Articolo 506 del Codice di procedura penale
Articolo 450Articolo 507
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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
Art. 506. Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame.
(( 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 ))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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