Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2011, n. 12136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12136 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2835
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 49358/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 01/06/2010 della Corte di Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1 giugno 2010 la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica, ha riconosciuto RE OL responsabile dei delitti di furto aggravato di una confezione di profumo ai danni di Di BI RI e inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, unificati dal vincolo della continuazione;
ha tuttavia parzialmente riformato la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, applicando l'attenuante del danno di speciale tenuità e rinnovando il computo della pena previa individuazione del reato più grave nell'inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale:
così da pervenire alla riduzione della pena complessiva da un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa a quella di un anno e quindici giorni di reclusione.
1.1. In fatto era accaduto che il OL, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, appena uscito dal negozio di profumeria gestito dalla Di BI fosse colto nel possesso di una confezione di profumo, asportata dal banco di vendita senza provvedere al pagamento del prezzo.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza del divieto di reformatio in peius, per avere il giudice di appello immotivatamente modificato il titolo del reato individuato come più grave e determinato la pena base in misura sensibilmente superiore a quella stabilita per quel reato dal giudice di primo grado.
2.2. Col secondo motivo il OL denuncia violazione di legge per essersi qualificato il furto come consumato, anziché tentato, pur in mancanza di un effettivo impossessamento del bene sottratto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, è dato cogliere nella sentenza impugnata. Infatti il trattamento sanzionatorio complessivamente scaturitone risulta sensibilmente ridotto rispetto al deliberato di prime cure, essendosi tradotto nell'irrogazione della sola pena detentiva per la minor durata di un anno e quindici giorni, in luogo di quella di un anno e otto mesi inflitta dal Tribunale di Taranto.
Non è utilmente invocabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con sentenza n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066, secondo cui nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, sicché si rende illegittima la rideterminazione della pena base in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado. Infatti tale regala iuris può operare soltanto quando la pena base venga rimodulata con riferimento allo stesso reato, mentre non si attaglia al caso - ricorrente nella specie - in cui il giudice di appello, nell'applicare la continuazione, ridetermini la pena base con riferimento a un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza gravata (v. Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, Di Miceli, Rv. 220529).
E appena il caso di osservare come sia indubbia l'esattezza della determinazione adottata dalla Corte d'Appello, atteso che il delitto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, dunque superiore alla pena edittale prevista per il furto.
3. Manifestamente destituito di fondamento è anche l'assunto secondo cui si verterebbe in un'ipotesi di furto tentato e non consumato. Non è minimamente revocabile in dubbio, infatti, che con l'uscita dal negozio il OL abbia realizzato l'impossessamento della confezione di profumo ivi sottratta, essendo questa venuta meno alla sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012