Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2012, n. 12791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12791 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 3171
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 23483/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CERRA CE N. IL 17/03/1959;
avverso la sentenza n. 1928/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato, quanto alla affermazione di responsabilità, quella pronunziata dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale in data 18 maggio 2009 (che aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di usura aggravata e continuata, commessa in danno di AL BR in Lamezia Terme, dal 1997 al marzo del 2003). La Corte di appello ha rideterminato in termini più favorevoli la pena principale, ha revocato quella accessoria dell'interdizione dai pp.uu. per la durata di anni 5, ed ha confermato le ulteriori statuizioni accessorie, anche agli effetti civili. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con l'ausilio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 644 c.p., comma 5, nn. 3 e 4 (lamentando che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto le circostanze aggravanti dello stato di bisogno e della commissione del reato in danno di soggetto esercente attività di impresa od artigianale in presenza di elementi di segno contrario);
2 - violazione degli artt. 63, 157 e 644 c.p. per aver negato la declaratoria di estinzione del reato di usura per prescrizione limitatamente ai fatti di cui al capo A), commessi tra il 1997 e la fine del 1999.
Ha concluso chiedendo annullarsi l'impugnata decisione con ogni conseguenza di legge.
All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile per manifesta infondatezza.
1. La Corte di appello ha spiegato, con rilievi esaurienti, logici e non contraddittori, come tali insindacabili in questa sede, e neanche apprezzabilmente contestati dalle estremamente generiche considerazioni del ricorrente, le ragioni della ritenuta configurabilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 (f. 3 s.), ben potendo emergere la sussistenza del necessario stato di bisogno della p.o. anche soltanto dalle condizioni particolarmente inique del prestito stipulato. Questa Corte Suprema ha, infatti, già chiarito che lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, quando siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno potesse contrarre il prestito a condizioni tanto inique ed onerose (Sez. 2^, n. 20868 del 30 aprile 2009, Acri, rv. 244884). Di tale principio, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione.
E, quanto alla residua aggravante pure oggetto di doglianza, ha congruamente evidenziato che la p.o. svolgeva, a suo nome e, dal 1999 con azienda intestata a nome della moglie, attività d'impresa (f. 4).
2. Non risulta maturata l'invocata prescrizione limitatamente ai fatti di cui al capo A), commessi tra il 1997 e la fine del 1999:
il ricorrente ha, infatti, omesso di computare l'aumento ex art. 63 c.p.p., comma 4, per la seconda delle circostanze aggravanti concorrenti (entrambe ad effetto speciale).
Questa Corte Suprema ha, in particolare, già ritenuto che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve considerarsi, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche l'aumento di pena determinabile in forza dell'art. 63 c.p., comma 4, per la meno grave delle circostanze ad effetto speciale concorrenti, e che ciò vale sia con riguardo alla disciplina previgente che con riguardo a quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005 (Sez. 2^, n. 33871 del 2 luglio 2010, P.G. ed altri in proc. Dodi, rv. 248130).
Il termine de quo ammonta, pertanto, nella sua misura più favorevole (computata secondo le norme introdotte dalla L. n. 251 del 2005), ad anni dodici (pari al massimo edittale per il reato di usura di anni sei, aumentato ex art. 644 c.p., comma 5, n. 3, fino a nove anni, con ulteriore aumento di un terzo ex art. 63 c.p., comma 4, per la circostanza aggravante ad effetto speciale concorrente di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 5), che va aumentato ad anni quindici per il pacifico sopravvenire di plurimi eventi interruttivi, ex art.161 c.p., comma 2; a detto termine vanno ancora aggiunti i periodi di sospensione puntualmente riepilogati nella sentenza impugnata (f. 5 s.).
Il termine non era, pertanto, scaduto alla data della sentenza di appello.
Nè può porsi il problema della scadenza successiva eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, sia perché la stessa non risulta tuttora maturata, sia in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa: somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2013