Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 1
È ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'acquisizione della testimonianza di persone che già hanno reso sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, sempre che l'espletamento della prova sia effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti della prima deposizione e che la richiesta medesima precisi la rilevanza di tali criticità ai fini della valutazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2011, n. 31881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31881 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/06/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - rel. Consigliere - N. 700
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44449/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR EN, nato a [...] il [...];
dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia;
avverso la sentenza emessa in data 26 marzo 2010 dalla Corte di assise di appello di Brescia, nei confronti degli imputati:
FR EN;
ND ED, nato a [...] il [...];
parte civile Llhao, Gxhi Tar.Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi, la memoria di
ND ED;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'avvocato Costa Giancarlo per ND ED, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO
1. FR EN e ND ED erano stati tratti a giudizio per rispondere:
- (capo A) di omicidio pluriaggravato in danno di HO ON (artt. 110 e 575, art. 577, comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art.61 c.p., comma 1, n. 1), commesso in Brescia il 23.7.2007, morte del HO seguita il giorno 8.8.2007;
- (capo B) di tentato omicidio pluriaggravato (artt. 56, 110 e 575, art. 577, comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 61 c.p., comma 1, n. 1) in danno di RA KE, intervenuto per difendere HO ON, commesso in Brescia il 23.7.2007.
Al FR era contestato inoltre: (capo C) il porto ingiustificato del coltello (L. n. 110 del 1975, art. 4) impiegato nei fatti commessi il 23.7.2007; (capo D) il delitto di tentata estorsione ai danni di RA KE, commesso il giorno successivo, il 24.9.2007, in concorso con tale OK RE.
1.1. Con sentenza in data 27.3.2009 la Corte d'assise di Brescia dichiarava FR responsabile di tutti i fatti a lui contestati;
assolveva ND dall'omicidio al capo A) e lo dichiarava responsabile del solo tentato omicidio al capo B), esclusa la premeditazione.
Condannava per l'effetto: il primo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per diciotto mesi, con pene accessorie di legge e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
il secondo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei motivi futili, alla pena di dieci anni di reclusione, con pene accessorie.
1.2. Con la decisione in epigrafe la Corte di assise di appello confermava la sentenza di primo grado quanto ad affermazione di responsabilità del FR;
escludeva tuttavia anche per lui la premeditazione e riduceva l'isolamento diurno a quindici mesi. In relazione alla posizione dello ND, qualificava invece il delitto al capo B), alla stregua di lesioni volontarie e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso per mancanza di querela.
1.2. La Corte di appello respingeva in premessa le eccezioni sollevate dalla difesa di FR EN, già proposte in primo grado, concernenti: la mancata traduzione del decreto con cui era stato disposto il giudizio;
la mancata riunione del giudizio a quello concernente la tentata estorsione nei confronti di AJ RE;
il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'esame dei testi SA KE e BR NA;
l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida dall'imputato FR, che s'era rifiutato di sottoporsi ad esame dibattimentale;
l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. e art.500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni rese durante le indagini dalla persona offesa RA KE, successivamente tornata in Albania, rilevando sul punto che, per altro, dette dichiarazioni non erano affatto decisive per l'affermazione di responsabilità del FR con riguardo alla vicenda omicidiaria, che risultava comunque acclarata sulla base di altri elementi.
A tale proposito osservava, in particolare, che la responsabilità del FR per l'uccisione del HO già emergeva dalle dichiarazioni dei testimoni oculari BR e RI KL, dalle dichiarazioni del coimputato ND, dalle ammissioni dello stesso FR, pur nell'ambito di una inverosimile versione a sè favorevole.
Anche l'accoltellamento del RA era stato ammesso dal FR, e la correttezza della qualificazione della condotta alla stregua di tentato omicidio era comprovata dal mezzo usato, dalla pluralità e direzione dei colpi, dalla sede attinta.
La prova della tentata estorsione riposava infine sulle dichiarazione del RA e poiché l'appello contestava soltanto la loro utilizzaci ita, l'infondatezza del motivo comportava la conferma della sentenza impugnata sul punto.
In relazione alla posizione dello ND, la Corte di assise di appello rilevava invece che le dichiarazioni accusatorie del teste RA, non essendo state filtrate dalla dialettica dibattimentale, andavano valutate con molta prudenza.
Sicché, alla luce delle contraddizioni tra le sue successive dichiarazioni e degli ulteriori elementi acquisiti, considerate in particolare le dichiarazioni dei testi prima indicati, che in parte smentivano o comunque non confermavano il RA per gli aspetti concernenti il tentato omicidio nei suoi confronti, doveva ritenersi non dimostrato che ND condividesse l'intenzione omicida del FR.
