Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2007, n. 39594
CASS
Sentenza 21 giugno 2007

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Massime1

Nei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice d'appello in merito all'insussistenza della prova certa del collegamento causale tra le omissioni diagnostiche e terapeutiche attribuite al sanitario e il decesso di un paziente, la cui situazione immunitaria assolutamente insufficiente lasciava legittimamente dubitare delle possibilità salvifiche degli accertamenti clinici non tempestivamente effettuati).

Commentario1

  • 1Nesso di causalità nel reato omissivo improprioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2007, n. 39594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39594
Data del deposito : 21 giugno 2007

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