Sentenza 11 marzo 2016
Massime • 1
La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen. (Fattispecie relativa all'acquisizione della corrispondenza di un detenuto, da parte del P.M., attraverso un ordine di esibizione rivolto al direttore della Casa circondariale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inutilizzabile la corrispondenza acquisita, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ritenendo il predetto ordine una non consentita forma atipica di intercettazione della corrispondenza epistolare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2016, n. 12488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12488 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE (BA) 2 4 88/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 693 dott. EN Gallo - Presidente - P.U. 11/3/2016 dott. Margherita Taddei - Consigliere - R.G.N. 40855/2015 dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere - dott. Stefano Filippini - Consigliere - dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria 2) IS CC nato a [...] il [...] - parte civile 3) RS CC nato a [...] il [...] 4) OR TO PP nato a [...] il [...] 5) CE NC nato a [...] il [...] 6) ST ER nato a [...] il [...] 7) ON TO nato a [...] il [...] 8) AF FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/7/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano che ha concluso l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativamente alle posizioni di OR TO PP, ON TO, ST ER limitatamente alla determinazione della pena nonché il rigetto nel resto dei ricorsi proposti dai suddetti imputati ed il rigetto dei ricorsi proposti da CE NC e AF FA;
سة uditi gli avvocati PP Iemma per RS CC, Umberto Abbate per ON TO, LU Maio per CE NC e OR TO PP, RI Punturieri per ST ER e AF FA che si sono riportati ai motivi dei rispettivi motivi chiedendone l'accoglimento; udito l'avv. TO Cavo per la parte civile RO LU che si e' riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e depositato conclusioni e nota spese;
udito l'avv. Maddalena Taverna per le parti civili IS CC e "IO NT CI MA e IA Fondo di solidarietà antitrust Onlus che ha - concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, depositato conclusioni e nota spese;
udito l'avv. CC D'Agostino, in sostituzione dell'avv. Francesco D'Agostino, per la parte civile Comune di Locri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, depositato conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/7/2014, la Corte d'Appello di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 30/10/2012, appellata da tutti gli imputati con esclusione di OR TO PP e dal P.M., in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., dichiarava OR TO PP colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta la continuazione con la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 18/11/2004 irrevocabile il 15/6/2005 - lo condannava alla pena di ulteriori mesi quattro di isolamento diurno;
- rideterminava la pena inflitta ad RS CC, per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi W) - usura ai danni di IS CC, W1) - usura ai danni di RA NZ, in anni cinque mesi sei di reclusione ed € 15.000,00 di multa;
rideterminava la pena inflitta a ON TO, per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi T) usura aggravata ai danni di IS CC, T1) - usura aggravata ai danni di UR OL, T2) - usura aggravata ai danni di DA ND, T bis) reato di esercizio abusivo del credito, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, in anni otto e mesi cinque di reclusione ed € 16.100,00 di multa;
- rideterminava la pena inflitta a ST ER in anni sedici e mesi sei di reclusione ed € 7.580,00 di multa per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) - per avere fatto parte della cosca mafiosa denominata OR dal novembre 1997 al 27/7/2010, Q) usura aggravata anche ai sensi dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 ai danni di NÒ LU, Q1) - usura aggravata anche ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 2 ки del 1991 ai danni di TA RM limitatamente ad un unico prestito di € 1.000,00, R) usura aggravata anche ai sensi dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 ai danni di IS CC, R bis) estorsione consumata ed aggravata anche ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 ai danni di IS CC, R ter) - tentata usura aggravata e violenza privata anche ai sensi dell'art. 7 1. n. 203 del 1991, R quater) - tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 ai danni di IS CC, R quinquies) - estorsione consumata e aggravata anche ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 ai danni di IS CC, S) - esercizio abusivo del credito aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, Y), Y1) e Y2) – reati di intestazione fittizia;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di CE NC in ordine al reato di cui al capo O-bis), previa riqualificazione dello stesso in quello di cui all'art. 393 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, confermando nel resto la decisione con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 4.500,00 di multa per il reato a lui ascritto al capo O) - usura ai danni di NÒ LU. conferma nel resto la decisione di primo grado con la quale, tra l'altro, AF FA era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati allo stesso ascritti di intestazione fittizia di cui ai capi Y) e Y1).
1.1. La Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva, nei termini sopra indicati, l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria in relazione all'assoluzione di OR TO PP dal reato allo stesso ascritto al capo A); respingeva l'appello proposto da RS CC in ordine alla riconosciuta responsabilità dello stesso per i reati ascrittigli, accogliendo l'appello proposto dal P.M. in ordine al trattamento sanzionatorio;
respingeva l'appello proposto da ON TO in ordine alla riconosciuta responsabilità dello stesso per i reati allo stesso ascritti, accogliendolo parzialmente con riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991; respingeva l'appello proposto da ST ER in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi A), S) ed ai reati di intestazione fittizia, accogliendolo parzialmente, nei termini sopra indicati, con riguardo al trattamento sanzionatorio;
respingeva l'appello proposto da CE NC in ordine alla ritenuta responsabilità dello stesso per il reato ascrittogli al capo O) nonché in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato;
respingeva l'appello proposto da AF FA in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto ed in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, la parte civile IS CC e gli 3 Run imputati RS CC, OR TO PP, CE NC, ST ER, AF FA, sollevando i seguenti motivi di gravame: Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria 2.1. erronea applicazione della legge penale nella parte in cui è stata comminata, in continuazione con la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'assise d'Appello di Reggio Calabria del 18/11/2004 - irrevocabile il 15/6/2005, la pena di ulteriori mesi quattro di isolamento diurno;
evidenzia che la Corte d'Appello ha omesso di considerare l'ordinanza emessa in sede di esecuzione dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 20/4/2011, con la quale la pena dell'ergastolo è stata rideterminata nella pena di anni trenta di reclusione, per cui non poteva essere comminata la pena dell'isolamento diurno, che non esiste più, ma avrebbe dovuto essere comunque applicata la pena detentiva. IS CC - parte civile 2.2. violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. per avere omesso la Corte territoriale di condannare gli imputati al pagamento delle spese relative al giudizio di secondo grado. RS CC 2.3. violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'eccessività della pena irrogata ed alla mancata considerazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
2.4. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2.5. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla misura della pena in concreto inflitta anche in relazione all'eccessivo aumento per la continuazione e per la recidiva con violazione del disposto di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. ON TO 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione per decisivo travisamento della prova con riguardo ai fatti di cui al capo T) - usura ai danni di IS CC ed anche con riguardo all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. Evidenzia che la ricostruzione quantitativa del prestito erogato e la determinazione del tassi d'interesse sono state operate in via pregiudiziale, congetturale e con travisamento della prova;
eccepisce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., essendo risultate pregresse disponibilità economiche della persona offesa derivanti da differenti attività lavorative, nonché il positivo andamento dell'attività commerciale fino ad agosto 2008 e l'esistenza di esposizioni bancarie non rilevanti né ingenti, tanto da fare ottenere alla persona offesa, nel periodo 4 Ra d'interesse, una rinegoziazione del mutuo.
