Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 2
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il delitto di estorsione nelle condotte violente e minacciose poste in essere dagli imputati nei confronti delle diverse persone offese - per lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria - finalizzate non solo al recupero di crediti originari, ma anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dall'acquisizione della percentuale concordata come "tangente" per la riscossione delle somme).
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave, applica per il reato ritenuto più grave una pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato dal primo giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se la pena pecuniaria venga determinata in misura superiore a quella che era stata irrogata in primo grado, solo a titolo di aumento per la continuazione.
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- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2015, n. 44657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44657 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
4465 7 / 15 57 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 2001 dott. Franco Fiandanese - Presidente - dott. Domenico Gallo - Consigliere - P.U. 8/10/2015 R.G.N. 26736/2015 dott.ssa Mirella Cervadoro - Consigliere - dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) LU CA nato ad [...] il [...] 2) AR CA nato a [...] il [...] 3) FR AN nato ad [...] il [...] 4) CA CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/5/2012 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio AL, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di LU CA e limitatamente al trattamento sanzionatorio nonché il rigetto nel resto nonché dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AR CA, FR AN e CA CE;
udito per l'imputato LU CA l'avv. Francesco Scacchi che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 1 klen RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/5/2012, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 7/4/2008, tra l'altro, previa assoluzione di FR AN e RÀ CA dal reato loro ascritto al capo C1) 110 629 cpv. cod. pen., limitatamente ai fatti inerenti la consegna dell'autovettura Jeep Gran Cherokee e la sottoscrizione del contratto di leasing della vettura Merced Benz per non avere commesso il fatto, nonché previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di LU CA in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) 416 cod. pen., L) 81, 629, 56, 610 cod. pen., M) 56 629 cod. pen., ed R) 81, 61 n. 2, 56 - 629, 582 585 cod. pen., perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena inflitta a LU CA in anni otto mesi otto di reclusione ed € 3.000,00 di multa per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi B) 110 - 629 cpv. cod. pen. (in questo assorbito il capo C) 110 - 629 cpv. cod. pen., E) 110 - 629 cpv. cod. pen., L) 81, 56- 629 cod. pen. escluso il reato ex art. 610 cod. pen.), P) 81, 110 - 629 cod. pen., Q) 110 - 629 cod. pen., a AR CA, per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi C1) 110 – 629 cod. pen. in esso assorbiti i reati di cui ai capi C) 110 - 629 cpv. cod. pen., E) 110 - 629 cod. pen.; P) 81, 110 - 629 cod. pen. e Q) 110 – 629 cod. pen., in anni sei mesi nove di reclusione ed € 800,00 di multa, FR AN, per i reati allo stesso ascritti di cui C1) 110 – 629 cod. pen. in esso assorbiti i reati di cui ai capi C) 110 629 cpv. cod. pen. e Q) 110 629 cod. pen., in anni cinque mesi nove di reclusione ed € 600,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado con la quale, tra l'altro, CA CE era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed € 650,00 di multa per il reato allo stesso ascritto di cui al capo E) 110 - 629 cpv. cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati;
segnatamente quelle proposte da LU CA in merito alla ritenuta integrazione del delitto di estorsione ed alla mancata qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del UI, all'inutilizzabilità delle 2 Run dichiarazioni della moglie dello stesso HO, all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da DO MI innanzi ad un Collegio in diversa composizione, nonché con riferimento al trattamento sanzionatorio;
quelle proposte da FR AN in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ed all'insussistenza di una condotta di concorso nel fatto contestato ai capi C) e C1); quelle proposte da AR CA in ordine alla ritenuta responsabilità dello stesso per i fatti ascritti ed al trattamento sanzionatorio irrogato;
quelle proposte da CA CE in ordine alla ritenuta responsabilità dello stesso per il reato ascritto ed al trattamento sanzionatorio irrogato.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: LU CA 2.1. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b); c), d), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 393, 629 cod. pen. : e 125, 192, 495, 500, 512, 513, 546 e 603 cod. proc. pen. Al riguardo contesta l'esistenza di una presunta costrizione ambientale, laddove nel giudizio non è stata accertata una condotta concreta ed effettiva realizzata a tal fine. Contesta la qualificazione giuridica dei fatti come estorsione, essendo risultato che l'azione era stata posta in essere nella ragionevole convinzione di reclamare un diritto ritenuto astrattamente sussistente.
2.2. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 393, 629 cod. pen. e 125, 192, 495, 500, 512, 513, 546 cod. proc. pen. con riferimento ai capi B) e C) dell'imputazione. Evidenzia che le modalità di restituzione del debito che UI ID aveva nei confronti dell'imputato non possono integrare il reato di estorsione. Eccepisce la violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. per essere state utilizzate le dichiarazioni del UI, coimputato, in assenza di riscontri, non potendo considerarsi tali le dichiarazioni della moglie di questi, HO, acquisite ex art. 512 cod. proc. 3 Rh pen. in mancanza di ricerche correttamente effettuate;
evidenzia inoltre che dette dichiarazioni non sono state valutate con il particolare rigore richiesto in applicazione del principio di cui all'art. 6 Cedu. Eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. in quanto il UI non ha rilasciato dichiarazioni, ma è stato sottoposto in massima parte a contestazioni da parte del P.M., che assumono valore esclusivamente per valutare la credibilità del dichiarante.
2.3. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 393, 629 cod. pen. e 125, 192, 495, 500, 512, 513, 546 cod. proc. pen. con riferimento al capo E) dell'imputazione. Eccepisce il vizio di motivazione per non essere stato spiegato in che cosa sarebbero consistite le forti pressioni cui sarebbe stata sottoposta la persona offesa da parte dell'imputato e per non esservi motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 393 cod. pen. Rappresenta ancora la contraddittorietà della decisione impugnata per essere stato dichiarato dal teste AR che esisteva una controversia in ordine alla consegna di merce ad una società americana, laddove nella sentenza impugnata veniva dato atto che la controversia era stata superata. Contesta quindi l'utilizzazione ex art. 513 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di CA, contumace in primo grado, in quanto il ricorrente non aveva mai manifestato il proprio consenso all'utilizzazione di tali dichiarazioni nei suoi confronti.
