Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2332
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi dell'art. 17, secondo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ha carattere risarcitorio perché sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivatane e pertanto gli spettano rivalutazione monetaria ed interessi - compensativi - anche d'ufficio, essendo entrambi componenti del danno e quindi parte integrante del risarcimento, con decorrenza dalla data di cessazione dell'affitto.

Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso.

Commentari2

  • 1Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004

  • 2Tar Sicilia n. 2458 del 2004
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2332
Data del deposito : 16 febbraio 2001

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