Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
E legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, emesso su richiesta del pubblico ministero, per la sottoposizione a controllo, e l'acquisizione a fini probatori, della corrispondenza in entrata ed in uscita dalla Casa circondariale ove il sottoposto ad indagine è ristretto in esecuzione pena per effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, trattandosi di provvedimento complesso che si compone di un ordine di sequestro della corrispondenza già eventualmente sottoposta a controllo, sempre che rilevante per le indagini, e di un provvedimento di intercettazione di comunicazioni con eventuale sequestro della corrispondenza ritenuta rilevante.
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- 1. Intercettazione delle comunicazioni epistolari: la CorteEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in relazione all'art. 266 c.p.p. ed agli artt. 18 e 18-ter o.p.[1], nella parte in cui tali norme – in presunta violazione dell'art. 3 Cost. – non consentono di procedere all'intercettazione della corrispondenza epistolare (nello specifico caso, riferibile ad un detenuto) con le stesse modalità utilizzate per le comunicazioni telefoniche. La Corte rimettente, nel motivare la propria ordinanza, premette di essere investita – in qualità di giudice …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite escludono la legittimità di controlli occultiGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Poche note essenziali di presentazione, data l'urgenza di mettere a disposizione dei lettori il testo dell'importante sentenza qui pubblicata. 2. Com'è noto il sequestro della corrispondenza epistolare, il cui carattere di riservatezza è tutelato dall'art. 15 Cost. (oltre che dall'art. 8 della Convenzione e.d.u.), è disciplinato in guisa da assicurare la riserva di giurisdizione, specialmente quando interviene presso gli agenti del servizio di recapito (art. 254 e 353, comma 3, c.p.p.). Garanzie particolari, anche a seguito di ripetuti e notori provvedimenti di condanna assunti dalla Corte e.d.u. nei confronti dell'Italia, sono previste per il controllo sulla corrispondenza dei …
Leggi di più… - 3. La disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non è applicabile alla corrispondenza dei detenutihttps://www.filodiritto.com/ · 1 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/10/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1493
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 020888/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IE, N. IL 02/11/1950;
2) CO RA, N. IL 16/10/1979;
avverso ORDINANZA del 18/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FEBBRARO US, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore degli indagati avvocato COSIMO Albanese, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A CO RA ed a CO MA è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria emessa in data 8 gennaio 2007 perché indagati per il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso operante in Sidereo in quanto coadiuvavano CO MA nelle attività illecite della cosca ed il CO TR, inoltre, del delitto di estorsione aggravata dal D.L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di RF NT, per averlo costretto ad assumere se ed altra persona alle dipendenze della AS srl con sede in Sidereo.
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 18 gennaio 2007, riepilogava la complessa vicenda processuale prendendo le mosse dalla sanguinosa guerra di mafia svoltasi negli anni novanta e che aveva coinvolto le famiglie SO e CO, facenti parte originariamente dello stesso clan, in lotta per la supremazia in SIDERNO e spiegava come CO MA, nonostante lo stato di detenzione, avesse continuato a dirigere la cosca attraverso intermediari come il nipote RA e la compagna MU AN nonché il fidato CU US e la sorella CO RE, ai quali inviava numerose lettere contenenti indicazioni sulle cose da fare nell'interesse della famiglia.
I gravi elementi indiziari che legittimano l'applicazione della misura custodiale a carico di CO RA, nipote di MA, e di CO TR, fratello del capo MA, erano tratti dal contenuto delle lettere inviate dal carcere da CO MA ai suoi familiari o amici come il IE e sottoposte a controllo nonché dalle lettere ricevute in risposta, dagli esiti di intercettazioni ambientali eseguite presso la sala colloqui della struttura carceraria ove era ristretto il CO MA, nonché dagli esiti di alcune intercettazioni telefoniche di componenti della famiglia della vittima della tentata estorsione NT RF. Secondo il Tribunale dalle lettere esaminate emergeva che il ST RA veniva utilizzato dalla associazione come ambasciatore, mentre CO TR coadiuvava il fratello MA, anche se per la vicenda RF si era avvalso della forza intimidatrice derivante dalla appartenenza alla cosca per ottenere un posto di lavoro per sè e per altra persona.
