Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 10257
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

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La condotta di colui che si adopera affinchè un soggetto riscuota un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non è di per sé sufficiente per far ritenere che il suo autore abbia concorso nella cessione di quelle stesse sostanze, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che in sua assenza la cessione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, qualora non fosse configurabile il concorso nella illecita detenzione di stupefacenti, la stessa condotta potrebbe essere in astratto inquadrabile nella diversa ipotesi del favoreggiamento reale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 10257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10257
    Data del deposito : 28 gennaio 2014

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