2.7. violazione di legge e vizio di motivazione per decisivo travisamento della prova con riguardo ai fatti di cui al capo T1) - usura ai danni di UR OL - ed anche con riguardo all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen.; estinzione del reato per prescrizione. Evidenzia che la ricostruzione del fatto è frutto di presunzioni, congetture e travisamenti della prova;
eccepisce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art., 644 comma 5 n. 3 cod. pen., in quanto la causale del ricorso al prestito era da individuare in una momentanea crisi di liquidità e la conseguenza estinzione del reato per prescrizione.
2.8. violazione di legge e vizio di motivazione per decisivo travisamento della prova con riguardo ai fatti di cui al capo T2) usura ai danni di DA ND - ed anche con riguardo all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. Evidenzia che la ricostruzione del fatto è frutto di presunzioni, congetture e travisamenti della prova;
eccepisce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art., 644 comma 5 n. 3 cod. pen., in quanto la causale del ricorso al prestito era da individuare in una momentanea crisi di liquidità nell'attività di ristorazione, senza volere ricorrere all'ausilio bancario sia per i tempi di attesa che per la volontà di non determinare confusione rispetto all'ulteriore attività di assicuratore.
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai fatti di cui al capo T bis) - esercizio abusivo dell'attività creditizia per contrasto con le risultanze probatorie in atti. Rappresenta che i singoli episodi di usura in contestazione sono inidonei ed insufficienti ad integrare i requisiti normativi della stabilità di esercizio del credito e della destinazione ad un numero indeterminato di persone.
2.10. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato ed in particolare violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. Rileva che, dopo l'applicazione della circostanza aggravante più grave, rappresentata dalla recidiva, la pena poteva essere ulteriormente aumentata, per l'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., solo in misura non superiore ad un terzo.
2.11. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili;
rileva, al riguardo, che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 determina il venir meno dei presupposti fondativi dell'azione civile proposta dagli enti pubblici esponenziali Comune di Locri, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria. CE NC 2.12. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta 5 illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 644 cod. pen. Evidenzia che nel rapporto intercorso fra l'imputato ed il NÒ non è stata mai convenuto un accordo relativo ad un rapporto di credito, né tantomeno è stato definito fra i due il tasso d'interesse, con la conseguenza che non può individuarsi alcun rapporto usurario tra CE e NÒ difettando tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo dell'art. 644 cod. pen. OR TO PP 2.14. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 191, 254, 256 e 353 cod. proc. pen. e 14 ter e 18 ter I. n. 354 del 1975. Ci si vuole riferire all'utilizzazione della corrispondenza epistolare intercorsa fra il ricorrente, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P., ed alcuni congiunti, acquisita mediante un decreto di esibizione emesso dal P.M. ai sensi dell'art. 256 cod. proc. pen. Rileva che doveva essere azionata la procedura di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e 18 ter Ord. Pen., non potendo il P.M. apprendere in forma occulta il contenuto della corrispondenza del detenuto, anche se sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.
2.15. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3, 192, e 603 cod. proc. pen., agli artt. 11, 24 e 111 Cost e 6 della Cedu. Evidenzia che la Corte d'Appello non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di ascoltare personalmente i testi già escussi in primo grado e, tra gli altri, EL, RI, AN ed a riesaminare l'imputato.
2.16. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3, 192 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen. Si duole, in particolare, che il giudice di appello abbia deciso di ribaltare la decisione di primo grado senza proporre valide e convincenti ragioni e limitandosi ad una rilettura degli elementi probatori già valutati in primo grado. Evidenzia l'illogicità del ragionamento della Corte d'Appello che ha interpretato in chiave accusatoria ed in modo meno persuasivo rispetto alla lettura della medesima fonte di prova da parte del giudice di primo grado, le intercettazione dei colloqui avvenuti fra il ricorrente ed i suoi familiari, essendo emersa solo la preoccupazione del OR e gli inviti alla prudenza per via del riacutizzarsi della faida, elementi questi inidonei a dimostrare un contributo penalmente rilevante del ricorrente alla cosca. Rappresenta come non sia stata adeguatamente valutata la circostanza che il ricorrente era sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen. e come tale non avrebbe potuto ricoprire il ruolo contestato e come le missive inviate dal ricorrente dal carcere 6 ни non possano essere qualificate come un contributo al mantenimento e rafforzamento del sodalizio. Rappresenta che i collaboratori escussi in dibattimento abbiano offerto solo propalazioni generiche con riferimento alla posizione di esso ricorrente, né hanno potuto indicare un episodio specifico allo stesso riconducibile da cui trarre la prova di un contributo apportato dal ricorrente al sodalizio. Sostiene risulta dimostrata solo la reale volontà del ricorrente di proporre istanza di revisione e le valide ragioni sulle quali questa si fondava.
2.17. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 72, 73, 78, 80, 132 e 133 cod. pen. con riguardo all'applicazione della pena dell'isolamento diurno per la durata di ulteriori quattro mesi ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte d'assise d'Appello di Reggio Calabria del 18/11/2004 definitiva in data 15/6/2005, non avendo tenuto conto che, con ordinanza del 16/3/2011, la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha sostituito la pena dell'ergastolo inflitta al OR con quella della reclusione di anni trenta. Motivi aggiunti per OR TO PP 2.18. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 letto. b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3, 191, 192 e 210 cod. proc. pen. Eccepisce che nel giudizio di primo grado il collaboratore di giustizia EN TO era stato sentito come testimone, mentre in realtà avrebbe dovuto essere sentito come indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Rappresenta, al riguardo, che lo stesso EN aveva dichiarato di essere sottoposto ad un procedimento penale, quale soggetto appartenente ad un'organizzazione criminale denominata basilischi>> che dipende da AN LU>>; che inoltre la difesa, nel corso del giudizio di appello, aveva prodotto due verbali dai quali emergeva che il EN era stato sentito dalla Corte d'assise di Appello di Reggio Calabria e dal giudice di Locri ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. come persona indagata di reato connesso. Ulteriori motivi aggiunti di OR TO PP 2.19. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla riconosciuta responsabilità del ricorrente per il reato allo stesso ascritto al capo A). Ci si vuole riferire, in particolare, al ruolo di capo e promotore della cosca ascritto al ricorrente unitamente a OR NC e OR OS, in quanto OR NC era stato assolto dal medesimo reato con sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria allegata al ricorso. Evidenzia ancora che OR TO 7 Ran PP, all'epoca della cosiddetta pax mafiosa fra le famiglie OR e TA, nel 2009, era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con applicazione del regime speciale di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., per cui nessun contributo poteva apportare al sodalizio, in particolare in qualità di capo o promotore, tenuto anche conto che lo stesso era sottoposto a controllo auditivo dei colloqui telefonici e visivi fin dal 2008. ST ER 2.20. Violazione di legge nonché omessa, insufficiente e illogica motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 438 e ss cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la richiesta di rito abbreviato condizionata all'escussione dei testi IS CC e NÒ UC fosse ammissibile, spiegando poi perché la stessa non fosse stata ritenuta decisiva;
evidenzia al riguardo che si trattava delle uniche fonti di accusa a carico del ST. contraddittoria2.21. Violazione di legge nonché omessa, insufficiente ° motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen. Evidenzia, al riguardo, che le dichiarazioni dei collaboratori non si riscontrano reciprocamente, che la sentenza impugnata ha dedotto dalla vicinanza alla cosca del ricorrente la sua intraneità alla stessa, che manca la prova che l'attività di usura svolta dal ricorrente si iscrivesse nell'ottica di un fenomeno associativo, che non è stato descritto il ruolo ricoperto dal ricorrente nel sodalizio;
contesta poi l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 nella forma dell'agevolazione, dovendo il ST reinvestire i capitali illeciti della cosca, evidenziando che, senza la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., il dato è illogico.
