Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del quinto comma dell'art. 438, cod. proc. pen., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 50891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50891 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1569
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 44784/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RI N. IL 23/01/1985;
avverso la sentenza n. 26/2011 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO, del 25/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Benni il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Antonio che ha insistito nei motivi dedotti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 25/02/2011 la Corte d'Assise di Ivrea dichiarava AM PA colpevole dei reati ascrittigli di omicidio premeditato in danno di LL NZ, detenzione e porto abusivi di una pistola, commessi in Strambino il 6 luglio 2009 e, riconosciuto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, lo condannava alla pena di anni venticinque di reclusione ed al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, lo dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per il periodo di espiazione della pena e lo condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in sede civile, col riconoscimento di una provvisionale in favore di ciascuna di esse, nonché alla rifusione in loro favore delle spese di costituzione ed assistenza liquidate.
1.1 La Corte di Assise di Appello di Torino, investita dell'appello proposto dall'imputato, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, che confermava nel resto, e, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione, riduceva la pena ad anni diciotto di reclusione.
2. Entrambe le sentenze di merito hanno offerto conforme ricostruzione in punto di fatto delle vicende relative all'omicidio di LL NZ. Il giorno 7 luglio 2009 alle ore 8.40 i Carabinieri di Strambino erano stati allertati da ER Antonio, dipendente dell'impresa di LL NZ, in quanto il proprio datore di lavoro non si era presentato al cantiere allestito in Cerone, ove avrebbero dovuto incontrarsi ed egli, recatosi presso la sua abitazione, lo aveva rinvenuto cadavere;
i militari, raggiunto il luogo, avevano effettivamente riscontrato la presenza del corpo senza vita del LL riverso al suolo nella zona d'ingresso del piano terra dell'abitazione, con indosso soltanto i sandali ed un paio di pantaloncini corti in jeans, nelle cui tasche si era trovata la somma di 980,00 Euro in contanti. L'ispezione cadaverica aveva stabilito che l'ora della morte era risalente a circa venti ore prima, mentre all'esito dell'autopsia si era appurato che il LL era stato ucciso da un colpo di arma da fuoco cal. 6.35, che lo aveva attinto nella zona mediana della nuca con tramite dall'indietro in avanti e dal basso all'alto, penetrato nel cervello sino all'emisfero sinistro e sparato dalla distanza di circa 40-50 centimetri mentre la vittima si era trovata presumibilmente seduta col busto inclinato in avanti.
2.1 Le indagini avevano immediatamente rivelato che il LL era assuntore e spacciatore di cocaina, sostanza rinvenuta unitamente a varie confezioni di marijuana al secondo piano della sua abitazione;
l'imputato, esaminato inizialmente quale persona informata sui fatti, aveva reso spontanee dichiarazioni, in seguito confermate in numerosi interrogatori, resi al P.M. ed al G.I.P., con le quali aveva ammesso di avere ucciso il LL la sera del 6 luglio verso le ore 20.30 all'interno della sua abitazione, ove si era recato per acquistare ed assumere stupefacente, come era avvenuto di frequente nei precedenti tre mesi, di avere allo scopo utilizzato la pistola detenuta presso la propria casa, perché adirato dal fatto di essere stato ingannato dal LL, solito consegnargli una dose già confezionata del peso apparente e concordato di un grammo di cocaina per l'importo di 120,00 Euro, in realtà contenente un quantitativo di circa metà della sostanza pattuita. Egli aveva riferito di aver sparato al suo fornitore un solo colpo alla testa quando questi, che indossava soltanto un paio di pantaloncini, stava per assumere la droga, stazionando in piedi, di avere recuperato il bossolo e di averlo posto all'interno di una busta con l'arma, quindi di avere abbandonato il luogo, di essersi cambiato gli abiti durante il tragitto in auto, di avere raggiunto il bar gestito con i soci RO ES e PE VE, ai quali aveva confessato l'omicidio, di avere bruciato gli abiti indossati nei pressi del locale e di avere consegnato la busta con l'arma alla PE perché se ne liberasse, quindi di avere effettuato due chiamate dal proprio cellulare a quello del LL, così come il RO ne aveva effettuata altra dal proprio apparecchio, per simulare un contatto con la vittima anche dopo il suo decesso e stornare da sè eventuali sospetti. Nel corso del successivo interrogatorio del 2 ottobre 2009 l'imputato aveva riferito al P.M. che il LL, oltre a rifornirlo di droga, gli aveva chiesto sempre più insistentemente, anche col ricorso a minacce ed a schiaffi, di smerciare la droga di cui disponeva e di averlo ucciso per liberarsi da tale pressione, dalla dipendenza dalla droga e per tutelare la reputazione della madre, la quale intratteneva una relazione col RO, che il LL aveva minacciato di divulgare pubblicamente qualora egli avesse realmente cessato di rifornirsi da lui, sicché, adirato da tale proposito, gli aveva sparato.
2.2 Nel prosieguo delle indagini, su indicazione di PE VE, i Carabinieri avevano rinvenuto nella boscaglia in una zona paludosa del lago di Candia una pistola semiautomatica del tipo Browning cal.
6.35 arrugginita, che, sottoposta a perizia balistica, era risultata compatibile con il proiettile estratto dalla vittima e che nel corso dell'interrogatorio reso il 19 novembre 2009 l'imputato aveva riconosciuto come quella utilizzata per realizzare l'omicidio.
2.3 Espletate intercettazioni delle conversazioni avvenute in carcere tra l'imputato ed i suoi congiunti, i quali avevano fatto pressioni perché egli ritrattasse le proprie ammissioni e negasse di essere l'unico responsabile dell'omicidio, egli aveva ribadito di avere ucciso da solo il LL, quindi aveva finito per ammettere di essere stato mandato dal RO per realizzare l'omicidio; soltanto all'udienza preliminare egli aveva ritrattato le precedenti e reiterate ammissioni ed aveva sostenuto di essersi autoaccusato per paura, in quanto il suo socio RO ES era stato accoltellato, la gestione del loro locale stava andando malissimo, avevano contratto debiti con istituti bancari, garantiti dai suoi genitori e dalla madre della PE, la propria madre aveva una relazione col RO ed in quel periodo, anche tra il 6 ed il 13 luglio, aveva abusato di cocaina, che il RO aveva acquistato per entrambi. Inoltre, aveva aggiunto di avere appreso dell'omicidio da ER Antonio che già la sera del 6 luglio si era recato a casa del LL e presentatosi al bar La Suite verso le ore 21.00-21.30 aveva riferito di fronte ai presenti di averlo rinvenuto per un presunto infarto.
