Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il P.M. ordini alla direzione di una Casa circondariale l'esibizione della corrispondenza relativa a un detenuto, quando sia stato adottato in violazione della normativa penitenziaria (art. 18-ter L. n. 354 del 1975) che disciplina le forme e le garanzie contemplate per il "visto di controllo", con la conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, a norma dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen..
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- 1. Le Sezioni unite escludono la legittimità di controlli occultiGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Poche note essenziali di presentazione, data l'urgenza di mettere a disposizione dei lettori il testo dell'importante sentenza qui pubblicata. 2. Com'è noto il sequestro della corrispondenza epistolare, il cui carattere di riservatezza è tutelato dall'art. 15 Cost. (oltre che dall'art. 8 della Convenzione e.d.u.), è disciplinato in guisa da assicurare la riserva di giurisdizione, specialmente quando interviene presso gli agenti del servizio di recapito (art. 254 e 353, comma 3, c.p.p.). Garanzie particolari, anche a seguito di ripetuti e notori provvedimenti di condanna assunti dalla Corte e.d.u. nei confronti dell'Italia, sono previste per il controllo sulla corrispondenza dei …
Leggi di più… - 2. La disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non è applicabile alla corrispondenza dei detenutihttps://www.filodiritto.com/ · 1 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 47009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47009 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
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Sentenza n. 7676 47 009 109 47009 Registro generale n. 20673 del 2009
Udienza pubblica del 13 ottobre 2009 (n. 13 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Antonio S. Agrò Consigliere Giorgio Colla Consigliere
Giovanni Conti Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) IA RU, n. a Mazara del Vallo il 30.6.1961
2) IA IO, n. a Mazara del Vallo il 26.8.1955 avverso la sentenza in data 10 luglio 2008 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Francesco Marco Bua, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per RU AC e, in sostituzione dell'avv.
Salvatore Chiofalo, per IO AC, L'avv. Claudio Gallina Montana, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
1. Con sentenza in data 8 marzo 2007, il Tribunale di Marsala condannava RU IA e IO IA, ciascuno, alla pena di anni dieci, mesi tre di reclusione ed euro 2.000 di multa, in
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(per il primo, capi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12; per il secondo, capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), con l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
impugnazione degli imputati, la Corte di 2. A seguito di appello di Palermo, quanto a Bruno AC, confermava la
e, quanto a Lucio Giacalone, previa sentenza impugnata, riqualificazione del fatto di cui al capo 5 come ricettazione tentata e della recidiva contestata come reiterata e specifica, riduceva la pena inflitta al medesimo ad anni dieci, mesi uno ed euro 1.900 di multa.
I fatti per i quali gli imputati erano stati riconosciuti 3.
colpevoli, commessi tra il novembre 2003 e il giugno 2004, riguardavano incendi intimidatori delle autovetture dell'imprenditore mazarese EO SA e del suocero di questo
Matteo MI, richieste epistolari o telefonate dal contenuto estorsivo, e la detenzione di pistole, anche di natura clandestina, con relativo munizionamento. 4. Rilevava la Corte di appello che la prova della responsabilità penale degli imputati derivava: dai risultati delle intercettazioni di conversazioni captate nella sala-colloqui del carcere palermitano dell'Ucciardone tra RU AC, ivi in stato di custodia cautelare per fatti estorsivi precedentemente commessi, tra il settembre 1999 e il giugno 2000, in danno del medesimo imprenditore EO SA, e il fratello IO, nonché dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra i due fratelli e, ancora, dal rinvenimento di parte delle armi in contrada Stazzone di Mazara, reso possibile proprio dalle indicazioni che, sia pure cripticamente, emergevano dalle comunicazioni tra i due fratelli. 5. Per quanto in particolare concerneva la corrispondenza epistolare, ad avviso della Corte distrettuale essa era stata legittimamente acquisita a seguito di un ordine di esibizione del p.m. rivolto alla direzione del carcere;
che aveva comportato l'apertura della corrispondenza indirizzata dal detenuto RU Giacalone al fratello IO, la fotocopiatura delle lettere, la successiva chiusura delle buste e l'inoltro al destinatario, inconsapevole di quanto operato.
