Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 2
La responsabilità penale per colpa postula, oltre alla sussistenza di una condotta violatrice di regole cautelari, anche la prevedibilità "ex ante" dell'evento, in quanto riconducibile al novero di quelli che le stesse regole cautelari mirano a prevenire. (In applicazione del principio, la S. C. ha annullato senza rinvio, per difetto del requisito della prevedibilità, la sentenza che aveva ritenuto responsabili di omicidio colposo il capo cantiere ed il direttore tecnico dell'impresa che, nell'ambito di lavori di costruzione di un'autostrada, aveva realizzato un pozzetto munito di grata fissata ad un cordolo di cemento che, per la sua scarsa consistenza, aveva ceduto, formando una buca nella quale era rimasta intrappolata la P.O. che, affetta da demenza senile, non era riuscita a liberarsi - come agevolmente possibile -, ed era deceduta a causa del sopraggiungere di un'emorragia intracranica).
L'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 39882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39882 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
M
39882 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 13968/2008
Udienza pubblica
1 ottobre 2008
Sentenza n.
1639 composta dagli Ill.mi Sigg.
Presidente Dott. GALBIATI Ruggero
Consigliere 1. Dott. FOTI Giacomo
-
2. Dott. AMENDOLA Adelaide Consigliere
-
Consigliere 3. Dott. BRICCHETTI Renato
- Consigliere 4. Dott. BLAIOTTA Rocco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dai difensori di
ZO CO, nato a [...] il [...]
NO ET, nato a [...] il 1° ottobre 1943
avverso la sentenza pronunciata in data 14 febbraio 2008 dalla Corte di appello di TO;
udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
RBY 1
Procuratore Generale dott. CO DELEHAYE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore di fiducia delle parti civili GI, NN,
avv. Antonino FAVA di Maria CICCIARELLO, e SA PA e Luciano TO, presente anche in sostituzione dell'avv. Antonio FOTI di TO,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
avv. Alessandro uditi i difensori di fiducia dell'imputato NO,
ZA e CE CC di TO, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di TO confermava la condanna di CO ZO e ET NO per l'omicidio colposo di OL PA.
1.1. OL PA, affetto da morbo di Alzheimer e da demenza senile,
si era allontanato dalla comunità psichiatrica di TO presso la quale era ospitato intorno alle ore 20,30 del 30 maggio 2001.
L'uomo era stato ritrovato cadavere il successivo 9 giugno, grazie alla segnalazione di alcune persone che avevano percepito un "forte odore"
erano ubicate provenire da un luogo (in Comune di Orbassano), in cui opere di pertinenza di tratto autostradale, servito soltanto da un un viottolo "semiscomparso nella vegetazione" e privo di uscita.
Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.
Non si era riusciti a sapere esordivano i giudici d'appello "cosa 1
fosse avvenuto in quei dieci giorni"; si era potuto soltanto stabilire, a autoptico, che la morte eraseguito dell'esame stata determinata da
un'emorragia intracranica.
era affidato a ricostruzioni 1.2. Premetteva la Corte che "l'accaduto congetturali" delle quali era "chiamata verificare la rispondenza ai a pochi dati oggettivi disponibili".
RBY 2 Presentavano, tuttavia, secondo la Corte di merito, "aspetti di notevole cui era pervenuto il perito medico verosimiglianza" le conclusioni
-
legale, dott. Virginio ODDONE, nominato nel giudizio di appello. "
Affidandosi a detto responso riteneva la Corte che, lasciata la comunità,
tipica del diritto" (condotta OL "marciando semprePA, dal PA in occasione di altro wandering demenziale, già tenuta allontanamento dall'ospedale risalente al settembre 1999) fosse giunto,
intorno alle ore 5,30 del giorno successivo, nel luogo in cui era stato con una gamba, fino ("incastrato cadavere, intrappolato rinvenuto il bordo della griglia di in un buco esistente un tra all'inguine") pozzetto (parzialmente nascosta dai rovi e dalla vegetazione spontanea e,
una persona di passaggio") ed il circostante quindi, "non visibile da terreno.