2.4 Entrambe le Corti di merito avevano ritenuto credibile e genuina la confessione inizialmente resa dall'imputato, reiterata anche ai familiari nelle conversazioni intercettate, nonostante il loro tentativo di indurlo a ritrattare, corredata da dettagli descrittivi veritieri, compatibili soltanto con la sua presenza sul luogo ed al momento dell'omicidio. Al tempo stesso avevano considerato incredibile la successiva, tardiva ed in sè contraddittoria ritrattazione.
2.5 Infine, la Corte di Assise di Appello aveva escluso l'ammissibilità della richiesta condizionata di ammissione al rito abbreviato in quanto gli approfondimenti istruttori proposti erano giustificati soltanto quanto alla perizia psichiatrica e non già per l'esame di numerosi testi, già escussi durante le indagini preliminari, anche perché dall'esame dei tabulati del traffico telefonico era stato possibile delimitare in un intervallo di sufficiente approssimazione l'orario dell'uccisione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi:
a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta condizionata di rito abbreviato ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata riduzione di un terzo della pena inflitta. Al contrario, s'imponeva l'esigenza di fissare con ragionevole certezza l'ora della morte del LL, per le non esaustive informazioni fornite dalla consulenza medico- legale e dai tabulati telefonici, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi CH e AR, mentre altri testi avevano indicato l'orario di allontanamento del ricorrente dal bar La Suite in modo incompatibile con l'esecuzione dell'omicidio. Le richieste istruttorie erano state poi accolte nel corso del dibattimento, protrattosi per molte udienze, mentre riguardavano l'esame di persone escusse soltanto dalla polizia giudiziaria nelle prime fasi delle indagini ed in grado di offrire il completo accertamento di fatti rimasti incerti, quale appunto l'orario della morte del LL. b) Omessa motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine al ritenuto ruolo di esecutore materiale dell'omicidio attributo all'imputato e travisamento della prova in relazione 1) alla capacità di usare la pistola, ritenuta arma utilizzata per uccidere il LL;
2) alla lettura dei dati risultanti dai tabulati dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita riguardanti l'utenza radiomobile in uso alla vittima;
inoltre, era stata omessa la motivazione in ordine alle ragioni per le quali si era ritenuto di privilegiare, nella determinazione dell'ora della morte del LL e dell'ora di allontanamento dal bar La Suite da parte dell'imputato, le sue dichiarazioni confessorie, poi ritrattate, unitamente ad una errata lettura dei dati dei tabulati telefonici, anziché la testimonianza di LL IA.
La Corte di Assise di Appello aveva ritenuto che la ricostruzione del ruolo dell'imputato quale esecutore materiale dell'omicidio non fosse smentita: - dalla vacuità ed insensatezza del movente, legato alla volontà di eliminare il fornitore di cocaina, responsabile di avere cagionato la rovina personale e finanziaria dell'imputato, intento realizzabile mediante la scelta di un diverso fornitore ed in contrasto con gli elementi investigativi, indicanti nel RO il principale referente del LL per l'acquisto di cocaina;
- dalla mancata iscrizione della notizia di reato a carico di alcun indagato relativamente al traffico di stupefacenti che avrebbe coinvolto l'imputato, il RO ed il LL;
- dalla lettura dei dati ricavati dai tabulati del traffico telefonico dell'utenza in uso alla vittima, frutto del recepimento di quanto riferito al dibattimento dal ten. Bagnato, ritenuto esperto, ma in realtà rivelatosi incapace di chiarire con adeguate spiegazioni quanto gli era stato richiesto;
- dalla testimonianza di LL IA, del tutto omessa, secondo il quale egli aveva visto l'imputato allontanarsi dal Bar La Suite soltanto dopo avere ricevuto una chiamata dalla propria ex convivente alle ore 21.28 e farvi ritorno poco dopo con un pacchetto di sigarette acquistato per suo conto;
- dalle differenze nelle modalità esecutive dell'omicidio descritte dall'imputato in relazione allo sparo a contatto con la nuca della vittima, circostanza smentita dalla consulenza medico-legale;
- dalla mancata spiegazione delle ragioni per le quali egli aveva raccolto da terra il bossolo del proiettile esploso. Inoltre, era stato oggetto di travisamento la considerazione dell'interrogatorio reso il 2/11/2009, laddove i giudici di appello avevano ritenuto che egli avesse riconosciuto l'arma in quella sequestrata, sebbene egli l'avesse fatto con incertezza ed avesse mostrato di non saperla usare e caricare sino a rifiutare di sottoporsi ad esperimento, mentre la pistola in sequestro era risultata alla perizia balistica inefficiente e difettosa per il caricatore non originale, il che dimostrava come egli non potesse essere l'autore dell'uccisione del LL. Del resto l'aver consegnato l'arma alla PE era compatibile anche soltanto con la presenza passiva all'omicidio, tanto più che l'arma era soltanto compatibile con quella che aveva esploso il proiettile che aveva ucciso il LL e la PE era convivente del RO, indicato quale mandante del delitto.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1. In primo luogo va disatteso il motivo col quale si censura la decisione della Corte di secondo grado che ha ritenuto inammissibile la richiesta condizionata di ammissione al rito abbreviato e non ha di conseguenza operato la riduzione della pena di un terzo.
