Sentenza 15 maggio 2015
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria.
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- 1. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2015, n. 23765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23765 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 15/05/2015
Dott. PELLEGRINO A. - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 1061
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8720/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
nel procedimento a carico di:
PE CA, n. a Cosenza il 07.09.1977, rappresentato e assistito dall'avv. Manna AR e dall'avv. Paolo Pisani, di fiducia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale in funzione di giudice del riesame, n. 1101/2014, in data 11.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria presentata in data 10.04.2015 nell'interesse di PE CA;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto di disporsi l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari;
sentita la discussione del difensore avv. Paolo Pisani che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.10.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza applicava nei confronti di PE CA la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentata estorsione pluriaggravata e di estorsione consumata aggravata in concorso in danno di HE AR (capi A ed E).
2. Avverso detta ordinanza, PE CA proponeva ricorso per riesame.
2.1. Con ordinanza in data 11.11.2014, il Tribunale di Catanzaro, previa riqualificazione del reato di cui al capo E) con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, accoglieva il gravame ed annullava il provvedimento impugnato in relazione al predetto capo;
con il medesimo provvedimento, con riferimento al capo A), sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
3. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione lamentando: - inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 393 e 629 cod. pen. (primo motivo);
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo);
- inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 275 c.p.p., commi 1 e 2 (terzo motivo).
3.1. Con riferimento al primo motivo, osserva il deducente come i reali connotati del pregresso rapporto economico intercorrente tra il LA e la parte lesa HE AR rendono evidente l'assoluta pretestuosità della pretesa vantata dal prevenuto per ottenere un ingiusto profitto in danno del querelante, in quanto attraverso essa si è ricavato un vantaggio patrimoniale sproporzionato ed esorbitante rispetto all'asserito credito, equivalente a due volte il danno economico lamentato. L'organo giudicante, ritiene al contrario, la fondatezza o, comunque, la non pretestuosità della pretesa creditoria vantata dal LA, sulla base di argomentazioni di natura esclusivamente civilistica che conducono, nel caso di specie, ad un'errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
Invero, nel caso di specie, difetta una pretesa azionabile in capo all'indagato; ed invero, dal generico riconoscimento contenuto nella sentenza penale di condanna al "risarcimento dei danni in favore della parte civile da quantificarsi in sede civile" non discende alcun diritto ne' certo, ne' liquido ne', tantomeno, esigibile. Ma l'inazionabilità della pretesa "accampata" dal LA (e che in realtà costituisce un mero pretesto per ottenere un ingiusto profitto in pregiudizio della persona offesa) emerge in modo palese anche sotto altro profilo: a fronte di un diritto di credito di natura restitutoria derivante da un inadempimento contrattuale ammontante ad Euro 13.000,00, mediante un'articolata ed intensissima attività intimidatoria proveniente da più soggetti, si è imposta alla persona offesa una sorta di "datio in solutum coattiva", imponendo alla stessa una consegna di un'autovettura del valore di 25.000,00 Euro.
Il Tribunale, inoltre, ha totalmente pretermesso un ulteriore aspetto che invece depone per la configurabilità del reato di estorsione:
nella vicenda, sono intervenuti soggetti (il PE, il PE e il ME) del tutto estranei al pregresso rapporto intercorrente tra il LA ed il HE. Invero, i tre coimputati, con incrociate condotte minatorie e violente realizzate tra il 29 ed il 30 luglio 2014, hanno sottomesso la vittima, costringendola a spogliarsi di un bene patrimoniale di elevato valore economico.