L'emorragia era sopravvenuta per 'cause esterne" (il caldo fino a 30 gradi, il freddo della notte, lo shock dell'intrappolamento, il digiuno,
la disidratazione). mai stato curato per patologie che d'altra parte, eranonPA, potessero essere poste in correlazione con l'emorragia cerebrale, né vi erano stati segni premonitori.
La fuga afinalistica, sempre in avanti, senza meta e senza sosta, lo aveva portato direttamente in quel luogo e lì era scivolato, incespicando nell'improvvisa cavità del terreno.
La posizione del corpo (la gamba sinistra in verticale dentro la cavità e quella destra in orizzontale sulla griglia) non era, tuttavia, quella di chi fosse caduto esanime in quel punto.
PA era, infatti, "steso bocconi abbarbicato alla grata", in una posizione che lasciava intendere che avesse cercato di rialzarsi;
senza, peraltro come spiegato dal medico legale "potersi rendere conto di
-
"chi soffre di come riuscire disincastrarsi" perché a liberarsi, a demenza senile non è capace di ripetere all'indietro il gesto che l'ha seanche ha la di difficoltà; condotto porsi in situazioneuna a possibilità materiale di liberarsi, continua a persistere nell'impulso in avanti che lo ha condotto in quella pericolosa posizione, spesso con
esiti letali se non interviene qualcuno in soccorso".
Era presumibile, anzi, che proprio i movimenti dovuti al tentativo di liberarsi avessero fatto cadere il piede interamente nel buco.
RBY 3 Secondo la Corte territoriale, dunque, la morte del PA era da porsi
"in nesso di consequenzialità" con la "parziale caduta nel vuoto laterale
-
al pozzetto".
Egli era morto dopo la caduta, in un momento che non era stato possibile precisare, per il sopravvenire dell'anzidetta emorragia.
laEscludeva, dunque, la Corte che l'emorragia fosse stata causa della
caduta (come sostenuto dalla dottoressa MAZZUCCO, consulente tecnico della difesa), presupponendo detta ipotesi una concatenazione di
coincidenze "altamente improbabile" (la crisi;
l'afflosciarsi della
persona su se stessa;
lo scivolamento del piede proprio in una cavità del terreno, con sprofondamento della sola gamba sinistra all'interno del pozzetto).
In ogni caso, lo stato del cadavere non aveva permesso di rilevare eventuali segni di lesioni, né si era verificato se la gamba incastrata avesse riportato fratture.
1.2. Con riguardo al citato pozzetto, la Corte rilevava che il tecnico nominato dal pubblico ministero, geom. Davide BURRATO, ne aveva fatto
risalire la costruzione ai lavori eseguiti per la realizzazione
dell'autostrada TO OL (di cui costituiva pertinenza).
Il "vuoto laterale" (tra il lato esterno della grata ed il terreno
circostante) di cui si è detto si era formato a causa di un parziale cedimento di un bordo del pozzetto.
Un cordolo di cemento che definiva il manufatto era apparso di scarsa consistenza strutturale e in condizioni di degrado ed il consulente tecnico aveva affermato che non era stato costruito un lato del pozzetto sul quale era collocata la griglia.
Il cordolo che aveva ceduto avrebbe dovuto poggiare proprio su detto lato;
per l'assenza di sostegno era divenuto, invece, а sua volta portante “senza averne le caratteristiche intrinseche di necessaria solidità".
In altre parole, il pozzetto non era stato costruito a regola d'arte e la mancanza di un lato verticale aveva reso possibile il dilavamento del terreno fino alla formazione dello spazio vuoto in cui era caduto il
PA.
