Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 2
In tema di pericolosità generica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti -, nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi.
In tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.
Commentario • 1
- 1. Non basta la “fama criminosa”: la Corte ridefinisce i limiti della confisca di prevenzione (Cass. Pen. n. 27704/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 settembre 2025
1. Con decreto del 19 novembre 2024, la Corte d'Appello di Reggio Calabria- sezione Misure di prevenzione ha in parte riformato la decisione del Tribunale, con cui Ri.An. era stato sottoposto alla misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il Tribunale aveva altresì disposto la confisca dei beni, indicati infra; ad avviso del Tribunale, i principali elementi a sostegno della pericolosità sociale qualificata, oltre generica, si desumevano dalle risultanze del procedimento penale ed "Galassia", in cui il Ri.An. veniva rinviato a giudizio quale capo dell'associazione a delinquere, di cui al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
03883-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..!18439 - Presidente - GEPPINO RAGO sez. Relatore - CC- 19/11/2019 ANDREA PELLEGRINO STEFANO FILIPPINI R.G.N. 22415/2019+23035/2019 PIERLUIGI NF GI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti proposti rispettivamente nell'interesse di LI RA OL, n. a Lanciano il 28/12/1991, ZZ RA, n. a Luzzi il 25/01/1956, DECE IA, n. ad Archi il 15/03/1972, tutti rappresentati e assistiti dall'avv. Giovanni Passalacqua, di fiducia, nonché di LI CE, n. a PE il 01/02/1965, rappresentato e assistito dall'avv. Giuseppe Milicia, di fiducia avverso il decreto della Corte di appello di Firenze, terza sezione penale, n. 1/2018, in data 16/04/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria difensiva con documenti in data 31/10/2019 e la successiva memoria difensiva depositata in data 13/11/2019; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere DR Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo di volersi disporre l'annullamento con 1 rinvio del provvedimento impugnato ai fini di un nuovo giudizio sulla pericolosità generica di LI CE per il periodo precedente al 2005 e sulle conseguenti determinazioni in merito alla misura patrimoniale relativa alla IN AR s.r.l., INgroup s.r.l., Erpol s.r.l. e di disporsi il rigetto del ricorso di LI RA OL in relazione alla società L'RA NT s.r.l.; preso atto dell'avvenuta riunione del procedimento RG n. 23035/2019 al procedimento RG n. 22415/2019 per la rilevata connessione oggettiva RITENUTO IN FATTO 1. A seguito del ricorso per cassazione avanzato sia dal proposto LI CE che, con distinti atti, dai terzi interessati LI RA OL, ZZ RA e DECE CE, avverso il decreto in data 05/04/2017, con il quale la Corte di appello di Perugia in sede di rinvio dopo l'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza della seconda sezione penale n. 40008 del 12/05/2016, aveva confermato il decreto del Tribunale di Chieti del 23/07/2013 che aveva disposto la confisca di prevenzione di una serie di beni (tra cui: a. un'unità immobiliare intestata a LI RA OL;
b. quote sociali e beni aziendali di IN AR s.r.I., comprendenti numerosi immobili, quote intestate ad ZZ RA e DECE IA;
c. quote sociali e beni aziendali di INgroup s.r.l., intestate ad ZZ RA e CI DR;
d. quote sociali e beni aziendali di Erpool s.r.l., intestate a INgroup, ad BR e CI;
e. quote sociali e beni aziendali di L'RA NT s.r.l., intestate a LI RA OL ed INgroup s.r.l.), la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 2385 dell'11/10/2017, dep. 2018, dopo aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 nonché dell'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e 2, Prot. 4 della Convenzione EDU in conseguenza della sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso De OM c. Italia e non decorso il termine di efficacia della confisca, in accoglimento dei 2 motivi di ricorsi attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato sia in ordine alla valutazione della pericolosità del proposto in relazione alle diverse epoche delle acquisizioni patrimoniali sia in ordine alle allegazioni difensive "al fine di verificare il tema della sussistenza 0 meno di una sproporzione tra le disponibilità patrimoniali e gli oneri a mano a mano assunti", annullava il succitato decreto 05/04/2017 della Corte di appello di Perugia e rinviava il procedimento alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
2. Con decreto in data 16/04/2019, la Corte di appello di Firenze confermava il decreto applicativo della misura di prevenzione della confisca emesso in data 23/07/2013 dal Tribunale di Chieti perché ritenuto conforme ai principi tassativizzanti delineati dalla Suprema Corte in tema di pericolosità e valorizzati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2019 con la quale sono state ritenute costituzionalmente legittime le misure di prevenzione dei c.d. pericolosi generici che, per la condotta ed il tenore di vita, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ed ha ritenuto altresì provata la sproporzione tra il valore dei beni patrimoniali - tutti ritenuti nella disponibilità di LI CE anche se nella titolarità formale di terzi ed il reddito dichiarato dal proposto. - 3. Avverso detto decreto, nell'interesse dei terzi interessati LI RA OL, ZZ RA e DECE IA nonché del proposto LI CE, vengono proposti distinti - ma di sostanziale analogo tenore ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4. Ricorso di LI RA OL. LI RA OL, che agisce personalmente e nella qualità di socio e già amministratore e legale rappresentante di RA NT s.r.l. nonché quale socio di IN Group s.r.l., terzo interessato alla restituzione dei beni assoggettati a confisca, lamenta: -inosservanza di norme stabilite a pena di nullità nonché inosservanza e violazione di legge per come risultante anche a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, anche sub specie di motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente, per 3 come posta a base del provvedimento di confisca nonché con riferimento al devolutum imposto dalla sentenza rescindente n. 2358/18; inosservanza di norme stabilite a pena di nullità nonché inosservanza e violazione di legge anche sub specie di motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente, in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
violazione delle regole dell'onere probatorio (primo motivo). -già la Corte di -4.1. Si assume come del tutto erroneamente appello di Perugia, avesse ritenuto: a) l'assenza di reddito in capo a LI OL RA ed ai suoi familiari, tali da consentire l'avvio dell'attività di L'RA NT (costituita nel novembre 2010) o l'acquisizione dei beni, con conseguente operatività della presunzione ex art. 19 d.lgs. 159/2011; b) la riconducibilità dell'attività di L'RA NT a LI CE sulla base delle dichiarazioni della dipendente BA JE;
c) l'esistenza di legami vari tra le società. In realtà: a) erano stati dimostrati redditi lordi da lavoro dipendente di LI CE e della di lui moglie DECE BI dal 2005 al 2010; b) LI RA OL aveva percepito e denunciato redditi dal gennaio 2011; c) per l'avvio dell'attività sociale di L'RA NT non erano occorsi capitali consistenti ovvero capitali di cui LI RA OL non potesse disporre;
d) le dichiarazioni della teste BA erano state travisate atteso che la stessa aveva riferito che la trattazione delle questioni gestionali avveniva con il LI RA OL, anche perché il padre era stato arrestato. Il provvedimento impugnato a parere del ricorrente restituisce una motivazione apodittica, apparente, assertiva ed in taluni passaggi assolutamente oscura che "sceglie" di liquidare ed ignorare i temi d'indagine specificati dalla Corte rescindente ed indubbiamente rilevanti ed idonei a costituire elementi decisivi ai fini del ribaltamento del giudizio. La Corte territoriale, sulla base della sentenza rescindente e del novum costituito dal giudizio di incostituzionalità (sent. n. 24/2019), avrebbe dovuto 4 necessariamente e pregiudizialmente accertare - ma ciò non è avvenuto in capo a LI CE l'esistenza di fatti natura delittuosa, commessi in maniera abituale e per un periodo significativo, dai quali il proposto e la propria famiglia abbiano tratto provento, di entità tale da costituire la fonte preponderante di sussistenza, non potendo più costituire sintomo di pericolosità e quindi motivo di confisca, il mero dedicarsi a traffici illeciti e neppure a traffici delittuosi, tanto che la mera pendenza con il fisco non può costituire elemento sintomatico di pericolosità, ove non integri delitto. Peraltro, il fatto che LI CE abbia "scontato" la pregressa misura di prevenzione personale non avrebbe potuto impedire di rivalutare il giudizio di pericolosità ai fini della misura patrimoniale, per valutarne anche il difetto genetico. Quanto al profilo della correlazione temporale, va chiarito come tale ineludibile passaggio appariva doveroso a fronte del fatto che il provvedimento del Tribunale di Chieti, oltre ad essersi soffermato a fondare la pericolosità sulla base di generici reati o illeciti, si era dimostrato piuttosto vago in ordine al tempo di comparsa della presunta pericolosità ("attività posta in essere sin dal 1993, con notevole impulso dal 2004, 2005") mentre la Corte di appello di L'Aquila aveva collocato la medesima "tra il 2005 ed il 2010": il passaggio era ed è decisivo anche per gli interessi dei terzi, visto che le costituzioni delle società e l'avviso di esse ed in particolare della IN AR, strumento e oggetto dei presunti illeciti, sono intervenute in specifici periodi, di talchè si manifestava ineludibile l'esatta collocazione temporale della manifestazione della presunta pericolosità sociale. Il dato formale della definitività della pericolosità (accertata ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale) è manifestamente irrilevante a fronte delle peculiarità del giudicato di prevenzione, per definizione allo stato degli atti: d'altro canto, se così non fosse, non si comprenderebbe la ratio stessa della decisione di annullamento che espressamente richiamava i principi cui il giudice avrebbe dovuto adeguarsi in punto di verifica della condizione di pericolosità del preposto ai fini dell'applicazione della confisca. La Corte territoriale, svincolandosi dai principi che avevano imposto di rivalutare la pericolosità sociale ancorandola a delitti ed ai proventi delittuosi, si è limitata a riportarsi al decreto del Tribunale di 5 Chieti e alla mera menzione di non meglio specificate circostanze ed elementi di fatto, innescando una sorta di circolo vizioso già stigmatizzato dalle Corti rescindenti. In ogni caso, la Corte si è disinteressata dei fatti proposti con le allegazioni difensive, per assecondare un proprio percorso fondato su generiche asserzioni ed apparenti argomenti. Significativo in tal senso il fatto che la Corte territoriale non abbia per nulla spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento (che definisce il giudizio senza alcun accertamento dibattimentale) per il reato di bancarotta semplice documentale potesse consentire di dimostrare come verificatosi il fatto delittuoso generatore di provento delittuoso abituale. Inoltre, non è dato affatto comprendere in che modo l'enigmatico e generico riferimento al provvedimento del Tribunale di Chieti possa sopperire alla mancata disamina della rilevante sentenza di assoluzione che ha investito sia il ruolo di LI CE (non ritenuto amministratore di fatto della IN AR) che quello di ZZ RA (non ritenuto prestanome del LI in IN AR), con riferimento all'accusa di evasione fiscale e reati connessi negli anni 2005-2008 ritenendolo insussistente. Parimenti, non si è dato conto di un solo elemento da cui la Corte abbia potuto dedurre l'esistenza di pericolosità sociale negli anni 2005-2008, da porre in connessione temporale con la costituzione e l'attività di Erpool ed INgroup;
così come non è dato comprendere quale sia stato il compendio delittuoso foriero di abituali proventi delittuosi di cui LI e la sua famiglia avrebbero potuto disporre e nel cui ambito si collocherebbero le acquisizioni patrimoniali oggetto di sequestro e di confisca. In altre parole, la difesa evidenzia come la stessa avesse indicato elementi certi dai quali potersi ricavare che nella fattispecie non vi fossero le condizioni per ritenere LI CE soggetto socialmente pericoloso ex art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 per mancanza di abitualità delittuosa e per mancanza di proventi abituali di tale attività; che non vi fossero, inoltre, nemmeno le condizioni per ritenerlo socialmente pericoloso sub specie, dell'evasore fiscale e tantomeno che ricorressero le condizioni per operare validamente un giudizio di perimetrazione della stessa pericolosità e quindi per dare ingresso al giudizio finalizzato alla confisca di beni appartenenti a 1 06 terzi. E così neppure il riferimento al debito tributario ed al fallimento della ditta individuale nonché ai pretesi prestanomi si sottrae alle proposte censure di genericità, apparenza, indebita collocazione di tali circostanze all'interno del giudizio di pericolosità sociale e della relativa sua perimetrazione nonché all'infondato riferimento ai presunti proventi quali presupposti della ritenuta sproporzione illecita. In conclusione, la Corte territoriale non ha effettuato alcuna reale valutazione della tenuta del decreto originario alla luce della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 24/2019; non ha dato conto della sussistenza delle condizioni di pericolosità di LI CE in assoluto e neppure al momento della costituzione delle società le cui quote (ed il cui patrimonio) si è ritenuto di confiscare (nel 2007, per IN AR;
nel 2008, per INgroup e per Erpool;
nel 2010 per L'RA NT), cercando invece di colmare le evidenti lacune attraverso ricorso a pretesi illeciti commessi in periodo dichiaratamente estraneo a quello nel quale intende perimetrare la pericolosità, in tal senso evidentemente sottraendosi al pieno devoluto che imponeva una valida perimetrazione della pericolosità medesima ai fini di confisca.
