Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), applica per il reato ritenuto più grave la pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato da quel giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se il giudice d'appello apporta, per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso, un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 15890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15890 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
158 9 0 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. ANTONIO AGRO' 1834 - Consigliere - Dott. FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE N. 22278/2013 - Consigliere - Dott. GUGLIELMO LEO - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE MO N. IL 15/02/1974 AL EZ N. IL 23/04/1971 IK NN N. IL 14/03/1984 AN ST N. IL 18/04/1971 HA ND N. IL 02/01/1980 avverso la sentenza n. 2764/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/06/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO, che ha concluso per l' ullamento. for la pena eum сом помно per ES;
l'annullamento suze wuris, limitatamien detective, a ridetominen in ounite elle - рена I mes: sei , per NI Astruct;
l'inammiss! undici ні e Shabe bilité de ricorsi pix OL, IK Udito, per la parte civile, l'Avv ли Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2012 la Corte d'appello di MI ha confermato la sentenza del Tribunale di MI in data 21 dicembre 2007, che condannava ES IM, LA EZ, IK NA, e BA ND alle rispettive pene di anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa (i primi due ed il quarto), e di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa (la terza), per i reati in materia di traffico di stupefacenti di cui agli artt. 110 c.p. 73, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 309/90, riducendo ad anni tredici di reclusione ed euro - sessantaquattromila di multa la pena inflitta a NI RI, in ragione della sua assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dall'imputazione relativa al reato associativo di cui al capo sub 20).
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di MI hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, rispettivamente deducendo i motivi di doglianza di seguito illustrati.
2.1. Il difensore di fiducia di ES IM ha prospettato la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192 c.p.p., 49 e 133 c.p., non avendo la Corte di merito dato risposta al problema della corretta identificazione dell'interlocutore delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, le cui risultanze in merito all'imputazione di cui al capo sub 2) sono state pedissequamente richiamate dalla pronuncia del Tribunale, senza tuttavia fornire alcuna positiva indicazione circa le ragioni per le quali il conversante dovesse essere effettivamente individuato nella persona del ES;
essendo stati i soggetti conversanti solo genericamente indicati nella trascrizione delle intercettazioni menzionate nella decisione di primo grado, la Corte anche a voler ammettere - l'identità tra la persona fermata ad Arezzo sulla stessa autovettura cui si fa riferimento nelle intercettazioni di talune utenze olandesi, dove una persona con il nome dell'imputato aveva chiesto di prenotare un biglietto per la tratta Ancona Patrasso, dettando la targa di quell'autovettura avrebbe dovuto comunque esplicitare le ragioni in base alle quali è - pervenuta alla conclusione che la paternità delle stesse fosse riferibile proprio alla persona dell'imputato. Analoghe carenze motivazionali vengono inoltre censurate con riferimento al profilo del trattamento sanzionatorio, non risultando acquisita la consulenza tossicologica con conseguente impossibilità di attribuire antigiuridicità all'oggetto del reato- e non essendo stata commisurata la pena alla circostanza lieve dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90, ovvero al più favorevole minimo edittale con riferimento all'epoca della asserita realizzazione del reato (10 agosto - 11 agosto 2002). 1lu 2.2. Il difensore di fiducia di NI RI ha lamentato il vizio di nullità assoluta ed insanabile del processo per omessa citazione dell'imputato, con violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 179 c.p.p., sin dal primitivo atto di citazione, per non avere egli mai avuto conoscenza del processo, né ricevuto, presso la sua stabile residenza albanese, alcun atto proveniente da autorità giudiziarie italiane, con la conseguenza che già il primo decreto di irreperibilità, così come i successivi, hanno violato, quanto meno, il disposto di cui all'art. 169, comma 4, c.p.p.. Si è al riguardo precisato di avere impugnato l'ordinanza emessa in data 18 luglio 2012, notificata in data 6 agosto 2012, con la quale la Corte d'appello di MI (Sezione V) ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale collegiale istanza depositata il 17 maggio 2012 - deducendo violazione di legge in relazione all'art. 175, commi 2 e 2-bis c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., atteso che l'imputato non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, e solo con il provvedimento qui impugnato ha appreso che all'udienza del 5 giugno 2012, dinanzi alla terza sezione della Corte d'appello di MI, il suo difensore di fiducia aveva presentato un atto di appello che era stato parzialmente accolto: se egli fosse stato tempestivamente avvertito dell'incombente udienza - mancavano 19 giorni tra - il 17 maggio ed il 5 giugno - ben avrebbe potuto dispiegare la sua difesa, tenuto conto che nella Cancelleria della Corte d'appello già risultava l'elezione di domicilio in Italia e la nomina del difensore di fiducia.