La Corte di appello (al pari del Tribunale) faceva proprio detto responso tecnico, ribadendo l'esistenza di un difetto di costruzione del pozzetto,
che era risultato privo di chiusura da un lato e munito di un cordolo
psy sia a reggere il inidoneo sia a costituire il completamento dell'opera,
peso di una persona che lo avesse calpestato. che vi fosse stata Anche a volere ammettere precisava la Corte una
-
successiva manomissione ad opera di terzi (alcune parti della griglia erano state piegate con l'evidente utilizzazione di una leva), restava il chevizio costruttivo aveva fatto che il pozzetto presentava reso un possibile l'apertura del varco rivelatasi fatale per il PA. costruzione cona regola d'arte del pozzetto, i suoi quattro lati La verticali e senza un cordolo posticcio di mero contenimento del terreno superficiale, avrebbe evitato sia il naturale degrado dell'opera, sia la manomissione da parte di terzi (non sarebbe, tra l'altro, stato possibile di non riuscire sollevare 0 a raggiungerne l'interno, a meno а
distruggere la grata di copertura). manomissione, ad insaputa del caso l'eventualetal E soltanto in tale da rendere pericoloso ciò che prima non lo era, non costruttore, avrebbe potuto essere al medesimo addebitata.
invece, il cordolo non era idoneo a svolgere la Nel caso in esame,
resistenza alcuna non avrebbe potuto offrire propria funzione e all'ipotizzabile manomissione.
1.3. Del difetto costruttivo dovevano rispondere, secondo la Corte, ZO
tratto autostradale NO,e cantiereil primo quale capo del interessato, il secondo come direttore tecnico della S.r.l. B & V
COSTRUZIONI, impresa che aveva realizzato i lavori.
loro cheresponsabilità, lafine di escludere Non era rilevante, al manutenzione e di effettuati interventi periodici di fossero stati ispezione delle opere, dei condotti, dei tombini e dei sifoni accessori ai percorsi stradali, atteso che quel difetto costruttivo era persistito e la situazione di pericolo si era, anzi, aggravata per l'incidenza dei fattori naturali di erosione del terreno "verso il vuoto".
In particolare, il NO era il direttore dei lavori di
realizzazione delle pertinenze stradali e non aveva documentato di avere delegato ad altri la sua posizione di garanzia.
La mancanza di un lato verticale del manufatto aveva lasciato il medesimo all'entrata della terra dilavata dagli eventi atmosferici esposto naturali.
Inoltre, la chiusura della superficie orizzontale, da quella parte, con una striscia di materiale privo di intrinseca anima metallica, aveva lasciato il pozzetto sprovvisto di un'efficace prevenzione contro i rischi di formazione di vuoti, di calpestamenti occasionali e di azioni lesive da parte di terzi. il formarsi di una cavità che, nel tempo, Era prevedibile, pertanto, costituire un'insidia per chi si fosse trovato a avrebbe potuto transitare in quei luoghi. trattava di luoghi “defilati" e che quel viottolo "non E' vero che si conduceva da nessuna parte", ma non poteva escludersi che qualcuno potesse camminare checontare la zona era in aperta campagna, senza oggetto di accessi periodici per attività di ispezione e di manutenzione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione difensori, per mezzo dei rispettivi chiedendone imputati, gli l'annullamento.
3. Il difensore dell'imputato ZO affida le proprie doglianze a due motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta latra condotta rapporto di contestata e un causalità sussistenza di l'evento morte.
La Corte, in assenza di dati certi, aveva effettuato una ricostruzione congetturale. Non era stato possibile, invero, stabilire né il momento della caduta, né
quello del decesso.
Era certo soltanto che il PA si fosse allontanato dalla comunità
intorno alle ore 20,30 del 30 maggio 2001, che fosse stato trovato il suo in condizioni di putrefazione, il 9 giugno, che fosse stato cadavere, presentava intracranica e che il suo noncorpo colto da emorragia
"evidenti lesioni".
Tutte le restanti affermazioni costituivano mere congetture, affermazioni tutt'al più "possibiliste".
