Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C E , 4 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 UBBLICA ITALIANA A - E IN NO DEL PO ITAL NO031 48 0 148/0 1 R 1 C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E D E 6 ORTE SU E 4 N T . Oggetto T N T S E T I S ( R E SEZIONE PRIMA CIVILE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 5802/99 - Rel. Consigliere Cron.6554 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud.14/07/00 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION 500 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 SALVATORE, DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.L. NA AGOZZINO per diritti L. _ 5. MAR. 2001. il 2, e COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA EX U.S.L. 23 DELLA IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.CAMPANIA, PASSAGLIA 14, presso l'avvocato MERLO S., rappresentato e difeso dall'avvocato CORSO ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CENTRO FISIOKINESITERAPIA SERAPIDE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. COMPARETTI 30, presso2000 1561 l'avvocato GRASSI L., representati e difesi -1- dall'avvocato SCHIAPPA RENATO e DOMENICHINI OSVALDO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1614/98 del Giudice di pace di POZZUOLI, depositata il 14/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Pozzuoli, con la sentenza pubblicata il 14 settembre 1998, accogliendo la domanda proposta dalla società a r.l. Centro Fisiokinesiterapia Serapide, condannava in solido l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 nella persona del direttore generale quale commissario liquidatore della ex USL 23 e la EG IA (non costituita in giudizio e perciò dichiarata contumace) al pagamento a favore della società attrice della somma di lire 1.776.308 dovuta a titolo di interessi legali maturati dal 15 gennaio al 31 ottobre 1997 sull'importo di lire 44.590.035, portato dalla "distinta contabile" trasmessa per il mese di dicembre 1994. Il giudice di pace rigettava sollevate dal direttorele molteplici eccezioni generale dell'A.S.L. NA-2, motivando in particolare, quanto a quella relativa alla invalidità della procura stesa a margine dell'atto di citazione (perché non recava la indicazione nominativa della persona fisica che l'aveva rilasciata, né tale indicazione risultava nel testo della citazione, mentre la sottoscrizione era illeggibile) nel senso che la stessa parte ей convenuta, difendendosi nel merito, aveva dedotto ен п 3 la preclusione pro iudicato in relazione a un decreto di ingiunzione pronunciato su ricorso della società attrice nei confronti della A.S.L., nel quale la procura presentava le medesime caratteristiche e dunque aveva riconosciuto "così la piena validità della procura in detta sede esibita". Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dottor Salvatore Agostino, direttore generale dell'A.S.L. NA-2 e commissario liquidatore della ex USL- 23 della IA (che ha dichiarato di agire anche rappresentanza della EGin IA ai sensi della legge reg. n.22 del 1996), prospettando sette motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso la società a r.l. Centro Fisiokinesiterapia Serapide. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il Direttore generale dell'A.S.L.- NA2 e Commissario liquidatore dell'ex U.S.L.-23 della IA (che agisce in giudizio anche in rappresentanza della EG IA ai sensi della legge regionale n.22 del 1996), deducendo "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., critica la sentenza impugnata rd hasa nel punto in cui ha deciso la questione preliminare di rito relativa alla procura apposta a margine della citazione introduttiva della società a r.
1. Centro Fisiokinesiterapia Serapide, rigettando la eccezione di invalidità sollevata al riguardo dalla ripropone le Azienda convenuta. Il ricorrente invalidità poiché nella ragioni della eccepita procura non era indicata la persona fisica -titolare in ipotesi dell'organo societario investito di poteri di rappresentanza processuale - era possibile che l'aveva rilasciata, né identificarla attraverso la sottoscrizione vergata con un segno grafico indecifrabile, sicchè neppure la certificazione di autografia da parte del difensore (priva del riferimento nominativo) poteva offrire la certezza che il mandato alla lite fosse stato conferito dall'effettivo rappresentante. Né - come invece ha affermato il giudice di potrebbe prospettarsi l'acquiescenza sul punto della pace - Amministrazione regionale, perché l'Azienda, difendendosi in subordine nel merito, ha inteso far valere l'autorità pro iudicato di un decreto di ingiunzione non opposto pronunciato su ricorso Fisiokinesiterapia Serapidedella società Centro sul quale la procura della ricorrente era stata apposta con le medesime modalità contestate invece Loson nel presente giudizio, e ciò per la ragione che la mancata opposizione a quel decreto ne ha comportato la efficacia di giudicato quanto all'accertamento del credito, sicchè soltanto della esistenza di esso non è dato più discutere in altro giudizio tra le parti, le cui difese non possono perciò incontrare ulteriori preclusioni. Il motivo è fondato e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti tutti gli altri attinenti alla decisione nel merito della controversia. Non è oggetto di contestazione tra le parti che la procura stesa a margine della citazione introduttiva non recasse né la indicazione nominativa della persona fisica che aveva inteso esercitare i poteri rappresentativi della società attrice, né il riferimento all'organo societario investito di tali poteri e neppure che tali indicazione e riferimento fossero desumibili dalla intestazione o dal contesto dell'atto stesso. Non è infine controverso che la sottoscrizione della procura consistesse in un segno grafico indecifrabile inidoneo a identificare chi genericamente si dichiarava "legale rappresentante" della società, sicchè la conclusiva certificazione di autografia da parte del difensore, anch'essa Waver priva del riferimento alla identità dell'autore della sottoscrizione, era così venuta meno alla sua essenziale funzione, di offrire cioè elementi di certezza alla necessaria verifica dei poteri rappresentativi della persona fisica del conferente -(Cass. 5309/1999 e 1433/1996, rappresentative tra le numerose del consolidato indirizzo sul punto del giudice di legittimità). E poiché la procura alla lite costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, il giudizio iniziato da difensore non munito di valida procura comporta l'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo e tale vizio originario inemendabile - del procedimento deve essere nella specie dichiarato con annullamento senza rinvio (art. 382, ultimo comma, c.p.c.) della sentenza impugnata (che non lo ha rilevato). Basti aggiungere che con riguardo a un vizio comporta la inesistenza stessa dell'atto che introduttivo del giudizio neppure può porsi la questione di sanatoria per tacita rinuncia ex art. 157, ultimo comma, c.p.c., prospettata dal giudice di pace (con riferimento per altro a una condotta difensiva svolta in subordine da parte convenuta -l'invocazione di un precedente giudicato da decreto водено 7 monitorio non opposto -, dalla quale non potrebbe in ogni caso neppure per implicito desumersi il riconoscimento della validità della procura apposta del presentenella citazione introduttiva giudizio). Ravvisa il Collegio nella natura della controversia giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. возле моё Roma, 14 luglio 2000 fimumtsevi.st. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Casa Camise 11 22 FEB 2001 26 FEB. 2001 Depositato in Cancelleria J IL CANCELLIERE Моб виблесть O 4 L 7 L 3 ) O . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I - I Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 I S I . D L G E U 9 I R DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 G - 5 MAR. 200T A E D E 6 E Oggi, 4 N T . . T N T E T S S I IL CANCE R ( E A Luisa Pass 8