4.2. Lamenta altresì il ricorrente: -inosservanza di norme stabilite a pena di nullità nonché inosservanza e violazione di legge per come risultante anche a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, anche sub specie di motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca (anche con riferimento a Sez. U, n. 4880/2015); in relazione alla ritenuta sproporzione e illegittima provenienza dei beni confiscati rispetto ai redditi del ricorrente nonché rispetto alla ritenuta fittizietà della titolarità dei beni medesimi al ricorrente, nonché con riferimento al devolutum imposto dalla sentenza rescindente n. 2358/18; violazione delle regole dell'onere probatorio (secondo motivo). Si assume che, sebbene potrebbe risultare del tutto ultroneo l'approfondimento diretto a sindacare il preteso accumulo patrimoniale, anche sul punto il provvedimento impugnato appare censurabile. Invero, sul punto, la motivazione del decreto impugnato appare del tutto inesistente, tanto più nella parte in cui pretende di eludere il devolutum attraverso la mera - apparente - affermazione per cui LI CE era solito ricorrere a prestanomi, ancorché familiari. In particolare, per rendere comprensibile e riscontrabile il proprio ragionamento, la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare in che modo si manifestasse non credibile, sproporzionato, di provenienza illecita o non riconducibile a LI RA OL, rapportandosi alle capacità reddituali lecite di quest'ultimo e della sua famiglia, un minimo investimento di un paio di migliaia di euro per l'avvio della società L'RA NT. Inoltre, la Corte territoriale non si misura neppure con la circostanza per cui la pacifica attività di L'RA NT fosse quella di rivendita beni per conto terzi, fatto appurato e recepito finanche dalla Suprema Corte in sede di annullamento. In sintesi, si è sempre dedotto e documentato da parte della difesa la modestia dell'onere di impianto della società; la capacità di far fronte a tali modeste somme per la costituzione;
il fatto che, a fronte di tale costituzione, avvenuta 1'8/11/2010, già dal gennaio 2011, LI RA OL disponesse di ulteriori suoi introiti (mai contestati da alcuno) e che nel febbraio 2010, a pochissimi mesi della costituzione, fosse stato attivato il ricorso al credito bancario per la gestione e conduzione dell'attività. In ordine alle dichiarazioni di BA JE, vi è stato poi un palese e decisivo travisamento della prova. La donna, infatti, ha dichiarato di essere stata assunta da LI CE in una data in cui lo stesso era in stato di restrizione carceraria, rimanendo in tale stato anche successivamente. La BA, inoltre, ha affermato di aver interloquito con LI RA OL sin dall'inizio, riferendo altresì come quest'ultimo assumesse le decisioni sulla gestione dell'azienda. In ogni caso, la Corte territoriale, pur a fronte dello specifico e documentato devoluto diretto ad investigare la presunzione alla luce delle deduzioni difensive, si limita, da una parte, a ribadire la predetta presunzione e, dall'altra, a rimuovere dalla piattaforma probatoria il narrato della donna, ritenendola poco influente e possibile frutto di confusione in ragione del breve periodo di carcerazione subito da LI CE: così facendo, il giudice del provvedimento impugnato omette di motivare in ordine al giudizio di attendibilità della BA. Altro argomento degno di censura è quello che pretende di ricavare la fittizietà dalla comunanza di sedi e/o di esigui collegamenti 8 societari: trattasi di assunto del tutto generico e apparente, atteso che la Corte territoriale non indica le relazioni commerciali tra L'RA NT e le altre compagni societarie, disattendendo il dato rilevante - costituito dal fatto che L'RA NT si occupasse di settore del tutto diverso ed avulso rispetto a quello delle altre società. In ogni caso, le relazioni societarie che si fondano sulla mera comunanza dei partecipanti non potevano far ritenere, ipso facto, la fittizietà dell'intestazione e l'illiceità della provenienza dei mezzi investiti in L'RA NT. E, su questo, come su altri punti, gli approfondimenti tecnico-contabili della relazione di consulenza del dott. Repaci sono stati inopinatamente sviliti e disattesi. Infine, con riferimento all'immobile sito in Montesilvano, la Corte territoriale nulla ha ritenuto di dover dedurre, scegliendo di limitarsi ad un'affermazione generica ed oscura di "ruolo dominante" in capo a LI CE e finendo, anche in questo caso, per rendere una motivazione del tutto inesistente, travisata e fuorviante.
5. Ricorso di ZZ RA e DECE IA. ZZ RA (ricorrente in proprio ed in qualità di socio di Erpool s.r.l., di socio ed ex amministratore di IN AR s.r.l. nonchè di socio ed ex amministratore di INgroup s.r.l.) e DECE IA (ricorrente in proprio ed in qualità di socio di IN AR s.r.l.), terzi interessati alla restituzione dei beni assoggettati a confisca, con il ricorso reiterano in buona parte, anche nella forma grafica, le argomentazioni trattate in quello proposto nell'interesse di LI RA OL. Nell'ambito dell'articolazione dei due motivi di ricorso che riprendono in molte parti anche nella forma grafica, prima ancora - che nella testuale capitolazione delle censure, con modeste differenziazioni contenutistiche che non ne modificano la sostanziale identità - quelli proposti nell'interesse di LI RA OL e che formalmente si richiamano nella presente espositiva, i ricorrenti evidenziano che, da quanto contenuto nelle rispettive memorie difensive (i cui argomenti richiamano a loro volta le consulenze del dott. Repaci) si fosse dato conto: a) di una capacità economico-finanziaria e, quindi, reddituale, sia in capo all'ZZ che in capo al DECE, sin dalle costituzioni delle diverse società, tale da rendere assolutamente compatibile il 9 versamento di poche migliaia di euro (peraltro, è noto che si versino i decimi e non l'intero capitale sociale) per la costituzione delle società e l'acquisizione delle relative quote sociali;
b) dell'assoluta autonomia economico-finanziaria delle società, protrattasi negli anni, rispetto al pur esiguo capitale versato dai soci, il che spiega gli investimenti e la progressiva accumulazione del patrimonio;
c) dell'originaria e rilevante operazione avvenuta nel 1997, anno di costituzione della IN AR s.r.l., rappresentata dall'acquisto da parte di questa di un immobile per un costo che non avrebbe sborsato, accollandosi viceversa un mutuo su di esso gravante, acquisendo quindi i suoi primi beni da mettere a frutto senza reale ed immediato esborso, coprendo il fabbisogno finanziario necessario agli investimenti attraverso modesti finanziamenti da parte di terzi e raggiungendo così il necessario equilibrio finanziario nonostante le modeste risorse trasferite dalla proprietà a titolo di capitale sociale, dandosi quindi giustificazione circa la provenienza delle risorse a base degli investimenti che hanno condotto nel tempo alla realizzazione del compendio immobiliare;
d) dell'avvenuto ricorso al credito bancario per effettuare gli investimenti oltre che per ripianare i debiti;
e) della perfetta autonomia finanziaria delle società rispetto al capitale dei soci. In pratica, si assume come la Corte territoriale abbia omesso di dare risposta, nonostante le indicazioni delle sentenze di annullamento, alle valutazioni del consulente tecnico (contenute nella "corposa" relazione del 30/03/2015) che avevano dato conto della "regolare" genesi del patrimonio immobiliare della IN AR s.r.l., dell'esistenza di fonti di finanziamento alternative lecite, dall'esercizio dell'attività imprenditoriale in grado di autoalimentare le società nonché della loro congrua capacità reddituale a far fronte alla costituzione delle società stesse. In relazione, poi, al rapporto di parentela tra LI CE ed i ricorrenti, la Corte territoriale aveva omesso di rilevare che la IN AR era stata costituita nel 1997 da DECE e PA Di TO, che non risulta affatto parente di LI CE. Ed ancora. La tematica degli accertamenti demandati ed 10 effettuati dal dott. Repaci (avvio dell'attività di impresa e prosecuzione dell'attività) appare di estremo rilievo anche perché espressamente devoluta dalla Suprema Corte in sede di annullamento: l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, l'indagine tecnica come irrilevante perché superata dal motivo per cui la fittizietà dell'intestazione la renderebbe del tutto inutile, costituisce violazione del devoluto. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che non solo la IN AR fosse da ricondursi a LI CE ma, soprattutto che, per l'avvio di essa, quest'ultimo si fosse avvalso dei proventi derivanti dal reato fiscale (contravvenzione) collocato però fuori dalla pericolosità sociale e connesso al fallimento. In realtà, però, l'art. 24 d.lgs. 159/2011, presuppone che l'illecito sia conseguito all'interno del perimetro di pericolosità sociale. Ne consegue, pertanto, che, per tacere degli ulteriori profili di censura esposti, anche per tale ragione, la Corte territoriale abbia violato la legge in ordine ai presupposti della confisca, ritenendo in maniera del tutto errata il ricorso a siffatti mezzi come legittimanti l'ablazione stessa. La Corte territoriale dà per provato ciò che avrebbe dovuto provare e cioè l'apporto di capitali illeciti, iniziali e successivi, da parte di LI CE, cadendo nell'errore metodologico di confondere i proventi e i mezzi tipici dell'attività d'impresa ed il relativo loro incremento patrimoniale, con i mezzi dei soci. Non v'è dubbio, infatti, che, ai fini della confisca, deve darsi prova della sproporzione e tra mezzi leciti ed accumulo nell'ambito di un concomitante contesto di pericolosità sociale, e solo in questo contesto ha rilievo l'eventuale fittizietà dell'intestazione. Conclusivamente, la Corte territoriale ha finito per violare sia il devolutum della sentenza rescindente sia la normativa sottesa al giudizio di pericolosità e di perimetrazione della stessa con riferimento a LI CE.