2.4. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), d), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 393, 629 cod. pen. e 125, 192, 495, 500, 512, 513, 546 e 603 cod. proc. pen. con riferimento al capo P) dell'imputazione. Ci si duole della mancata indicazione delle modalità attraverso le quali sarebbe stata posta in essere la condotta estorsiva. Si lamenta poi la mancata escussione del teste MÈ ZO, di cui era stata revocata l'ammissione, pur trattandosi di prova non superflua e rilevante, avendo lo stesso assistito a tutte le fasi dell'operazione di recupero credito. 4 Ru 2.5. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), d), ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 393, 629 cod. pen. e 125, 192, 495, 500, 512, 513, 546 e 603 cod. proc. pen. con riferimento al capo O) dell'imputazione. Si contesta la dichiarazione di utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dalla teste OR MI dinanzi ad un Collegio in diversa composizione, per non essere stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 512 cod. proc. pen. Si lamenta poi la mancata escussione del teste GH, di cui era stata revocata l'ammissione, all'epoca dei fatti legale rappresentante della ditta Macrogomme creditrice della Tuttogomma di cui era socia la DO MI.
2.6. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 n. 2 cod. pen., dovendo qualificarsi come fatto ingiusto altrui l'inadempienza dei debitori.
2.7. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. e 81 comma 2 cod. pen. Eccepisce la violazione del principio del divieto di reformatio in peius con riguardo alla pena pecuniaria, essendo stata irrogata in appello la pena di € 3.000,00 di multa a fronte della pena di € 1.300,00 irrogata in primo grado. Quanto alla pena detentiva, fa rilevare che la determinazione della pena base, per il delitto di estorsione, in anni cinque mesi sei di reclusione ed € 2.100,00 di multa, eccedendo quella disposta in primo grado per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., determinata in anni tre mesi sei di reclusione, comporta una violazione del principio suindicato. Eccepisce ancora la violazione dell'art. che impone di diminuire 597 comma 4 cod. proc. pen. corrispondentemente la pena complessiva irrogata in caso di decisione favorevole all'imputato su circostanze o reati concorrenti anche se unificati dal vincolo della continuazione. Specificamente, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e delle estorsioni di cui ai capi L), M) ed R), la pena per i capi residui avrebbe dovuto essere nettamente inferiore a quella disposta dal giudice di primo grado (anni nove mesi sei di reclusione ed e 1.300,00 di multa). A detta pena giudice di appello avrebbe dovuto effettuare lo scomputo di anni due di reclusione Run 5 per i delitti dichiarati estinti per prescrizione (sei mesi per ciascuno dei : reati di cui ai capi M) ed R) ed un anno per il reato di cui al capo L) nonché di un anno di reclusione, quale aumento disposto dal primo giudice ai sensi dell'art. 81 cod. pen., dato il venir meno per quest'ultimo reato della sua natura di reato satellite.
2.8. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 e 81 comma 2 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. per essere stata applicata in appello la pena di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa, quale aumento per la continuazione interna al capo B). Rileva, al riguardo, trattarsi di un reato unico, essendo carente qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una pluralità di estorsioni.
2.9. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 597 commi 3 e 4 cod. pen. e 81 comma 2 cod. pen. per essere stato violato il principio del divieto della reformatio in peius con l'applicazione in appello della continuazione interna per il reato di cui al capo B).
2.10. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521, 522 cod. proc. pen., 81 comma 2 cod. pen., 6 Cedu, 24 comma 2 e 111 Cost. con riferimento alla violazione del principio e sentenza per l'aumento delladi correlazione fra imputazione continuazione interna al capo B). AR CA 2.11. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen. e 533 535 cod. proc. pen. Si duole dell'affermazione di penale responsabilità stante l'assenza di qualunque minaccia o violenza posta in essere dal ricorrente nei confronti delle persone offese.
2.12. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 506 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533 535 cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione per essere stata ridotta la pena di soli tre mesi di reclusione ed € 100,00 di multa nonostante l'assoluzione del ricorrente per due dei tre episodi relativi alla posizione UI. FR AN 6 Ru 2.13. nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per essere stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui al capo C1) pur in assenza di contestazione del fatto medesimo nonché contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento al concorso del ricorrente nel reato di cui al capo C1). Evidenzia, al riguardo che o il fatto di cui al capo C) è altro rispetto a quello contestato al capo C1) e come tale non è stato fatto oggetto di specifica contestazione o è in esso assorbito ed allora si colloca in ambito temporale assolutamente antecedente alla sua consumazione, in un'epoca in cui non vi è prova che il ricorrente fosse in alcun modo partecipe della vicenda estorsiva.
2.14. mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in punto di attendibilità intrinseca della persona offesa UI ID.
2.15. erronea applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. ed in punto di accertamento della responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al comma sub C1); rappresenta al riguardo che il pagamento che il UI promise il 6/11/1998 era certamente dovuto e che è stata omessa qualsiasi motivazione circa la qualificazione in termini di estorsione del fatto occorso il 6/11/1998. Evidenzia poi l'estraneità e l'inconsapevolezza del ricorrente rispetto alle P U L pretese condotte di coartazione.
2.16. mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in merito all'attendibilità intrinseca della persona offesa DO MI unica teste per il reato di cui al capo Q).
2.17. erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69, 99, 114 cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva, pur trattandosi di recidiva facoltativa. CA CE 2.18. mancanza di motivazione, travisamento dei fatti stante l'assenza di minacce poste in essere dall'imputato.
2.19. mancanza di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario ex art. 640 comma 2 cod. pen.