Si osservava al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale attività investigativa non poteva ritenersi legittimata dal decreto del G.i.p. che aveva autorizzato la intercettazione delle comunicazioni tra i due fratelli, essendo detto provvedimento da intendersi riferito alle sole comunicazioni
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telefoniche o tra presenti, e non a quelle epistolari;
né poteva al riguardo farsi riferimento alla previsione dell'art. 254 c.p.p., concernente solo il sequestro di corrispondenza presso uffici postali;
essa invece trovava legittimo fondamento nell'ordine d esibizione previsto dall'art. 256 c.p.p. In ogni caso, non essendosi di fronte a una prova vietata dalla legge, ed essendo il contenuto delle lettere cosa pertinente al reato, riguardando il luogo dove si trovavano armi illegalmente detenute, legittimamente di tale fonte di prova era stata fatta utilizzazione processuale. 6. Le altre questioni sollevate dagli imputati, in punto di interpretazione del linguaggio impiegato dagli imputati nelle loro comunicazioni, di valutazione delle prove, di ravvisabilità dell'aggravante ex art. 7 d.
1. n. 152 del 1991 e, quanto a RU
AC, di mancato riconoscimento integrale della continuazione tra i presenti fatti e quelli per i quali egli era stato già condannato per condotte estorsive sempre in danno dell'imprenditore Asaro, erano, ad avviso della Corte di appello, tutte infondate.
7. Ricorrono per cassazione gli imputati. 8. Il difensore di RU AC, avv. Claudio Gallina
Montana, denuncia:
8.1. Vizio di motivazione e violazione degli artt. 191, 254,
256 c.p.p., in riferimento all'art. 15 Cost., relativamente alla ritenuta utilizzabilità delle lettere intercorse tra l'imputato e il fratello IO, acquisite attraverso un ordine di esibizione diretto alla direzione del carcere dal pubblico ministero.
In primo luogo, la corrispondenza epistolare non può formare oggetto di un ordine di esibizione, trattandosi di documenti coperti dall'art. 15 Cost., dei quali è solo possibile il sequestro nei limiti stabiliti dall'art. 254 c.p.p., e con le garanzie difensive, tra cui i mezzi di impugnazione previsti al riguardo dal codice, ovvero il visto di controllo secondo le formalità di cui all'art. 18 ord. pen. Né, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, poteva riferimento alla disciplina delle intercettazioni, farsi riguardante solo le comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, e non, quindi, le comunicazioni epistolari. Da ciò derivava la inutilizzabilità della prova, come affermato dalla
Corte di cassazione (sent. n. 20228 del 2006).
8.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità penale per i capi 2 (non essendovi alcuna certezza circa la paternità della telefonata rivendicativa dell'attentato e della missiva estorsiva), 1 (non essendo stato individuato certezza l'autore dell'incendio), 3 e 4con
яя (trattandosi di armi mai identificate e sequestrate), 9, 10, 11 e 12 (in mancanza di prova della riconducibilità all'imputato delle armi rinvenute sottoterra dai Carabinieri). 8.3. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante ex art. 7 d.1. n. 152 del
1991, essendosi la sentenza impugnata riferita al riguardo solo all'uso del plurale nella telefonata rivendicativa e nella missiva estorsiva, senza alcun obiettivo riferimento a indici di mafiosità.
8.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della continuazione tra i presenti fatti e quelli per i quali l'imputato era stato già condannato, riguardanti analoghe fattispecie estorsive in danno dello stesso imprenditore
SA.
9. Il difensore di IO AC, avv. Salvatore Chiofalo,
denuncia:
9.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di utilizzabilità della corrispondenza epistolare intercorsa tra gli imputati, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel precedente ricorso.