6. Ricorso di LI CE. Anche LI CE articola i propri motivi di ricorso riprendendo in gran parte - anche qui in quasi integrale osservanza della forma grafica degli altri ricorsi i medesimi temi trattati dai - succitati ricorrenti, terzi interessati, denunciando anch'esso: 11 -inosservanza di norme stabilite a pena di nullità nonché inosservanza e violazione di legge per come risultante anche a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, anche sub specie di motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente, per come posta a base del provvedimento di confisca nonché con riferimento al devolutum imposto dalla sentenza rescindente n. 2358/18; inosservanza di norme stabilite a pena di nullità nonché inosservanza e violazione di legge anche sub specie di motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente, in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
violazione delle regole dell'onere probatorio (primo motivo); -inosservanza di norme stabilite a pena di nullità nonché inosservanza e violazione di legge per come risultante anche a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, anche sub specie di motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca (anche con riferimento a Sez. U, n. 4880/2015); in relazione alla ritenuta sproporzione e illegittima provenienza dei beni confiscati rispetto ai redditi del ricorrente nonché rispetto alla ritenuta fittizietà della titolarità dei beni medesimi al ricorrente, nonché con riferimento al devolutum imposto dalla sentenza rescindente n. 2358/18; violazione delle regole dell'onere probatorio (secondo motivo). In sintesi, anche LI CE deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale si ripete - ancora una volta - risposto alle indicazioni dell'organo di legittimità, e non essendosi la stessa confrontata con le deduzioni difensive in ordine al giudizio di pericolosità, nonostante i contenuti della sentenza della Corte cost. n. 24/2019. Anche qui si censura come la Corte territoriale non avesse individuato con chiarezza quali fossero le condotte delittuose produttive di proventi illeciti tali da giustificare il giudizio di pericolosità, avendo ritenuto in modo del tutto assertivo l'irrilevanza della pronuncia assolutoria per i reati fiscali che avevano costituito la base dell'originario giudizio prognostico, finendo con il confermare in modo solo apparentemente motivato i limiti temporali della pericolosità. Ripercorsi i principi sul riparto probatorio 12 in materia di misure di prevenzione, il ricorrente ha sottolineato la sostanziale omessa risposta alle osservazioni contenute nella consulenza di parte che avevano rivelato l'inesistenza della fittizietà dell'intestazione dei beni confiscati, la capienza delle disponibilità finanziarie del DECE e dell'ZZ per costituire e gestire le società IN AR s.r.l., INgroup s.r.l., Erpool s.r.l. e l'autonomia patrimoniale delle stesse nonché le ragioni economiche che giustificavano l'uso, da parte del medesimo, di un immobile della IN AR s.r.l. Con memoria in data 31/10/2019, le difese hanno depositato copia della sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso in data 10/06/2019 che, riformando la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Larino in data 17/04/2017 ha assolto LI CE ex art. 530, comma 1 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto dal reato di bancarotta fraudolenta ai danni della D.C.N. Costruzioni s.r.l., della quale il LI era stato ritenuto amministratore di fatto (fatti del 2007, fallimento del 2008). CONSIDERATO IN DIRITTO per alcune doglianze anche in 1. I ricorsi sono tutti infondati- modo manifesto- e, come tali, immeritevoli di accoglimento.
2. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare come le impugnazioni proposte, che si sviluppano in complessive n. 366 pagine di narrativa (di cui n. 120 pagine il ricorso di ZZ e DECE, n. 128 pagine ricorso di LI CE e n. 118 pagine il ricorso di LI RA OL) e si articolano in ridondanti enunciazioni di principi generali regolatori, in parziali pedisseque ripetizioni di doglianze svolte anche in precedenti fasi procedimentali, in disordinate sovrapposizioni espositive fattuali spesso poco perspicue rispetto alla posizione dello specifico ricorrente, risultino I anche sotto il profilo strettamente - grafico poco rispondenti alla tipologia di un rituale ricorso per - cassazione "secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato" (cfr., tra le 13 tante, Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, in motivazione;
nello stesso senso, Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748, con il quale in fattispecie relativa a ricorso sviluppato in 109 pagine, con numerazione non progressiva, recante parti espositive di doglianza alternate ad estratti di atti del giudizio di merito ed a parziali ripetizioni dei motivi di appello si è ritenuto - inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.). In fattispecie simile, questa Suprema Corte ha già avuto modo di osservare che "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 5, n. 32143 del 2013, cit., in motivazione). Nondimeno, anche in questo caso, superato come è ovvio - ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa, per ciascuno dei pressochè comuni motivi di ricorso, i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro 14 rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo, vuoi perché afferente ad aspetti marginali, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte, con la citata decisione n. 32143 del 2013. 3. Prima di passare alla trattazione delle singole doglianze proposte, anche per esigenze di carattere sistematico, ritiene il Collegio utile di dover fare qualche puntualizzazione sull'evoluzione "storica" del procedimento in oggetto.
3.1. Il Procuratore della Repubblica di Lanciano avanzava in data 12/06/2012 proposta congiunta di applicazione nei confronti di LI CE di misura di prevenzione personale e patrimoniale.
3.1.1. Il Presidente del Tribunale di Chieti, all'esito della fissata l'udienza di comparizione parti, con decreto in data 12/07/2012, scindeva le due proposte, adottando le seguenti determinazioni: -con riferimento alla misura personale, applicava al proposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre;
-con riferimento alla misura patrimoniale, disponeva il sequestro di numerosi beni nella disponibilità diretta o indiretta di LI CE (anche ai danni dei terzi intestatari ZZ RA, DECE IA, CI DR e LI RA OL).
3.1.2. Alla misura personale seguivano, con l'appello del proposto: -il decreto della Corte di appello di L'Aquila del 17/05/2013, che confermava la misura riducendo solo l'importo della cauzione;
-la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 43393/2014 che dichiarava inammissibile il ricorso del proposto.
3.1.3. Alla misura patrimoniale seguivano, con l'appello del proposto e dei terzi: -il decreto del Tribunale di Chieti, pronunciato nel contraddittorio delle parti, del 23/07/2015 che disponeva la confisca di quasi tutti i beni sequestrati;
-il decreto della Corte di appello di L'Aquila del 02/07/2015 che rigettava gli appelli di proposto e terzi;
15 -la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 40008/2016 che annullava il decreto della Corte di appello di L'Aquila imponendo un nuovo esame dei vizi rilevati.
3.2. L'annullamento in parola ha dato corso al giudizio di rinvio e alla pronuncia del decreto della Corte di appello di Perugia in data 05/04/2017 che confermava il decreto del Tribunale di Chieti del 23/07/2013 che aveva disposto la confisca di prevenzione dei seguenti beni: a) un'unità immobiliare intestata a LI RA OL;
b) quote sociali e beni aziendali di IN AR s.r.l., comprendenti numerosi immobili, quote intestate ad ZZ RA e DECE IA;
c) quote sociali e beni aziendali di INgroup s.r.l., intestate ad ZZ RA e CI DR;
d) quote sociali e beni aziendali di Erpool s.r.l., intestate a INgroup, ad BR e CI;
e) quote sociali e beni aziendali di L'RA NT s.r.l., intestate a LI RA OL ed INgroup s.r.l.
3.3. Come si è detto in premessa, a seguito del ricorso per cassazione avanzato sia dal proposto LI CE che dai terzi interessati LI RA OL, ZZ RA e DECE CE, la Suprema Corte, sesta sezione penale, con sentenza n. 2385 dell'11/10/2017, dep. 2018, dopo aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 nonché dell'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e 2, Prot. 4 della Convenzione EDU in conseguenza della sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso De OM c. Italia e non decorso il termine di efficacia della confisca, in accoglimento dei motivi di ricorsi attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato sia in ordine alla valutazione della pericolosità del proposto in relazione alle diverse epoche delle acquisizioni patrimoniali sia in ordine alle allegazioni difensive "al fine di verificare il tema della sussistenza о meno di una sproporzione tra le disponibilità patrimoniali e gli oneri a mano a mano assunti", *** annullava il succitato decreto 05/04/2017 della Corte di appello di 16 Perugia e rinviava il procedimento alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
3.4. Con decreto in data 16/04/2019 in questa sede ricorso la Corte di appello di Firenze confermava il decreto applicativo della misura di prevenzione della confisca emesso in data 23/07/2013 dal Tribunale di Chieti.
4. Appare doveroso fissare in premessa i limiti decisionali del giudice di legittimità con riguardo ai ricorsi in materia di misure di prevenzione.
4.1. Come è noto, «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, I. 31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011]. Ne consegue pertanto che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423/1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (cfr., ex ceteris: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Questa Suprema Corte ha, poi, anche precisato che si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: in tal caso, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Si è, invece, la di fuori dal perimetro di impugnabilità allorquando il ricorrente ponga un ricostruzione alternativa dei fatti, situazione che implica valutazioni di merito del tutto estranee al giudizio di legittimità, essendo comunque preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 17 decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e validazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Invero, tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema è giudice della motivazione, oltretutto - nel caso in esame nell'ambito del più rigoroso limite della violazione di legge imposto dalle regole procedurali. Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto "attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza" giusto il combinato disposto degli artt. 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 cod. proc. pen. (Rel. prog. prel., p. 133), nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 606, assumendo nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per cassazione. La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art 192, ma anche dall'art. 546.1, lett. "e", cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Per contro, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderla affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali, norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111.6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti 18 giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto (v. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Va, inoltre, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
4.2. Su queste premesso va considerato il recente pronunciamento del Giudice delle leggi (Corte cost., n. 24 del 20/11/2018, dep. 2019). Assai noto il tema, afferente alla questione della determinatezza della normativa in materia, atteso che l'art. 16 del d.lgs. 159/2011 fa richiamo, quanto all'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ai "soggetti di cui all'art. 4" e quest'ultimo fa, a sua volta, richiamo non solo ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. od indiziati di aver commesso altri reati comunque legati a vicende di criminalità organizzata (art. 4 comma 1, lett. a e b) ma anche a quelli "di cui all'art. 1, lett. a) e b)", cioè ai c.d. "pericolosi generici".
