Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 27296
CASS
Sentenza 2 dicembre 2016

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In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all'interno dell'azienda, in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa).

Commentario1

  • 1Sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente: il principio di affidamento nella prevenzione degli infortuni
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 27296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27296
Data del deposito : 2 dicembre 2016

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