3.2. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di doglianza, si censura il provvedimento impugnato che, dopo aver riconosciuto la sussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della personalità dell'indagato e della circostanza che, in sede di esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal giudice per le indagini preliminari, presso l'abitazione dell'indagato sono stati rinvenuti un'arma ed un'ingente quantità di sostanze stupefacenti, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari sulla base esclusivamente del ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria originariamente ascritta all'indagato, ossia dell'avvenuta riqualificazione del delitto contestato al capo E): in tal modo, il Tribunale è incorso in una palese contraddizione logica, disponendo un'attenuazione della misura cautelare, addirittura a fronte di un aggravamento delle esigenze cautelari rispetto al momento di emissione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Nel caso di specie, nella gradazione della misura da quella inframuraria agli arresti domiciliari, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto ne' della pericolosità soggettiva del PE (recidivo specifico, reiterato ed infraquinquennale, con precedenti per ricettazione e calunnia) ne', soprattutto, della complessiva gravità dei fatti contestati. Il PE, unitamente al ME, in data 29.07.2014, allorché ha convocato la persona offesa per estorcergli la somma di 9.000,00 Euro, si è reso autore di una violenta aggressione in danno della vittima che veniva pesantemente minacciata di morte, anche mediante l'uso di una pistola puntatagli in testa e successivamente selvaggiamente percosso con schiaffi e con un oggetto contundente, tanto da subire un'ipoacusia neurosensoriale all'orecchio sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con riferimento al secondo e al terzo motivo di doglianza, è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento;
infondato è invece con riferimento al primo motivo, in relazione al quale va assunto provvedimento di rigetto.
2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;
conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
2.3. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è,
quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica.
3. Con riferimento alla censura articolata nel primo motivo di ricorso, va evidenziato come le osservazioni critiche ivi articolate si risolvano nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa dal Tribunale, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate nel provvedimento impugnato, non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare dei giudici di secondo grado destinati ad inficiarne il portato.
3.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nel provvedimento impugnato, il Tribunale, dopo aver premesso che la persona offesa riferisce di due episodi presumibilmente verificatisi l'uno in data 29 luglio e l'altro in data 30 luglio 2014, nel corso dei quali la medesima avrebbe subito atti d'intimidazione finalizzati ad ottenere il saldo di pretese creditorie, vere o presunte, vantate dagli indagati nei riguardi dello stesso, chiarisce come, con riferimento alla vicenda del 30 luglio, che l'accusa inquadra nella figura dell'estorsione consumata, si sarebbe in presenza di una fattispecie da sussumere nella diversa ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.2. Nessuno degli argomenti spesi dell'accusa (secondo cui la pretesa creditoria del LA sarebbe pretestuosa e dunque inidonea a fungere da presupposto per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia per il notevole lasso di tempo decorso rispetto al fatto costitutivo del credito, sia per la sproporzione tra il credito vantato dal LA ed il valore dell'auto a lui consegnata pari a 2000 Euro a fronte di un credito all'epoca ammontante a 27 milioni di L.) appare fondato per il Tribunale.
3.3. Censura il ricorrente la decisione del Tribunale sotto vari profili: in primo luogo, per avere il giudicante, in maniera alquanto semplicistica, ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., concentrando la propria attenzione sull'elemento dell'ingiustizia del profitto conseguito dall'agente al fine di delineare la distinzione tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dimenticando di considerare che i più recenti arresti giurisprudenziali impongono che si proceda preliminarmente all'esame della pretesa vantata dall'agente al fine di verificare se essa abbia i requisiti dell'effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio, con la conseguenza che ove tale accertamento - come nella fattispecie - abbia esito negativo, nel senso che risulta carente un diritto azionabile in via giudiziaria, il fatto non può essere qualificato che come estorsione. Inoltre - a detta del ricorrente - si era omesso di considerare che nella vicenda erano intervenuti soggetti estranei al pregresso rapporto intercorrente tra il LA ed il HE ed, infine, che il bene oggetto della condotta estorsiva, a distanza di quasi tre mesi dall'avvenuta consegna da parte della vittima, era in possesso del PE Marco.