4.2.1. In particolare, la Corte costituzionale, occupandosi delle questioni di costituzionalità delle fattispecie astratte previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nella versione modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), poi riprodotte in termini pressoché identici nelle lettere a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 che vedono come destinatari «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi» (lett. a), e coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (lett. b), ha evidenziato e ricordato che: a) il presupposto comune dell'applicazione della normativa è la pericolosità del soggetto e che, al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini cioè - di 19 rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose;
b) il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione deve risultare da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali;
c) sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale;
d) la Corte EDU ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali (ma la questione di riflesso involge anche quelle patrimoniali) sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla Materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017, De OM
contro
Italia, paragrafo 143), ulteriormente chiarendo che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (in particolare: idonea base legale, finalità legittima, "necessità in una società democratica" della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti); e) le misure di prevenzione patrimoniali sono del tutto indipendenti dal procedimento penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario della proposta di misura di prevenzione, essendo piuttosto basate sui medesimi "indizi" [o "fatti" - ndr.] che legittimano l'applicazione delle misure di prevenzione personali: a tali indizi la disciplina originaria ha affiancato ulteriori presupposti quali la sussistenza di «sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati», dai quali si possa ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, «fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego», nonché ai fini della loro definitiva confisca, la mancata dimostrazione dell'origine lecita dei beni già oggetto di sequestro;
f) la concreta adozione delle misure patrimoniali, come affermato 20 2 0 dalla stessa Corte Costituzionale, non ha la sua ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono, in quanto esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose;
in altre parole, la pericolosità del bene è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre (sentenza n. 335 del 1996). g) il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione è la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605); il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta "allargata" misura che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto radicarsi, per l'appunto, «sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018); h) la confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che la Corte Costituzionale ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita», ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale: tale strumento è caratterizzato «sia da un -allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», in funzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna»; i) la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca "allargata", ha da tempo intrapreso un percorso volto a circoscrivere 21 l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose;
rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni Unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Sez. U., n. 4880/2015, cit.), requisito, quest'ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto;
I) la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione, ciò in quanto l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina - come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità»; m) nelle numerose occasioni in cui la Corte EDU ha sinora esaminato re doglianze relative all'applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale a questa 22 misura. È stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt. 6, nel suo "volet pénal", e 7 CEDU;
e si è invece affermato che la misura rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, Prot. addiz. CEDU, in ragione della sua incidenza limitatrice rispetto al diritto di proprietà (ex multis: Corte EDU, sezione seconda, sentenza 5 gennaio 2010, NG e altri
contro
Italia;
decisione 15 giugno 1999, Prisco
contro
Italia;
sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo
contro
Italia); n) pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU): esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui segnatamente: 1) - la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); 2) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, iò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; 3) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che pur non dovendo necessariamente conformarsi ai - principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale deve tuttavia rispettare i - canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet pénal"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta. doverosamente4.2.2. Tutto ciò premesso, la Corte con specifico riguardo alla Costituzionale ha ulteriormente ricordatoT legittimità della normativa che prevede l'applicazione delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) ai soggetti «abitualmente dediti a 23 traffici delittuosi» e a «coloro [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», alla luce del decisum della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza De OM del 23 febbraio 2017 che ha ritenuto che le disposizioni in parola non soddisfino gli standard qualitativi, in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità, che deve possedere ogni norma che costituisca la base legale di un'interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi protocolli che, con riferimento alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e -oggi dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. 159/2011 - quanto segue: a) allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione, purché tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa;
b) la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato;
c) la giurisprudenza di legittimità ha correttamente delineato i limiti applicativi di detta disposizione. In sostanza, la Corte Costituzionale ha rilevato che, proprio in relazione agli orientamenti della Corte di cassazione la normativa di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, a sua volta richiamata dagli artt. 16 e 24 del medesimo Decreto Legislativo, è conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli della normativa comunitaria e, per l'effetto, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di 24 legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 4.2.3. Tutto ciò conforta l'assunto in precedenza espresso da questa Corte di legittimità che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De OM c. Italia, «... in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996). Per contro, la Corte Costituzionale n ha rilevato che la fattispecie di cui all'art. 1, numero 1), della I. 1423/1956, poi confluita nell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 159/2011, è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza De OM, in quanto, essendo la nozione di «traffici delittuosi» dichiaratamente non circoscritta a delitti produttivi di profitto, la stessa non potrebbe mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure e da ciò ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione. 25 5. Prima di passare all'esame delle (in gran parte ripetute) questioni proposte nei ricorsi in esame, sia nell'interesse di LI CE che in quelli dei terzi interessati, ritiene il Collegio di dover evidenziare una situazione assai singolare che è però al contempo indicativa e rafforzativa degli elementi che hanno portato i Giudici del merito a considerare quanto oggetto di confisca come un tutt'uno pacificamente riconducibile al proposto.
5.1. Invero, tutti i ricorsi, nella sovrapposizione tralatizia degli argomenti trattati e, nell'indiscriminata totale "aggressione" del provvedimento impugnato, senza alcun preliminare "riparto" di competenza sui temi della legittimazione e dell'interesse azionato finiscono per affrontare indistintamente tutte le problematiche prospettabili, e segnatamente: -il rapporto di gestione e di disponibilità delle società "attenzionate"; -l'esistenza del rapporto di proporzione/sproporzione tra bene e reddito;
-la provenienza e le condizioni per la confiscabilità dei beni;
-la pericolosità sociale del proposto.
5.2. Ma non solo. Tale modus procedendi - creativo di un vero e proprio "cortocircuito" tra i "diversi" ricorsi - finisce per attribuire un effetto penalizzante soprattutto nei confronti dei terzi interessati (LI RA OL, ZZ RA e DECE IA) che spendono la gran parte della comune espositiva ad argomentare sulla assenza delle condizioni per la declaratoria di pericolosità di LI CE, mentre le argomentazioni finalizzate a rivendicare la proprietà e la non riconducibilità al proposto dei beni intestati o facenti capo a terzi rasentano, frequentemente, profili di genericità, essendo spesso limitate a mere affermazioni (in un
contro
- argomentare a quanto accertato dai Giudici di merito) o disquisizioni sugli oneri probatori e quasi mai supportate dall'indicazione di specifici e risolutivi elementi a fondamento delle tesi prospettate di coincidenza tra proprietà formale e proprietà sostanziale. -Quanto fin qui detto al di là della particolare circostanza della "confusione di ruoli" tra proposto e terzi che finiscono per difendersi non solo in proprio ma anche vicendevolmente, come detto, in una oltremodo indicativa riconduzione ad unità del tutto che costituisce proprio il nucleo delle argomentazioni che hanno portato i Giudici del 26 -assume però diretta merito ad adottare i provvedimenti di confisca rilevanza anche in punto di diritto.
5.3. Ricorda, infatti, il Collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un isolato assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608), la consolidata - è qui ritenuta ampiamente condivisibile - giurisprudenza di questa Corte di legittimità è da tempo orientata in termini diametralmente opposti all'assunto indicato, affermando da un lato, quanto alla posizione del proposto - che «in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario;
è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento» (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141) e dall'altro, quanto alla - legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo che costui, pur non essendo gravato da alcun onere - probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. Risulta, quindi, chiaro che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della 272 2 condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (v. Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, in motivazione).
5.4. In altri termini, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - il ricorso meramente "adesivo" del proposto che, aderendo alla posizione processuale del terzo intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di proprietà esclusiva del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (cfr., Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta e altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario e altro, Rv. 265767); - ugualmente ed a fortiori, è carente di legittimazione il terzo che sostenga che il bene è del proposto;
- è, di contro, ammissibile, l'impugnazione del terzo che sostenga che il bene è suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà limitarsi solo ed esclusivamente a dimostrare di essere il reale proprietario essendo egli del tutto estraneo ed indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (pericolosità, sproporzione ecc.). Alla luce di quanto detto, non possono essere considerati ammissibili, a ragione della loro manifesta infondatezza, tutti i motivi di ricorso dei terzi (primo motivo proposto da LI RA OL, ZZ RA e DECE IA) nei quali si pongono questioni inerenti la posizione del proposto LI CE. D'altra parte, i restanti motivi proposti dai terzi interessati afferenti ogni altra questione (ed in primis quella della non fittizietà delle intestazioni dei beni), così come tutti i motivi proposti da LI CE devono ritenersi infondati e, come detto in premessa, immeritevoli di accoglimento. -6. L'analisi e le conseguenti statuizioni sul primo infondato motivo di ricorso di LI CE presuppongono alcune considerazioni sulla pericolosità sociale dello stesso. La Corte territoriale giunge a valutare positivamente la sussistenza della pericolosità sociale del proposto dopo aver 28 attentamente vagliato la ricorrenza di tutti gli "specifici indicatori" individuati dalla giurisprudenza, e segnatamente "... la consumazione di attività delittuosa non episodica e tale da produrre reddito illecito;
la destinazione di siffatti proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento;
la consumazione di condotte illecite in misura apprezzabile e tale da manifestare una sorta di stile di vita;
la possibilità per il giudice della prevenzione di valorizzare autonomamente i fatti accertati in sede penale, con il solo limite negativo della intervenuta negazione in sede penale di quei fatti, che non possono quindi essere riconosciuti esistenti, men che meno posti a fondamento di un giudizio di pericolosità sociale ...".