2. Avverso la conferma della condanna ricorre l'imputato FR EN a mezzo del difensore, avvocato Danilo Zanasi, che chiede l'annullamento della sentenza denunziando:
2.1. violazione di legge, con riferimento al rigetto della eccezione concernente la mancata traduzione in lingua albanese del decreto che aveva disposto il giudizio, sull'assunto che l'interprete presente in udienza preliminare non s'era affatto curato di tradurre l'atto all'imputato, al quale neppure era stata consegnata una copia del decreto (da far tradurre in carcere);
2.2. violazione di legge, con riferimento al rigetto dell'eccezione concernente lo stralcio della posizione di FR RE, coimputato del reato al capo D), sul rilievo che erroneamente la Corte d'appello non aveva dato peso alla circostanza che lo stesso avvocato aveva dovuto assumere la veste di difensore di FR EN e di FR RE, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., con indubbia violazione del diritto di difesa del primo;
2.3. violazione di legge, con riferimento al rigetto, sia in primo grado sia in appello, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla assunzione delle dichiarazioni dei testi BR NA e SA KE, le cui dichiarazioni erano state poi effettivamente poste a base della condanna del ricorrente per i due ferimenti e, di contro, del proscioglimento del coimputato (si evidenziano nel contesto del ricorso gli stralci dell'esame dibattimentale della BR dai quali emergevano le contraddizioni nelle quali la stessa era incorsa durante le indagini e la necessità di chiarimenti, e le contraddizioni delle dichiarazioni del SA evidenziate dalla stessa Corte d'assise d'appello in relazione al fatto che il FR era sceso tenendo un coltello e circa la dinamica delle lesioni subite)
2.4. violazione di legge, in relazione all'art. 512 e 512 bis c.p.p., e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, con riferimento alla acquisizione del fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese durante le indagini dal teste RA, che non era risultato affatto irreperibile, ma risultava anzi più volte contattato telefonicamente in Albania, che aveva spedito fax dal luogo ove si trovava e che si era sempre volontariamente sottratto all'esame dibattimentale in contraddittorio tra le parti;
2.4.1. contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui si affermava, da un lato che la prova del delitto di omicidio (ma non già anche del tentato omicidio) emergeva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato FR, poi definite però non idonee ad aggiungere alcunché al patrimonio conoscitivo già acquisito;
2.5. violazione di legge, con riferimento alla ritenuta acquisibilità delle dichiarazioni del SA ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, anche alla luce della rilevanza che tale questione aveva in relazione al delitto di tentata estorsione, dato semplicemente per scontato alla luce di dette dichiarazioni, in assenza di "provata condotta illecita";
2.6. contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del teste SA, ritenute del tutto inattendibili - contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - con riguardo agli antefatti e alla circostanza che l'imputato si fosse preventivamente munito di coltello, e differentemente valutate con riferimento alla posizione del coimputato ND;
2.6.1. violazione di legge (e vizi di motivazione) in relazione al diniego della provocazione: il ricorso illustra diffusamente l'antefatto relativo alla discussione del giorno 22.7.2007 tra l'imputato e AK IA e alla lite, fra i due, seguita il giorno successivo, 23 luglio, tra le 18 e le 19,30, culminata con il ferimento dell'imputato (che si sostiene ricostruita dai giudici di merito senza tenere conto delle dichiarazioni della barista SU RO, che aveva escluso che l'imputato avesse colpito per primo;
dell'inattendibilità del AK, interessato;
delle conversazioni intercettate), ed assume che non bastava certamente il tempo di un ora trascorso tra l'aggressione patita e la reazione allorché il FR aveva constatato che era stato preso in giro quanto a promessa di un incontro al Parco Gallo, permanendo lo stato d'ira nei confronti del HA che era intervenuto facendo da paciere ed impedendo al ricorrente di reagire e che si trovava in stretto collegamento d'interessi con colui che aveva materialmente posto in essere l'atto ingiusto;
2.7. vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato al capo B) alla stregua di tentato omicidio anziché di lesioni, sui rilievi:
- che la consulenza medica era stata effettuata soltanto su certificati;
che dalla documentazione acquisita risultava per altro che il SA non aveva mai corso serio pericolo di vita (era stato ricoverato in codice "giallo" e le condizioni post-operatorie erano sempre state buone); che l'evento morte non era perciò da considerare probabile, salvo un clamoroso errore dei medici, idoneo a interrompere, però, il decorso causale;
- che le caratteristiche delle ferite riportate dal HA e dal SA erano compatibili con l'ipotesi che questo fosse intervenuto nella lite per trattenere il FR e fosse da questo stato colpito solo per farlo allontanare, non avendo alcuna ragione contro di lui;
- che era estremamente ingiusto, infine, che si fosse condannato al massimo della pena chi aveva confessato e si fosse assolto chi aveva invece negato;
2.8. omessa motivazione con riguardo alla conferma della condanna per il delitto di tentata estorsione, la cui sussistenza era stata contestata non solo rilevando la inutilizzabilità delle dichiarazioni del SA, ma contestando la valenza della telefonata assunta a riscontro (del cui contenuto nulla risultava), l'inattendibilità del teste, l'obiettiva inverosimiglianza dell'accusa;
2.9. vizi di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, affatto illogiche risultando: la svalutazione della confessione dell'imputato a fronte del rilievo decisivo a questa invece assegnato per sostenere l'affermazione che le dichiarazioni del SA non erano decisive;
la mancanza di rilievo data alla caduta dell'aggravante della premeditazione;
l'attribuzione dei futili motivi senza alcuna considerazione del fatto che altre persone erano coinvolte ed altre erano ad attendere nel parco;
l'eccessivo peso dato alla vita pregressa senza alcuna considerazione del precedente episodio del bar e del clima di bugie, omertà e schieramenti, emerso, oltreché del fatto che il ricorrente era l'unico in detto contesto a avere riconosciuto le proprie responsabilità.
3. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre invece avverso il proscioglimento di ND ED e l'esclusione dell'aggravante della premeditazione per KA EN.