II Tribunale del riesame confermava, pertanto, l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere.
Con il ricorso per cassazione CO TR deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p.. In particolare il CO TR rilevava che non era stato indicato il ruolo svolto dal ricorrente nella associazione e che la partecipazione dello stesso al sodalizio era stata ritenuta in base a circostanze, che avevano, invece, un valore di segno opposto a quello ritenuto dai giudici di merito, messe in evidenza dallo stesso Tribunale, secondo il quale CO MA aveva raccomandato sia alla sorella RE, sia al IE che alla vittima RF di tenere CO TR all'oscuro di tutto perché non si fidava. Inoltre notava il ricorrente anche la lettera di IE a CO MA, con la quale il IE dava notizia del fatto che TR lavorava presso lo RF, era stata male interpretata dal Tribunale e ciò a prescindere dal fatto che trattandosi di dichiarazioni di un coimputato sarebbero stati necessari riscontri esterni.
Infine non vi sarebbe alcun elemento per ritenere che CO TR fosse stato assunto in virtù di minacce, tanto è vero che quando venne licenziato perché arrestato intraprese una vertenza giudiziaria con la AS srl per risolvere alcuni problemi economici senza fare ricorso agli strumenti utilizzati dalla criminalità organizzata per recuperare crediti.
Con il ricorso per cassazione CO RA ha, invece, dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta condotta partecipativa del ricorrente ad una associazione risalente ad un'epoca in cui il ricorrente nato nel 1979 aveva poco più di dieci anni;
2) Violazione dell'art. 416 bis c.p.p., e art. 43 c.p., in relazione alla ritenuta cosciente condotta partecipativa alla associazione non desumibile dalle lettere acquisite dalle quali emerge anzi l'insofferenza del RA nei confronti dello zio MA, la volontà di quest'ultimo di tenerlo all'oscuro di importanti vicende e la circostanza riferita da IE US che il RA TACEVA di testa sua;
3) Violazione della L. n. 354 del 1975, art. 18 e segg., ed D.P.R. n.230 del 2000, art. 38, in relazione all'art. 273 c.p.p., con conseguente violazione dell'art. 191 c.p.p., sia perché il provvedimento che autorizzava controllo della corrispondenza era stato adottato prima della iscrizione a registro degli indagati di CO RA, sia perché la disposizione della L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, valido per i controlli effettuati dopo la entrata in vigore della norma introdotta con L. 8 aprile 2004, n. 95, non era stata rispettata non essendo stato informato il detenuto che la posta veniva trattenuta.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CO TR sono infondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché con gli stessi il ricorrente ha contestato la valutazione degli elementi posti a carico dell'indagato compiuta dai giudici di merito, dimenticando che siffatta valutazione compete, anche in materia cautelare, in via esclusiva, proprio ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
In effetti sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno spiegato, in modo del tutto ragionevole, esaminando principalmente missive di CO MA e IE US, che TR CO, fratello del capo dell'associazione di stampo mafioso ST MA, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla appartenenza alla cosca indicata, aveva ottenuto da NT RF, titolare della AS srl, che stava eseguendo dei lavori in Sidereo, due posti di lavoro, dei quali uno per se stesso.
Si tratta all'evidenza di una attività estorsiva, essendo, peraltro, usuale che ditte che operano nel territorio assumano alcune persone appartenenti al clan dominante per riceverne adeguata protezione. Senonché nel caso di specie, secondo ST MA, non ci si poteva accontentare di due posti di lavoro, ma era necessario richiedere allo RF un contributo mensile in danaro.
Tale richiesta però non metteva assolutamente in dubbio quanto già ottenuto da CO TR, che aveva agito spendendo il nome del più importante ed influente fratello.
Il fatto che per la definizione della questione CO MA avesse consigliato a IE US di tenere fuori il fratello TR ed il nipote, figlio di TR, RA, non vuole dire affatto che i due erano stati estromessi dalla associazione, ma semplicemente che si erano accontentati di briciole, mentre CO MA contava di ricavare dai rapporti con lo RF un utile maggiore.
Gli argomenti utilizzati dal ricorrente a sostegno della sua tesi non sono tali da mettere in dubbio la ricostruzione dei fatti riportata e non mettono in evidenza delle manifeste illogicità della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato.