2.22. Violazione di legge nonché omessa, insufficiente o illogica motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. con riguardo alla consapevolezza da parte dell'imputato della natura armata dell'associazione.
2.23. Violazione di legge nonché omessa, insufficiente o illogica motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento ai capi q), Q1), R), R bis), R ter), R quater), R quinquies) ed S) nonché con riferimento all'art. 7 1. n. 203 del 1991. Quanto all'usura evidenzia come sia stata completamente pretermessa l'indagine sulle persone offese onde verificare se le stesse fossero o meno costrette ed obbligate o si sentissero tali. Con riguardo al reato di cui all'art. 132 d.l. n. 385 del 1993, rappresenta che mancano elementi dimostrativi del livello di diffusione dell'attività di erogazione di mutui da parte dell'imputato.
2.24. Violazione di legge nonché omessa, insufficiente o illogica motivazione, ai 8 sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai capi Y), Y1) e Y2), eccependo l'assenza dell'elemento oggettivo e di quello psicologico del reato di interposizione fittizia.
2.25. Violazione di legge nonché omessa, insufficiente o illogica motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche nonché violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. Si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. Eccepisce poi la violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. per avere la Corte non solo aumentato due volte la pena prevista per il reato base, avendo altresì applicato l'aumento per la recidiva. Si duole poi della motivazione generica ed imprecisa sulla disposta confisca. AF FA 2.26. Mancanza, insufficienza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al AF terzo concorrente necessario. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso proposto da OR TO PP merita accoglimento con riguardo al primo motivo proposto, risultando assorbite le ulteriori doglianze proposte dall'imputato come anche assorbita è la questione proposta con il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con le precisazioni che verranno nel seguito esposte. Il ricorso proposto dalla parte civile IS CC, risultando fondato, merita accoglimento. Il ricorso proposto da RS CC merita accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio nei termini nel seguito indicati, risultando infondato nel resto. Il ricorso proposto da ON TO merita accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio nei termini nel seguito indicati ed al risarcimento del danno liquidato nei confronti delle parti civili Comune di Locri, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, risultando infondato nel resto. Il ricorso proposto da ST ER merita accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio nei termini nel seguito indicati, risultando infondato nel resto. I ricorsi proposti da CE NC e AF FA devono essere rigettati per essere infondate tutte le questioni proposte.
3.1. Il ricorso proposto da OR TO PP risulta fondato con riguardo a quanto eccepito nel primo motivo proposto (2.14). 9 Ra La Corte territoriale, nell'accogliere l'appello proposto dal P.M., ha ritenuto riconoscimento della partecipazionedi dovere valorizzare, ai fini del dell'imputato, con il ruolo di dirigente ed organizzatore, all'associazione mafiosa operante nel territorio del comune di Locri facente capo alla famiglia OR, tra l'altro, il contenuto dei contatti epistolari intrattenuti dall'imputato con altri familiari;
si tratta, in particolare, della corrispondenza epistolare intrattenuta dall'imputato, detenuto sottoposto allo speciale regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con i propri congiunti, esponenti apicali dell'organizzazione come OR TO e OR OS. Dall'esame della sentenza di primo grado si evince trattarsi di copia delle missive spedite e ricevute dall'imputato, acquisite in copia in virtù di un regolare visto di censura, acquisite, su richiesta del P.M. e stante l'opposizione della difesa, agli atti del giudizio di primo grado. Detta documentazione, acquisita con le predette modalità, è stata utilizzata dalla Corte territoriale nel pervenire, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., in riforma della decisione di assoluzione del primo giudice, all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo allo stesso ascritto. Ora l'imputato OR TO PP era detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. e la corrispondenza intrattenuta dallo stesso era sottoposta a visto di controllo ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen. Per rispondere, quindi, alla doglianza proposta dall'imputato con il motivo di ricorso in esame occorre stabilire quale sia il regime processuale applicabile per utilizzare nel giudizio a carico dell'imputato la corrispondenza epistolare dallo stesso, legittimamente intrattenuta, ed acquisita in copia dall'Amministrazione penitenziaria in forza del visto di controllo. In primo luogo deve evidenziarsi che il visto di controllo rappresenta un provvedimento di natura amministrativa (sez. 1 n. 823 del 27/2/1993, Rv. 193993; sez. 1 n. 3558 del 14/7/1994, Rv. 199326), inidoneo ad esplicare effetti processuali, con riguardo all'utilizzazione delle informazioni acquisite tramite l'esercizio del visto stesso, se non nelle forme previste dal codice di procedura penale. Ed al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, sulla base del tenore letterale dell'art. 18 ter Ord. Pen., una finalità non esclusivamente preventiva del visto di controllo della corrispondenza, comprensiva certamente anche di quella della ricerca di elementi indiziari nell'ambito di un'attività d'indagine intrapresa a seguito dell'acquisizione di una notizia di reato e disciplinata dagli artt. 326 e ss. cod. proc. pen. (sez. U. n. 28997 del 19/4/2012, Rv. 252893). Nella ora citata decisione le Sezioni unite, superando un precedente contrasto, hanno affermato che la sottoposizione a controllo e l'utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è 10 soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 10 ter ord. pen. Si è ritenuto, quindi, privo fondamento giuridico l'orientamento che riteneva applicabile in via analogica alla fattispecie in esame la disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. (sez. 5 n. 3579 del 18/10/2007, Rv. 238902). Si è affermato, invece, che la materia delle intrusioni investigative sulla corrispondenza è disciplinata dall'art. 254 cod. proc. pen., norma speciale rispetto alla disciplina generale in tema di sequestri di cui all'art. 253 cod. proc. pen., attesa la tutela costituzionale riconosciuta dall'art. 15 Cost. della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, certamente comprensiva anche di quella che transita per gli istituti di detenzione, diretta verso l'esterno dal detenuto o a lui indirizzata. Detta copertura costituzionale prevista per ogni forma di corrispondenza spedita o diretta a qualsiasi individuo, anche se sottoposto a condizioni limitative della libertà personale, impedisce l'apprensione, da parte dell'autorità giudiziaria, in forma occulta del contenuto della corrispondenza dei detenuti, anche di quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. Alla ricostruzione ora esposta, fatta propria dalle Sezioni unite, dalla quale non v'è ragione giuridica per discostarsi, consegue l'illegittimità del provvedimento con cui, come avvenuto nel caso di specie, il P.M. disponga l'acquisizione del contenuto della corrispondenza del detenuto, attraverso un ordine di esibizione rivolto al direttore della Casa Circondariale ove il ricorrente si trovava recluso della corrispondenza allo stesso indirizzata;