4. Rileva il Collegio come, nel provvedimento impugnato, il Tribunale, dopo aver premesso che la persona offesa riferisce di due episodi presumibilmente verificatisi l'uno in data 29 luglio e l'altro in data 30 luglio 2014, nel corso dei quali la medesima avrebbe subito atti d'intimidazione finalizzati ad ottenere il saldo di pretese creditorie, vere o presunte, vantate dagli indagati nei suoi riguardi, chiarisce come la vicenda del 30 luglio, che l'accusa inquadra nella figura dell'estorsione consumata, vada sussunta nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4.1. Prodromica, alla trattazione della censura, è l'individuazione delle differenze tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini), la cui differenziazione, come è noto, si fonda sull'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Deve preliminarmente rilevarsi che questo Collegio aderisce a quell'orientamento espresso, da ultimo, nelle sentenze n. 705 del 01/10/2013, Traettino, Rv. 258071 e n. 51433 del 04/12/2013, PM e Fusco, Rv. 257375, che, affrontando la questione relativa ai rapporti tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone sono giunte alla conclusione che, considerata l'identità della condotta materiale, le due fattispecie si differenziano solo per l'elemento soggettivo. Dette pronunce si pongono in consapevole contrasto con altro orientamento di questa Corte che ha valorizzato ai fini della distinzione in esame, proprio la materialità del fatto, affermando che poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza.
Pertanto, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia; con la conseguenza che, in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva (cfr. Sez. 5, sent. n. 19230 del 03/05/2013, Palazzotto, Rv. 256249;
Sez. 5, sent. n. 28539 del 20/07/2010, Coppola, Rv. 247882; Sez. 6, sent. n. 41365 del 23/11/2010, Straface Rv. 248736; Sez. 2, sent. n. 35610 del 26/09/2007, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 2, sent. n. 14440 del 05/04/2007, Mezzanzanica, Rv. 236457; Sez. 2, sent. n. 47972 del 10/12/2004, Caldara, Rv. 230709; Sez. 1, sent. n. 10336 del 04/03/2003, Preziosi, Rv. 228156). Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all'autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa per cui "si rimane indubbiamente nell'ambito dell'estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima" (così, Sez. 6, sent. n. 32721 del 07/09/2010, Hamidovic, Rv. 248169). Questo Collegio non può però non rilevare che gli artt. 393 e 629 cod. pen. descrivono in maniera inequivoca la materialità degli elementi costitutivi dei reati in argomento in termini identici, evocando i medesimi concetti di violenza o minaccia, senza alcun riferimento al quantum di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. Ne consegue che, l'intensità della violenza o della minaccia, non può considerarsi un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che invece si distingue dal reato di estorsione esclusivamente sotto il profilo intenzionale. Deve sottolinearsi che, a conforto di tale conclusione, viene in rilievo anche un argomento di carattere testuale. L'art. 393 cod. pen., comma 3, prevede una specifica circostanza aggravante proprio nel caso in cui la violenza o la minaccia alle persone sia commessa con armi, a conferma del fatto che anche a fronte di una delle più gravi forme di coercizione della altrui volontà, il legislatore ha inteso prevedere solo un aggravamento di pena e non il diverso e più grave delitto di estorsione.
Non può, pertanto, che ribadirsi quanto indicato nelle sentenze n. 51433/2013 e 705/2013 di questa sezione che, qualunque sia il livello di intensità della violenza o della minaccia (anche se attuate con armi), qualora l'agente abbia agito al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione (cfr., Sez. 2, sent. n. 31224 del 25/06/2014, dep. 16/07/2014, Comite, Rv. 259966).
4.2. Ciò detto, deve rilevarsi come la motivazione del Tribunale, con riferimento al capo E) d'incolpazione, appaia pienamente condivisibile nella parte in cui ha riconosciuto come nessuno degli argomenti spesi dell'accusa (secondo cui la pretesa creditoria del LA sarebbe pretestuosa e dunque inidonea a fungere da presupposto per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia per il notevole lasso di tempo decorso rispetto al fatto costitutivo del credito, sia per la sproporzione tra il credito vantato dal LA ed il valore dell'auto a lui consegnata pari a 2000 Euro a fronte di un credito all'epoca ammontante a 27 milioni di lire) risulti fondato.