2.3. Il difensore di BA ND ha prospettato, a sua volta, carenze ed illogicità motivazionali, nonché violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192, 530 c.p.p., 133 c.p., oltre al vizio di violazione di legge per il mancato esame delle prove raccolte in relazione agli artt. 495, 526 e 546 c.p.p., non potendosi ritenere sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità gli equivoci elementi risultanti dai colloqui oggetto di intercettazione: non si spiega, in particolare, quali siano le ragioni in base alle quali le captazioni relative ad un'utenza telefonica fossero sicuramente collegabili alla persona del ricorrente, e non fossero invece rimaste semplicemente un dato sintomatico di una sua presunta partecipazione al reato contestato sub 11); altrettanto illogica, poi, deve ritenersi l'individuazione del ricorrente attraverso un diminutivo utilizzato nelle conversazioni oggetto di intercettazione, poiché lo stesso risulta in uso a tante persone di nazionalità albanese, con conseguente assoluta incertezza riguardo all'affermazione del suo coinvolgimento nel contestato traffico di stupefacenti.
2.4. Il difensore d'ufficio di LA EZ, IK NA e NI RI ha prospettato distinti motivi di ricorso per ciascuna delle posizioni processuali considerate. ли 2 2.4.1. Per quel che attiene alla posizione di LA EZ si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 526 c.p.p., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo sub 1): la Corte di merito, infatti, ha fondato il proprio convincimento sulla base di due telefonate non meglio identificate che non risultano essere state oggetto della trascrizione peritale disposta nel dell'istruttoria dibattimentale, e pertanto da ritenere inutilizzabili ai fini dellacorso deliberazione. Inoltre, le uniche intercettazioni telefoniche riferibili all'episodio contestato (capo 1) sono intercorse tra soggetti differenti, riguardano tutte un'utenza di tale OG FR e nulla hanno a che vedere con la posizione dell'imputato, risultando quindi inidonee a fondare nei suoi confronti un giudizio di penale responsabilità. Unici elementi di prova a carico dell'imputato sono stati individuati dalla Corte d'appello nel contenuto di alcune non meglio identificate - telefonate intercorse tra LA EZ ed il - Leggieri Cosimo, le cui trascrizioni non sono state rinvenute agli atti, ma sono state probabilmente desunte da una comunicazione di notizia di reato del 27 febbraio 2003, che tuttavia non avrebbe potuto essere utilizzata come prova, in quanto la stessa era stata acquisita al fascicolo dibattimentale con esplicita esclusione delle parti in cui venivano riportate le intercettazioni telefoniche.
2.4.2. Per quel che attiene alla posizione di IK NA è stata dedotta la violazione degli artt. 192, 530, comma 2 e 533, comma 1, c.p.p., non essendo emersa la piena prova della commissione del reato contestato nel capo sub 10, nonchè la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 546, lett. e), c.p.p., essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, senza dare contezza delle censure avanzate nel relativo atto d'impugnazione: dalle intercettazioni telefoniche in atti è emerso con chiarezza il dato decisivo per cui l'incontro organizzato da KE RI in Albania in data 11 ottobre 2002, finalizzato alla consegna dello stupefacente da trasportare in Italia, si è svolto in realtà con una persona diversa da IK NA, avendo gli interlocutori utilizzato nelle loro conversazioni il diverso nominativo di tale "Julie", cui sarebbe riconducibile l'ipotizzata attività di trasporto. Non è emerso, inoltre, alcun dato probatorio idoneo a dimostrare che le donne utilizzate come corrieri abbiano poi materialmente effettuato il trasporto dello stupefacente per conto del KE RI, non avendo svolto gli inquirenti alcun monitoraggio nei confronti delle persone coinvolte, né, tanto meno, verificato, attraverso attività di perquisizione e sequestro, se l'ipotizzata importazione sia stata effettivamente posta in essere. Né la Corte ha validamente considerato gli ulteriori, rilevanti, elementi probatori positivi rappresentati, per un verso, dal fatto che in nessuna delle telefonate intercettate è stato pronunziato il nome dell'imputata o della madre (IK UT), quali donne utilizzate come corrieri per il trasporto dello stupefacente, e, per altro verso, dal rilievo che non si fa mai 3 ли riferimento alla circostanza che le due donne, solo genericamente indicate, fossero madre e figlia, ovvero al fatto che una delle due (ossia, IK NA) fosse la fidanzata di Bibuli Gastur.