2.20. mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata 7 Ru riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.21. mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso proposto da LU CA merita accoglimento limitatamente alla questione proposta con l'ottavo motivo attinente all'applicazione della continuazione interna in relazione al reato di cui al capo B, dovendo essere rigettato nel resto, stante l'infondatezza delle altre questioni proposte. I ricorsi proposti da AR CA, FR AN e CA CE devono essere dichiarati inammissibili, per essere manifestamente infondati tutti i motivi proposti.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto da LU CA (2.1) è riferito genericamente a tutte le imputazioni di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato (capi B in esso assorbiti i capi C, E ed L, P e Q) ed attiene sostanzialmente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati che, ad avviso del ricorrente, non potevano essere qualificati come estorsione ma andavano inquadrati nell'ambito del reato di cui all'art. 393 cod. pen. Tanto premesso e salvo quanto si dirà in relazione agli altri e più specifici motivi proposti, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata viene rappresentato, in termini generali, come gli imputati, tra i quali l'attuale ricorrente, avessero posto in essere nei confronti delle diverse persone : offese, che erano per lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria che non riuscivano a fare fronte alle loro esposizioni debitorie, condotte violente e minacciose volte ad ottenere dalle stesse il pagamento di somme più o meno rilevanti altre utilità. E nella sentenza impugnata, che deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado, erano stati evidenziati una serie di elementi in fatto, emersi dall'istruttoria dibattimentale e non discutibili in questa sede, in forza dei quali si è ritenuto che i fatti contestati non potessero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Segnatamente si era potuto accertare che l'attività di recupero credito svolta dal ricorrente, unitamente ai coimputati, era un dato meramente di facciata, in quanto la società Trade Marketing era stata diffidata dall'esercitare tale attività fin dal 1996; era stato accertato, sulla base degli accordi intercorsi con i clienti, che gli imputati perseguivano un proprio autonomo profitto costituito dall'acquisizione della percentuale 8 Run concordata come tangente>> per il recupero delle somme che, sulla base di quanto emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni delle persone offese, variava dal 20% al 50% del credito;
che il più delle volte l'attività degli imputati erano rivolte, non tanto al recupero del credito originario, quanto all'ottenimento di altre utilità da trattenere nella disponibilità del gruppo;
e non deve dimenticarsi che in primo grado era stata accertata l'esistenza di un'associazione a delinquere fra gli imputati nella quale il LU ricopriva il ruolo di promotore, volta alla commissione di una serie di reati, reato in relazione al quale era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione all'esito del giudizio di appello;
ed infine era stato accertato l'utilizzo di metodologie considerate sproporzionate rispetto alla finalità di fare valere un proprio diritto, individuate dal giudice di prime cure come forme di minaccia e violenza considerate espressione di dinamiche di criminalità organizzata, in quanto < ... l'elemento dello * spiegamento delle forze assume un ruolo determinante per l'effetto intimidatorio perseguito>>. Merita, quindi, di essere affrontata in questa fase preliminare dell'esame delle numerose doglianze proposte dal LU CA, la questione giuridica relativa alla qualificazione dei fatti contestati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, che ha segnato quali devono essere le linee di confine fra le condotte qualificabili come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 cod. pen. ed il ben più grave delitto di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen. Ed in proposito non può omettersi di segnalare l'esistenza di un contrasto all'interno della giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla concreta individuazione degli elementi distintivi delle due fattispecie di reato. Difatti, da un lato si afferma che integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di fare valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248736; sez. 5 n. 19230 del 6/3/2013, Rv. 256249); e da un altro lato si è affermato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità 9 Ru della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (sez. 2 n. 51433 del 4/12/2013, Rv. 257375; sez. 2 n. 705 del 1/10/2013, Rv. 258071; sez. 2 n. 42940 del 25/9/2014, Rv. 260474; sez. 2 n. 23765 del 15/5/2015, Rv. 264106). In sostanza, sulla base di questo secondo orientamento, ai fini della distinzione fra le due figure di reato non rileva tanto l'intensità o la gravità della violenza o minaccia posta in essere, quanto piuttosto la possibilità di tutelare la propria pretesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria, che, ove ritenuta sussistente, imporrebbe di escludere la configurabilità del delitto di estorsione. Deve rilevarsi che a questo secondo orientamento si è contrapposto, anche recentemente, un filone di decisioni nel quale il Collegio ritiene di doversi inserire, sulla base del quale si è ritenuto comunque rilevante, ai fini della configurazione del fatto come estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, l'entità della violenza o della minaccia posta in essere ai danni della persona offesa (sez. 1 n. 32795 del 2/7/2014, Rv. 261291; sez. 2 n. 9759 del 10/2/2015, Rv. 263298; sez. 6 n. 17785 del 25/3/2015, Rv. 263255). Ritiene, infatti, il Collegio che, nonostante il dato letterale contenuto nelle fattispecie incriminatrici, la distinzione fra le due figure di reato non possa essere relegata ad una mera analisi dell'elemento psicologico del soggetto agente, specie se ciò avvenga sulla base di un profilo puramente putativo, escludendosi il delitto di estorsione ogni qualvolta il soggetto agente ritenga di esercitare un preteso diritto tutelabile dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Viceversa, nel ravvisare l'elemento di discrimine fra le due figure, il giudice di merito non può fare a meno di esaminare l'elemento materiale della condotta posta in essere e quindi considerare, ai fini dell'inquadramento della condotta nell'una o nell'altra ipotesi di reato, la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione posta in essere ai danni della persona offesa attraverso la minaccia. Ciò in quanto, come già affermato da questa (Corte sez. 6 n. 17785 del 25/3/2015, Rv. 263255) < nel delitto di esercizio arbitrario la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale ... >>; a ciò consegue che, perché possa configurarsi questa meno grave figura di reato, la condotta dell'agente non può mai degenerare in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. In 10 Run sostanza quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di fare valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà diventa finalizzata a conseguire un profitto che, ex se, assume il carattere dell'ingiustizia. Del resto, con argomentazioni che il Collegio ritiene di dovere condividere, anche la minaccia di esercitare un diritto può essere idonea ad integrare il delitto di estorsione, laddove assuma le suddette caratteristiche, che la rendono oggettivamente incompatibile con il ragionevole intento di fare valere il diritto stesso (sez. 2 n. 14440 del 15/2/2007, Rv. 236457). Premesso quanto ora finora detto, deve rilevarsi che nella fattispecie concreta oggetto del ricorso in esame sono emersi