È opportuno ricordare in proposito che, come correttamente stabilito dal Tribunale del riesame, il fatto che ST TR si sia rivolto, dopo il suo arresto ed il conseguente licenziamento, alla magistratura del lavoro per ottenere riconoscimenti economici per il lavoro prestato, non significa certo che il rapporto di lavoro con lo RF non avesse avuto origine per pressioni di carattere mafioso;
anzi a ben vedere il ricorso al giudice del lavoro potrebbe essere stato proposto proprio allo scopo di vedere riconosciuta la pretesa correttezza della instaurazione del rapporto di lavoro. Anche i motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CO RA sono infondati.
Il primo motivo è, in verità, manifestamente infondato perché dalla lettura del provvedimento impugnato risulta evidente che i giudici hanno raccontato la guerra di mafia dei primi anni novanta tra le famiglie mafiose di Sidereo allo scopo di rendere comprensibili gli avvenimenti verificatisi a partire dagli anni 2000, dal momento che avevano accertato che ST MA, nonostante fosse detenuto in via definitiva proprio perché condannato per partecipazione ad una associazione mafiosa fino ai primi anni novanta, aveva continuato a dirigere la cosca mantenendo rapporti con gli affiliati con lo strumento epistolare.
Pertanto se è vero che RA ST avesse nel novanta poco più di dieci anni essendo nato nel 1979, è anche vero che al momento dei fatti in contestazione nel presente processo avesse più di venti anni ed era, quindi, pienamente imputabile.
Il secondo motivo di impugnazione è ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente ha contestato la valutazione degli elementi posti a carico del ricorrente compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, valutazione che, invece, come è noto, è demandata in via esclusiva agli stessi.
Orbene sia il GIP che il Tribunale hanno esaminato la corrispondenza intercorsa tra CO MA ed altre persone, hanno tenuto conto dell'esito delle intercettazioni ambientali effettuate ed hanno ragionevolmente spiegato che da tali elementi si desumevano gravi indizi della partecipazione di CO RA alla associazione mafiosa diretta dallo zio MA.
In effetti, pur essendo vero che in alcune occasioni il giovane RA avesse manifestato delle insofferenze nei confronti degli ordini impartiti dallo zio, è pure vero che si era poi piegato alla volontà del capo della cosca mafiosa ed aveva eseguito gli ordini dello stesso, come emerge con chiarezza dalle missive valutate dal Tribunale.
Anzi in alcune lettere inviate allo zio dallo stesso RA, quest'ultimo si era messo a disposizione del capo per tutto ciò che fosse necessario;
si tratta di vero e proprio atto di sottomissione alla volontà del capo che è indice di partecipazione al sodalizio, come chiarito dalla giurisprudenza, perché obiettivamente rafforza l'associazione criminale.
Il comportamento di CO RA rende evidente la insofferenza del giovane ad alcune regole dettate dal capo mafioso, ma non dimostra affatto, come pretende il ricorrente, la sua estraneità alla associazione.
Anche la disposizione impartita da ST MA al IE, suo uomo di fiducia, di tenere all'oscuro il RA di alcune operazioni delicate, non significa certo estraneità del RA alla organizzazione, ma opportuna riservatezza su alcune questioni ritenute vitali per l'associazione nei confronti di un giovane che aveva manifestato talvolta la volontà di fare di testa propria. Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con il quale il CO RA ha dedotto la inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni della corrispondenza del detenuto CO MA per essere state le lettere acquisite in violazione di legge e specificamente della L. n. 354 del 1975, art. 18 e segg., nonché dell'art. 18 ter, della stessa legge introdotto dalla L. 8 aprile 2004, n. 95. In estrema sintesi bisogna ricordare che ST MA era detenuto in esecuzione pena per effetto di una condanna passata in giudicato e che gli inquirenti avevano acquisito degli elementi che lasciavano ritenere che lo stesso, nonostante lo stato di detenzione, continuasse a dirigere l'associazione mafiosa della quale era capo riconosciuto;
ST MA venne, quindi, sottoposto ad indagini per il delitto di associazione mafiosa ed iscritto nel registro degli indagati.
