Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all'interno dell'azienda, in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa).
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente: il principio di affidamento nella prevenzione degli infortunihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 27296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27296 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
ASR 2729 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N. 2411/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Consigliere - EMANUELE DI SALVO Dott. REGISTRO GENERALE N. 29315/2016 - Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RN N. IL 01/03/1953 avverso la sentenza n. 185/2015 CORTE APPELLO di TRENTO, del 11/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. sp F. MARW che ha concluso per IC RIGOTTO DEL RI Copti Udito, per la parte civile, l'Avv Uditui difensor Avv. ALS O SPRUD C, n ow in NOTTON, COLO TREVISO Pun GUMENTO PR Riunto. ht 1- RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto di condanna -di NE VE per il reato di - anche lezioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti di BE JA ME, fatto contestato come commesso il 3 febbraio 2011. 2. In particolare, l'imputato è stato riconosciuto colpevole per avere, in cooperazione colposa con DO RA (non appellante né ricorrente), cagionato a BE JA ME, operaio dipendente della ditta "T.S. Service" s.r.l., il cui amministratore unico era DO RA, ditta che aveva in appalto il servizio di pulizia degli ambienti di lavoro, interni ed esterni, della società appaltante "H.D.S.", il cui procuratore speciale e direttore di stabilimento era NE VE, appunto odierno ricorrente, lesioni personali guarite in più di quaranta giorni. Riconosciuti responsabili in primo grado entrambi gli imputati, il solo VE ricorreva, prima, in appello, con esito negativo, e, poi, in cassazione.
3. Il fatto storico, alla stregua delle informazioni che si ricavano dalle sentenze di merito, è il seguente. Mentre l'operaio BE JA ME era intento a lavare il piazzale esterno della ditta "H.D.S." da macchie di olio e di grasso adoperando soda caustica, una piccola quantità di tale sostanza entrava, da sopra, all'interno dello stivale in gomma del lavoratore, il quale aveva indossato erroneamente il pantalone della tuta all'interno e non all'esterno dello stivale, in modo tale da non proteggere la gamba dall'ingresso di sostanze dall'apertura, e bagnava il calzino, così provocando un'ustione chimica alla gamba destra in corrispondenza del tendine di HI;
avvertito un po' di bruciore, l'operaio sciacquava il piede con acqua fredda, come gli era stato detto di fare, poi si infilava nuovamente il calzino che indossava e che era bagnato di soda caustica e riprendeva a pulire il piazzale. Emergeva che BE JA ME anche nei giorni successivi andava al lavoro indossando il medesimo calzino. Soltanto dopo quindici giorni si presentava al pronto soccorso, ove i sanitari riscontravano un'ustione chimica da soda caustica in corrispondenza del tendine di HI alla gamba destra.
4. Ciò posto, i profili di colpa - specifici - contestati e ritenuti sussistenti dai giudici di merito a carico di NE VE, nella qualità suindicata, consistono: 2 nella omissione di doverosa cooperazione con la ditta "T.M. Service" esecutrice dei lavori di pulizia all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa e di coordinamento con la stessa degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente, con particolare riferimento alle operazioni di pulizia del piazzale esterno e alle misure di sicurezza da adottare nella manipolazione, trasporto e uso di agenti chimici pericolosi e, segnatamente, della soda caustica (art. 26, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); nella omissione di informazione del lavoratore sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e nella omissione di formazione e di informazione del lavoratore sulle adeguate operazioni da intraprendere, anche con l'appropriato uso dei dispositivi di protezione individuali, e in caso di contatto e di fornire la scheda obbligatoria dei dati di sicurezza del prodotto pericoloso redatta in lingua conosciuta dal lavoratore (art. 227, comma 1, lett. b, c, e, del d.lgs. n. 81 del 2008). In particolare, hanno concordemente dato atto i giudici di merito (v. pp. 11- 15 della sentenza impugnata): che il 3 febbraio 2011 fu un dipendente della ditta "H.D.S." con mansioni di preposto, RI ST, ovvero lo stesso VE a chiedere a BE JA ME di pulire il piazzale dalle macchie di grasso;
che era stato ST a spiegare all'operaio che cosa doveva fare;
che era previsto dal contratto di appalto e anche dal documento di valutazione dei rischi della "T.S. Service" che i dipendenti della ditta "T.S. Service" utilizzassero i prodotti chimici di pulizia forniti dalla ditta "H.D.S." e che il personale della "T.S." era stato reso edotto dei rischi di ustioni, bruciori etc.; che il lavoratore non fu informato da nessuno né che i pantaloni - dovevano essere indossati sopra, e non dentro, gli stivali, proprio per evitare che schizzi di soda caustica vi finissero dentro, né che, in caso di eventuale contatto della soda con il vestiario, questo non doveva essere tenuta a contatto con la pelle, pena il causarsi o il rinnovarsi o l'aggravarsi dell'ustione (p. 7 della sentenza di appello e p. 7 della sentenza di primo grado); che la sostituzione dell'indumento, ove effettuata, di certo avrebbe impedito il verificarsi dell'evento lesivo (p. 8 della sentenza impugnata e pp.