6.1. Su queste premesse, la Corte territoriale, dopo aver ricordato come la pericolosità sociale di LI CE fosse stata già accertata nell'ambito del diverso (e qui irrilevante) procedimento per l'applicazione nei suoi confronti di misura di prevenzione personale, ha riconosciuto con riferimento alla riconosciuta - correlazione temporale tra l'epoca di acquisto dei beni e la manifestazione della pericolosità - che, per il giudizio qui d'interesse, il periodo da prendere a parametro fosse quello compreso tra il maggio 1995 ed il luglio 2012, tenuto conto che: a) la IN AR s.r.l. veniva costituita nel 1997 da ZZ RA e DECE IA, rispettivamente marito della sorella e fratello della moglie del LI: IN AR s.r.l., proprietaria di ben 60 immobili tutti realizzati o acquistati dal 2008 in poi, il cui valore è stato ritenuto del tutto incompatibile con i redditi dichiarati dal LI e della coniuge, oltre che dall'ZZ e dal DECE, mai superiori ad euro 21.000,00 l'anno nel periodo dal 2006 al 2010, come da informativa della Guardia di Finanza del 28/05/2012 (v. decreto 12/07/2012 pag. 14, ribadito nel decreto 23/07/2013); b) la INgroup s.r.l. veniva costituita nel 2008 tra ZZ RA (amministratore, con quota del 98%) e CI DR (con quota del 2%): il LI aveva la delega ad operare sul conto corrente n. 80907 intestato alla società (delega revocata solo il 24/12/2010, dopo l'emissione di misura cautelare); c) la Erpool s.r.l. veniva costituita il 17/03/2008 tra CI DR (euro 1.000,00) e la INgroup, il cui capitale era controllato al 98% 2 29 9 da ZZ RA: anche qui il LI aveva delega ad operare sui conti correnti n. 1451437 e 80906 sino al 30/12/2010; d) L'RA NT s.r.l. veniva costituita nel 2010 tra LI RA OL (95%), figlio convivente del proposto LI CE, all'epoca diciannovenne privo di redditi, ed INgroup s.r.l. (5%); e) le due unità immobiliari site nel Comune di Montesilvano, intestate a LI RA OL, venivano acquistate il 27/01/2011. 6.1.1. A tal fine, sono stati considerati e valutati i seguenti accadimenti: -18-22/05/1995, dichiarazione di fallimento di LI CE, quale titolare dell'omonima impresa di costruzioni con sede in PE (da tale data, il LI non assumeva più la titolarità formale di alcuna attività economica); -dicembre 1995, commissione del delitto continuato di cui all'art. 464 cod. pen., per cui lo stesso verrà condannato in via definitiva dal Tribunale di Lanciano in data 02/05/2000; -fino al 1996 (a partire dal 1994), amministratore di fatto ed unico gestore della Ribes s.r.l., successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara;
-14/02/1996, dichiarazione di fallimento della Centro Abruzzo Costruzioni di Del Pizzo Domenico, fallimento che il 20-21/03/1997 veniva esteso DECE BI, coniuge del LI, prestanome (detta società risultava aver contratto obbligazioni rimaste inadempiute per oltre mezzo miliardo di lire); -31/03/2005, il LI patteggiava la pena per il reato di bancarotta semplice accertato il 12/01/2003; -periodo 2006/2008: sottoposizione a giudizio abbreviato per il reato di bancarotta fraudolenta riguardante la D.C.N. Costruzioni s.r.l., emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione i documenti fiscali (fatti risalenti al 2005); -periodo 2005/2010: condotte di gestione anomala tenute nel 2006/2007 in relazione a Cavaleri Arkdomus, applicazione di misura cautelare per fatti relativi a fatture per operazioni inesistenti negli anni 2005/2008, gestione di fatto di varie società e condanna definitiva per bancarotta fraudolenta di Enne 2 s.r.l. (già IN 2000 s.r.l.) per fatti risalenti al 2008/2010; -28/04/2015: declaratoria di prescrizione da parte del GUP del 30 Tribunale di Larino di una serie di reati fiscali relativi alla D.C.N. Costruzioni s.r.l. commessi tra il 2005 ed il 2007; -07/05/2012: accertamento dell'esistenza a suo carico di un debito tributario derivante da evasione fiscale pari alla considerevole cifra di euro 10.914.613,55 che si afferma il LI CE riuscirà a - - sottrarre al recupero attraverso il meccanismo delle intestazioni fittizie.
6.1.2. Ciò premesso, va considerato come questa Suprema Corte abbia già avuto modo di chiarire che «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880/2015, cit.).
6.1.3. Deve, però, essere anche evidenziato come la sentenza in parola chiarisca che è inteso lasciare interamente al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali;
dal che ne deriva che, la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto, è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dal giudice di legittimità: vulnus motivazionale, nella specie, in alcun modo ravvisabile.
6.1.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, il giudizio dei giudici di merito in punto pericolosità, alla luce di tutti gli elementi di fatto sopra elencati, sia stato ampiamente argomentato e 31 validamente riscontrato, ben potendosi ritenere che il profilo di LI CE rientri perfettamente "... in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". La Corte di appello, nel proprio decreto di confisca, richiamando gli elementi di pericolosità già descritti dal Tribunale, ha tratto il proprio convincimento (pag. 14) "... dalla commissione di delitti accertati con sentenza irrevocabile (art. 464 cod. pen.), comportanti illeciti profitti, dopo aver peraltro commesso altri reati di natura contravvenzionale, anch'essi produttivi di consistenti, illeciti, profitti cui seguirà il fallimento della ditta individuale;
dal fatto di non svolgere alcuna lecita attività lavorativa, tanto da non presentare alcuna dichiarazione dei redditi, pur avendo un nucleo familiare costituito da moglie e figlio;
dal fatto di gestire, per il tramite della moglie e l'ausilio di un socio, una società che verrà successivamente dichiarata fallita;
per il fatto di avviare ulteriori attività illecite, per cui riporterà condanna per bancarotta con sentenza irrevocabile;
dal fatto di continuare a gestire società nel settore delle costruzioni a mezzo di prestanome commettendo fatti di bancarotta semplice e fraudolenta ...".
6.2. Ciò chiarito, occorre ora verificare l'eventuale fondamento delle doglianze difensive di LI CE che, come si è visto, ruotano principalmente: a) sul fatto che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso di rispondere alle indicazioni dell'organo di legittimità, evitando altresì di confrontarsi con le deduzioni difensive in ordine al giudizio di pericolosità, nonostante i contenuti della sentenza della Corte cost. n. 24/2019; b) sul fatto che la Corte territoriale non avrebbe individuato con chiarezza quali fossero le condotte delittuose produttive di proventi illeciti tali da giustificare il giudizio di pericolosità, avendo ritenuto in modo del tutto assertivo l'irrilevanza della pronuncia assolutoria per i reati fiscali che avevano costituito la base dell'originario giudizio prognostico, finendo con il confermare apoditticamente i limiti temporali della pericolosità; c) sul fatto che analoga "omissione" di risposta si sarebbe verificata 32 anche con riferimento alle osservazioni contenute nella consulenza di parte che aveva rivelato l'inesistenza della fittizietà dell'intestazione dei beni confiscati, la capienza delle disponibilità finanziarie del DECE e dell'ZZ per costituire e gestire le società IN AR s.r.l., INgroup s.r.l., Erpool s.r.l. e l'autonomia patrimoniale delle stesse nonché le ragioni economiche che giustificavano l'uso, da parte del medesimo, di un immobile della IN AR s.r.l.
6.2.1. Anche questa volta, tenuto conto dei "riferimenti" operati alle conseguenze ricavabili dagli esiti di alcuni giudizi di merito, si rende doveroso procedere ad alcune precisazioni di premessa. La sottointesa censura de qua, sebbene in via indiretta finisca per riproporre la problematica dei rapporti fra giudizio penale e giudizio di prevenzione, invoca, a proprio favore, quella giurisprudenza secondo la quale «[...] nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità il "delittuoso” non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che vuoi - facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante» (così Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976, in motivazione § 2.4.; v. anche, Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro e altro, Rv. 272267; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496).
6.2.2. La necessità di "tassativizzare" il contenuto della suddetta normativa è sorta, in specie, dopo la sentenza della Grande Camera della Corte Edu pronunciata il 23 febbraio 2017, nel caso De OM c. Italia, con la quale la Corte EDU aveva ravvisato la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione EDU, non soddisfacendo l'art. 1 del d.lgs. 159/2011 gli standard qualitativi in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità che deve possedere ogni norma che interferisca con i diritti della persona, sicché la valutazione della pericolosità è rimessa alla discrezionalità 33 del giudice senza che il cittadino possa, ex ante, conoscere quali comportamenti in concreto possano dar luogo alla misura. Come è noto, si è affermato che le «misure di prevenzione previste dalle leggi italiane [...] non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali. Inoltre, la loro imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale (...) esse non possono dunque essere paragonate ad una pena» (così, Corte EDU del 17/05/2011, Italia
contro
TA e NE;
v. anche, Corte Cost. n. 24 del 2019). Ma, è diverso anche l'onere probatorio che occorre, da una parte, per la condanna penale e, dall'altra, per l'accertamento della pericolosità sociale. Invero, in sede penale, l'imputato può essere condannato solo ove l'accusa abbia fornito un quadro probatorio formato da indizi "gravi, precisi e concordanti" (art. 192 cod. proc. pen.) che consenta di ritenere l'imputato colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533/1 cod. proc. pen.), tant'è che deve pronunciarsi assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile» (art. 530/2 cod. proc. pen.). Non è così per il giudizio di prevenzione che non prevede una soglia così elevata per l'accertamento della pericolosità, tant'è che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte: a) «nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., con la logica conseguenza che le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità» (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino e altro, Rv. 261842; v. anche, Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli e altri, Rv. 239358); b) possono essere ritenuti sufficienti anche quegli indizi che, in sede penale, hanno portato all'assoluzione dell'imputato ex art. 530/2 cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 921/2015, cit.; Sez. 1, n. 806 del 14/03/1988, Amerato, Rv. 178117; Sez. 1, n. 2 del 04/01/1985, Viola, Rv. 167762); 34 c) è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato: Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032). Questa cruciale differenza fra il giudizio penale e quello di prevenzione, è stato puntualizzato dalla stessa Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha chiarito (§ 12.1.) che occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Invero, mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene, invece, alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in - particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di - assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame. Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza - nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione di selezionare le tipologie - di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle "fattispecie di pericolosità generica" descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) - dell'art. 1 del d.lgs. 159 del 2011 - nell'essere i soggetti proposti abitualmente dediti a traffici delittuosi» e - con riferimento alla lettera b) nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i - proventi di attività delittuose».
6.2.3. Ciò premesso, va osservato che l'accertamento della 35 pericolosità generica di cui all'art. 1/1, lett. b), d.lgs. 159/2011 ruota sui seguenti presupposti: a) "gli elementi di fatto" dai quali si deve desumere la "condotta ed il tenore di vita del proposto"; b) l'abitualità della condotta di vita;
c) la destinazione dei proventi "di attività delittuose" al sostentamento del proposto (e del suo nucleo familiare). Quanto all'aggettivo «delittuoso», che compare nella lett. b) della disposizione, la giurisprudenza di questa Corte ha, innanzitutto, chiarito che deve essere letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito e che assumono rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte: la suddetta "attività delittuosa" deve, quindi, essere produttiva di reddito illecito (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320). Quanto, poi, all'avverbio «abitualmente», che pure compare nella lett. b) della disposizione, lo stesso è stato costantemente letto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209/2015, cit.), in modo che si possa attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate>> (Sez. 1, n. 349/2018, cit.), talora richiedendosi che esse connotino in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846/2018, cit.). Quanto, infine, agli "elementi di fatto", gli stessi sono stati identificati dalla giurisprudenza in tutte quelle circostanze obiettivamente identificabili e controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali i meri sospetti, le illazioni e le congetture (cfr., Sez. 1, n. 27655 del 30/05/2007, Capasso, in motivazione;
Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, in motivazione;
Sez. 1, n. 47764 del 06/11/2008, Mendicino, Rv. 242507). Questo sistema, come si è già detto, ha sempre resistito sia a livello costituzionale (la Corte costituzionale, tutte le volte che è stata 36 investita di questioni attinenti alla costituzionalità "intrinseca" del sistema della prevenzione, sia personale che patrimoniale, le ha sempre respinte: vedi pronunce nn. 11/1956; 27/1957; 23/1964; 368/1964; 721/1988; 465/1993; 487/1995; 335/1996; 21 e 216 del 2012 e, da ultimo, Corte cost. n. 24 che ha espressamente (§ 11.4) fatto propria l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato dell'aggettivo "delittuoso", dell'avverbio "abitualmente", del termine "traffici" delittuosi), sia a livello di giurisprudenza CEDU (sentenze 22/02/1994, Raimondo;
15/06/1999, Prisco;
06/04/2000, Labita;
05/07/2001, Arcuri;
04/09/2001 Riela;
05/01/2010, NG;
06/07/2011, Pozzi;
17/05/2011 TA e NE;
02/03/2017, Talpis). Non solo: anche la legislazione di origine comunitaria è coerente con i suddetti principi di origine giurisprudenziale. L'art. 2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto "la confisca di beni, strumenti e proventi di reato, dispone che «1: Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi» il che significa che la legislazione europea consente le misure ablative per beni provento da reato, senza, quindi, che sia necessario che il proposto abbia dovuto necessariamente subire una condanna a seguito del processo intentatogli. «La suddetta norma è rimasta in vigore anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2014/42/UE che, pur prevedendo la confisca a seguito di condanna (art. 4), da una parte, ex art. 14/1, non ha abrogato il cit. art. 2 (al contrario dell'art. 3) e, dall'altra, ex art. 1 (rubricato come "Oggetto" della direttiva), ha chiarito che: "1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale.
2. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione". Il che è come dire che, siccome le norme contenute nella direttiva costituiscono un minimum al quale gli Stati membri devono attenersi, i suddetti Stati (e, quindi, l'Italia) hanno la facoltà di ricorrere a procedure (diverse) per confiscare i beni "in materia 37 penale" nel senso che possono stabilire la confisca anche se, a monte, non vi sia alcuna condanna penale, come, appunto, è previsto nel nostrano sistema delle misure di prevenzione» (Sez. 2, n. 20239 del 12/03/2019, Sansone, in motivazione). Indubbiamente, la genericità del sintagma "attività delittuose", può far sorgere dubbi sulla mancanza di tassatività della norma e, quindi, sulla "cattiva qualità" della legge in esame evidenziata dalla Corte EDU con la sentenza De OM. Ma, come si è detto, il lavorio iniziato dalla giurisprudenza di legittimità anche sotto la spinta delle sentenze della Corte costituzionale, aveva già portato ad un'interpretazione restrittiva e tassativizzante del suddetto sintagma che dev'essere pur sempre interpretato in uno all'ulteriore sintagma "elementi di fatto". Si può, quindi, ritenere, con la giurisprudenza citata, che gli "elementi di fatto" addebitati al proposto devono avere un disvalore penale nel senso che quei fatti, per essere posti a fondamento di una pronuncia di pericolosità sociale, devono poter essere sussunti in fattispecie penali produttive di reddito illecito. Ed è proprio alla stregua di tale interpretazione tassativizzante, che, da ultimo, la Corte Cost., con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto la legittimità costituzione dell'art. 1/1 lett. b) d.lgs. 159/2011 in quanto espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito "la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano o abbiano costituito in una 38 determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».
6.2.4. Precisato il concetto di autonomia fra i due procedimenti ed il contenuto all'art. 1/1 lett. b) d.lgs. 159/2011, resta ora da verificare in concreto se e in che termini il processo penale possa interferire con quello di prevenzione. Se pure è vero che il processo di prevenzione è indipendente da quello penale, è, però, del tutto intuitivo che il giudice della prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che ha già esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione. Intuitiva è la conseguenza che sul giudizio di prevenzione può spiegare il processo penale che si sia concluso con la condanna dell'imputato: quei fatti-reati, sicuramente possono essere posti a fondamento anche di un giudizio di pericolosità sociale sempre che, ovviamente, sussista il triplice requisito di cui si è detto e, nel caso di confisca, vi sia anche la correlazione temporale fra l'attività delittuosa e l'incremento che si intende neutralizzare: «l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare» (Corte Cost. n. 24 del 2019). Allorquando il processo penale si conclude con il proscioglimento dell'imputato, ove quegli stessi fatti cha hanno portato all'assoluzione siano posti a fondamento dell'azione di prevenzione, resta da esaminare se e in che termini possano essere utilizzati dal giudice della prevenzione. Se il processo si è concluso con l'assoluzione piena (nel merito) dell'imputato, e la misura di prevenzione viene richiesta sulla base di quello stesso materiale probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che «benché non sussista rapporto procedimento di di pregiudizialità tra procedimento penale e prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il 39 giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 806/1988, cit.; principio ribadito anche in epoca recente, da Sez. 1, n. 43826/2018, cit.). Al riguardo, va evidenziato come, nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con riferimento alle pronunce di merito, si sia limitato a trarre elementi (negativi) di valutazione, ritenuti sufficienti per il giudizio richiesto, dalle sole sentenze di condanna, non avendo quelle assolutorie consentito di demolire o quantomeno attenuare gli elementi d'accusa: giudizio - questo - squisitamente di merito, non demandabile ad una Corte di legittimità né tantomeno rinnovabile, pur in presenza di assunte sopravvenienze favorevoli (nuove assoluzioni di merito), inidonee ad interagire su precedenti condanne, valutate dal giudice della prevenzione. Ma, il processo penale può concludersi con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito: può, infatti, concludersi anche con una sentenza di non doversi procedere (art. 529 cod. proc. pen.) o di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 cod. proc. pen.). In questi casi, com'è intuitivo, ove i fatti- reato siano accertati (ad es. mancanza o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita;
intervenuta prescrizione, amnistia) non vi è dubbio che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fatti, dare ad essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità. Stessa situazione si verifica quando l'imputato sia assolto ex art. 530/2 cod. proc. pen., oppure perché la prova (ad es. intercettazioni) sia ritenuta inutilizzabile, proprio perché quei fatti ove accertati nella loro oggettività - ritenuti non sufficienti (nel merito o per preclusioni processuali) per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità: è questa, ad es., la situazione che si è verificata nel caso di specie, con riferimento alla sentenza di assoluzione di LI CE ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. pronunciata dal Tribunale di Lanciano in data 29/04/2015 (v. pag. 12 del provvedimento impugnato). 40 E, a dire, il vero, stessa situazione, mutatis mutandis, si verifica nel caso in cui sia contemporaneamente pendente il giudizio penale: in tale ipotesi, stante l'autonomia dei due giudizi, il giudice della prevenzione, può autonomamente stabilire se quei fatti abbiano una rilevanza penale e, quindi, decidere sulla pericolosità del proposto (cfr., in terminis, Sez. 1, n. 6636 del 17/01/2016, Pandico e altro, Rv. 266364). Orbene, in tutti questi casi, il giudice della prevenzione, dopo avere ritenuto - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunto entro precise fattispecie penali), deve, more solito, valutare senza i limiti stringenti delia - prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i requisiti previsti dall'art. 1/1 lett. b) d.lgs. 159/2011, dandone conto nella motivazione (cfr., in terminis, Sez. 1, n. 31209/2015, cit.).
6.3. Si è accennato al tema del rilievo, ai fini del giudizio sulla pericolosità, delle condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'evasore fiscale, di cui il ricorrente lamenta l'avvenuta presa in considerazione da parte dei giudici di merito.
6.3.1. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, si sono occupate dell'interferenza fra la pericolosità sociale quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione e l'evasione fiscale, in una prospettiva collaterale sensibilmente differente da quella che viene in rilievo nel presente procedimento, ossia quella dell'adduzione dell'evasione quale causa giustificativa di accumuli anomali di ricchezza. E' stato così affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244, cit., che, in tema di confisca di prevenzione di cui all'art.
2-ter legge 31/05/1965, n. 575 (attualmente art. 24 d.lgs. 159/2011), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (principio successivamente ribadito da Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic e altri, Rv. 266312). In motivazione, le Sezioni Unite Repaci hanno precisato, valutando la 41 principale delle obiezioni e cioè la preoccupazione di incoerenza sistematica scaturente dall'introduzione di una confisca per l'evasione fiscale anche in casi in cui la legislazione specifica non la contempla, che tale argomento non teneva conto che non si verte in ipotesi di mera evasione fiscale, ma di evasione compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, cioè, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto - vale ribadire - giudicato pericoloso aliunde. Tuttavia, si è ribadito con estrema chiarezza che il soggetto evasore deve essere nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Del resto, se è vero che con una singola condotta riferibile a reato si è al di fuori dell'area delle misure di prevenzione, nella diversa ipotesi che le condotte illecite si elevino a "sistema", in conseguenza della loro abitudinaria reiterazione si può parlare di pericolosità. Tale situazione è certamente ricorrente nelle condotte di evasione fiscale poste in essere da LI CE, condotte queste che, come è noto, costituiscono sempre comportamento illecito, sia quando integrino un mero illecito amministrativo che allorquando, a ragione della loro "misura", finiscono come nella fattispecie per configurare ipotesi di reato a norma del d.lgs. - 74/2000. 6.3.2. Più volte la giurisprudenza ha affrontato il tema dei redditi da evasione fiscale, non con riferimento all'applicabilità della misura di prevenzione, bensì alla giustificazione offerta dal proposto per dimostrare la legittima acquisizione del bene, arrivando ad affermare che, nei confronti della persona pericolosa perché dedita a traffici delittuosi o che viva col provento, anche in parte, di delitti, ponendo in essere condotte illecite prolungate tali da evidenziare uno stile di vita "delittuoso" da evasore fiscale, il collegamento tra le false fatturazioni ovvero i reati di bancarotta fraudolenta e le altre condotte poste in essere dalla medesima, non può che dissimulare l'esistenza 42 di una tipica sottostante struttura criminale portata avanti attraverso lo schermo di impresa - apparentemente lecita ma -strutturalmente illecita. Invero, come si parla di impresa mafiosa, in cui nel complesso aziendale non si può scindere tra eventuali componenti sane, riferibili a capacità e lecita iniziativa imprenditoriale ed apporto di capitali illeciti, così altrettanto avviene per l'impresa dell'evasore fiscale o a lui riconducibile. Del resto, in più occasioni, la giurisprudenza ha ritenuto impossibile una scissione tra componenti sane e componenti malate dell'impresa ed ha finito per riconoscere come le aziende così caratterizzate, tenuto conto del loro carattere unitario, che è il risultato di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica (art. 2555 cod. civ.), finiscono per essere considerate come "inquinate" nella loro totalità (cfr., Sez. 5, n. 27228 del 21/04/2011, Cuozzo e altro, non massimata sul punto, nella quale si è riconosciuto come, nell'insieme unitario costituente autonoma realtà economico- sociale, proprio perché i vari fattori interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente, dando luogo ad un'entità autonoma, non è possibile discernere l'apporto riferibile a componenti illecite da altre, tanto più allorquando la stessa costituzione dell'azienda sia resa possibile dall'investimento di illeciti proventi).
