Articolo 72 del Codice del processo amministrativo
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16 settembre 2010
Art. 72


Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorita' l'udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalita' ordinarie.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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