Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha anche affermato che la mancata previsione legislativa di un termine per l'esecuzione dell'isolamento diurno non contrasta con l'art. 27, comma terzo, Cost., poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzione rieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo attenuazione, ma non soppressione del trattamento penitenziario). (V. Corte cost. 16 dicembre 1964 n. 115).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 21.03.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2116
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4 Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 45425/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CE n. il 14.08.1950
avverso ordinanza del 30.09.1999 C. ASS. APP. di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio.
Rigetto
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con istanza del 7-6-1999 TO NZ proponeva incidente di esecuzione, con il quale, premesso di essere stato sottoposto dal 26- 4-1999 all'isolamento diurno per anni due, lamentava la tardività dell'applicazione del predetto isolamento, derivante da una condanna dell'11-7-1989, e ne sosteneva l'errore nella durata, che affermava essere stata ridotta a mesi sei con ordinanza della Corte di Assise di Appello di Milano del 10-4-1995; sollevava, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 c.p., nella parte in cui non prevede alcun limite temporale per l'esecuzione dell'isolamento diurno, perché contrastante con la funzione rieducativa della pena. Chiedeva, in conclusione, la sospensione dell'isolamento diurno, almeno fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, e in subordine la revoca della predetta sanzione per la tardività dell'esecuzione o la riduzione di essa a sei mesi.
Con ordinanza del 30-9-1999 la Corte di Assise di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta. Sosteneva che l'isolamento diurno, fissato in anni due e mesi sei con sentenza della predetta Corte in data 19-6-1991, era stata ridotta, con ordinanza del 16-3-1994, non "a mesi sei" bensì "di mesi sei", con la conseguenza che l'isolamento diurno si era ridotto a due anni;
sosteneva, inoltre, che l'isolamento diurno, che non è in contrasto con l'art. 27 comma 3 della Costituzione poiché detta norma non esclude la funzione afflittiva della pena, non può considerarsi decaduto in conseguenza del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, pur se è auspicabile che sia eseguito al più presto possibile dopo che la condanna è divenuta irrevocabile.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il TO, per violazione di legge e vizio motivazionale. li ricorrente sostiene che se è vero che l'art. 27 Cost. non esclude la funzione afflittiva della pena - come affermato nel provvedimento impugnato - tuttavia la predetta norma non consente la tardiva applicazione dell'isolamento diurno, punto sul quale la motivazione è mancante. Solleva, poi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 c.p. per contrasto con l'art. 27 Cost., nella parte in cui non prevede alcun limite temporale per l'esecuzione dell'isolamento diurno, in quanto compromette il percorso trattamentale passato e futuro. Lamenta, infine, la mancata motivazione sulla durata dell'isolamento per due anni, sostenendo che dovrebbe trattarsi di un anno e sei mesi. Il ricorso è infondato. Invero la Corte territoriale ha congruamente spiegato, con motivazione conforme ai principi di legge e immune da vizi logici manifesti, le ragioni per le quali ha ritenuto che l'isolamento diurno fosse di anni due, rilevando che il periodo di anni due e mesi sei, precedentemente fissato, era stato ridotto di mesi sei con ordinanza 16-3-94 della stessa Corte. Tale riduzione non si aggiunge a quella di mesi sei indicata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano il 30-11-1994 - come sostiene il ricorrente - ma non è altro che la formale dichiarazione della detrazione che il provvedimento di cumulo si era limitato ad indicare. Anche sul punto del non contrasto della tardiva esecuzione dell'isolamento diurno con l'art. 27 Cost. la motivazione - implicitamente affermativa della manifesta Infondatezza della questione di legittimità costituzionale - è congrua, corretta e immune da vizi logici manifesti. avendo precisato che la predetta norma costituzionale non esclude la funzione afflittiva della pena e che la tardività dell'esecuzione dell'isolamento diurno non può comportare la decadenza della predetta sanzione.
La questione di costituzionalità, riproposta con il ricorso, dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Invero l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo ma ha attualmente funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per il quale viene inflitto l'ergastolo, delitti che altrimenti resterebbero impuniti in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Corte Cost., sentenza 16-12- 1964, n. 115). Ne consegue che anche detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue. Tuttavia, la mancata previsione legislativa di un termine per l'esecuzione dell'isolamento diurno non contrasta con l'art. 27 comma 3 della Costituzione. Invero l'afflittività della misura isolatrice in questione è già stata ritenuta conciliabile con la funzione rieducativa della pena (C. Cost., n. 115/1964) e tale opinione non può non essere condivisa, considerato che l'attenuazione del trattamento conseguente all'isolamento non equivale alla soppressione del trattamento stesso.
Peraltro il ritardo dell'esecuzione della predetta sanzione non implica, di per sè, un'attenuazione obiettiva del trattamento di rieducazione maggiore di quella che si avrebbe nel caso di tempestiva esecuzione della sanzione. Nè implica necessariamente un rallentamento del processo rieducativo - che, anzi, proprio dall'afflittività della sanzione potrebbe trarre motivo di nuovo sviluppo - ne', comunque, un rallentamento che un'esecuzione tempestiva dell'isolamento avrebbe evitato o comunque ridotto. Invero il processo rieducativo non comporta necessariamente una continua e progressiva evoluzione del condannato, ma è caratterizzato inevitabilmente da stasi, progressi e regressi la cui sequenza è imprevedibile e indeterminabile, dipendendo non tanto, o almeno non soltanto, dal decorso del tempo, bensì dalla disponibilità del condannato e dalla sua risposta al trattamento.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000