3.1. Con il primo motivo denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte d'assise d'appello:
- dopo avere ribadito la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede d'indagine da RA KE, aveva arbitrariamente enfatizzato una presunta divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste il 25.7.2007 e il 16.9.2007, mentre le seconde costituivano mera integrazione delle prime e non le smentivano;
- aveva completamente omesso di considerare le dichiarazioni rese il 24.9.2007, dopo i riconoscimenti fotografico di FR e di ND;
- aveva non correttamente ipotizzato che le prime dichiarazioni del teste potevano essere state in qualche modo influenzate dal fatto che il verbalizzante che l'aveva raccolte aveva sentito la BR, che aveva parlato di un giovane caduto a terra e preso a calci e pugni da altri due: anzitutto perché non risultava affatto che il verbalizzante fosse il medesimo;
quindi perché era del tutto arbitraria la presunzione che un agente di polizia che ha proceduto all'esame di un teste divenga per ciò solo "Inidoneo" ad assumerne altro sui medesimi fatti;
infine perché proprio dalla coincidenza delle dichiarazioni di due testi si traeva l'irragionevole conclusione dell'inattendibilità della loro verbalizzazione;
- altrettanto illogicamente aveva affermato che ND non si sarebbe avveduto del fatto che il FR era armato di coltello, giacché, come che fosse ricostruito il suo intervento, l'azione da lui posta in essere non poteva considerarsi disgiunta da quella del FR, essendo invece concorrente e simultanea a questa nell'aggressione del RA ed essendo servita, come la stessa Corte d'assise d'appello riconosceva, al FR per liberarsi della presa del RA e per colpirlo;
- aveva escluso la volontà omicida in capo al FR nonostante questa trovasse conferma in tutte le dichiarazioni del RA;
risultava difatti che FR stava già stava inseguendo con il coltello in mano il HO e, secondo il RA, quando ebbe a tentare di fermarlo quello aveva già inferto due coltellate al HO, che aveva lanciato un grido e s'era accasciato ferito;
la medesima scena non poteva perciò non essere visibile da ND che effettuava l'inseguimento da vicino;
le dichiarazioni della teste BR confermavano d'altronde che il HO fuggiva visibilmente terrorizzato, tale comportamento essendo compatibile solo con la vista del coltello;
- aveva omesso di considerare che il comportamento tenuto immediatamente dopo il fatto da ND, allontanandosi con l'auto assieme al FR dopo averlo visto accoltellare i due connazionali, dimostrava l'unitarietà degli intenti;
3.2. Con il secondo motivo denunzia erronea qualificazione giuridica del reato al capo B) alla stregua di lesioni personali, giacché la natura inscindibilmente unitaria delle azioni dei due imputati comportava comunque la loro responsabilità concorsuali ai sensi dell'art. 110 c.p. per l'evento complessivamente prodotto;
di conseguenza ND doveva rispondere di lesioni guarite in 30 - 35 giorni, circostanza questa da sola sufficiente a rendere il reato procedibile d'ufficio; era inoltre estensibile a ND l'aggravante dell'uso dell'arma, trattandosi di circostanza conosciuta o conoscibile ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2; tuttavia se si reputava che uno solo dei due concorrenti avesse in mente il tentato omicidio, l'altro avrebbe dovuto rispondere quantomeno ai sensi dell'art. 116 c.p.. 3.3. Con il terzo motivo denunzia illogicità della motivazione quanto all'esclusione della premeditazione, sul rilievo che, accolta la ricostruzione circa l'antefatto dello scontro, riconducibile alla lite del giorno 22 luglio, illogicamente la Corte d'assise d'appello aveva escluso la premeditazione valorizzando che, anche secondo il RA, il FR s'era intrattenuto qualche momento a discutere con il AH, prima di accoltellarlo, cercando poi di colpirlo con un pugno;
in realtà, per quanto emergeva dalle dichiarazioni del RA, il FR aveva immediatamente affrontato il AH ossessivamente contestandogli di averlo picchiato e ai dinieghi di questo dapprima lo aveva colpito con un pugno, quindi l'aveva inseguito armato di coltello: la circostanza che l'azione omicida fosse stata preceduta da accuse verbali e da violenza fisica non bastava, invero, ad escludere la premeditazione, ma rappresentavano anzi la manifestazione verbale e gestuale delle ragioni per le quali l'imputato aveva anticipatamente maturato l'intenzione d'uccidere.
4. Ha prodotto memoria il difensore di ND ED, avvocato Giancarlo Costa, osservando che:
- le dichiarazioni resa da RA KE erano inutilizzabili, non essendo acqulsibili ex art. 512 c.p.p. giacché non era stato fatto ogni possibile sforzo per assumere le sue dichiarazioni in contraddittorio, pur conoscendosi dove si trovava in Albania, e perché, anche ad ammettere che fosse divenuto irreperibile, ciò s'era verificato per sua scelta volontaria;
- le dichiarazioni del RA neppure erano acquisibili ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, giacché non risultavano elementi concreti che dimostrassero che avesse subito violenze o minacce per indurlo a non deporre;
- la qualificazione del fatto ascritto a ND alla stregua di lesioni era assolutamente corretta, alla luce dell'inattendibilità delle diverse dichiarazioni del RA e del riscontro che la dinamica riferita dall'imputato aveva trovato, al, contrario, nelle dichiarazioni del teste RI ME (che aveva riportato quanto riferitogli nell'immediatezza da RA nei medesimi termini), nello stesso tenore del racconto fatto nella conversazione intercettata (per nulla corrispondente alla versione del RA), nei rilievi del consulente medico legale dott.ssa Amariti, al cui esame il RA s'era sottratto ma che in base ai documenti medici aveva ricostruito le lesioni da coltello come sferrate all'indietro (dal FR) mentre il RA tentava di bloccarlo alle spalle, non già a terra, come la persona offesa aveva riferito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1^ - Ricorso FR).
1. Il ricorso dell'imputato FR è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo, concernente la mancata traduzione in lingua albanese del decreto che aveva disposto il giudizio, è al limite dell'ammissibilità ed è comunque infondato.
La Corte di assise di appello ha rigettato detta questione di nullità nuovamente prospettata dalla difesa, osservando che nell'udienza preliminare l'imputato era assistito da interprete;
che tanto gli assicurava la conoscenza della decisione del giudice letta in udienza;
che sarebbe spettato in ogni caso ai difensori segnalare al giudice eventuali inconvenienti o carenze nell'espletamento dell'incarico in modo da assicurare la corretta realizzazione degli personali dell'imputato; che ne' di carenze ne' di richieste difensive volte a evidenziarle ed a chiederne la correzione vi era in atti la minima traccia.
La motivazione è assolutamente corretta e le censure sono generiche, non risultando che alcuna eccezione o richiesta di una più completa traduzione sia stata fatta in udienza preliminare dal difensore presente. Va solo aggiunto che non può bastare una tardiva affermazione difensiva a dimostrare, in fatto, che l'interprete presente non aveva adempiuto ai suoi compiti e che l'avvocato dell'imputato, presente, non si era curato di evidenziare che questo non aveva compreso il tenore del provvedimento di rinvio a giudizio.
