigettato apparendo le censure, nel loro complesso, infondate e per taluni profili manifestamente infondate. 2. Osserva il Collegio che prima di procedere all' esame dei singoli motivi di ricorso appaiono opportune alcune considerazioni di carattere generale. 2 2.1. "I limiti del sindacato di legittimità". Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado 3 la cognizione del procedimento/limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi propostW. Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 1.2. La nozione di indizi e la loro valutazione. In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello 4 noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile. Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza. Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza. La riflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407; sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766). E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, Di Telia, rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. TC ND e altro, rv. 260278). La lezione interpretativa costante di questa Corte ha precisato come l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponga anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici. S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di !à di ogni 5 ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal 8 punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967). Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto. Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, Di Palma, rv. 189682). Tale operazione deve essere guidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, che impone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro della consistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio esposto nella sentenza impugnata. Come già affermato da questa Corte, tale canone orientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa (sez. 1 n. 53512 dell'11/07/2014, Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579), impone che la pluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di una ragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale, quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorso delibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali. Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 6 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, rv. 262280). Del pari, in un processo basato su prova indiziaria il verdetto assolutorio può raggiungersi per il disconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod. proc. pen. ai dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa, oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altre emergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettanto logica e tale da introdurre un ragionevole dubbio. Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte è chiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, DE e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321). Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indiretta il risultato della valutazione perché deve riguardare il metodo seguito nelle operazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi in cui si è articolato il ragionamento probatorio con i criteri legali in quanto, come affermato da Sez. U n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo. 1.3. "Il ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2/‘, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2A, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. Javad). Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli;
con?., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli). 1.4. "Il giudizio di rinvio." Occorre rilevare che per consolidato orientamento di questa S.C. (Sez. 5 sentenza n. 36080 del 27/03/2015 dep. 07/09/2015 Rv. 264861 - 01 imputati KN e altri), "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (...)". A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il 8 giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (Sez. 3, Sentenza n. 34794 dei 19/05/2017 Ud. (dep. 17/07/2017 ) Rv. 271345 - 01). 3. Orbene muovendo dalla superiori coordinate ermeneutiche non può non rilevarsi che la Corte di appello, valutati i numerosi e significativi indizi a carico dell'imputato, è pervenuta alla conferma della affermazione della responsabilità del ricorrente ritenuta sussistente "oltre ogni ragionevole dubbio", operando una rinnovata valutazione delle complessive emergenze processuali senza incorrere nei vizi motivazionali contenuti nella prima pronuncia del giudice di secondo grado e stigmatizzati in sede di annullamento. 3.1. I giudici di appello (vedi ff. 2-4) hanno motivato, in modo tutt' altro che carente, gravemente illogico o contraddittorio, sul riconoscimento operato da ben quattro agenti di P.G. che hanno valutato le caratteristiche fisiche del ricorrente e le sue movenze, ritenendo recessivi gli ulteriori elementi addotti dalla difesa ed in questa sede richiamati, specie con riferimento agli esiti negativi della perquisizione effettuata nella immediatezza dei fatti (elemento questo, nel complessivo ragionamento dei giudici di merito, ritenuto privo di pregnante rilievo). 3.2. Va, del resto ricordato, che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. (Fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza) (Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277013 - 01). 3.3. Non può, poi sottacersi, che la Corte di appello ha valorizzato degli elementi di sicuro rilievo con in quali la difesa del ricorrente non si confronta adeguatamente: il fatto che la persona indicata dal SI ZO come il soggetto ripreso dalle telecamere che aveva spostato la propria autovettura, tale NN ZA, aveva delle caratteristiche fisiche del tutto diverse dalla persona ripresa dalle telecamere ed, ancora, di più la circostanza che la tesi difensiva circa l' identificazione dello ZA quale soggetto che uscito dall' immobile per spostare l' autovettura in questione era stata totalmente smentita da quest' ultimo (v. considerazioni di cui al f. 4), dovendosi, peraltro, rilevare che la difesa non ha mai chiarito per quali ragioni lo ZA avrebbe riferito circostanze non veritiere. 3.4. Non appaiono, dunque, sussistere i vizi lamentati dal ricorrente dovendosi ritenere che la Corte di appello, contrariamente a quanto paventato dal ricorrente, nel valorizzare anche una serie di elementi di tipo logico (quali il fatto che nell' immobile viveva un numero di persone assai ristretto nonché la non plausibilità della prospettazione difensiva circa le ragioni dello spostamento del parcheggio dell' autovettura di proprietà del ZO SI di pochi metri 9 trovandosi già parcheggiata di fronte lo stabile) non ha violato il dictum della Cassazione né è incorsa in travisamenti, risultando evidente che la difesa più che porre in rilievo un vero e proprio travisamento di quanto riferito dai testi solleva una questione relativa alla "interpretazione" di quanto dichiarato dagli stessi che è questione di fatto di competenza del giudice di merito Il ricorrente si è, sostanzialmente, limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Palermo aveva dato al contenuto delle dichiarazioni degli agenti di P.G., che a suo dire non avrebbe affermato di avere riconosciuto "con certezza" l'imputato. Deve ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3", n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5", n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Giova rammentare, ancora, che la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte non è riscontrabile nel caso gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato. E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo nequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile 10 nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini;
cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello;
cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). Ciò detto, si noti che nel caso di specie i suddetti motivi di ricorso non evidenziano l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1, n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1, n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1, n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1, n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento 11 del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012 Ud. (dep. 27/06/2012 ) Rv. 253073). Bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente, insindacabile apparendo,poi, la scelta di non visionare il menzionato DVD. 4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo relativo all' omesso esame della eccezione relativa intervenuta prescrizione, prescrizione che non risulta maturata neanche ad oggi, tenuto conto del tempus commissi declicti (16/07/2013) e considerata la contestata e riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Va, invero, ricordato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015 - 01). Del resto in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato. (Sez. 5, Sentenza n. 27202 del 11/12/2012 Ud. (dep. 20/06/2013 ) Rv. 256314 -). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato Generale PIERO GAETA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia di VA CO NO, Avv. CARMELITA DANILE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 06/07/2021, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con la sentenza n. 8056/2021 in data 12 Gennaio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10536 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 25/01/2023 Agrigento in data 19/05/2017 in forza della quale IN SI ZO era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 617, comma 3, e 526 cod. proc. pen. Rileva che i giudici di appello era incorsi nel medesimo errore stigmatizzato dalla Corte di Cassazione in relazione alla prima sentenza oggetto di annullamento, non provvedendo a colmare le lacune motivazionali evidenziate dai giudici di legittimità. Osserva, ancora, che la Corte territoriale, discostandosi dal dictum della Corte di Cassazione, era pervenuta alla conferma della pronunzia di condanna di primo grado sebbene non fosse emersa la prova della responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio". Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni degli operatori di P.G. Evidenzia che la Corte di appello aveva affermato, erroneamente, che gli agenti di P.G. avevano riconosciuto con certezza l'imputato dalle immagini di video sorveglianza, dato questo non rispondente al vero e che aveva omesso di considerare le risultanze della perquisizione / che non avevano consentito di rinvenire i capi di abbigliamento indossati dal soggetto che era uscito dal portone secondo le indicazioni della P.G. quali emergenti dalle immagini di video sorveglianza. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c, ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 192, 234 e 526 cod. proc. pen. Assume che la corte di appello non aveva faatqtk alcun cenno al filmato riproducente l'occorso, neanche visionatRriversato in supporto DVD 5/ atti del fascicolo, limitandosi a recepire acriticamente quanto verificato dalla P.G. Con il quarto motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 157-161 cod .pen., non avendo la corte di merito preso in esame la eccezione formulata con nota difensiva inviata a mezzo PEC in ordine alla maturata prescrizione del reato contestato alla data del 16 gennaio 2021. CONSIDERATO DIRITTO 1. Il ricorso dee essere rigettato apparendo le censure, nel loro complesso, infondate e per taluni profili manifestamente infondate. 2. Osserva il Collegio che prima di procedere all' esame dei singoli motivi di ricorso appaiono opportune alcune considerazioni di carattere generale. 2 2.1. "I limiti del sindacato di legittimità". Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado 3 la cognizione del procedimento/limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi propostW. Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 1.2. La nozione di indizi e la loro valutazione. In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello 4 noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile. Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza. Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza. La riflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407; sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766). E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, Di Telia, rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. TC ND e altro, rv. 260278). La lezione interpretativa costante di questa Corte ha precisato come l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponga anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici. S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di !à di ogni 5 ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal 8 punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967). Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto. Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, Di Palma, rv. 189682). Tale operazione deve essere guidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, che impone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro della consistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio esposto nella sentenza impugnata. Come già affermato da questa Corte, tale canone orientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa (sez. 1 n. 53512 dell'11/07/2014, Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579), impone che la pluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di una ragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale, quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorso delibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali. Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 6 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, rv. 262280). Del pari, in un processo basato su prova indiziaria il verdetto assolutorio può raggiungersi per il disconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod. proc. pen. ai dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa, oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altre emergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettanto logica e tale da introdurre un ragionevole dubbio. Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte è chiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, DE e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321). Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indiretta il risultato della valutazione perché deve riguardare il metodo seguito nelle operazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi in cui si è articolato il ragionamento probatorio con i criteri legali in quanto, come affermato da Sez. U n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo. 1.3. "Il ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2/‘, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2A, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. Javad). Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli;
con?., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli). 1.4. "Il giudizio di rinvio." Occorre rilevare che per consolidato orientamento di questa S.C. (Sez. 5 sentenza n. 36080 del 27/03/2015 dep. 07/09/2015 Rv. 264861 - 01 imputati KN e altri), "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (...)". A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il 8 giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (Sez. 3, Sentenza n. 34794 dei 19/05/2017 Ud. (dep. 17/07/2017 ) Rv. 271345 - 01). 3. Orbene muovendo dalla superiori coordinate ermeneutiche non può non rilevarsi che la Corte di appello, valutati i numerosi e significativi indizi a carico dell'imputato, è pervenuta alla conferma della affermazione della responsabilità del ricorrente ritenuta sussistente "oltre ogni ragionevole dubbio", operando una rinnovata valutazione delle complessive emergenze processuali senza incorrere nei vizi motivazionali contenuti nella prima pronuncia del giudice di secondo grado e stigmatizzati in sede di annullamento. 3.1. I giudici di appello (vedi ff. 2-4) hanno motivato, in modo tutt' altro che carente, gravemente illogico o contraddittorio, sul riconoscimento operato da ben quattro agenti di P.G. che hanno valutato le caratteristiche fisiche del ricorrente e le sue movenze, ritenendo recessivi gli ulteriori elementi addotti dalla difesa ed in questa sede richiamati, specie con riferimento agli esiti negativi della perquisizione effettuata nella immediatezza dei fatti (elemento questo, nel complessivo ragionamento dei giudici di merito, ritenuto privo di pregnante rilievo). 3.2. Va, del resto ricordato, che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. (Fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza) (Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277013 - 01). 3.3. Non può, poi sottacersi, che la Corte di appello ha valorizzato degli elementi di sicuro rilievo con in quali la difesa del ricorrente non si confronta adeguatamente: il fatto che la persona indicata dal SI ZO come il soggetto ripreso dalle telecamere che aveva spostato la propria autovettura, tale NN ZA, aveva delle caratteristiche fisiche del tutto diverse dalla persona ripresa dalle telecamere ed, ancora, di più la circostanza che la tesi difensiva circa l' identificazione dello ZA quale soggetto che uscito dall' immobile per spostare l' autovettura in questione era stata totalmente smentita da quest' ultimo (v. considerazioni di cui al f. 4), dovendosi, peraltro, rilevare che la difesa non ha mai chiarito per quali ragioni lo ZA avrebbe riferito circostanze non veritiere. 3.4. Non appaiono, dunque, sussistere i vizi lamentati dal ricorrente dovendosi ritenere che la Corte di appello, contrariamente a quanto paventato dal ricorrente, nel valorizzare anche una serie di elementi di tipo logico (quali il fatto che nell' immobile viveva un numero di persone assai ristretto nonché la non plausibilità della prospettazione difensiva circa le ragioni dello spostamento del parcheggio dell' autovettura di proprietà del ZO SI di pochi metri 9 trovandosi già parcheggiata di fronte lo stabile) non ha violato il dictum della Cassazione né è incorsa in travisamenti, risultando evidente che la difesa più che porre in rilievo un vero e proprio travisamento di quanto riferito dai testi solleva una questione relativa alla "interpretazione" di quanto dichiarato dagli stessi che è questione di fatto di competenza del giudice di merito Il ricorrente si è, sostanzialmente, limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Palermo aveva dato al contenuto delle dichiarazioni degli agenti di P.G., che a suo dire non avrebbe affermato di avere riconosciuto "con certezza" l'imputato. Deve ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3", n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5", n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Giova rammentare, ancora, che la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte non è riscontrabile nel caso gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato. E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo nequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile 10 nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini;
cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello;
cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). Ciò detto, si noti che nel caso di specie i suddetti motivi di ricorso non evidenziano l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1, n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1, n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1, n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1, n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento 11 del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012 Ud. (dep. 27/06/2012 ) Rv. 253073). Bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente, insindacabile apparendo,poi, la scelta di non visionare il menzionato DVD. 4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo relativo all' omesso esame della eccezione relativa intervenuta prescrizione, prescrizione che non risulta maturata neanche ad oggi, tenuto conto del tempus commissi declicti (16/07/2013) e considerata la contestata e riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Va, invero, ricordato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015 - 01). Del resto in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato. (Sez. 5, Sentenza n. 27202 del 11/12/2012 Ud. (dep. 20/06/2013 ) Rv. 256314 -). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente