Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 1
Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius - qualora la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata sia inferiore a quella inflitta nei gradi precedenti - il fatto che il giudice nella sentenza impugnata, pronunciata in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza di appello, abbia determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, in quanto il detto divieto concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 12806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12806 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI CO - Presidente - del 25/02/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 473
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030959/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NI IC, N. IL 19/04/1977;
2) LLSO AR DOMENICO, N. IL 02/01/1951;
3) LO ST MA, N. IL 04/06/1956;
4) NE IC, N. IL 29/09/1965;
avverso SENTENZA del 25/03/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IACOVIELLO CO Mauro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di L'IS e il rigetto degli altri ricorsi, A. L. ABBONDANZA per De IN, MA TE per L'IS, GA BO per Lo PR E. GE UT per CO.
FATTO E DIRITTO
UE Lo PR, MA L'IS, ED De IN e LE RC propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di Appello di NO in data 25 marzo 2004, con la quale, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione (16 giugno 2003 n. 668), tenuto conto dei limiti del rinvio, era stata operata la rideterminazione della pena, nei confronti dei primi tre, nei seguenti termini:
per De IN, nella misura di anni 15 e mesi 4 di reclusione in ordine ai reati di cui ai capi 54, 55, 61 e 62;
per L'IS, nella misura di anni 14 di reclusione per i reati di cui ai capi 54, 55, 56, 57, 61 e 62;
per Lo PR, nella misura di anni 14 di reclusione, per i reati di cui ai capi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 61 e 62.
La stessa sentenza aveva dichiarato RC colpevole del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990 (capo A) e, dopo averlo unificato nel vincolo della continuazione col reato ex art. 73 contestato nello stesso capo e oggetto di condanna già definitiva, aveva determinato la pena in anni 6 di reclusione.
Infatti la Cassazione, con la citata sentenza, aveva annullato la sentenza della Corte di assise di appello di NO in data 5 febbraio 2001 nei confronti dei primi tre, "limitatamente alla determinazione della pena" e nei confronti del RC, limitatamente alle imputazioni ex art. 74 cit. del capo A, al capo C (duplice omicidio) e al capo D (porto illegale di armi), per le quali vi era stata condanna, su impugnazione del pubblico ministero, dopo la assoluzione in primo grado.
I motivi di ricorso erano i seguenti:
Per De IN, si deduceva la omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano portato a determinare la pena base per il reato più grave (duplice omicidio) in 24 anni di reclusione. La Corte avrebbe valorizzato il movente ma non i parametri dettati dall'art. 133 c.p. e in particolare la giovane età dell'imputato. Non sarebbe stata indicata la ragione della esclusione della diminuente dell'art. 98 c.p. in relazione alla parte di condotta tenuta quando era minorenne o comunque non sarebbe stata valorizzata tale situazione nella determinazione della intensità del dolo. Non sarebbe giustificata la determinazione della detta pena base anche alla luce del diverso metro utilizzato per L'IS e Lo PR, coimputati nello stesso grave reato.
Non si sarebbe tenuto conto, poi, del fatto che tali due imputati erano i promotori della associazione ex art. 74 l. stup. mentre il De IN era un mero partecipe e la scelta di collaborare con la giustizia da quelli effettuata avrebbe dovuto trovare riconoscimento unicamente attraverso la concessione di attenuanti e non nella determinazione della pena per il reato.
La disparità di trattamento sarebbe evidenziata anche dai differenti aumenti per la continuazione, effettuati per De IN in misura superiore rispetto al trattamento riservato ai coimputati. Il tutto avrebbe dato luogo al vizio di motivazione censurabile ex art. 606 lett. e).
Per Lo PR, si deduceva la violazione del divieto di reformatio in pejus in assenza dell'appello del PM. Infatti veniva evidenziato che sebbene la pena complessivamente inflitta fosse risultata inferiore rispetto a quella irrogata con la sentenza annullata dalla Cassazione e a quella di primo grado, tuttavia gli aumenti per continuazione in relazione ai capi 28, 31 e 33 erano stati maggiori di quelli fissati nelle fasi precedenti.
Al riguardo, il difensore presentava in udienza un quadro sinottico che rappresentava la situazione descritta.