detta procedura, di fatto, viene ad integrare una non consentita forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, vietata dalla legge. Ed inoltre la corrispondenza del detenuto, diretta o inviata dallo stesso, non può essere assimilata ad una qualsiasi res di cui l'amministrazione penitenziaria disponga e che, ai sensi dell'art. 256 cod. proc. pen., sia tenuta a consegnare all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
trattasi, invece, di cosa di pertinenza esclusiva del detenuto, il quale ha il diritto di vederla inoltrata o di averla consegnata, potendo il suddetto diritto essere limitato soltanto attraverso le procedure previste dall'art. 18 ter Ord. Pen. A quanto detto consegue l'inutilizzabilità probatoria, ai sensi dell'art. 191 comma 1 cod. proc. pen., della documentazione acquisita con le predette modalità ritenuta dalla Corte territoriale decisiva per pervenire all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, utilizzazione, invece, consentita ove fossero state attivate le procedure previste 11 Ran dagli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e fossero state rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 18 ter Ord. Pen. (sez. 6 n. 47009 del 13/10/2009, Rv. 245183). Espunta, quindi, dal compendio probatorio la corrispondenza epistolare sopra citata, la Corte territoriale, in sede di rinvio, sarà chiamata a valutare, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, la portata delle ulteriori fonti di prova acquisite nel giudizio. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti da OR TO PP (2.15., 2.16., 2.17. 2.18. 2.19) ed anche il motivo proposto nel ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria (2.1.) restano assorbiti dalla decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata coinvolgente di giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto. Quanto al quarto motivo proposto (2.17.), coincidente con le doglianze sollevate nel ricorso proposto dal Procuratore Generale di Reggio Calabria (2.1.) deve evidenziarsi che la Corte territoriale, nell'accogliere il ricorso proposto dal P.M. di Reggio Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Locri che, tra l'altro, aveva mandato assolto OR TO PP dal reato allo stesso ascritto al capo A), non ha tenuto conto del provvedimento emesso dalla Corte d'assise di Reggio Calabria in data 16/3/2011, in relazione alla condanna inflitta allo stesso imputato con la sentenza n. 34/2002 della Corte d'assise d'Appello di Reggio Calabria definitiva il 6/10/2003; segnatamente con il suddetto provvedimento, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 16507 del 11/2/2010, Rv. 247244; sez. U n. 18821 del 24/10/2013, Rv. 258651), la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha determinato il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, con la sopra citata sentenza, in trenta anni di reclusione in luogo dell'ergastolo. Ora è noto che l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (sez. 1 n. 2116 del 21/3/2000, Rv. 215933). Pertanto, ove si pervenga, nuovamente, ad una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale, in sede di rinvio, dovrà tenere conto che, venuto meno l'ergastolo, non potrà più essere applicata la sanzione dell'isolamento diurno.
3.2. Il ricorso proposto dalla parte civile IS CC (2.2.) è ugualmente fondato. Difatti la Corte territoriale, pur avendo confermato la dichiarazione di responsabilità penale degli imputati ST ER, ON TO, RS CC per i reati loro rispettivamente ascritti commessi in danno di IS CC, ha omesso di condannare i predetti imputati al pagamento delle spese sostenute 12 dalla parte civile IS CC nel giudizio di appello;
la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata nei confronti dei predetti imputati, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore di IS CC, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
3.3. Il ricorso proposto da RS CC attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal P.M., ha rideterminato in peius rispetto a quello inflitto dal giudice di primo. Le prime doglianze proposte (2.3., 2.4. 2.5.), salvo quanto si dirà in seguito circa il terzo motivo relativamente alla violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen., devono essere rigettate, perché tutte formulate in modo generico, omettendosi di indicare elementi specifici di cui avrebbe dovuto tenere conto il giudice nella determinazione della pena. Cosi segnatamente il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla natura dell'attività di usuraio esercitata in maniera stabile e continuativa con professionalità, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali già riportati dal condannato. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). E', invece, fondata la doglianza proposta con il terzo (2.5.) motivo, limitatamente all'eccepita violazione dell'art. 64 comma 4 cod. pen. Difatti la pena base, rideterminata dalla Corte territoriale in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., è stata fissata nella misura di anni tre reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui al capo W), evidentemente applicando la pena prevista per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 644 comma 5 nn. 3 13 Ru e 4 cod. pen.: su detta pena andava applicato l'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale, costituente una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma detto aumento, ai sensi dell'art. 63 comma cod. pen., non poteva essere superiore ad un terzo della pena prevista per il reato commesso. Difatti, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 1 n. 18513 del 17/3/2010, Rv. 247202), quando, come nel caso di specie, concorrano due circostanze ad effetto speciale, è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'art. 63, comma 4 cod. pen., applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita. La Corte territoriale, pur avendo correttamente enunciato la regola prevista dall'art. 63 comma 4 cod. pen., ha applicato un aumento di pena superiore ad un terzo in violazione della predetta disposizione. Pertanto, in parziale accoglimento del suddetto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, non implicando valutazioni di merito, deve essere rideterminato da questa Corte di legittimità. In tale direzione, la pena base, determinata in anni tre di reclusione ed € 8.000,00 di multa deve essere aumentata nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., per la recidiva, pervenendosi alla pena di anni quattro di reclusione ed € 10.666,00 di multa;
su detta pena deve essere applicato il già previsto aumento per la continuazione nella misura di anni uno di reclusione, pervenendosi alla pena finale di anni cinque di reclusione ed € 10.666,00 di multa.
