Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2017, n. 5985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5985 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
05985 -18 05985-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - UDIENZA PUBBLICA DEL 10/11/2017 Dott. GIOVANNA VERGA Rel. Consigliere - - SENTENZA- Consigliere - N. 2616/12 Dott. ANNA MARIA DE SANTIS Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere N. 5987/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC DO N. IL 11/06/1960 avverso la sentenza n. 4978/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Falli Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massim. che ha concluso per I'memm vosibi rs Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Ricorre per cassazione LI AN avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che il 17.11.2015 ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo e il 17.5.2012 lo aveva condannato per appropriazione indebita, ritenuta la recidiva reiterata. L'appello aveva investito esclusivamente il trattamento sanzionatorio lamentando il ricorrente l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva Lamenta in questa sede la mancata declaratoria di prescrizione sottolineando come la richiesta sia stata avanzata anche dal procuratore generale in sede di conclusioni . CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Deve preliminare rilevarsi di l'imputato non aveva avanzato richiesta di prescrizione nè in sede di gravame, nè in sede di conclusioni rese a verbale. Ciò detto deve comunque rilevarsi che considerata la recidiva reiterata il reato non era prescritto alla data della sentenza della corte d'appello e non è ancora prescritto. La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. ( così Sez. 2, n. 13463 del 2016 Rv. 266532; Sez. 6, n. 48954 del 2016 Rv. 268224; Sez. 6, n. 50089 del 2016 Rv. 268214) quale aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo. La recidiva invero, quale circostanza aggravante (per tutte, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), è stata utilizzata dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato la disciplina della prescrizione, per la determinazione del termine di prescrizione del reato, confermando la tendenziale correlazione, già accolta nel codice del 1930, tra il tempo necessario a prescrivere e la gravità del reato. Per stabilire la gravità del reato, l'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. ha adottato in via generale un criterio predeterminato e astratto (chiamato ad operare anche prima del giudizio, e comunque indipendentemente dall'accertamento in fatto), parametrato alla sanzione per esso prevista, nella sua massima ipotizzabile esplicazione per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle circostanze aggravanti - quelle a effetto speciale e quelle che comportano un mutamento qualitativo della pena che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggiore - idoneità a incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale 1 п variazione del trattamento sanzionatorio (in tal senso, Corte cost. sent. n. 324 del 2008). Identiche esigenze si rinvengono anche nelle modifiche effettuate nel 2005 dal legislatore per la disciplina dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 161 cod. pen., nella parte in cui prevede la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva richiamata. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la recidiva, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 99 cod. pen., rileva contemporaneamente, in presenza di atti interruttivi, anche per determinare il termine massimo di prescrizione (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016 Rv. 268224; Sz. 6, n. 50089 del 28/10/2016 Rv. 268214). Si tratta di un orientamento tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità ( N. 19565 del 2008 Rv. 240409, N. 40978 del 2008 Rv. 242245, N. 22619 del 2009 Rv. 24420) e che ha trovato un unico, isolato, precedente difforme, che, facendo leva sul principio del ne bis in idem sostanziale, ha ritenuto non consentita la contemporanea rilevanza della recidiva qualificata (nella specie reiterata) al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., e del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518). Ad avviso di questo Collegio, quest'ultima interpretazione delle citate norme codicistiche non può essere accolto, alla luce delle condivisili osservazioni già espresse dalla Corte di legittimità negli arresti indicati. La soluzione che ritiene possibile applicare una sola volta l'aumento del termine prescrizionale a causa di talune forme di recidiva rimette all'interprete e in modo arbitrario in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza - da attribuire ad esse caso per caso;
mentre, nei casi esemplificativamente menzionati dalla citata sentenza, quali applicazioni del principio del ne bis in idem sostanziale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 cod. pen.), è pur sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza. Nel caso del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. emerge al contrario la chiara volontà del legislatore di conferire alla recidiva qualificata una duplice valenza. Ciò premesso il reato in esame, tenuto conto dell'aumento per la recidiva reiterata e dell'aumento ex art. 161 co 2 c.p., non era prescritto alla data delle sentenza d'appello e non è ancora prescritto. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 da versare alla Cassa delle Ammende. in 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 10.11.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Antomo PRESTIPINON Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8 FEB. 2018 IL CASSAZION CANCELLIERE Claudia Planelli 3