Per L'IS, si evidenziava che il favore col quale era stato valutato il suo comportamento, avrebbe dovuto portare ad una riduzione della pena.
Si rappresentava che per le attenuanti di cui agli artt. 116 e 62 bis era stata operata una riduzione complessiva di solo un terzo della pena, nonostante la condotta processuale e che per il secondo omicidio era stato applicato un aumento superiore a quello operato per il coimputato Lo PR, altrimenti trattato in modo paritario. Per RC veniva dedotto quanto segue:
1) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990. La Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva sollecitato la valutazione della attendibilità soggettiva del dichiarante L'IS, pilastro della tesi accusatoria, ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. Aveva poi richiesto procedersi alla valutazione della attendibilità oggettiva della sua dichiarazione accusatoria nei confronti del RC. Invece:
a. i giudici del rinvio avevano formulato, sotto il primo profilo, una motivazione di stile e meramente apparente.
La attendibilità del chiamante in correità deve presentare effettivi caratteri di coerenza mentre il L'IS era passato da una posizione reticente alla collaborazione, rendendo una unica deposizione accusatoria l'11 dicembre 2000, poco prima della sentenza, deposizione per questo non sottoposta ad alcun riscontro. I giudici avevano omesso di motivare sulla ragioni della attendibilità del dichiarante pur dopo il mutamento della sua versione dei fatti. Erano anche incorsi nel vizio della manifesta illogicità nell'accreditare le dichiarazioni del L'IS come attendibili in relazione alla contestazione ex art. 74 dpr cit. e non attendibili in relazione alla contestazione del duplice omicidio;
b. non poteva assurgere ad elemento sintomatico della attendibilità, la mancata prova da parte dell'imputato di ragioni di rancore che avrebbero fatto maturare la scelta calunniosa;
c. i giudici avrebbero errato nel far discendere la credibilità del dichiarante dalla natura anche autoaccusatori a delle sue dichiarazioni. Infatti tale situazione avrebbe comportato solo un accertamento meno rigoroso.
Inoltre si sarebbe dovuto evidenziare che le ammissioni del L'IS riguardavano fatti già accertati a suo carico ed acclarati nel dibattimento, tanto che gli era stata negata la attenuante della collaborazione (art. 74 comma 7 dpr 309/1990). Tale evenienza avrebbe dovuto far dubitare della valenza probatoria originale delle sue affermazioni.
Queste, poi, erano affette dal vizio di essere state rese all'indomani della condanna all'ergastolo e quindi apparivano sorrette dall'interesse ad acquisire benefici processuali e penitenziari;
d. la sentenza era incorsa nell'errore di valutazione della chiamata in reità sotto lo specifico profilo del movente. Questo era da individuare nella necessità che aveva il dichiarante di meritare un miglioramento del trattamento sanzionatorio, puntualmente avvenuto con la trasformazione dell'ergastolo comminatogli con la sentenza del 14 luglio 1999 nella reclusione ad anni 16 e mesi 6 irrogata con sentenza di appello del 2001. Così si era espressa anche altra Corte di assise di appello di NO (sez. 3^, sentenza del 30 gennaio 2003) nell'assolvere NE CA dal reato di partecipazione al duplice omicidio addebitato anche al L'IS, reato per il quale questi aveva formulato una chiamata in reità non ritenuta attendibile.
La difesa depositava in udienza la sentenza della Cassazione che rendeva definitiva tale assoluzione.
Oltre a ciò la sua chiamata era stata oggettivamente smentita (v. sub e ed f;
e. una smentita alla attendibilità del L'IS sarebbe derivata dal fatto che egli mentì al giudice nel corso di un incidente probatorio relativo ad altro procedimento penale, su eventi successivi ad una lite con tale D'ZO, suo coimputato nel processo.
Inoltre i giudici che si erano succeduti nel vaglio della presente vicenda processuale avevano escluso la compatibilità delle dichiarazioni del L'IS, quanto alla imputazione di concorso in omicidio, ora con quelle dei ES BD, ora con quelle di Lo PR UE, ora infine con quelle di De IN;
f. i giudici dell'appello avrebbero errato nell'affermare la tenuta della versione del L'IS sul pranzo del 12 settembre 1995, al quale avrebbero partecipato, tra i promotori dell'evento letale ai danni dei due extra-comunitari, anche D'ZO e RC. Era stata acquisita infatti la prova della partecipazione del D'ZO ad una udienza pubblica, ma tale partecipazione era stata ritenuta, dagli stessi giudici, cessata in orario compatibile con l'arrivo al ristorante secondo il racconto del L'IS.
