Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
Nei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice d'appello in merito all'insussistenza della prova certa del collegamento causale tra le omissioni diagnostiche e terapeutiche attribuite al sanitario e il decesso di un paziente, la cui situazione immunitaria assolutamente insufficiente lasciava legittimamente dubitare delle possibilità salvifiche degli accertamenti clinici non tempestivamente effettuati).
Commentario • 1
- 1. Nesso di causalità nel reato omissivo improprioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2007, n. 39594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39594 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 21/06/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1026
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 044991/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 28.04.2006 della Corte di Appello di Roma nei confronti di:
IZ TO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
udito l'avv. Leo Enrico del foro di Roma, difensore della parte civile ricorrente IN ET, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avv. Falcucci Vincenzo del foro di Roma, difensore di IZ TO, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. IZ TO è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 9, artt. 113 e 589 c.p. perché, in cooperazione colposa con IT ME, nelle rispettive qualità: il IZ TO di medico di turno presso il Pronto Soccorso della Casa Aurelia Hospital di Roma, che effettuò la visita alle ore 20,00 del 23.03.2000 a CI Franca e, in presenza di sintomi febbrili e di dolori persistenti in paziente che manifestava un grosso rene policistico occupante l'addome, ometteva una tempestiva diagnosi e, comunque, di effettuare approfonditi accertamenti diagnostici (ecografia addominale, TAC) che avrebbero consentito una precoce e tempestiva diagnosi di perforazione del sigma e di peritonite stercoracea;
il dr. IT ME, nella qualità di medico in servizio presso il prefato nosocomio, per avere per imprudenza, negligenza ed imperizia nella notte tra il 23 ed il 24 marzo 2000, omesso un controllo clinico sulla paziente le cui condizioni cliniche erano già state rilevate gravi: comportamento colposo che determinava l'aggravamento di affezione e conseguente decesso della CI per le cause sopra indicate, in Roma, il 25.03.2000.
Con sentenza in data 26.10.2004 il Tribunale ha dichiarato il IZ colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
ha assolto il IT per non aver commesso il fatto, riferito nei suoi confronti al primo pomeriggio del 23 marzo 2000 secondo la modifica chiesta dal P.M..
Ha rilevato il Tribunale che, nonostante la febbre elevata ( gradi 38,8) e persistenti dolori addominale della paziente, le cui condizioni (grosso rene policistico occupante l'emiaddome) rendevano particolarmente difficile l'esame obiettivo, l'imputato non aveva disposto alcun approfondimento diagnostico strumentale, limitandosi a somministrare una terapia antibiotica e antipiretica;
che, secondo i consulenti tecnici, altri accertamenti diagnostici (ecografia addominale e TAC), se fatti eseguire, avrebbero consentito di giungere ad una diagnosi di perforazione del sigma e di peritonite stercoracea più precocemente.
2. A seguito appello dell'imputato, che deduceva la mancanza del nesso causale stante la mancanza di esame autoptico per accertare la causa della morte e le risposte dei consulenti tecnici circa gli effetti quoad vitam degli interventi omessi, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza ed ha assolto l'imputato IZ TO perché il fatto non sussiste, così accogliendo la tesi dell'insussistenza del nesso causale, tenendo conto delle riportate dichiarazioni dei consulenti tecnici del PM dr. Fabrizio Iecher e dr. Aldo Dell'Osso che avevano espresso dubbi e incertezze circa un esito favorevole per la vita della paziente di un intervento chirurgico effettuato qualche ora prima sulla base di una diagnosi formulata con l'ausilio di una ecografia e della TAC.
3. Propone ricorso per Cassazione il difensore della parte civile IN ET deducendo, con articolato motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b, in relazione agli artt. 40, 41 e 589 c.p., art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1 lettera e), nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli altri atti del processo specificatamente indicati. Con richiamo all'evoluzione giurisprudenziale in materia e, in particolare, alla nota sentenza delle sezioni unite di questa Suprema Corte n. 30328/2002, FR, evidenzia che l'accertamento del nesso causale deve essere condotto riscontrando l'esistenza o meno di un elevato grado di probabilità o certezza o credibilità razionale attraverso i riferimenti alle evidenze probatorie disponibili nel caso concreto in base al ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2. Rileva che le espressioni usate dai consulenti del PM Dell'Osso e Iecher erano generiche ed erano state comunque riportate dal giudice di secondo grado solo in modo parziale;
che non si era tenuto conto delle dichiarazioni circa la patogenesi della setticemia che aveva condotto a morte la CI rese dal consulente dell'imputato dott.ssa Gisia Moro, che venivano così a costituire un riscontro della colpa dello stesso imputato dovendo questi sapere, quale medico, che l'insufficienza renale cronica da cui era affetta la paziente era legata da un rapporto di regolarità causale con la peritonite e la conseguente rapida morte per setticemia, per cui non doveva assolutamente sottovalutare la persistenza dei dolori addominali e la febbre riscontrati nella visita effettuata alle ore 20 del 23 marzo 2000; che la dialisi era avvenuta dopo, e non prima, della visita del chirurgo, quale specifica e mirata preparazione all'intervento d'urgenza; che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare e riferire la situazione riscontrata dal chirurgo operante circa la perforazione del sigma con feci libere in peritoneo, situazione da cui era scaturita l'infezione letale;
che la carenza motivazionale riguardava anche l'omesso approfondimento della risultanza del 2600 globuli bianche riferiti dal consulente Dell'Osso, circa la retrodatazione della peritonite ricavabile dalle dichiarazioni dello stesso consulente e circa le emergenze dibattimentali sulla questione del pregresso infarto, lasciando così incompiuta l'indagine controfattuale.
4. Ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p. il difensore di IZ TO, deducendo che con il ricorso si veniva a sottoporre alla Corte di Cassazione un inammissibile giudizio di fatto anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e che, comunque, il nesso causale era stato correttamente escluso dalla Corte di Appello sulla base delle richiamate risultanze processuali per non essere stato raggiunto quell'elevato grado di credibilità razionale, cui fa riferimento la richiamata sentenza FR.
5. Il ricorso è infondato.
Secondo la suddetta sentenza FR (Cassazione penale, sez. unite, 10 luglio 2002, n. 30328), il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La conferma dell'ipotesi accusatola sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.
In modo analogo, con la sentenza della sez. 4, n. 22568 del 23 gennaio 2002, Orlando, si è affermato che in tema di causalità omissiva, con particolare riguardo a quella ricollegabile alla colpa medica, la pur necessaria ricerca delle c.d. "leggi di copertura", universali o statistiche, seguita dall'altrettanto necessaria verifica della loro adattabilità al caso concreto, (il che implica anche la ricerca di eventuali cause alternative o concause, le quali non abbiano un carattere meramente ipotetico), non può tuttavia condurre ad affermare la sussistenza del nesso di causalità sulla base di un giudizio di probabilità statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica, inteso come quello che sia caratterizzato da elevata credibilità razionale, in linea con i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato e tale, quindi, da poter giustificare il convincimento che l'evento specifico (inteso anche come una significativa anticipazione di un suo comunque ineluttabile verificarsi), sia riconducibile alla condotta dell'agente "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Alla luce di tali principi, ritiene il Collegio non censurabile la valutazione espressa dalla Corte di Appello di Roma, sulla base delle riportate dichiarazioni dibattimentali dei consulenti del PM dr. Iecher e dr. Dell'Osso, circa l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'imputato IZ e il decesso della CI. In particolare, avendo i suddetti consulenti posto in dubbio l'utilità quoad vitam dell'intervento effettuato all'atto di ingresso della paziente, tenuto conto della precarie condizioni di costei che aveva una situazione immunitaria assolutamente insufficiente con duemila e seicento globuli bianchi, in modo logico e coerente il suddetto giudice di merito ha tratto la conclusione dell'insussistenza del nesso causale, non potendosi affermare che l'evento specifico fosse riconducibile alla condotta dell'agente "al di là di ogni ragionevole dubbio" secondo un giudizio di probabilità logica.
Le censure mosse dalla parte civile ricorrente propongono una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione secondo la discrezionalità riservata al giudice di merito, dandosi rilievo ad altre parziali affermazioni dei consulenti del PM e a quelle del proprio consulente. La decisione impugnata ha comunque dato atto delle conclusioni cui è giunta la relazione medico-legale circa il possibile decorso più favorevole in presenza di una diagnosi più tempestiva e l'utilità di una ecografia che avrebbe sicuramente accelerato l'effettuazione dell'intervento chirurgico;
ma ha ritenuto di dare preminente rilievo ai dubbi espressi dagli stessi consulenti circa la possibilità di sopravvivenza della paziente per l'elevato grado di incertezza di esito favorevole di tale intervento in presenza di condizioni generali gravemente scadute della paziente.
L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cassazione penale, sez. un., 24 settembre 2003, n. 47289, rv. 226074, Petrella). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cassazione penale, sez. un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone e altro). Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per Cassazione con la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n.46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà
della motivazione, con la facoltà aggiuntiva per il ricorrente di fare riferimento a "altri atti del processo" nella deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussistenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza;
occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Cassazione penale, sez. 6, 24 marzo 2006, n. 14054). Alla luce di tali principi, è da ritenersi insindacabile in questa sede la sentenza della Corte di Appello in quanto esente da vizi ex art. 606 c.p.p., di manifesta illogicità e contraddittorietà, come pure da vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Il rigetto del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007