1.1 Va premesso che la decisione è stata assunta, dapprima dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea in data 5/7/2010, quindi da entrambe le Corti di Assise con motivazione chiara, logica ed esaustiva, oltre che perfettamente rispettosa del parametro normativo di riferimento. Invero, è stato rilevato che l'escussione dei numerosi testi indicati dalla difesa non costituiva adempimento necessario e processualmente utile, dal momento che essi erano già stati esaminati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari e che, per il loro numero, la loro audizione avrebbe richiesto l'effettuazione di una vera e propria istruttoria, rapportabile allo schema processuale del giudizio dibattimentale ed incompatibile con le caratteristiche di speditezza ed economia processuale, proprie del rito alternativo richiesto. Inoltre, la Corte di primo grado ha anche espresso il convincimento della superfluità di un rinnovato esame dei testi per finalità di chiarimento delle circostanze da essi riferite in modo non concorde, dal momento che l'apprezzamento di tali contraddizioni e dell'attendibilità o meno delle fonti dichiarative costituisce compito del giudice e rientra nel suo ragionamento probatorio;
quella di secondo grado, che pure aveva disposto procedersi a perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, come dalla sua difesa richiesto sin dall'udienza preliminare, ha, infine, evidenziato che, tramite i tabulati del traffico telefonico e le informazioni delle persone presenti al bar "La Suite" la sera del delitto, si erano già acquisiti elementi anche per collocare l'ora della morte del LL in un lasso temporale sufficientemente definito, anche se non assolutamente preciso, nel cui ambito si era allontanato dal locale soltanto l'AM.
1.2 Proprio su tale circostanza di fatto si appuntano le censure sviluppate col ricorso, laddove si sostiene che l'irrisolta incertezza sull'ora dell'omicidio avrebbe potuto essere eliminata grazie all'integrazione probatoria chiesta quale condizione per l'ammissione al rito abbreviato, in quanto:
- i dati tanatologici non erano risolutivi, avendo il medico legale collocato tale momento a circa venti ore prima dell'ispezione cadaverica;
- i tabulati telefonici avevano dimostrato alle ore 20.58 una chiamata in uscita dall'utenza in uso all'imputato ed una successiva alle ore 00.55, entrambe in entrata nell'utenza della vittima e la considerazione dei codici identificativi delle comunicazioni aveva suggerito l'esistenza di una serie ininterrotta di contatti analoghi dalle ore 7.25 alle ore 00.55 in contrasto con la tesi accusatoria, che collocava il decesso verso le ore 21.00, mentre sul significato dei codici che contrassegnano il tipo di comunicazione non erano ancora state acquisite in atti notizie al momento della richiesta di ammissione al rito alternativo, risultando piuttosto dalla deposizione del teste di p.g. Bagnato;
c) i testi CH e AR avevano indicato la permanenza in vita del LL anche dopo le ore 21.00 del 6 luglio;
d) il teste Lo ON, che aveva raccolto per primo la confessione dell'AM, aveva ricostruito in termini differenti genesi, dinamica e movente dell'omicidio;
e) le persone informate sui fatti LL, ER e SS avevano riferito in modo diverso tra loro l'orario di allontanamento dal bar La Suite da parte dell'imputato.
Sostiene poi la difesa che anche l'esame di RO ES era necessario, in quanto indicato nelle intercettazioni dei dialoghi dell'AM quale mandante dell'omicidio e proprietario dell'arma utilizzata per realizzarlo.
1.3 Osserva questa Corte che, per affermazione contenuta nello stesso ricorso, le testimonianze richieste dall'imputato a seguito della sua ritrattazione riguardavano informatori che erano stati escussi già due volte nel corso delle indagini preliminari, la prima nell'immediatezza, quindi su delega del P.M.; si assume che in entrambi i casi l'adempimento era stato condotto in una fase delle investigazioni non caratterizzata dalla completa acquisizione dei loro risultati, che smentivano quanto affermato dalle singole fonti.
1.3.1 Già di per sè la prospettazione in siffatti termini priva di fondamento la doglianza articolata col primo motivo di ricorso, dal momento che l'istanza di integrazione probatoria era finalizzata ad apportare elementi di conferma alla nuova versione dei fatti fornita dall'imputato ed a chiarire discrasie nelle deposizioni raccolte che non necessariamente avrebbero potuto essere ricondotte a conformità, dipendendo dalle capacità mnemoniche e dagli atteggiamenti intenzionali dei dichiaranti;
inoltre, in ordine all'orario di allontanamento dell'imputato dal locale erano state acquisite le sue ammissioni e le ulteriori affermazioni rese in sede di ritrattazione, anche se finalizzate a contenere i tempi ed giustificare diversamente gli scopi della sua assenza, nonché i dialoghi intercettati in carcere e trascritti dalle forze di polizia che li avevano captati. La pretesa di acquisire per la terza volta informazioni già ottenute, e costituenti la parte ritenuta dai giudici di merito non di maggiore rilievo dell'impianto istruttorio, quindi non necessarie - tanto che le dichiarazioni rese dal LL sono state ritenute false, quelle del ER sono state dichiarate inutilizzabili, quelle del SS non avevano riguardato l'allontanamento dal bar "La Suite" la sera del 6/7/2009 dell'AM, ma del ER, con effetti di replica dell'attività d'indagine preliminare condotta, esula certamente dalle finalità della condizione apponibile alla richiesta di rito abbreviato. In altri termini, la difesa pretendeva di ripetere adempimenti istruttori e non di conseguire quell'integrazione probatoria del materiale già acquisito che è l'unica attività prevista dalla norma di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5. 1.3.2 Lo stesso va detto quanto all'esame dei testi CH e AR, i cui orari delle chiamate alla vittima la sera del delitto sono stati ricostruiti dai tabulati del traffico telefonico, oltre che dalle loro incontestate dichiarazioni, mentre quelle del RO, ampiamente escusso in precedenza, sarebbero state finalizzate a provocare la confessione del suo ruolo di mandante dell'omicidio, cosa che non aveva inteso ammettere.
1.3.3 Inoltre, in ordine all'esame del teste ON sulle circostanze apprese "de relato", che per la verità il ricorso non precisa, erano state già acquisite le trascrizioni delle conversazioni intercettate in carcere con l'imputato, contenenti la sua confessione, che comunque in ordine temporale non può qualificarsi come avvenuta per la prima volta in quel contesto, dal momento che la stessa aveva seguito le conformi dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, al P.M. ed al G.I.P. nelle date del 13 e del 15 luglio 2009.