2.4.3. Per quel che attiene alla posizione di NI RI si deduce la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p., per violazione del divieto di reformatio in peius in punto di determinazione della pena, oltre alla mancanza di motivazione in ordine ai criteri al riguardo utilizzati (art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.). L'imputato, infatti, è stato condannato in primo grado alla pena di anni diciannove di reclusione per i reati di cui ai capi sub 12), 14), 15), 16), 17) e 20), mentre la Corte d'appello lo ha assolto dall'ipotesi associativa contestata sub 20), riducendo la pena ad anni tredici di reclusione ed euro 64.000,00 di multa, ed in tal modo aggravando il trattamento sanzionatorio sotto due profili: a) ha applicato una pena pecuniaria che il Tribunale non aveva inflitto, senza partire, peraltro, dal minimo edittale previsto per la multa;
b) ha inoltre operato l'aumento per la continuazione tra il fatto contestato al capo sub 12) ritenuto il più grave e quello contestato al capo sub 14), in misura nettamente maggiore rispetto all'aumento operato dal Giudice di primo grado (un aumento di due anni, rispetto ad un aumento originariamente pari a sei mesi, in assenza di impugnazione da parte del P.G.). Peraltro, l'appellante aveva specificamente richiesto che i singoli aumenti per la continuazione, già operati dal Tribunale, venissero ridotti: la Corte, dunque, non era legittimata a rivedere in termini peggiorativi l'aumento per la continuazione, ma avrebbe potuto ridurre i singoli aumenti, o, al massimo, confermare l'aumento già operato in primo grado, ma di certo non avrebbe potuto aggravarlo. La sentenza, infine, è censurabile ex art. 606, lett. e), c.p.p., per non aver spiegato le ragioni per le quali la pena base è stata individuata in una misura (anni dodici di reclusione ed euro sessantamila di multa) ben lontana dal minimo edittale (pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa) CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Va preliminarmente disposta, come da verbale, la separazione della posizione processuale di LA EZ, con rinvio del relativo procedimento a nuovo ruolo, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
4. I ricorsi proposti da IK NA e BA ND sono inammissibili, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello e finanche dinanzi al Giudice di prime cure che tuttavia risultano ampiamente - vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una 4 cu valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. I ricorsi, dunque, non sono incentrati sul rilievo di mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, ma sono volti ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso, la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso le diverse ricostruzioni prospettate nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) per quel che inerisce alla posizione di BA ND cui è stata contestata, nel capo sub 11), - l'importazione di otto kg di eroina dall'Albania che il chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione ha consentito di ricostruire i vari passaggi dell'operazione delittuosa e di identificare i personaggi (KE RI e NI FR) che vi sono rimasti coinvolti, fra i quali lo BA, che ha svolto il ruolo di fidato corriere della partita di stupefacenti occultata all'interno del convogliatore dell'aria della sua autovettura, tanto che il suo recapito telefonico veniva addirittura dettato dal fornitore (KE) alla persona (NI) che doveva provvedere a recuperare la sostanza, mentre la parola d'ordine che quest'ultimo doveva pronunziare per riceverla consisteva proprio nell'utilizzo di un diminutivo dell'imputato; b) per quel che inerisce alla posizione di IK NA cui è stata contestata, nel capo sub 10), l'importazione di 250 gr. di eroina dall'Albania - che i numerosi dati ed elementi desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate hanno consentito non solo di identificarla senza alcuna incertezza, ma anche di ricostruirne analiticamente i vari spostamenti tra l'Albania e l'Italia, il ruolo di corriere (svolto assieme alla madre UT) della partita di stupefacenti oggetto della relativa operazione, gli incontri ed i rapporti intercorsi con gli altri correi (KE RI e BE) al fine di provvedere alla consegna. V'è da osservare, al riguardo, che costituisce un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190) quello secondo cui, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ли 5 ed incontestabile: evenienze, queste, non specificamente prospettate, né in alcun modo ravvisabili nel caso in esame. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i su indicati ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
