--------------- AGGIORNAMENTO (24) La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
31 ottobre 1986
25 febbraio 1993
--------------- AGGIORNAMENTO (24) La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
Commentari • 9
- 1. Regime particolare di sorveglianza - Legge 26 luglio 1975, n. 354Avv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Gli articoli 14-bis, ter e quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplinano il regime particolare di sorveglianza. Esso prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. La legge 10 ottobre 1986, n. 663 – legge Gozzini – colloca, però, la disciplina della sorveglianza particolare nel capo III dell'Ordinamento Penitenziario, dedicato alle “modalità di trattamento”. Questo per evidenziare che quello che si introduce con gli articoli sopra citati è, in realtà, una forma di individualizzazione del trattamento basata sulla personalità del soggetto e sulla sua pericolosità. Con questa collocazione si è allora voluto …
Leggi di più… - 2. Disposizioni in materia di detenzione domiciliarehttps://www.brocardi.it/
- 3. Avv. Maria Vittoria Maggihttps://www.iusinitinere.it/
Regime particolare di sorveglianza – Legge 26 luglio 1975, n. 354 Gli articoli 14-bis, ter e quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplinano il regime particolare di sorveglianza. Esso prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. La legge 10 ottobre 1986, n. 663 – legge Gozzini – colloca, però, la disciplina della sorveglianza particolare nel capo […] Il processo penale in absentia dell'imputato Il processo penale in absentia dell'imputato è il risultato di importanti passi che si sono susseguiti nel tempo. Fin dal codice del 1930, invero, per l'imputato era prevista la facoltà di scegliere se partecipare o meno …
Leggi di più… - 4. Sul diritto del detenuto ad accedere agli atti amministrativihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Diritto del detenuto di accedere agli atti dell'amministrazione penitenziaria che lo riguardano - Diniego da parte dell'aministrazione penitenziaria per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Reclamo contro il diniego - Ammissibilità e fondatezza del reclamo Il diritto del detenuto ad accedere agli atti dell'amministrazione penitenziaria che lo riguardano, essendo funzionale al pieno esplicarsi di diritti costituzionalmente garantiti - quale il diritto di difesa ex art. 24 Cost. -, non può mai essere del tutto sacrificato in ragione della salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico. E questo anche qualora la stessa legge (come nel …
Leggi di più… - 5. Il diritto alla salute del detenuto durante la pandemiaOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 marzo 2021
Giurisprudenza • 71
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 35930Provvedimento: […] Ritiene questa Corte che siano legittimi i suddetti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza e del Presidente del Tribunale di sorveglianza, poiché nell'udienza di trattazione del reclamo 1 е мвM avverso il provvedimento che applica o proroga il regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 14-bis O.P. non è prevista la partecipazione del detenuto. L'art.14-ter della legge 354/1975 che regola la procedura con la quale deve essere tenuta la suddetta udienza prevede, infatti, […]Leggi di più...
- partecipazione del detenuto·
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- procedimento·
- proroga del regime di sorveglianza ex art. 14 bis ord. pen·
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- esclusione·
- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2018, n. 3447Provvedimento: […] La questione è dunque certamente rilevante e non manifestamente infondata, dovendo la Corte di cassazione al riguardo eseguire soltanto una verifica preliminare, ragionevole e "leggera", sull'incidente di incostituzionalità per evitare di rimettere questioni palesemente prive di fondamento e pretestuose senza sovrapporsi alla Consulta nel compito che le è proprio. b) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 41 bis ord. pen. e dell'art. 14 ter legge 354/1975. […]Leggi di più...
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- legittimità costituzionale
- 3. Corte Cost., sentenza 27/10/2006, n. 341Provvedimento: […] Al procedimento delineato dal combinato disposto degli artt. 69 e 14- ter della legge n. 354 del 1975, d'altra parte, andrebbe ormai riconosciuta natura giurisdizionale piena, e dunque utile a garantire i diritti delle parti, sia pure con modalità particolari che riflettono la peculiarità del rapporto sottostante. […] 3.2. – La disposizione impugnata non consente interpretazioni conformi alla Costituzione per la perentoria chiarezza della sua formulazione, che lega indissolubilmente la competenza del magistrato di sorveglianza alla procedura camerale di cui all'art. 14- ter della legge n. 354 del 1975, tipica di questo giudice per scelta del legislatore. […]Leggi di più...
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- art. 24 Costituzione·
- giurisdizione·
- art. 27 Costituzione·
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- art. 81 Costituzione·
- art. 3 Costituzione·
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- art. 158/2001·
- art. 49/1992·
- diritto di difesa·
- art. 69 ordinamento penitenziario·
- art. 14-ter ordinamento penitenziario·
- lavoro penitenziario
- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2025, n. 35240Provvedimento: […] pertanto, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non sono impugnabili con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 07/04/2000, Bresciani, Rv. 216486). 2 K Le Sezioni unite della Corte hanno, invece, statuito che i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14- ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Sez. […]Leggi di più...
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- estradizione
- 5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2021, n. 40294Provvedimento: […] ma non possono incidere sulla legittimità dell'attività giudiziaria, non trattandosi di violazioni di diritti della difesa dipendenti da provvedimenti giudiziari illegittimi. 3 Secondo le norme dell'ordinamento penitenziario avverso i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, è proponibile in sede giurisdizionale reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (vedi Sez. […]Leggi di più...
- ordinanza di custodia cautelare in carcere·
- colloquio con il difensore·
- nullità·
- esclusione·
- ragioni·
- diniego da parte di operatore della polizia penitenziaria·
- colloqui del difensore·
- difesa e difensori