1.3.4 Quanto alla complessità ed incomprensibilità dei codici identificativi delle chiamate pervenute all'utenza della vittima nella giornata dell'omicidio, non risponde al vero che fosse necessario chiarirne il significato ed il valore probatorio, dal momento che, da quanto riportato alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata alle note 23 e 25, si evince che sin dalle indagini i dati ricavati dai tabulati erano stati elaborati ed interpretati dalla polizia giudiziaria con annotazioni, poi acquisite agli atti su accordo delle parti e così transitate dal fascicolo del P.M. a quello dibattimentale, dati incrociati con l'acquisizione della memoria del telefono cellulare della vittima e la verifica di eventuali messaggi, ascoltati e non ascoltati e con quella degli apparecchi in uso all'imputato, consegnati spontaneamente ai Carabinieri.
1.3.5 Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non può pretendersi di rapportare la necessità dell'approfondimento istruttorio richiesto allo svolgimento, in termini di durata, di ampiezza e di tipologie di attività svolte, dell'istruttoria dibattimentale, che deve seguire le regole processuali sue proprie per la formazione della prova in contraddittorio, mentre l'individuazione in termini più precisi dell'orario della morte della vittima, alla luce del complesso di elementi eterogenei, valorizzati a fondamento del giudizio di responsabilità - confessione dell'imputato resa in cinque diverse occasioni processuali, inattendibilità della ritrattazione, intercettazioni, rinvenimento dell'arma impiegata per l'uccisione e del luogo di distruzione degli abiti indossati la sera del delitto, allontanamento dal locale, contatti telefonici con l'utenza della vittima, movente - , non avrebbe potuto esplicare un'incidenza dirimente per l'accoglimento della tesi difensiva.
1.4 In punto di diritto, è necessario ricordare che la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando verta sul rinnovato esame di una persona che ha già reso dichiarazioni deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli già oggetto delle dichiarazioni rese, in quanto la formulazione testuale della norma del quinto comma dell'art. 438 c.p.p. postula che l'attività istruttoria sia integrativa, ossia vada a completare gli elementi informativi agli atti perché parziali ed insufficienti e non a rinnovarli nel contraddittorio tra le parti, quasi si trattasse di una surrettizia anticipazione del dibattimento, che sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con la finalità di economia processuale e di speditezza del procedimento;
tali requisiti debbono essere valutati da parte del giudice alla stregua delle acquisizioni già ottenute ed utilizzabili in modo da poter formulare la ragionevole previsione di superamento delle lacune investigative su temi probatori essenziali o comunque rilevanti e trascurati dagli inquirenti, con l'esternazione delle relative ragioni, non suscettibili di diverso apprezzamento in sede di legittimità, se congruamente motivate.
1.4.1 Per tali rilievi si sono ritenute inammissibili richieste di tale natura, dirette alla sostituzione delle risultanze già raccolte, in specie se fornite da testi o di collaboratori di giustizia già escussi, per conseguirne effetti favorevoli all'accoglimento della tesi difensiva (Cass. sez. 1, n. 29669 del 25/03/2010, Cat Berrò e altri, rv. 248185; sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, Sarno e altri, rv. 243067; sez. 2, n. 19645 del 08/04/2008, Petocchi, rv. 240407; sez. 2, n. 43329 del 18/10/2007, Mirizzi, rv. 238833; Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, rv. 229175).
1.5 In definitiva, deve escludersi che nella sentenza impugnata siano ravvisabili i profili di manifesta illogicità e contraddittorietà denunciati col primo motivo di gravame, non ricorrendo le condizioni per poter illegittimamente negato l'accesso al rito alternativo e di conseguenza illegale la pena inflitta senza operare la diminuzione di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p.. 2. Col secondo motivo si censura la motivazione della sentenza di appello per carenza, illogicità e contraddittorietà in punto di conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, frutto di un duplice travisamento della prova. Si sostiene da parte della difesa che la tesi accusatoria che indica nell'AM l'esecutore materiale dell'uccisione del LL, avvenuta la sera del 6 luglio 2009 tra le ore 21.00 e le 21.30 dopo che l'imputato aveva effettuato due chiamate telefoniche alla vittima e dopo essersi portato già armato di pistola presso la di lei abitazione per acquistare due dosi di cocaina, sarebbe inficiata da plurime obiezioni, cui la Corte di Assise di Appello non avrebbe offerto risposta congrua e logica.
2.1 In primo luogo si contesta la vacuità e l'irragionevolezza del movente dell'azione omicidiaria, che sarebbe stato individuato nella necessità di eliminare il fornitore di cocaina, causa del dissesto economico del bar "La Suite", nonostante nemmeno l'accusa l'avesse ritenuto credibile, fosse in sè illogico perché sarebbe stato sufficiente cambiare fornitore per liberarsi del LL e perché le indagini avevano indicato nel RO il referente della vittima nel traffico di stupefacenti. Ad avviso di questa Corte, la doglianza fraintende le puntuali e ragionevoli argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
2.1.1 In realtà i giudici di appello hanno rilevato che le ragioni dell'omicidio non risiedevano nella volontà di liberarsi della persona e delle insistenze del LL, quasi si trattasse di una presenza fastidiosa e nociva, quanto nel desiderio di vendetta e nel rancore nutriti contro la sua persona per avere egli con la sua tecnica di spaccio insinuante ed apparentemente amichevole confinato l'AM nella condizione penosa, mortificante ed onerosa di tossicodipendente e per avere, mediante la percezione dei proventi delle continue forniture di cocaina, provocato il dissesto finanziario dell'attività commerciale nella quale l'imputato aveva riposto le sue speranze per il futuro ed impegnato anche i genitori propri e della socia LJ VE, prestatisi a fungere da garanti per il finanziamento erogato per l'avvio dell'impresa. In tal modo, alla stregua delle dichiarazioni confessorie, reiteratamente rese dall'imputato, delle emergenze documentali riguardanti la destinazione di ingenti risorse finanziarie, sottratte all'attività e pervenute al LL ed al suo socio nel traffico di droga, tale Santuoso Pasquale, del preteso pagamento da parte di quest'ultimo di un debito per acquisti di droga di 8.000,00 Euro, contratto dall'AM, il cui adempimento era stato chiesto ai suoi soci dopo il suo arresto, si è ricostruito il movente, legato ai rapporti personali di fornitura di droga ed alla disperazione per la grave crisi personale ed economica che ne era derivata.
