Sentenza 25 marzo 2005
Massime • 1
Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 16542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16542 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 25/03/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 754
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO RO - Consigliere - N. 044892/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO, N. IL 14/05/1952;
2) LA IE, N. IL 20/01/1951;
avverso SENTENZA del 19/07/2004 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO IE;
sentito il S.P.G., Dott. PASSACANTANDO G. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti gli Avv. difensori PANSINI G. e FATI G., per LA, e FRENI G.B., per RD, i quali hanno insistito per l'accoglimento. Osserva la Corte:
IN FATTO
Con l'impugnata sentenza, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, la corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, per quanto ancora d'interesse, decidendo su appelli proposti, fra gli altri, da LA RO e AN VA:
- derubricato il reato di cui all'art. 611 c.p., addebitato al LA al capo 23 dell'imputazione, in quello di cui all'art. 610 c.p. e ritenuta la continuazione fra tale reato e quelli di estorsione aggravata di cui al capo 17 e di estorsione semplice di cui al capo 14, determinò la pena complessiva in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro duemila di multa (pena base per la violazione più grave, individuata in quella di cui al capo 17, anni sette di reclusione ed euro 1.500 di multa, aumentata di anni due di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui al capo 14 e di ulteriori mesi sei di reclusione per quello di cui al capo 23);
- assolto il RD dal reato dal reato di associazione di tipo mafioso (capo 33), per il quale vi era stata condanna in primo grado, rideterminò la pena complessiva relativa agli altri reati per i quali si era formato giudicato di condanna (estorsione aggravata di cui al capo 17, estorsione di cui al capo 22, violenza privata di cui ai capi 13 e 23), in anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 750 di multa (pena base per la violazione più grave, individuata anche in questo caso in quella di cui al capo 17, anni sei di reclusione ed euro 900 di multa, ridotti ad anni quattro di reclusione ed euro 600 di multa per le riconosciute attenuanti generiche prevalenti ed aumentata di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il reato di cui al capo 22 e di ulteriori mesi sei di reclusione per ciascuno degli altri due reati di violenza privata). Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del LA e del RD.
La difesa del LA, in persona dell'avv. Giuseppe Foti, ha denunciato, con i motivi originari:
1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 624 c.p.p., per avere la corte d'assise d'appello violato il giudicato che si era formato sui reati, e relative pene, di cui ai capi 14 e 17, non formanti oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio;
2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., per mancanza di specifica motivazione in ordina alla riderminazione della pena, in misura ritenuta assai elevata, relativamente al reato di cui al capo 17.
Con motivi aggiunti è stata poi denunciata anche la violazione del divieto di reformatio in pejus, configurabile con riguardo alla rideterminazione, con aggravamento, delle pene stabilite nella sentenza di primo grado per i reati di cui ai capi 14 e 17, a titolo di aumento per continuazione su quella stabilita per il reato in allora ritenuto più grave e per il quale, a seguito dell'annullamento con rinvio, era intervenuta pronuncia assolutoria. Ulteriori motivi aggiunti, ad illustrazione e sostegno delle già proposte censure, sono stati poi prodotti dall'avv. prof. Giuseppe Pansini.
La difesa del RD, in persona dell'avv. Giovanbattista Freni, ha denunciato:
1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), e) c.p.p., in relazione agli artt. 627, comma 3, 648, 649 comma 1 e 178 lett. c) c.p.p. sull'assunto, in sintesi, che la corte d'assise d'appello, nel rideterminare la pena (già posta in esecuzione) a suo tempo stabilita per i reati non oggetto di annullamento, avrebbe violato il giudicato che su tali reati si era già formato, omettendo altresì di verificare (come avrebbe dovuto, una volta rimossi gli effetti del giudicato) se per taluni di detti reati non si fosse maturata la prescrizione;
2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), e), in relazione all'art. 597, comma 3, c.p.p. ed agli artt. 81,132 e 133 c.p., sull'assunto che con la nuova determinazione delle pene sarebbe stato violato il divieto della reformatio in pejus e sarebbe, inoltre, "stato effettuato mal governo della disciplina del reato continuato, essendo state irrogate plurime sanzioni mentre, invece, la fictio juris, codificata nell'art. 81 c.p., non consente la segmentazione delle pene."
La stessa difesa ha poi prodotti motivi nuovi, volti ad ulteriormente sostenere, nell'essenziale, la tesi della violazione del giudicato. IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi (esaminabili congiuntamente in quanto basati, nell'essenziale, sulle stesse censure, salvo quanto si dirà in prosieguo con riguardo a taluni, specifici profili di doglianza), non appaiono meritevoli di accoglimento.