ulteriori elementi di fatto che, univocamente, escludono, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, al di là del segnalato contrasto di giurisprudenza, la possibilità di inquadrare i fatti contestati all'imputato LU nell'ambito della violazione dell'art. 393 cod. pen. Difatti questa Corte ha, costantemente, affermato che integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio ed al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (sez. 5 n. 52241 del 20/6/2014, Rv. 261381). In sostanza quando un terzo sia stato incaricato dell'esazione di un credito ed abbia agito con violenza e minaccia nei confronti del debitore, non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé, ma anche e soprattutto per il perseguimento di propri autonomi interessi illeciti, sarà sempre configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a nulla rilevando la natura lecita o illecita del credito stesso (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248736). Ed appunto nel caso di specie risulta essere stato accertato e la circostanza in fatto non è stata neppure contestata dal ricorrente che l'attività di tutti gli imputati ed in particolare del LU, che ricopriva il ruolo di promotore del sodalizio criminoso, era volta non tanto al recupero del credito originario, quanto al conseguimento di un proprio profitto costituito da una percentuale prestabilita sull'ammontare del credito recuperato.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto da LU CA (2.2), in primo luogo, si propongono in modo generico questioni di fatto attinenti alla ricostruzione delle vicende descritte nei capi B) e C) dell'imputazione, 11 Ran questioni chiaramente non proponibili in sede di legittimità in presenza di argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Nel riportarsi a quanto sopra detto in relazione alle differenze fra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rileva il Collegio che nella sentenza di primo grado, alla quale si rifanno i giudici di appello, si è fatto espresso riferimento alla modalità minatoria attuata dal LU nei confronti del UI, posta in essere attraverso la presenza di più soggetti che assistevano il LU stesso ed all'allusione alla presenza di armi nella disponibilità del LU stesso, elementi questi che, secondo la valutazione operata dai giudici di merito non censurabile in questa sede, portavano alla coartazione della volontà della persona offesa, la quale era indotta a consegnare anche delle autovetture, oltre che assegni, dichiarazioni e quanto altro richiesto. Con specifico riferimento alla restituzione del prestito concesso dal LU al UI di cui si fa espressa menzione nei capi B) e C) dell'imputazione, oltre a quanto ora detto circa le modalità dell'azione intimidatoria posta in essere per indurre il debitore a pagare e che non consentono di qualificare il fatto nell'ambito della violazione dell'art. 393 cod. pen. (sez. 2 n. 9759 del 10/2/2015, Rv. 263298), deve rilevarsi che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (sez.- 6 n. 16/10/1995, Rv. 203736; sez. 2 n. 9931 del 1/12/2014, Rv. 262566). Il principio di diritto ora riportato si presta ad essere applicato al caso di specie appunto, prescindendosi dalla natura usuraria del prestito concesso dal LU al UI (non è stata contestata la violazione dell'art. 644 cod. pen.), in quanto l'imputato, nel richiedere dopo un anno la restituzione di 62 milioni di lire a fronte di un prestito di 40 milioni, era certamente consapevole di esercitare violenza e minaccia per ottenere il soddisfacimento di un profitto che sicuramente, alla luce delle risultanze istruttorie, era, almeno in parte, ingiusto e come tale non avrebbe mai potuto trovare tutela dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Quanto ai riscontri alle dichiarazioni del UI, la sentenza impugnata ha dato atto di come le stesse abbiano trovato conferma, oltre nelle convergenti dichiarazioni della moglie HO CL, negli esiti delle 12 film intercettazioni ed in particolare in quanto direttamente osservato dal personale di polizia in occasione dei servizi effettuati, circostanze quest'ultime sui quali i testi hanno riferito in dibattimento. Con specifico riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni della HO, la Corte territoriale, nel rispondere allo specifico motivo di doglianza che era stato proposto dall'imputato, ha evidenziato come era stata accertata l'irreperibilità della teste alla luce delle documentazione che era stata prodotta dal P.M. in udienza. Quanto, poi, all'asserita violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della CEDU, rileva il Collegio che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 3 n. 27582 del 15/6/2010, Rv. 248053; sez. U n. 27918 del 25/11/2010, Rv. 250199), è imposta una lettura della previsione contenuta nell'art. 512 cod. proc. pen. che si ponga in linea con i precetti della CEDU nell'interpretazione che ne è stata data dalla Corte di Strasburgo. Specificamente si è ritenuto che l'impossibilità di reiterare un atto compiuto nelle indagini preliminari non può privare l'imputato del diritto di esaminare o fare esaminare ogni elemento di prova decisivo a suo carico, precisandosi che i diritti dell'imputato verrebbero ad essere limitati in modo incompatibile con le garanzie della Convenzione, laddove la condanna si basi unicamente, o in misura preponderante, su deposizioni rese da persone che l'imputato stesso non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase delle indagini, ne in quella dibattimentale ( Corte EDU 10/1/2005, Accardi c. Italia;
Corte EDU 13/10/2005, Bracci c. Italia;
Corte EDU 15/5/2010, Ogaristi c. Italia). Pertanto ad una lettura dell'art. 512 cod. proc. pen. conforme ai precetti contenuti nella CEDU, consegue che al principio del contraddittorio si può derogare nell'ipotesi in cui vi sia un'effettiva impossibilità di formazione della prova, appunto, nel contraddittorio fra le parti, con la precisazione che l'affermazione di responsabilità, in una tale ipotesi, non può reggersi in modo esclusivo o significativo su dichiarazioni di chi si sia, comunque, sottratto al confronto con l'imputato. Fatta questa premessa, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha valutato, in linea con i principi sopra richiamati, le dichiarazioni della HO, essendo le stesse state utilizzate non come unica prova a carico dell'imputato, ma come riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa UI, considerate intrinsecamente attendibili e le cui dichiarazioni avevano già trovato ulteriori e molteplici riscontri. 13 Ru Quanto alle dichiarazioni del UI, dall'esame della sentenza impugnata e di quella di primo grado nonché dei verbali allegati al ricorso non emerge alcuna violazione dei principi stabiliti dall'art. 500 cod. proc. pen. Segnatamente risulta pienamente rispettata la sequenza procedimentale prevista dalla norma che si assume violata;
difatti dall'esame dei verbali emerge che all'esito delle contestazioni effettuate dal P.M. non è residuata alcuna difformità fra quanto dichiarato dal teste nelle indagini preliminari e quanto dallo stesso riferito in dibattimento. Ed è noto che nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in precedenza (sez. 2 n. 10483 del 21/2/2012, Rv. 252707; sez. 2 n. 13927 del 4/3/2015, Rv. 264014). E quando, come avvenuto nel caso di specie, il teste dichiari di non ricordare il fatto, ma, a seguito della contestazione, confermi le dichiarazioni in precedenza rese, non deve applicarsi la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante. Ed a tal proposito i giudici di merito hanno dato atto della credibilità intrinseca del UI e dei numerosi riscontri, ai quali sopra si è fatto riferimento, che hanno confermato l'attendibilità di quanto dallo stesso riferito.