2.1.2 Non era dunque il mero proposito di eliminare il fornitore ad avere ispirato l'azione omicidiaria, agevolmente evitabile con l'abbandono di quella fonte di approvvigionamento e la scelta di altra alternativa, quanto un intento vendicativo contro colui che era ritenuto dall'AM il principale responsabile del fallimento del proprio progetto di vita e della rovina sua, dei soci e dei loro familiari.
2.2 Non risponde al vero che le investigazioni avessero offerto la prova dell'esistenza di un accordo tra il LL da un lato, il RO ed l'AM dall'altro, per la gestione in comune del traffico di cocaina o comunque per la rivendita a terzi da parte dei secondi della droga previamente acquistata dal LL;
non soltanto tale ricostruzione dei loro rapporti è stata costantemente esclusa dall'imputato e dal RO, ma nessun'altra fonte informativa l'ha avvalorata, per cui non ha alcun fondamento la doglianza che indica la mancata iscrizione della relativa notizia di reato, anche perché la stessa non è postulata nemmeno dall'accusa, mentre l'esborso di 45.000 Euro in pochi mesi era da addebitare, secondo lo stesso imputato, anche al pagamento in favore del LL dei lavori edilizi realizzati nel locale "La Suite" prima della sua apertura.
2.3 Si assume poi che la lettura, offerta dai giudici di merito, dei dati forniti dai tabulati del traffico telefonico dell'utenza in uso al LL sarebbe erronea a travisata in quanto la deposizione del teste di p.g. Bagnato non aveva affatto chiarito il significato dei codici identificativi della tipologia di chiamate pervenute al cellulare della vittima.
2.3.1 Sul punto la sentenza d'appello ha ritenuto che gli accertamenti condotti sull'utenza cellulare in uso alla vittima avessero in realtà chiarito i dubbi prospettati dalla difesa, in quanto la protrazione temporale del contatto telefonico non era significativa in sè di una chiamata cui era stata data risposta e di effettiva interlocuzione col destinatario, perché può anche indicare l'attivazione della segreteria telefonica nonostante l'assenza di conversazione.
2.3.2 Il ricorrente oppone che il primo profilo di travisamento consisterebbe nell'avere i giudici di appello ritenuto il teste Bagnato un esperto del settore, mentre era privo di tale qualificazione: è agevole replicare che il giudizio di attendibilità della sua deposizione è frutto della considerazione dell'esperienza maturata nella conduzione dell'attività investigativa, non già del valore probatorio intrinseco di quanto riferito, ma in ogni caso non si rinviene nella motivazione alcuna valutazione specifica in ordine alle qualità professionali del teste Bagnato, di cui sono state riportate per sintesi alcune precisazioni sulle investigazioni condotte.
2.3.3 Inoltre, il ricorso pone delle obiezioni in ordine alla corrispondenza dei codici identificativi tra la chiamata effettuata all'apparecchio della vittima alle ore 00.55 da quello in uso al RO e quella delle ore 7.25 di quel giorno, effettuata dal ER allo stesso numero, che, per la sua durata di 105 secondi, aveva avuto certa risposta, circostanza che escludeva la prova che la telefonata del RO, protrattasi per 37 secondi, non avesse avuto risposta e poneva in dubbio il fatto che a quell'ora il LL fosse già deceduto. Va però osservato che le valutazioni espresse al riguardo dai giudici di merito non si basano esclusivamente sui codici che contrassegnano nei tabulati la tipologia di traffico telefonico, ma sono frutto di un complesso di emergenze coerenti e significative, consistenti:
- nelle dichiarazioni della CH circa l'ultima conversazione avuta col LL alle ore 20.58, mentre le successive chiamate dalla stessa effettuate al suo numero, - l'ultima alle ore 22.41, mostrata sul display del suo cellulare -, erano rimaste senza risposta, nonostante il telefono squillasse ed il fidanzato nell'ultimo loro contatto le avesse detto di non poter uscire da casa perché in attesa di una persona, sottintendendo qualche acquirente di droga;
- nell'incrocio dei dati ricavati dai tabulati con quanto emergente dalle verifiche condotte direttamente sull'apparecchio cellulare del LL, che non registrava messaggi già ascoltati il 6 luglio, ma soltanto due non ascoltati il precedente 4 luglio, il che confermava che nelle tre chiamate in entrata delle ore 00.47, 00.48 e 00.55 del 7 luglio, ad omicidio già consumato, nessun messaggio vocale era stato registrato e tanto meno ascoltato dal destinatario.
2.3.4 Quanto alla chiamata effettuata alle ore 20.58.57 dall'imputato al LL, che inizialmente l'AM aveva riferito avere ricevuto risposta con un'effettiva interlocuzione tra i due, mentre poi in sede di ritrattazione ha indicato come priva di comunicazione, va detto che il contatto è stato indicato in sentenza come immediatamente successivo a quello tra la vittima e la fidanzata CH delle ore 20.58.09 della durata di ventinove secondi, riferito dalla teste come l'ultimo nel quale aveva potuto parlare col LL, il che avvalora le iniziali informazioni fornite dall'imputato; non si vede, infatti, come la vittima dalle ore 20.58.38, momento finale della chiamata della CH, in un brevissimo lasso di tempo avesse potuto ricevere un visitatore, farlo entrare ed esserne ucciso, in modo da non rispondere alla successiva telefonata. Nè sono stati dedotti argomenti plausibili e ragionevoli per ritenere che il LL avesse volutamente evitato di dare risposta alle chiamate dell'AM, che aveva rifornito di droga con cadenza pressocché quotidiana, consegnatagli presso la sua abitazione e che quindi aveva tutto l'interesse a ricevere anche quella sera.
Per contro la difesa isola i singoli risultati degli accertamenti, in specie la testimonianza del Bagnato, - peraltro non prodotta in allegato e nemmeno citata integralmente nel contesto dell'impugnazione, che risulta per ciò priva di autosufficienza -, senza condurne una lettura complessiva e coordinata, che, invece, è stata ritenuta coerente con l'impianto accusatorio con argomentazioni per nulla illogiche o apodittiche.