3.5. Passando all'esame del ricorso proposto da ON TO, i primi tre motivi proposti (2.6., 2.7., 2.8.) attengono alla ritenuta integrazione dei reati di cui ai capi T), T1) e T2) ed, in relazione agli stessi, della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. cod. pen. Trattasi di doglianze infondate, perché attinenti tutte a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). E così segnatamente, con riferimento al reato di cui al capo T), la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di attendibilità cui è stata sottoposta, da parte dei giudici di merito, la testimonianza della persona offesa IS CC, evidenziando come le dichiarazioni rese dallo stesso fossero risultate intrinsecamente coerenti, costanti nel tempo e non contraddittorie e come fossero emersi una serie di riscontri esterni a quanto dallo stesso riferito, analiticamente esaminati nella sentenza impugnata. Quanto all'eccepita insussistenza della circostanza 14 aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., il primo giudice, con valutazione confermata in sede di appello, aveva evidenziato come il IS versasse in una gravissima situazione di difficoltà economica, non potendo accedere al credito bancario e ciò lo aveva determinato ad accettare le esose condizioni pretese dall'imputato. Con riguardo, poi, al reato di cui al capo T1), la Corte territoriale, confermando la valutazione effettuata dal primo giudice, ha ricostruito l'operazione intercorso fra l'imputato e la persona offesa UR OL, avendo verificato che si era trattato di un prestito in relazione al quale era stato applicato un tasso usurario;
in tal senso sono stati valorizzati, con argomentazioni prive di contraddittorietà o di illogicità manifeste, i dati oggettivi forniti dalla persona offesa, ragionevolmente, prescindendosi dalla qualificazione che il UR stesso ha ritenuto di dare alla vicenda. Quanto alla ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., i giudici di appello hanno evidenziato come UR OL, nel momento in cui si era rivolto a ON TO, versava in stato di bisogno, in quanto era alla ricerca della liquidità necessaria per tamponare alle richieste che gli derivavano da vari creditori ed essendo preclusa la possibilità di rivolgersi al credito bancario;
ed inoltre nella sentenza di primo grado era stato rappresentato che la persona offesa si era determinata a rivolgersi al ON per evitare il fallimento dell'impresa intestata alla moglie. Con riferimento, poi, al reato di cui al capo T2), i giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in ordine alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa DA ND, avendo ricostruito i prestiti che il DA aveva ottenuto dall'imputato e i tassi di interesse praticati, essendo irrilevante il motivo che determinava la persona offesa a richiedere un prestito a condizioni usurarie. Quanto all'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., la Corte territoriale ha fatto riferimento alla necessità per DA ND di fare fronte ai pagamenti necessari per la sua attività commerciale ed all'impossibilità di rivolgersi ad istituti bancari per non compromettere la sua ulteriore attività di assicuratore. E sul medesimo punto il giudice di primo grado aveva evidenziato come concretamente alla persona offesa fosse interdetto l'accesso al credito bancario, alla luce dei tempi di erogazione dei prestiti incompatibili con le necessità di fare fronte agli impegni presi nell'esercizio dell'attività di ristorazione. Con riferimento a tutte le doglianze ora esaminate relative alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., oltre a quanto detto in relazione ad ogni singola fattispecie esaminata, deve rilevarsi che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, lo 15 Ru stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (sez. 2 n. 20868 del 30/4/2009, Rv. 244884; sez. 2 n. 12791 del 13/12/2012, Rv. 255357). Anche il quarto motivo (2.9.) relativo alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 132 d.l. n. 385 del 1993, attiene a valutazioni di merito insindacabili nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione con la quale è stato evidenziato come il ricorrente avesse posto in essere un'attività di finanziamento abusivo in favore di un'ampia platea di soggetti con i quali non intratteneva alcun rapporto commerciale, le cui modalità erano essenzialmente operazioni di anticipo di liquidità garantite da assegni. Ed al riguardo questa Corte ha ritenuto che integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria previsto dall'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 lo svolgimento verso una platea indeterminata di soggetti dell'attività di finanziamento, attraverso la monetizzazione di titoli di credito (sez. 6 n. 36759 del 20/6/2012, Rv. 253469). Sono fondate, invece, le doglianze proposte con il quinto (2.10.) ed il sesto motivo (2.11.) del ricorso proposto da ON TO. Con il quinto motivo viene, in primo luogo, eccepita la violazione dell'art. 63 comma cod. pen. per avere la Corte territoriale errato nel ritenere circostanza più grave quella di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. in luogo della recidiva reiterata. La doglianza è sicuramente fondata, in quanto mentre l'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, l'art. 99 comma 4 cod. pen., nel caso di specie, avrebbe comportato un aumento della pena nella misura fissa della metà; ciononostante non può riconoscersi un valido interesse del ricorrente a sollevarla, in quanto, preso atto delle valutazioni del giudice di merito, non sindacabili in questa sede, circa la particolare gravità del reato e la conseguente necessità di discostarsi dal minimo edittale anche alla luce della personalità dell'imputato, la corretta individuazione della circostanza aggravante ad effetto speciale più grave, in concreto, non potrebbe che comportare un aggravamento della pena irrogata, non consentito sulla base del principio del divieto della reformatio in peius. E', invece, fondata la doglianza proposta limitatamente all'eccepita violazione dell'art. 64 comma 4 cod. pen. Difatti la pena base, rideterminata dalla Corte territoriale in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., è stata fissata nella misura di anni quattro e mesi sei reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui al capo T), applicando la pena prevista per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 644 comma 5 nn. 3 e 4 cod. pen.: su detta 16 Ran pena andava, vista la precisazione sopra fatta circa l'individuazione della circostanza aggravante più grave, applicato l'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale, costituente una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma detto aumento, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., non poteva essere superiore ad un terzo della pena base prevista per il reato commesso. La Corte territoriale, come avvenuto per RS, pur avendo correttamente enunciato la regola prevista dall'art. 63 comma 4 cod. pen., ha applicato un aumento di pena superiore ad un terzo in violazione della predetta disposizione. Pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, non implicando valutazioni di merito, deve essere rideterminato da questa Corte di legittimità. In tale direzione, la pena base, determinata in anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 8.000,00 di multa deve essere aumentata nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., per la recidiva, pervenendosi alla pena di anni sei di reclusione ed € 10.666,00 di multa;
su detta pena deve essere applicato il già previsto aumento per la continuazione nella misura di mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 per il reato di cui al capo T1), mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 per il reato di cui al capo T2) e mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 per il reato di cui al capo Tbis), pervenendosi alla pena finale di anni sette e mesi otto di reclusione ed € 15.666,00 di multa. Risulta, pure fondato il sesto motivo di ricorso proposto da ON TO. Difatti l'avvenuta esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 I. n. 203 del 1991, in relazione a tutti i reati ascritti al ricorrente, fa venire meno i presupposti della condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili Comune di Locri, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, non essendo ipotizzabile in seguito alle condotte descritte nell'imputazione, una volta esclusa la citata aggravante, un qualsiasi danno cagionato ai suddetti enti pubblici esponenziali. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio nei confronti di ON TO, limitatamente al risarcimento dei danni liquidati in favore delle parti civili Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Locri. Le ragioni sopra esposte impongono di rigettare nel resto il ricorso proposto da ON TO.