Tuttavia, proseguiva il ricorrente, in seguito, il 22 gennaio 2003, la moglie e una amica del D'ZO avevano deposto in altro processo nel senso che il D'ZO era rimasto in loro compagnia, quel giorno, fino al pomeriggio e quindi in orario incompatibile con la partecipazione al pranzo. E di tale deposizione nella sentenza impugnata non si era tenuto conto;
g. era affetta da manifesta illogicità la motivazione sulla attendibilità oggettiva della dichiarazione del L'IS, basata sul criterio della verosimiglianza;
h. i giudici avrebbero dato credito solo in parte alle dichiarazioni accusatorie del L'IS, così cadendo in contraddizione;
i. avrebbero attestato la credibilità di un racconto (quello reso per la prima volta nel giudizio di appello) per il quale non c'era stato il tempo di effettuare i riscontri;
j. avrebbero sostenuto che il riscontro individualizzante delle dichiarazioni accusatorie del L'IS era nella condanna del RC per ripetute condotte di cessione di sostanze stupefacenti mente il RC, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado, sarebbe stato condannato per un episodio unico di cessione di un etto di eroina commesso nell'agosto 1996 ed avrebbe riportato condanna senza aumento per la continuazione;
k. la Corte avrebbe omesso di considerare la "falsità" accertata della accusa si concorso in omicidio formulata da L'IS a carico di RC, D'ZO e NE, tutti assolti.
2) contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla contestazione ex art. 74 l. stup.
Non si sarebbe tenuto conto del fatto che del RC i testi parlano solo in relazione ad un episodio di cessione di sostanza stupefacente avvenuto il 20 settembre 1995 e del fatto che egli svolgeva una regolare attività lavorativa.
Infine nella sentenza impugnata non si era argomentato sulle ragioni che avevano portato a ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado.
Il motivo di ricorso enunciato nell'interesse di De IN è infondato.
Se è vero infatti che in tema di determinazione della pena, quanto più' il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, è anche vero che, nel caso di specie, la determinazione della pena base per il reato di omicidio in anni 24, è stata compresa tra il minimo e il medio edittale, e, in quanto tale, in base ad un orientamento largamente accreditato di legittimità, la motivazione non avrebbe dovuto necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen.. Tale determinazione ha comunque trovato conforto non in mere clausole di stile, ma nei motivi a delinquere e nella indicazione dei mezzi (armi) usati per l'azione: che sono criteri espressamente indicati dal citato art. 133.
Gli stessi criteri hanno evidentemente guidato i giudici nella determinazione dell'aumento per la continuazione, non sussistendo al riguardo obbligo di autonoma e specifica motivazione posto che i parametri sono identici a quelli valevoli per la pena base. D'altra parte deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., mentre la mancata valorizzazione della giovane età del prevenuto risulta implicitamente considerata in termini subvalenti rispetto agli elementi sopra indicati, con un giudizio che non per tale ragione può ritenersi inficiato da incompletezza.
Il De IN, divenuto maggiorenne il 19 aprile 1995, non aveva neanche diritto alla diminuente dell'art. 98 c.p., posto che i fatti addebitatigli sono stati commessi successivamente alla detta data. Non vi è alcuna contraddizione nella determinazione dell'aumento di pena per il reato associativo nel quale aveva un ruolo di partecipe, posto che tale aumento è stato quantificato in 6 mesi mentre a carico del promotore del sodalizio L'IS e dell'altro promotore Lo PR E., l'aumento è stato ben maggiore (anni 2). Il motivo di ricorso per Lo PR è infondato.
L'imputato, condannato in primo grado ad anni 27 di reclusione, in appello aveva visto ridotta la pena ad anni 16 e mesi 2 di reclusione e, a seguito di annullamento con rinvio, ad anni 14 di reclusione, con la esclusione delle aggravanti del capo 61 già riconosciuta anche dalla sentenza di appello poi annullata nonché le diminuenti di cui all'art. 116 c.p. e del rito abbreviato. Come riconosciuto dal ricorrente, la pena complessiva inflittagli con la sentenza gravata è inferiore a quella inflittagli nei gradi precedenti.