5. Infondato deve ritenersi, inoltre, il ricorso proposto da ES IM condannato per il reato di cui al capo sub 2), relativo all'importazione dall'Olanda di kg. 2,300 di cocaina avendo la Corte d'appello puntualmente esaminato e disatteso le doglianze difensive, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal Giudice di prime cure in punto di accertamento della responsabilità, che hanno valorizzato al riguardo la deposizione resa in dibattimento dall'Ufficiale della Guardia di Finanza Maula Antonio, il quale ha indicato i criteri in base ai quali è avvenuta l'identificazione dell'imputato e di altre persone, precisando, in via preliminare, che erano state intercettate utenze olandesi dal cui ascolto era maturata la convinzione che il ES ed altri erano in grado di far giungere a vari gruppi albanesi operanti in diverse zone del territorio italiano quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, che poi venivano smerciate in diverse città italiane ove tagli gruppi si erano insediati. Dall'ascolto di una conversazione oggetto di intercettazione telefonica emergeva, in particolare, che una persona con il nome dell'imputato aveva chiesto di prenotare un biglietto per la tratta Ancona - Patrasso, dettando anche il numero di targa dell'autovettura sulla quale avrebbe viaggiato: i dati in tal modo ottenuti consentivano di chiarire che una persona con quelle stesse generalità era stata fermata ad Arezzo nei mesi precedenti a bordo della medesima vettura di cui si parlava nella conversazione telefonica, in compagnia di LA EZ, poi arrestato nell'ambito dello steso procedimento, ed era stata appunto identificata nella persona del ES. Sulla base delle intercettazioni delle utenze telefoniche da lui usate erano poi emersi dei collegamenti anche con altre persone, quali OG FR, operante in MI, e LA EZ, attivo invece nel capoluogo emiliano. Il teste su indicato chiariva, inoltre, come dall'evolversi delle attività investigative, ed in particolare dall'ascolto delle conversazioni telefoniche, trasparissero, di volta in volta, non solo i traffici di droga, spesso confermati da arresti in flagranza dei corrieri e da sequestri di stupefacenti, ma anche gli ulteriori elementi in base ai quali era stato possibile identificare nel prosieguo i collegamenti fra i vari soggetti coinvolti nelle attività di importazione di droga nel territorio italiano. I Giudici di merito hanno dunque linearmente illustrato, con una motivazione congrua e priva di vizi logici ictu oculi riconoscibili, i criteri di identificazione dell'imputato, precisando anche i numeri delle utenze cellulari da lui usate e costituenti oggetto del successivo controllo, dal cui monitoraggio è stato possibile acquisire gli elementi posti alla base del relativo giudizio di colpevolezza. Ли 6 Al riguardo, pertanto, a fronte di una motivazione esaustivamente offerta e coerentemente strutturata, le censure mosse alla decisione della Corte territoriale esprimono solo una diversa ed alternativa valutazione rispetto ai prospettati esiti ricostruttivi del fatto e delle relative modalità di identificazione, sollecitando una rilettura nel merito della vicenda, del contenuto delle intercettazioni e dell'attendibilità del riconoscimento operato dalla Polizia giudiziaria, senza considerare, tuttavia, che, secondo una condivisibile lezione interpretativa di questa Suprema Corte, le modalità di riconoscimento, anche vocale, costituiscono un valido indizio che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza (Sez. 1, n. 35011 del 08/05/2013, dep. 14/08/2013, Rv. 257209; Sez. 5, n. 11921 del 27/10/2004, dep. 25/03/2005, Rv. 231872). E' noto, peraltro, che il giudice, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, non deve necessariamente disporre una perizia fonica, nel caso in esame neanche richiesta dall'interessato, ma può ben trarre il proprio convincimento da tutte le altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se la stessa, come dianzi osservato, risulta essere correttamente motivata (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239725; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Rv. 252712). Aspecifiche, infine, devono ritenersi le ulteriori doglianze, ed in particolare quella mossa con riferimento al profilo del trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici di merito chiaramente esposto, con valutazioni concordemente espresse e correttamente motivate, le ragioni per cui hanno ritenuto di doversi discostare dal minimo edittale nella individuazione della pena base - fissata peraltro in misura compatibile con la più favorevole disciplina sanzionatoria introdotta dalla L. n. 49/2006 e disattendere, al contempo, l'invocata applicazione della ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, avuto riguardo al fatto che l'attività investigativa si è concentrata sulla verifica di rilevanti partite di sostanze stupefacenti importate dall'Olanda e dall'Albania, le cui caratteristiche, anche in ragione delle somme di denaro in giuoco, sì come emergenti dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, sono state ritenute, del tutto coerentemente, assistite da un notevole grado di purezza, al punto che, nelle situazioni in cui la droga non era considerata di qualità, giungevano subito telefonate di protesta ai fornitori. In relazione a tali profili, dunque, le doglianze mosse dal ricorrente tendono genericamente a censurare un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che ha fatto riferimento ai motivati criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa 7 ли valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione della invocata attenuante.
