Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 2
L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero dal testimone "condizionato", ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la presentazione del testimone al dibattimento (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'espressione "sono acquisite", impiegata dalla norma citata, indica un automatismo che ne consente l'acquisizione anche in assenza di una richiesta delle parti).
La regola dettata dall'art. 526, comma primo-bis, cod. proc. pen., vieta al giudice di fondare, in modo esclusivo o significativo, l'affermazione della responsabilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di interpretare l'art. 512 cod. proc. pen. conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dalla Corte di Strasburgo in applicazione dell'art. 6 CEDU).
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- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27582 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1167
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1246/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO.GA.MA. , N. IL (omesso);
avverso la sentenza n. 1900/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 07/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza 7 maggio 2009, ha ritenuto Ro.Ga.Ma. e Ni.Ga. responsabili del reato continuato di sequestro di persona, violenza sessuale, violenza privata tentata e consumata, tentata estorsione, minacce ai danni di Pa.An.Ma. e P.E. e li ha condannati alla pena di giustizia e.
Per giungere a tale conclusione (per quanto concerne i temi toccati dai motivi di ricorso), la Corte ha disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento in considerazione della completezza e concludenza delle prove acquisite;
ha reputato acquisibili con il meccanismo dell'art. 512 c.p.p., le dichiarazioni della P. e di altri testi non ravvisando l'emersione di indizi circa l'intervento di fattori che avrebbero reso irripetibili le dichiarazioni rese in sede di indagini o indici sintomatici della loro scelta di sottrarsi al contraddittorio;
ha ritenuto corretto il recupero a sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 delle pregresse dichiarazioni rese dalla Pa. essendo provato che la donna fosse stata sottoposta a violenze o minacce perché ritirasse le sue accuse. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato Ro. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che le dichiarazioni della persona offesa Pa. non erano acquisibili a sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 non ravvisandosi una ipotesi di contrasto tra le dichiarazioni rese in sede di indagini e quelle dibattimentali ne' la donna era da considerarsi persona influenzabile dalle minacce dal momento che aveva più volte accusato l'imputato;
- che non era applicabile la regola dell'art. 512 c.p.p., perché la irreperibilità dei testi non è stata accertata con rigore (tanto è vero che, pochi giorni dopo il primo giudizio, la Pa. ha chiesto la residenza nel Comune di (omesso) ) e la loro non rintracciabilità era prevedibile;
- che, con motivazione incongrua, la Corte non ha rinnovato il dibattimento per sentire la Pa. per la quale vi era la possibilità di una escussione dibattimentale;
- che ugualmente, in modo ragionevole, i Giudici non hanno attivato la procedura dell'art. 603 c.p.p., per l'assunzione di prove dichiarative importanti negate dal Tribunale.
Vengono affrontare per prime le questioni attinenti ai reati dei quali parte lesa è Pa.An.Ma. (dalla lettera A alla lettera H della rubrica).
La testimonianza della donna è stata veicolata nel novero delle prove utilizzabile a fini decisori con il meccanismo dell'art. 500 c.p.p., comma 4. La norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, implica la apertura di un microprocedimento a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l'emersione di fatti illeciti sul dichiarante, sottoposto a pressioni (con violenza, minaccia, promesse di denaro o altra utilità) al fine di non deporre il vero o di deporre il falso. A tale scopo, gli elementi, raccolti nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente ne' con il mero sospetto ne' con la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"; sono sufficienti emergenze indiziarie che - valutate sulla base dei parametri della ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività - appalesino l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale (ex plurimis: Cass. Sez. 2 sentenza 38894/2008). Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato la esistenza di elementi sintomatici del violento condizionamento posto in essere dall'imputato nei confronti della donna;
sul punto, basti rilevare che, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, una telefonata di minacce del Ro. ha raggiunto la Pa. mentre era nella Caserma dei Carabinieri ed è stata registrata. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che la donna si sia resa irreperibile e sottratta allo esame testimoniale perché condizionata dal timore di rappresaglie da parte dell'imputato; sotto questo profilo, la conclusione della Corte di Appello è corretta e non richiedeva più esaustive indagini.
Il ricorrente rileva che la possibilità di utilizzare la procedura prevista dall'art. 500 c.p.p., comma 4 sussista solo nel caso in cui il testimone renda dichiarazioni difformi dalle pregresse e sia esclusa quando il testimone non si è presentato al dibattimento. Questa esegesi del testo normativo non è condivisibile perché non tiene conto che il regime delle contestazioni (che, all'evidenza, implicano la presenza fisica del dichiarante) è previsto dall'art. 500 c.p.p., comma 1 e 2. Il comma della norma disciplina la diversa situazione del teste condizionato ed ammette il recupero delle precedenti dichiarazioni senza indicare la necessità che siano passate al filtro delle contestazioni;
la dizione letterale, secondo cui le dichiarazioni "sono acquisite" indica un automatismo che prescinde, anche, dalla richiesta delle parti.
Dal momento che l'acquisizione dell'atto inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero non è avvenuto a mente dell'art. 512 o 512 bis c.p.p., non rileva la circostanza, segnalata dal ricorrente, che le indagini per rintracciare la Pa. non fossero state esaustive. Sotto questo profilo, anche la decisione della Corte territoriale di non rinnovare il dibattimento per escutere la parte lesa (della quale, secondo l'appellante, era diventata nota la dimora nelle more del processo) è corretta e non merita censure;
ciò in quanto, si ripete, l'utilizzo delle pregresse dichiarazioni non era collegato alla irreperibilità della teste, ma alla situazione di persona condizionata dalla altrui illecita condotta.