3. Il secondo motivo concerne il rigetto dell'eccezione concernente lo stralcio della posizione di FR RE, coimputato del reato al capo D).
Anche tale motivo è al limite dell'ammissibilità ed è comunque infondato.
La Corte di assise di appello ha rigettato l'eccezione di cui si discute osservando che le decisioni sulla separazione e sulla riunione dei procedimenti sono discrezionali, richiedendo soltanto che siano assunte nel contraddittorio, come accaduto nel caso in esame, nel quale la necessità di separare discendeva dall'esigenza di contenere i tempi processuali e conferire priorità alla celebrazione di procedimento che vedeva gli imputati in stato di custodia cautelare. Ed ha aggiunto che il provvedimento censurato, peraltro, non aveva portato nessun nocumento ai diritti di difesa del ricorrente e non vi era alcun interesse concreto da parte della difesa a contrastarlo.
Anche codeste osservazioni sono del tutto corrette, mentre la deduzione relativa alla assistenza del coimputato separatamente giudicato ad opera del medesimo difensore del ricorrente evidenzia situazione che non dipende dalla separazione ma da scelta o inerzia degli interessati. Considerata, ancora una volta, la mancanza di segnalazione da parte del difensore presente al momento dell'esame del coimputato ai sensi dell'art. 210 c.p.p., la doglianza risulta per altro priva di specificazione circa l'esistenza di profili d'incompatibilità in concreto o di una effettiva caduta di garanzie per il ricorrente (che non può certamente dolersi di aspetti che non lo riguardano o che nessuna lesione hanno prodotto nei suoi confronti).
4. Il terzo motivo concerne il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla assunzione delle dichiarazioni dei testi BR NA e SA KE, le cui dichiarazioni sarebbero state poi effettivamente poste a base della condanna del ricorrente. Il motivo è inammissibile.
La Corte di assise di appello ha ritenuto condivisibile l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado, con la quale era stata respinta la richiesta di giudizio abbreviato subordinato, osservando che entrambi i testimoni erano stati ripetutamente sentiti nel corso delle indagini preliminari;
che la necessità dell'integrazione probatoria va valutata tenuto conto "degli atti già acquisiti ed utilizzabili", per cui devono in linea generale essere ritenute non necessarie richieste probatorie dirette a ripetere adempimenti da posizioni già realizzate;
che, dunque, in concreto, l'integrazione probatoria deve avere ad oggetto "prove nuove" ovvero "mirate ad aggiungere elementi alla base cognitiva per il giudizio", e deve essere invece respinta allorché intende - come la richiesta in esame, con la quale si volevano soltanto risentire i due testi - solamente approfondire in contraddittorio dati già acquisiti, senza che emergano circostanze nuove.
Le considerazioni dei giudici di merito sono nella sostanza corrette, ma vanno chiarite.
La integrazione probatoria, per rendere ammissibile la richiesta di abbreviato "condizionato", non deve necessariamente riferirsi a fonti nuove, ma è sufficiente che evidenzi temi da integrare. Sicché se un teste ha reso dichiarazioni carenti o contrastanti è legittima, in linea di principio, la richiesta specificamente articolata con riguardo alla necessità di colmare o verificare gli aspetti carenti o in contrasto;
occorre - però - che la richiesta precisi il rilievo che le carenze o le contraddizioni possono assumere ai fini della decisione in relazione all'affermazione di responsabilità, al titolo del reato, alle circostanze, che costituiscono tutti temi di prova da considerare "decisivi".
Ora nel caso in esame, a quanto risulta dagli atti, la richiesta d'integrazione probatoria formulata dalla difesa all'atto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, era del tutto generica. Nè risulta che la sua specificità sia stata oggetto di chiarimenti in contraddittorio. E lo stesso ricorso è, con riguardo all'aspetto dei profili o temi di cui si sarebbe chiesta in concreto l'integrazione, aspecifico.
La genericità della doglianza, inidonea a superare la genericità della richiesta, la rende dunque inammissibile.
5. Sono invece in buona parte fondate le censure sviluppate nel quarto motivo a proposito dell'acquisizione delle dichiarazioni del RA. Ma hanno valenza in concreto limitata al delitto al capo D).
5.1. La Corte di assise di appello ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione concernente l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva disposto l'acquisizione di quelle dichiarazioni, osservando che, pur conoscendosi il pregresso domicilio del RA in Albania e il suo numero telefonico, non era noto il suo attuale indirizzo. La Corte di assise aveva d'altronde spiegato con chiarezza che il teste, sentito più volte dalla polizia giudiziaria e presentatosi anche spontaneamente alla Questura per riferire circa gli episodi inquietanti da cui era scaturita poi l'imputazione per tentata estorsione, era, all'epoca in cui aveva reso tali dichiarazioni, soggetto munito di regolare permesso di soggiorno, dimorante in Italia da ben sei anni, inserito nel mondo del lavoro;
era dunque saldamente radicato sul territorio nazionale.
Originariamente non vi erano, per tali ragioni, motivi per ritenere che il RA si sarebbe allontanato dal territorio nazionale, come aveva invece fatto dopo essere stato telefonicamente minacciato di morte qualora non avesse versato all'imputato la somma di 20.000,00 Euro (l'ispettore che aveva raccolto l'ultima sua denuncia aveva dichiarato che il teste era evidentemente spaventato e meditava di tornare in patria;
tale aspetto non era stato però evidenziato all'organo inquirente dall'ispettore e non poteva muoversi perciò al P.m. nessun addebito per non aver provocato l'incidente probatorio). D'altronde il teste, dopo essere andato in Albania convalescente delle ferite riportate, era tornato in Italia, ed era stato risentito sui fatti, sicché non era seriamente immaginabile che egli si rendesse successivamente non rintracciabile.