Premesso che, ai sensi dell'art. 627, comma 2, c.p.p., il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo l'obbligo, in base al successivo comma 3, di uniformarsi al "dictum" della sentenza di annullamento "per ogni questione di diritto con essa decisa", e che, nella specie, il giudice di rinvio doveva decidere "ex novo" sull'appello proposto dai due imputati limitatamente a taluni degli addebiti per i quali vi era stata condanna in primo grado, tra cui erano compresi quelli individuati, ai fini di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., come violazioni più gravi, va qui ricordato il condivisibile principio più volte affermato da questa Corte, ma del tutto trascurato dalle difese dei ricorrenti (ved., in particolare: Cass. 6^, 24 maggio - 24 settembre 1994 n. 10101, Catracchi, RV 199557; Cass. 5^, 17 febbraio - 15 maggio 1999 n. 5764, Bambolino ed altri, RV 210527), secondo cui il divieto di reformatio in pejus, pur operante anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone tuttavia che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, "l'unità ontologica" della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Ne consegue, che, venendo meno tale condizione (come si verifica qualora per il reato ritenuto più grave intervenga assoluzione in secondo grado), l'unica esigenza che il giudice d'appello è tenuto a salvaguardare è quella di "garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta" (così, in particolare, Cass. 6^, n. 10101/1994, cit, la quale, appunto in applicazione di tale principio, ritenne corretto l'operato del giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato, assolto quest'ultimo dal reato più grave ed individuato poi fra gli altri, già uniti al primo per continuazione, quello da considerare più grave, aveva rideterminato con riguardo ad esso la nuova pena base, avendo cura di fissarla in misura inferiore a quella già fissata per il reato escluso). A tale principio, pur senza richiamarlo espressamente, risulta essersi, di fatto, attenuta, nella specie, la corte territoriale, la cui decisione si appalesa, quindi, del tutto immune dalle proposte censure, non potendosi dire che vi sia stata violazione ne' del giudicato ne' del divieto di reformatio in pejus. E ciò anche alla luce della ulteriore considerazione, concernente in particolare il giudicato, che quello formatosi con riguardo ai capi di condanna non oggetto di annullamento in sede di legittimità non si differenzia (salvo che per la sua non assoggettabilità ad eventuali, sopravvenute cause di estinzione dei reati, secondo i noti principi elaborati in materia dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, su cui si avrà modo di ritornare, ad altro proposito, più oltre), da quello che si forma sui capi di condanna non costituenti oggetto di impugnazione da parte dell'imputato; ragion per cui il principio che, come si è visto, opera in tale ultima situazione non può non operare anche nell'altra, senza che vi sia, all'uopo, bisogno (contrariamente a quanto sembra essersi voluto sostenere dalle difese dei ricorrenti), di alcuna specifica statuizione da parte della corte di legittimità; statuizione che, d'altra parte, non si vede quale, nella specie, avrebbe potuto essere dal momento che trattavasi di annullamento parziale con rinvio dovuto alla ritenuta sussistenza di vizi di motivazione, per cui nulla escludeva "a priori" che il giudice di rinvio, con diversa motivazione, confermasse la condanna;
nel qual caso il problema di una rideterminazione delle pene non si sarebbe neppure posto. Giova, in proposito, richiamare anche quanto affermato, in perfetta consonanza con i già richiamati precedenti giurisprudenziali, da Cass. 5^, 15 dicembre 1997 - 28 gennaio 1998 n. 1133, Pipicella, RV 209559, secondo cui: "Poiché in caso di giudizio di rinvio, la devoluzione è confinata dal giudicato implicito circa capi non interessati dall'annullamento, il giudice cui sia stato demandato il riesame limitatamente alla sussistenza o responsabilità per il reato già ritenuto più grave, tra quelli circa i quali è stato applicato l'art. 81 cod. pen., per il combinato disposto degli artt. 597 terzo e quarto comma e 627 cod. proc. pen., in caso di proscioglimento dal reato oggetto di riesame, non può rideterminare la pena base per altro dei residui in misura superiore a quella già stabilita per il reato escluso"; dal che chiaramente si desume come, per converso, detta rideterminazione, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, sia perfettamente lecita, alla sola condizione che, appunto, non venga superato il limite costituito dalla pena base già determinata per il reato successivamente escluso;
condizione, questa, che, nella specie, appare perfettamente osservata tanto che, al riguardo, nessuna doglianza risulta essere stata formulata. Così esaurito l'esame di quello che forma il contenuto comune ed essenziale dei ricorsi, può osservarsi, con riguardo al vizio di motivazione specificamente denunciato nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LA, che esso appare da escludere, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non vi è obbligo di apposita motivazione quando (come si verifica nella specie), la pena inflitta, ancorché superiore ai minimi edittali, resti peraltro contenuta nell'ambito di una fascia medio bassa, rispetto ai massimi.
Quanto, poi, al denunciato (nel secondo motivo del ricorso RD), "mal governo della disciplina del reato continuato", non vi vede in che cosa esso sarebbe consistito, dal momento che la lamentata "segmentazione delle pene" (se con tale espressione deve intendersi, come sembra da ritenere, la indicazione dei singoli aumenti di pena applicati per ognuno dei reati satelliti), lungi dal violare la suddetta disciplina, ne costituisce la più puntuale e migliore attuazione, tanto da essere consigliata, pur escludendosi la sua obbligatorietà, dalla giurisprudenza di legittimità (ved., per tutte, Cass. 3^, 2 ottobre - 30 novembre 1998 n. 12540, Riccio, RV 212417, secondo cui "la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti", lungi dall'essere vietata, è da considerare "utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene").
Per quanto riguarda, infine, la prospetta eventualità (sempre nel ricorso RD) che taluno dei reati la cui pena è stata rideterminata dal giudice di rinvio fosse da ritenere estinto, una volta sottratto, sia pure indebitamente, alla copertura del giudicato, per intervenuta prescrizione, appare sufficiente ricordare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la pronuncia di annullamento con rinvio non abbia investito il giudizio di penale responsabilità in ordine ad un determinato reato, ma soltanto la determinazione della relativa pena, resta esclusa la operatività della prescrizione eventualmente sopravvenuta (in tal senso: Cass. S.U. 11 maggio - 14 giugno 1993 n. 6019, Ligresti ed altro, RV 193418; Cass. S.U. 26 marzo - 23 maggio 1997 n. 4904, Attinà, RV 207640); principio, questo, che, a maggior ragione, vale quando la rideterminazione della pena (come si verifica nella specie) si sia resa necessaria in conseguenza di un annullamento avente ad oggetto non il reato cui quella pena si riferisce, ma un altro.
Conclusivamente, i ricorsi vanno quindi entrambi rigettati "in toto", con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2005