6. Parimenti infondato, infine, deve ritenersi il ricorso proposto da NI RI, dovendosi considerare, per quel che attiene alla prima censura ivi formulata (v., supra, il par. 2.2.), che le medesime doglianze sono state già esaminate e disattese da questa Suprema Corte con la sentenza n. 22739 del 27 marzo 27 maggio 2013, che ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione proposto dal NI avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello di MI in data 18 luglio 2012, con la quale veniva respinta l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di MI in data 21 dicembre 2007. Non meritevoli di accoglimento devono ritenersi, poi, le residue doglianze difensive (v., supra, il par. 2.4.3.), non sussistendo i prospettati profili di violazione del divieto di reformatio in peius: da un lato, infatti, quel divieto presuppone (v. Sez. 5, n. 16542 del 25.03.2005, dep. 03.05.2005, Rv. 231701) che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti, laddove nel caso in esame, come si è visto, la Corte d'appello ha assolto l'imputato dalla più grave ipotesi associativa di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 - enucleata nel capo sub 20) - che non prevede la pena pecuniaria, ma soltanto la pena detentiva, con la conseguente elisione del precedente vincolo per il quale operava il cumulo giuridico della pena e la correlativa necessità di strutturare una ipotesi di continuazione diversa da quella inizialmente configurata, legittimamente computando l'aumento per la continuazione sulla individuazione della diversa pena base comprensiva della sanzione - detentiva e pecuniaria prevista per la fattispecie incriminatrice, ritenuta più grave, di cui al capo sub 12 (ex artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 309/90); dall'altro lato, la sentenza impugnata ha fatto buon governo della regula iuris, da tempo enunciata in questa Sede (Sez. 3, n. 11718 del 24/10/1995, dep. 30/11/1995, Rv. 203109; v., inoltre, Sez. 1, n. 46533 del 11/10/2005, dep. 20/12/2005, Rv. 232980), secondo cui, venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena, ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della "reformatio in peius", ben può irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen.. Al riguardo deve infine rilevarsi che, nel richiamare i criteri di determinazione della pena già motivatamente indicati dal Giudice di prime cure - che ha chiaramente esplicitato le ragioni per cui ha inteso discostarsi dal minimo edittale nell'individuazione della pena base, facendo espresso riferimento, fra l'altro, al ruolo di estrema importanza svolto dall'imputato nelle attività di organizzazione dell'importazione nel territorio italiano di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti la Corte d'appello ha mostrato di condividerli, confermandone ли 8 sostanzialmente le ragioni e fornendo in tal modo, con una valutazione di merito come tale non assoggettabile sindacato in questa Sede, congrua ed esaustiva giustificazione a dell'apprezzamento posto alla base del rinnovato esercizio del proprio potere discrezionale nella dosimetria della pena in concreto applicata all'imputato. consegue,7. Al rigetto dei ricorsi proposti da ES IM e NI RI conclusivamente, la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. .
P.Q.M.
Dispone lo stralcio della posizione di LA EZ e rinvia a nuovo ruolo il processo nei suoi confronti. Rigetta i ricorsi del ES e del NI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi dello BA e della IK che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 3 dicembre 2013 Il Consigliere estensore Presidente f dr Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA -• 9 APR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piero Esposito 9