La situazione considerata era insomma, secondo i giudici del merito, quella tipica del testimone che, stabilmente presente il territorio nazionale fino al momento della sua escussione nel corso delle indagini, se ne allontana successivamente, e ricadeva nell'art. 512 c.p.p., non essendo applicabile al caso in esame la situazione normativamente diversa prevista dall'art. 512 bis c.p.p., riferibile esclusivamente al caso in cui la persona sentita sia residente all'estero già al momento della sua originaria deposizione (essendo in questo caso, si sostiene, fin dall'inizio evidente la sua non rintracciabilità in Italia al momento in cui si celebrerà il giudizio ordinario).
La irripetibilità - da intendere stando alla sentenza impugnata in senso "relativo" - sopravvenuta, rappresentando un'eccezione al principio del contraddittorio espressamente prevista dall'art. 111 Cost., rendeva quindi ad opinione della Corte di assise di appello inapplicabile art. 526 c.p.p., comma 1 bis.
5.2. Nel caso in esame può, tuttavia, dirsi dato assodato che il teste RA non era affatto da considerare, senza neppure darsi la pena di cercarlo, irreperibile, giacché di lui si conosceva il numero telefonico e il paese di abitazione in Albania;
era stato a tale numero contattato dalla Polizia giudiziaria (ispettore Ghizzardi); aveva spedito un fax dal luogo ove si trovava comunicando che non intendeva tornare in Italia per deporre;
era stata comunicata ai giudici nota dell'Interpol con la quale a richiesta delle autorità albanesi si pregava di far conoscere se l'autorità giudiziaria italiana intendeva procedere all'escussione del testimone mediante rogatoria internazionale.
In questa situazione, l'affermazione che non si conosceva l'attuale domicilio del teste, sta solo a significare che i giudici del merito non si sono curati di effettuare accertamenti per verificare se risultava ancora abitare nel luogo del suo ultimo domicilio noto, o si fosse per caso trasferito altrove. Ma nulla è detto a proposito del fatto che fosse effettivamente impossibile rintracciarlo. Tanto posto in fatto, le osservazioni dei giudici del merito che hanno, ciò nonostante, acquisito le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio, sono errate alla luce della giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 2^, sent. n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238199; Sez. 1^, sent. n. 44158 del 23/09/2009, Marinkovic, Rv. 245556; Sez. 5^, sent. n. 21877 del 26/03/2010, T., Rv. 247466; nonché, infine, Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, De Francesco). La irripetibilità di natura oggettiva - che costituisce il cardine del meccanismo di recupero al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in sede d'indagini, disciplinato dall'art. 512 c.p.p. - attiene al procedimento di assunzione della prova, ovverosia alla "ripetizione dell'assunzione dell'atto dichiarativo" (Corte Cost. n. 375 del 2001), la quale deve risultare fenomenicamente, e perciò oggettivamente, dal punto di vista processuale, irrealizzabile. E poiché le uniche deroghe al contraddittorio nella formazione della prova ora consentite sono quelle enucleate tassativamente dall'art. 111 Cost., comma 5, l'impossibilità oltre che oggettiva deve essere intesa, non già come "relativa" (come pare sostenere dalla Corte di assise di appello), bensì come assoluta. Ciò comporta che l'acquisizione delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio è consentita - ai sensi dell'art. 512 c.p.p. così come ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p. - soltanto a condizione che il giudice abbia esplorato, senza successo, tutte le possibilità e tutti gli strumenti a sua disposizione per cercare di superare gli ostacoli e di pervenire alla formazione della prova in contraddittorio.
L'acquisizione non può, pertanto, discendere dalla constatazione di difficoltà logistiche, di spese elevate, di intralci burocratici, connessi alle procedure volte ad ottenere la ripetizione dell'esame, giacché in tali casi non ricorre una impossibilità assoluta di natura oggettiva. Parimenti non ricorre assoluta impossibilità nel caso in cui del teste, residente all'estero, pur non presentatosi, si conoscano i recapiti e risulti manifestata la disponibilità, come nel caso in esame, di assumerlo per rogatoria.
L'assoluta impossibilità di ripetizione dell'esame non può insomma consistere nella mera circostanza che al giudice italiano non è consentito ordinare, ex art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo di una persona perché è residente all'estero. Codesta non è una impossibilità materiale e assoluta, ma una mera difficoltà di tipo giuridico, sempre presente in tutte le ipotesi di testimone che vive fuori dal territorio nazionale. Sicché in tutti i casi in cui la mancata presenza del testimone dipenda da tale fatto e dalla circostanza e non ha intenzione di rientrare in Italia per deporre in giudizio, il giudice, pur non potendone disporre l'accompagnamento, deve comunque attivarsi per compiere: prima tutte le indagini occorrenti per localizzare il teste, specie se, come nel caso in esame, di lui si conosce il numero telefonico e si ha traccia dei luoghi dove ha abitato;
quindi tutte le attività necessarie per esaminarlo in contraddittorio tra le parti, attività tra le quali rientra anzitutto il ricorso, ove possibile, a una rogatoria internazionale così detta "concelebrata" o "mista" del teste residente all'estero, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva con la L. 23 febbraio 1961, n. 215, art.
2. Non ha alcun fondamento l'asserzione che la rogatoria internazionale sarebbe richiesta solo nell'ipotesi dell'art. 512 bis c.p.. Tale norma detta, per le "dichiarazioni rese da persona residente all'estero", una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella più generale posta dall'art. 512 c.p.p., relativa alla lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, espressamente richiamando la necessità della rogatoria.
Ma la reale differenza tra le due disposizioni non sta in questo, perché la rogatoria è necessità che dipende dalla mera stabile assenza del teste dal territorio nazionale, collegata al ricordato carattere assoluto che riveste l'impossibilità perché, in attuazione dell'art. 111 Cost., comma 5, sia consentita la lettura. La diversità consiste, invece, nella circostanza che l'art. 512 bis non contempla il requisito della imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di ripetizione, e ciò si spiega con il fatto che riguarda soggetti già residenti all'estero e che possono essersi trovati anche per brevissimo tempo, comunque di passaggio, in Italia. Mentre se il soggetto al momento della deposizione resa durante le indagini era anche di fatto residente o stabilmente dimorante in Italia, dovendosi applicare l'art. 512, occorre che ricorra, altresì, il requisito della imprevedibilità della impossibilità di ripetizione.