Invero, il Tribunale, con motivazione del tutto congrua e priva dei denunciati vizi logico-giuridici, giustifica la propria non adesione alla tesi accusatoria evidenziando quanto segue: "... in primo luogo, si è omesso di considerare che una pretesa creditoria sempre collegata all'originario acquisto della BMW da parte del LA ... è stata oggetto di esplicito riconoscimento da parte del Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento penale n. 4179/1997 ... con sentenza del 29 giugno 2005 ... ; questo rivela come nell'anno 2005 la pretesa creditoria riconosciuta ... fosse ancora pienamente esigibile e che a tutt'oggi non sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale per farla valere in un eventuale giudizio civile. In relazione al quantum debeatur, questo Collegio ritiene non esservi sproporzione tra l'originaria pretesa vantata dal LA ed il valore dell'Audi coartatamente consegnata al LA, atteso che nel credito vantato, dovuto non già quale corrispettivo per la mancata controprestazione, ma semmai a titolo di risarcimento del danno subito dal mancato adempimento contrattuale, per poter calcolare quale importo in denaro deve essere versato dal debitore al creditore per ripagare il pregiudizio arrecatogli, vanno considerate tutte le voci del danno, vale a dire il cd. danno emergente corrispondente alla perdita subita ed il lucro cessante pari al mancato guadagno. Somma che, com'è evidente, non potrà mai corrispondere al credito originario rivalutato, ma sarà di gran lunga maggiore. Tali considerazioni inducono a ritenere che la maggior somma conseguita, seppur coartatamente, attraverso la consegna dell'autovettura, non può ritenersi sproporzionata all'originaria pretesa creditoria pari nell'anno 97 a 27 milioni di lire, se si considera che la somma conseguita va parametrata al danno subito non anche all'originario importo del credito. Questo Collegio ritiene pertanto che l'episodio descritto abbia quale oggetto principale il saldo della pretesa creditoria vantata dal LA nei confronti del HE".
4.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come - al di là di ogni altra valutazione - nella ricostruzione degli accadimenti operata dal Tribunale sulla base delle evidenze raccolte, vi sia del tutto logica e giustificata rappresentazione oggettiva degli fatti con precisa osservanza dei disposti di legge che si assumono violati:
da qui l'infondatezza del primo motivo ricorso.
5. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo e al terzo motivo di doglianza.
Il Tribunale - con motivazione certamente contraddittoria - dopo aver ritenuto altamente probabile la reiterazione di condotte di tentata estorsione, quale quella contestata al capo A), valutazione desunta dal fatto che "all'atto dell'esecuzione di un decreto di perquisizione locale effettuata presso l'abitazione del PE, il medesimo è stato trovato nella disponibilità di una pistola e di mezzo chilo di cocaina" e dai precedenti penali del prevenuto (per ricettazione e calunnia) a dimostrazione di "una condotta di vita pericolosamente dedita alle attività delittuose", ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo E) ed ha sostituito, in relazione al capo A), la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, valorizzando in tal senso il ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria.
Come correttamente evidenziato in ricorso, l'art. 275 cod. proc. pen. individua i due criteri sulla base dei quali deve procedersi alla scelta della misura cautelare da applicare in concreto:
1.l'adeguatezza, che impone al giudice di optare per la misura che risulti maggiormente rispondente alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie;
2.la proporzionalità, che indica un parametro di correlazione tra la misura applicabile con l'entità del fatto per cui si procede e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
Nel caso di specie, nella gradazione della misura, il Tribunale non ha tenuto adeguatamente in conto ne' della pericolosità soggettiva del PE (recidivo specifico, reiterato ed infraquinquennale, con precedenti per ricettazione e calunnia, come si è detto) ne' della complessiva gravità dei fatti contestati. Il PE, unitamente al ME, in data 29.07.2014, allorché ha convocato la persona offesa per estorcergli la somma di Euro 9.000,00, si è reso autore di una violenta aggressione in danno della vittima che veniva pesantemente minacciata di morte, anche mediante l'uso di una pistola puntatagli in testa e successivamente selvaggiamente percosso con schiaffi e con un oggetto contundente, tanto da subire un'ipoacusia neurosensoriale all'orecchio sinistro.
6. Alla pronuncia consegue l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla scelta della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame;
nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura applicata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Udienza in camera di consiglio, il 15 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015