Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2014, n. 29017
CASS
Sentenza 20 giugno 2014

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Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, qualora sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore.

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del danno
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2014, n. 29017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29017
Data del deposito : 20 giugno 2014

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