Fermo restando, come detto, il comune presupposto della impossibilità assoluta, che non può in nessuno dei due casi farsi dipendere da difficoltà organizzative o giuridiche superabili mediante il ricorso ad istituti di cooperazione giudiziaria.
5.3. Anche l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui l'art.526 c.p.p., comma 1 bis, non s'applicherebbe nel caso di acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è manifestamente errata. Se è indubbio che la oggettiva e imprevedibile sopravvenuta assoluta impossibilità (nel senso indicato) di dar corso al procedimento probatorio di assunzione della prova dichiarativa comporta ex se l'acquisizione mediante lettura dell'atto al fascicolo del dibattimento in base al combinato disposto degli artt. 515 e 512 c.p.p., tanto non basta tuttavia a rendere senz'altro e senza limiti utilizzabili per la condanna le dichiarazioni acquisite unilateralmente dall'accusa.
Anche se normalmente alla acquisizione della prova segue la sua utilizzazione e quindi la sua valutazione, i tre momenti restano distinti.
Così, anzitutto, il sistema conosce molte ipotesi di acquisizione, pure affatto rituale, cui può seguire soltanto una utilizzabilità "relativa": il caso più evidente è quello dell'art. 513 c.p.p., comma 1, (utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini dall'imputato contumace o che si rifiuta di rispondere a dibattimento soltanto nei suoi confronti); altri casi sono previsti dall'art. 500, comma 3 (inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste nei confronti della persona al cui esame o controesame si rifiuta di rispondere) e comma 6 (utilizzabilità delle dichiarazioni assunte a norma dell'art. 422 solo nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione).
Infine, nel caso di soggetto che "per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore" la norma che governa il meccanismo di utilizzazione ai fini della condanna è appunto l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, che lascia libero il giudice nell'utilizzazione della prova acquisita ai sensi dell'art. 512 (o 512 bis) c.p.p. a favore dell'imputato (esemplificando: per la sua assoluzione, per la riduzione del fatto, per il riconoscimento di attenuanti, per un trattamento di minor rigore), impedendogli invece di trarne argomento per affermare la sua colpevolezza. E tale disposizione non soltanto non è in contrasto con l'art. 111 Cost., ma è stato introdotto dalla L. n. 63 del 2001 a mò di traduzione codicistica del precetto recato dalla seconda parte del comma 4 della norma costituzionale, che, a sua volta, si proponeva di rendere espliciti i principi del giusto processo enunciati dall'art. 6, p. 3, lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
È insomma proprio nell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, che va ricercata la "regola finale" d'attuazione del metodo del contraddittorio disegnato dalla Costituzione.
Ma tanto neppure basta, perché v'è un'area che non è espressamente prevista dalle disposizioni in tema di acquisizione, ne' dall'art.111 Cost. (che affida alla legge la sua regolazione), ne' infine dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, ed è quella che riguarda l'ipotesi in cui il dichiarante non può essere sottoposto all'esame da parte dell'imputato non per sua libera scelta e neppure a causa di comportamenti illeciti dell'imputato (dunque per fatti accidentali). Ora, secondo la giurisprudenza costante di Strasburgo, l'assenza di contraddittorio è incompatibile con la Convenzione nell'ipotesi in cui le dichiarazioni della persona alla quale l'imputato o il difensore non hanno potuto porre domande costituiscano la base esclusiva della condanna o contribuiscono in maniera determinante ad essa, salvo che tale impossibilità sia dipesa da fatto dell'imputato, il quale, coartando la volontà del dichiarante (minacciandolo o altrimenti costringendolo a non rendere l'esame) ha dato egli stesso causa al vulnus al contraddittorio, del quale non può per conseguenza dolersi.
Sicché nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di ripetizione dell'esame in contraddittorio che non dipenda da libera scelta ma neppure da coartazione ad opera dell'imputato, dovranno soccorrere regole di valutazione per quanto possibili conformi ai precetti sovrannazionali, che tengano conto del ridotto valore euristico delle dichiarazioni unilateralmente assunte.
5.4. Restano assorbite le censure relative all'art. 500 c.p.p., comma 4, sviluppate nel quinto motivo, in ordine alle quali occorre tuttavia precisare che la Corte di assise di appello non ha fatto riferimento nella propria motivazione a tale norma, e benché le ragioni con le quali si è respinta l'eccezione difensiva relativa alla violazione dell'art. 512 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, siano, come detto, non condivisibili, deve darsi atto che giustamente si è evitato di richiamare il comma 4 dell'art. 500, che presuppone che il teste sia comparso a rendere l'esame e che si riferisce alla acquisizione mediante contestazione e non alla acquisizione mediante lettura.
5.5. Concludendo le dichiarazioni del RA assunte unilateralmente durante le indagini dagli inquirenti, non potevano essere acquisite, allo stato, in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. senza prima avere tentato tutto il possibile per rintracciare il teste ed assumerlo in contraddittorio, eventualmente mediante rogatoria partecipata.
E può aggiungersi che la loro utilizzazione come base esclusiva o determinante della condanna non avrebbe potuto comunque essere consentita ove all'esito di tali sforzi fosse risultato che il teste intendeva per libera scelta sottrarsi al contraddittorio. Mentre, anche in assenza di argomenti a sostegno della ipotesi che la assoluta impossibilità di instaurare il contraddittorio fosse dipesa da libera scelta del teste, le sue dichiarazioni assunte unilateralmente dagli inquirenti andavano considerate (come, per quanto si dirà, in effetti sono state considerate) di ridotta capacità inferenziale.
6. Come si è premesso, nella sentenza impugnata le dichiarazioni del SA risultano tuttavia poste a base soltanto della condanna per il delitto di tentata estorsione al capo D), in relazione al quale costituiscono altresì l'unico elemento di prova cui fa riferimento la Corte di assise di appello.
