Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 12806
CASS
Sentenza 25 febbraio 2005

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Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius - qualora la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata sia inferiore a quella inflitta nei gradi precedenti - il fatto che il giudice nella sentenza impugnata, pronunciata in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza di appello, abbia determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, in quanto il detto divieto concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 12806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12806
    Data del deposito : 25 febbraio 2005

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