Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 2
La dichiarazione della parte lesa, allorché risulti contrastata da più elementi probatori, deve essere valutata con estremo rigore e il contenuto della stessa, a fronte degli elementi di contrasto, per essere positivamente apprezzato e utilizzato a fini probatori, deve essere sottoposto a verifica dettagliata e non accettato con generica giustificazione argomentativa, specie per l'evidente interesse accusatorio che inevitabilmente è connaturato alla testimonianza resa da persona portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato.
La prova indiziaria di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. deve essere costituita da più indizi, e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappresentativi di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 7027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7027 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 08/03/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 354
2. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 47842/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI EL TO n. il 28.07.1970
avverso sentenza del 25.06.1999 C. ASS. APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Oscar CEDRANGOLO;
Udito il difensore Avv. Alfonso MARTUCCI, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 25 giugno 1999 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella in data 29 aprile 1997 della Corte di assise di S. M. Capua Vetere, condannava DI EL NI alla pena, unificati i reati per continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche come prevalenti su quelle di segno opposto, di anni diciannove di reclusione per i reati di omicidio volontario premeditato in danno di NT PP e di detenzione e porto illegali dell'arma usata per l'omicidio, nonché a quella di anni uno di reclusione e lire un milione di multa per un altro episodio di detenzione e porto illegali di una pistola. La corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, dopo avere disatteso le richieste difensive di parziale riapertura dell'istruttoria dibattimentale inerenti all'approfondimento di altra causale e al riscontro di un particolare riferito dal teste ZL, affermava che la colpevolezza dell'imputato per l'omicidio del NT e per i connessi reati riguardanti l'arma usata in detta occasione risultava dai seguenti elementi indiziari:
- la causale del reato individuata, sulla scorta di quanto dichiarato dalla teste Maria ES ES, nell'offesa subita da NA Di LA, sorella dell'imputato, e da tutta la sua famiglia a causa dall'abbandono da parte del fidanzato PP NT;
- la conferma di tale causale venuta dalle testimonianze di ZL RO e RI AN VA, cittadini bulgari dipendenti dall'azienda NT, i quali riferivano del timori più volte espresso dalla vittima per le minacce subite dai fratelli della Di LA a causa del fidanzamento interrotto;
- dalla testimonianza resa da NC LO, nuova fidanzata del NT, e dalle lettere da lei scritte a costui, da cui emergeva che essa era a conoscenza della paura e dello stato di prostrazione del giovane per la possibile vendetta nei suoi confronti da parte del fratelli della sua ex fidanzata;
- dalle circostanze, derivanti da testimonianze e intercettazione ambientali, secondo le quali la Di LA, appreso dai Carabinieri che si erano recati presso la sua abitazione immediatamente dopo l'omicidio del NT, si era scagliata contro l'unico dei fratelli presenti, schiaffeggiandolo e dicendogli "che gli avete fatto?" e che la stessa, poco dopo all'interno della caserma dei Carabinieri, sottoposta ad intercettazione ambientale, aveva detto, commentando i fatti con lo stesso fratello, "questi hanno capito tutt' cos?!, con riferimento agli inquirenti;
- dal fatto che l'imputato, in epoca precedente, aveva sparato a scopo intimidatorio nei confronti di persona che aveva schiaffeggiato un suo fratello minorato psichico, così mostrando di essere, tra i fratelli Di LA, quello che suppliva il padre NI, detenuto, nel vendicare le offese recate alla famiglia;
- dalla falsità dell'alibi addotto dall'imputato - sarebbe stato al mare per tutto il pomeriggio (il cadavere del NT era stato rinvenuto alle ore 16 del 28 agosto 1994 all'interno di un'auto) del giorno del commesso omicidio -, in quanto smentito dall'amico Massimo Martino e dalla stessa fidanzata LO, - dal fatto che l'imputato si era reso irreperibile la sera stessa del delitto.
I giudici del merito, inoltre, precisavano che l'omicidio del NT era aggravato dalla premeditazione, che emergeva "..univocamente dalle modalità dell'agguato, che implicano una predisposizione di mezzi e persone nonché un appostamento della vittima, già reiteratamente e vanamente ricercata in precedenza..".
