Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Allorchè concorrano due circostanze ad effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. e aggravante di cui all'art. 585 stesso codice), è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.
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- 2. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18513 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 261
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 42602/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LU, N. IL 26/06/1962;
avverso la sentenza n. 4112/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 luglio 2008 il gip del Tribunale di Genova dichiarava TO UC colpevole dei delitti di porto illegale in luogo pubblico di un'arma comune da sparo e di lesioni volontarie in danno di NZ IA e, ritenuta la continuazione fra i reati, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di sei anni di reclusione.
2. L'8 luglio 2009 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato e dal procuratore generale, previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale (richiesta dalla difesa di TO UC) finalizzata all'espletamento di una perizia medico-legale al fine di accertare l'effettiva durata della malattia di IA, rideterminava la pena escludendo l'aggravante a effetto speciale di cui all'art.583 c.p., n. 1, aumentando la pena base (tre anni di reclusione) di due terzi per effetto della recidiva (cinque anni di reclusione), ulteriormente aumentata a cinque anni e mesi sei in base al combinato disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, e art. 585 c.p. e, infine, applicando l'ulteriore aumento per la continuazione non inferiore a un terzo, ai sensi dell'art. 81 c.p., u.c. (anni sette e mesi sei di reclusione) e calcolando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, TO, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 63 c.p.p., n. 4, in quanto, in presenza di più circostanze aggravanti a effetto speciale, quali, nel caso in esame, quella di cui all'art. 585 c.p. e la recidiva, il giudice avrebbe dovuto applicare la pena, tenendo conto soltanto della circostanza più grave, eventualmente aumentata;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 99 e 81 c.p., in quanto,
essendo stata contestata all'imputato la recidiva specifica, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2, n. 1., l'aumento di pena operabile era fino alla metà e non di due terzi, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello e, inoltre, non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 81 c.p., u.c., applicabile soltanto ai casi di recidiva ex art. 99 c.p., comma 4. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Ai fini della determinazione della pena, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale (Cass., Sez. 1, 31 marzo 2005, n. 19841, rv. 233262).
Nel caso di specie, pertanto, sussiste il dedotto vizio di violazione di legge, in quanto i giudici di merito hanno erroneamente applicato distinti aumenti di pena conseguenti al riconoscimento di due aggravanti ad effetto speciale, quali la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. con conseguente inosservanza di quanto disposto dall'art. 63 c.p., comma 4. 2. Sussiste, poi, la dedotta violazione dell'art. 99 c.p.. Infatti, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva specifica - e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, la recidiva ex art. 99 c.p.- l'aumento di pena operabile ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2, n. 1, poteva giungere solo fino alla metà e non sino ai due terzi, come statuito nella sentenza impugnata che, anche sotto questo profilo, non ha osservato il disposto normativo.
3. L'erroneo apprezzamento del tipo di recidiva contestata ha, infine, determinato l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p., u.c., che presuppone il riconoscimento della sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, nel caso in esame neppure contestata.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 17 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010