6.3.3. Del resto, parallelamente a quanto avviene in presenza di attività economiche sostenute ed agevolate dalle organizzazioni criminali sia nell'avvio che nello sviluppo imprenditoriale anche attraverso l'inquinamento del mercato e l'assicurazione di quote dello stesso imposte con modalità illecite, vi sono imprese come quelle - qui esaminate apparentemente lecite ma inquinate sia nell'avvio - (realizzato attraverso l'utilizzazione di profitti illeciti conseguenti a precedenti condotte criminali poste essere nello stesso settore: evasioni fiscali, bancarotte) che nell'ordinaria attività imprenditoriale (dove si continui a far ricorso all'evasione fiscale attraverso false dichiarazioni, false fatturazioni con credito IVA, ecc.), in un "vortice" che inquina il mercato e demolisce l'imprenditore onesto che non sarà più in condizione di operare in concorrenza per l'abbattimento dei costi dell'imprenditore disonesto: il tutto al di là dell'ulteriore rischio 43 della verificazione di un pericoloso effetto emulativo necessitato dall'esigenza di poter rimanere sul mercato stesso.
6.4. Sulla base di quanto riconosciuto, ritiene il Collegio come il giudice del rinvio, in aderenza ai dicta disposti in sede di rinvio, abbia sufficientemente esplorato i requisiti: a) della "delittuosità" della condotta del ricorrente, essendosi evidenziato come LI CE avesse posto in essere una serie di condotte delittuose, specificamente indicate sia con riferimento agli ambiti fattuali che a quelli temporali, indubbiamente destinate ad ingenerare un profitto illecito, atteso il fine ultimo perseguito con la realizzazione delle medesime, quale reso palese dal bene giuridico tutelato;
b) del suo vivere "abitualmente" con i proventi dell'attività delittuosa, tenuto conto delle condizioni economiche del proposto e del suo nucleo familiare alla luce del considerevole divario tra l'ammontare dei redditi "ufficiali" conseguiti e la misura degli investimenti effettuati nelle diverse società al medesimo riconducibili, anche a voler prescindere dalla misura dei conferimenti iniziali e dei finanziamenti creditizi e dall'entità dei debiti contratti: requisito, peraltro, che nessuno dei ricorrenti contesta in modo specifico, essendosi le censure principalmente dirette a restringere il periodo di pericolosità sociale del proposto e a "giustificare" per quanto -i conti societari al fine di dimostrare una regolarità e possibile trasparenza che, di contro, appare ampiamente smentita;
c) della sistematica evasione fiscale praticata, da ritenersi vero e proprio strumento di crescita e consolidamento aziendale: a tal fine, appare superfluo ricordare come, secondo la consolidata non giurisprudenza di legittimità in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non possa essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (cfr., Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, IS e altri, Rv. 271221; Sez. 6, n. 4908/2016, cit.); d) dell'assenza di valide giustificazioni a dimostrazione di un lecito accumulo di capitali e di una legalità gestionale. Né, in generale, può dirsi che il provvedimento in esame risulti carente di motivazione ○ connotato da mera apparenza di 44 giustificazione di talché possa ritenersi, comunque, integrato il vizio di legittimità della violazione di legge. Infatti, la struttura argomentativa è del tutto esaustiva e corretta nell'indicazione dei presupposti legittimanti la disposta ablazione dei beni interessati. E, sulla scorta degli anzidetti elementi giustificativi, deve ritenersi che sia stato compiutamente assolto l'onere della prova che i beni, intestati a terzi, fossero, in realtà, nella disponibilità di fatto del proposto. Da qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso di LI CE.
6.5. Ulteriori profili di censura -anch'essi comuni a tutti i ricorsi - involgono la denunciata mancata risposta alle molteplici deduzioni difensive svolte. Al riguardo, si assume che l'omissione, in generale, sarebbe di significativa gravità perché non avrebbe involto il solo profilo della mancata pronuncia ma, in taluni casi, avrebbe finito per sconfinare in un vero e proprio travisamento probatorio allorquando si sarebbero tratte da quelle deduzioni valutazioni parziali e azzardate letture interpretative. In realtà, si ritiene che nella fattispecie non vi sia stata né omissione né travisamento. Nei confronti dei ricavati esiti probatori, i ricorrenti finiscono per introdurre quasi sempre parcellizzate riletture di merito o interpretazioni finalisticamente orientate che, in ogni caso, non appaiono spendibili dinanzi al giudice di legittimità, traducendosi nella soggettiva interpretazione del significato probatorio di risultanze processuali teso a sollecitare questa Suprema Corte ad una rivalutazione del merito della decisione, alla medesima impedito. In ogni caso, la doglianza relativa all'omesso esame delle deduzioni difensive e della documentazione offerta dalla stessa difesa, considerato, per un verso, che, a fronte della solida impalcatura motivazionale del provvedimento impugnato, le obiezioni di parte, non espressamente esaminate, devono ritenersi implicitamente rigettate, siccome inidonee a scardinare la complessiva tenuta di quell'impianto; e, per altro verso, che il giudice a quo ha esaminato la produzione difensiva, segnatamente la consulenza tecnica difensiva, ritenendola - con argomentato, e quindi insindacabile, apprezzamento di merito inidonea a disarticolare il - processo giustificativo della soluzione prescelta. A tal fine, non appare superfluo nuovamente ricordare come l'unico vizio denunciabile in 45 5 5 materia in sede di legittimità è quello di violazione di legge, vizio che comprende, per consolidata lezione interpretativa di questa Suprema Corte, in primo luogo l'assenza totale della motivazione quando il provvedimento consti di solo dispositivo, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell'art. 4, comma 10, della legge n. 575/65, nonché del predetto art. 10 d.lgs. 159/11, in base ai quali la Corte di Appello decide "con decreto motivato ". Vi rientrano altresì i casi, ben più frequenti, nei quali l'apparato esplicativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi", ovvero ancora quando non affronti le tematiche poste con l'impugnazione, nella sostanza eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvono alle funzioni cui sono destinate. Pertanto, la verifica conducibile in sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione, mentre resta escluso che la violazione di legge possa estendersi ai difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietà ed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sent. n. 321/2004; sent. n. 106/2015), si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione.
6.5.1. Invero, con giudizio congruo ed esente da vizi logico- giuridici, la Corte territoriale, con riferimento alla relazione tecnico- contabile del dott. Repaci, ha evidenziato come la stessa risulti contenere mere valutazioni sui fatti per i quali è stata disposta la confisca e finisca per incorrere in un vero e proprio errore metodologico consistito "nel concentrare la propria analisi sulla base 46 dei soli dati formali volti ad attribuire una veste legale ad operazioni sostanzialmente elusive della normativa di settore". Invero, la Corte territoriale smentisce le conclusioni del consulente che, di per sé, aveva comunque finito indirettamente per riconoscere in modo evidente il ruolo indiscusso di dominus di LI CE, anche nel suo costante e significativo intervento in prima persona con gli istituti di credito per ottenere i finanziamenti per le società in questione: circostanza quantomeno "sospetta", avendo lo stesso assunto la carica di procuratore solo della IN AR. Ma non solo. Del tutto condivisibili sono le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato secondo cui "... la relazione contabile, anziché giustificare la legittima provenienza dei beni di LI CE, si limita a paventare forme alternative di finanziamento del tutto ipotetiche;
contiene circostanze irrilevanti in relazione alla concessione del mutuo;
contesta la stima dei beni effettuata dall'amministratore, senza proporre elementi alterativi seriamente percorribili, ed omettendo di considerare come i redditi del LI al momento dell'avvio della società fossero irrisori;
senza in alcun modo considerare che, al di là dell'indebitamento, costituisce onere del proposto offrire allegazioni sulla genesi della società che è stata costituita senza che sussistessero redditi dichiarati da parte del proposto;
si valorizza un atto iniziale di acquisto del 1997 della IN AR con accollo del debito, senza tener conto che il LI non aveva redditi neanche per pagare le spese dell'atto notarile di valore consistente. Alla stregua di quanto precede, può quindi concludersi affermando che la documentazione prodotta non ha offerto alcun elemento che consenta di ritenere che l'avvio della società, e della correlata attività imprenditoriale, sia avvenuto sulla base di lecite fonti di finanziamento ...". E così la lettura formalistica delle carte e non sostanzialistica, come doveroso, dei reali accadimenti nella loro globalità -proposta dal consulente finisce per rendere vacue ed inutili quelle "riflessioni", fornendo di contro la riprova sulla base delle del tutto - consequenziali considerazioni della Corte territoriale che "gli atti - formali... costituiscono un mero paravento legale per la condotta del LI, tendente ad eludere la normativa di settore e quella in materia di misure di prevenzione", essendosi totalmente omesso di 47 considerare prosegue la Corte territoriale "che ciò che viene contestato è proprio il fatto che si sia in presenza di meri prestanome".