9.2. Violazione di legge in relazione alla mancata adozione di provvedimenti circa la richiesta di rimessione (del procedimento) avanzata dalla difesa e alla ritardata trasmissione alla Corte di cassazione della seconda richiesta di rimessione.
9.3. Violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia da parte della Corte di appello relativamente al punto 2.
9.4. Erronea о mancata valutazione delle risultanze processuali in punto di responsabilità penale mancando del tutto la prova della riconducibilità dei fatti all'imputato, e precisamente: quanto al relativo al danneggiamento- capo 1, dell'autovettura di EO SA;
- quanto al capo 2, relativo alla tentata estorsione in danno del medesimo SA;
quanto ai capi 3, 4 e 6, relativi alla detenzione o porto di armi da sparo;
quanto al capo 5, relativo alla ravvisata tentata ricettazione di armi da sparo;
relativo al danneggiamento quanto al capo 8, dell'autovettura di EO MI.
9.5. Violazione di legge in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
9.6. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
9.7. Sproporzione della pena irrogata in relazione alla natura dei fatti.
Er ; 10. IO AC ha anche presentato atto di ricorso personalmente, con il quale si puntualizzano le carenze e gli errori logico-giuridici contenuti, sui vari punti toccati nell'altro ricorso, nella sentenza impugnata.
Diritto
Il primo motivo dei ricorrenti, relativo alla
1. utilizzabilità del contenuto della corrispondenza intercorsa tra medesimi, intercettata nel carcere ove era ristretto Bruno
AC, appare fondato, e trattandosi di prova su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata su tale punto, il che implica l'assorbimento di ogni altra censura. 2. Il provvedimento del pubblico ministero ordinava alla direzione del carcere di intercettare la corrispondenza in uscita del detenuto RU AC, di aprire le buste, di fotocopiare le lettere, di richiudere le buste usando accorgimenti per non rendere palese la previa loro apertura, di inoltrare la corrispondenza al destinatario IO AC, senza renderne edotto il mittente. 3. La Corte di appello ha escluso che il provvedimento del pubblico ministero possa rientrare, come invece ritenuto dal
Tribunale, nella previsione dell'art. 254 c.p.p., che attiene al sequestro di corrispondenza presso uffici postali o telegrafici, ritenendo che esso possa invece considerarsi ordine di esibizione, ex art. 256 c.p.p.
4. Ora, va preliminarmente chiarito che l'art. 254 c.p.p., che
è norma speciale in materia di sequestri, in quanto attinente a materia presidiata dall'art. 15 Cost. (nonché dall'art. 8 della
CEDU), riguarda il sequestro della corrispondenza presso uffici postali (o, deve ritenersi, anche in luoghi accessori quali le cassette postali o in via di recapito tramite il portalettere);
mentre nessuna speciale ragione di tutela salve le peculiari esigenze attinenti ai rapporti tra imputato e difensore (art. 103
c.p.p.) e le limitazioni imposte alla polizia giudiziaria nell'acquisizione di "plichi sigillati ° altrimenti chiusi" distinti dalla "corrispondenza" (art. 353 comma 1 c.p.p.) interferisce con l'adozione di un provvedimento di sequestro da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere о pieghi destinati alla corrispondenza o già recapitati al destinatario, in base alla generale regola di cui all'art. 253 c.p.p., in quanto simili cose non sono appunto "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso.
