Articolo 14 ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 13 bisArticolo 14 quater
Versione
31 ottobre 1986
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Versione
25 febbraio 1993
Art. 14-ter. (Reclamo). 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. ((24)) 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. ((24)) 3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. ((24)) 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.
--------------- AGGIORNAMENTO (24) La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1993
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