6.5.2. Inoltre, proprio la vicenda dell'erogazione del mutuo di euro 1.900.000 da parte della Banca delle Marche, filiale di Lanciano, in favore della IN AR offre spunti di riflessione altamente significativi. A tal fine, va ricordato come le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirino a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, risultando in tal senso sufficiente per dimostrare la illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 43145 del 27/06/2013, Gatto e altri, Rv. 257609). Ne consegue che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale fondata sulla sproporzione del valore dei beni confiscati e dell'assenza di prova della loro legittima provenienza è dunque autonoma base giustificativa dell'intervento ablativo qualora non sia stata dimostrato che gli stessi non vengano direttamente identificati con i proventi dell'attività illecita o non venga accertato costituiscano il frutto del reimpiego dei medesimi. Ciò precisato, è allora evidente che il ricorso al credito bancario per il ripianamento di debiti societari anche di società diverse da quelle finanziate (come avvenuto nella vicenda IN AR- Banca delle Marche, operazione avvenuta "in dispregio delle norme bancarie e di ogni prassi virtuosa e delle regole di comune prudenza, perché a fronte di un soggetto privo della legale rappresentanza o di altre qualità formali), parimenti a quanto accade nell'ipotesi di finanziamento per l'acquisto di un bene confiscabile, non dimostri né faccia diventare lecita l'operazione di ripianamento che rivela sua fittizietà, posto che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì il costo. E' dunque con riferimento alla impossibilità di sostenere/mantenere tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse di fonte lecita 48 da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461; Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217). Ed ancora. Sintomatica è la vicenda della società L'RA NT, con riferimento alla quale le parti sottolineano la necessità di capitali modesti per il suo avvio ma poi omettono di offrire elementi in ordine all'insussistenza di redditi necessari per l'avviamento dell'attività imprenditoriale;
le stesse parti, poi, chiedono una "rivalutazione" della deposizione BA, dimenticando l'impossibilità di procedere in tal senso in questa sede, ed omettono altresì di confrontarsi con l'operatività della presunzione ex art. 26 d.lgs. 159/2011. 6.5.3. Esiti valutativi non dissimili rispetto a quelli tratti con riferimento alle censure proposte nell'interesse di LI conseguono alle richieste delle difese di ZZ RA, DECE IA e LI RA OL in punto documentazione ed allegazioni prodotte. Ampiamente giustificate sono le valutazioni e le conclusioni tratte dalla Corte territoriale, non superabili dalle odierne censure. Quest'ultima, dopo aver dato atto che entrambi sono cognati di LI CE, ha avuto modo di evidenziare, a sostegno del proprio decisum, che (pag. 19 del provvedimento impugnato): "ZZ RA ha depositato solo le dichiarazioni dei redditi dal 2002 al 2008, dalle quali emerge come si occupi di altro, avendo percepito redditi di lavoro dipendente dalla Società Meridionale Inerti s.r.l., senza considerare il fatto che lui stesso avrebbe dichiarato, nell'ambito del procedimento n. 947/08 R.G.N.R. Tribunale di Sulmona, di essere un mero prestanome, circostanza che può ritenersi comprovata dal ruolo di dominus assunto da LI CE nell'ambito delle società in cui l'ZZ ricopriva incarichi sociali. DECE IA ha prodotto solo poche buste paga del 1997, e negli anni 2000-2010 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente dalla Angelucci Trasporti s.r.l.; ... si evince quindi che costui faceva l'autotrasportatore, mentre in relazione ai redditi del 1997 nulla è stato allegato né in alcun modo emerge l'utilizzazione delle risorse per avviare la società. Quanto a LI RA OL, figlio di CE, deve ritenersi che nei suoi confronti operi la presunzione di intestazione fittizia di cui all'art. 26, comma 1, 49 lett. a) d.lgs. 159/2011, in base alla quale si presumono fittizi, fino a prova contraria, i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, nei confronti, tra gli altri, del discendente;
discendente che all'epoca era appena diciannovenne e non aveva mai dichiarato redditi, per cui non poteva certo disporre di capitali per iniziare un'attività imprenditoriale. Quanto alle allegazioni offerte ..., è agevole obiettare che ... sussiste comunque un intreccio (ndr., tra le società), posto che quote della società sono in capo alla INgroup, riconducibile a LI CE, benchè ne risultino intestatari ZZ RA e CI DR (quest'ultimo dichiaratosi terzo intestatario e raggiunto da confisca definitiva) L'affermazione secondo la quale i beni nella disponibilità di L'RA NT non potrebbero essere appresi per il fatto di essere beni di terzi in conto terzi, non trova alcun riscontro, ed è inoltre smentita dalla relazione dell'amministratore giudiziario Venendo alla inattendibilità delle dichiarazioni di BA JE, non solo alle stesse deve attribuirsi un valore meramente residuale ... ma nel merito è ben possibile che la donna possa solo aver confuso dati temporali, tenuto conto dell'assai breve periodo di carcerazione patito da LI CE ...". Ed ancora: emblematica è la vicenda dell'immobile sito nel Comune di Montesilvano, in relazione al quale la Corte territoriale evidenzia come lo stesso fosse stato "... venduto a certo AR SI, presente anche LI CE, a seguito di trattative intercorse con esso LI CE, e che l'assegno riscosso da LI RA veniva versato sul conto corrente della INgroup, che emetteva nello stesso giorno un assegno di euro 100.000 in favore della IN AR, dal cui conto corrente venivano emessi consistenti bonifici in favore della Erpool s.r.l. e della Feander s.r.l.".
7. Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza comune a tutti i ricorsi. Anche qui si rendono doverose alcune premesse. L'analisi testuale del primo comma dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 tiene ben distinte le due situazioni nelle quali può procedersi alla confisca: a) quella nella quale "risulti" che il soggetto interessato (anche per interposta persona) sia titolare od abbia la disponibilità a qualsiasi 50 titolo di beni in valore sproporzionato al proprio reddito od alla propria attività economica;
b) quella nella quale "risulti" che i beni de quibus siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
7.1. Ciò significa, innanzitutto, che non è necessario che i beni oggetto del provvedimento appartengano simultaneamente ad entrambe le citate categorie, essendo sufficiente la loro riconducibilità anche ad una sola di esse: la congiunzione "nonché" preceduta da una virgola ha infatti nel testo della norma la sola funzione di elencare le situazioni nelle quali può procedersi a confisca (distinguendo i beni dal primo tipo da quelli del secondo tipo) e non consente di ritenere che sia necessaria la contestuale ricorrenza delle due ipotesi.
7.1.1. Inoltre, il legislatore, sempre nel testo normativo in esame, ha inserito, con valenza per entrambe le indicate situazioni legittimanti la confisca, l'inciso "beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza", così ponendo a carico del proposto non un onere "probatorio" ma quantomeno un onere "giustificativo" della (legittima) provenienza dei beni. In sostanza, il giudizio di prevenzione avente ad oggetto misure patrimoniali non si basa su un'inversione dell'onere della prova: la prova della sproporzione, infatti, è sempre a carico dell'accusa, gravando sul proposto, una volta che il suddetto onere come nel caso in esame ed attraverso analitiche attività di accertamento - sia stato assolto, solo un onere di allegazione diretto a sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. Il legislatore, in altri termini, ha agito anche in questo campo con il legittimo meccanismo delle presunzioni, indicando, a titolo esemplificativo, quale possibile fattore individuante anche unico della illecita provenienza dei beni, l'incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, elemento questo dal quale - una volta che sia provato dalla pubblica accusa può - ragionevolmente risalirsi a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie.
7.1.2. Da ciò ne consegue che in tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, come è il caso in esame, la legge richiede 51 che risulti la sproporzione reddituale o, in alternativa, che risultino concreti e validi elementi della provenienza illecita dei beni, anche sotto l'aspetto di reimpiego di illeciti guadagni, elementi dei quali la stessa legge fa un esempio (notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati); e, soltanto in presenza di tali elementi, che il giudice di merito è tenuto ad accertare, è consentita la confisca, sempre che, come detto, l'interessato non dimostri (rectius: alleghi fondati elementi per ritenere) la legittima provenienza dei beni. -In tal modo - giova ribadirlo non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di (il)legittimità costituzionale. Invero, a carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza di quegli elementi, soltanto un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. Ciò, del resto, corrisponde al c.d. "principio di vicinanza della prova" ben noto in dottrina ed in giurisprudenza (v. Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245), principio che, pur essendo stato coniato con riferimento al procedimento penale, ben può essere esteso anche al procedimento di prevenzione e secondo il quale in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato;
tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire о quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». Al proposto, infatti, non si chiede di allegare o provare un fatto negativo ("non ho commesso attività illecite"), ma di indicare specifiche circostanze positive, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa ("la mia attività è stata lecita, i miei averi sono proporzionati ai miei redditi ed alla mia attività imprenditoriale"), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici di merito (anche attraverso 52 l'eventuale ausilio di consulenti), dalle quali possa desumersi che l'attività illecita contestata non è avvenuta.
7.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha compiutamente indicato gli elementi che legittimavano la confisca del patrimonio di LI CE di cui il proposto è "risultato" avere la disponibilità un valore sproporzionato alla propria situazione con economico/reddituale, così come ha ampiamente ricostruito gli elementi che l'hanno portata a ritenere che tutta la costellazione di società facenti capo a LI CE fosse destinata alla realizzazione del progetto criminoso portato avanti dallo stesso, laddove le operazioni attuate dal proposto sul versante economico e finanziario sono rimaste geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica ed hanno finito per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali ha inteso colpire anche con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego e che, per la loro stessa esistenza ed operatività, hanno condizionato l'operare e lo sviluppo delle (eventuali) iniziative produttive lecite.
7.2.1. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, "... anche a voler concordare sull'allegazione difensiva secondo la quale al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale non sarebbero necessarie somme rilevanti, tali somme non furono certamente tratte da redditi dichiarati a fini fiscali o da redditi provento di attività economiche lecite, con la conseguenza che tutti i redditi percepiti dall'attività successivamente svolta dalla IN AR rappresentano in modo inequivocabile il reimpiego dei redditi illeciti utilizzati per la costituzione e l'avvio della stessa. Nemmeno risulta che siano stati successivamente immessi dal LI capitali leciti, il che esonera dal non semplice accertamento della eventuale scissione tra beni frutto di reimpiego e beni di lecita provenienza. Ne consegue che la IN AR è stata avviata con redditi illeciti, senza i quali essa non sarebbe sorta, né sarebbe stata svolta l'attività successiva generatrice di quegli incrementi che devono considerarsi inquinati dall'origine illecita ...". Si è già avuto modo di evidenziare come le questioni dedotte nei ricorsi dei terzi interessati riguardanti la pericolosità sociale di 53 LI CE e la sproporzione patrimoniale dello stesso non potevano essere ammissibilmente dedotte in quanto agli stessi competeva solo l'onere di rivendicare l'esclusiva proprietà e/o disponibilità dei beni a loro rispettivamente facenti capo ed attinti dal decreto di confisca, così da escludere che ci si trovi in presenza di situazioni di intestazione fittizia regolate dall'art. 26 d.lgs. 159/2011. 7.2.2. In tale ottica, va evidenziato come le società in parola risultano essere state costituite dal 1997 al 2010 e quindi, come già sopra evidenziato, nel periodo di accertata pericolosità sociale del LI. In realtà, peraltro, la questione temporale si può anche ritenere di "secondo piano": non è, infatti, decisivo il momento di costituzione delle società, le cui partecipazioni o la cui "disponibilità" da parte del proposto ben possono essere state acquistate anche in un momento successivo a detta costituzione, non potendosi peraltro escludere che la parte del patrimonio realizzata dal proposto fino al 1996, attesa la natura economica e giuridica dei beni in discussione, possa essere stata utilizzata per lo svolgimento dell'attività posta in essere successivamente, con irrimediabile confusione tra patrimonio pregresso e patrimonio acquisito successivamente, in costanza di pericolosità sociale;
così come non è neppure rilevante il fatto che il LI possa aver acquisito beni o costituito (o fatto costituire per il perseguimento dei propri fini) società in epoca successiva alla cessazione della pericolosità sociale. Peraltro, superando la precedente digressione, ribadisce conclusivamente il Collegio che quelle sopra evidenziate sono almeno in parte - questioni estranee al perimetro nel quale potevano muoversi i ricorsi dei terzi ricorrenti ai quali competeva, invece, per le ragioni dinanzi esposte, la sola dimostrazione non fornita dell'inesistenza dell'intestazione fittizia e, soprattutto, della assenza della "disponibilità" in capo al LI delle compagini societarie e delle altre attività imprenditoriali attinte dal provvedimento di confisca.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali 5 . 54 4
P.Q.M.
Riunito il ricorso n. 23035/2019 al ricorso n. 22415/2019, rigetta i suddetti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/11/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore GEPPINO RAGO ANDREA PELLEGRINO N DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL '29 GEN. 2020 Il Canceliers IL DIRETTORE ssa Rosa Grazia Musumeci 55