Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 16542
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Sentenza 25 marzo 2005

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Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 16542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16542
    Data del deposito : 25 marzo 2005

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