Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, qualora sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2014, n. 29017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29017 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 20/06/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1752
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 51620/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS DE nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6/11/2013 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. Mondello Salvino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6/11/2013, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 5/4/2013, dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno sulle contestate aggravanti, riconosciuta la continuazione fra i reati contestati e la diminuente per il giudizio abbreviato, riconosciuta altresì la continuazione con i reati di cui alla sentenza del tribunale di Roma del 21/2/2012, condannava OS DE alla pena complessiva di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per i reati di cui: a) all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1; b) art. 61 c.p., n. 1 e L. n. 110 del 1975, art. 4. 1.1. La Corte di Appello di Roma respingeva le censure mosse con l'atto d'appello proposto dall'imputato ed in particolare quelle in punto di calcolo della pena nei limiti indicati nella motivazione ed in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo dei suoi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 6, per la mancata riduzione della pena finale per i reati contestati nel presente procedimento, determinata nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, su cui è stato successivamente determinato l'aumento ex art. 81 c.p. per i reati giudicati con sentenza del tribunale di Roma del 21/2/2012. Si duole, in particolare, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, non ha operato alcuna riduzione di pena per il reato base, pervenendo, dopo avere operato le diminuzioni per le attenuanti e l'aumento per la continuazione interna, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, pena esattamente corrispondente a quella inflitta dal giudice di primo grado, il tutto in violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4. Evidenzia ancora sul punto che, applicate le riduzioni di pena per le attenuanti, la pena avrebbe potuto rientrare nei limiti della sospensione condizionale specificamente richiesta nell'atto di appello.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3, per la violazione del divieto della reformatio in peius in ordine alla determinazione della pena per il reato di rapina nonché per la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato di rapina. Evidenzia al riguardo che la Corte territoriale ha determinato la pena base per il reato di rapina in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, mentre il GUP, per il medesimo reato, aveva fissato la pena base in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, pena che, sia pure non conforme a legge, non doveva essere aumentata, in quanto la sentenza era stata impugnata dal solo imputato, vigendo il principio del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati entrambi i motivi proposti.
Segnatamente con il primo motivo si assume che la Corte d'Appello avrebbe errato, in quanto, pur avendo riconosciuto, in accoglimento della relativa doglianza proposta con l'atto di appello, la prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 sulle contestate aggravanti, non aveva apportato alcuna riduzione di pena per il reato base in violazione del principio del divieto della reformatio in peius. Con il secondo motivo poi si eccepisce pure la violazione del medesimo principio per avere la Corte territoriale rideterminato la pena base per il reato di rapina in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, che risulta essere superiore a quella fissata dal primo giudice, sia pure in misura illegale, in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
Ora la Corte territoriale, in risposta al primo motivo di gravame proposto dall'imputato che atteneva proprio alla erronea applicazione da parte del giudice di prime cure della disciplina del reato continuata prevista nell'art. 81 cpv. c.p., ha, correttamente, rilevato che il calcolo della pena eseguito in primo grado era errato sia nel risultato finale, che si era risolto nell'irrogazione di una seconda pena distinta da quella inflitta con la sentenza del 21/2/2012, pur riconoscendosi il vincolo della continuazione fra i reati di cui ai due procedimenti, sia per l'individuazione della pena base individuata in quella inflitta con la citata sentenza del 21/2/2012 e relativa ad un delitto di tentata rapina, laddove il reato ancora da giudicare era evidentemente più grave, consistendo in una rapina consumata. A ciò è scaturito, da parte del giudice d'appello, il richiamo dei principi che disciplinano l'istituto della continuazione: in primo luogo il giudice è tenuto ad individuare fra i reati concorrenti quello di maggiore gravità e quindi a fissare per lo stesso la pena base;
su detta pena dovrà poi applicare l'aumento per i reati cosiddetti satellite.
Si imponeva, di conseguenza, un nuovo calcolo della pena per il reato continuato in applicazione dei principi ora enunciati, dovendosi, altresì', tenere conto dell'accoglimento da parte della Corte territoriale dell'ulteriore doglianza proposta in appello in tema di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del risarcimento del danno sulle contestate aggravanti. Il reato più grave veniva individuato nella rapina consumata e per la stessa, tenuto conto dell'intensità del dolo e della personalità dell'imputato, veniva determinata la pena base in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa e quindi in misura superiore a quella determinata dal primo giudice, il quale aveva stabilito, per il medesimo reato, una pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Ed al riguardo e con riferimento a quanto eccepito nel secondo motivo di ricorso, deve escludersi qualsiasi violazione del principio del divieto della reformatio in peius, quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato. Difatti, in linea con le costanti affermazioni di questa Corte (sez. 3 n. 39882 del 3/10/2007, Rv. 238009; sez. 4 n. 254538 del 20/11/2012, Rv. 254538), ritiene il Collegio che gli obblighi imposti dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4 presuppongono che la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale, quindi in misura uguale o superiore al minimo edittale previsto per il reato per il quale la condanna viene confermata in appello;
nel caso di specie, appunto, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa è inferiore, quanto alla pena detentiva, a quella minima fissata dall'art. 628 c.p., comma 1 in anni tre di reclusione.