L'esistenza del rapporto di causalità deve, invece, essere "riscontrata
certezza" e non sulla base di "criteri con sufficiente grado di
intuitivi".
3.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza dell'articolo 41, secondo comma, c.p. e "vizio di motivazione".
La "l'ipotesi relativa ad una causalità Corte avrebbe trascurato alternativa o addizionale nel procedimento di descrizione dell'evento".
Il riferimento è alla tesi del consulente tecnico della difesa secondo cui il PA potrebbe essere caduto a causa dell'emorragia cerebrale.
del tutto attendibile, Si tratterebbe di valida ipotesi alternativa, e ciò nonostante trascurata dalla Corte.
4. Il difensore dell'imputato NO articola sei motivi.
4.1. Con il primo motivo del ricorso deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché
dell'articolo in40, primo comma, c.p., relazione alla violazione
"condotta" ipotizzata. In particolare, il ricorrente lamenta palese carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un vizio di costruzione del pozzetto.
consulente tecnico del pubblico ministero, geometra BURRATO, aveva Il inferito l'inidoneità del cordolo a reggere il peso di un uomo assumendo che il PA ne avesse fatto cedere una parte (50 centimetri su oltre
120 di larghezza). Si tratta, peraltro, di affermazione immotivata, in relazione alla quale
"non è stato fornito alcun calcolo". eanni era protratta per nove questo L'attività di manutenzione si dimostrava che il pozzetto era stato costruito a regola d'arte.
Era crollato soltanto per l'intervento di terzi ed in minima parte.
idonea, come appariva La latecnica impiegata per realizzazione era dimostrato dal fatto che la maggior parte del cordolo (75 centimetri su
125) era rimasta "in opera".
4.2. Con il secondo motivo del ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione di legge (articoli 40, primo comma, c.p. e
530, comma 2, c.p.p.) in relazione alla ritenuta sussistenza dei rapporto di causalità tra la condotta ascritta all'imputato (la non costruzione a regola d'arte del pozzetto) e la morte del PA.
E' errato, secondo il ricorrente, il ragionamento in base al quale la
Corte aveva escluso che l'ipotesi alternativa, formulata dal consulente tecnico della difesa, fosse concretamente inverosimile;
la sentenza impugnata afferma, invero, che l'ipotesi "principale" è più verosimile di quella alternativa, ma ciò non soddisfa l'obbligo di spiegare le ragioni per cui i fatti non potrebbero essersi svolti nel modo alternativamente ipotizzato. meno probabile Non che si tratti ammette il di ipotesiè dubbio ricorrente ma non è immotivata né meramente congetturale.
il fatto che PA non soffrisse di La sentenza valorizza, inoltre, premonitori vi fossero stati sintomi che nonipertensione e dell'emorragia cerebrale. avercertamente PA, dopo chedi considerare AS, tuttavia, venuto a trovare in uno stato di camminato per un'intera notte, si era estrema spossatezza e che l'esistenza di eventuali sintomi premonitori,
allontanamento dalla i medesimi si suofossero verificati dopo il se comunità, non avrebbe mai potuto essere percepita e documentata.
La sentenza impugnata, osserva il ricorrente, si contraddice, inoltre, là dove, dopo avere che si trattava di persona in condizioni affermato afferma che PA psico-fisiche compromesse dalla patologia senile, tali da potersi ritenere sarebbe giunto in quel luogo in condizioni insussistenti "stress ed affaticamento".
Resta, inoltre, da dimostrare che PA, uscito dalla clinica, si fosse diretto, "univocamente e senza tentennamenti", oltre che ad una velocità
erain cui nel luogo, distante 15 chilometri, stato poi costante,
ritrovato cadavere.
E, comunque, se così fosse sarebbeaccaduto, arrivato in luogo in condizioni di assoluta spossatezza, affamato ed assetato, sottoposto ad di oltre sessanta anni "in uno stress "abnorme" per una persona condizioni di demenza senile".