Per tale capo la sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte di assise di appello di NO (Brescia ha un'unica sezione di corte di assise di appello), perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi appena enunziati.
7. In relazione all'omicidio e al tentato omicidio la Corte di assise di appello ha invece rilevato che, anche ad escludere dal materiale probatorio le dichiarazioni del RA (delle quali in effetti non fa menzione a proposito di tali capi), la responsabilità del FR emergeva:
- dalle dichiarazioni del teste oculare BR che aveva narrato dell'inseguimento del AH ad opera dell'imputato FR, riferendo di aver visto i due passare correndo a pochi metri da lei, tanto da poter fissare nel ricordo l'espressione terrorizzata del fuggitivo;
- dalle dichiarazioni del teste RI KL, che aveva parlato dell'inseguimento della vittima ad opera dell'imputato FR;
- dalle dichiarazioni del coimputato ND, che era stato preciso nell'indicare che la vittima scappava inseguita dal FR;
- dalla circostanza che era stato lo stesso FR ad ammettere di aver colpito il AH, fornendo una inverosimile versione secondo la quale sarebbe stato quest'ultimo ad impugnare il coltello prima che lui stesso non si fermasse e lo colpisse, in contrasto quanto invece dichiarato dalla teste BR circa l'espressione di terrore colta sul viso del HO mentre fuggiva;
- dalle dichiarazioni del coimputato ND relative al sopraggiungere del RA e al tentativo di bloccare il FR, da porre in correlazione da un lato con il fatto che neppure la difesa aveva mai contestato che l'accoltellamento era avvenuto proprio quale reazione all'intervento di quello;
dall'altro con quanto riferito dalla teste, che aveva notato la vittima accasciarsi al suolo quando l'altro giovane, anch'egli ferito, tentava di sostenerlo;
- dal fatto che anche l'accoltellamento del RA era stato sostanzialmente ammesso dal FR, mentre il mezzo usato, la pluralità e la direzione delle coltellate, l'organo vitale attinto, dimostravano l'idoneità dell'azione e l'animo di uccidere. Siffatte considerazioni, relative ai dati probatori sufficienti a delineare con certezza la responsabilità del FR per i capi A), B) e C), sono esaurienti e immuni da vizi.
6.2. È dunque manifestamente infondato, in relazione ai capi A), B) e C), il sesto motivo, con il quale si sostiene che contraddittoriamente la sentenza impugnata avrebbe posto a carico del FR le dichiarazioni del RA, ritenendolo pienamente attendibile.
6.3. Infondato è quindi il settimo motivo, con il quale si vuole confutare la qualificazione dell'aggressione al RA alla stregua di tentato omicidio.
Alle osservazioni della difesa (in punto di mancanza di prova circa la idoneità e inqeuivocità della condotta) la sentenza impugnata ha già risposto evidenziando come le coltellate era state infette con violenza e numerose al tronco;
un colpo, in particolare, era giunto in profondità (per 10 - 11 cm.) attingendo il fegato, in guisa tale da provocare una emorragia interna che avrebbe portato a morte se i medici non fossero prontamente intervenuti chirurgicamente. Corretta è dunque la considerazione della obiettiva idoneità letale dell'azione e della esistenza di dolo quantomeno alternativo. Nessuna rilievo ha invece la circostanza che la consulenza medica sia stata effettuata su i documenti medici e ospedalieri, della cui fedeltà e veridicità non vi è motivo di dubitare, anziché sulla persona del RA all'esito di esame che non avrebbe potuto verificare se non che gli esiti esterni dell'intervento certificato in atti.
6.4. Impertinente, quanto al profilo della responsabilità, oltre che generica, è la deduzione relativa alla contraddittoria valutazione delle dichiarazioni parzialmente ammissive del FR, trattata nel quarto motivo, che sembra volta a focalizzare la lamentata incongruenza del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, piuttosto che ad evidenziare profili per i quali si poteva dubitare che fosse stato proprio il FR ad accoltellare il HO. Mentre il tema della legittima difesa - ampiamente confutato dai giudici di merito - non è per nulla ripreso.
6.5. Infondate sono le censure sul diniego della provocazione, correttamente esclusa in base all'assorbente rilievo che l'omicidio non scaturiva direttamente da alcun fatto ingiusto della vittima - o comunque a lui anche mediatamente riferibile - ma da un crescendo di reciproche offese che aveva trovato origine e causa prima nel futile motivo (non oggetto di contestazione) costituito da un diverbio stradale.
6.5. Si riferiscono infine ad aspetti fattuali e a valutazioni squisitamente di merito, plausibilmente giustificate e perciò incensurabili in questa sede, le censure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena per l'omicidio e il tentato omicidio.
Correttamente la Corte di assise di appello ha difatti evidenziato, a ragione delle scelte operate, la personalità violenta dell'imputato e il precedente penale per altro delitto di sangue da lui commesso;
la parzialità delle sue ammissioni, giunte quando dichiarazioni testimoniali e intercettazioni avevano consentito la sua individuazione e, in ogni caso, la incongruenza delle giustificazioni addotte, denotante mancanza di effettiva resipiscenza;
il tentativo di fuga dal carcere ulteriormente dimostrativo della sua pericolosità: ovverosia aspetti rilevanti tutti ai fini dell'art. 133 e dell'esclusione dell'art. 62 bis c.p.p.. 7. Il ricorso del FR deve per conseguenza essere rigettato per quanto concerne i capi diversi dal D).
L'annullamento in relazione a tale capo incide tuttavia sul trattamento sanzionatorio in relazione alla pena determinata a titolo di continuazione per quel fatto, che dovrà per tale ragione e limitatamente a tale aspetto essere rivista.
(2^- Ricorso Procuratore generale).