7-8 di quella del Tribunale); che entrambi gli imputati rivestivano, nella concreta situazione data, posizione di garanzia rispetto alla integrità fisica del lavoratore;
che il direttore di stabilimento della ditta "H.D.S." aveva, secondo i giudici di merito, concretamente ingerito nella esecuzione dei lavori dati in appalto per 3 avere egli stesso ovvero RI ST, suo preposto, chiesto all'operaio di pulire il piazzale, senza tuttavia specificare che la tuta doveva coprire gli stivali di gomma e senza illustrare che cosa dovesse farsi in caso di contatto di parti del corpo con la soda caustica, fatta eccezione per la raccomandazione, che gli fu in effetti rivolta, di lavarsi la parte interessata con acqua fredda;
furono impartite che nessuno della "T.S. Service" era presente allorché all'operaio tali istruzioni;
che nessuno mostrò allo stesso le schede dei prodotti chimici;
che il dipendente non parlava bene la lingua italiana;
che l'unica lezione a BE JA ME sui rischi specifici, anche inferenziali, fu fatta diversi mesi dopo l'infortunio; che nel documento di valutazione del rischio non era indicato in maniera chiara il rischio chimico connesso all'attività di pulizia dei piazzali;
che, inoltre, documentalmente non è risultato che il lavoratore abbia ricevuto alcuna informazione sui rischi connessi alla corretta vestizione.
3.Ricorre per la cassazione della sentenza NE VE, tramite difensore, il quale si affida a sei motivi, con i quali denunzia violazione di legge e difetto motivazionale, chiedendo l'annullamento della sentenza.
3.1. Ricostruite le fasi precedenti (pp.
1-7 del ricorso), con il primo motivo (pp. 7-9) censura la erronea applicazione, con specifico riferimento -ritenuta حمد alla posizione di NE VE, dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui il datore di lavoro committente (nella specie, il ricorrente, direttore della "H.D.S." s.p.a.) promuove la cooperazione ed il coordinamento con l'appaltatore (nella specie, il coimputato DO RA, amministratore unico e responsabile tecnico della "T.S. Service" a r.l., società appaltatrice dei servizi di pulizia all'interno e all'esterno dello stabilimento), tra l'altro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, da allegarsi al contratto di appalto. Infatti, al contratto di appalto ed al suo aggiornamento sono allegate - evidenzia il ricorrente le schede tecniche relative anche ai prodotti utilizzati per le pulizie, vari detersivi e soda caustica, con la relativa valutazione dei rischi: e poiché, in particolare, nella scheda tecnica della soda caustica è precisato che essa provoca gravi ustioni e che, in caso di contatto con la pelle, occorre togliere gli indumenti contaminati, fare la doccia, chiamare il medico e lavare separatamente gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli, sarebbe stato, in definitiva, adempiuto dalla società H.D.S. e, quindi, da NE VEi, quanto prescritto: in definitiva, la Corte territoriale avrebbe errato nell'attribuire la pretesa violazione all'odierno ricorrente. 4 3.2. Con il secondo motivo di ricorso (pp. 9-11) si denunzia l'erronea applicazione dell'art. 227 del d.lgs. n. 81 del 2008, a proposito delle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori. Essendo il datore di lavoro dell'infortunato non già NE VE ma DO RA, l'amministratore unico della s.r.l. "T.S. Service", assume il ricorrente che tenuto a formare ed informare il dipendente era il coimputato (la cui posizione è in giudicato, avendo prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale), il quale, peraltro, aveva a sua disposizione tutti gli elementi per farlo, compresa la scheda tecnica della soda caustica, scheda allegata al contratto di appalto, ed aveva altresì (come precisato alle p. 10-11 della sentenza impugnata) elaborato il documento di valutazione dei rischi facendo riferimento al DUVRI elaborato della ditta committente. Né - sottolinea il ricorrente - NE VE si sarebbe ingerito nell'appalto.
3.3. Con il terzo motivo di impugnazione (pp. 11-12) si censura la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in ragione della ritenuta inutilizzabilità della testimonianza dell'ispettore Alberto Turri, autore di un sopralluogo nel novembre 2011, in relazione alle informazioni dallo stesso riferite de relato siccome apprese da altre persone.