яя 5. E' peraltro "corrispondenza" anche quella che transita per gli istituti di detenzione, diretta verso l'esterno dal detenuto o a lui spedita;
e qui la ragione di specifica tutela, oltre che in forza della riferita norma costituzionale, riceve maggior ragione proprio dallo stato di costrizione del soggetto che intrattiene corrispondenza con soggetto libero, non potendo egli che affidarsi per i suoi contatti epistolari all'amministrazione penitenziaria, che smista la posta diretta ai detenuti o da loro spedita. del E' quindi proprio in base a tale speciale condizione detenuto, cui deve essere comunque assicurato il rispetto dei diritti fondamentali (v., tra le altre, Corte cost., sent. n. 212 del 1997 e 26 del 1999), che i poteri di intrusione dell'a.g. nella corrispondenza che transita per gli istituti penitenziari ricevono un'apposita regolamentazione, tra l'altro con previsione di limiti temporali e della facoltà di reclamo, ad opera dell'art. 18-ter ord. pen., inserito, anche a seguito di numerose decisioni della
Corte E.D.U. (v., tra le tante, sentenze del 23 febbraio 1993, Messina c. Italia, del 15 novembre 1996, Domenichini C. Italia e del 26 luglio 2001, Di Giovine c. Italia), dalla legge 8 aprile
2004, n. 95, pubblicata sulla G.U. del 14 aprile 2004 ed entrata in vigore il giorno successivo. 6. L'attività investigativa sulla corrispondenza di Bruno
AC risulta essere stata espletata tra il settembre 2003 e il giugno 2004 (p. 5 della sentenza impugnata), quindi in gran parte prima dell'entrata in vigore di detta legge;
ma già in precedenza l'art. 18 ord. pen. prevedeva che la corrispondenza del detenuto
(imputato о condannato) potesse essere sottoposta a visto di controllo, e nel caso in esame, essendo stato Bruno AC condannato in primo grado con sentenza in data 4 aprile 2002,
(divenuta irrevocabile in data 14 aprile 2004), la competenza all'adozione di un simile provvedimento apparteneva al magistrato di sorveglianza (art. 11 ord. pen.), non diversamente da quanto previsto ora dall'art. 18-ter comma 3, lett. a), ord. pen.
Dunque, solo dopo il provvedimento di tale giudice il pubblico ministero avrebbe potuto acquisire copia della corrispondenza ove ritenuta probatoriamente rilevante in relazione alle indagini avviate (v. Cass., sez. II, 20 gennaio 2004, Lioce;
Cass., se. V,
18 ottobre 2007, Costa;
Cass., sez. I, 7 novembre 2007, Ditto).
7. Inoltre, ciò che né prima né dopo le novità introdotte, con l'introduzione dell'art. 18-ter ord. pen., dalla citata legge n. 95 del 2004 poteva e può essere disposto dall'a.g. è una forma occulta di apprensione del contenuto della corrispondenza dei detenuti
(neppure, è il caso di chiarire, di quelli sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. pen.); dato che, a norma dell'art. 38 comma
10 reg. ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) il detenuto, già
rh prima delle modifiche recate dalla legge n. 95 del 2004, doveva essere "immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta", e analogamente ora dispone l'art. 18-ter comma 5 ord. pen. 8. I giudici di appello ritengono di superare l'ostacolo facendo riferimento alla facoltà dell'a.g., contemplata dall'art. 256 c.p.p., di ordinare l'esibizione di documenti ai soggetti indicati dagli artt. 200 e 201 c.p.p., tra cui rientrerebbe
l'amministrazione penitenziaria.
Ma con ciò non si risolve affatto il problema dell'illegittima acquisizione del contenuto della corrispondenza: infatti, in tanto il pubblico poteva legittimamente estrarre copia di essa in quanto esistesse un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne disponesse la sottoposizione al visto di controllo (v., in tal senso, Cass., sez. I, ric. Ditto, cit.).
Anche se si volesse prescindere da quanto sopra rilevato circa le speciali garanzie che avvolgono la corrispondenza epistolare in genere e quella dei detenuti in particolare, in riferimento ai principi costituzionali sovrannazionali ricordati, va e puntualizzato che la corrispondenza del detenuto, non costituisce res di cui possa dirsi avere la disponibilità l'amministrazione carceraria, ai sensi dell'art. 256 c.p.p.: essa è invero di pertinenza esclusiva del detenuto, che ha il diritto di vederla inoltrata, e solo lo speciale provvedimento del visto di controllo, implicando l'apertura dei plichi, autorizza l'autorità giudiziaria a verificarne il contenuto e ad estrarne eventualmente copia.