3.3. Quanto al reato di cui al capo E), cui si riferisce il terzo motivo proposto da LU CA (2.3), nella motivazione della sentenza impugnata sono chiaramente descritte le forti pressioni alle quali è stato sottoposto il AR in seguito alle quali lo stesso si determinava a sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnava a corrispondere alla ditta AL la somma di 30 milioni di lire, che riteneva non dovuta: si tratta della telefonata fatta dal LU al AR nel corso della quale si inseriva il CA che si spacciava per un ufficiale della Guardia di Finanza. La Corte territoriale, al riguardo, ha evidenziato, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico sulla base delle indicate risultanze istruttorie, che lo scopo della telefonata era, appunto, quello di < indurre il AR a ritenersi esposto ad un accertamento fiscale, se non avesse pagato una somma che riteneva non dovuta ...>>. Nella sentenza impugnata, attraverso il richiamo ai principi di diritto relativi alla distinzione fra il delitto 14 di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, vengono evidenziati gli elementi di fatto in forza dei quali si è ritenuta integrata, così come ipotizzato nell'imputazione, la più grave fattispecie di reato. Segnatamente si è fatto riferimento alle trasmodanti modalità della condotta che si è estrinsecata in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di fare valere un preteso diritto e tale motivazione si pone in linea con i principi di diritto sopra enunciati, ai quali il Collegio ritiene di doversi uniformare. Nessuna contraddizione emerge peraltro dalla ricostruzione del fatto, quale risultante dalle dichiarazioni rese dal AR, laddove lo stesso aveva fatto riferimento ai problemi insorti per una fornitura di calzature dell'importo di 30 milioni fatta dalla ditta AL ad una società americana da lui stesso rappresentata;
difatti lo stesso aveva precisato che, allorquando era stato contattato dal LU, considerava la questione chiusa. Quanto poi all'utilizzazione delle dichiarazioni del CA, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che quanto riferito dallo stesso nel corso dell'interrogatorio reso nelle indagini preliminari è stato valorizzato dai giudici di appello ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del CA stesso, essendo fondata, invece, l'affermazione della responsabilità del LU sulla base di altre emergenze processuali. Ed anche nella sentenza di primo grado emerge che le ammissioni del CA, risultanti dal predetto interrogatorio, rappresentano un elemento probatorio utilizzato per affermare la partecipazione dello stesso al fatto contestato.
3.4. Il quarto motivo del ricorso di LU CA (2.4) si riferisce al fatto descritto al capo P) dell'imputazione e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nella sentenza impugnata sono dettagliatamente riportate le modalità attraverso le quale è stata posta in essere la condotta estorsiva;
segnatamente, quanto al primo episodio, si è fatto riferimento al modo con cui il TT è stato affrontato da AR CA e da GA ME, i quali, dopo avergli sbarrato la strada, lo avevano costretto a seguirli in un bar per indurlo a firmare delle cambiali;
poi, in seguito al rifiuto del TT, avevano preannunciato l'intervento del capo che si identificava proprio nel ricorrente LU;
sempre secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, a questo primo episodio altri ne erano seguiti, pure dettagliatamente ricostruiti dai giudici di appello sulle base delle risultanze 15 Run istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, nei quali era direttamente intervenuto il LU;
il comportamento da quest'ultimo tenuto era stato poi oggetto di approfondita analisi da parte dei giudici di merito, laddove avevano considerato soltanto apparente l'atteggiamento accondiscendente assunto dal LU stesso, rilevando come lo stesso lasciava intervenire AR e GA, che minacciavano la persona offesa;
inoltre lo stesso imputato non prendeva minimamente in considerazione la documentazione esibitagli dal TT a dimostrazione dell'infondatezza della pretesa del MÈ. E con riguardo alla qualificazione giuridica i giudici di prime cure, con valutazione confermata dalla Corte territoriale, avevano fatto riferimento non solo alla sproporzione della minaccia, ma anche all'ingiustizia oggettiva del profitto perseguito derivante dall'insussistenza del credito che si assumeva esistente e che si intendeva recuperare ed alla circostanza che la richiesta avanzata nei confronti della persona offesa, un'autovettura di grossa cilindrata, aveva ad oggetto un bene che neppure astrattamente poteva essere ricollegato alla prestazione richiesta al debitore. Quanto poi alla mancata escussione del teste MÈ ZO, la Corte territoriale ha evidenziato come non fosse necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo rilevato un quadro probatorio privo di incertezze dal cui esame era emersa le responsabilità degli imputati, fra i quali l'attuale ricorrente, per il reato ascritto al capo P). Ed al riguardo è noto che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità ( sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007 Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239341).