Il fatto, dedotto dalla parte, che la Corte di merito, nella sentenza impugnata - pronunciata proprio su appello e successivo annullamento con rinvio riguardanti la determinazione della pena - possa aver determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione, in modo diverso e meno favorevole per l'imputato (rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado) non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus.
Il detto divieto concerne, infatti la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (Sez. 5^, 2 ottobre 1995, Fragile, riv. 203387). Non è di sostanziale ostacolo alla decisione adottata l'orientamento di questa Corte che la difesa ha citato e che sostiene che il divieto di reformatio in peius si verificherebbe non solo in relazione al risultato finale del computo della pena ma anche in relazione ai singoli elementi che la compongono (pena base, aumento per continuazione).
In realtà l'orientamento in questione (espresso da Cass., Sez., 6^, 25 giugno 1999, Castiglioni, rv 216028) si basa anche sull'espresso rilievo che, accolto il motivo di appello su uno o più elementi costitutivi del calcolo della pena complessiva, questa deve subire alfine una corrispondente diminuzione, senza però che sia vietato in assoluto al giudice dell'appello, se non vincolato da un espresso motivo di impugnazione accolto, di rideterminare gli altri elementi della pena, evitando ovviamente di cadere in compensazioni vietate e rispettando il risultato finale che deve essere inferiore a quello di comparazione.
Si tratta, in altri termini, di un orientamento giurisprudenziale che da materiale e puntuale applicazione alla lettera dell'art. 597 comma 4^ c.p.p., stabilendo che l'accoglimento dell'appello relativamente a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, comporta la corrispondente diminuzione della "pena complessiva" irrogata. Ma contestualmente non pone alcun vincolo al giudice dell'appello (e al giudice del rinvio per il quale opera lo stesso principio)- oltre i limiti anzidetti - sulla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, fatto salvo, si ribadisce, il divieto di vanificare la diminuzione dovuta per l'accoglimento dell'appello con aumenti di altri elementi e quello di giungere ad un risultato che non rispecchi il risultato favorevole processualmente raggiunto dall'imputato appellante. Nel caso di specie, al fine di verificare il rispetto del principio più volte richiamato, il raffronto va effettuato evidentemente tra la pena inflitta dal giudice di primo grado e quella individuata dal giudice del rinvio, mentre nessun effetto preclusivo in materia può attribuirsi alla sentenza di appello annullata, posto che il vizio in essa individuato dalla Corte atteneva proprio ai calcoli per la determinazione della pena.
L'appello interposto per conseguire la diminuzione del terzo per il rito abbreviato, la diminuente dell'art. 116 c.p. e la esclusione delle aggravanti contestate il relazione al duplice omicidio, ha visto ridurre la pena (che era stata inflitta dal primo giudice nella misura di 27 anni) nella misura di 3 anni per l'art. 116 c.p. e 5 anni per le attenuanti generiche oltre al terzo per il rito abbreviato. È stato dunque rispettato il principio posto dal citato art. 597 comma 4 tenuto conto anche che la pena finale è stata complessivamente ridotta pure nella entità antecedente alla diminuzione del terzo per il rito abbreviato (21 anni contro 27) e che tale riduzione non è stata compensata da aumenti di altri elementi tali da vanificare il risultato (gli aumenti per continuazione sono stati di 7 anni complessivamente, misura identica a quella individuata dal giudice di primo grado, salva diversa distribuzione del singolo cumulo giuridico, trattandosi di materia non toccata dai motivi di appello).
Il motivo di ricorso per L'IS è infondato.
Si tratta di censure che riguardano la modalità di determinazione della pena e dei diversi aumenti e diminuzioni, giudizio demandato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione quando non comporti espressa violazione di norme processuali o sostanziali e sia sorretto da compiuta valutazione. Nella specie il giudice ha dato atto di parametri utilizzati per nei singoli passaggi e i motivi di ricorso si sostanziano nella richiesta, inammissibile, di riformulazione degli stessi passaggi secondo un metro più favorevole all'istante. Sollecita in altri termini alla Cassazione la effettuazione di un giudizio di fatto che non le compete.