Con decreto, emesso, su richiesta del Pubblico Ministero che dirigeva le indagini, dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 1 dicembre 2003, veniva sottoposta a controllo la corrispondenza in entrata ed uscita dal carcere riferita a CO MA. Il direttore del carcere e/o i Carabinieri demandati per la esecuzione del decreto prendevano visione della posta riferita al CO MA, estraevano copia delle lettere ritenute utili e rilevanti per le indagini e facevano recapitare le missive ai destinatari senza avvertire il detenuto.
Dalle lettere, con tali modalità acquisite, secondo il PM ed il GIP emergevano gravi indizi di colpevolezza, come si è già ricordato, non solo a carico degli attuali indagati CO RA e CO TR, ma anche di altri numerosi coindagati.
Il ricorrente a sostegno della sua tesi della illegittimità della acquisizione ha richiamato una decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. 2^, penale, 23 maggio 2006 - 13 giugno 2006, n. 20228, Rescigno, in CED 234652) secondo la quale è illegittimo il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ordini al direttore della Casa Circondariale di esibire alla Polizia Giudiziaria la corrispondenza che sia stata inoltrata ad un detenuto e di consentirne l'estrazione di copia, in quanto costituirebbe una forma atipica di intercettazione di contenuto di corrispondenza disciplinata della L.8 aprile 2004, n. 95, art. 18 ter, che richiede l'autorizzazione del giudice.
Il richiamo appare improprio non solo perché la citata sentenza concerne un provvedimento di esibizione diretto al direttore della Casa circondariale, mentre nel caso di specie si tratta di un vero e proprio sequestro di corrispondenza, come meglio si dirà, ma anche perché la illegittimità del provvedimento viene dalla Corte ravvisata nella mancanza di autorizzazione del giudice necessaria sia quando si verta in materia di sequestro, sia quando si tratti di intercettazione di comunicazioni, autorizzazione del GIP certamente presente nel caso di specie.
Con altra decisione, comunque successiva alla presente e della quale è stata diffusa soltanto la massima provvisoria, (Cass. Sez. 1^, penale, 7 novembre 2007, Ditto) la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa essere utilizzata a fini probatori, previa acquisizione di copia delle lettere, la corrispondenza di un detenuto sottoposta a visto di controllo dal Magistrato di Sorveglianza per ragioni di sicurezza;
la Corte, che sembra aver fatto esplicito riferimento all'art. 18 ter, già più volte citato, ha altresì stabilito che in siffatte ipotesi il detenuto non doveva essere informato della acquisizione della corrispondenza in copia da parte del Pubblico Ministero, in quanto la corrispondenza era stata comunque consegnata al detenuto ed inoltrata al destinatario. Anche in questo caso la fattispecie concreta sembra parzialmente diversa da quella di cui al presente procedimento penale perché si tratta di corrispondenza del detenuto già sottoposta a controllo da parte della Magistratura di Sorveglianza, sia pure per ragioni di sicurezza e non investigative. In questa decisione sembra rilevante il fatto che sia stato ritenuto del tutto legittimo estrarre copia della corrispondenza del detenuto ed acquisirla agli atti del processo a fini probatori. Nel caso di specie la situazione è più articolata nel senso che si è in presenza di una richiesta del Pubblico Ministero, e di un conseguente provvedimento autorizzativo del GIP, con il quale si disponeva il controllo della corrispondenza del detenuto e l'acquisizione a fini di utilizzazione probatoria delle lettere rilevanti per l'indagine in corso, essendo già stato il detenuto iscritto nel registro degli indagati.
Ebbene, nonostante i rilievi del ricorrente, la procedura adottata dal Pubblico Ministero appare del tutto corretta.
In effetti si tratta di un provvedimento complesso che contiene un ordine di sequestro concernente la corrispondenza già eventualmente sottoposta a controllo e rilevante per l'indagine, che sia, pertanto, già nota ed eventualmente in possesso del direttore della Casa penale o del Magistrato di Sorveglianza, ed un provvedimento di intercettazione di comunicazioni con eventuale sequestro della corrispondenza ritenuta rilevante per le indagini in corso. Nel primo caso si tratta, quindi, di un vero e proprio provvedimento di sequestro di corrispondenza emesso ai sensi dell'art. 254 c.p.p., e regolarmente autorizzato dal GIP con provvedimento motivato, così come richiesto dall'art. 15 Cost., il quale tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, che possono essere violate soltanto con provvedimento motivato del giudice.
