Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 15642
CASS
Sentenza 27 gennaio 2015

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La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, la quale aveva confermato la sua responsabilità per numerosi episodi di detenzione a fini di spaccio e spaccio di stupefacenti, ritenendo applicabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 per i reati contestati ai capi da b) a t). Il ricorrente sosteneva che anche il fatto di cui al capo a), relativo alla detenzione di una "panetta" di hashish, dovesse essere qualificato come reato minore, e che, in ogni caso, la pena dovesse essere rideterminata alla luce della riduzione della pena edittale disposta da una recente normativa. La difesa aveva depositato una memoria a sostegno di tali motivi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi addotti. In particolare, ha evidenziato come la Corte di Appello avesse correttamente applicato l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 per i 17 capi di imputazione relativi a numerosi episodi di vendita di singole dosi, qualificandoli come "piccolo spaccio". Tuttavia, ha ritenuto che la stessa qualificazione non fosse stata adeguatamente applicata al capo a), relativo alla detenzione di una quantità di hashish non superiore a una ragionevole provvista per il successivo spaccio, pur in presenza di una generica descrizione del quantitativo e di un'attività abituale di spaccio. Richiamando un proprio precedente giurisprudenziale, la Corte ha affermato che l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, è configurabile anche in presenza di una provvista per la vendita, purché non superiore a dosi conteggiate a "decine". Pertanto, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, affinché rivaluti la fattispecie di cui al capo a) alla luce dei principi richiamati e ridetermini la pena tenendo conto della modifica normativa delle pene edittali.

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Massime1

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 15642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15642
Data del deposito : 27 gennaio 2015

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