Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 50891
CASS
Sentenza 13 novembre 2013

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La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del quinto comma dell'art. 438, cod. proc. pen., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 50891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50891
    Data del deposito : 13 novembre 2013

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