Il provvedimento è, pertanto, legittimo come del resto è possibile desumere a contrario anche dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass. Sez. 2^, penale, 23 maggio 2006 - 13 giugno 2006, n. 20228). Contro il provvedimento di sequestro al fine di fare valere eventuali irregolarità e/o nullità - omesso deposito del verbale di sequestro ecc. ecc. - l'interessato avrebbe potuto presentare istanza di riesame anche nel merito, cosa che, invece, nel caso di specie non è avvenuta.
La mancanza di impugnativa specifica non consente, quindi, di apprezzare eventuali nullità.
In ogni caso non è possibile nel caso di specie parlare di inutilizzabilità del materiale sequestrato dal momento che il provvedimento di sequestro, come già notato, non è stato adottato in violazione della legge.
Con riferimento a quella parte del provvedimento del GIP che autorizza il controllo della corrispondenza con eventuale sequestro delle lettere rilevanti per le indagini si deve ritenere che esso sia parificabile ad un provvedimento di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche disciplinato dell'art. 266 e c.p.p., segg..
Trattasi di un mezzo di prova non specificamente ed autonomamente disciplinato dalla legge processuale che può essere utilizzato sia perché non è oggettivamente vietato sia perché nel caso di specie la prova è stata formata in modo da garantire i diritti fondamentali della persona (SS.UU. 13 luglio 1998 - 24 settembre 1998, n. 21, Gallieri, CED 211196).
In effetti in via analogica è possibile utilizzare la procedura prevista per le intercettazioni telefoniche e di comunicazioni di cui agli art. 266 c.p.p., e segg., per la intercettazione di corrispondenza.
Nel caso di specie è stata rispettata la procedura prevista posta a garanzia di un diritto essenziale quale certamente è la segretezza della corrispondenza;
infatti vi sono stati, come già detto, una richiesta del Pubblico Ministero ed un decreto motivato di autorizzazione del GIP, certamente competente a decidere, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, quando il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, a nulla rilevando che l'indagato sia detenuto per altra causa. La procedura utilizzata dal Pubblico Ministero appare pertanto anche in questo caso corretta.
Il richiamo, operato dal ricorrente, alle disposizioni di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, così come introdotto dalla L. n. 95 del 2004, non appare del tutto pertinente.
La norma regola le limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e la sottoposizione della corrispondenza degli stessi a visto di controllo per esigenze dalla stessa norma previste attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. In effetti si tratta di ipotesi diverse dalle indagini preliminari effettuate nei confronti di un indagato, non importa se detenuto o meno, per determinate ipotesi di reato.
In tale ultimo caso, infatti, non possono che applicarsi le norme del codice di procedura penale previste per la fase delle indagini preliminari con competenza per l'adozione dei relativi provvedimenti del Pubblico Ministero titolare delle indagini e del GIP. È per tale ragione che in siffatte ipotesi non può trovare applicazione la norma di cui dell'art. 18 ter, comma 5, più volte citato che prevede che il detenuto o l'internato vengano immediatamente informati nel caso la corrispondenza venga trattenuta. Nel caso, infatti, si proceda contro il detenuto con indagini preliminari, l'indagato verrà a conoscenza dei provvedimenti in suo danno secondo le modalità ed i tempi previsti dal codice di procedura penale. In ogni caso va detto che la immediata comunicazione della sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo è prevista dalla legge penitenziaria soltanto nelle ipotesi che la corrispondenza venga trattenuta dalle Autorità competenti e non giunga al destinatario.
Caso del tutto diverso da quello in discussione perché la corrispondenza spedita da CO MA o allo stesso indirizzata non è stata trattenuta essendo pervenuta regolarmente al destinatario, dal momento che in esecuzione del provvedimento di intercettazione del GIP il direttore della Casa Circondariale si è limitato ad estrarre copia delle missive spedite dal ST o allo stesso indirizzate senza trattenere la corrispondenza (vedi Cass. Sez. 1^, penale, 7 novembre 2007, Ditto). Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008