3.6. Passando all'esame del ricorso proposto da ST ER, il primo motivo (2.20.) è infondato avendo la Corte territoriale reso esaustiva motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicare la diminuente speciale per il rito abbreviato richiesto dall'imputato nella forma condizionata all'esame dei testi IS CC e NÒ UC. In tale direzione i giudici di appello, 17 Run confermando la valutazione espressa dai giudici di prime cure, hanno ritenuto giustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato, non essendo stato specificato < quali contenuti aggiuntivi si attendessero dalla nuova escussione della parti offese IS e NÒ innanzi al giudice dell'ipotetico giudizio abbreviato>>. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la soluzione accolta dai giudici di merito non si pone, affatto, in contrasto con i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese;
difatti la formulazione testuale del quinto comma dell'art. 438 cod. proc. pen. postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti (sez. 1 n. 31881 non, del 7/6/2011, Rv. 250898; sez. 1 n. 50891 del 13/11/2013, Rv. 257879). Non appare, pertanto, pertinente rispetto al caso di specie la decisione delle sezioni unite di questa Corte citata dal ricorrente in base alla quale può applicarsi in sede dibattimentale la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato nel caso in cui venga accertata l'erroneità del provvedimento reiettivo del rito alternativo in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione probatoria richiesta, per non avere, nel caso di specie, l'imputato assolto compiutamente all'onere di attivare la richiesta di integrazione probatoria nelle forme previste. In tal senso appunto, l'imputato che chiede di accedere al giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria consistente nell'esame di una persona già sentita nelle indagini preliminari deve, come si diceva a pena di improponibilità, deve specificare i temi e le circostanze di fatto da verificare, che devono essere diversi da quelli già oggetto delle dichiarazioni rese;
ciò in quanto il giudice, nel decidere sulla richiesta di accesso al rito alternativo, deve essere posto dal richiedente nelle condizioni di potere stabilire se, alla luce delle acquisizioni già in atti, possano essere superate delle lacune investigative su temi probatori essenziali e trascurati dagli inquirenti.
3.7. Il secondo motivo di ricorso proposto da ST ER (2.21.), attinente alla ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo A), è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il delitto di associazione mafiosa è un reato plurisoggettivo e, come tutti i reati aventi questa natura, esige sul piano oggettivo un numero minimo di soggetti agenti, 18 Ru che nel caso di specie è quello di tre, la commissione da parte di ciascun soggetto agente della condotta tipica prevista dalla norma di parte speciale ed alla quale consegue il prodursi dell'evento (cioè nel caso di specie la condotta di associarsi e l'evento dell'esistenza di una struttura associativa). Sul piano soggettivo, poi, in capo a ciascun soggetto agente occorre la coscienza e volontà della condotta (cosiddetta suitas della condotta); la volontà dell'evento; il dolo specifico, se previsto, dalla norma di parte speciale, che nel caso di specie è costituito dalla volontà di perseguire la finalità di realizzare il programma criminoso. Ovviamente qualunque soggetto, che concorra nella commissione del reato, di cui all'art. 416-bis cod. pen., ponendo in essere la condotta tipica ed avendo il dolo sopra descritto, deve considerarsi a tutti gli effetti un soggetto attivo del reato, cioè un partecipe dell'associazione di tipo mafioso. La prova del fatto che un certo soggetto sia partecipe dell'associazione può essere tratta: sia da elementi, che dimostrino direttamente l'avvenuta affiliazione del soggetto alla consorteria mafiosa (si pensi ad esempio ad una chiamata di correo plurima, che indichi un certo soggetto come affiliato), sia da elementi, che dimostrino indirettamente tale intraneità nella consorteria, come ad esempio l'accertata commissione da parte del soggetto di più reati-fine. "In tema di associazione a delinquere, nella specie, di stampo mafioso, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima" (sez. U. n. 10 del 28/3/2001, Rv. 218376). In questa ultima direzione si è ritenuto che l'appartenenza all'organizzazione mafiosa possa essere provata sulla base del costante collegamento e dei continui rapporti del soggetto indagato con alcuni esponenti del sodalizio criminoso, semprechè da tali rapporti possa evincersi la “messa a disposizione" del soggetto nei confronti dell'organizzazione, destinata ed idonea a concretizzarsi in un qualsiasi settore specifico di attività o di interesse dell'organizzazione mafiosa. Questa è l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, Rv. 224181) che, nel delineare le differenza fra il reato di partecipazione all'associazione mafiosa e quello di concorso esterno nella stessa, hanno precisato che l'espressione "fa parte" contenuta nella norma incriminatrice comporta che il soggetto si impegni, in qualsiasi modo, trattandosi di un reato a forma libera, a prestare un contributo all'attività dell'organizzazione avvalendosi, o comunque con la consapevolezza di potersi avvalere, della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, con la precipua 19 Ren finalità di perseguire gli obbiettivi dell'organizzazione stessa. In sostanza non basta, per far parte di un'associazione mafiosa, un atteggiamento psicologico di mera adesione al programma criminoso dell'organizzazione ed alle concrete attività attraverso le quali esso è stato attuato;
occorre, invece, come sopra si diceva, l'assunzione di un ruolo materiale all'interno dell'organizzazione con conseguente assunzione di impegni finalizzati al conseguimento degli scopi del sodalizio. Questa interpretazione è stata ribadita anche con maggiore chiarezza in una successiva decisione dove si afferma con esemplare chiarezza: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231670). Ed al riguardo le Sezioni Unite hanno aggiunto che la prova della partecipazione potrà essere fornita attraverso elementi definiti come indicatori fattuali, cioè regole di esperienza attinenti al fenomeno mafioso sulla base delle quali possa evincersi la compenetrazione del soggetto nell'organizzazione criminosa, quali ad esempio l'affiliazione rituale, la commissione di delitti-scopo, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia dai quali possa evincersi la costante permanenza del vincolo associativo (sez. 1 n. 1470 del 11/12/2007, Rv. 238839). Di tali principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, ritenendo acquisiti una serie di indici fattuali rivelatori dell'intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso. Ed in tale direzione si è partiti dalla vicenda oggetto della decisione del Tribunale di Locri depositata il 2/5/2000 relativa ad un reato di blocco stradale, in relazione al quale era stata ravvisata la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 I. n. 203 del 1991 nell'ambito della quale l'attuale ricorrente aveva ricoperto un ruolo di primo piano nell'ambito di < una risposta criminosa di gruppo (quello gravitante sulla famiglia OR)...>>. Si è tenuto conto, poi, delle dichiarazioni rese da AN EN e da EL EN che hanno entrambi riconosciuto l'appartenenza del ricorrente alla cosca OR;
a queste si aggiungono le dichiarazioni di NÒ UC e TI PP in ordine alla caratura del personaggio, vicino alla famiglia OR ed alla necessità di onorare i debiti verso lo stesso con priorità nonché le dichiarazioni rese da IS CC in ordine alle intimidazioni subite dall'imputato. Vi sono, poi, una serie di accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria in ordine alle frequentazioni dell'imputato con 20 soggetti appartenenti alla famiglia OR o a questa collegati, alcuni dei quali già condannati in relazione all'appartenenza alla suddetta cosca di ndrangheta. A tutto ciò si aggiunge l'attività di usurario abitualmente svolta dall'imputato nell'ambito della quale era risultato che lo stesso di avvaleva della capacità d'intimidazione della cosca OR. Ed è noto, al riguardo che l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione (sez. 2 n. 19483 del 16/4/2013, Rv. 256039). Il riferimento alla circostanza aggravante del metodo mafioso, cui pure si fa riferimento nel motivo di ricorso in esame, attiene alla compatibilità della suddetta aggravante riferita ai reati usura ed esercizio abusivo del credito con la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e di essa si tratterà nell'esaminare le doglianze attinenti ai suddetti reati.
