Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 3579
CASS
Sentenza 18 ottobre 2007

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E legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, emesso su richiesta del pubblico ministero, per la sottoposizione a controllo, e l'acquisizione a fini probatori, della corrispondenza in entrata ed in uscita dalla Casa circondariale ove il sottoposto ad indagine è ristretto in esecuzione pena per effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, trattandosi di provvedimento complesso che si compone di un ordine di sequestro della corrispondenza già eventualmente sottoposta a controllo, sempre che rilevante per le indagini, e di un provvedimento di intercettazione di comunicazioni con eventuale sequestro della corrispondenza ritenuta rilevante.

Commentari3

  • 1Intercettazione delle comunicazioni epistolari: la Corte
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in relazione all'art. 266 c.p.p. ed agli artt. 18 e 18-ter o.p.[1], nella parte in cui tali norme – in presunta violazione dell'art. 3 Cost. – non consentono di procedere all'intercettazione della corrispondenza epistolare (nello specifico caso, riferibile ad un detenuto) con le stesse modalità utilizzate per le comunicazioni telefoniche. La Corte rimettente, nel motivare la propria ordinanza, premette di essere investita – in qualità di giudice …

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  • 2Le Sezioni unite escludono la legittimità di controlli occulti
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Poche note essenziali di presentazione, data l'urgenza di mettere a disposizione dei lettori il testo dell'importante sentenza qui pubblicata. 2. Com'è noto il sequestro della corrispondenza epistolare, il cui carattere di riservatezza è tutelato dall'art. 15 Cost. (oltre che dall'art. 8 della Convenzione e.d.u.), è disciplinato in guisa da assicurare la riserva di giurisdizione, specialmente quando interviene presso gli agenti del servizio di recapito (art. 254 e 353, comma 3, c.p.p.). Garanzie particolari, anche a seguito di ripetuti e notori provvedimenti di condanna assunti dalla Corte e.d.u. nei confronti dell'Italia, sono previste per il controllo sulla corrispondenza dei …

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  • 3La disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non è applicabile alla corrispondenza dei detenuti
    https://www.filodiritto.com/ · 1 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 3579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3579
Data del deposito : 18 ottobre 2007

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