3.4. Il ricorrente denunzia, poi (pp. 12-20), promiscuamente la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 133 cod. pen ed il vizio di motivazione sotto molteplici profili. -parziale ed3.4.1. Richiamati stralci dell'istruttoria, contesta la ritenuta erronea valutazione dei risultati istruttori acquisiti, quanto alla valutazione in termini di attendibilità del contributo della persona offesa costituita parte civile, alla confusione espositiva del teste RI ST, collaboratore dell'imputato, che avrebbe chiesto alla p.o. di pulire il piazzale, ed alla credibillità dell'ispettore Alberto Turri, per dedurne la erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della Corte, che, tra l'altro, si sarebbe limitata proporre solo comodi stralci>> della deposizione del lavoratore (così alla p. 16 del ricorso), sottolineando la illogicità della condotta del lavoratore e di quanto dallo stesso riferito, la cattiva comprensione da parte dei giudici di merito delle parole di ST e, in ultima analisi, della motivazione.
3.4.2. Contesta anche l'accertamento svolto dai giudici di merito circa l'intervenuta ingerenza da parte di NE VI nell'appalto, con conseguente erroneità nella motivazione e violazione dell'art. 113 cod. pen., richiamando dottrina e giurisprudenza al riguardo.
3.4.3. Critica, poi, il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, nella parte in cui esclude l'abnormità della condotta del lavoratore che, al contrario, siccome sarebbe stato reso preventivamente edotto dei rischi delle sostanze 5 adoperate, compresa la soda caustica, con particolare riferimento a quello di ustioni della pelle, dopo il contatto della soda con il piede, avrebbe tenuto una condotta incongrua, esorbitante e non prevedibile, continuando ad indossare, persino nei giorni seguenti, lo stesso calzino impregnato di soda caustica, così perpetrando l'effetto ustionante, non avvertendo il datore di lavoro, continuando a lavorare e recandosi infine dal medico soltanto molti giorni dopo il fatto 3.5. Con il quinto motivo di ricorso (pp. 26-26) si denunzia omessa assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale stabilito di non disporre la perizia medico legale che era state richiesta nell'atto di appello al fine di verificare l'effettiva durata della malattia e, in conseguenza, il regime di procedibilità, non essendo stata proposta querela. Si sottolinea la insufficienza, ad avviso del ricorrente, della riposta fornita al riguardo dalla Corte di appello, evidenziando che una condotta meno disattenta da parte dello stesso infortunato, ove cioè lo stesso non avesse continuato ad indossare dopo l'infortunio e per giorni la calza impregnata di soda caustica e si fosse recato dal medico tempestivamente, anziché in forte ritardo, «avrebbe contenuto la guarigione entro i quaranta giorni» (così alla p. 27 del ricorso).
3.6. Mediante l'ultimo motivo (pp. 28-29), infine, si denunzia congiuntamente violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento al quantum risarcitorio che è stato liquidato e che, si assume, sarebbe una mera duplicazione di quanto già risarcito dall'I.NA.I.L. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Uno tra i motivi, quello cioè incentrato sulla mancanza di concreta ingerenza da parte del committente NE VE (trattato, sia pure in maniera poco organica, all'intero dei motivi primo, secondo e quarto di ricorso), risulta fondato ed è assorbente rispetto a tutti gli altri. La sentenza impugnata ritiene (pp. 12-17, spec. p. 15) «che sia provata l'ingerenza da parte dell'odierno imputato, avendo egli personalmente, a anche a mezzo del preposto ST, dato ordine al ME di procedere alla pulizia del piazzale usando la soda caustica detenuta dalla HDS senza però fornire al ME neppure le più elementari prescrizioni concrete di protezione circa il corretto uso degli stivali di protezione (sui pantaloni da indossare sopra si è detto circa la confusione sul punto dello stesso Sedile), senza accertarsi che lo stesso avesse compreso, data la scarsa conoscenza della lingua italiana del ME, cittadino tunisino, concorrendo con il datore di lavoro [cioè DO RA] ex art. 113 cp alla causazione dell'infortunio per colpa specifica in violazione degli artt. 26 comma 2 e 227 comma 1 lett. b), c) e d) del d. Igs. cit.». 6 Ciò posto, è pur vero che «In tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere» (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv. 253295; nello stesso senso, Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 241063; Sez. 4, n. 46383 del 06/11/2007, Grossi e altro, Rv. 239338), principio cui occorre dare continuità, ma occorre osservare che risulta assente nel caso di specie l'assunzione da parte di NE VE di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera. Hanno, infatti, errato i giudici di merito nell'attribuire alla condotta concretamente posta in essere dall'imputato odierno ricorrente nella vicenda in esame la qualifica di ingerenza. A ben vedere, infatti, dalla stessa ricostruzione operata dai giudici di merito emerge che all'odierno ricorrente si addebitano due tipologie di condotte, la prima attiva e la seconda omissiva, nessuna delle quali, però, riconducibile al concetto di "ingerenza": in primo luogo, avere lo stesso NE VE ovvero