2.3.5 Non risponde minimamente al vero che i giudici di merito abbiano omesso di prendere in considerazione le chiamate partite dai due diversi cellulari dell'imputato alle ore 00.47 e 00.48 del 7 luglio e dirette all'utenza del LL: al contrario, si è rilevato che, sebbene non registrate nei tabulati, le chiamate lo erano nella memoria dei telefoni, che di sua iniziativa l'AM, prima ancora di rendere la prima confessione con dichiarazioni spontanee ai Carabinieri il 13 luglio, aveva loro esibito, mostrando sul display il numero chiamato, che i militari avevano così potuto fotografare per conservarne traccia documentale. L'assenza di conversazione e di messaggi registrati è stata desunta da quanto ricavato dalla memoria del cellulare della vittima e risulta essere stato confermato anche dall'AM nei colloqui in carcere, intercettati con i familiari e riportati testualmente nella sentenza di primo grado, laddove, oppostogli da costoro che vi erano telefonate pervenute all'apparecchio del LL dopo l'ora in cui egli aveva collocato il commesso omicidio, aveva replicato "io ho fatto finta di telefonargli per..perché sia ancora vivo...si si, ci possono essere telefonate, ma non ha mai risposto". Nessun altro elemento di valutazione, di natura tecnica o fattuale, ha smentito al riguardo l'assunto accusatorio, recepito dai giudici di merito in modo fedele ed affatto travisato.
2.3.6 Infine, la difesa sostiene che, in contrasto con la finalità inizialmente dichiarata dall'imputato, secondo il quale le tre chiamate della prima ora del 7 luglio erano state effettuate per creare una sorta di alibi e fingere estraneità all'omicidio, buon senso avrebbe imposto di lasciare un messaggio in segreteria telefonica: trascura però che i due autori della chiamate, come sostenuto dall'AM, erano alterati da uso di cocaina ed al termine di una giornata di lavoro, per cui la loro lucidità e capacità di determinarsi con coerenza e prudenza poteva essere stata alterata, se non compromessa.
2.4 Risponde al vero che la sentenza impugnata non si è specificamente addentrata nell'analisi della testimonianza resa da LL IA, il quale aveva riferito di avere cenato la sera del 6 luglio 2009 all'interno del bar La Suite dopo una telefonata fatta con la propria convivente alle ore 21.28 e che solo durante la cena aveva notato l'AM allontanarsi dal bar per acquistare le sigarette e farvi rientro pochi minuti dopo, recando anche un pacchetto acquistato per suo conto e lanciatogli a distanza. Ha però implicitamente confermato la valutazione di inattendibilità già espressa dalla Corte di primo grado, allorché ha valorizzato in chiave dimostrativa tutte le altre risultanze indicative di un allontanamento avvenuto tra le ore 20.30 e le ore 21.15 e quindi incompatibile con la narrazione del LL.
Si ricorda comunque che il severo giudizio di mendacio, espresso alla Corte di Assise a carico di detto teste, è stato ben argomentato in base ad una molteplicità di ragioni: la sua affermazione iniziale, contenuta nel verbale di s.i.t., di non avere cenato con l'AM quella sera, modificata in un secondo momento;
la descrizione di circostanze certamente non veritiere, quali l'allontanamento del ER dal locale dopo la PE, cosa esclusa dall'altro teste SS, che aveva collocato tale evento non oltre le ore 22.00, mentre la giovane aveva lasciato il posto dopo le ore 22.30 e l'incompatibilità tra la ricostruzione, fatta dal teste, dei comportamenti tenuti dall'AM e l'avvenuta certa consegna da parte di questi alla PE dell'arma del delitto con la richiesta di eliminarla, risultante non solo dalla confessione iniziale e reiterata dell'imputato, ma anche da circostanze oggettive, quali le conversazioni e comunicazioni intercettate nei confronti della donna, citate testualmente nella sentenza di primo grado, ed il ritrovamento della pistola da parte dei Carabinieri sulla scorta delle indicazioni di questa.
2.5 La difesa mostra dissente anche dalla valutazione di irrilevanza delle discrasie tra la descrizione delle modalità esecutive dell'omicidio, fornita dall'AM quando aveva confessato di essere l'autore del delitto, circa l'avvenuto sparo del colpo letale alla nuca della vittima una volta che questa, assunta la dose di cocaina, si era rialzata dal tavolo e si era girata verso di lui, e quanto emerso dalla consulenza medico-legale.
2.5.1 In primo luogo la versione dei fatti riferita a Carabinieri, P.M. e G.I.P. viene citata nel ricorso in modo inesatto, dal momento che l'AM aveva affermato di avere sparato al LL da tergo alla nuca "avvicinando la pistola alla pelle" mentre questi si stava rialzando dopo essersi chinato sul tavolo ove aveva preparato le dosi di cocaina da inalare, una delle quali aveva assunto ed entrambi si erano trovati in piedi rivolti verso la porta l'ingresso. Ciò consente di affermare che inizialmente egli non aveva parlato di un contatto diretto tra l'arma e la nuca della vittima, mentre soltanto nei dialoghi intercettati con i familiari aveva detto che prima dello sparo il LL, rialzatosi dal tavolo, si era girato verso di lui ed egli gli aveva sparato. Delle due narrazioni soltanto la prima è esatta e trova rispondenza nei dati emersi dalla consulenza medico-legale circa la direzione del colpo, la zona anatomica attinta -la nuca e non la parte frontale del volto-, e la posizione retrostante dello sparatore.
2.5.2 In ogni caso, la sentenza impugnata non ha trascurato questo dato, ma ha fondatamente rilevato che la divergenza era imputabile ad una difficoltà mnemonica dell'imputato, avvalorata dalla consulenza psichiatrica, espletata nel giudizio di appello;
a ciò va aggiunto che i rilievi autoptici, dovendo esprimere un giudizio tecnico sulla distanza dalla quale il colpo di pistola era stato esploso, per quanto riportato nella stessa sentenza di appello, hanno escluso un contatto diretto tra cute ed arma, ma hanno anche indicato l'impossibilità di definire con certezza tale distanza per l'effetto mascherante della presenza dei capelli e la natura delle polveri componenti la cartuccia esplosa, il che esclude anche la possibilità di stimare con precisione tale distanza.
