Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 25606
CASS
Sentenza 24 marzo 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il divieto della "reformatio in peius" riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi.

È legittimo il sequestro preventivo del manufatto abusivo eseguito dagli agenti di polizia municipale addetti al controllo del settore edilizio, essendo gli stessi, ai sensi dell'art. 5 L. n. 65 del 1986, ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque loro derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 25606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25606
    Data del deposito : 24 marzo 2010

    Testo completo