I motivi di ricorso riguardanti RC sono infondati. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Cassazione aveva rilevato che la condanna del prevenuto, in secondo grado, per i reati di duplice omicidio e partecipazione al reato associativo, poggiava sulle dichiarazioni di CO SA, coimputato, e sulla chiamata di correo effettuata da L'IS, dichiarazioni entrambe ritenute riscontrate da quelle di E. Lo PR.
Aveva poi evidenziato come le accuse dei primi due fossero prive di valutazione quanto alla credibilità soggettiva del loro autore. Aveva concluso rilevando che le affermazioni di Lo PR erano da sole insufficienti, in base alla prova di resistenza, a sorreggere l'impianto accusatorio.
La Corte di assise di appello di NO, nella sentenza impugnata, ha colmato la lacuna rilevata effettuando una valutazione della attendibilità soggettiva del L'IS ed esaminando approfonditamente, in tale prospettiva, la assenza di ragioni di rancore che lo avessero ispirato, la natura anche autoaccusatori a delle sue affermazioni, la causa della sua tardiva decisione di collaborare con la giustizia.
Contrariamente alle doglianze del ricorrente, la motivazione è puntuale e non reca manifeste illogicità o carenze censurabili dovendosi piuttosto rilevare che la natura delle censure contenute nel ricorso è tale da non evidenziare simili difetti ma soltanto tesa a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole all'istante.
Ed è noto che una simile rivalutazione non spetta alla Cassazione la quale non può sostituire alle valutazioni del giudice di merito, ove fondate e coerenti, le proprie, nemmeno se le prime le paiano perfettibili.
Passando alla disamina degli elementi evidenziati dalla difesa del RC per dimostrare la inattendibilità del dichiarante, la Corte di merito li ha ritenuti poi superabili in base a considerazioni di carattere logico.
La difesa aveva dedotto la inattendibilità del chiamante osservando, in particolare, che quando il L'IS aveva ricostruito la vicenda del pranzo del 12 settembre nel corso del quale si era parlato della operazione punitiva da compiere nei confronti degli extracomunitari, aveva riferito della presenza tra gli altri, di D'ZO e RC:
la difesa aveva sottolineato, al riguardo, che il D'ZO non poteva essere presente perché si trovava a NO per partecipare alla udienza di separazione dalla moglie e con lei si era trattenuto poi per il pranzo.
La Corte ha sostenuto che la presenza del RC nel Tribunale di NO era compatibile, quanto ad orario, con il suo successivo arrivo all'incontro descritto dal L'IS, mentre la circostanza del suo essersi intrattenuto con la moglie fino al pomeriggio era da ritenere non provata dal momento che risultava attestata unicamente da dichiarazioni reputate "interessate" per la provenienza, contrastanti con quelle invece ritenute motivatamente disinteressate del L'IS.
Non può dunque fondatamente sostenersi la mancanza di motivazione sul punto posto che la stringatezza rilevata nel l'argomentare è ampiamente giustificata e bilanciata dalla logica e coerente analisi sulle ragioni positive della credibilità soggettiva del L'IS, ragioni atte fondare un costrutto logico di tale saldezza da non essere reputato esposto, nel ragionamento del giudice di merito che per questo si sottrae a censure, ad invalidazioni per effetto di una controprova invece altamente sospetta per la identità delle fonti. Non si riscontrano inoltre le lamentate illogicità della motivazione nella parte in cui non si sarebbero tratte le dovute conseguenze, in tema di attendibilità soggettiva, dal fatto che le dichiarazioni accusatorie del L'IS sono state ritenute incompatibili con quelle di altri soggetti processuali e inidonee a sostenere l'accusa al RC di concorso nel duplice omicidio. Infatti, la struttura della motivazione della sentenza impugnata è nel senso che le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a concludere per la sincerità delle dichiarazioni accusatorie dell'imputato, pur sussistenti, non hanno consentito di soddisfare a tutto tondo anche la regola di valutazione della prova posta dall'art. 192 comma 3 c.p.p.. Non vi è contraddizione in ciò.