3.8. Venendo quindi al terzo motivo di ricorso proposto da ST ER (2.22.) attinente alla ritenuta integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., la relativa questione, integrante in astratto solo in vizio di violazione di legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504), di una ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni di legge dettata da ragioni di funzionalità dell'intero sistema delle impugnazioni, in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte abbia inteso adire i tre gradi di giudizio.
3.9. Il quinto motivo proposto da ST ER (2.23.) attiene alla ritenuta integrazione dei delitti di usura così come contestati ai capi Q), Q1), R), estorsione aggravata contestati al capo R bis) ed R quinquies), tentata estorsione aggravata contestati ai capi R ter) ed esercizio abusivo di attività finanziaria di cui al capo S), reati tutti ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 7 l. n. 203 del 1991. Le doglianze si rivelano infondate, perché proposte in modo generico e fondate su una diversa lettura delle risultanze processuali a fronte di 21 Run una motivazione della sentenza che non presenta contraddittorietà o vizi di illogicità manifesta. E così segnatamente, quanto ai fatti di usura e di estorsione tentata e consumata, nella sentenza di primo grado si è fatto riferimento alle dichiarazioni rese da NÒ, IS e TI in ordine al timore che incuteva l'imputato in virtù dei suoi trascorsi giudiziari ed in particolare in virtù dell'appartenenza dello stesso alla cosca OR. Si è riferito in ordine all'attività di usura alla quale era notoriamente dedito l'imputato ed ai tassi di interesse dallo stesso praticati ed alla capacità di recupero dei crediti usurai dimostrata dallo stesso. Sono stati ricostruiti i prestiti concessi dall'imputato alle persone offese ed i relativi tassi d'interesse praticati nonché gli episodi di minaccia e violenza posti in essere ai danni delle persone offese. Quanto al reato di cui al capo S), si è fatto riferimento all'attività di erogazione di prestiti in denaro alla quale era risultato stabilmente dedito l'imputato e come tale idonea ad integrare il reato di cui all'art. 132 d. lgs. n. 385 del 1993. E valgono le considerazioni sopra svolte in relazione alla posizione di ON TO in ordine ai requisiti necessari per l'integrazione del reato di cui all'art. 132 d. lgs n. 385 del 1993. 3.10. Anche il sesto motivo proposto da ST ER (2.24.), attinente alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992 così come contestato ai capi Y), Y1) e Y2), si rivela del tutto generico ed aspecifico, mentre la sentenza impugnata, anche attraverso il rinvio alla decisione di primo grado, contiene un'esaustiva motivazione, puntuale in fatto e corretta in diritto, in ordine alla ricorrenza nei fatti contestati dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 12 quinquies I. 356 del 1992. Segnatamente sono state analiticamente ricostruite le risultanze processuali in forza delle quali si era ritenuto che l'autovettura di cui al capo Y), l'impresa individuale "Auto Fashion" di cui al capo Y1) e l'autovettura di cui al capo Y2), al di là delle intestazioni formali, fossero in realtà riconducibili all'imputato. Quanto all'elemento soggettivo del reato si è fatto, ragionevolmente, riferimento alla circostanza che l'imputato, per via dei suoi precedenti penali e dei rapporti intrattenuti con la famiglia OR, potesse prevedere che nei suoi confronti venisse intrapresa un'indagine patrimoniale finalizzata all'adozione di provvedimenti ablativi;
ciò del resto emergeva anche dal fatto che gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
3.11. Il settimo motivo proposto da ST ER (2.25.) attiene, in primo luogo, al trattamento sanzionatorio irrogato ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La doglianza è infondata;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata considerandola bene 22 Run perequata rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento all'efferatezza del fatto ed ai gravi precedenti penali già riportati dal ricorrente, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della reiterazione, diffusività e pervicacia delle condotte poste in essere. E valgono le considerazioni in diritto sopra svolte in relazione alla posizione di altri ricorrenti che hanno invocato, come motivo di ricorso, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso, invece, è fondato con riguardo alla eccepita violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. Difatti la pena base è stata fissata nella misura di anni sette di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui al capo R - bis), applicando la pena prevista per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 e 3 cod. pen.: su detta pena andava applicato l'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale, costituente una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma detto aumento, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., non poteva essere superiore ad un terzo della pena base prevista per il reato commesso. La Corte territoriale, come avvenuto per RS e ON, pur avendo correttamente enunciato la regola prevista dall'art. 63 comma 4 cod. pen., ha applicato un aumento di pena superiore ad un terzo in violazione della predetta disposizione. In parziale accoglimento del suddetto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, non implicando valutazioni di merito, deve essere rideterminato da questa Corte di legittimità. In tale direzione, la pena base, determinata in anni sette di reclusione ed € 1.200,00 di multa deve essere aumentata nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., per la recidiva, pervenendosi alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ed € 1.600,00 di multa;
su detta pena deve essere applicato il già previsto aumento per la continuazione nella misura di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di cui al capo R-quinquies), mesi tre di reclusione ed € 300 per il reato di cui al capo R-ter), mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di cui al capo R-quater), mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo Q), mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo Q1), mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo R), mesi due di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di cui al capo S), mesi due di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di cui al capo Y), mesi due di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di cui al capo Y2), mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato di cui al capo Y1), anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 700,00 di multa per il reato di cui al capo A), pervenendosi alla pena finale di anni tredici e mesi dieci di reclusione 23 ed € 6.700,00 di multa. Infine la doglianza riferita alla disposta confisca risulta proposta in modo del tutto generico, essendo in esso del tutto carente la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che imporrebbero l'annullamento della sentenza. Al riguardo questa Corte ha stabilito che La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648).