- tutte le considerazioni sul Perché allora si chiede il ricorrente
caldo, sul freddo, sulla fame, ecc., che dovrebbero valere "dopo non avrebbero sealcun valore riferito ai momenti l'intrappolamento",
antecedenti.
Si cheaggiunga l'emorragia cerebrale non sempre provoca la morte
istantanea nel soggetto che ne è colpito.
PA avrebbe, dunque, avuto anche il tempo, una volta crollato a terra per l'emorragia, di aggrapparsi con una mano alla grata, salvo poi morire stato = rileva il in un tempo più meno lungo;
se così non fosse
8 ricorrente non si vede quale rilevanza avrebbe il fatto che il cadavere fosse stato ritrovato con una mano "facente presa sulla grata".
Le fotografie mostravano, tra l'altro, una mano "appoggiata" alla grata,
non una mano che "afferrava" la grata.
4.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché
41, secondo comma, e 43 violazione di legge (articoli 40, primo comma,
c.p.) in ordine "all'accertamento del decorso causale".
L'imputato spiega il difensore non deve rispondere dell'evento "per
-
-
carenza di causalità della presunta colpa”.
psico-fisiche (wandering associato а demenza In quelle condizioni fuggito dalla casa di riposo ed abbandonato a se senile), PA, stesso, sarebbe comunque morto, come chiaramente affermato dal perito.
In ogni caso, la morte si è verificata per un decorso del nesso causale totalmente abnorme e/o imprevedibile: la malattia del PA e il suo conseguente "intrappolamento".
Chiunque fosse caduto nel pozzetto, sarebbe riuscito ad uscirne, ma il particolare stato psico-fisico del fatto sì che questi, PA aveva benché si fosse dibattuto per disincastrarsi, non ne fosse uscito.
Anche quando il nesso causale esiste e l'evento rientra nel novero di quelli che la norma cautelare tende a prevenire (cd. concretizzazione del rischio) occorre svolgerecomunque delaccertamento il cd. decorso causale.
Se fossedavvero qualcuno scivolato nell'avvallamento e, battendo il capo, fosse morto, il ragionamento della Corte di appello potrebbe essere corretto.
Nel caso di specie, però, PA era morto per un'emorragia intracranica non riconducibile ad un evento traumatico.
Si aggiunga che il problema del cordolo era "fuorviante".
era stato eroso dagli eventi Appariva dimostrato che il terreno atmosferici proprio nel punto in cui visibile la mancanza di una era porzione del cordolo medesimo.
Segno questo di una rottura del cordolo risalente nel tempo;
non vi era,
in altre parole, alcuna prova che fosse stato PA, con il proprio peso, a rompere il cordolo.
Era, invece, assai più probabile che PA si fosse infilato in una
buca che già esisteva. Il cordolo era, dunque, già rotto e, pertanto, che fosse о no autoportante non é rilevante.
lavolta rovinatasi Ma se anche il cordolo fosse rimasto integro, una
della grata, si sarebbe la buca nel terreno, a fianco casseratura,
ugualmente creata.
La manutenzione periodica avrebbe imposto di prendere atto che, dopo alcuni anni, la casseratura aveva ceduto e che si era creato un
avvallamento.
Una corretta manutenzione avrebbe altresì imposto di pulire il pozzetto dalle sterpaglie, rendendo visibili eventuali "insidie".
La carenza di manutenzione era, invece, stata tale da determinare un anomalo decorso causale.
Ma la manutenzione non spettava al NO che era il direttore tecnico dell'impresa appaltatrice;
competeva, una volta terminati e
collaudati i lavori, al committente dei medesimi.
Erroneamente, pertanto, la Corte di merito aveva affermato che poco interventi periodici di importava che fossero stati effettuati manutenzione e di ispezione delle opere. che il lato del pozzettoMa anche ipotizzando prosegue il ricorrente 1
non fosse proprio stato costruito (neppure mediante una casseratura
vuota), si potrebbe ritenere che uno degli scopi della norma di buona
costruzione fosse quello di evitare la formazione di buche nel terreno circostante in cui chiunque avrebbe potuto scivolare e farsi male.