9. Analoghi rilievi ostano alla ricostruzione giuridica alternativa prospettata dalla Corte di appello, che ha evocato la categoria della "prova atipica" (art. 189 c.p.p.) non vietata dalla legge. In realtà proprio questo difetto ricorre nella specie, perché, come più volte rimarcato, l'acquisizione della copia della corrispondenza deve ritenersi illegittima in quanto non preceduta dalle formalità e dal rispetto delle competenze stabilite dall'ordinamento penitenziario per l'apposizione del visto di controllo. tematica dellaInfatti, anche prescindendo dalla inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di norme costituzionali di garanzia, l'art. 189 c.p.p., che evoca le c.d.
"prove atipiche", "presuppone logicamente la formazione lecita della prova e soltanto in questo caso la rende ammissibile" (Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco); e nella specie, riecheggiando quanto osservato dalla sentenza ora citata, "non può considerarsi 'non disciplinata dalla legge' la prova basata su un'attività che la legge vieta", e cioè, come detto, l'acquisizione del contenuto di rr }
corrispondenza di detenuti al di fuori delle riferite formalità e competenze.
10. Per completezza, va rilevato che, secondo il Tribunale,
l'intercettazione della corrispondenza da parte del p.m. traeva comunque fondamento in un provvedimento autorizzatorio del G.i.p.; la Corte di appello ha puntualmente replicato che il ma provvedimento autorizzatorio riguardava solo le captazioni di conversazioni e non l'apertura della corrispondenza.
Nell'economia della presente decisione superfluo quindi affrontare il quesito se il controllo di corrispondenza rientri nella disciplina delle intercettazioni e possa essere autorizzato dal giudice, ex art. 266 c.p.p.; essendo solo il caso di dare conto di una significativa presa di posizione del legislatore delegato alla emanazione del codice di procedura penale, che ritenne di non accogliere una proposta emendativa della Commissione parlamentare diretta a introdurre un riferimento all'art. 266 c.p.p. nell'art. 353 c.p.p. (relativo all'acquisizione di plichi o di corrispondenza da parte della p.g.), rilevandosi (Osservazioni del Governo) che la direttiva 41 della legge-delega introduceva una ratio di garanzia per le forme di intercettazione che presuppongono la "comunicazione orale e in itinere, non per le "forme che si traducono in
'intercettazioni statiche' e cioè dei 'risultati' delle comunicazioni.
11. In conclusione, conformemente a quanto ritenuto in analogo caso da Cass., sez. II, 23 maggio 2006, Rescigno, deve affermarsi che il provvedimento con il quale il pubblico ministero ha ordinato alla direzione del carcere l'esibizione della corrispondenza interessante il detenuto RU AC è illegittimo, essendo stato assunto in violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario che disciplinano le forme e le garanzie per il "visto di controllo", da ciò deriva l'inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, a norma dell'art. 191 comma 1 c.p.p. 12. In sede di rinvio dovrà essere valutata la portata delle ulteriori fonti di prova ai fini della decisione circa la responsabilità degli imputati. 13. E' il caso di precisare che la inutilizzabilità del contenuto della corrispondenza non ha alcuna influenza sulla legittimità del sequestro delle armi operato dagli inquirenti sulla base delle informazioni in tal modo assunte, trattandosi di cose legittimamente acquisite in quanto corpo di reato (v. per tutte Sez. un., 27 marzo 1996, Sala).
rr
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad
Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso addì 13 ottobre 2009.
Il Consigliere estensore gluti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 10 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Cele
altra sezione della
Canthi
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Gollterly