un suo collaboratore chiesto all'operaio di pulire il piazzale da macchie di grasso, attività che era sicuramente ricompresa nell'oggetto dell'incarico affidato alla ditta di cui era dipendente l'infortunato; ove è appena il caso di osservare che non può essere definita ingerenza la mera richiesta di esecuzione di quanto previsto dal contratto di pulizia (essendo peraltro al contratto materialmente allegata la scheda della soda caustica, contrattualmente fornita, alla pari degli altri solventi e detersivi, dalla "H.D.S." alla "T.S. Service", scheda in cui si precisava che la soda caustica provoca gravi ustioni e che, in caso di contatto con la pelle, occorre togliere gli indumenti contaminati, fare la doccia, chiamare il medico e lavare separatamente gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli); inoltre, non avere fornito al ME concrete prescrizioni di protezione circa il corretto uso degli stivali di protezione, con particolare riferimento ai pantaloni da indossare sopra, e non già sotto, gli stivaloni di gomma: condotta omissiva che, da un lato, non può ricondursi ad una pretesa "ingerenza", sinonimo nella lingua italiana di intromissione o di partecipazione, che postula un comportamento necessariamente attivo (tanto che è stato affermato che «In tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere»: Sez. 4, n. 14407 del 7 07/12/211, dep. 2012, Bergamelli, Rv. 253295, cit.; di "partecipazione attiva" parla anche Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 241063, cit.), e che, dall'altro, non tiene conto che, secondo i principi comunemente accolti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di posizione di garanzia, un soggetto agente può essere ritenuto garante purché assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, ergo: la sfera di governo degli stessi. La responsabilità va, invece, esclusa allorché, come nel caso di specie, le attività (di pulizia) siano appaltate ad altri (cui la ditta abbia si contrattualmente fornito i prodotti chimici di pulizia ma anche le relative schede, che illustravano le caratteristiche, i rischi e le avvertenze per ciascuna sostanza), sì che deve escludersi in capo alla ditta che aveva affidato i lavori la sussistenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (lesioni a BE Jabbalh ME). L'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sul punto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri) ha evidenziato l'esigenza di sottrarre la problematica dell'attribuzione della posizione di garanzia alla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento di derivazione condizionalistica ed ha affermato il principio che la posizione di garante coincide, in linea generale, con quella di soggetto gestore del rischio: vi è, cioè, coincidenza fra il soggetto deputato a (ed in condizioni di) governare il rischio del prodursi di un certo evento dannoso e colui il quale è tenuto a impedire la concretizzazione del rischio medesimo e il verificarsi dell'evento. E la Corte di legittimità ha ribadito che, nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta o altra fonte obbligante;
ma ha contemporaneamente avuto cura di precisare che, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta occorre valutare sia le - finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440). Coerentemente con tale impostazione, la giurisprudenza più recente riconosce la sussistenza della posizione di garanzia sulla scorta dell'effettivo governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono: insomma, la posizione di garanzia implica sempre che la posizione di garante coincida con quella del soggetto che gestisce in concreto i rischi connessi all'attività da lui assunta, gestione che nel caso di specie è stata peraltro già correttamente - DO RA, attribuita, con sentenza irrevocabile, al coimputato 8 amministratore unico della ditta "T.S. Service" s.r.l., che aveva in appalto il servizio di pulizia degli ambienti di lavoro, esterni ed interni, della società appaltante "H.D.S." e datore di lavoro dell'operaio ustionato dalla soda caustica. Tale conclusione appare in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato che in tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera certamente - anche in relazione - al committente, dal quale non può, tuttavia, esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 264974; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672): proprio la non esigibilità di un controllo minuzioso e pressante esclude che nel caso di specie possa pretendersi che il committente si assicuri previamente che il datore di lavoro appaltatore abbia puntualmente spiegato al dipendente la necessità di cambiare un indumento che è stato contaminato dalla soda caustica, anziché continuare ad indossare lo stesso indumento, a diretto contatto della cute, per più giorni.
2.Ogni ulteriore questione è assorbita dalle considerazioni che precedono. Discende la conclusione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato ricorrente non ha commesso il fatto. Così deciso il 02/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Papiele cePaniele Cenci Rocco Marco Blaiotta ت مسلمان Depositata in Cancelleria 31 MAG. 2017 Oggi. M E R P Il Funzionario Giudiziario Patrizia Giorra 9