2.5.3 Circa l'incapacità dell'imputato di riferire come avesse caricato l'arma prima di utilizzarla, i giudici di appello hanno osservato come fosse ben possibile che egli avesse prelevato la pistola già carica dal luogo ove era stata detenuta all'interno del locale da lui cogestito con i soci e quindi non avesse avuto l'esigenza di inserire proiettili e disinserire la sicura, operazioni richiedenti effettivamente una certa esperienza manuale, rilievo che ha trovato logico riscontro nel fatto che la pistola era stata condotta nell'esercizio dal RO a scopo difensivo dopo aver subito un accoltellamento mentre era al lavoro ad opera di tale La Spisa e vari furti nel locale e nelle abitazioni dei soci;
pertanto, non è con la considerazione dell'immaturità psicologica o del trauma per il delitto commesso che è stata giustificata l'omessa descrizione del caricamento dell'arma, quanto per la disponibilità dell'arma già pronta all'uso.
2.5.4 Anche in merito all'avvenuta asportazione dal luogo dell'omicidio del bossolo caduto al suolo dopo il colpo di pistola, non è vero che l'AM non abbia saputo spiegare il gesto, in quanto nell'interrogatorio del 13 luglio 2009 reso al P.M. aveva affermato di averlo recuperato perché "non volevo lasciarlo lì, pensavo che magari se qualcuno l'avesse trovato avrebbe potuto arrivare a me". Era stata dunque la logica preoccupazione di poter lasciare tracce del reato, che consentissero in qualche modo di ricollegarlo, tramite l'arma impiegata, alla sua persona ad avere ispirato quel comportamento, che, secondo i giudici di appello, non aveva nulla di insensato, ma aveva costituito una cautela logica e riferibile ad un soggetto competente, che avrebbe potuto effettivamente essere individuato tramite la corrispondenza tra le impronte digitali presenti sulle tracce di percussione sul fondello del bossolo e quelle sulla pistola, una volta che questa fosse stata rinvenuta. Del resto, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come l'AM avesse descritto un'attenta manovra diretta a far sparire tutto ciò che avrebbe potuto incriminarlo, ossia gli abiti utilizzati nel delitto, bruciati in uno spazio adiacente al bar, rinvenuto dai Carabinieri su sua indicazione, la pistola consegnata col bossolo alla PE, poi recuperata in base alle informazioni da questa fornite e le telefonate depistanti effettuate qualche ora dopo l'omicidio con due utenze cellulari diverse, tutte condotte che non avrebbero alcun significato se egli, come sostenuto dalla difesa, si fosse limitato ad assistere all'omicidio senza avervi preso in alcun modo parte.
2.5.5 Il ricorrente assume che sarebbe oggetto di travisamento anche il contenuto dell'interrogatorio del 19/11/2009 per avere ritenuto la Corte di Assise di Appello che l'AM avesse riconosciuto la pistola sequestrata come l'arma utilizzata per uccidere il LL:
in realtà la lettura della trascrizione del relativo verbale conferma che egli, dopo avere a lungo osservato le fotografie della pistola l'aveva con certezza riconosciuta anche se si era rifiutato di rispondere alle domande su come l'avesse caricata e maneggiata. Non trova rispondenza nelle risultanze probatorie nemmeno l'assunto, secondo il quale la pistola non era efficiente perché munita di caricatore non originale: al riguardo la sentenza in verifica richiama quanto accertato dalla perizia balistica ed il constatato funzionamento dell'arma alle prove di sparo, nonostante la vetustà ed il danneggiamento subito per essere stata immersa in acqua per tre mesi, nonché la compatibilità con il proiettile prelevato dal corpo del soggetto passivo del reato.
2.5.5.1 Il ricorso sostiene non essere concludente quanto emerso dalle conversazioni intercettate nei confronti di PE VE, ossia il fatto innegabile che ella aveva ricevuto la sera dell'omicidio dall'AM la pistola che aveva gettato nel lago di Candia e che tre mesi dopo il 16/10/2009 aveva fatto rinvenire ai Carabinieri nell'ambito della collaborazione prestata con le forze dell'ordine, dal momento che consegnare l'arma del delitto ad altri non significava necessariamente avere sparato in prima persona, ne' che quell'arma fosse stata impiegata per consumare l'omicidio. Inoltre, si aveva motivo di dubitare della buona fede della donna, sia perché indagata a sua volta, tanto da essere stata esaminata quale imputato di reato connesso, sia perché convivente del RO, che nelle captazioni ambientali l'AM aveva indicato quale mandante dell'uccisione del LL.
2.5.5.2 Osserva questa Corte che, al di là del riconoscimento operato dall'imputato quando era ancora confesso, che l'arma fosse quella già procurata dal RO e custodita nella cassa del bar "La Suite" a scopo difensivo e che l'arma fosse stata consegnata alla PE dall'AM la sera del 6 luglio 2009 emerge con certezza dai dialoghi intercettati tra la donna e l'amico paolo, riportati nella trascrizione nel corpo della motivazione della sentenza di primo grado, ritenuti attendibili e genuini perché captati all'insaputa dei due conversanti, nei quali ella aveva affermato di avere ricevuto l'arma per eliminarla allo scopo di fare un favore all'amico patrick e per aver pensato che fosse disperato per fare un gesto del genere, quindi di particolare gravità, corrispondente all'omicidio, rivelato ai soci dopo l'esecuzione, secondo quanto inizialmente affermato dall'AM; ha quindi aggiunto di non essere stata al corrente di cosa esattamente fosse successo prima di ricevere la pistola. Oltre a ciò, è indubbio e non può essere negato nemmeno dalla difesa, che l'arma già riposta nel cassetto della cassa del bar dopo l'omicidio era scomparsa, il che conferma anche sotto tale profilo trattarsi di quella prelevata ed usata dall'AM e poi fatta sparire nel tentativo di eliminare le tracce del reato.
2.5.5.3 I dubbi circa l'attendibilità della PE, sollevati dalla difesa, hanno natura meramente congetturale, dal momento che il rapporto sentimentale col RO si era già interrotto quando ella aveva condotto i militari al rinvenimento della pistola, come deducibile dal tenore dei messaggi telefonici che i due si erano scambiati proprio lo stesso giorno 16/10/2009 e che anche nelle conversazioni con l'amico paolo ella aveva mostrato di voler pensare soltanto alla propria posizione personale e non a quella del RO.