La condanna per i reati dei quali era parte lesa la Pa. non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della donna rese fuori del contraddittorio e, di conseguenza, deve ritenersi l'esito di un processo equo secondo la Corte di Strasburgo.
Irrilevante è la remissione della querela (ammissibile solo per il reato di percosse) perché è stata siglata per accettazione non dall'imputato, ma dal difensore non munito di procura speciale. I motivi di ricorso inerenti ai reati ( capi I,L,M della rubrica) commessi ai danni di P.E. sono fondati per cui la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio come precisato nel dispositivo.
La lettura delle dichiarazioni di questa parte lesa e di due persone informate sui fatti è avvenuto con il meccanismo dell'art. 512 c.p.p.. La norma - che costituisce una vistosa eccezione al diritto delle parti di interrogare ogni fonte di prova - consente la lettura quando sussista una oggettiva impossibilità di ripetizione dell'atto per cause che non erano prospettabili al momento della sua assunzione;
il Legislatore ha, così, circoscritto l'ambito della lettura che è, di conseguenza, vietata in presenza di negligenze dell'organo della accusa che non si è attivato per ricorrere allo incidente probatorio di fronte ad emergenze che rendevano plausibile la futura irripetibilità del dichiarante.
I Giudici hanno fatto una completa ricognizione della giurisprudenza di legittimità sullo argomento ed hanno rilevato come la irreperibilità dei testi risultasse dalle fattibili ricerche delegate agli organi di Polizia;
hanno pure - e correttamente - osservato come, non essendo stato possibile citare i testi, la loro irreperibilità fosse un fatto neutro e non sintomatico della volontaria scelta di sottrarsi all'esame dell'imputato. Tuttavia, la Corte ha omesso di motivare sul fondamentale tema della imprevedibilità ab origine di situazioni che rendevano impossibile la ordinaria formazione dialettica della prova nel dibattimento. Sul punto, l'imputato, nell'atto di appello;
aveva evidenziato una serie di circostanze (le persone erano da poco in Italia, senza lavoro e stabile residenza) che rendevano prospettabile e plausibile la futura irreperibilità; tali confutazioni difensive non hanno trovato congrua risposta nel provvedimento.
La lacuna motivazionale sarà colmata dai nuovi Giudici che prenderanno in considerazione quanto segue.
Una sentenza di condanna che si fonda sulle sole dichiarazioni rese dai testi fuori del contraddittorio con la difesa ed acquisite a norma dell'art. 512 c.p.p., è in sintonia con i principi desumibili dal nostro assetto costituzionale, ma non con quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, riproducete l'art. 111 Cost., sancisce che la colpevolezza dello imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni assunte fuori del contraddittorio solo se chi le ha rese si sia volontariamente sottratto allo esame da parte dell'imputato o del suo difensore;
l'art. 111 Cost., comma 5 pone come limite alla formazione della prova fuori del contraddittorio (oltre ai casi di consenso dell'imputato o di condotta illecita) l'impossibilità accertata di acquisizione avente natura oggettiva.
Tale sistema normativo non è stato ritenuto conforme all'art. 6 della Convezione europea dai Giudici di Strasburgo che hanno in più occasioni affermato che la impossibilità di reiterare un atto compiuto nel corso delle indagini preliminari non può privare l'imputato del diritto di esaminare o fare esaminare ogni elemento di prova decisivo a suo carico;
le emergenze accusatorie sorte fuori del contraddittorio non sono inutilizzabili in assoluto, ma possono essere usate a condizione che non si attribuisca ad esse un peso determinante ai fini della decisione.
Secondo la Corte di Strasburgo, i diritti dello imputato sono limitati in modo incompatibile con le garanzie della Convenzione quando una condanna si basi, unicamente o in misura preponderante, su deposizioni rese da persone che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne' nella fase delle indagini ne' in quella dibattimentale (ex plurimis: Corte europea dei diritti dell'uomo sentenze 10 gennaio 2005, Accardi c. Italia, 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia, 15 maggio 2010, Ogaristi c. Italia).
Al Giudice nazionale incombe l'obbligo di dare, se possibile, alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella esegesi giudiziale istituzionalmente attribuita alla Corte di Strasburgo dall'art. 32 della Convenzione stessa.
Di conseguenza, si deve rilevare che una interpretazione dell'art. 512 c.p.p. convenzionalmente orientata porta a concludere che al principio del contraddittorio si può derogare, in caso vi sia una oggettiva impossibilità di formazione della prova, con la precisazione che una declaratoria di condanna non può reggersi in modo esclusivo o significativo su dichiarazioni di chi si sia sottratto al confronto con l'imputato.
La Corte di Appello in sede di rinvio terrà presente che un corretto adattamento dei principi affermati dai Giudici europei allo ordinamento nazionale, richiede che la dichiarazione assunta a sensi dell'art. 512 c.p.p. possa rilevare per la condanna se supportata da altri elementi probatori.
Per le esposte considerazioni, il Collegio annulla con rinvio alla Corte di Appello di OL (perché quella di provenienza, Salerno, è munita di un sola sezione) la sentenza impugnata, limitatamente ai reati previsti dai capi I, L, M nei confronti di Ri.Ma.Ga. e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Ni.Ga. :
poiché gli imputati sono concorrenti nei medesimi reati ed i motivi di gravame sulla sentenza impugnata non sono esclusivamente personali, sussistono i presupposti per estendere al non impugnante gli effetti favorevoli della decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello provvederà, se del caso, alla rideterminazione la pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle condanne per i reati di cui ai capi I,L,M della imputazione pure nei confronti del coimputato non ricorrente Ni.Ga. e rinvia anche per la determinazione della pena, alla Corte di Appello di OL. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010