Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2116
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Sentenza 21 marzo 2000

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L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha anche affermato che la mancata previsione legislativa di un termine per l'esecuzione dell'isolamento diurno non contrasta con l'art. 27, comma terzo, Cost., poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzione rieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo attenuazione, ma non soppressione del trattamento penitenziario). (V. Corte cost. 16 dicembre 1964 n. 115).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2116
    Data del deposito : 21 marzo 2000

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