In tal caso, è indubbio che la morte di un soggetto che si infili in
şiffatta buca concretizzerebbe il rischio che la norma cautelare tende ad evitare. Ma, veronel caso di specie, PALERMO non era morto per un
"intrappolamento", ma era morto perché “a causa delle sue particolari condizioni psicofisiche", non era stato in grado di liberarsi da un insidia che per un "soggetto normale" non sarebbe stata causa di morte.
Si aggiunga che sul cadavere non erano stati rinvenuti segni di traumatismi tali da poter affermare che la caduta avesse direttamente prodotto l'evento lesivo/mortale. In concreto, pertanto, l'evento non si era verificato per un decorso causale normale e prevedibile, ma eccezionale ed atipico.
e violazione di4.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione legge (articoli 41, secondo comma, 40, primo comma, e 43 c.p.) "in ordine all'ipotesi alternativa, formulata dalla stessa Corte, sulla causa della formazione del buco".
una volta verificata l'esecuzione del Secondo la sentenza impugnata, pozzetto non a regola d'arte, sarebbe irrilevante chiedersi se la rottura cemento e la formazione del buco fossero state opera, del cordolo di colposa o dolosa, di terzi.
forzare le rileva il ricorrente
- se terzi sono intervenuti per Ma grate, per rompere il cordolo e/o per praticare il buco nel terreno allo stessa Corte ha (la tubo di adduzione d'acqua infilarvi scopo di un ipotizzato che il buco nel terreno potesse essere stato causato da terzi interessati a prelevare l'acqua del canale irriguo), si è al cospetto di accadimenti che, rispetto al costruttore, si configurano come eccezionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, secondo comma,
o comunque tali ad alterare il regolare decorso causale. c.p.,
lamentaquinto motivo di motivazione, nonché mancanza 4.5. ilCon violazione dell'articolo 40 c.p., dell'articolo 27, primo comma, Cost. e
del principio del convincimento del giudice "in ordine alla libero posizione di garanzia in capo ed al NO sussistenza di una all'affermata assenza di delega di funzioni".
La condotta ascritta al NO non consiste nell'avere costruito male il pozzetto, ma nel non essersi accorto che lo stesso era stato costruito male (culpa in vigilando).
Tuttavia, trattandosi di particolare costruttivo (muretto di sostegno) rilevabile (pozzetto), il difetto di esecuzione interno all'opera era chi fosse stato presente durante l'esecuzione esclusivamente da dell'opera stessa.
NO non sussisteva quella di una verifica Tra le mansioni del puntuale e dettagliata di ogni aspetto costruttivo dell'opera.
In particolare, non costituiva obbligo del NO la verifica della regolare esecuzione del particolare costruttivo (occulto) in questione.
Nel caso di specie, pertanto, la posizione di garanzia poteva individuarsi in capo, oltre a chi materialmente aveva eseguito il lavoro di costruzione del pozzetto, a soggetti specificamente preposti al cantiere, non dunque al NO il cui ruolo era "quello tecnico organizzativo ed amministrativo emergente dalla procura che lo
riguardava" e che non risultava, tra l'altro, essere mai stato informato dell'esistenza dell'asserito difetto.
11 4.6. Con l'ultimo motivo si duole della mancanza di motivazione
"sull'elemento soggettivo". La sentenza d'appello nulla avrebbe argomentato in ordine all'elemento soggettivo del reato, essendosi limitata ad affermare la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al NO.
In tal senso i giudici di appello non hanno minimamente considerato lo specifico motivo formulato con l'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
5. I ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito preci sati.
5.1. Deve premettersi che non sussistono illogicità nelle considerazioni sviluppate dalla Corte di merito (sulla scia dell'elaborazione proposta dal consulente tecnico del pubblico ministero) in ordine all'esistenza di un difetto di costruzione del pozzetto (non ne era stato costruito un lato verticale) ed alla circostanza che la mancanza del lato verticale del pozzetto avesse reso possibile sia la formazione dello spazio vuoto, sia il calpestamento e l'eventuale manomissione del cordolo, privo di adeguata solidità.
