Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
La condotta di colui che si adopera affinchè un soggetto riscuota un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non è di per sé sufficiente per far ritenere che il suo autore abbia concorso nella cessione di quelle stesse sostanze, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che in sua assenza la cessione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, qualora non fosse configurabile il concorso nella illecita detenzione di stupefacenti, la stessa condotta potrebbe essere in astratto inquadrabile nella diversa ipotesi del favoreggiamento reale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 10257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10257 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 215
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 41234/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME OV TT, n. a Boscotrecase il 18/02/1968;
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 02/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ME OV TT propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli con cui è stata confermata l'ordinanza del G.i.p. di Napoli di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente.
2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta mancanza e illogicità della motivazione relativamente all'affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
in particolare denuncia la tecnica argomentativa ispirata al "diritto penale d'autore" rimproverandosi all'indagato di avere informato la propria vita al crimine e trascurandosi invece l'individuazione di specifiche condotte;
denuncia come contraddittorio l'avere addebitato all'indagato il rilevante ruolo di stretto e diretto fiduciario di AN OVni quando, come affermato dallo stesso Tribunale, il coinvolgimento dello stesso nei fatti si sarebbe limitato ad un solo episodio marginale;
del resto non sarebbero ravvisabili elementi indicativi di una fattiva collaborazione tra i due ne' rapporti di stabile collaborazione tra l'indagato e LO DI. Inoltre la valenza indiziaria relativa a tale singolo limitato episodio non sarebbe convalidata da altri riscontri esterni. Quanto poi a tale episodio, evidenzia che da una corretta lettura della conversazione intervenuta in data 02/10/2012 tra l'indagato e LO in occasione di una rimostranza di tale PA verso AN per il fatto che quest'ultimo, per un credito di stupefacente non pagato, aveva inviato degli emissari a minacciare la moglie del primo, emergerebbe che l'indagato non sarebbe affatto individuabile quale esattore del AN mancando nella sua condotta elementi minacciosi tipici di chi sia incaricato di esigere o riscuotere un credito illecito non ancora pagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nell'ordinanza impugnata, richiamandosi il contenuto di una intercettazione ambientale, si afferma essere emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di ME OV TT in ordine alla condotta di intermediazione da questi svolta tra AN OVni ed altro gruppo costituito da tali LO, PA, LF e ER, volta a far ottenere al primo il corrispettivo dovutogli per la cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (pag. 6 dell'ordinanza), condotta che, pare di comprendere, sarebbe integrativa del reato per il quale è stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ovvero quello di "illecita detenzione di sostanza stupefacente" (pag. 1 dell'ordinanza). Il Tribunale ha in particolare rilevato che da tale intercettazione, avente ad oggetto una conversazione intervenuta segnatamente tra PA, LO ed ME, e nel corso della quale il PA, debitore verso AN di somma legata alla cessione appunto di stupefacenti, si lamentava del fatto che ad un appuntamento fissato per parlare della cosa, si erano presentate altre persone per esigere il pagamento, risultavano attribuibili ad ME le seguenti parole rivolte a PA: "devi pagare e devi ringraziare, poi dopo in separata sede si può fare quello che vuoi tu;
però si deve pagare e si deve ringraziare, perché alla fine sai che cosa succede, succede che questa discussione si è fatta perché uno non paga l'altro..". Di qui, come detto, e senza che l'ordinanza ponga in rilievo ulteriori elementi fattuali, la conclusione circa la sussistenza dei ricordati gravi indizi.
Ciò posto, va tuttavia posto in rilievo che, laddove, come ritenuto dal Tribunale, le frasi pronunciate da ME siano interpretabili come concorso con AN nella riscossione di un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti, una tale condotta non basta per far ritenere configurabile il concorso nella cessione di quelle stesse sostanze posto che, se da un lato, un tale concorso è senz'altro configurabile laddove detta condotta sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque, fornisca in qualche modo un contributo partecipativo, morale o materiale all'altrui condotta illecita (sì che senza quel contributo il reato di cessione o non sarebbe stato commesso o sarebbe stato commesso con un programma diverso), dall'altro, al di fuori di tale ipotesi, la stessa potrebbe invece in astratto essere inquadrabile nella diversa ipotesi del favoreggiamento reale. D'altra parte, la configurabilità del favoreggiamento dovrebbe escludersi in costanza della stessa detenzione illecita di stupefacenti, sul presupposto che, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, viene inevitabilmente a risolversi in un concorso, quanto meno a carattere morale (Sez. 4, n. 12915 del 12/04/2006; Sez. 6, n. 4927 del 06/02/2004). Nella specie, appare mancare, nel provvedimento impugnato, che si limita ad individuare tout court nella conversazione di ME con PA gli estremi di gravità indiziaria della condotta di concorso nella "illecita detenzione", una adeguata valutazione, sia pure entro i limiti fissati per il giudizio di riesame, dell'episodio contestato al ricorrente che va invece apprezzato, nell'ambito di una interpretazione logica del tenore delle parole impiegate dall'indagato, tenuto conto di quanto appena detto, e, dunque, non solo della sua collocazione temporale rispetto all'attività dell'autore della illecita cessione, ma anche del complesso delle attività criminali oggetto di investigazione. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio affinché tale lacuna motivazionale sia complessivamente colmata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014