3.5. Il ricorso proposto da CE NC (2.12) deve essere rigettato per essere infondato il motivo proposto;
difatti nella sentenza impugnata risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva che, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla ritenuta integrazione del delitto di usura in danno di NÒ LU, la Corte territoriale ha evidenziato come dalle risultanze istruttorie fosse emerso che il suddetto NÒ avesse costretto CE NC ad accettare la cessione di un credito usurario che tal RI EO vantava nei confronti del suddetto NÒ nella misura di almeno € 10.229,00; in relazione al suddetto credito l'imputato aveva concordato con il NÒ il pagamento di interessi usurari nella misura dei 10% mensili e ciò, legittimamente, è stato ritenuto sufficiente per l'integrazione del reato, a nulla rilevando che, dopo un iniziale pagamento, nulla sia stato più corrisposto dal NÒ. Ciò in quanto la norma incriminatrice individua la condotta che integra il delitto di usura, indifferentemente, nel dare o promettere interessi usurari.
3.6. Il ricorso proposto da AF FA deve essere rigettato per essere infondato il motivo proposto (2.26). Si tratta, difatti, di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico giuridici. In particolare, anche attraverso un rinvio alla decisione di primo grado, viene ribadito il giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di intestazione fittizia di cui ai capi Y) e Y1). In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano 24 Plen vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del 23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Segnatamente, quanto al ruolo di concorrente necessario ricoperto dal AF nelle condotte costitutive dei reati d'intestazione fittizia, i giudici di merito hanno evidenziato come dai colloqui carcerari del ST con i familiari fossero emerse le 25 cointeressenza fra il ST ed il AF, che aveva spostato la figlia del primo, con particolare riferimento alla gestione della ditta Auto Fashion di cui al capo Y1); era stato altresì accertato che l'autovettura Ferrari di cui al capo Y), pur essendo formalmente intestata al AF, era in uso esclusivo al ST. La Corte territoriale, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato, ha evidenziato, con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, come AF IO avesse reso possibili le intestazioni fittizie di cui ad entrambi i reati contestati, ponendosi quale complice del suocero ST. Ciò risulta essere stato, ragionevolmente, desunto dal ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno della ditta Auto Fashion, della quale, appunto, il ST era il dominus effettivo ed il AF il suo prestanome. Quanto alla finalità perseguita, lo specifico riferimento alla finalità di evitare il sequestro consente di ritenere, come peraltro sostenuto nella sentenza impugnata con specifico riferimento al capo Y), che le condotte erano finalizzate ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto, nel caso di specie, il sequestro era finalizzato alla confisca.
4. Per le ragioni sopra svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di OR TO PP con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. La sentenza impugnata deve essere, altresì, annullata, nei confronti di ST ER, ON TO, RS CC, limitatamente alla mancata liquidazione in favore della parte civile IS CC delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Inoltre la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di RS CC, ON TO, ST ER, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato, per RS CC, nella misura della pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 10.666,00 di multa, per ON TO, nella misura della pena finale di anni sette mesi otto di reclusione ed euro 15.666,00 di multa, e per ST ER, nella misura della pena finale di anni tredici mesi dieci di reclusione ed euro 6.700,00 di multa. La sentenza impugnata deve essere, ancora, annullata senza rinvio nei confronti di ON TO, limitatamente ai risarcimenti dei danni liquidati in favore delle parti civili Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Locri, risarcimenti che devono essere eliminati. I ricorsi proposti da RS CC, ON TO e ST ER devono essere rigettati nel resto. I ricorsi proposti da CE NC e AF FA devono essere rigettati, con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 26 Ren 5. Gli imputati RS CC, ON TO, CE NC vanno condannati alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, complessivamente per IS CC e IO NT CI MA e AN Fondo di solidarietà antiusura Onlus ed in euro 4.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per RO LU.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR TO PP con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ST ER, ON TO, RS CC, limitatamente alla mancata liquidazione in favore della parte civile IS CC delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RS CC, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque di reclusione ed € 10.666,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni sette e mesi otto di reclusione ed € 15.666,00 di multa nonché limitatamente al risarcimento dei danni liquidati in favore delle parti civili Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Locri, risarcimenti che elimina;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ST ER, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tredici e mesi dieci di reclusione ed € 6700,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi proposti da CE NC e AF FA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna gli imputati RS CC, ON TO, CE NC alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, complessivamente per IS CC e IO NT CI MA e AN Fondo di solidarietà antiusura Onlus ed in euro 4.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per RO LU. 27 Condanna gli imputati RS CC, CE NC alla rifusione in favore della costituita parte civile Comune di Locri delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in euro 3500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Roma, 11 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. EN GalloENFin Yello Dott. Robe Maria Carrelli Palombi di Montrone DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli/ E T R V O O C N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sent. La Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sex. Pensle UFFICIO COPIE UNIFICATO n° 2455/17 del 10/1/17 . deportata il 18/1/2017: Revoce la - cou sentenza della Corte di Canazione, Sez. Seconde Pendle, del e 11-3-2016 limitatamente alle statuizioni penali relative alla posizione di lecere NC, Annulla senza invio la sentenza rex dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 16-7-2014 ver conconfronti die predetts recere vi cenzo perde il reato a bun axritto al capo 0) i esticto per prescrizione, confermando le statuizioni civili s - Roma, 25 GEN 2017 A C Il Funzionario Giudiziario I Antonella FONTANA D PREMA laneдри 28 Lo Corte di Cassazione. Seconda Senone venale - CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE con ordimenta 16733/23, depozitate il 19 aprile 2023. "Pharone to coverione dell'errore materiale contenuto nella sentents n. 12488 promunciata da questa Corte in cabe 11 mart 2016 nel senza che nel dispositivo dopo le parole "CE NC" ranno affiante le paroleجم e ST AH ' Roma 20/4/2023 REMA DI A P U IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S T R Alessandra Di Girolami O C