3.5. Passando all'esame del quinto motivo proposto da LU CA (2.5), riferito al reato di cui al capo Q), nella sentenza impugnata è stata puntualmente ricostruita la sequenza procedimentale all'esito della quale sono state considerate utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa dinanzi al Collegio in diversa composizione;
rileva sul punto il Collegio che la decisione assunta dalla Corte territoriale non presenta vizi di legittimità alla luce della dichiarazione resa dalla teste, su espressa domanda del 16 Run Presidente, di avere detto la verità in occasione delle precedenti dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale in diversa composizione. Difatti deve, al riguardo, ribadirsi il principio già affermato da questa Corte, in base al quale non sussiste una violazione del principio dell'oralità, al quale è ispirata la doverosa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di mutata composizione del collegio, qualora il teste riconvocato si limiti a confermare, senza opposizione di alcuna parte, le dichiarazioni in precedenza rese dinanzi ad un collegio diverso, considerato che i verbali contenenti tali dichiarazioni fanno regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento (sez. 5 n. 21710 del 26/3/2009, Rv. 243894). Quanto poi alla mancata escussione del teste GH, la cui ammissione era stata revocata in primo grado, viene ipotizzata una nullità di ordine generale che doveva essere immediatamente dedotta dalla parte presente e che in mancanza, come avvenuto nel caso di specie, deve considerarsi sanata (sez. 5 n. 51522 del 30/9/2009, Rv. 257891; sez. 2 n. 9761 del 10/2/2015, Rv. 263210).
3.6. Con il sesto motivo proposto da LU CA (2.6) si contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., assumendosi che costituisca fatto illecito altrui l'inadempienza dei debitori;
la sentenza impugnata contiene una risposta esaustiva all'analoga doglianza sollevata in appello e reiterata con il ricorso per cassazione, risposta che non presenta alcun profilo valutabile in sede di legittimità. Segnatamente si è fatto riferimento ai gravi comportamenti vessatori posti in essere dal LU nei confronti del UI ben prima che quest'ultimo presentasse la denunzia di furto dell'assegno di 62 milioni dato in garanzia, comportamenti che si sono a lungo protratti anche dopo.
3.7. Passando all'esame delle doglianze contenute nel settimo motivo del ricorso di LU CA (2.7), rileva, in via preliminare, il Collegio che la Corte territoriale, in seguito all'estinzione del reato di cui al capo A) per prescrizione, considerato per errore reato più grave dal giudice di prime cure, ha dovuto, non solo rideterminare la pena per effetto dell'eliminazione dal computo del suddetto reato, ma anche rideterminare la struttura del reato continuato, in quanto proprio per il reato ritenuto, sia pure erroneamente, più grave era intervenuta dichiarazione di estinzione. Ciò la Corte d'Appello ha fatto considerando il reato più grave quello di cui al capo B) ed applicando per lo stesso una pena di anni cinque e mesi sei di i. reclusione ed € 2.100,00 di multa, pena che risulta inferiore a quella : 17 minima prevista dall'art. 629 cpv. cod. pen., quanto alla pena detentiva e leggermente superiore, quanto alla pena pecuniaria (anni sei di reclusione ed € 1.032,00 di multa) e leggermente superiore a quella minima prevista dall'art. 629 comma 1 cod. pen. con riguardo alla pena detentiva (anni cinque di reclusione ed € 516,00 di multa); su detta pena ha applicato un aumento per la recidiva, nella misura determinata in primo grado, di mesi sei di reclusione, quindi ha applicato un aumento di ulteriori mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa per la continuazione interna di cui al capo B), aumento che, per le considerazioni che verranno nel seguito svolte, deve essere eliminato, ed un aumento in relazione agli altri reati di otto mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per ciascuno;
riepilogando risulta irrogata, eliminata la continuazione interna di cui al capo B), una pena di anni otto di reclusione ed € 2.700,00 di multa, pena che, complessivamente considerata, risulta inferiore, nella pena detentiva, a quella irrogata in primo grado. La Corte territoriale, quindi, si è uniformata ai principio di diritto costantemente affermato da questa Corte in tema di applicazione del divieto della reformatio in peius in caso di reato continuato (sez. 6 n. 15890 del 3/12/2013, Rv. 261528; sez. 2 n. 29017 del 20/6/2014, Rv. 260099) e recentemente ribadito dalle sezioni unite, in base al quale non viola il divieto della reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U. n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653). E' bene, al riguardo, evidenziare che in quest'ultima decisione si discuteva del ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello emessa all'esito di un giudizio di rinvio per annullamento da parte della Corte di Cassazione, limitatamente all'individuazione del reato più grave fra quelli riuniti sotto il vincolo della continuazione;
detto annullamento era stato pronunciato, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal solo imputato avverso la precedenza sentenza della Corte d'appello che aveva accolto il gravame proposto dal P.M. contro la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, ritenendo l'imputato responsabile dei reati ascrittigli. Rileva, quindi, il Collegio che il sopra riportato calcolo della pena non 18 Run costituisce una violazione del principio del divieto della reformatio in peius, ciò, ritenendosi, in di dovere condividere quell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in base al quale il divieto della riforma peggiorativa per il giudizio in grado di appello afferisce soltanto al risultato finale dell'operazione di computo della pena e non anche ai criteri di determinazione della stessa ed ai relativi calcoli di pena base o intermedi (sez. 5 n. 6402 del 14/3/1990, Rv. 184228; sez. 4 n. 10281 del 24/4/1990, Rv. 184879; sez. 3 n. 2686 del 13/12/1991, Rv. 190740); il principio è stato poi ribadito con decisione particolarmente aderente al caso di specie: il fatto che il giudice nella sentenza impugnata abbia determinato taluni aumenti in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, non da luogo ad alcuna violazione del principio di cui si discute, in quanto il divieto di reformatio in peius concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (sez. 5 n. 12806 del 25/2/2005, Rv. 231695; sez. 3 n. 25606 del 24/3/2010, Rv. 247739). Certo, come recentemente affermato dalle sezioni unite (sez. U n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653), il computo della pena, anche in seguito alla rideterminazione della stessa in grado di appello in conseguenza del riconoscimento di attenuanti non applicate dal primo giudice, rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 133 c.p., sulle cui concrete modalità di esercizio lo stesso è tenuto a fornire adeguata giustificazione. E sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione aderente ai dati processuali, facendo riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del reo;