2.5.5.4 È stato oggetto di considerazione da parte del giudici di merito anche la possibilità che l'AM fosse stato l'esecutore materiale di azione omicidiaria, voluta ed organizzata da altri, che gli avevano anche fornito l'arma già pronta all'uso o che comunque l'avevano caricata, come anche l'organo dell'accusa aveva ritenuto almeno nel corso delle indagini preliminari: hanno rilevato comunque che l'essersi reso disponibile a realizzare il delitto su mandato altrui non escludeva, ne' attenuava sotto alcun profilo la sua responsabilità. Ed anche l'ipotesi che l'arma fosse stata consegnata alla PE dal RO è stata esclusa in virtù dei dialoghi intercettati e del fatto che tutti gli altri indizi indicavano l'AM, non il RO, come il soggetto che si era allontanato dal bar in orario corrispondente a quello della morte del LL, che lo aveva contattato al telefono due volte quella sera prima di recarsi da lui e che per primo aveva chiamato la sua utenza in piena notte per dimostrare di non sapere che non poteva più rispondere perché già deceduto.
3. In conclusione, deve rilevarsi come la conferma del giudizio di colpevolezza, espresso nella sentenza gravata, resista a tutte le censure che le sono state mosse quando ha preso in esame tutto il materiale indiziario raccolto e ha disatteso in quanto irragionevoli e contrastanti con le emergenze probatorie, analizzate in modo logico ed esaustivo, tutti i dubbi sollevati con l'atto di appello.
3.1 In particolare ha ritenuto del tutto logica, coerente e frutto di autentica esperienza personale e diretta la confessione resa dal ricorrente, sia perché quasi immediata rispetto al fatto di reato, reiterata cinque volte in sede di indagini preliminari davanti alla polizia giudiziaria, al P.M. ed al G.I.P., quindi insistentemente ribadita anche ai familiari nei dialoghi in carcere, sebbene costoro con altrettanta tenacia avessero cercato di indurlo ad ammettere, almeno con loro, di non essere l'autore dell'omicidio e di avere confessato per coprire il vero responsabile. È stata rilevata al riguardo la completa, dettagliata e costante descrizione dell'azione in tutte le sue fasi e nei particolari essenziali riguardanti il tempo, il luogo, il modo dell'esecuzione, corrispondenti a quanto rilevato in seguito con le indagini, descrizione compatibile soltanto con una conoscenza visiva degli eventi, non mutuabile dal racconto altrui;
per contro, è stata ritenuta non credibile la ritrattazione, intervenuta soltanto all'udienza preliminare ed inficiata da palese contraddizione quando il suo autore aveva cercato di spiegare come avesse appreso i particolari riferiti nel corso dei precedenti interrogatori. In un primo momento egli aveva sostenuto di averli soltanto immaginati, basandosi sui comportamenti usualmente tenuti dal LL e sull'abbigliamento indossato nei giorni precedenti la morte, conosciuti per averne frequentato la casa quando vi si era recato ad acquistare cocaina, il che risulta francamente privo di fondamento se si considera che il corpo della vittima era stato rinvenuto a torso nudo con indosso soltanto un paio di sandali e dei pantaloncini di tessuto jeans. In seguito, aveva affermato di avere appreso quanto riferito da ER Antonio, il quale aveva visto il LL cadavere già la sera del 6 luglio e che si era ripresentato al bar "La Suite" a comunicare la notizia: è stato osservato al riguardo che il ER aveva soltanto riferito che il suo datore di lavoro era deceduto per infarto, non che fosse stato colpito alla nuca da un colpo di pistola cal. 6 mentre si era chinato ad inalare cocaina e che quando questi e l'AM nel pomeriggio del 7 luglio si erano recati a casa della vittima per prelevare il cane, ormai abbandonato a se stesso, avevano potuto osservare l'interno dell'abitazione soltanto dalle finestre e una scena del crimine, già modificata dall'intervento dei Carabinieri che avevano effettuato le prime indagini, asportando del materiale.
3.2 Inoltre, sono state evidenziate le numerose lacune ed incongruenze logiche nel racconto dell'AM, reso quando aveva ritrattato: non aveva saputo spiegare in modo convincente e ragionevole la ragione dell'autocalunnia, dal momento che lo stato di paura connesso agli eventi accaduti in precedenza - i furti reiterati, l'accoltellamento del RO, la relazione di questi con la propria madre, i debiti non onorati ed ormai non onorabili - non si vede come possa essere sul piano logico all'origine dell'ammissione di un fatto così grave come un omicidio, se non commesso.
Nè del resto egli ha mai indicato di essere stato minacciato dal vero autore del delitto o costretto ad assumersi responsabilità altrui, posto che quando ha assunto il diverso atteggiamento processuale non ha inteso accusare alcuno, nemmeno il RO, di essere l'esecutore o il mandante dell'uccisione. Pertanto, anche l'abile tentativo della sua difesa di presentarlo come uno spettatore passivo e non concorrente nel delitto si risolve in una costruzione teorica, che non ha un preciso aggancio dimostrativo nell'ultima versione dei fatti resa dallo stesso imputato.
Rimasti privi di qualsiasi spiegazione razionale sono anche i comportamenti tenuti dall'imputato la sera del 6 luglio: se realmente estraneo all'omicidio, non si comprende per quale ragione abbia cercato di eliminarne ogni traccia, bruciando gli abiti, facendo sparire la pistola che non si sa da chi avesse ricevuto, effettuando le telefonate delle ore 00.47 e 00.48, che sostiene di non ricordare, mentre in precedenza ne aveva offerto una spiegazione coerente e più che verosimile, che non può essere liquidata come frutto di fantasie allucinate di un tossicodipendente sotto l'effetto della cocaina.
Per considerazioni svolte, il ricorso, privo di fondamento, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute nel presente grado, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che, per le spese sostenute da AL OL, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposto il pagamento delle stesse a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in Euro 2.000,00 a favore dei LL ed in Euro 500,00 a favore dello Stato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013