2. Ricorre per cassazione, limitatamente al capo della sentenza concernente l'omicidio del NT e i connessi reati relativi all'arma usata, il DI EL, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. P lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 co. 2^ e 530 co. 2^ stesso codice), assumendo che le dichiarazioni dell'ES, madre della vittima, indicate quale indizio a carico dell'imputato, non soltanto non presentavano i requisiti di precisione, gravità e concordanza richieste dalla legge, ma che, essendo unico, non poteva avere la valenza di prova riservata ad una pluralità di elementi indizianti, inoltre dette dichiarazioni non erano state valutate con il rigore necessario riservato a quelle provenienti da una parte offesa, anche in presenza di contrasto delle stesse con quanto dichiarato dai testi GL, LO e NT CE in ordine ai rapporti tra la vittima e la Di LA e alla specificazione delle persone che parteciparono all'omicidio di NT PP;
nonché rilevando che non v'era prova certa della causale del delitto;
b) erronea applicazione di legge e mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 530 co. 2^ stesso codice), rilevando che l'incertezza probatoria sopra evidenziata e la mancanza totale di prova in ordine al concorso di più persone nell'omicidio del NT avrebbero dovuto, quanto meno, portare all'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.p.;
c) inutilizzabilità delle testimonianze rese dai cittadini bulgari RI AN Basiles e ZL RO (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 191, 143 e 147 stesso codice), in quanto non è stato accertato se costoro, nel rendere le dichiarazioni in sede di indagini preliminari, le uniche esistenti in atti, comprendessero e sapessero esprimersi in lingua italiana, la cui presunzione di conoscenza vale, ai sensi dell'art. 143 co. 2^ c.p.p., soltanto per i cittadini di lingua italiana e non per gli stranieri;
d) erronea applicazione di legge e mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 603 stesso codice), affermando che, in presenza di specifiche indicazioni inerenti alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, la corte territoriale aveva respinto l'istanza con motivazione apparente;
e) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 577 nn. 1 e 3 c.p.), osservando che era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante della premeditazione sulla scorta di argomentazioni non rispondenti a dati di fatto, ma meramente congetturali, oltre che, di per se stessi, insufficienti ad evidenziare gli elementi psicologico e cronologico strutturalmente necessari per l'esistenza giuridica di detta circostanza aggravante. 5) Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, la metodologia seguita dai giudici del merito nella valutazione degli elementi presi in considerazione per inferirne il carattere dimostrativo della responsabilità dell'imputato è risultata erronea sotto diversi profili.
Innanzitutto la dichiarazione di una parte lesa, allorquando risulti contrastata da più elementi probatori, deve essere valutata con estremo rigore e il contenuto della stessa, a fronte degli elementi di contrasto, per essere positivamente apprezzato e utilizzato a fini probatori deve essere sottoposto a verifica dettagliata e non accettato con generica giustificazione argomentativa, tanto più in presenza dell'evidente interesse accusatorio che inevitabilmente connatura la testimonianza resa da persona che è portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato.
Applicando detto principio all'odierna vicenda, si evidenzia la sussistenza del vizio motivazionale denunciato dal ricorrente in ordine all'apprezzamento processuale della testimonianza resa dalla ES.
Inoltre, la c.d. prova indiziaria, di cui al secondo comma dell'art.192 c.p.p., deve essere costituita da più indizi, e non da un solo di essi, i quali, nel loro insieme, debbono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare e, ciascuno, storicamente certo e rappresentativo di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto.
Detti elementi possono derivarsi da qualsivoglia fonte, fattuale e logica, di guisa che i motivi determinati del reato, il c.d. movente, possono assumere la valenza di indizio.
Purtuttavia la causale del reato può essere valorizzata solo allorquando la correlazione con gli altri indizi, precedentemente analizzati, consente di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell'insieme, all'affermazione che il complesso indiziario ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa in ordine al fatto da dimostrare, ma non può costituire la base di partenza del processo valutativo e, a sua volta, essere corroborata da altri elementi indiziari di per se soli non inerenti al fatto ignoto da provare.
In altri termini il movente assume il carattere di collante di tutti gli altri elementi indiziari acquisiti agli atti dopo che gli stessi siano stati apprezzati secondo i parametri di cui all'art. 192 co. 2^ c.p.p., di guisa che ritenere che la sua sola presenza costituisca la premessa maggiore dalla quale fare discendere, per il tramite di altri elementi indiziari ne' certi, ne' precisi, l'attribuibilità di un reato ad una specifica persona è procedimento di valutazione probatoria giuridicamente errato perché non rispondente ai canoni indicati nel citato art. 192.
Il giudice, invece, deve dapprima esaminare e valutare gli elementi indiziari in atti e, poi, formulare un apprezzamento della loro concordanza, per la cui affermazione il movente del reato viene a costituire elemento catalizzatore e chiave di lettura degli stessi. Applicando tali principi al caso in esame, risalta con evidenza che dall'affermazione processuale relativa al movente dell'omicidio del NT e alla sua concertazione esecutiva nell'ambito della famiglia DI EL non può derivare, in mancanza di altri elementi probatori, necessariamente l'attribuibilità del reato all'odierno ricorrente e che, per la dimostrazione dell'assunto accusatorio rivolto all'imputato, deve procedersi secondo la metodologia sopra indicata. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata - limitatamente al reato di omicidio in danno di NT PP e a quelli connessi riguardanti le armi, non essendo stata impugnata la condanna riguardante quelli di detenzione e porto illegali di armi commessi in Villa Literno tra i mesi di settembre e novembre del 1993, che, pertanto, è divenuta irrevocabile - con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, che procederà a nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
L'accoglimento del primo, e principale, motivo di gravame comporta l'assorbimento degli altri, in ordine ai quali, con particolare riguardo a quello concernente la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, la Corte ha il dovere di precisare che detto elemento circostanziale del reato, al pari di quelli costitutivi, deve essere provato sulla scorta di precisi dati probatori, acquisiti agli atti e non soltanto derivati da rilievi argomentativi non supportati da evidenze fattuali, che debbono essere dimostrativi dell'esistenza dei ben noti, in giurisprudenza, caratteri ideologico e cronologico specifici della circostanza aggravante in questione, che non possono essere desunti dalle sole "..modalità dell'agguato.." come affermatosi nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di omicidio e a quelli connessi di detenzione e porto illegali di armi e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000