In questo senso è immune da vizi logici anche l'affermazione secondo cui appariva irrilevante chiedersi se detto cordolo fosse stato manomesso,
oltre che calpestato, atteso che, se fosse stato costruito il lato mancante, non sarebbe stato possibile raggiungere l'interno del pozzetto senza sollevare o distruggere la grata di copertura.
E', dunque, palese l'infondatezza del primo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato NO che, per evitare di confrontarsi con l'affermazione secondo cui il vizio era da individuarsi nella mancata costruzione di un lato del pozzetto, concentra ogni attenzione sulla asserita solidità del cordolo. E' vero, peraltro, come lamenta il ricorrente nel terzo motivo, che sarebbero stati necessari approfondimenti in ordine alla presa in consegna dell' opera da parte del committente, avvenuta molti anni prima, nonché alle ragioni per cui, a fronte di un pozzetto, costruito in quel modo, nessuno, in sede di collaudo o di successiva manutenzione, se ne fosse lamentato, né avesse rilevato le pericolose conseguenze scaturitene
12 (il buco si era, invero, formato nel tempo, certamente dopo la consegna dell'opera dal costruttore al committente, a seguito dell'erosione del terreno e forse anche di manomissioni).
5.2. A ciò, tuttavia, va premesso che la ricostruzione della vicenda proposta dalla Corte d'appello è in gran parte frutto dell'elaborazione di astratte congetture anziché della valutazione di concreti elementi
probatori.
Il ragionamento probatorio deve rispondere, oltre che ai postulati della logica, alle regole disegnate, per il giudizio di merito, anche
dall'articolo 192, comma 2, c.p.p. alla stregua del quale l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi,
precisi e concordanti.
Beninteso, l'accertamento del nesso di causalità non ha regole diverse da quelle di ogni altro accertamento giudiziale e può fondarsi anche sul coordinamento di una pluralità di indizi che valutati singolarmente sarebbero insufficienti a garantire conclusioni attendibili.
In altre parole, la prova ben può risultare da indizi;
essi, però, devono fondarsi su circostanze di fatto certe. L'indizio è, invero, un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare (cfr. per tutte Cass.
S.U. 4 febbraio 1992, p.m. in c. Musumeci, RV 191230).
L'esistenza del factum probans non può quindi essere supposta o intuita;
benché l'articolo 192 c.p.p. non 10 dica espressamente, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve necessariamente essere caratterizzata dal requisito della certezza, che postula la verifica
processuale in ordine alla reale sussistenza della circostanza medesima.
Non può, quindi, essere consentito fondare la prova su un fatto supposto,
inammissibilmente valorizzando una mera congettura.
La sentenza impugnata ha, invece, desunto la validità della ricostruzione proposta da circostanze non certe, rectius ha costruito la prova positiva di responsabilità degli imputati su dati congetturali, da essa stessa, tra l'altro, definiti come tali con espressione di palese ambiguità
("l'accaduto è affidato a ricostruzioni congetturali delle quali la Corte
è chiamata a verificare la rispondenza ai pochi dati oggettivi disponibili").
RBC 13 Così, in particolare, pur non essendosi potuto stabilire il momento della morte, la Corte di merito suppone che PA sia arrivato in quel luogo, la mattina presto, dopo ore di ininterrotto cammino.
Presume, poi, che queste ore di ininterrotto cammino non abbiano creato le condizioni scatenanti l'emorragia intracranica (ed i relativi segni premonitori), che ha materialmente causato la morte dell'uomo.
Ipotizza, ancora, in modo incoerente, che PA, benché si trovasse in condizioni psico-fisiche compromesse dalla patologia senile, sarebbe giunto in quel luogo "non in condizioni di stress ed affaticamento particolari".