Sulla pena base così correttamente determinata venivano, in accoglimento del motivo di appello proposto, applicate le riduzioni per le attenuanti riconosciute prevalenti sulle aggravanti, pervenendosi con le attenuanti generiche alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa e con l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
quindi veniva applicato l'aumento per la continuazione interna con il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, pervenendosi alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
su detta pena veniva calcolata la diminuente speciale di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2 per la scelta del rito abbreviato, determinandosi la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, pena che risultava perfettamente corrispondente a quella irrogata dal primo giudice;
su quest'ultima pena veniva applicato l'aumento per la riconosciuta continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 21/2/2012, determinandosi, una pena finale di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Rileva, quindi, il Collegio che, anche in relazione a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, il sopra riportato calcolo della pena non costituisce una violazione del principio del divieto della reformatio in peius, ritenendosi, in ciò, di dovere condividere quell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in base al quale il divieto della riforma peggiorativa per il giudizio in grado di appello afferisce soltanto al risultato finale dell'operazione di computo della pena e non anche ai criteri di determinazione della stessa ed ai relativi calcoli di pena base o intermedi (sez. 5 n. 6402 del 14/3/1990, Rv. 184228; sez. 4 n. 10281 del 24/4/1990, Rv. 184879; sez. 3 n. 2686 del 13/12/1991, Rv. 190740); il principio è stato ribadito anche di recente con decisione particolarmente aderente al caso di specie, precisandosi che il fatto che il giudice nella sentenza impugnata abbia determinato taluni aumenti in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, non da luogo ad alcuna violazione del principio di cui si discute, in quanto il divieto di reformatio in peius concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (sez. 5 n. 12806 del 25/2/2005, Rv. 231695; sez. 3 n. 25606 del 24/3/2010, Rv. 247739). Occorre al riguardo dare atto dell'esistenza di un diverso orientamento, in base al quale nel giudizio di appello, il divieto della reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (sez. U. n. 40910 del 27/9/2005, Rv. 232066; sez. 4 n. 47341 del 28/10/2005, Rv. 233137; sez. 5 n. 14991 del 12/1/2012, Rv. 252326). Ciononostante, ritiene il Collegio di dovere, anche alla luce del recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653), ribadire i principi sopra richiamati, in quanto il computo della pena, anche in seguito a rideterminazione della stessa in grado di appello in conseguenza del riconoscimento di attenuanti non applicate dal primo giudice, rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 133 c.p., sulle cui concrete modalità di esercizio lo stesso è tenuto a fornire adeguata giustificazione. E sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione aderente ai dati processuali, facendo riferimento alla gravità del fatto, all'intensità del dolo ed alla personalità del reo;
la decisione, pertanto, con riguardo alla determinazione della pena base ed all'applicazione degli aumenti per la continuazione, non rappresenta esercizio di mero arbitrio o frutto di ragionamento illogico, ma risulta esaustiva sia per giustificare la determinazione della pena base in misura leggermente superiore ai minimi edittali fissati dall'art. 628 c.p., comma 1, sia per giustificare la determinazione della pena finale, all'esito degli aumenti per la continuazione interna ed esterna, in misura esattamente corrispondente a quella irrogata in primo grado. Nella direzione sopra indicata si sono mosse altre recenti decisioni di questa Corte, condivise dal Collegio, che forniscono una precisa lettura del principio del divieto della reformatio in pejus;
così in particolare si è affermato che il principio in argomento non opera nel caso in cui, nell'esercizio del potere dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice di appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante alla riduzione della pena conclusivamente applicata (sez. 5 n. 12136 del 2/12/2011, Rv. 252699); ed ancora si è stabilito che non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius qualora il giudice di appello, su impugnazione del solo imputato, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, pur non riconoscendo l'esistenza di una circostanza aggravante o di una forma più grave di recidiva (sez. 4 n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457), principio recentemente confermato dalle sezioni unite (sez. U. n. 33752 del 18/4/2013, Rv. 255660). In conclusione sul punto, va evidenziato che l'opzione interpretativa adottata dal Collegio risulta conforme al precetto normativo contenuto nell'art. 597 c.p.p., comma 4 che obbliga il giudice di appello, ove accolga l'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, a diminuire la pena complessivamente irrogata, ma non lo vincola in alcun modo ad applicare definite diminuzioni di pena, essendo, in forza del principio devolutivo dell'impugnazione, rimesso in discussione, con il solo limite sopra indicato, l'intero trattamento sanzionatorio irrogato con la decisione di primo grado. Ed in particolare preme evidenziare, che, sulla base della sopra citata recente decisione delle sezioni unite all'esito della quale possono considerarsi superati i contrasti giurisprudenziali all'interno dei questa Corte di legittimità (sez. U n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653), pure sopra segnalati, ove al giudice di appello, come avvenuto nel caso di specie, sia imposta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato in applicazione della disciplina del reato continuato, o per essere mutati i reati cosiddetti satelliti da unificare al reato ritenuto più grave, o per essere mutata l'individuazione di quest'ultimo, lo stesso, in applicazione del principio del divieto della reformatio in peius, rimarrà vincolato alla sola pena finale irrogata dal giudice di primo grado, non potendo irrogare una pena più grave. A ciò consegue che il principio pure sopra richiamato (sez. U n. 40910 del 27/9/2005, Rv. 232066), affermato nel 2005, in base al quale il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, deve ritenersi ad oggi, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, limitato all'ipotesi in cui il giudice d'appello "...sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo".
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014