Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'attività di vendita ai consumatori fornisce un rilevante apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione ove effettuata con la consapevolezza di farne parte ed avvalendosi continuativamente delle sue risorse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 45592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45592 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
92 45 5 9 2 /1 3 M REPUBBLICA ITALIANA 2 рад IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. LUIGI LANZA N. 1592 Dott. GUGLIELMO LEO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 27142/2013 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI OV N. IL 14/11/1986 avverso l'ordinanza n. 196/2013 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 15/03/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE VOLPE, che he concluso l'inammissibilità del ricorso рам Udit.ildifensor Avv.; GiNSEPPE PUTORT!" che ha concluse del ricorspur l'accoglimento del ри ها Me RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. di quel Tribunale in data 28 gennaio 2013 nei confronti di IT VA, in relazione alla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo sub D) operante in Melito Porto Salvo e Reggio Calabria dal novembre 2006, e ad una serie di reati fine in tema di illecita detenzione e spaccio di stupefacenti, ascrittigli ai capi sub D20), D21), D22), D23) e D25) dell'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare.
2. Nell'interesse di IT VA ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, impugnando la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame e prospettando un unico motivo di doglianza incentrato sulla violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90, per avere il Tribunale omesso di fornire adeguata motivazione circa le emergenze processuali che consentivano di ritenere integrata, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la fattispecie associativa prevista dal su citato art. 74, e per essersi soffermato quasi esclusivamente su alcuni episodi di spaccio rilevanti ai sensi dell'art. 73 del su citato D.P.R.. Carente, in particolare, risulta la motivazione circa la sussistenza del sodalizio, avendo il Tribunale ritenuto che i plurimi contatti con il coindagato NE, che aveva l'esigenza di accelerare il piano di rientro nel pagamento del prezzo delle forniture con i suoi danti causa, fossero elementi univocamente indicativi dell'appartenenza del IT all'associazione; analogamente carente risulta, inoltre, la motivazione in ordine alla consapevolezza di far parte di un organismo criminale, considerato che l'attività delittuosa, così come emersa dai controlli telefonici ed ambientali, non si connotava all'evidenza quale attività di gruppo, ma come un'autonoma attività gestita nel proprio esclusivo interesse economico. Il contenuto delle intercettazioni, infine, non ha offerto gravi elementi indiziari a sostegno della partecipazione del ricorrente ai singoli reati di spaccio, mentre nessuna spiegazione è stata fornita sull'applicabilità dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione particolareggiata e globale degli elementi indiziari emersi a ли 1 carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, l'impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base dei rilevanti elementi indiziari offerti dallo specifico ed univoco contenuto delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione, i numerosi dati sintomatici della partecipazione del ricorrente al reato associativo di cui al capo sub D), con il ruolo di stabile acquirente di partite di sostanze stupefacenti fornitegli dal coindagato NE FR (in costante contatto con i fornitori del luogo e con la criminalità locale di Roccaforte del Greco e di San Lorenzo), di cui egli si è occupato di curare la successiva distribuzione al dettaglio nel mercato reggino. Il Tribunale ha infatti valorizzato, al riguardo, i dati indiziari rappresentati dai costanti contatti intercorsi con il NE, dal reiterato ricorso al procacciamento delle sostanze per conto terzi, dall'affidamento su una rilevante e stabile platea di acquirenti - oltre che sul supporto di altre persone sempre disponibili a coadiuvarlo - ed infine dai tentativi di recupero, posti in essere presso i vari acquirenti dislocati nel capoluogo reggino, dei crediti originati dalle attività di cessione, a causa della necessità di soddisfare, a sua volta, i fornitori, tra cui in via principale il NE, che talora non mancava di richiedergli l'anticipazione di somme di denaro a garanzia delle successive consegne. Parimenti dettagliati, e congruamente supportati da una particolareggiata disamina dei relativi elementi indiziari emersi dal contenuto di numerose conversazioni oggetto di intercettazione, risultano, altresì, gli ulteriori passaggi motivazionali dedicati all'illustrazione delle ragioni indicative del coinvolgimento dell'indagato nei diversi reati-fine oggetto delle provvisorie imputazioni delineate in sede cautelare. A tale riguardo, invero, costituisce frutto di un consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte l'affermazione del principio secondo cui l'attività di vendita ai consumatori, quando venga effettuata avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione e con la consapevolezza di farne parte, fornisce un rilevante apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione stessa (Sez. 1, n. 1849 del 09/12/2008, dep. 19/01/2009, Rv. 242726). Nella stessa prospettiva si è altresì affermato, sulla base di una pacifica linea interpretativa, che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, dep. 20/05/2008, Rv. 239643; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251013). Ли 2 5. In definitiva, a fronte di un completo vaglio delibativo delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva, peraltro con asserzioni del tutto generiche, sull'apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte. Giova al riguardo ribadire il consolidato quadro di principii secondo cui l'impugnazione è inammissibile, per genericità dei motivi, qualora difetti una precisa indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, il cui contenuto non può di certo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (v., ex multis, Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, dep. 24/10/2008, Rv. 242248; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007, Rv. 236945).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.. Così deciso in Roma, lì, 24 ottobre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Luigi Lar dr. Gaetano De Amicis Dell Himari DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 NOV 2013, E IL FUNZIONARIO UDIZIARIO R P U S S A T N I O A Pista Esposito