Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine".
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La qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. L'ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 15642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15642 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 27/01/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 130
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 36532/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NO n. 6/8/1982;
avverso la sentenza 3852/2013 del 17/4/2014 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore avv. PRASSEDE GRIMALDI ALBERTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
OU NE propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che il 17 aprile 2014, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado, confermava la sua responsabilità per numerosi episodi, posti in continuazione, di detenzione a fini di spaccio e spaccio di stupefacenti ritenendo applicabile la ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 ai reati di cui ai capi da b) a t). Secondo il ricorrente anche il fatto di cui al capo a) integra il reato minore e, comunque, la sentenza deve essere annullata per rideterminare la pena in ragione della riduzione della pena edittale disposta con il D.L. 20 marzo 2014 convertito dalla L. 16 maggio 2014.
Il difensore ha depositato il 22 gennaio 2015 una memoria difensiva a sostegno dei predetti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello ha confermato la condanna del ricorrente per 18 capi di imputazione relativi alla detenzione e vendita di hashish ed eroina.
Quanto ai 17 capi diversi dal capo a), si tratta di numerosissimi episodi di vendita di singole dosi di droga essendo il ricorrente il fornitore abituale di droga di numerose persone;
tutti tali reati sono stati posti in continuazione e la Corte di Appello ha ritenuto che gli stessi integrassero ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, L. cit. "avuto riguardo alla quantità dello stupefacente di volta in volta detenuto e/o ceduto".
La Corte di Appello ha invece escluso tale ipotesi "minore" per il solo capo di imputazione di cui alla lettera a), relativo alla detenzione di una "panetta" di hashish. Di tale maggiore quantitativo di droga, del quale vi è solo la generica descrizione da parte di un coimputato, nella sentenza non vi sono particolari indicazioni sull'ordine di grandezza, venendo la stessa indicata in circa 100 g dalla difesa, in 500 g circa in una dichiarazione virgolettata tratta dalle dichiarazioni del predetto coimputato e, comunque, in quantità tale da potere "nasconderla all'interno dei pantaloni". Sulla base di queste indicazioni presenti nel testo del provvedimento la corte di appello ha ritenuto non applicabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, L. cit. "attesi il quantitativo (comunque non trascurabile, trattandosi di una "Panetta") dello stupefacente e l'attività abituale di spaccio svolto dal prevenuto".
Va quindi rammentata la seguente regola, riferibile alla previgente normativa per la quale l'ipotesi in questione costituiva una attenuante ma pienamente applicabile anche secondo l'attuale formulazione della norma: "In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio,
che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva negato l'attenuante in parola in presenza di un sequestro di 50 grammi di hashish). (Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013 - dep. 04/10/2013, Airano, Rv. 256609)". Tale regola, del resto applicata dalla Corte di Appello per tutte le altre contestazioni laddove ha ritenuto il caso lieve pur in presenza di una conclamata attività abituale di spaccio, non è stata correttamente applicata nella ipotesi di cui al capo a) pur se, secondo la stessa ricostruzione della Corte di Appello, la droga in questione comunque non supera i limiti di una ragionevole provvista per il successivo spaccio ed appare strettamente finalizzata a tale attività.
Quindi non risulta adeguatamente valutata la possibilità che, essendo stata individuata una delle partite di droga funzionali alla successiva attività di vendita, tale detenzione si debba comunque inserire nell'ambito dei reati di "piccolo spaccio" commessi dal ricorrente.
Va quindi disposto annullamento perché il giudice di rinvio, in applicazione della regola richiamata, valuti si sia in presenza di una non eccessiva provvista di droga finalizzata alla attività di piccolo spaccio svolta dal ricorrente, già qualificata quale ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in tal caso inquadrando correttamente la fattispecie.
Va disposto rinvio anche per rideterminare la pena alla luce della modifica normativa delle pene edittali, come da disposizioni sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015