Art. 644. Commissioni di concorso 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando. 1-bis. ((Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare)) . ((138)) ---------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".