la decisione, pertanto, con riguardo alla determinazione della pena base ed all'applicazione degli aumenti per la continuazione, non rappresenta esercizio di mero arbitrio o frutto di ragionamento illogico, ma risulta esaustiva sia per giustificare la determinazione della pena base in misura leggermente superiore ai minimi edittali fissati dall'art. 629 c.p., comma 1, sia per giustificare la determinazione della pena finale, all'esito degli aumenti per la continuazione esterna in misura esattamente corrispondente a quella irrogata in primo grado, salvo quanto nel seguito si dirà per l'applicazione della continuazione interna per il reato di cui al capo B). Nella direzione ora indicata si sono mosse altre recenti decisioni di questa Corte, condivise dal Collegio, che forniscono una precisa lettura del 19 Run principio del divieto della reformatio in pejus;
così in particolare si è affermato che il principio in argomento non opera nel caso in cui, nell'esercizio del potere dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice di appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente applicata (sez. 5 n. 12136 del 2/12/2011, Rv. 252699); ed ancora si è stabilito che non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius qualora il giudice di appello, su impugnazione del solo imputato, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, pur non riconoscendo l'esistenza di una circostanza aggravante o di una forma più grave di recidiva (sez. 4 n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457), principio recentemente confermato dalle sezioni unite (sez. U. n. 33752 del 18/4/2013, Rv. 255660). In conclusione sul punto, va evidenziato che l'opzione interpretativa adottata dal Collegio risulta conforme al precetto normativo contenuto nell'art. 597 c.p.p., comma 4 che obbliga il giudice di appello, ove accolga l'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, a diminuire la pena complessivamente irrogata, ma non lo vincola in alcun modo ad applicare definite diminuzioni di pena, essendo, in forza del principio devolutivo dell'impugnazione, rimesso in discussione, con il solo limite sopra indicato, l'intero trattamento sanzionatorio irrogato con la decisione di primo grado. Ed in particolare preme evidenziare, che, sulla base della sopra citata decisione delle sezioni unite, possono considerarsi superati i contrasti giurisprudenziali all'interno di questa Corte di legittimità (sez. U n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653): specificamente, ove al giudice di appello, come avvenuto nel caso di specie, sia imposta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato in applicazione della disciplina del reato continuato, o per essere mutati i reati cosiddetti satelliti da unificare al reato ritenuto più grave, o per essere mutata l'individuazione di quest'ultimo, lo stesso, in applicazione del principio del divieto della reformatio in peius, rimarrà vincolato alla sola pena finale irrogata dal giudice di primo grado, non potendo irrogare una pena più grave. A quanto finora detto consegue che il principio pure sopra 20 Run richiamato (sez. U n. 40910 del 27/9/2005, Rv. 232066), affermato nel 2005, in base al quale il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che F concorrono alla sua determinazione, deve ritenersi ad oggi, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, limitato all'ipotesi in cui il giudice d'appello "...sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo". Resta però da esaminare il dato oggettivo, pure segnalato nel ricorso, attinente all'entità della pena pecuniaria inflitta dalla Corte territoriale (multa di € 3.000,00), che risulta superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado (multa di € 1.300,00) e quindi apparentemente irrogata in violazione del principio del divieto della reformatio in peius, così come lo stesso è stato interpretato ed applicato da questa Corte sulla base di quanto fin qui detto. Ora, come sopra evidenziato, il giudice di prime cure aveva considerato come reato più grave quello di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo A) dell'imputazione, reato per il quale non è prevista la pena pecuniaria, ed aveva ritenuto di determinare la pena base, per il suddetto reato, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, aumentandola poi nella misura indicata per la recidiva e per la continuazione in relazione agli altri reati contestati;
quindi la pena della multa, sia pure non specificato nel calcolo della pena, è stata irrogata dal primo giudice a titolo di aumento per la continuazione in relazione ai reati di cui al capi B), C), E), L), P), Q), M) R), reati per i quali, insieme alla pena detentiva è congiuntamente prevista l'applicazione della pena pecuniaria della multa. Pertanto, all'esito del giudizio di appello, essendo venuto meno, come già detto, il reato considerato erroneamente più grave (art. 416 cod. pen. contestato al capo A), la Corte d'Appello ha proceduto alla sopra descritta duplice operazione di rideterminazione della struttura del reato continuato e di conseguente rideterminazione della pena finale e dei singoli segmenti che la compongono, enunciando, come sopra visto, i criteri giustificativi dell'esercizio proprio potere discrezionale. Pertanto, : all'elisione del precedente vincolo sulla base del quale era stato calcolato il cumulo giuridico è dovuta necessariamente conseguire una nuova 21 Run strutturazione della continuazione, diversa da quella configurata in primo grado;
segnatamente i giudici di appello, nel correggere l'errore di diritto nel quale era incorso il primo giudice nell'individuazione del reato più grave, hanno dovuto applicare la pena pecuniaria, non solo a titolo di aumento per la continuazione, come avvenuto in primo grado, ma anche come pena base per il reato di cui al capo B), che prevede, appunto, la pena pecuniaria (da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.065,00) in aggiunta a quella detentiva. In virtù di tale specifica situazione che si è verificata nel giudizio de quo, ritiene il Collegio, in adesione ad altre decisioni di questa Corte (sez. 6 n. 15890 del 3/12/2013, Rv. 261528), che il giudice di appello, quanto alla pena pecuniaria, non era vincolato, in forza del principio di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., all'applicazione di una pena complessivamente inferiore a quella irrogata in primo grado. Difatti il suddetto principio presuppone che non venga meno, nel giudizio di appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione nella sua struttura costituita dal reato individuato come più grave e dai reati satellite (sez. 5 n. 16542 del 25/3/2005, Rv. 231701; sez. 6 n. 31266 del 16/6/2009, Rv. 244793), ciò che, invece, come si è ripetutamente detto, è avvenuto nel caso di specie. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave, applica per il reato ritenuto più grave una pena pecuniaria che non era stata applicata in primo grado, perché non prevista per il reato originariamente considerato più grave e poi venuto meno per effetto della decisione di secondo grado;
né tale violazione sussiste se la suddetta pena pecuniaria venga determinata in misura superiore a quella che era stata irrogata in primo grado solo a titolo di aumento per la continuazione.