Tale precetto, invero, presuppone necessariamente anche la eventualità che le dichiarazioni del chiamante in correità non siano in linea con le altre emergenze processuali. Ne inferisce poi la regola di valutazione probatoria secondo cui il libero convincimento del giudice deve arrestarsi e rilevare la insufficienza dell'elemento di accusa costituito dalla detta chiamata, non importa se altamente credibile dal punto di vista soggettivo;
il tutto con riferimento, però, a ciascuna ipotesi di reato, una volta escluso che la discrasia delle dichiarazioni del chiamante rispetto ad una delle fattispecie evocate fosse tale, per natura e gravita, da ripercuotersi sulla credibilità della fonte.
Ed è quanto è accaduto nel caso di specie in cui proprio le contraddizioni rilevate nelle diverse dichiarazioni sul tema del duplice omicidio hanno portato in giudici ad escludere che fosse individuabile il necessario elemento di riscontro oggettivo alle dichiarazioni del L'IS. Laddove invece tale elemento è stato individuato - come nel caso della imputazione del reato associativo - le affermazioni del dichiarante, soggettivamente attendibili, sono state assunte ad elemento di prova completo ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p.. Non può certo affermarsi, in conclusione, che la logica o il codice impongano di affermare, come vorrebbe il ricorrente, che una chiamata in correità avente ad oggetto più fattispecie criminose, ove non sia riscontrata in relazione a talune di queste, sia inattendibile in toto.
Non si rileva la lamentata carenza di motivazione nemmeno in ordine al fatto che in altri processi le dichiarazioni accusatorie del L'IS non hanno portato ad una sentenza di condanna. Infatti, la regola di giudizio posta dall'art. 192 comma 3 c.p.p., applicata anche in quei processi, come detto non presuppone affatto che la chiamata in correità non suffragata da elementi di riscontro debba essere reputata falsa, perché due e distinti sono i profili della valutazione che il giudice deve compiere: il primo attiene alla credibilità soggettiva ed il secondo afferisce alla attendibilità oggettiva ed il primo può sussistere, a seconda delle evenienze processuali, anche in assenza del secondo. Il fatto che altri giudici possano avere inferito dalla assenza di riscontri al racconto del chiamante elementi atti ad inquinare anche la credibilità soggettiva è un fatto che riguarda il singolo processo e gli elementi in esso raccolti, senza che una simile valutazione vincoli altro giudice in altro processo.
Infine è da rilevare che il particolare rilievo attribuito, nella sentenza di rinvio, alla credibilità soggettiva e oggettiva delle nuove dichiarazioni di L'IS integri una ragione sufficiente a spiegare il ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado che delle stesse dichiarazioni non si era arricchito.
Non sussiste poi la carenza di adeguata motivazione sull'elemento di riscontro della chiamata di correo.
I giudici l'hanno individuata negli elementi di prova che hanno portato alla condanna di RC per il reato di cui all'art. 73, contestatogli nello stesso capo A comprensivo della imputazione per il reato associativo.
La imputazione ex art. 73 riguardava non, come sostenuto dalla difesa, un solo episodio di cessione di sostanza stupefacente, ma ripetute cessioni ("in più occasioni") come rilevato e argomentato dal giudice del rinvio.
Su tale circostanza la difesa ha mosso l'obiezione derivante dal fatto che nella pena comminata al RC non è stato conteggiato l'aumento per la continuazione sicché unico deve ritenersi l'episodio accertato.
La Corte di merito, però, sebbene sia fondato il rilievo sui criteri del computo della pena la cui erroneità non potrebbe comunque più essere rilevata, ha motivato in sentenza andando a rievocare da un lato la formulazione ampia della imputazione e dall'altro gli elementi di accusa raccolti al riguardo: elementi individuati nelle dichiarazioni a sostegno di tutta la imputazione contestata, comprensiva delle ripetute cessioni. Queste sono state attestate da più collaboratori di giustizia dei quali sono state ricordate le dichiarazioni riguardanti anche la presenza del RC nel sodalizio capeggiato da L'IS.
I rilievi sub 2 infine attengono alla richiesta rivalutazione di elementi probatori inammissibili in sede di legittimità, come già rilevato, in presenza di una disamina completa e compiuta da parte dei giudici del merito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005