8. È invece inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
9. Dopo quanto s'è detto (sub 5) circa la erroneità del rigetto delle eccezioni difensive in punto di acquisizione delle dichiarazioni del RA, quel che resta del primo motivo - relativo alla riqualificazione del concorso di ND ED nel tentato omicidio alla stregua, sotto il profilo soggettivo, di lesioni volontarie - attiene per lo più a profili di merito, ovverosia alla valutazione del compendio probatorio, per nulla inadeguata o implausibile.
Può solo aggiungersi: da un lato che, anche ove quelle dichiarazioni fossero state acquisibili e utilizzabili, corretta sarebbe stata la considerazione della Corte di assise di appello circa il fatto che delle dichiarazioni del teste, non soltanto non filtrate dalla dialettica dibattimentale, ma anche tra di loro contraddittorie e non confermate dalle altre fonti quanto a specifica posizione di ND, occorreva fare una valutazione particolarmente prudente, che non consentiva nel caso in esame di superare i margini del ragionevole dubbio;
dall'altro che le osservazioni della Corte di assise di appello sulla possibilità che dichiarazioni unilateralmente assunte nel contesto di ricerca possano essere influenzate e condizionate dall'atteggiamento dell'interrogante o da sue personali convinzioni - e che tale eventualità non può essere ragionevolmente esclusa specie quando risultano verbalizzate le risposte ma non le domande e le prime neppure sono nel tempo univoche, lungi dal ventilare ingiustificati sospetti sulla soggettiva correttezza dell'operato della polizia giudiziaria non fa che riprendere le ragioni per le quali si è ritenuto, a livello costituzionale, che il contraddittorio nella formazione della prova è regola epistemologica, a garanzia oggettiva della sua aderenza al vero. 10. Parimenti nella sostanza ancorato alla contestazione dei presupposti di fatto, incensurabili invece in questa sede, è il secondo motivo, nel quale si svolgono in apparenza considerazioni in diritto che muovono però da rilievi squisitamente di merito circa la prevedibilità - sulla base della conoscenza degli aspetti fattuali che connotavano la condotta tenuta in via esclusiva dal FR - e la evitabilità, perciò, ad opera di ND dell'evento maggiore, che soli avrebbero potuto condurre a ritenerlo corresponsabile per tentato omicidio quantomeno a titolo di concorso anomalo (cfr., in tema di colpa in concreto quale requisito necessario per la configurabilità di qualsivoglia ipotesi di responsabilità preterintenzionale, Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci). 11. Manifestamente infondate sono infine le doglianze rivolte alla esclusione della premeditazione anche per il FR. Secondo la tesi del Procuratore generale la sussistenza dell'aggravante sarebbe ancorata a comportamenti (l'avere portato seco il coltello) immediatamente antecedenti lo scatenarsi dell'azione aggressiva. Ma l'assunto confonde preordinazione e premeditazione.
Come si rilevava già nella Relazione al codice (p. 188), la premeditazione venne mantenuta tra le circostanze aggravanti sul rilievo che "nel dolo vi è una scala, che sale per gradi, dal cosiddetto dolo di impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione", la premeditazione aggiungendo "un quid pluris a quel grado di riflessione, che è comune alla maggior parte delle azioni delittuose", perché in essa "la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzione di continuità, alimentando continuamente il proposito stesso, alla ricerca o in attesa dell'occasione di attuarlo". Proprio "tale persistenza, la quale sopraffà tutti i motivi inibitori che via via vanno presentandosi alla coscienza e che avrebbero vinto un comune proposito delittuoso" costituisce così indice di quella "maggiore perversità e pericolosità del delinquente" che giustifica l'aumento di pena.
Sulla base di tali principi, giurisprudenza consolidata osserva che ad integrare l'aggravante della premeditazione concorrono perciò due elementi essenziali:
(a) l'elemento cronologico, che consiste in un intervallo temporale apprezzabile tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, tale da essere rilevante al fine di stabilire che l'atto esecutivo è conseguito ad una ponderazione sulla decisione presa e che, ciononostante, l'agente non ha receduto dal suo proposito antisociale;
(b) l'elemento psicologico, che si concreta nel perdurare, appunto, nel tempo della risoluzione criminosa, ferma ed irrevocabile, e che, aggiungendosi alla normale riflessione, rivela una maggiore intensità del dolo e la più elevata capacita a delinquere. Neppure la manifestazione di una intenzione delittuosa precedente nel tempo, che comunque deve riferirsi ad un lasso cronologico obiettivamente significativo, basterebbe quindi di per sè a dimostrare la premeditazione, perché quello che è necessario accertare è se in concreto, durante il tempo intercorso tra la prima manifestazione o insorgenza dell'idea delittuosa e la sua successiva, ritardata attuazione, l'agente non ha mai receduto dal suo proposito, sopraffatto da freni inibitori o controspinte al delitto. Soltanto quando l'azione ultima può effettivamente ritenersi conseguenza di una determinazione originaria, mantenuta ferma e coltivata nel tempo con riflessione e "paziente, tenace e sagace preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato" (R.R. cit.) - della quale possono essere sintomo la puntigliosa organizzazione e l'accurato studio delle modalità esecutive, e che è all'evidenza differente dalla mero apprestamento di mezzi e luogo per l'esecuzione dell'azione in base ad una risoluzione prontamente realizzata - soltanto allora può configurarsi premeditazione (tra moltissime:
Sez. 1^, n. 450 del 15/03/1966, Dionigi;
Sez. 1^, n. 40 del 16/01/1968, Leone;
Sez. 1^, n. 3082 del 05/03/1996, Travagnin;
Sez. 1^, Sentenza n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi;
Sez. 1^, n. 7970 del 06/02/2007, Francavilla). Sicché nessuno dei profili - per lo più, per altro, esclusivamente di fatto - che il ricorrente asserisce essere stati ingiustificatamente svalutati o addirittura pretermessi sarebbe comunque dirimente nella individuazione di un atteggiamento psicologico sicuramente riferibile alla premeditazione anziché, al più, alla mera preordinazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FR EN limitatamente al reato di tentata estorsione e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte di assise di appello di NO.
Rigetta nel resto il ricorso del FR.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011