Esclude, infine, illogicamente la possibilità che i fatti potessero
essersi svolti in modo diverso, quando, invece, la ricostruzione alternativa prospettata (ed in particolare che l'emorragia intracranica potesse anche essersi sviluppata prima della caduta) non era immotivata, né maggiormente congetturale.
E l'impossibilità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, i fattori causali alternativi non consente di ritenere processualmente certo il rapporto di causalità. L'affermazione della responsabilità penale deve, in altre parole,
necessariamente fondarsi su prove inconfutabili.
5.3. Ma, quand' anche si ritenesse che la ricostruzione fattuale sia stata correttamente effettuata, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata si imporrebbe per le seguenti ulteriori considerazioni. Nei reati colposi la causalità dell'azione (o dell'omissione) che ha condizionato l'evento va esclusa non soltanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute concause qualificate siano state da sole sufficienti a determinare l'evento (come prevede l'articolo 41, secondo comma, c.p.), ma anche qualora l'evento non sia ex ante prevedibile.
Sotto quest'ultimo profilo, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta colposa abbia concorso a determinare l'evento, ma se l'autore della stessa, o l'uomo di media consapevolezza, potesse prevedere quello specifico sviluppo causale. Ed in tal senso la violazione della regola cautelare non è sufficiente;
occorre altresì chiedersi se l'evento derivatone (per quanto riguarda l'omicidio colposo, la morte per come verificatasi hic et nunc)
14 rappresenti o meno la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire (cfr. Cass. IV 18 marzo 2004, Fatuzzo, RV 228585).
Si impone, pertanto, una valutazione di prevedibilità o imprevedibilità
dell'evento per stabilire se quello concretamente verificatosi sia, come afferma autorevole dottrina, "tipico".
L'inosservanza delle regole cautelari può, invero, dare luogo ad una
responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse mirano ad evitare.
La regola cautelare può, dunque, concretizzarsi nei confronti dell'evento soltanto qualora l'evento sia prevedibile ex ante.
Quindi, la violazione di una regola può essere condizione della morte di un uomo, ma se il verificarsi di essa era imprevedibile, l'omicidio colposo non configura perché la prevedibilità ex ante dell'eventosi appartiene alla struttura di detto reato.
I principi anzidetti non sono stati applicati nel cas o in esame.
Si sarebbe altrimenti rilevato che il citato vizio di costruzione avrebbe sì potuto essere condizione della morte di un uomo;
in concreto, però, la morte si era verificata perché PA non era riuscito a fare ciò che,
in assenza di quella particolare malattia, sarebbe invece riuscito, vale a dire togliere il piede da quel buco.
Lo afferma la stessa Corte, evocando le dichiarazioni del medico legale: PA non poteva rendersi "conto di come riuscire a liberarsi,
a disincastrarsi" perché "chi soffre di demenza senile non è capace di ripetere all'indietro il gesto che l'ha condotto a porsi in una situazione di difficoltà; anche se ha la possibilità materiale di liberarsi, continua a persistere nell'impulso in avanti che lo ha condotto in quella pericolosa posizione, spesso con esiti letali se non interviene qualcuno in soccorso". La morte, così ridescritta nei suoi elementi essenziali (nella consapevolezza che un'opera di ridescrizione eccessivamente analitica genera il rischio di un allargamento a dismisura dei casi in cui sarebbe possibile addurre l'imprevedibilità dell'evento), era per gli imputati evento imprevedibile. La condotta colposa loro addebitata (la difettosa costruzione del pozzetto) non è conforme al modello legale di concreta negligenza,
imprudenza ecc. nei confronti della causazione di "quella" morte. 6. In conclusione, la decisione impugna ta va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Sussistono, inoltre, giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Per questi motivi
annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti degli imputatiferche Rp. il fatts non sussiste. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente да че м Rfalliati
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 OTT. 2008 M DICA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E
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