3.8. Il nono motivo del ricorso proposto da LU CA (2.9) è fondato, rimanendo nell'accoglimento dello stesso assorbita le questioni proposte con l'ottavo (2.8) ed il decimo motivo (2.10). Difatti, il giudice d'appello, in violazione del principio del divieto della reformatio in peius, ha applicato un aumento di pena per la continuazione interna in relazione al reato di cui al capo B), determinandolo in mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa;
ora anche a volere prescindere dall'assenza di qualsiasi motivazione in ordine all'unicità o molteplicità delle azioni poste in essere dall'imputato, 22 Run : deve rilevarsi che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, al giudice di appello, chiamato sulle base dei principi sopra riportati a rideterminare la pena nell'ambito del reato continuato, non era consentito, in forza del principio di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., applicare sulla pena base per il reato considerato più grave un aumento per la continuazione interna, laddove di detta continuazione non vi era menzione nella sentenza di primo grado. Detto aumento di pena quindi deve essere : eliminato, residuando la pena complessiva fissata dai giudici di merito nella misura di anni otto di reclusione ed € 2.700,00 di multa.
3.9. Il ricorso proposto da AR CA deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondati entrambi i motivi proposti. E difatti con il primo motivo (2.11) viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In : sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della : sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti allo stesso ascritti;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie che consentivano di ricostruire il ruolo ricoperto dall'imputato in relazione ai singoli episodi di reato contestati. Quanto al trattamento sanzionatorio, cui attiene il secondo motivo (2.12), la Corte territoriale, nel rifarsi alle valutazioni del giudice di prime cure, ha tenuto conto della gravità dei fatti ravvisata nella partecipazione con altri associati alla realizzazione di estorsione, reati scopo del sodalizio, e della personalità dell'imputato già gravato da precedenti penali. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità.
3.10. Anche il ricorso proposto da FR AN deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondati tutti i motivi proposti. Quanto al primo motivo (2.13), l'eccepita nullità della sentenza non rappresenta null'altro che la reiterazione dell'analoga doglianza proposta in sede di gravame e rispetto alla quale la risposta data dalla Corte territoriale non presenta vizi di legittimità, essendosi evidenziato come la lettura 323 Ru 2 coordinata dei fatti descritti nei due capi d'imputazione C) e C1) consentiva di evincere in modo chiaro i fatti contestati nonché il tempo ed i : luogo di commissione dei fatti stessi. Il secondo motivo (2.14) risulta proposto in modo del tutto generico, essendo in esso del tutto carente la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che imporrebbero l'annullamento della sentenza. Al riguardo questa Corte ha stabilito che La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto - medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648). Segnatamente la sentenza impugnata contiene una motivazione esaustiva in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da UI ID, essendosi fatto riferimento ai numerosi riscontri che hanno confermato l'attendibilità di quanto dallo stesso riferito. Il terzo motivo (2.15) si risolve in una censura in fatto inammissibile nel giudizio di legittimità, laddove la sentenza impugnata, rifacendosi a quella di primo grado, ha fatto riferimento alla circostanza che il UI era stato costretto, mediante violenza e minaccia, a sottoscrivere una scrittura contenente l'impegno a pagare la somma di 62 milioni. Ed al riguardo il giudice di prime cure aveva fatto riferimento ad una presenza dell'imputato, unitamente ai coimputati, qualificata minacciosa>>, cioè finalizzata alla realizzazione della minaccia volta ad indurre II UI al pagamento del debito. Quanto poi alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da DO MI, in relazione al reato di cui al capo Q), di cui ci si duole nel quarto motivo (2.16), nella motivazione si è fatto riferimento ai riscontri emersi nell'istruttoria dibattimentale che hanno confermato quanto riferito dalla testimone. Venendo, infine, all'ultimo motivo proposto da FR AN (2.17), attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha ritenuto equa la pena sopra riportata, ritenendo adeguata alla gravità dei fatti, ritenendo di dovere applicare la recidiva e di non potere concedere le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di qualsivoglia segnale di apprezzabile rivalutazione critica della propria condotta ed in ragione dell'elevata capacità criminale di cui i fatti 24 Run sono sintomatici. Ed è noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e : può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
3.10. Il ricorso proposto da CA CE deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondati tutti i motivi proposti. Quanto al primo motivo (2.18), viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado. In sostanza si ripropongono in modo del tutto generico questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali si è ritenuto che il ricorrente avesse ricoperto un ruolo fondamentale nella coartazione della volontà della persona offesa. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità. Con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto come truffa, di cui si occupa il secondo motivo proposto (2.19), la sentenza impugnata si è correttamente rifatta alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640 cpv. n. 2 cod. 25 pen.) si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile (sez. 2 n. 7889 del 27/3/1996, Rv. 205606; sez. 2 n. 7662 del 27/1/2015, Rv. 262574). Ed anche con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cui attiene il terzo motivo proposto (2.20), la Corte territoriale, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate in relazione alla posizione di LU CA, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, rilevandosi come la condotta sia stata posta in essere in danno di persona diversa dal presunto debitore e con modalità tali da renderla incompatibile con la pretesa di esercitare un diritto. Quanto al trattamento sanzionatorio di cui si occupa l'ultimo motivo proposto dal CA (2.21), la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha ritenuto equa la pena sopra riportata, ritenendo adeguata alla gravità dei fatti, ritenendo di dovere applicare la recidiva e di non potere concedere le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di qualsivoglia segnale di apprezzabile rivalutazione critica della propria condotta ed in ragione dell'elevata capacità criminale di cui i fatti sono sintomatici. Ed anche tale motivazione non si presta ad essere censurata per vizi di legittimità.
4. Per le considerazioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di LU CA limitatamente all'aumento per la di pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa continuazione interna di cui al capo B), aumento che va eliminato, 26 Run dovendosi rigettare nel resto il ricorso proposto dallo stesso LU CA. Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi di AR CA, FR AN e CA CE, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LU CA limitatamente all'aumento di pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per la continuazione interna di cui al capo B), che elimina;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR CA, FR AN e CA CE, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Roma 8 ottobre 2015 Il Presidente Il Consigl estensore Dott. Franco Fiandanese dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone раисо фановами DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6 NOV 2015 IL DICASS CANCELLIERE CL Pianelli E T E I O Z N A R O C * 27